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Decisione

12.2008.28

Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova

23 aprile 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto di appello del 21 gennaio 2008 chiedono che il

querelato giudizio sia riformato nel senso della reiezione dell’istanza e

dell’accoglimento della riconvenzionale;

mentre

l’istante con osservazioni 5 febbraio 2008 chiede la reiezione del gravame con

protesta di spese e ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. A

partire dall’autunno del 2003 le parti hanno svolto trattative finalizzate alla

vendita dai convenuti all’istante (e al di lei padre __________) dell’azienda

di apicoltura condotta da molti anni dai convenuti, e a questo fine l’istante

per un certo periodo è stata coinvolta nell’attività aziendale dei resistenti.

Stante un’offerta degli acquirenti di fr. 220'000.- e una richiesta dei

venditori di fr. 310'000.- (doc. B), le trattative sono terminate con il

diniego degli acquirenti, comunicato ai convenuti il 3 settembre 2004 (doc. D).

Con il fallimento delle trattative, si è posto il problema della remunerazione

delle prestazioni che l’istante riteneva di avere effettuato in favore dei

convenuti durante i mesi delle trattative. I convenuti hanno accettato di

rifondere all’istante le spese vive da lei sostenute, ma la questione è per il

resto rimasta irrisolta, e ha condotto al presente contenzioso.

Considerandi

2.

L’istante

nel proprio allegato introduttivo ha sostenuto di avere lavorato a tempo pieno

per i convenuti nel periodo marzo-giugno del 2004, dedicandosi alla

sistemazione dei telai e alla smielatura. Essa avrebbe svolto, con intensità,

lavori fisici e manuali comportanti notevole sforzo, e a mente sua sarebbe

perciò stata utilizzata dai convenuti - se non sfruttata - alla stregua di

manovalanza agricola. Dovendosi in queste circostanze ammettere l’esistenza tra

le parti di un contratto di lavoro, all’istante spetterebbe la relativa

retribuzione, quantificata in fr. 20.- per 660 ore di lavoro prestate durante

88.

giorni, ovvero complessivi fr. 13’200.- oltre interessi.

3.

All’udienza

di discussione dell’11 maggio 2007 i convenuti si sono opposti all’istanza,

sostenendo che l’attività prestata dalla procedente sarebbe avvenuta nel

contesto di un percorso formativo volto a farle acquisire le necessarie

cognizioni al fine di poter rilevare e dare continuità alla loro azienda. Mai

si sarebbe discusso di retribuzione, essendo sin dall’inizio chiaro ad entrambe

le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito, oltretutto

interrotto unilateralmente e senza dare disdetta dall’istante a metà giugno,

ciò che avrebbe creato gravi disagi ai convenuti. Parte delle prestazioni,

comunque, sarebbe stata effettuata nell’interesse dell’istante, e non in quello

dei convenuti. Non sussisterebbe perciò alcun contratto di lavoro, di cui non

sarebbero date le premesse legali. L’istante non avrebbe chiesto l’ipotetico

salario di sua spettanza durante un anno, sicché commetterebbe abuso di diritto

chiedendolo ora in causa. In via riconvenzionale i convenuti hanno per loro

parte chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 23'125.- quale

retribuzione, a fr. 50.- l’ora (tariffa ridotta della metà in considerazione

dei servigi resi dall’istante), di 462.5 ore dedicate alla sua formazione.

L’istante ha avversato siffatta pretesa, contestando l’esistenza di un rapporto

contrattuale oneroso vertente sulla di lei formazione da parte dei convenuti.

Essi avrebbero semmai impartito le istruzioni che un datore di lavoro è solito

dare ai dipendenti, senza che ciò debba essere remunerato. Ha comunque

prudenzialmente contestato anche il dispendio orario addotto dai convenuti,

come pure il saggio orario richiesto.

4.

