12.2008.29
Diritto del lavoro: licenziamento immediato ingiustificato
9 ottobre 2008Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2008.29
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro: licenziamento immediato ingiustificato
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
337c CO
Incarto n.
12.2008.29
Lugano
9 ottobre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.143
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 12
luglio 2007 da
AP 1
ora rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 24'000.- di cui al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio, vantato nei suoi confronti da AO 1;
domanda
avversata dal convenuto e che il Segretario assessore, con sentenza 11 gennaio
2008, ha respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 24
gennaio 2008, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere l’azione, in via
subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 11'629.65, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 8 febbraio 2008 propone di dichiarare l’appello irricevibile, in via subordinata di
respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che all’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito alle
parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul
possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal
Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe valso
come rinuncia a prevalersi del vizio di forma, l’appellante ha rinunciato a
prevalersi di tale vizio, mentre AO 1 è rimasto silente, per poi, il 18 luglio
2008, comunicare di rinunciare anch’esso a prevalersi del vizio in questione;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, __________ (attiva nella micronizzazione di prodotti
farmaceutici e nella vendita d’impianti
per tale micronizzazione), ha assunto dal 1° ottobre 2003 AO 1 in qualità di
direttore commerciale della società. Il contratto di lavoro 23 settembre 2003,
di durata determinata fino al 30 settembre 2008, prevedeva uno stipendio di fr.
8'000.- lordi mensili, oltre la tredicesima e una commissione dello 0.5% del
fatturato consolidato nel 2002 e dell’1.5% dell’incremento
annuo rispetto al fatturato del 2002 (doc. A).
B. Con
e-mail 22 dicembre 2006 AO 1 ha preso atto della proposta della datrice di
lavoro di modificare la sua funzione dal 1° gennaio 2007 a direttore di __________,
ricordandole che il contratto di lavoro prevedeva la funzione di direttore
commerciale del gruppo AP 1 fino a fine settembre 2008. Il 22 dicembre 2006 __________
__________, direttore generale di AP 1, ha ribadito la proposta della datrice
di lavoro (inc. rich. OA.2007.30: doc. C). Il 29 dicembre
successivo lo stesso ha informato
Fatti
i collaboratori del cambiamento di funzione testé citato, motivandolo nella
maniera seguente: "The AP 1 recognizes great importance to the business of
__________ and is convinced that a person like Mr AO 1 represents the necessary
added value to give a strong impulse forward to the commercial expansion of the
same company" (inc. rich. OA.2007.30: doc. D). Ricevuto notizia
dello scritto testé citato, il 25 gennaio 2007 il lavoratore ha scritto ad __________
__________ ricordando di non aver accettato "di sciogliere il contratto 23
settembre 2003", valido fino al 30 settembre 2008 (inc. rich. OA.2007.30:
doc. E).
C. Con scritto
8 febbraio 2007 inviato per via raccomandata __________ __________ ha ribadito
la volontà della datrice di lavoro, comunicata nel dicembre 2006, di non
confermare AO 1 nella mansione di direttore commerciale dal 1° gennaio 2007.
Egli ha quindi invitato con effetto immediato il lavoratore a non presentarsi
più in azienda, né ad utilizzare il nome della società o ad agire in suo nome
(doc. B). Su richiesta del lavoratore, il 16 febbraio 2007 la datrice di
lavoro, per il tramite del proprio legale, ha motivato la disdetta del rapporto
di lavoro "perché le prestazioni del dipendente sono apparse lacunose e
insufficienti. Basti dire che dal momento in cui il tuo mandante è entrato in
scena quale direttore commerciale il fatturato aziendale ammontava a franchi
otto milioni. Ad oggi si è ridotto a franchi cinque milioni. Per il che il
signor AO 1 ha dimostrato di non avere capacità e competenze quale direttore
commerciale dimostrando tutti i suoi limiti nel gestire il rapporto con la
struttura" (inc. rich. OA.2007.30: doc. H). L’8 marzo 2007 il patrocinatore di AO 1 ha contestato la disdetta,
ritenendola ingiustificata, arbitraria e ritorsiva, e ha chiesto il pagamento,
entro il 30 marzo 2007, dello stipendio (oltre le commissioni) fino al 30 settembre
2008 (inc. rich: OA.2007.30: doc. I).
