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Decisione

12.2008.27

Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova

23 aprile 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto di appello del 21 gennaio 2008 chiedono che il

querelato giudizio sia riformato nel senso della reiezione dell’istanza;

mentre

l’istante con osservazioni 5 febbraio 2008 chiede la reiezione del gravame con

protesta di spese e ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. A

partire dall’autunno del 2003 le parti hanno svolto trattative finalizzate alla

vendita dai convenuti all’istante (e alla di lei figlia D__________)

dell’azienda di apicoltura condotta da molti anni dai convenuti, e a questo

fine l’istante per un certo periodo è stato coinvolto nell’attività aziendale

dei resistenti. Stante un’offerta degli acquirenti di fr. 220'000.- e una

richiesta dei venditori di fr. 310'000.- (doc. B), le trattative sono terminate

con il diniego degli acquirenti, comunicato ai convenuti il 3 settembre 2004

(doc. D). Con il fallimento delle trattative, si è posto il problema della

remunerazione delle prestazioni che l’istante riteneva di avere effettuato in

favore dei convenuti durante i mesi delle trattative. I convenuti hanno

accettato di rifondere all’istante le spese vive da lui sostenute, ma la

questione è per il resto rimasta irrisolta, e ha condotto al presente

contenzioso.

Considerandi

2.

L’istante

nel proprio allegato introduttivo ha sostenuto di avere lavorato a tempo pieno

per i convenuti nel periodo maggio-giugno del 2004, oltre che per 4 giorni in

aprile, dedicandosi al trasporto, alla posa e al recupero di apiari in varie

località del Cantone, oltre che alla smielatura. Egli avrebbe svolto, con

intensità, lavori fisici e manuali comportanti notevole sforzo, e a mente sua

sarebbe perciò stato utilizzato dai convenuti - se non sfruttato - alla stregua

di manovalanza agricola. Dovendosi in queste circostanze ammettere l’esistenza

tra le parti di un contratto di lavoro, all’istante spetterebbe la relativa

retribuzione, quantificata in fr. 20.- per 258 ore di lavoro e 129 ore di messa

a disposizione di un camion a fr. 50.- l’ora, ovvero complessivi fr. 11'610.-

oltre interessi.

3.

All’udienza

di discussione dell’11 maggio 2007 i convenuti si sono opposti all’istanza,

sostenendo che l’attività prestata dal procedente sarebbe avvenuta nel contesto

di un percorso formativo volto a fargli acquisire le necessarie cognizioni al

fine di poter rilevare e dare continuità alla loro azienda. Mai si sarebbe

discusso di retribuzione, essendo sin dall’inizio chiaro ad entrambe le parti che

si trattava di un periodo di formazione non retribuito, oltretutto interrotto

unilateralmente e senza dare disdetta dall’istante a metà giugno, ciò che

avrebbe creato gravi disagi ai convenuti. Parte delle prestazioni, comunque,

sarebbe stata effettuata nell’interesse dell’istante, e non in quello dei

convenuti. Non sussisterebbe perciò alcun contratto di lavoro, di cui non

sarebbero date le premesse legali. L’istante non avrebbe chiesto l’ipotetico

salario di sua spettanza durante un anno, sicché commetterebbe abuso di diritto

chiedendolo ora in causa. La tariffa richiesta sarebbe in ogni caso

sproporzionata considerando la formazione ricevuta gratuitamente dall’istante.

4.

Nel

giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti si sia perfezionato

un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO, in virtù del quale

l’istante ha svolto varie mansioni tra il 17 aprile e il giugno 2004

nell’azienda dei convenuti a S__________, qualificabili come prestazioni

lavorative. Egli potrebbe pertanto richiedere di essere retribuito in ragione

di fr. 20.- all’ora per 160 ore, determinate in base alle risultanze

istruttorie. Dal che l’accoglimento dell’istanza per complessivi fr. 3'200.-

oltre interessi .

5.