Nel

giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti si sia

perfezionato un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO, in virtù

del quale l’istante ha svolto varie mansioni tra il marzo e il giugno 2004 nell’azienda

dei convenuti a __________, qualificabili come prestazioni lavorative. Essa

potrebbe pertanto richiedere di essere retribuita in ragione di fr. 20.-

all’ora per le 462.5 ore per le quali la presenza è stata ammessa dai

convenuti. Dal che l’accoglimento dell’istanza per complessivi fr. 9'250.-,

mentre che la riconvenzionale, a sostegno della quale non è stata fornita la

benché minima prova, è stata respinta.

5.

I

convenuti con l’appello chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso

della reiezione dell’istanza e dell’accoglimento della riconvenzionale.

Ribadiscono la tesi dell’inesistenza di un contratto di lavoro, osservando che

la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo per il quale è stata

svolta l’attività lavorativa, come invece richiesto dalla dottrina relativa

all’art. 320 cpv. 2 CO. Sarebbe di contro stato chiaro sin dall’inizio ad

entrambe le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito in

vista della vendita dell’azienda. In ogni caso, gli appellanti avrebbero

dedicato molto tempo alla formazione dell’istante, il cui contributo non

sarebbe stato necessario all’azienda, alla quale avrebbe collaborato in forma

minima, ed agendo nel proprio interesse e non per quello dei convenuti. Sarebbe

in ogni caso costitutiva di abuso di diritto la richiesta di salario formulata

per la prima volta solo il 20 giugno 2005, e il Pretore avrebbe disatteso il

fatto che l’istante se n’è andata senza preavviso, allorché è divenuto evidente

il fallimento della trattativa d’acquisto. Farebbero comunque difetto, nella

specie, i quattro elementi essenziali del contratto di lavoro, ossia la

prestazione lavorativa, il rapporto di dipendenza, l’elemento temporale e lo

stipendio. Il Pretore avrebbe inoltre utilizzato un metodo errato per

determinare il salario, determinandosi in base all’errato presupposto secondo

cui un’ora di formazione corrisponderebbe a un’ora di prestazione lavorativa,

quando invece l’istante, specie nel primo mese, avrebbe lavorato ben poco,

dedicandosi principalmente alla formazione. Vero sarebbe perciò che l’istante

non ha saputo provare con esattezza l’entità del lavoro svolto, ragione per cui

l’istanza sarebbe da respingere per avere essa disatteso l’onere probatorio a

suo carico. Quo alla riconvenzionale, il Pretore avrebbe negato a torto il suo

fondamento, essendo essa stata sufficientemente comprovata dalle testimonianze

degli altri dipendenti, in particolare S__________, e dagli interrogatori

formali dei convenuti. Addirittura, la distinta delle ore svolte dai convenuti

sarebbe stata posta a base del giudizio in favore dell’istante, ciò che sarebbe

contraddittorio. In ogni caso, nell’ipotesi di soccombenza dei convenuti nella

riconvenzionale le ripetibili sarebbero da ridurre a fr. 250.-. Errata sarebbe

infine, a riprova della contraddittorietà del giudizio impugnato, la data di

decorrenza degli interessi, fissata al 1° luglio 2005 come richiesto

dall’istante invece che alla fine di ogni mese di lavoro.

6.

Come

già rettamente ritenuto dal Pretore nel proprio giudizio (consid. 1, pag. 4 e

5), oltre al caso - qui non verificato - della stipula del contratto di lavoro

in termini espliciti, scritti o verbali, è anche possibile che esso abbia a

perfezionarsi, a determinate condizioni, già solo qualora il lavoratore

effettui la prestazione lavorativa e il lavoratore l’accetti. Il cosiddetto

“faktisches Arbeitsverhältnis” ricade nel campo di applicazione dell’art. 320

cpv. 2 CO, secondo cui il contratto di lavoro sussiste quando il datore di

lavoro accetta per un certo tempo l’esecuzione di un lavoro la cui prestazione

egli, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario, rispettivamente

se la remunerazione appare il principale motivo per il quale è stata svolta

l’attività lavorativa (II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; Aubert,

Commentaire romand CR CO I, N. 8 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du droit du travail, N. 13 ad art. 320 CO; Staehlin,

Zürcher Kommentar, N. 6 segg. ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6a

edizione, N. 6 ad art. 320 CO). La presunzione di onerosità così risultante (Staehlin,

opera citata, N. 13 ad art. 320 CO) può essere sovvertita solo con la prova

dell’avvenuta pattuizione della gratuità (Streiff/von Kaenel, ibidem).

