12.2008.27
Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova
23 aprile 2008Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.27
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova
QUALIFICA
art. 320 CO
Incarto n.
12.2008.27
Lugano
23 aprile
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.104 (procedura
in materia di contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord promossa con istanza 7 agosto 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
11'610.- oltre interessi a titolo di salario;
domanda
avversata dai convenuti, e che il Pretore con sentenza 8 gennaio 2008 ha
accolto per fr. 3'200.- oltre interessi;
appellanti
Fatti
i convenuti, che con atto di appello del 21 gennaio 2008 chiedono che il
querelato giudizio sia riformato nel senso della reiezione dell’istanza;
mentre
l’istante con osservazioni 5 febbraio 2008 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. A
partire dall’autunno del 2003 le parti hanno svolto trattative finalizzate alla
vendita dai convenuti all’istante (e alla di lei figlia D__________)
dell’azienda di apicoltura condotta da molti anni dai convenuti, e a questo
fine l’istante per un certo periodo è stato coinvolto nell’attività aziendale
dei resistenti. Stante un’offerta degli acquirenti di fr. 220'000.- e una
richiesta dei venditori di fr. 310'000.- (doc. B), le trattative sono terminate
con il diniego degli acquirenti, comunicato ai convenuti il 3 settembre 2004
(doc. D). Con il fallimento delle trattative, si è posto il problema della
remunerazione delle prestazioni che l’istante riteneva di avere effettuato in
favore dei convenuti durante i mesi delle trattative. I convenuti hanno
accettato di rifondere all’istante le spese vive da lui sostenute, ma la
questione è per il resto rimasta irrisolta, e ha condotto al presente
contenzioso.
Considerandi
2.
L’istante
nel proprio allegato introduttivo ha sostenuto di avere lavorato a tempo pieno
per i convenuti nel periodo maggio-giugno del 2004, oltre che per 4 giorni in
aprile, dedicandosi al trasporto, alla posa e al recupero di apiari in varie
località del Cantone, oltre che alla smielatura. Egli avrebbe svolto, con
intensità, lavori fisici e manuali comportanti notevole sforzo, e a mente sua
sarebbe perciò stato utilizzato dai convenuti - se non sfruttato - alla stregua
di manovalanza agricola. Dovendosi in queste circostanze ammettere l’esistenza
tra le parti di un contratto di lavoro, all’istante spetterebbe la relativa
retribuzione, quantificata in fr. 20.- per 258 ore di lavoro e 129 ore di messa
a disposizione di un camion a fr. 50.- l’ora, ovvero complessivi fr. 11'610.-
oltre interessi.
3.
All’udienza
di discussione dell’11 maggio 2007 i convenuti si sono opposti all’istanza,
sostenendo che l’attività prestata dal procedente sarebbe avvenuta nel contesto
di un percorso formativo volto a fargli acquisire le necessarie cognizioni al
fine di poter rilevare e dare continuità alla loro azienda. Mai si sarebbe
discusso di retribuzione, essendo sin dall’inizio chiaro ad entrambe le parti che
si trattava di un periodo di formazione non retribuito, oltretutto interrotto
unilateralmente e senza dare disdetta dall’istante a metà giugno, ciò che
avrebbe creato gravi disagi ai convenuti. Parte delle prestazioni, comunque,
sarebbe stata effettuata nell’interesse dell’istante, e non in quello dei
convenuti. Non sussisterebbe perciò alcun contratto di lavoro, di cui non
sarebbero date le premesse legali. L’istante non avrebbe chiesto l’ipotetico
salario di sua spettanza durante un anno, sicché commetterebbe abuso di diritto
chiedendolo ora in causa. La tariffa richiesta sarebbe in ogni caso
sproporzionata considerando la formazione ricevuta gratuitamente dall’istante.
4.
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti si sia perfezionato
un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO, in virtù del quale
l’istante ha svolto varie mansioni tra il 17 aprile e il giugno 2004
nell’azienda dei convenuti a S__________, qualificabili come prestazioni
lavorative. Egli potrebbe pertanto richiedere di essere retribuito in ragione
di fr. 20.- all’ora per 160 ore, determinate in base alle risultanze
istruttorie. Dal che l’accoglimento dell’istanza per complessivi fr. 3'200.-
oltre interessi .