I

convenuti con l’appello chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso

della reiezione dell’istanza. Ribadiscono la tesi dell’inesistenza di un

contratto di lavoro, osservando che la remunerazione non sarebbe stata il

principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa, come

invece richiesto dalla dottrina relativa all’art. 320 cpv. 2 CO. Sarebbe di

contro stato chiaro sin dall’inizio ad entrambe le parti che si trattava di un

periodo di formazione non retribuito in vista della vendita dell’azienda. In

ogni caso, gli appellanti avrebbero dedicato molto tempo alla formazione

dell’istante, mostrandogli le postazioni di apiari in Ticino e in Mesolcina.

Egli avrebbe agito nel proprio interesse, atteso che avrebbe costituito una

propria società dedita all’apicoltura, e non in quello dei convenuti. Il suo

contributo non sarebbe stato necessario all’azienda, alla quale avrebbe

collaborato in forma minima. Sarebbe in ogni caso costitutiva di abuso di

diritto la richiesta di salario formulata per la prima volta solo il 20 giugno

2005.

Farebbero comunque difetto, nella specie, i quattro elementi essenziali

del contratto di lavoro, ossia la prestazione lavorativa, il rapporto di

dipendenza, l’elemento temporale e lo stipendio. Il Pretore avrebbe inoltre

utilizzato un metodo errato per determinare il salario, limitandosi alla stima

delle ore di lavoro da lui prestate, mentre che l’istante avrebbe fallito la

prova a suo carico. Errata sarebbe infine, a riprova della contraddittorietà

del giudizio impugnato, la data di decorrenza degli interessi, fissata al 1°

luglio 2005 come richiesto dall’istante invece che alla fine di ogni mese di

lavoro.

6.

In

primo luogo va rilevato che la sentenza è stata a ragione impugnata dai

convenuti con appello e non con ricorso per cassazione, nonostante che essi

fossero stati condannati al pagamento di soli fr. 3'200.- oltre interessi.

L’appellabilità della sentenza del Pretore dipende infatti dalle domande

formulate dalle parti con l'ultimo atto di causa (art. 15 CPC), e nella

fattispecie gli appellanti hanno postulato con le proprie conclusioni la

reiezione integrale dell’istanza, mentre che l’istante vi aveva mantenuto la

propria richiesta di fr. 11'610.- oltre interessi. Questo è perciò l’importo

che costituisce il valore ai fini dell’appellabilità secondo il diritto

processuale ticinese. Diverso è il caso secondo il diritto processuale

federale, poiché il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste

controverse davanti all’autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), vale a

dire a fr. 3'200.-.

7.

Come

già rettamente ritenuto dal Pretore nel proprio giudizio (consid. 1, pag. 4 e

5), oltre al caso - qui non verificato - della stipula del contratto di lavoro

in termini espliciti, scritti o verbali, è anche possibile che esso abbia a

perfezionarsi, a determinate condizioni, già solo qualora il lavoratore

effettui la prestazione lavorativa e il lavoratore l’accetti. Il cosiddetto

“faktisches Arbeitsverhältnis” ricade nel campo di applicazione dell’art. 320

cpv. 2 CO, secondo cui il contratto di lavoro sussiste quando il datore di

lavoro accetta per un certo tempo l’esecuzione di un lavoro la cui prestazione

egli, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario, rispettivamente

se la remunerazione appare il principale motivo per il quale è stata svolta

l’attività lavorativa (II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; Aubert, Commentaire

romand CR CO I, N. 8 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire

du droit du travail, N. 13 ad art. 320 CO; Staehlin, Zürcher

Kommentar, N. 6 segg. ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6a

edizione, N. 6 ad art. 320 CO). La presunzione di onerosità così risultante (Staehlin,

opera citata, N. 13 ad art. 320 CO) può essere sovvertita solo con la prova

dell’avvenuta pattuizione della gratuità (Streiff/von Kaenel, ibidem).

8.

Gli

appellanti nel gravame non contestano questi invalsi principi, ma ritengono che

nel caso di specie non siano verificati i presupposti per ammettere, in base ai

medesimi, l’esistenza del rapporto di lavoro.