7.

Gli

appellanti nel gravame non contestano questi invalsi principi, ma ritengono che

nel caso di specie non siano verificati i presupposti per ammettere, in base ai

medesimi, l’esistenza del rapporto di lavoro.

7.1

Gli

appellanti sostengono in primo luogo che la remunerazione non sarebbe stata il

principale motivo dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendosi

trattato, a mente dei ricorrenti, di un periodo di formazione in vista

dell’acquisizione dell’azienda (appello, pag. 4). Così argomentando, essi

travisano tuttavia il reale significato dei principi poc’anzi enunciati. Il

testo di legge, infatti, è esplicito nel porre quale criterio determinante

quello di non potersi attendere, secondo le circostanze, che il lavoro prestato

per un certo tempo dal lavoratore sia avvenuto a titolo gratuito. Tra le

circostanze da valutare vi sono, in particolare, proprio la durata della

prestazione lavorativa (cfr. la sentenza II CCA 22 agosto 1994, inc. 66/94, che

ha negato l’esistenza del rapporto di lavoro a fronte di una prestazione

lavorativa fornita per un solo giorno), nonché l’intensità della stessa,

dovendo in specie valere l’assunto secondo cui tanto più essa tende ad occupare

l’intera giornata del lavoratore, tanto meno si potrà ammettere che egli abbia

un’altra attività retribuita da cui trarre sostentamento. Ebbene, sulla sola

base di questi due criteri di valutazione emerge come l’istante - a dispetto

delle affermazioni del contrario dei convenuti- sia stata a loro disposizione praticamente

a tempo pieno durante circa 4 mesi. Posto infatti come i convenuti ancora in

questa sede pretendono di essere retribuiti per 462.5 ore di formazione che

essi avrebbero impartito all’istante, si deve necessariamente ammettere, assenza

che ciò costituisca una forzatura, che essa è stata presente in azienda almeno

per quel lasso di tempo in cui i convenuti affermano di averla istruita. Al

proposito è opportuno rammentare ai convenuti che 462.5 ore corrispondono a più

di 11 settimane e mezzo di 40 ore lavorative, e che pertanto, tenuto conto (ciò

che il Pretore non ha fatto) anche dell’imperativo diritto a delle ferie pagate

(art. 329a e 362 CO) pari a più di 6 giorni lavorativi in un periodo di 4 mesi,

risulta assodato che in pratica l’istante ha fornito ai convenuti una

prestazione lavorativa a tempo pieno sull’arco dei 4 mesi compresi tra marzo e

giugno del 2004. Quanto al genere di lavoro, che lo stesso abbia assunto l’intensità

di una prestazione suscettibile di remunerazione risulta già solo dalle

affermazioni degli stessi convenuti. Come già evidenziato dal Pretore, essi

nella corrispondenza preprocessuale fanno menzione di “lavoro fisico e di

routine” (doc. G, pag. 1), di “ritmi intensi e sforzi fisici”, consistenti,

concretamente, anche in “posa dei bancali, disboscamento, decespugliazione”

