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Decisione

12.2008.258

Responsabilità del capofamiglia, prescrizione

17 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con le osservazioni del 22 gennaio 2009 propongono di respingere

l’appello e di confermare il giudizio pretorile;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A. AP 1

è stato protagonista l’8 febbraio 2005 di un incidente della circolazione

stradale in località __________. Egli circolava su via __________ in direzione

di __________ al volante del suo veicolo __________ __________ e ha tamponato

il veicolo che lo precedeva, marca __________ targato __________ e condotto da __________.

Quest’ultimo aveva frenato per evitare di investire il pedone __________ (1999),

minorenne portatore di handicap, che si trovava con la madre e il fratellino

sul marciapiede alla destra dei veicoli e che si è immesso all’improvviso sul

campo stradale per raccogliere un oggetto. Grazie alla pronta frenata di __________

e alla sua sterzata verso sinistra, il pedone ha urtato la fiancata destra del

veicolo fermo, rimanendo illeso. AP 1 ha a sua volta frenato ma non è riuscito

a evitare il tamponamento del veicolo Hyundai che lo precedeva (doc. A). Per

tali fatti la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto il 20

maggio 2005 a AP 1 una multa di fr. 200.- oltre tasse di giustizia e spese per

aver circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza

mantenere la distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (doc. B). La

decisione 20 maggio 2005 è stata annullata, su ricorso dell’interessato, con

sentenza 17 ottobre 2005 del Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (doc.

D).

B. AP 1

si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona con petizione 7 febbraio

2006 chiedendo la condanna di AO 1 e AO 1, genitori di __________, al pagamento

con vincolo di solidarietà di fr. 18'236.65 oltre interessi, quale risarcimento

del danno a lui derivato dall’incidente della circolazione a suo dire provocato

dal loro figlio minorenne. I convenuti si sono opposti alla domanda. La

procedura giudiziaria è rimasta sospesa dal 14 settembre 2006 al 9 gennaio

2008. I convenuti hanno sollevato in duplica eccezione di prescrizione. Dopo

alterne vicende processuali che qui non mette conto ripercorrere (cfr. incarti

di questa Camera 12.2008.82 e 12.2008.162), con sentenza 24 novembre 2008 il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha

respinto la petizione.

C. L’attore

è insorto contro il citato giudizio pretorile con un atto di appello del 16

dicembre 2008, con il quale chiede che in riforma della sentenza impugnata

l’eccezione di prescrizione sia respinta, protestando spese e ripetibili. Nelle

proprie osservazioni del 22 gennaio 2009, i convenuti propongono di respingere

l’appello e di confermare il giudizio pretorile.

e considerato

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo prescritta la

pretesa dell’attore. Egli ha rilevato che nel caso di specie l’eccezione di

prescrizione sollevata dai convenuti nella duplica merita accoglimento, l’attore

non avendo inoltrato alcun atto interruttivo della

prescrizione fra la sospensione della causa, ammessa con ordinanza 14 settembre

2006.

e la replica del 9 gennaio 2008 che di fatto ha riattivato la procedura.

Alla fattispecie, secondo il Pretore, è infatti applicabile il termine di un

anno previsto dall’art. 60 CO, al quale rinvia l’art. 333 CC.

2.

L’appellante

contesta la conclusione alla quale è giunto il primo giudice, che a suo modo di

vedere ha erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 60 CO, secondo il

quale l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno

decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona

responsabile. L’attore sostiene che il termine di prescrizione non sarebbe

ancora giunto a scadenza in quanto alla fattispecie sarebbe applicabile l’art.

83.

cpv. 1 LCStr, secondo il quale l’azione di risarcimento o di riparazione

derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si

prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la

persona responsabile. La LCStr è una normativa speciale, prosegue l’appellante,

e deve pertanto essere applicata in luogo dell’art. 60 CO, normativa solo

sussidiaria nel caso di specie. A detta dell’appellante dottrina e

giurisprudenza hanno esteso l’applicazione del termine biennale di prescrizione

a tutti gli obbligati di risarcimento che hanno contribuito al verificarsi di

un incidente della circolazione nel quale è rimasto coinvolto un veicolo a

motore.

3.

Nella

petizione l’attore ha invocato l’art. 333 CC per chiedere ai convenuti,

genitori del minorenne __________, il risarcimento del danno materiale subito

dal suo veicolo in seguito all’incidente della circolazione dell’8 febbraio

2005, ravvisando una loro carenza di sorveglianza e vigilanza del figlio,

portatore di handicap mentale, per non aver saputo impedire il suo irrompere

sul campo stradale (petizione, pag. 6). All’udienza preliminare del 1° aprile

2008, limitata alla discussione dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti

con la duplica, l’attore ha sostenuto che alla fattispecie era applicabile il

termine di prescrizione biennale previsto dall’art. 83 cpv.1 LCStr,

argomentazione ribadita in questa sede. La LCStr disciplina invero in modo

esaustivo le responsabilità (Girsberger in: Basler Kommentar ZGB II, 3° edizione, Basilea 2006, n.3 ad art.

333.

CC) ma essa regola solo le ipotesi di danni provocati dall’uso di un

veicolo a motore, come può essere il caso quando un minorenne provoca un

incidente per mezzo di un veicolo a motore. In concreto, il minorenne figlio

dei convenuti era un pedone e non ha fatto alcun uso di un veicolo a motore o

di un velocipede, ciò che esclude d’acchito la sua responsabilità civile ai

sensi dell’art. 58 LCstr e pertanto l’applicabilità alla fattispecie della

LCStr. È appena il caso di ricordare che il danno di cui l’attore pretende la

rifusione è quello provocato dalla collisione del suo veicolo con quello che lo

precedeva e che aveva frenato per evitare di investire il pedone. L’attore ha

fondato la propria pretesa di risarcimento nei confronti dei convenuti sull’art.

333.

CC, ritenendoli responsabili come capifamiglia per l’asserita carente

sorveglianza del figlio. Ora alla responsabilità civile del capofamiglia è

applicabile solo la prescrizione annuale dell’art. 60 CO (Werro,

Commentaire Romand CO-I, n. 5 ad art. 60). Ne deriva che la pretesa dell’attore

nei confronti dei convenuti è prescritta, avendo egli atteso più di un anno per

inoltrare un atto interruttivo della prescrizione. L’appello deve di

conseguenza essere respinto.

4.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148

CPC) e sono pertanto a carico dell’appellante, che rifonderà ai convenuti

un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 16 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

400.

-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai

convenuti complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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