12.2008.256
Locazione. determinazione del conduttore, atti concludenti
9 ottobre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2008.256
Data decisione, Autorità:
09.10.2009, IICCA
Titolo:
Locazione. determinazione del conduttore, atti concludenti
CONTESTABILITÀ DELLA DISDETTA
CONTESTAZIONE DELLA DISDETTA
art. 253 CO
Incarto n.
12.2008.256
Lugano
9 ottobre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.854
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 5
luglio 2005 da
AO 1
patrocinata dall'
PA 2,
contro
AP 1 e
entrambi patrocinati
dall' PA 1
con cui
l'istante ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________ e __________ dell'UE
di Lugano;
domanda
avversata dai convenuti che hanno altresì postulato l'annullamento dei PE
summenzionati e sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 4 dicembre
2008, respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
AP 1 e accogliendo l'istanza per fr. 17'820.- oltre
interessi e spese esecutive di fr. 203.45, nonché rigettando in via definitiva
limitatamente a tali importi le opposizioni interposte ai PE testé citati;
appellante
il convenuto AP 1 che con appello 15 dicembre 2008 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione
passiva da lui sollevata, di mantenere l'opposizione da lui interposta ai PE __________
e di addossare interamente all'istante la tassa di giustizia e le spese, così
come chiede un "congruo importo" a titolo di ripetibili;
richiamato
il decreto 19 dicembre 2008 con il quale la presidente di questa Camera ha
negato al gravame l'effetto sospensivo;
mentre
l'istante con osservazioni 19 gennaio 2009 postula la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Il 31 marzo 1999 __________ (inc. richiamato dall’Ufficio di
conciliazione [in seguito UC]: doc. 6), in rappresentanza della locatrice AO 1,
ha inviato a AP 1 una bozza di contratto di locazione inerente l'appartamento
al secondo piano dello stabile situato in via __________ __________ a __________
(__________). Con lettera 26 aprile 1999 __________, madre del destinatario
della missiva testé menzionata, ha comunicato alla fiduciaria di correggere la
bozza in questione nel senso di indicare lei quale unica conduttrice
dell'appartamento. Agli atti vi è poi tutta una serie di corrispondenza,
esaurientemente riportata dalla Pretora nella propria sentenza e di cui si
dirà, per quanto influente ai fini del giudizio, in seguito.
Fatti
B. Con
istanza 6 maggio 2005 la locatrice ha adito il
competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendo la
condanna di AP 1 e __________ al pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________ e __________ dell'UE
di Lugano a titolo di pigioni arretrate. Con disdetta 25 maggio 2005, inoltrata
sull'apposito modulo ufficiale, la locatrice ha notificato a AP 1 e __________
la disdetta del contratto di locazione per il 30 giugno 2005. Con istanza 9
giugno 2005 dinanzi al medesimo UC __________ ha spiegato che il motivo del
mancato versamento delle pigioni era da ricondurre a un asserito debito di fr.
35'230.- della locatrice nei suoi confronti, per migliorie eseguite dalla
conduttrice all'ente locato, così come da affitti da rimborsare e risarcimento
danni, di cui ha quindi postulato il pagamento, e ha altresì chiesto di
annullare la disdetta o, in via subordinata, di protrarre la locazione. All'udienza
14 giugno 2005, avente per oggetto entrambe le istanze, si è tenuto il
tentativo di conciliazione, che non ha dato alcun esito.
C. Con
istanza 5 luglio 2005 la locatrice ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, chiedendo di condannare AP 1 e __________ al
pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi
nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai convenuti
ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano. All'udienza
di discussione 27 settembre 2005 i convenuti hanno avversato la domanda,
sollevando segnatamente la mancanza di legittimazione passiva di AP 1, e hanno altresì
richiesto l'annullamento dei PE summenzionati. Con le proprie conclusioni le
parti si sono infine confermate nelle rispettive domande. Statuendo con
sentenza 4 dicembre 2008 la Pretora ha respinto l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva e ha accolto l'istanza per fr. 17'820.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 203.45, rigettando
in via definitiva limitatamente a tali importi le opposizioni interposte ai PE
testé citati.
D. Con
appello 15 dicembre 2008 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l'eccezione di carenza legittimazione passiva nei propri
confronti, di mantenere l'opposizione da lui interposta ai PE __________ e di
addossare interamente all'istante la tassa di giustizia e le spese, così come postula
un "congruo importo" a titolo di ripetibili. Con decreto 19 dicembre
2008 la presidente di questa Camera ha negato al gravame l'effetto sospensivo.
Con osservazioni 19 gennaio 2009 l'istante postula la reiezione dell'appello.
Considerato
in diritto: 1. In appello è unicamente controversa la questione della
legittimazione passiva di AP 1, che la Pretora ha ammesso. Al riguardo, l'appellante
sostiene anzitutto di non aver sottoscritto la bozza di contratto di locazione.