(doc. G, pag. 2), ma anche nel caricare e scaricare camion, ossia, in sintesi,

in tutta l’attività connessa allo scopo aziendale dei convenuti. Del resto, la

prova indiretta dell’intensità, e dell’utilità per i convenuti del lavoro

dell’istante è nuovamente fornita dagli stessi convenuti, laddove affermano che

la cessazione subitanea della prestazione lavorativa ha creato loro seri

problemi gestionali, in quanto “ci ha costretti a riorganizzare e adeguare

rapidamente il programma e le modalità di lavoro” (doc. B, pag. 2) e ha inoltre

comportato “gravi disagi costringendomi a riconvertire tutto il flusso dei

lavori e la loro sequenza temporale” (doc. G, pag. 1). Ma comunque, anche

qualora dovesse valere che l’apporto dell’istante è stato “minimo” e che il suo

contributo non era necessario per l’azienda (appello, pag. 4), ciò non

toglierebbe nulla all’onerosità della prestazione lavorativa, stante l’obbligo

del dipendente di mettere a disposizione il proprio tempo e non di fornire un

certo risultato e considerato il diritto del datore, per il caso di scarso

rendimento, di pronunciare un licenziamento ordinario (CCC 13 luglio 2005, inc.

16.2005

). A questa situazione nulla muta la prefata affermazione degli

appellanti secondo cui la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo

per il quale è stata svolta l’attività lavorativa. Essi, infatti, fraintendono

nuovamente il senso delle predette indicazioni dottrinali, visto che,

manifestamente, la situazione in cui la remunerazione appare il principale

motivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa non è un requisito

cumulativo a quelli indicati dal testo di legge affinché si possa ammettere

l’esistenza del contratto, ma bensì un’ulteriore protezione per il lavoratore

(eccezionalmente attinente al suo foro interiore quando invece il rapporto

contrattuale è “faktisch”, ossia dedotto da sole circostanze oggettive)

affinché egli possa beneficiare della retribuzione nonostante che le

circostanze oggettive non siano univoche. Espliciti, in

tal senso, Streiff/von

Kaenel (nel citato N. 6 all’art. 320 CO: “Es handelt

sich um eine zwingende Schutzvorschrift zugunsten des Arbeitnehmers: Sein

Stillschweigen oder noch schwebende Vertragsverhandlungen sollen ihn nicht um

seinen Lohnanspruch bringen, wenn Lohn als mindestens mitentscheidender Grund

einer solchen Leistung erscheint“).

7.2

I convenuti adducono dipoi che le prestazioni lavorative

dell’istante non sarebbero state eseguite nell’interesse del datore di lavoro.

Tale affermazione, nelle circostanze date, può solamente essere frutto di una

nozione distorta del concetto dell’”interesse”. È in effetti incontrovertibile

che i beneficiari economici della prestazione lavorativa dell’istante sono

stati solamente i convenuti, che l’hanno utilizzata a loro profitto nell’ambito

dell’attività aziendale. Negare questo assunto per il motivo che l’istante,

allorché confrontata con “ritmi intensi e sforzi fisici”, imparava qualcosa a

proprio beneficio costituirebbe, nuovamente, un’inammissibile forzatura dei

concetti espressi dall’art. 320 cpv. 2 CO.

7.3

Gli

appellanti negano quindi anche l’esistenza di un rapporto di subordinazione

dell’istante nei loro confronti, ma la censura si fonda su premesse fattuali

manifestamente non verificate, quali l’assunto secondo cui l’istante non

avrebbe rispettato degli orari prefissati, oppure non avrebbe dovuto seguire le

istruzioni impartite dai ricorrenti. Il tema del rispetto di orari prefissati

appare a questa Camera superato dal predetto accertamento del fatto che

l’istante ha lavorato per l’equivalente di 40 ore settimanali per tutto il

periodo della sua presenza, ragione per cui, in assenza di una più specifica

regolamentazione (il che è logico nel contesto di un rapporto contrattuale di

fatto), si constata come l’istante si sia comunque attenuta a una certa

disciplina e regolarità nei tempi della propria prestazione di lavoro. La tesi

dell’inesistenza di istruzioni dei convenuti all’istante è invece a prima vista

risibile. Proprio la più volte dichiarata tesi della volontà dell’istante di

apprendere dalla loro grande esperienza di apicoltori, e della sua inettitudine

in quel settore, conduce necessariamente ad ammettere che essa ha svolto il

proprio lavoro in esecuzione di direttive impartite dai convenuti.

