12.2008.28
Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova
23 aprile 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.28
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova
QUALIFICA
art. 320 CO
Incarto n.
12.2008.28
Lugano
23 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.103 (procedura
in materia di contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza 7 agosto 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 13’200.-
oltre interessi a titolo di salario;
domanda
avversata dai convenuti, che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna
dell’istante al pagamento di fr. 23'125.-;
in cui
il Pretore con sentenza 8 gennaio 2008 ha accolto l’istanza per fr. 9’250.-
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
appellanti
Fatti
i convenuti, che con atto di appello del 21 gennaio 2008 chiedono che il
querelato giudizio sia riformato nel senso della reiezione dell’istanza e
dell’accoglimento della riconvenzionale;
mentre
l’istante con osservazioni 5 febbraio 2008 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. A
partire dall’autunno del 2003 le parti hanno svolto trattative finalizzate alla
vendita dai convenuti all’istante (e al di lei padre __________) dell’azienda
di apicoltura condotta da molti anni dai convenuti, e a questo fine l’istante
per un certo periodo è stata coinvolta nell’attività aziendale dei resistenti.
Stante un’offerta degli acquirenti di fr. 220'000.- e una richiesta dei
venditori di fr. 310'000.- (doc. B), le trattative sono terminate con il
diniego degli acquirenti, comunicato ai convenuti il 3 settembre 2004 (doc. D).
Con il fallimento delle trattative, si è posto il problema della remunerazione
delle prestazioni che l’istante riteneva di avere effettuato in favore dei
convenuti durante i mesi delle trattative. I convenuti hanno accettato di
rifondere all’istante le spese vive da lei sostenute, ma la questione è per il
resto rimasta irrisolta, e ha condotto al presente contenzioso.
Considerandi
2.
L’istante
nel proprio allegato introduttivo ha sostenuto di avere lavorato a tempo pieno
per i convenuti nel periodo marzo-giugno del 2004, dedicandosi alla
sistemazione dei telai e alla smielatura. Essa avrebbe svolto, con intensità,
lavori fisici e manuali comportanti notevole sforzo, e a mente sua sarebbe
perciò stata utilizzata dai convenuti - se non sfruttata - alla stregua di
manovalanza agricola. Dovendosi in queste circostanze ammettere l’esistenza tra
le parti di un contratto di lavoro, all’istante spetterebbe la relativa
retribuzione, quantificata in fr. 20.- per 660 ore di lavoro prestate durante
88.
giorni, ovvero complessivi fr. 13’200.- oltre interessi.
3.
All’udienza
di discussione dell’11 maggio 2007 i convenuti si sono opposti all’istanza,
sostenendo che l’attività prestata dalla procedente sarebbe avvenuta nel
contesto di un percorso formativo volto a farle acquisire le necessarie
cognizioni al fine di poter rilevare e dare continuità alla loro azienda. Mai
si sarebbe discusso di retribuzione, essendo sin dall’inizio chiaro ad entrambe
le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito, oltretutto
interrotto unilateralmente e senza dare disdetta dall’istante a metà giugno,
ciò che avrebbe creato gravi disagi ai convenuti. Parte delle prestazioni,
comunque, sarebbe stata effettuata nell’interesse dell’istante, e non in quello
dei convenuti. Non sussisterebbe perciò alcun contratto di lavoro, di cui non
sarebbero date le premesse legali. L’istante non avrebbe chiesto l’ipotetico
salario di sua spettanza durante un anno, sicché commetterebbe abuso di diritto
chiedendolo ora in causa. In via riconvenzionale i convenuti hanno per loro
parte chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 23'125.- quale
retribuzione, a fr. 50.- l’ora (tariffa ridotta della metà in considerazione
dei servigi resi dall’istante), di 462.5 ore dedicate alla sua formazione.
L’istante ha avversato siffatta pretesa, contestando l’esistenza di un rapporto
contrattuale oneroso vertente sulla di lei formazione da parte dei convenuti.
