12.2008.258
Responsabilità del capofamiglia, prescrizione
17 novembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2008.258
Data decisione, Autorità:
17.11.2009, IICCA
Titolo:
Responsabilità del capofamiglia, prescrizione
PRESCRIZIONE
art. 333 CC
art. 60 CO
art. 83 cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
12.2008.258
Lugano
17 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.23
(risarcimento del danno) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione 7 febbraio 2006 da
AP 1
patrocinato dall’
PA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti
patrocinati dall’ PA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 18'236.65
oltre interessi al 5% dall’8 febbraio 2005, domanda avversata dai convenuti e
che il Pretore, statuendo il 24 novembre 2008, ha respinto in accoglimento
dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti;
appellante
l’attore che con atto di appello del 16 dicembre 2008 chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre
Fatti
i convenuti con le osservazioni del 22 gennaio 2009 propongono di respingere
l’appello e di confermare il giudizio pretorile;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A. AP 1
è stato protagonista l’8 febbraio 2005 di un incidente della circolazione
stradale in località __________. Egli circolava su via __________ in direzione
di __________ al volante del suo veicolo __________ __________ e ha tamponato
il veicolo che lo precedeva, marca __________ targato __________ e condotto da __________.
Quest’ultimo aveva frenato per evitare di investire il pedone __________ (1999),
minorenne portatore di handicap, che si trovava con la madre e il fratellino
sul marciapiede alla destra dei veicoli e che si è immesso all’improvviso sul
campo stradale per raccogliere un oggetto. Grazie alla pronta frenata di __________
e alla sua sterzata verso sinistra, il pedone ha urtato la fiancata destra del
veicolo fermo, rimanendo illeso. AP 1 ha a sua volta frenato ma non è riuscito
a evitare il tamponamento del veicolo Hyundai che lo precedeva (doc. A). Per
tali fatti la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto il 20
maggio 2005 a AP 1 una multa di fr. 200.- oltre tasse di giustizia e spese per
aver circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza
mantenere la distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (doc. B). La
decisione 20 maggio 2005 è stata annullata, su ricorso dell’interessato, con
sentenza 17 ottobre 2005 del Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (doc.
D).
B. AP 1
si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona con petizione 7 febbraio
2006 chiedendo la condanna di AO 1 e AO 1, genitori di __________, al pagamento
con vincolo di solidarietà di fr. 18'236.65 oltre interessi, quale risarcimento
del danno a lui derivato dall’incidente della circolazione a suo dire provocato
dal loro figlio minorenne. I convenuti si sono opposti alla domanda. La
procedura giudiziaria è rimasta sospesa dal 14 settembre 2006 al 9 gennaio
2008. I convenuti hanno sollevato in duplica eccezione di prescrizione. Dopo
alterne vicende processuali che qui non mette conto ripercorrere (cfr. incarti
di questa Camera 12.2008.82 e 12.2008.162), con sentenza 24 novembre 2008 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha
respinto la petizione.
C. L’attore
è insorto contro il citato giudizio pretorile con un atto di appello del 16
dicembre 2008, con il quale chiede che in riforma della sentenza impugnata
l’eccezione di prescrizione sia respinta, protestando spese e ripetibili. Nelle
proprie osservazioni del 22 gennaio 2009, i convenuti propongono di respingere
l’appello e di confermare il giudizio pretorile.
e considerato
Considerandi
1.
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo prescritta la
pretesa dell’attore. Egli ha rilevato che nel caso di specie l’eccezione di
prescrizione sollevata dai convenuti nella duplica merita accoglimento, l’attore
non avendo inoltrato alcun atto interruttivo della
prescrizione fra la sospensione della causa, ammessa con ordinanza 14 settembre
2006.
e la replica del 9 gennaio 2008 che di fatto ha riattivato la procedura.
Alla fattispecie, secondo il Pretore, è infatti applicabile il termine di un
anno previsto dall’art. 60 CO, al quale rinvia l’art. 333 CC.
2.
L’appellante
contesta la conclusione alla quale è giunto il primo giudice, che a suo modo di
vedere ha erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 60 CO, secondo il
quale l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno
decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile. L’attore sostiene che il termine di prescrizione non sarebbe
ancora giunto a scadenza in quanto alla fattispecie sarebbe applicabile l’art.
83.
cpv. 1 LCStr, secondo il quale l’azione di risarcimento o di riparazione
derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si
prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la
persona responsabile. La LCStr è una normativa speciale, prosegue l’appellante,
e deve pertanto essere applicata in luogo dell’art. 60 CO, normativa solo
sussidiaria nel caso di specie. A detta dell’appellante dottrina e
giurisprudenza hanno esteso l’applicazione del termine biennale di prescrizione
a tutti gli obbligati di risarcimento che hanno contribuito al verificarsi di
un incidente della circolazione nel quale è rimasto coinvolto un veicolo a
motore.
3.
Nella
petizione l’attore ha invocato l’art. 333 CC per chiedere ai convenuti,
genitori del minorenne __________, il risarcimento del danno materiale subito
dal suo veicolo in seguito all’incidente della circolazione dell’8 febbraio
2005, ravvisando una loro carenza di sorveglianza e vigilanza del figlio,
portatore di handicap mentale, per non aver saputo impedire il suo irrompere
sul campo stradale (petizione, pag. 6). All’udienza preliminare del 1° aprile
2008, limitata alla discussione dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti
con la duplica, l’attore ha sostenuto che alla fattispecie era applicabile il
termine di prescrizione biennale previsto dall’art. 83 cpv.1 LCStr,
argomentazione ribadita in questa sede. La LCStr disciplina invero in modo
esaustivo le responsabilità (Girsberger in: Basler Kommentar ZGB II, 3° edizione, Basilea 2006, n.3 ad art.
333.
CC) ma essa regola solo le ipotesi di danni provocati dall’uso di un
veicolo a motore, come può essere il caso quando un minorenne provoca un
incidente per mezzo di un veicolo a motore. In concreto, il minorenne figlio
dei convenuti era un pedone e non ha fatto alcun uso di un veicolo a motore o
di un velocipede, ciò che esclude d’acchito la sua responsabilità civile ai
sensi dell’art. 58 LCstr e pertanto l’applicabilità alla fattispecie della
LCStr. È appena il caso di ricordare che il danno di cui l’attore pretende la
rifusione è quello provocato dalla collisione del suo veicolo con quello che lo
precedeva e che aveva frenato per evitare di investire il pedone. L’attore ha
fondato la propria pretesa di risarcimento nei confronti dei convenuti sull’art.
333.
CC, ritenendoli responsabili come capifamiglia per l’asserita carente
sorveglianza del figlio. Ora alla responsabilità civile del capofamiglia è
applicabile solo la prescrizione annuale dell’art. 60 CO (Werro,
Commentaire Romand CO-I, n. 5 ad art. 60). Ne deriva che la pretesa dell’attore
nei confronti dei convenuti è prescritta, avendo egli atteso più di un anno per
inoltrare un atto interruttivo della prescrizione. L’appello deve di
conseguenza essere respinto.
4.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC) e sono pertanto a carico dell’appellante, che rifonderà ai convenuti
un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 16 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
400.
-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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