7.4

In

definitiva, merita perciò piena conferma il giudizio pretorile laddove ha

accertato la venuta in essere tra le parti di un contratto di lavoro giusta

l’art. 320 cpv. 2 CO, suscettibile di remunerazione da parte dei convenuti

delle prestazioni fornite dall’istante.

8.

Del

tutto infondata è la censura

relativa al preteso abuso di diritto dell’istante nel formulare la pretesa

salariale a un anno di distanza dalla cessazione della prestazione lavorativa. Il

lasso di tempo intercorso, infatti, è pari a circa un quinto della durata del

periodo di prescrizione (art. 128 cifra 3 CO), ragione per cui non è dato di

comprendere per quale ragione, in assenza di altre circostanze che i convenuti

non menzionano, il solo trascorrere di un anno renderebbe abusiva la pretesa

dell’istante.

9.

Gli

appellanti vorrebbero anche trarre diritto dalla cessazione senza preavviso del

rapporto di lavoro, rimproverando genericamente il Pretore per non avere tenuto

conto della circostanza. La doglianza, nella sua vaghezza, non è di ausilio ai

ricorrenti. Essi, in particolare, non hanno in alcun modo mostrato, né prima e

nemmeno durante la causa, di volersi prevalere dell’art. 337d CO (il che si

spiega con il fatto che ciò avrebbe comportato di riconoscere l’esistenza del

contestato rapporto di lavoro), ragione per cui il tema non merita maggiore

approfondimento in questa sede.

10.

I

ricorrenti insorgono anche contro il metodo utilizzato dal Pretore per

determinare il credito dell’istante. Il rimprovero non concerne la retribuzione

oraria di fr. 20.-, quanto piuttosto la decisione di assimilare un’ora di

formazione a un’ora di prestazione lavorativa sulla scorta del conteggio

allestito dai convenuti medesimi, mentre che l’istante non avrebbe in realtà

mai fornito la prova delle ore lavorative svolte. Gli appellanti, tuttavia,

anche in questo caso assumono per veri dei fatti che invece non sono stati

comprovati, in particolare la circostanza di avere impartito 462.50 ore di

formazione all’istante, a valere quale periodo di pratica nell’interesse della

praticante (cfr. anche il considerando che segue). Già si è detto, invece, che

è condivisibile la valutazione fatta dal Pretore secondo cui quel dato numerico

costituisce piuttosto l’ammissione dei convenuti circa l’entità della presenza

dell’istante presso la loro azienda, e che altre ammissioni degli stessi

convenuti, confortate anche dai riscontri testimoniali, permettono di ritenere

che l’istante (almeno) in quel lasso di tempo ha svolto attività lavorativa

suscettibile di essere remunerata. Stante la conferma del giudizio al riguardo

dei parametri di calcolo, deve conseguentemente essere confermata anche la

quantificazione in fr. 9'250.- del credito della procedente.

11.