5.
I
convenuti con l’appello chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso
della reiezione dell’istanza. Ribadiscono la tesi dell’inesistenza di un
contratto di lavoro, osservando che la remunerazione non sarebbe stata il
principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa, come
invece richiesto dalla dottrina relativa all’art. 320 cpv. 2 CO. Sarebbe di
contro stato chiaro sin dall’inizio ad entrambe le parti che si trattava di un
periodo di formazione non retribuito in vista della vendita dell’azienda. In
ogni caso, gli appellanti avrebbero dedicato molto tempo alla formazione
dell’istante, mostrandogli le postazioni di apiari in Ticino e in Mesolcina.
Egli avrebbe agito nel proprio interesse, atteso che avrebbe costituito una
propria società dedita all’apicoltura, e non in quello dei convenuti. Il suo
contributo non sarebbe stato necessario all’azienda, alla quale avrebbe
collaborato in forma minima. Sarebbe in ogni caso costitutiva di abuso di
diritto la richiesta di salario formulata per la prima volta solo il 20 giugno
2005.
Farebbero comunque difetto, nella specie, i quattro elementi essenziali
del contratto di lavoro, ossia la prestazione lavorativa, il rapporto di
dipendenza, l’elemento temporale e lo stipendio. Il Pretore avrebbe inoltre
utilizzato un metodo errato per determinare il salario, limitandosi alla stima
delle ore di lavoro da lui prestate, mentre che l’istante avrebbe fallito la
prova a suo carico. Errata sarebbe infine, a riprova della contraddittorietà
del giudizio impugnato, la data di decorrenza degli interessi, fissata al 1°
luglio 2005 come richiesto dall’istante invece che alla fine di ogni mese di
lavoro.
6.
In
primo luogo va rilevato che la sentenza è stata a ragione impugnata dai
convenuti con appello e non con ricorso per cassazione, nonostante che essi
fossero stati condannati al pagamento di soli fr. 3'200.- oltre interessi.
L’appellabilità della sentenza del Pretore dipende infatti dalle domande
formulate dalle parti con l'ultimo atto di causa (art. 15 CPC), e nella
fattispecie gli appellanti hanno postulato con le proprie conclusioni la
reiezione integrale dell’istanza, mentre che l’istante vi aveva mantenuto la
propria richiesta di fr. 11'610.- oltre interessi. Questo è perciò l’importo
che costituisce il valore ai fini dell’appellabilità secondo il diritto
processuale ticinese. Diverso è il caso secondo il diritto processuale
federale, poiché il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste
controverse davanti all’autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), vale a
dire a fr. 3'200.-.
7.
Come
già rettamente ritenuto dal Pretore nel proprio giudizio (consid. 1, pag. 4 e
5), oltre al caso - qui non verificato - della stipula del contratto di lavoro
in termini espliciti, scritti o verbali, è anche possibile che esso abbia a
perfezionarsi, a determinate condizioni, già solo qualora il lavoratore
effettui la prestazione lavorativa e il lavoratore l’accetti. Il cosiddetto
“faktisches Arbeitsverhältnis” ricade nel campo di applicazione dell’art. 320
cpv. 2 CO, secondo cui il contratto di lavoro sussiste quando il datore di
lavoro accetta per un certo tempo l’esecuzione di un lavoro la cui prestazione
egli, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario, rispettivamente
se la remunerazione appare il principale motivo per il quale è stata svolta
l’attività lavorativa (II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; Aubert, Commentaire
romand CR CO I, N. 8 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire
du droit du travail, N. 13 ad art. 320 CO; Staehlin, Zürcher
Kommentar, N. 6 segg. ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6a
edizione, N. 6 ad art. 320 CO). La presunzione di onerosità così risultante (Staehlin,
opera citata, N. 13 ad art. 320 CO) può essere sovvertita solo con la prova
dell’avvenuta pattuizione della gratuità (Streiff/von Kaenel, ibidem).