Essi avrebbero semmai impartito le istruzioni che un datore di lavoro è solito
dare ai dipendenti, senza che ciò debba essere remunerato. Ha comunque
prudenzialmente contestato anche il dispendio orario addotto dai convenuti,
come pure il saggio orario richiesto.
4.
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti si sia
perfezionato un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO, in virtù
del quale l’istante ha svolto varie mansioni tra il marzo e il giugno 2004 nell’azienda
dei convenuti a __________, qualificabili come prestazioni lavorative. Essa
potrebbe pertanto richiedere di essere retribuita in ragione di fr. 20.-
all’ora per le 462.5 ore per le quali la presenza è stata ammessa dai
convenuti. Dal che l’accoglimento dell’istanza per complessivi fr. 9'250.-,
mentre che la riconvenzionale, a sostegno della quale non è stata fornita la
benché minima prova, è stata respinta.
5.
I
convenuti con l’appello chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso
della reiezione dell’istanza e dell’accoglimento della riconvenzionale.
Ribadiscono la tesi dell’inesistenza di un contratto di lavoro, osservando che
la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo per il quale è stata
svolta l’attività lavorativa, come invece richiesto dalla dottrina relativa
all’art. 320 cpv. 2 CO. Sarebbe di contro stato chiaro sin dall’inizio ad
entrambe le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito in
vista della vendita dell’azienda. In ogni caso, gli appellanti avrebbero
dedicato molto tempo alla formazione dell’istante, il cui contributo non
sarebbe stato necessario all’azienda, alla quale avrebbe collaborato in forma
minima, ed agendo nel proprio interesse e non per quello dei convenuti. Sarebbe
in ogni caso costitutiva di abuso di diritto la richiesta di salario formulata
per la prima volta solo il 20 giugno 2005, e il Pretore avrebbe disatteso il
fatto che l’istante se n’è andata senza preavviso, allorché è divenuto evidente
il fallimento della trattativa d’acquisto. Farebbero comunque difetto, nella
specie, i quattro elementi essenziali del contratto di lavoro, ossia la
prestazione lavorativa, il rapporto di dipendenza, l’elemento temporale e lo
stipendio. Il Pretore avrebbe inoltre utilizzato un metodo errato per
determinare il salario, determinandosi in base all’errato presupposto secondo
cui un’ora di formazione corrisponderebbe a un’ora di prestazione lavorativa,
quando invece l’istante, specie nel primo mese, avrebbe lavorato ben poco,
dedicandosi principalmente alla formazione. Vero sarebbe perciò che l’istante
non ha saputo provare con esattezza l’entità del lavoro svolto, ragione per cui
l’istanza sarebbe da respingere per avere essa disatteso l’onere probatorio a
suo carico. Quo alla riconvenzionale, il Pretore avrebbe negato a torto il suo
fondamento, essendo essa stata sufficientemente comprovata dalle testimonianze
degli altri dipendenti, in particolare S__________, e dagli interrogatori
formali dei convenuti. Addirittura, la distinta delle ore svolte dai convenuti
sarebbe stata posta a base del giudizio in favore dell’istante, ciò che sarebbe
contraddittorio. In ogni caso, nell’ipotesi di soccombenza dei convenuti nella
riconvenzionale le ripetibili sarebbero da ridurre a fr. 250.-. Errata sarebbe
infine, a riprova della contraddittorietà del giudizio impugnato, la data di
decorrenza degli interessi, fissata al 1° luglio 2005 come richiesto
dall’istante invece che alla fine di ogni mese di lavoro.
6.