8.1

Gli

appellanti sostengono in primo luogo che la remunerazione non sarebbe stata il

principale motivo dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendosi

trattato, a mente dei ricorrenti, di un periodo di formazione in vista

dell’acquisizione dell’azienda (appello, pag. 4). Così argomentando, essi

travisano tuttavia il reale significato dei principi poc’anzi enunciati. Il

testo di legge, infatti, è esplicito nel porre quale criterio determinante

quello di non potersi attendere, secondo le circostanze, che il lavoro prestato

per un certo tempo dal lavoratore sia avvenuto a titolo gratuito. Tra le

circostanze da valutare vi sono, in particolare, proprio la durata della

prestazione lavorativa (cfr. la sentenza II CCA 22 agosto 1994, inc. 66/94, che

ha negato l’esistenza del rapporto di lavoro a fronte di una prestazione

lavorativa fornita per un solo giorno), nonché l’intensità della stessa,

dovendo in specie valere l’assunto secondo cui tanto più essa tende ad occupare

l’intera giornata del lavoratore, tanto meno si potrà ammettere che egli abbia

un’altra attività retribuita da cui trarre sostentamento. Ebbene, sulla sola

base di questi due criteri di valutazione emerge come l’istante - a dispetto

delle affermazioni del contrario dei convenuti- sia stato a loro disposizione

con buona regolarità almeno durante i mesi di maggio e giugno del 2004.

Siffatta tesi, oltre che dagli interrogatori formali dei convenuti e dalle

testimonianze rettamente evocate dal Pretore, risultanze alle quali si rinvia

senza qui nuovamente trascriverle (consid. 2.1, pag. 5 e 6), risulta comprovata

da un ulteriore dato certo, omesso nel primo giudizio. Appare infatti assodato

che i convenuti hanno tra l’altro rifuso all’istante fr. 520.- da lui

anticipati per acquistare il gasolio (doc. E, contenuto nell’incarto

DI.2006.103) con cui, con il proprio veicolo, ha effettuato trasporti per conto

dei convenuti. Orbene, ciò corrisponde all’incirca all’acquisto di 300 litri di

carburante, con il quale è lecito stimare che l’istante abbia percorso circa

3000.

chilometri per conto degli appellanti. Ammessa, non conoscendo in

dettaglio gli itinerari, una velocità media di 50 km/h (assai elevata tenuto

conto anche di una parte di traffico urbano, e perciò favorevole ai convenuti),

si ha che l’istante deve avere guidato almeno durante 60 ore per percorrere

tale distanza, prestazione non computata dal Pretore (consid. 3.1, pag. 7).

Merita pertanto conferma, nel senso che non vi è motivo per derogarvi a

svantaggio del lavoratore - ritenuto anche l’imperativo diritto a ferie pagate (art.

329a e 362 CO), pari qui a più di 3 giorni lavorativi in un periodo di 2 mesi -

il computo di 160 ore effettuato dal Pretore. Si deve quindi ritenere che

l’istante ha profuso all’incirca l’impegno di un lavoro a metà tempo sull’arco

di un paio di mesi. Quanto al genere di lavoro, che lo stesso abbia assunto

l’intensità di una prestazione suscettibile di remunerazione risulta già solo

dalle affermazioni degli stessi convenuti. Come già evidenziato dal Pretore,

essi nella corrispondenza preprocessuale fanno menzione di “lavoro fisico e di

routine” (doc. G, pag. 1), di “ritmi intensi e sforzi fisici”, consistenti,

concretamente, anche in “posa dei bancali, disboscamento, decespugliazione”

(doc. G, pag. 2), ma anche nel caricare e scaricare camion (oltre che, per

l’istante, la guida durante almeno una sessantina di ore), ossia, in sintesi,

in tutta l’attività connessa allo scopo aziendale dei convenuti. Del resto, la

prova indiretta dell’intensità, e dell’utilità per i convenuti del lavoro

dell’istante è nuovamente fornita dagli stessi convenuti, laddove affermano che

la cessazione subitanea della prestazione lavorativa ha creato loro seri

problemi gestionali, in quanto “ci ha costretti a riorganizzare e adeguare

rapidamente il programma e le modalità di lavoro” (doc. B, pag. 2) e ha inoltre

comportato “gravi disagi costringendomi a riconvertire tutto il flusso dei

lavori e la loro sequenza temporale” (doc. G, pag. 1). Ma comunque, anche

qualora dovesse valere che l’apporto dell’istante è stato “minimo” e che il suo

contributo non era necessario per l’azienda (appello, pag. 4), ciò non

toglierebbe nulla all’onerosità della prestazione lavorativa, stante l’obbligo

del dipendente di mettere a disposizione il proprio tempo e non di fornire un

certo risultato e considerato il diritto del datore, per il caso di scarso

rendimento, di pronunciare un licenziamento ordinario (CCC 13 luglio 2005, inc.

16.2005

). A questa situazione nulla muta la prefata affermazione degli

appellanti secondo cui la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo

per il quale è stata svolta l’attività lavorativa. Essi, infatti, fraintendono

nuovamente il senso delle predette indicazioni dottrinali, visto che,

manifestamente, la situazione in cui la remunerazione appare il principale

motivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa non è un requisito

cumulativo a quelli indicati dal testo di legge affinché si possa ammettere

l’esistenza del contratto, ma bensì un’ulteriore protezione per il lavoratore

(eccezionalmente attinente al suo foro interiore quando invece il rapporto

contrattuale è “faktisch”, ossia dedotto da sole circostanze oggettive)

affinché egli possa beneficiare della retribuzione nonostante che le

circostanze oggettive non siano univoche. Espliciti, in

tal senso, Streiff/von

Kaenel (nel citato N. 6 all’art. 320 CO: “Es handelt

sich um eine zwingende Schutzvorschrift zugunsten des Arbeitnehmers: Sein

Stillschweigen oder noch schwebende Vertragsverhandlungen sollen ihn nicht um

seinen Lohnanspruch bringen, wenn Lohn als mindestens mitentscheidender Grund

einer solchen Leistung erscheint“).

8.2

I convenuti adducono dipoi che le prestazioni lavorative

dell’istante non sarebbero state eseguite nell’interesse del datore di lavoro.

Tale affermazione, nelle circostanze date, può solamente essere frutto di una

nozione distorta del concetto dell’”interesse”. È in effetti incontrovertibile

che i beneficiari economici della prestazione lavorativa dell’istante sono

stati solamente i convenuti, che l’hanno utilizzata a loro profitto nell’ambito

dell’attività aziendale. Negare questo assunto per il motivo che l’istante

aveva all’epoca costituito una propria società dedita all’apicoltura (appello,

pag. 4) significa, nuovamente, misconoscere i concetti espressi dall’art. 320

cpv. 2 CO, mentre che l’affermazione secondo cui l’istante avrebbe utilizzato

per proprio conto gli apiari da lui individuati mentre lavorava per i convenuti

è tesi rimasta allo stadio di semplice parlato.

8.3

Gli

appellanti negano quindi anche l’esistenza di un rapporto di subordinazione

dell’istante nei loro confronti, ma la censura si fonda su premesse fattuali

manifestamente non verificate, quali l’assunto secondo cui l’istante non

avrebbe rispettato degli orari prefissati, oppure non avrebbe dovuto seguire le

istruzioni impartite dai ricorrenti. Il tema del rispetto di orari prefissati

appare a questa Camera superato dal predetto accertamento del fatto che

l’istante ha lavorato per l’equivalente di 20 ore settimanali per tutto il

periodo della sua presenza, ragione per cui, in assenza di una più specifica

regolamentazione (il che è logico nel contesto di un rapporto contrattuale di

fatto), si constata come l’istante si sia comunque attenuto a una certa

disciplina e regolarità nei tempi della propria prestazione di lavoro. La tesi

dell’inesistenza di istruzioni dei convenuti all’istante è invece a prima vista

risibile. Proprio la più volte dichiarata tesi della volontà dell’istante di

apprendere dalla loro grande esperienza di apicoltori, e della sua inettitudine

in quel settore, conduce necessariamente ad ammettere che egli ha svolto il

proprio lavoro in esecuzione di direttive impartite dai convenuti.