8.
Gli
appellanti nel gravame non contestano questi invalsi principi, ma ritengono che
nel caso di specie non siano verificati i presupposti per ammettere, in base ai
medesimi, l’esistenza del rapporto di lavoro.
8.1
Gli
appellanti sostengono in primo luogo che la remunerazione non sarebbe stata il
principale motivo dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendosi
trattato, a mente dei ricorrenti, di un periodo di formazione in vista
dell’acquisizione dell’azienda (appello, pag. 4). Così argomentando, essi
travisano tuttavia il reale significato dei principi poc’anzi enunciati. Il
testo di legge, infatti, è esplicito nel porre quale criterio determinante
quello di non potersi attendere, secondo le circostanze, che il lavoro prestato
per un certo tempo dal lavoratore sia avvenuto a titolo gratuito. Tra le
circostanze da valutare vi sono, in particolare, proprio la durata della
prestazione lavorativa (cfr. la sentenza II CCA 22 agosto 1994, inc. 66/94, che
ha negato l’esistenza del rapporto di lavoro a fronte di una prestazione
lavorativa fornita per un solo giorno), nonché l’intensità della stessa,
dovendo in specie valere l’assunto secondo cui tanto più essa tende ad occupare
l’intera giornata del lavoratore, tanto meno si potrà ammettere che egli abbia
un’altra attività retribuita da cui trarre sostentamento. Ebbene, sulla sola
base di questi due criteri di valutazione emerge come l’istante - a dispetto
delle affermazioni del contrario dei convenuti- sia stato a loro disposizione
con buona regolarità almeno durante i mesi di maggio e giugno del 2004.
Siffatta tesi, oltre che dagli interrogatori formali dei convenuti e dalle
testimonianze rettamente evocate dal Pretore, risultanze alle quali si rinvia
senza qui nuovamente trascriverle (consid. 2.1, pag. 5 e 6), risulta comprovata
da un ulteriore dato certo, omesso nel primo giudizio. Appare infatti assodato
che i convenuti hanno tra l’altro rifuso all’istante fr. 520.- da lui
anticipati per acquistare il gasolio (doc. E, contenuto nell’incarto
DI.2006.103) con cui, con il proprio veicolo, ha effettuato trasporti per conto
dei convenuti. Orbene, ciò corrisponde all’incirca all’acquisto di 300 litri di
carburante, con il quale è lecito stimare che l’istante abbia percorso circa
3000.
chilometri per conto degli appellanti. Ammessa, non conoscendo in
dettaglio gli itinerari, una velocità media di 50 km/h (assai elevata tenuto
conto anche di una parte di traffico urbano, e perciò favorevole ai convenuti),
si ha che l’istante deve avere guidato almeno durante 60 ore per percorrere
tale distanza, prestazione non computata dal Pretore (consid. 3.1, pag. 7).
Merita pertanto conferma, nel senso che non vi è motivo per derogarvi a
svantaggio del lavoratore - ritenuto anche l’imperativo diritto a ferie pagate (art.
