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Decisione

12.2008.256

Locazione. determinazione del conduttore, atti concludenti

9 ottobre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 6 maggio 2005 la locatrice ha adito il

competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendo la

condanna di AP 1 e __________ al pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle

opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________ e __________ dell'UE

di Lugano a titolo di pigioni arretrate. Con disdetta 25 maggio 2005, inoltrata

sull'apposito modulo ufficiale, la locatrice ha notificato a AP 1 e __________

la disdetta del contratto di locazione per il 30 giugno 2005. Con istanza 9

giugno 2005 dinanzi al medesimo UC __________ ha spiegato che il motivo del

mancato versamento delle pigioni era da ricondurre a un asserito debito di fr.

35'230.- della locatrice nei suoi confronti, per migliorie eseguite dalla

conduttrice all'ente locato, così come da affitti da rimborsare e risarcimento

danni, di cui ha quindi postulato il pagamento, e ha altresì chiesto di

annullare la disdetta o, in via subordinata, di protrarre la locazione. All'udienza

14 giugno 2005, avente per oggetto entrambe le istanze, si è tenuto il

tentativo di conciliazione, che non ha dato alcun esito.

C. Con

istanza 5 luglio 2005 la locatrice ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, chiedendo di condannare AP 1 e __________ al

pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi

nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai convenuti

ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano. All'udienza

di discussione 27 settembre 2005 i convenuti hanno avversato la domanda,

sollevando segnatamente la mancanza di legittimazione passiva di AP 1, e hanno altresì

richiesto l'annullamento dei PE summenzionati. Con le proprie conclusioni le

parti si sono infine confermate nelle rispettive domande. Statuendo con

sentenza 4 dicembre 2008 la Pretora ha respinto l'eccezione di carenza di

legittimazione passiva e ha accolto l'istanza per fr. 17'820.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 203.45, rigettando

in via definitiva limitatamente a tali importi le opposizioni interposte ai PE

testé citati.

D. Con

appello 15 dicembre 2008 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere l'eccezione di carenza legittimazione passiva nei propri

confronti, di mantenere l'opposizione da lui interposta ai PE __________ e di

addossare interamente all'istante la tassa di giustizia e le spese, così come postula

un "congruo importo" a titolo di ripetibili. Con decreto 19 dicembre

2008 la presidente di questa Camera ha negato al gravame l'effetto sospensivo.

Con osservazioni 19 gennaio 2009 l'istante postula la reiezione dell'appello.

Considerato

in diritto: 1. In appello è unicamente controversa la questione della

legittimazione passiva di AP 1, che la Pretora ha ammesso. Al riguardo, l'appellante

sostiene anzitutto di non aver sottoscritto la bozza di contratto di locazione.

Se non che, il contratto di locazione non sottostà ad alcuna forma particolare,

nel senso che esso può essere concluso anche verbalmente o per atti concludenti

(cfr. SVIT-Kommentar, n. 8 ad art. 253 CO). La sola circostanza di non aver

sottoscritto il contratto è quindi, di per sé, ininfluente sulla qualità di

conduttore.

2. Il

convenuto ritiene che a conferma della sua tesi vi sarebbe la missiva 26 aprile

1999 di sua madre, __________, con la quale ella rinviava il contratto

all'amministratrice dello stabile per correzione, nel senso di intestarlo

unicamente a suo nome e non anche a quello di suo figlio, domiciliato

all'estero (doc. 3), circostanza ribadita con lettera 18 luglio 1999 (doc. 5) e

alla quale la locatrice non avrebbe risposto. Lo stesso AP 1, poi, con scritto

20 aprile 2005 (doc. 6) ha affermato di non essere conduttore

dell'appartamento. La Pretora ha spiegato, al riguardo, che sebbene __________

abbia in un paio di occasioni chiesto alla locatrice di eliminare dal contratto

il nome dell'appellante, ella si sarebbe rivolta a quest'ultima più volte a

nome suo e del figlio (cfr. missiva 31 luglio 1999, doc. 7). Anche l'appellante,

prima dello scritto summenzionato, non ha mai eccepito alcunché al riguardo,

sebbene la corrispondenza da parte della locatrice sia sempre stata inviata

prima a lui unicamente e, poi, a entrambi i convenuti (doc. 5 UC, 6 UC, 8 UC,

13 UC, 14 UC, 16 UC, 17 UC e 18 UC). In particolare, l'appellante non ha

sollevato eccezioni di sorta agli scritti 17 settembre e 8 novembre 1999 con i

quali la locatrice gli chiedeva di far fronte al versamento delle pigioni

arretrate (doc. 13 UC e 14 UC). AP 1 ritiene che tali missive siano irrilevanti

Considerandi

poiché atti unilaterali della locatrice, e inoltre sostiene che fino al marzo

2004.

egli si trovava all'estero e che quindi le stesse gli erano state

recapitate all'indirizzo della madre in Ticino. L'appellante dimentica, tuttavia,

di aver lui stesso inviato alla locatrice, come sottolineato dalla prima

giudice, una missiva 21 giugno 2004. In tale missiva egli si esprime al plurale

(noi), senza peraltro specificare che ciò valga solo da tale data. Anzi, egli fa

riferimento a richieste – di lui e di sua madre – di eliminazione di presunti

difetti riscontrati già nel 1999 (doc. 20 UC). L'appellante sostiene che egli è

intervenuto esclusivamente in rappresentanza della madre, che ha una scarsa

padronanza della lingua italiana. Nella missiva menzionata sopra, tuttavia,

egli non ha specificato tale aspetto, anzi, presentandosi al plurale ha

esternato proprio il contrario.

3.

L'appellante

rinvia al contenuto della testimonianza del custode __________ __________.

Questi ha dichiarato che "il signor AP 1 non viveva nell'appartamento. Lo

vedevo ogni tanto, penso che veniva a trovare la madre" (verbale 20

novembre 2006, pag. 1). A parte il fatto, tuttavia, che il testimone ha

spiegato: "durante la giornata non sono mai a casa, poiché lavoro dalle

7.00

alle 17.00, rispettivamente dalle 9.00 alle 18.00" (loc. cit., pag.

2), sicché non ha potuto riferire se in tale fasce di orario il convenuto fosse

già nell'abitazione, la qualità di conduttore può esistere anche

indipendentemente dall'occupazione dell'ente o dalla frequenza di tale uso. Un rapporto

di locazione può invero nascere per atti concludenti a seguito dell'uso della

cosa. Ciò non toglie che in presenza di una locazione la stessa non viene meno

se il conduttore sfrutta poco o mai l'ente locato. Le testimonianze cui

l’appellante fa riferimento risultano dunque ininfluenti se si considera che

egli medesimo si era qualificato come conduttore. Altrettanto dicasi della

censura dell'appellante che rinviando al doc. 4 afferma di essere stato

domiciliato all'estero fino al 2004, sicché non poteva essere conduttore

dell'appartamento in questione. Una volta ancora l’appellante sembra confondere

l'uso della cosa locata con la qualità di parte al contratto di locazione, che

come detto non necessariamente si sovrappongono. Una cosa è la pattuizione di

concedere l'uso dell'ente, oggetto del contratto di locazione, un'altra è

quella di sapere se il conduttore utilizzi effettivamente l'ente e in quale

misura. Per finire, il convenuto sostiene che determinante sarebbe quanto da

lui espresso in occasione del suo interrogatorio formale. Se non che, non va

dimenticato che tale risultanza rappresenta, al più, un indizio, il quale, per

costituire valida prova di un fatto, deve esser confermato da altri indizi di

segno convergente (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 764 a pié di pag. 654). Ciò che come testé illustrato non è invece il caso nella

fattispecie.

4.

L'appello

dev'essere di conseguenza respinto. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr.

18'023.45 (17'820.- + 203.45).

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. L'appello 15 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

200.

-

già

anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 450.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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