D. Non
avendo ottenuto alcuna risposta da parte della datrice di lavoro, AO 1 ha fatto
spiccare dall’UEF di Mendrisio sia
il PE n. __________ per l’importo
di fr. 181'999.- oltre
interessi nei confronti di AP 1, indicando quale titolo del credito
"stipendio dal 1.1.2007 al 30.8.2008, come da contratto di lavoro
23.9.2003", sia il PE n. __________ per l’importo di fr. 200'000.- oltre interessi con
causale "salario aggiuntivo/commissioni, come da contratto di lavoro
23.9.2003" (inc. rich.: OA.2007.30: doc. L1 e L2).
Egli ha altresì fatto spiccare nei confronti di __________ __________ il PE n. __________
per l’importo di fr. 381'999.- per "danno economico provocato illecitamente dal
debitore nella sua qualità di partner contrattuale e di presidente CdA e direttore
di AP 1, __________. L’importo è costitutivo di salario, salario
aggiuntivo/commissioni, come da contratto di lavoro 23.9.2003 sottoscritto tra
il creditore e AP 1 " (inc. rich. OA.2007.30: doc. L3). Ai precetti esecutivi in questione essendo stata interposta
opposizione, l’escutente ha in
particolare chiesto alla Pretura del Distretto di Mendrisio il rigetto
provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ limitatamente a complessivi fr. 24'000.- quali stipendi da gennaio a marzo 2007 compresi, oltre
accessori. Tale rigetto è stato ammesso il 21 giugno 2007 (inc.rich.
EF.2007.126).
E. Con petizione 12 luglio 2007 AP 1 ha chiesto di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 24'000.- di cui al rigetto all’opposizione n. __________. Essa ha altresì postulato la
compensazione della pretesa salariale per il mese di gennaio 2007 e per i primi
nove giorni del mese di febbraio 2007 con un importo "ancora da
quantificare dettagliatamente (ma in ogni caso ben superiore a fr. 15'000.-)" a titolo di risarcimento danni
per violazione del contratto di lavoro che ha portato alla risoluzione
immediata per motivi gravi. All’udienza di discussione 21 agosto 2007 il lavoratore si è opposto alla
domanda di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
producendo memoriali scritti. Nel proprio, datato 30 novembre 2007, l’attrice ha ribadito le proprie richieste, chiedendo
il disconoscimento del debito di fr. 24'000.-, rispettivamente di fr. 13'597.-
corrispondente al salario dal 10 febbraio al 31 marzo 2007 asserendo il
pagamento 26 settembre 2007 degli stipendi da gennaio al 9 febbraio 2007. Essa
non ha invece più invocato la sua domanda di compensazione. Il convenuto non ha
invece inoltrato le proprie conclusioni. Statuendo l’11 gennaio 2008, il Segretario assessore ha
respinto la petizione. Nel frattempo, con petizione 2
maggio 2007 il lavoratore ha convenuto dinanzi alla Pretura di Mendrisio sia la
datrice di lavoro sia __________ __________, chiedendo di condannare i convenuti
al pagamento, in solido, di fr. 463'392.10 oltre interessi e di rigettare in
via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________, __________ e __________.
Tale procedura è tuttora pendente.
F. Con
appello 24 gennaio 2008 l’attrice
ha chiesto l’annullamento della
sentenza 11 gennaio 2008 e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione,
in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 11'629.65. Con osservazioni 8 febbraio 2008 il
convenuto ha postulato la reiezione del gravame avversario. All’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito
alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni
sul possibile annullamento della decisione alla luce della sentenza emanata dal
Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007 ora pubblicata in DTF 134 I
184), con l’avvertenza che il
silenzio sarebbe valso come rinuncia a prevalersi del vizio di forma, l’appellante
ha rinunciato a prevalersi di tale vizio, mentre AO 1 è rimasto silente, per poi,
il 18 luglio 2008, comunicare di rinunciare anch’egli a prevalersi del vizio in questione.
Considerato
in diritto: 1. Il convenuto contesta anzitutto la
tempestività del gravame avversario. Egli sostiene che l’appellante non ha dimostrato di aver ritirato
il giudizio impugnato unicamente lunedì 14 gennaio 2008 e non il 12 gennaio
2008. Di conseguenza, il termine per appellare sarebbe scaduto il 22 gennaio
2008 e non il 24 gennaio, data in cui il gravame è stato spedito (osservazioni,
pag. 2 in alto). Effettivamente, essendo nella fattispecie la pretesa fatta
valere di fr. 24'000.- e quindi
inferiore ai fr. 30'000.- di cui all’art. 416 CPC, il
termine per appellare è di 10 giorni (art. 398 per rinvio dell’art. 418 CPC;
cfr. II CCA, sentenza inc. 12.1997.301 del 15 aprile 1998). L’onere di provare
la tempestività di un atto compete in principio alla parte che ha inoltrato lo
stesso (DTF 92 I 253 consid. 3). L’appellante ha spiegato nel proprio gravame
di aver ricevuto la querelata sentenza lunedì 14 gennaio 2008 (appello, pag. 3
in mezzo). Unitamente all’appello essa ha prodotto la busta contenente la
sentenza impugnata, intimata l’11 gennaio 2008, sulla quale è stato apposto, a
tergo, un timbro con la data "12 gennaio 2008" e sull’altro lato un
ulteriore timbro con la dicitura "14 gennaio 2008". Nelle circostanze
testé illustrate, non vi è quindi motivo di dubitare che l’appellante abbia
ritirato la raccomandata contente la sentenza unicamente lunedì 14 gennaio 2008
e non sabato, giorno in cui la stessa è stata ricevuta dall’Ufficio postale. D’altra
parte, la parte appellata non contesta che quest’ultimo timbro non sia stato
apposto dall’impiegato dell’Ufficio postale. Nulla osta, pertanto, alla
trattazione del gravame.
2. Pacifica
l’esistenza del contratto di lavoro 23 settembre 2003 con durata determinata
fino al 30 settembre 2008 e la disdetta immediata 8 febbraio 2007 della datrice
di lavoro giusta l’art. 337 CO, il giudice di prime cure ha esaminato anzitutto
la legittimità della disdetta testé citata. Egli ha accertato che i motivi alla
base della stessa, elencati nello scritto 16 febbraio 2007 e nella procedura di
rigetto dell’opposizione, non erano particolarmente precisi e che gli stessi
sono stati sostanziati la prima volta con l’inoltro della presente causa,
ovvero ben cinque mesi dopo la notifica della disdetta, se non per la prima
volta con le conclusioni. Di conseguenza, il Segretario assessore ha avanzato
dubbi sul fatto che gli stessi fossero realmente alla base della disdetta.
Inoltre, egli ha ritenuto che l’attrice non avesse provato le asserite
violazioni contrattuali imputate al lavoratore, nemmeno l’esistenza di richiami
e avvertimenti nei confronti del dipendente. Il primo giudice ha pertanto ritenuto
il licenziamento ingiustificato e ha riconosciuto le pretese salariali di
complessivi fr. 24'000.- fatte valere dal lavoratore.
3. Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione
del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti
delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed
eventualmente il suo annullamento o la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307). Sembrerebbe perciò scontato presumere che l’appello abbia
necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio
che si intende impugnare. È pertanto ovvio che ciò non può avvenire laddove
vengano richiamate o riprodotte unicamente le argomentazioni già esposte negli
atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità del
gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella trascrizione, testuale o quasi, dell'allegato
conclusionale (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 21 e 22 ad art. 309; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La
riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace ai medesimi
principi, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di
convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle
risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa finalità di suffragare
avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA, sentenza inc. 12.2006.192 del 25 gennaio 2008). Ciò vale anche nelle procedure per mercedi
e salari dove vige la massima inquisitoria sociale sancita dall’art. 343 cpv. 4 CO (da ultimo: II CCA,
sentenza inc. 12.2007.184 del 14 aprile 2008, consid. 5). Nel caso di specie, si constata che da pag. 4 a pag. 7 l’appello è perlopiù
costituito dalla letterale trascrizione di lunghi passi delle conclusioni
presentate dall’attrice in
prima sede il 30 novembre 2007 e sui quali il Segretario assessore si era espresso
(sentenza impugnata, pag. 5). In tale misura, per i motivi testé esposti, le
motivazioni da pag. 4 a pag. 7 comprese sono irricevibili.
4. L’appellante critica la decisione del
Segretario assessore di ritenere non comprovata né la motivazione alla base
della disdetta, né la tempestività della stessa, così come l’assenza di avvertimenti di licenziamento.
Essa sostiene che dall’istruttoria
sarebbe emerso come tra le parti vi fossero "prevalentemente/unicamente
contatti orali", di modo che è ovvia la mancanza di avvertimenti scritti.
Al riguardo, l’attrice rinvia
in particolare all’ultimo
colloquio tra il lavoratore e il direttore generale, in occasione del quale si
sarebbe discusso la consegna del master plan per il 2007 entro il 31 gennaio
2007, con avvertimento che in caso di mancata adempienza il rapporto di lavoro
sarebbe stato disdetto. Per suffragare la propria tesi, l’appellante invoca "il complesso di
documenti agli atti (sia dell’inc.
EF.2007.126, DI.2007.143 e OA.2007.30) e le risultanze testimoniali",
sostenendo che "suffragano in modo sufficientemente chiaro e preciso
quanto sopra" (appello, pag. 8). L’appellante si diffonde in considerazioni
generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni
contenute nella sentenza impugnata (pag. 5), rinviando in maniera generica alle
risultanze processuali, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309
cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per
i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27
ad art. 309), per cui l’appello è anche su questo punto inammissibile.
5. L’attrice ritiene altresì che il Segretario
assessore ha a torto ritenuto che essa ha parzialmente modificato la propria
tesi in sede conclusionale, asserendo per la prima volta che il lavoratore
aveva omesso di dare sufficienti istruzioni ai propri subalterni. L’appellante sostiene di avere invocato tale
circostanza già nella petizione. Essa ritiene che non fornire sufficienti
istruzioni ai propri subalterni significa non verificarne il rendimento e non
prendere le decisioni che si impongono. L’attrice soggiunge infine: "di meridiana evidenza dunque la
crassa violazione contrattuale di AO 1 e la legalità del pedissequo
licenziamento in tronco" (appello, pag. 9 in alto). Se non che, l’appellante dimentica che il Segretario
assessore si è comunque confrontato con tale censura, ritenendola non provata
(sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo, consid. 7.1). E con la stessa, una volta
di nuovo, l’attrice non si confronta, limitandosi a considerazioni generiche,
per nulla dimostrate. Anche al riguardo l’appello è pertanto irricevibile.
6. L’appellante ritiene altresì che il contenuto
dell’e-mail 29 dicembre 2006
nulla ha a che vedere con le violazioni contrattuali del lavoratore, dato che
esso è una comunicazione di carattere generale indirizzata ad alcuni
dipendenti, agenti e partner di AP 1 e di __________ e, quindi, di un contesto
totalmente avulso dalla questione del licenziamento (appello, pag. 9 in fondo).
Al riguardo, il Segretario assessore ha espresso "di passata (…) una
considerazione personale sulla verosimiglianza delle affermazioni di AP 1 ",
ritenendo contraddittorio e inusuale il suo agire. Tale considerazione è stata
quindi espressa a titolo abbondanziale e, come tale, conforta la decisione del primo
giudice che è comunque suffragata da tutta una serie di altre argomentazioni,
con le quali, come detto ai considerandi precedenti, l’appellante non si confronta. Ciò è già sufficiente per ritenere infondata la sua censura. La stessa non è
comunque condivisibile. Invero, nell’e-mail testé citato il direttore generale __________ __________
comunicava a tutta una serie di collaboratori che dal 1° gennaio 2007 AO 1
sarebbe diventato direttore commerciale di __________ motivando tale decisione
dal fatto che la società "recognizes great importance to the
business of __________ and is convinced that a person like Mr. AO 1 represents
the necessary added value to give a strong impulse forward to the commercial
expansion of the same company" (inc. rich. OA.2007.30:
doc. D). Non è quindi dato di comprendere in che misura tale scritto si
riferisca a un contesto diverso da quello delle presunte violazioni del
lavoratore, considerato che trattasi proprio della qualità del suo lavoro in seno
alla datrice di lavoro.
7. L’attrice ribadisce infine di aver versato al
lavoratore lo stipendio del mese di gennaio 2007 e dei primi nove giorni di
febbraio 2007, così come la tredicesima pro-rata per il 2007. Al riguardo, il primo
giudice ha spiegato che la sua imputazione alla pretesa del lavoratore era
stata contestata da quest’ultimo
e che la sua deduzione avrebbe comunque potuto avvenire a opera dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
una volta appurata definitivamente a quale posta dell’importo domandato dal convenuto con petizione 2 maggio 2007 (inc.
OA.2007.30) avrebbe dovuto essere computato (sentenza impugnata, pag. 6 in
fondo, consid. 10). Secondo l’appellante,
l’esistenza di tale pagamento
emerge chiaramente dal doc. 1 di cui all’inc. rich. OA.2007.30 e posto che il lavoratore nelle diverse
procedure da lui avviate fa valere unicamente il pagamento di stipendi e
commissioni derivanti dal rapporto di lavoro appare evidente che il versamento
da lei effettuato sia da dedurre da tali ed uniche pretese (appello, pag. 10). Il
doc. 1 di cui all’inc. rich.
OA.2007.30 è intitolato "conteggio settembre 2007". Come spiegato dal
Segretario assessore, con lettera 3 ottobre 2007 il lavoratore, per mezzo del
proprio legale, ha contestato lo stesso, osservando che non trattasi di avviso
di accredito bensì unicamente di un conteggio di salario 2007. Egli ha altresì
contestato le singole posizioni ivi riportate. Il lavoratore ha infine
affermato che l’accredito di
fr. 43'234.40 riportato in tale
conteggio "avvenuto in favore del signor AO 1 in data 26 settembre 2007,
che si riferirebbe ad un conteggio inesistente e comunque contestato, è dunque
accettato ed imputato quale acconto sul debito di AP 1 /__________ per le
commissioni dovute sino all’anno
2006" (inc. rich. OA.2007.30: doc. R). Di conseguenza, l’attrice non ha comprovato che il pagamento
in questione, sempre che esista, si riferisca alle pretese avanzate in questa
sede dal lavoratore, ovvero il pagamento da gennaio a marzo 2007. Anche al riguardo
la censura dell’appellante non
può pertanto essere condivisa.
8. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello
dev’essere respinto e la
sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una vertenza in materia di
diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343
cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle
ripetibili, commisurate in ogni caso alla stringatezza delle osservazioni, si
tiene conto di un valore litigioso di fr. 24'000.-, valido anche quale valore per un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 24 gennaio 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 60.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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