329a e 362 CO), pari qui a più di 3 giorni lavorativi in un periodo di 2 mesi -
il computo di 160 ore effettuato dal Pretore. Si deve quindi ritenere che
l’istante ha profuso all’incirca l’impegno di un lavoro a metà tempo sull’arco
di un paio di mesi. Quanto al genere di lavoro, che lo stesso abbia assunto
l’intensità di una prestazione suscettibile di remunerazione risulta già solo
dalle affermazioni degli stessi convenuti. Come già evidenziato dal Pretore,
essi nella corrispondenza preprocessuale fanno menzione di “lavoro fisico e di
routine” (doc. G, pag. 1), di “ritmi intensi e sforzi fisici”, consistenti,
concretamente, anche in “posa dei bancali, disboscamento, decespugliazione”
(doc. G, pag. 2), ma anche nel caricare e scaricare camion (oltre che, per
l’istante, la guida durante almeno una sessantina di ore), ossia, in sintesi,
in tutta l’attività connessa allo scopo aziendale dei convenuti. Del resto, la
prova indiretta dell’intensità, e dell’utilità per i convenuti del lavoro
dell’istante è nuovamente fornita dagli stessi convenuti, laddove affermano che
la cessazione subitanea della prestazione lavorativa ha creato loro seri
problemi gestionali, in quanto “ci ha costretti a riorganizzare e adeguare
rapidamente il programma e le modalità di lavoro” (doc. B, pag. 2) e ha inoltre
comportato “gravi disagi costringendomi a riconvertire tutto il flusso dei
lavori e la loro sequenza temporale” (doc. G, pag. 1). Ma comunque, anche
qualora dovesse valere che l’apporto dell’istante è stato “minimo” e che il suo
contributo non era necessario per l’azienda (appello, pag. 4), ciò non
toglierebbe nulla all’onerosità della prestazione lavorativa, stante l’obbligo
del dipendente di mettere a disposizione il proprio tempo e non di fornire un
certo risultato e considerato il diritto del datore, per il caso di scarso
rendimento, di pronunciare un licenziamento ordinario (CCC 13 luglio 2005, inc.
16.2005
). A questa situazione nulla muta la prefata affermazione degli
appellanti secondo cui la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo
per il quale è stata svolta l’attività lavorativa. Essi, infatti, fraintendono
nuovamente il senso delle predette indicazioni dottrinali, visto che,
manifestamente, la situazione in cui la remunerazione appare il principale
motivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa non è un requisito
cumulativo a quelli indicati dal testo di legge affinché si possa ammettere
l’esistenza del contratto, ma bensì un’ulteriore protezione per il lavoratore
(eccezionalmente attinente al suo foro interiore quando invece il rapporto
contrattuale è “faktisch”, ossia dedotto da sole circostanze oggettive)
affinché egli possa beneficiare della retribuzione nonostante che le
circostanze oggettive non siano univoche. Espliciti, in
tal senso, Streiff/von
Kaenel (nel citato N. 6 all’art. 320 CO: “Es handelt
sich um eine zwingende Schutzvorschrift zugunsten des Arbeitnehmers: Sein
Stillschweigen oder noch schwebende Vertragsverhandlungen sollen ihn nicht um
seinen Lohnanspruch bringen, wenn Lohn als mindestens mitentscheidender Grund
einer solchen Leistung erscheint“).
8.2
I convenuti adducono dipoi che le prestazioni lavorative
dell’istante non sarebbero state eseguite nell’interesse del datore di lavoro.
Tale affermazione, nelle circostanze date, può solamente essere frutto di una
nozione distorta del concetto dell’”interesse”. È in effetti incontrovertibile
che i beneficiari economici della prestazione lavorativa dell’istante sono
stati solamente i convenuti, che l’hanno utilizzata a loro profitto nell’ambito
dell’attività aziendale. Negare questo assunto per il motivo che l’istante
aveva all’epoca costituito una propria società dedita all’apicoltura (appello,
pag. 4) significa, nuovamente, misconoscere i concetti espressi dall’art. 320
cpv. 2 CO, mentre che l’affermazione secondo cui l’istante avrebbe utilizzato
per proprio conto gli apiari da lui individuati mentre lavorava per i convenuti
è tesi rimasta allo stadio di semplice parlato.
8.3
Gli
appellanti negano quindi anche l’esistenza di un rapporto di subordinazione
dell’istante nei loro confronti, ma la censura si fonda su premesse fattuali
manifestamente non verificate, quali l’assunto secondo cui l’istante non
avrebbe rispettato degli orari prefissati, oppure non avrebbe dovuto seguire le
istruzioni impartite dai ricorrenti. Il tema del rispetto di orari prefissati
appare a questa Camera superato dal predetto accertamento del fatto che
l’istante ha lavorato per l’equivalente di 20 ore settimanali per tutto il
periodo della sua presenza, ragione per cui, in assenza di una più specifica
regolamentazione (il che è logico nel contesto di un rapporto contrattuale di
fatto), si constata come l’istante si sia comunque attenuto a una certa
disciplina e regolarità nei tempi della propria prestazione di lavoro. La tesi
dell’inesistenza di istruzioni dei convenuti all’istante è invece a prima vista
risibile. Proprio la più volte dichiarata tesi della volontà dell’istante di
apprendere dalla loro grande esperienza di apicoltori, e della sua inettitudine
in quel settore, conduce necessariamente ad ammettere che egli ha svolto il
proprio lavoro in esecuzione di direttive impartite dai convenuti.