8.4

In

definitiva, merita perciò piena conferma il giudizio pretorile laddove ha accertato

la venuta in essere tra le parti di un contratto di lavoro giusta l’art. 320

cpv. 2 CO, suscettibile di remunerazione da parte dei convenuti delle

prestazioni fornite dall’istante.

9.

Del

tutto infondata è la censura

relativa al preteso abuso di diritto dell’istante nel formulare la pretesa

salariale a un anno di distanza dalla cessazione della prestazione lavorativa. Il

lasso di tempo intercorso, infatti, è pari a circa un quinto della durata del

periodo di prescrizione (art. 128 cifra 3 CO), ragione per cui non è dato di

comprendere per quale ragione, in assenza di altre circostanze che i convenuti

non menzionano, il solo trascorrere di un anno renderebbe abusiva la pretesa

dell’istante.

10.

I

ricorrenti insorgono anche contro il metodo utilizzato dal Pretore per

determinare il credito dell’istante. Il rimprovero non concerne la retribuzione

oraria di fr. 20.-, quanto piuttosto la decisione di ammettere l’effettuazione

di 160 ore di lavoro in base a una semplice stima, quando invece l’istanza

avrebbe dovuto essere respinta per il motivo che l’istante, che vi era tenuto,

non avrebbe fornito la prova delle ore lavorative effettivamente svolte. Si

tratta di una critica del tutto infondata. Infatti, in un simile rapporto contrattuale di fatto,

l’istante non poteva beneficiare di alcun sistema di controllo che gli

permettesse di comprovare in modo certo il compimento della propria

prestazione, motivo per cui deve essere lecito per il giudice far capo ad un

diverso metro di valutazione. Secondo questa Camera, è qui lecito procedere,

per analogia, come per il computo delle ore straordinarie nel diverso contesto

di un meglio disciplinato rapporto di lavoro. Pertanto, qualora, come nella

specie, sia assodato il principio dell’effettuazione della prestazione, il

lavoratore non può essere astretto alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto

il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (II

CCA 16 gennaio 1997, inc. 12.96.222; Rehbinder, Berner Kommentar., N. 3 ad art.

321c CO; Streiff/Von

Känel, opera citata, N. 10 ad art. 321c CO). Il Pretore

non può pertanto essere rimproverato per essersi determinato in base a una

stima, laddove il mancato computo delle ore di guida conduce a un risultato

che, ancorché di tipo equitativo, è probabilmente più favorevole ai convenuti

di quanto non lo sia per l’istante medesimo. Nell’esito, quindi, non vi è, come

già detto (consid. 8.1), ragione alcuna per modificare questa stima a vantaggio

dei convenuti.

11.

Gli

appellanti segnalano infine un asserito errore nella decorrenza degli interessi

moratori, sostenendo che essi dovrebbero essere computati dalla fine di ogni

mese di lavoro, e non solo dal 1° luglio 2005, come stabilito dal Pretore. La

censura, non priva di connotazioni autolesioniste, disattende che il Pretore si

è determinato entro i limiti della richiesta dell’istante, senza eccederla, nel

rispetto di quanto disposto dall’art. 86 CPC. Il rilievo è perciò lungi dal

dimostrare la pretesa contraddittorietà del querelato giudizio. Ne consegue la

reiezione del gravame.

12.

Trattandosi

di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-

non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417

cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto

di un valore litigioso in questa sede di fr. 3'200.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le

spese gli art. 148 CPC,

pronuncia: 1. L’appello

21 gennaio 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 2 e AP 1 rifonderanno, in solido, a AO

1 fr. 400.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza

(art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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