Se non che, il contratto di locazione non sottostà ad alcuna forma particolare,
nel senso che esso può essere concluso anche verbalmente o per atti concludenti
(cfr. SVIT-Kommentar, n. 8 ad art. 253 CO). La sola circostanza di non aver
sottoscritto il contratto è quindi, di per sé, ininfluente sulla qualità di
conduttore.
2. Il
convenuto ritiene che a conferma della sua tesi vi sarebbe la missiva 26 aprile
1999 di sua madre, __________, con la quale ella rinviava il contratto
all'amministratrice dello stabile per correzione, nel senso di intestarlo
unicamente a suo nome e non anche a quello di suo figlio, domiciliato
all'estero (doc. 3), circostanza ribadita con lettera 18 luglio 1999 (doc. 5) e
alla quale la locatrice non avrebbe risposto. Lo stesso AP 1, poi, con scritto
20 aprile 2005 (doc. 6) ha affermato di non essere conduttore
dell'appartamento. La Pretora ha spiegato, al riguardo, che sebbene __________
abbia in un paio di occasioni chiesto alla locatrice di eliminare dal contratto
il nome dell'appellante, ella si sarebbe rivolta a quest'ultima più volte a
nome suo e del figlio (cfr. missiva 31 luglio 1999, doc. 7). Anche l'appellante,
prima dello scritto summenzionato, non ha mai eccepito alcunché al riguardo,
sebbene la corrispondenza da parte della locatrice sia sempre stata inviata
prima a lui unicamente e, poi, a entrambi i convenuti (doc. 5 UC, 6 UC, 8 UC,
13 UC, 14 UC, 16 UC, 17 UC e 18 UC). In particolare, l'appellante non ha
sollevato eccezioni di sorta agli scritti 17 settembre e 8 novembre 1999 con i
quali la locatrice gli chiedeva di far fronte al versamento delle pigioni
arretrate (doc. 13 UC e 14 UC). AP 1 ritiene che tali missive siano irrilevanti
Considerandi
poiché atti unilaterali della locatrice, e inoltre sostiene che fino al marzo
2004.
egli si trovava all'estero e che quindi le stesse gli erano state
recapitate all'indirizzo della madre in Ticino. L'appellante dimentica, tuttavia,
di aver lui stesso inviato alla locatrice, come sottolineato dalla prima
giudice, una missiva 21 giugno 2004. In tale missiva egli si esprime al plurale
(noi), senza peraltro specificare che ciò valga solo da tale data. Anzi, egli fa
riferimento a richieste – di lui e di sua madre – di eliminazione di presunti
difetti riscontrati già nel 1999 (doc. 20 UC). L'appellante sostiene che egli è
intervenuto esclusivamente in rappresentanza della madre, che ha una scarsa
padronanza della lingua italiana. Nella missiva menzionata sopra, tuttavia,
egli non ha specificato tale aspetto, anzi, presentandosi al plurale ha
esternato proprio il contrario.
3.
L'appellante
rinvia al contenuto della testimonianza del custode __________ __________.
Questi ha dichiarato che "il signor AP 1 non viveva nell'appartamento. Lo
vedevo ogni tanto, penso che veniva a trovare la madre" (verbale 20
novembre 2006, pag. 1). A parte il fatto, tuttavia, che il testimone ha
spiegato: "durante la giornata non sono mai a casa, poiché lavoro dalle
7.00
alle 17.00, rispettivamente dalle 9.00 alle 18.00" (loc. cit., pag.
2), sicché non ha potuto riferire se in tale fasce di orario il convenuto fosse
già nell'abitazione, la qualità di conduttore può esistere anche
indipendentemente dall'occupazione dell'ente o dalla frequenza di tale uso. Un rapporto
di locazione può invero nascere per atti concludenti a seguito dell'uso della
cosa. Ciò non toglie che in presenza di una locazione la stessa non viene meno
se il conduttore sfrutta poco o mai l'ente locato. Le testimonianze cui
l’appellante fa riferimento risultano dunque ininfluenti se si considera che
egli medesimo si era qualificato come conduttore. Altrettanto dicasi della
censura dell'appellante che rinviando al doc. 4 afferma di essere stato
domiciliato all'estero fino al 2004, sicché non poteva essere conduttore
dell'appartamento in questione. Una volta ancora l’appellante sembra confondere
l'uso della cosa locata con la qualità di parte al contratto di locazione, che
come detto non necessariamente si sovrappongono. Una cosa è la pattuizione di
concedere l'uso dell'ente, oggetto del contratto di locazione, un'altra è
quella di sapere se il conduttore utilizzi effettivamente l'ente e in quale
misura. Per finire, il convenuto sostiene che determinante sarebbe quanto da
lui espresso in occasione del suo interrogatorio formale. Se non che, non va
dimenticato che tale risultanza rappresenta, al più, un indizio, il quale, per
costituire valida prova di un fatto, deve esser confermato da altri indizi di
segno convergente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 764 a pié di pag. 654). Ciò che come testé illustrato non è invece il caso nella
fattispecie.
4.
L'appello
dev'essere di conseguenza respinto. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso
per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr.
18'023.45 (17'820.- + 203.45).
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L'appello 15 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
200.
-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 450.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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