Come
già rettamente ritenuto dal Pretore nel proprio giudizio (consid. 1, pag. 4 e
5), oltre al caso - qui non verificato - della stipula del contratto di lavoro
in termini espliciti, scritti o verbali, è anche possibile che esso abbia a
perfezionarsi, a determinate condizioni, già solo qualora il lavoratore
effettui la prestazione lavorativa e il lavoratore l’accetti. Il cosiddetto
“faktisches Arbeitsverhältnis” ricade nel campo di applicazione dell’art. 320
cpv. 2 CO, secondo cui il contratto di lavoro sussiste quando il datore di
lavoro accetta per un certo tempo l’esecuzione di un lavoro la cui prestazione
egli, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario, rispettivamente
se la remunerazione appare il principale motivo per il quale è stata svolta
l’attività lavorativa (II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; Aubert,
Commentaire romand CR CO I, N. 8 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du droit du travail, N. 13 ad art. 320 CO; Staehlin,
Zürcher Kommentar, N. 6 segg. ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6a
edizione, N. 6 ad art. 320 CO). La presunzione di onerosità così risultante (Staehlin,
opera citata, N. 13 ad art. 320 CO) può essere sovvertita solo con la prova
dell’avvenuta pattuizione della gratuità (Streiff/von Kaenel, ibidem).
7.
Gli
appellanti nel gravame non contestano questi invalsi principi, ma ritengono che
nel caso di specie non siano verificati i presupposti per ammettere, in base ai
medesimi, l’esistenza del rapporto di lavoro.
7.1
Gli
appellanti sostengono in primo luogo che la remunerazione non sarebbe stata il
principale motivo dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendosi
trattato, a mente dei ricorrenti, di un periodo di formazione in vista
dell’acquisizione dell’azienda (appello, pag. 4). Così argomentando, essi
travisano tuttavia il reale significato dei principi poc’anzi enunciati. Il
testo di legge, infatti, è esplicito nel porre quale criterio determinante
quello di non potersi attendere, secondo le circostanze, che il lavoro prestato
per un certo tempo dal lavoratore sia avvenuto a titolo gratuito. Tra le
circostanze da valutare vi sono, in particolare, proprio la durata della
prestazione lavorativa (cfr. la sentenza II CCA 22 agosto 1994, inc. 66/94, che
ha negato l’esistenza del rapporto di lavoro a fronte di una prestazione
lavorativa fornita per un solo giorno), nonché l’intensità della stessa,
dovendo in specie valere l’assunto secondo cui tanto più essa tende ad occupare
l’intera giornata del lavoratore, tanto meno si potrà ammettere che egli abbia
un’altra attività retribuita da cui trarre sostentamento. Ebbene, sulla sola
base di questi due criteri di valutazione emerge come l’istante - a dispetto
delle affermazioni del contrario dei convenuti- sia stata a loro disposizione praticamente
a tempo pieno durante circa 4 mesi. Posto infatti come i convenuti ancora in
questa sede pretendono di essere retribuiti per 462.5 ore di formazione che
essi avrebbero impartito all’istante, si deve necessariamente ammettere, assenza
che ciò costituisca una forzatura, che essa è stata presente in azienda almeno
per quel lasso di tempo in cui i convenuti affermano di averla istruita. Al
proposito è opportuno rammentare ai convenuti che 462.5 ore corrispondono a più
di 11 settimane e mezzo di 40 ore lavorative, e che pertanto, tenuto conto (ciò
che il Pretore non ha fatto) anche dell’imperativo diritto a delle ferie pagate
(art. 329a e 362 CO) pari a più di 6 giorni lavorativi in un periodo di 4 mesi,
risulta assodato che in pratica l’istante ha fornito ai convenuti una
prestazione lavorativa a tempo pieno sull’arco dei 4 mesi compresi tra marzo e
giugno del 2004. Quanto al genere di lavoro, che lo stesso abbia assunto l’intensità
di una prestazione suscettibile di remunerazione risulta già solo dalle
affermazioni degli stessi convenuti. Come già evidenziato dal Pretore, essi
nella corrispondenza preprocessuale fanno menzione di “lavoro fisico e di
routine” (doc. G, pag. 1), di “ritmi intensi e sforzi fisici”, consistenti,
concretamente, anche in “posa dei bancali, disboscamento, decespugliazione”
(doc. G, pag. 2), ma anche nel caricare e scaricare camion, ossia, in sintesi,
in tutta l’attività connessa allo scopo aziendale dei convenuti. Del resto, la
prova indiretta dell’intensità, e dell’utilità per i convenuti del lavoro
dell’istante è nuovamente fornita dagli stessi convenuti, laddove affermano che
la cessazione subitanea della prestazione lavorativa ha creato loro seri
problemi gestionali, in quanto “ci ha costretti a riorganizzare e adeguare
rapidamente il programma e le modalità di lavoro” (doc. B, pag. 2) e ha inoltre
comportato “gravi disagi costringendomi a riconvertire tutto il flusso dei
lavori e la loro sequenza temporale” (doc. G, pag. 1). Ma comunque, anche
qualora dovesse valere che l’apporto dell’istante è stato “minimo” e che il suo
contributo non era necessario per l’azienda (appello, pag. 4), ciò non
toglierebbe nulla all’onerosità della prestazione lavorativa, stante l’obbligo
del dipendente di mettere a disposizione il proprio tempo e non di fornire un
certo risultato e considerato il diritto del datore, per il caso di scarso
rendimento, di pronunciare un licenziamento ordinario (CCC 13 luglio 2005, inc.
16.2005
). A questa situazione nulla muta la prefata affermazione degli
appellanti secondo cui la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo
per il quale è stata svolta l’attività lavorativa. Essi, infatti, fraintendono
nuovamente il senso delle predette indicazioni dottrinali, visto che,
manifestamente, la situazione in cui la remunerazione appare il principale
motivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa non è un requisito
cumulativo a quelli indicati dal testo di legge affinché si possa ammettere
l’esistenza del contratto, ma bensì un’ulteriore protezione per il lavoratore
(eccezionalmente attinente al suo foro interiore quando invece il rapporto
contrattuale è “faktisch”, ossia dedotto da sole circostanze oggettive)
affinché egli possa beneficiare della retribuzione nonostante che le
circostanze oggettive non siano univoche. Espliciti, in
tal senso, Streiff/von
Kaenel (nel citato N. 6 all’art. 320 CO: “Es handelt
sich um eine zwingende Schutzvorschrift zugunsten des Arbeitnehmers: Sein
Stillschweigen oder noch schwebende Vertragsverhandlungen sollen ihn nicht um
seinen Lohnanspruch bringen, wenn Lohn als mindestens mitentscheidender Grund
einer solchen Leistung erscheint“).
7.2
I convenuti adducono dipoi che le prestazioni lavorative
dell’istante non sarebbero state eseguite nell’interesse del datore di lavoro.
Tale affermazione, nelle circostanze date, può solamente essere frutto di una
nozione distorta del concetto dell’”interesse”. È in effetti incontrovertibile
che i beneficiari economici della prestazione lavorativa dell’istante sono
stati solamente i convenuti, che l’hanno utilizzata a loro profitto nell’ambito
dell’attività aziendale. Negare questo assunto per il motivo che l’istante,
allorché confrontata con “ritmi intensi e sforzi fisici”, imparava qualcosa a
proprio beneficio costituirebbe, nuovamente, un’inammissibile forzatura dei
concetti espressi dall’art. 320 cpv. 2 CO.
7.3
Gli
appellanti negano quindi anche l’esistenza di un rapporto di subordinazione
dell’istante nei loro confronti, ma la censura si fonda su premesse fattuali
manifestamente non verificate, quali l’assunto secondo cui l’istante non
avrebbe rispettato degli orari prefissati, oppure non avrebbe dovuto seguire le
istruzioni impartite dai ricorrenti. Il tema del rispetto di orari prefissati
appare a questa Camera superato dal predetto accertamento del fatto che
l’istante ha lavorato per l’equivalente di 40 ore settimanali per tutto il
periodo della sua presenza, ragione per cui, in assenza di una più specifica
regolamentazione (il che è logico nel contesto di un rapporto contrattuale di
fatto), si constata come l’istante si sia comunque attenuta a una certa
disciplina e regolarità nei tempi della propria prestazione di lavoro. La tesi
dell’inesistenza di istruzioni dei convenuti all’istante è invece a prima vista
risibile. Proprio la più volte dichiarata tesi della volontà dell’istante di
apprendere dalla loro grande esperienza di apicoltori, e della sua inettitudine
in quel settore, conduce necessariamente ad ammettere che essa ha svolto il
proprio lavoro in esecuzione di direttive impartite dai convenuti.
7.4
In
definitiva, merita perciò piena conferma il giudizio pretorile laddove ha
accertato la venuta in essere tra le parti di un contratto di lavoro giusta
l’art. 320 cpv. 2 CO, suscettibile di remunerazione da parte dei convenuti
delle prestazioni fornite dall’istante.
8.
Del
tutto infondata è la censura
relativa al preteso abuso di diritto dell’istante nel formulare la pretesa
salariale a un anno di distanza dalla cessazione della prestazione lavorativa. Il
lasso di tempo intercorso, infatti, è pari a circa un quinto della durata del
periodo di prescrizione (art. 128 cifra 3 CO), ragione per cui non è dato di
comprendere per quale ragione, in assenza di altre circostanze che i convenuti
non menzionano, il solo trascorrere di un anno renderebbe abusiva la pretesa
dell’istante.
9.
Gli
appellanti vorrebbero anche trarre diritto dalla cessazione senza preavviso del
rapporto di lavoro, rimproverando genericamente il Pretore per non avere tenuto
conto della circostanza. La doglianza, nella sua vaghezza, non è di ausilio ai
ricorrenti. Essi, in particolare, non hanno in alcun modo mostrato, né prima e
nemmeno durante la causa, di volersi prevalere dell’art. 337d CO (il che si
spiega con il fatto che ciò avrebbe comportato di riconoscere l’esistenza del
contestato rapporto di lavoro), ragione per cui il tema non merita maggiore
approfondimento in questa sede.
10.
I
ricorrenti insorgono anche contro il metodo utilizzato dal Pretore per
determinare il credito dell’istante. Il rimprovero non concerne la retribuzione
oraria di fr. 20.-, quanto piuttosto la decisione di assimilare un’ora di
formazione a un’ora di prestazione lavorativa sulla scorta del conteggio
allestito dai convenuti medesimi, mentre che l’istante non avrebbe in realtà
mai fornito la prova delle ore lavorative svolte. Gli appellanti, tuttavia,
anche in questo caso assumono per veri dei fatti che invece non sono stati
comprovati, in particolare la circostanza di avere impartito 462.50 ore di
formazione all’istante, a valere quale periodo di pratica nell’interesse della
praticante (cfr. anche il considerando che segue). Già si è detto, invece, che
è condivisibile la valutazione fatta dal Pretore secondo cui quel dato numerico
costituisce piuttosto l’ammissione dei convenuti circa l’entità della presenza
dell’istante presso la loro azienda, e che altre ammissioni degli stessi
convenuti, confortate anche dai riscontri testimoniali, permettono di ritenere
che l’istante (almeno) in quel lasso di tempo ha svolto attività lavorativa
suscettibile di essere remunerata. Stante la conferma del giudizio al riguardo
dei parametri di calcolo, deve conseguentemente essere confermata anche la
quantificazione in fr. 9'250.- del credito della procedente.
11.
Il
Pretore ha respinto la riconvenzionale ritenendo che non fosse stata fornita
alcuna prova a sostegno della sua fondatezza (consid. 5, pag. 9), laddove la
stringatezza della motivazione si giustifica con il fatto che la disamina degli
atti aveva condotto ad un risultato incompatibile con la tesi addotta a suo
sostegno, ciò di cui il Pretore aveva già lungamente dato atto, ossia quella
dell’esistenza di un rapporto oneroso di lavoro, in contrapposizione a quello
di mandato addotto dai convenuti e volto alla formazione dell’istante quale
apicultrice. A fronte del giudizio di reiezione, i convenuti nell’appello
(punto 9, pag. 9) si sono limitati ad affermare, in forma apodittica, che
“durante l’istruttoria sono state apportate sufficienti prove a sostegno della
riconvenzionale”, rinviando in forma generica a “le testimonianze degli altri
dipendenti”, tra cui in particolare S__________, ai loro interrogatori formali,
oltre che alla distinta delle ore da loro prodotta come doc. 3. Siffatto modo
di argomentare non merita protezione. Confrontati con un giudizio di integrale
reiezione per non avere assolto l’onere probatorio a loro carico, i convenuti
avrebbero dovuto indicare concretamente e dettagliatamente quali risultanze
probatorie deponevano in favore della loro tesi, precisando da quali specifiche
affermazioni o dichiarazioni si poteva concludere per la sussistenza degli
elementi fattuali necessari per potere ammettere l’esistenza del contratto
invocato a sostegno della propria pretesa. La generica invocazione delle
risultanze delle prove assunte, o di talune di esse, non solo non soddisfa
l’onere probatorio a carico della parte, ma è inoltre modalità di
argomentazione non ammissibile in sede di appello, non potendo essere stabilito
quale sia in realtà l’effettivo contenuto delle doglianze dei ricorrenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 309; per analogia: m. 5 ad art. 183). Ne
consegue che su questo punto l’appello deve essere dichiarato nullo per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
12.
I
convenuti si dolgono pure della quantificazione in fr. 1'600.- delle ripetibili
a loro accollate a seguito della reiezione della domanda riconvenzionale. Si
tratterebbe di importo sproporzionato siccome non adeguato all’onere di
patrocinio causato, visto come la domanda verteva sul medesimo complesso di
fatti dell’azione principale, non ha richiesto un’istruttoria particolare e non
ha comportato maggiori prestazioni, se non in minima parte in sede di
conclusioni. Si giustificherebbe pertanto la riduzione a fr. 250.-
dell’indennità anche nella denegata ipotesi della conferma sul tema del
giudizio del Pretore. La censura si segnala in primo luogo per non possedere il
pregio della coerenza, visto come i convenuti nella loro richiesta di giudizio
(dispositivo n. 5, pag. 11) rivendichino per sé i fr. 1'600.- di ripetibili per
la riconvenzionale che vorrebbero negare all’istante. Tanto basterebbe a
determinarne la reiezione, ma a ogni buon conto essa è infondata anche nel merito. Stante infatti una domanda (riconvenzionale)
di causa superiore a fr. 23'000.-, si ha che la parte istante, oltre a doversi
difendere all’udienza di discussione, ha dovuto dedicare all’intera istruttoria
della causa l’attenzione supplementare derivante dall’incombere di detta
domanda, fondata - contrariamente a quanto ritengono gli appellanti - su di una
situazione fattuale, oltre che giuridica, diversa da quella dell’azione
principale, nella quale sarebbero esistite le premesse per ammettere il
perfezionarsi tra le parti di un differente tipo di contratto vertente sulla di
lei formazione quale apicultrice, in cui sarebbe stata l’istante a dovere
remunerare i convenuti in misura doppia a quella del suo preteso credito. La
personale convinzione dei convenuti circa l’identità fattuale, e la conseguente
inutilità di una specifica istruttoria può forse concorrere nello spiegare
l’esito della riconvenzionale, ma a mente di questa Camera, nondimeno,
l’importo stabilito dal Pretore appare maggiormente consono al valore di causa
e all’impegno richiesto per una diligente trattazione del tema.
13.
Gli appellanti segnalano infine un asserito errore nella
decorrenza degli interessi moratori, sostenendo che essi dovrebbero essere
computati dalla fine di ogni mese di lavoro, e non solo dal 1° luglio 2005,
come stabilito dal Pretore. La censura, non priva di connotazioni autolesioniste,
disattende che il Pretore si è determinato entro i limiti della richiesta
dell’istante, senza eccederla, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 86
CPC. Il rilievo è perciò lungi dal dimostrare la pretesa contraddittorietà del
querelato giudizio. Ne consegue la reiezione del gravame.
14.
Trattandosi
di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-
non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417
cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto
di un valore litigioso in questa sede di fr. 32'300.- (fr. 9'300.- per l’azione
principale in materia di diritto di lavoro, fr. 23'000.- per la
riconvenzionale).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC,
pronuncia: 1. L’appello
21 gennaio 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 2 e AP 1 rifonderanno, in solido, a AO
1 fr. 900.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- avv. RA 1,
- avv. RA 2,
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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