Il

Pretore ha respinto la riconvenzionale ritenendo che non fosse stata fornita

alcuna prova a sostegno della sua fondatezza (consid. 5, pag. 9), laddove la

stringatezza della motivazione si giustifica con il fatto che la disamina degli

atti aveva condotto ad un risultato incompatibile con la tesi addotta a suo

sostegno, ciò di cui il Pretore aveva già lungamente dato atto, ossia quella

dell’esistenza di un rapporto oneroso di lavoro, in contrapposizione a quello

di mandato addotto dai convenuti e volto alla formazione dell’istante quale

apicultrice. A fronte del giudizio di reiezione, i convenuti nell’appello

(punto 9, pag. 9) si sono limitati ad affermare, in forma apodittica, che

“durante l’istruttoria sono state apportate sufficienti prove a sostegno della

riconvenzionale”, rinviando in forma generica a “le testimonianze degli altri

dipendenti”, tra cui in particolare S__________, ai loro interrogatori formali,

oltre che alla distinta delle ore da loro prodotta come doc. 3. Siffatto modo

di argomentare non merita protezione. Confrontati con un giudizio di integrale

reiezione per non avere assolto l’onere probatorio a loro carico, i convenuti

avrebbero dovuto indicare concretamente e dettagliatamente quali risultanze

probatorie deponevano in favore della loro tesi, precisando da quali specifiche

affermazioni o dichiarazioni si poteva concludere per la sussistenza degli

elementi fattuali necessari per potere ammettere l’esistenza del contratto

invocato a sostegno della propria pretesa. La generica invocazione delle

risultanze delle prove assunte, o di talune di esse, non solo non soddisfa

l’onere probatorio a carico della parte, ma è inoltre modalità di

argomentazione non ammissibile in sede di appello, non potendo essere stabilito

quale sia in realtà l’effettivo contenuto delle doglianze dei ricorrenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 309; per analogia: m. 5 ad art. 183). Ne

consegue che su questo punto l’appello deve essere dichiarato nullo per carenza

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

12.

I

convenuti si dolgono pure della quantificazione in fr. 1'600.- delle ripetibili

a loro accollate a seguito della reiezione della domanda riconvenzionale. Si

tratterebbe di importo sproporzionato siccome non adeguato all’onere di

patrocinio causato, visto come la domanda verteva sul medesimo complesso di

fatti dell’azione principale, non ha richiesto un’istruttoria particolare e non

ha comportato maggiori prestazioni, se non in minima parte in sede di

conclusioni. Si giustificherebbe pertanto la riduzione a fr. 250.-

dell’indennità anche nella denegata ipotesi della conferma sul tema del

giudizio del Pretore. La censura si segnala in primo luogo per non possedere il

pregio della coerenza, visto come i convenuti nella loro richiesta di giudizio

(dispositivo n. 5, pag. 11) rivendichino per sé i fr. 1'600.- di ripetibili per

la riconvenzionale che vorrebbero negare all’istante. Tanto basterebbe a

determinarne la reiezione, ma a ogni buon conto essa è infondata anche nel merito. Stante infatti una domanda (riconvenzionale)

di causa superiore a fr. 23'000.-, si ha che la parte istante, oltre a doversi

difendere all’udienza di discussione, ha dovuto dedicare all’intera istruttoria

della causa l’attenzione supplementare derivante dall’incombere di detta

domanda, fondata - contrariamente a quanto ritengono gli appellanti - su di una

situazione fattuale, oltre che giuridica, diversa da quella dell’azione

principale, nella quale sarebbero esistite le premesse per ammettere il

perfezionarsi tra le parti di un differente tipo di contratto vertente sulla di

lei formazione quale apicultrice, in cui sarebbe stata l’istante a dovere

remunerare i convenuti in misura doppia a quella del suo preteso credito. La

personale convinzione dei convenuti circa l’identità fattuale, e la conseguente

inutilità di una specifica istruttoria può forse concorrere nello spiegare

l’esito della riconvenzionale, ma a mente di questa Camera, nondimeno,

l’importo stabilito dal Pretore appare maggiormente consono al valore di causa

e all’impegno richiesto per una diligente trattazione del tema.

13.

Gli appellanti segnalano infine un asserito errore nella

decorrenza degli interessi moratori, sostenendo che essi dovrebbero essere

computati dalla fine di ogni mese di lavoro, e non solo dal 1° luglio 2005,

come stabilito dal Pretore. La censura, non priva di connotazioni autolesioniste,

disattende che il Pretore si è determinato entro i limiti della richiesta

dell’istante, senza eccederla, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 86

CPC. Il rilievo è perciò lungi dal dimostrare la pretesa contraddittorietà del

querelato giudizio. Ne consegue la reiezione del gravame.

14.

Trattandosi

di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-

non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417

cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto

di un valore litigioso in questa sede di fr. 32'300.- (fr. 9'300.- per l’azione

principale in materia di diritto di lavoro, fr. 23'000.- per la

riconvenzionale).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le

spese gli art. 148 CPC,

pronuncia: 1. L’appello

21 gennaio 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 2 e AP 1 rifonderanno, in solido, a AO

1 fr. 900.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

- avv. RA 1,

- avv. RA 2,

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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