8.4
In
definitiva, merita perciò piena conferma il giudizio pretorile laddove ha accertato
la venuta in essere tra le parti di un contratto di lavoro giusta l’art. 320
cpv. 2 CO, suscettibile di remunerazione da parte dei convenuti delle
prestazioni fornite dall’istante.
9.
Del
tutto infondata è la censura
relativa al preteso abuso di diritto dell’istante nel formulare la pretesa
salariale a un anno di distanza dalla cessazione della prestazione lavorativa. Il
lasso di tempo intercorso, infatti, è pari a circa un quinto della durata del
periodo di prescrizione (art. 128 cifra 3 CO), ragione per cui non è dato di
comprendere per quale ragione, in assenza di altre circostanze che i convenuti
non menzionano, il solo trascorrere di un anno renderebbe abusiva la pretesa
dell’istante.
10.
I
ricorrenti insorgono anche contro il metodo utilizzato dal Pretore per
determinare il credito dell’istante. Il rimprovero non concerne la retribuzione
oraria di fr. 20.-, quanto piuttosto la decisione di ammettere l’effettuazione
di 160 ore di lavoro in base a una semplice stima, quando invece l’istanza
avrebbe dovuto essere respinta per il motivo che l’istante, che vi era tenuto,
non avrebbe fornito la prova delle ore lavorative effettivamente svolte. Si
tratta di una critica del tutto infondata. Infatti, in un simile rapporto contrattuale di fatto,
l’istante non poteva beneficiare di alcun sistema di controllo che gli
permettesse di comprovare in modo certo il compimento della propria
prestazione, motivo per cui deve essere lecito per il giudice far capo ad un
diverso metro di valutazione. Secondo questa Camera, è qui lecito procedere,
per analogia, come per il computo delle ore straordinarie nel diverso contesto
di un meglio disciplinato rapporto di lavoro. Pertanto, qualora, come nella
specie, sia assodato il principio dell’effettuazione della prestazione, il
lavoratore non può essere astretto alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto
il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (II
CCA 16 gennaio 1997, inc. 12.96.222; Rehbinder, Berner Kommentar., N. 3 ad art.
321c CO; Streiff/Von
Känel, opera citata, N. 10 ad art. 321c CO). Il Pretore
non può pertanto essere rimproverato per essersi determinato in base a una
stima, laddove il mancato computo delle ore di guida conduce a un risultato
che, ancorché di tipo equitativo, è probabilmente più favorevole ai convenuti
di quanto non lo sia per l’istante medesimo. Nell’esito, quindi, non vi è, come
già detto (consid. 8.1), ragione alcuna per modificare questa stima a vantaggio
dei convenuti.
11.
Gli
appellanti segnalano infine un asserito errore nella decorrenza degli interessi
moratori, sostenendo che essi dovrebbero essere computati dalla fine di ogni
mese di lavoro, e non solo dal 1° luglio 2005, come stabilito dal Pretore. La
censura, non priva di connotazioni autolesioniste, disattende che il Pretore si
è determinato entro i limiti della richiesta dell’istante, senza eccederla, nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 86 CPC. Il rilievo è perciò lungi dal
dimostrare la pretesa contraddittorietà del querelato giudizio. Ne consegue la
reiezione del gravame.
12.
Trattandosi
di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-
non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417
cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto
di un valore litigioso in questa sede di fr. 3'200.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC,
pronuncia: 1. L’appello
21 gennaio 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 2 e AP 1 rifonderanno, in solido, a AO
1 fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza
(art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster