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Decisione

12.2008.29

Diritto del lavoro: licenziamento immediato ingiustificato

9 ottobre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i collaboratori del cambiamento di funzione testé citato, motivandolo nella

maniera seguente: "The AP 1 recognizes great importance to the business of

__________ and is convinced that a person like Mr AO 1 represents the necessary

added value to give a strong impulse forward to the commercial expansion of the

same company" (inc. rich. OA.2007.30: doc. D). Ricevuto notizia

dello scritto testé citato, il 25 gennaio 2007 il lavoratore ha scritto ad __________

__________ ricordando di non aver accettato "di sciogliere il contratto 23

settembre 2003", valido fino al 30 settembre 2008 (inc. rich. OA.2007.30:

doc. E).

C. Con scritto

8 febbraio 2007 inviato per via raccomandata __________ __________ ha ribadito

la volontà della datrice di lavoro, comunicata nel dicembre 2006, di non

confermare AO 1 nella mansione di direttore commerciale dal 1° gennaio 2007.

Egli ha quindi invitato con effetto immediato il lavoratore a non presentarsi

più in azienda, né ad utilizzare il nome della società o ad agire in suo nome

(doc. B). Su richiesta del lavoratore, il 16 febbraio 2007 la datrice di

lavoro, per il tramite del proprio legale, ha motivato la disdetta del rapporto

di lavoro "perché le prestazioni del dipendente sono apparse lacunose e

insufficienti. Basti dire che dal momento in cui il tuo mandante è entrato in

scena quale direttore commerciale il fatturato aziendale ammontava a franchi

otto milioni. Ad oggi si è ridotto a franchi cinque milioni. Per il che il

signor AO 1 ha dimostrato di non avere capacità e competenze quale direttore

commerciale dimostrando tutti i suoi limiti nel gestire il rapporto con la

struttura" (inc. rich. OA.2007.30: doc. H). L’8 marzo 2007 il patrocinatore di AO 1 ha contestato la disdetta,

ritenendola ingiustificata, arbitraria e ritorsiva, e ha chiesto il pagamento,

entro il 30 marzo 2007, dello stipendio (oltre le commissioni) fino al 30 settembre

2008 (inc. rich: OA.2007.30: doc. I).

D. Non

avendo ottenuto alcuna risposta da parte della datrice di lavoro, AO 1 ha fatto

spiccare dall’UEF di Mendrisio sia

il PE n. __________ per l’importo

di fr. 181'999.- oltre

interessi nei confronti di AP 1, indicando quale titolo del credito

"stipendio dal 1.1.2007 al 30.8.2008, come da contratto di lavoro

23.9.2003", sia il PE n. __________ per l’importo di fr. 200'000.- oltre interessi con

causale "salario aggiuntivo/commissioni, come da contratto di lavoro

23.9.2003" (inc. rich.: OA.2007.30: doc. L1 e L2).

Egli ha altresì fatto spiccare nei confronti di __________ __________ il PE n. __________

per l’importo di fr. 381'999.- per "danno economico provocato illecitamente dal

debitore nella sua qualità di partner contrattuale e di presidente CdA e direttore

di AP 1, __________. L’importo è costitutivo di salario, salario

aggiuntivo/commissioni, come da contratto di lavoro 23.9.2003 sottoscritto tra

il creditore e AP 1 " (inc. rich. OA.2007.30: doc. L3). Ai precetti esecutivi in questione essendo stata interposta

opposizione, l’escutente ha in

particolare chiesto alla Pretura del Distretto di Mendrisio il rigetto

provvisorio dell’opposizione

interposta al PE n. __________ limitatamente a complessivi fr. 24'000.- quali stipendi da gennaio a marzo 2007 compresi, oltre

accessori. Tale rigetto è stato ammesso il 21 giugno 2007 (inc.rich.

EF.2007.126).

E. Con petizione 12 luglio 2007 AP 1 ha chiesto di accertare

l’inesistenza del debito di fr. 24'000.- di cui al rigetto all’opposizione n. __________. Essa ha altresì postulato la

compensazione della pretesa salariale per il mese di gennaio 2007 e per i primi

nove giorni del mese di febbraio 2007 con un importo "ancora da

quantificare dettagliatamente (ma in ogni caso ben superiore a fr. 15'000.-)" a titolo di risarcimento danni

per violazione del contratto di lavoro che ha portato alla risoluzione

immediata per motivi gravi. All’udienza di discussione 21 agosto 2007 il lavoratore si è opposto alla

domanda di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,

producendo memoriali scritti. Nel proprio, datato 30 novembre 2007, l’attrice ha ribadito le proprie richieste, chiedendo

il disconoscimento del debito di fr. 24'000.-, rispettivamente di fr. 13'597.-

corrispondente al salario dal 10 febbraio al 31 marzo 2007 asserendo il

pagamento 26 settembre 2007 degli stipendi da gennaio al 9 febbraio 2007. Essa

non ha invece più invocato la sua domanda di compensazione. Il convenuto non ha

invece inoltrato le proprie conclusioni. Statuendo l’11 gennaio 2008, il Segretario assessore ha

respinto la petizione. Nel frattempo, con petizione 2

maggio 2007 il lavoratore ha convenuto dinanzi alla Pretura di Mendrisio sia la

datrice di lavoro sia __________ __________, chiedendo di condannare i convenuti

al pagamento, in solido, di fr. 463'392.10 oltre interessi e di rigettare in

via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________, __________ e __________.

Tale procedura è tuttora pendente.

F. Con

appello 24 gennaio 2008 l’attrice

ha chiesto l’annullamento della

sentenza 11 gennaio 2008 e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione,

in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 11'629.65. Con osservazioni 8 febbraio 2008 il

convenuto ha postulato la reiezione del gravame avversario. All’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito

alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni

sul possibile annullamento della decisione alla luce della sentenza emanata dal

Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007 ora pubblicata in DTF 134 I

184), con l’avvertenza che il

silenzio sarebbe valso come rinuncia a prevalersi del vizio di forma, l’appellante

ha rinunciato a prevalersi di tale vizio, mentre AO 1 è rimasto silente, per poi,

il 18 luglio 2008, comunicare di rinunciare anch’egli a prevalersi del vizio in questione.

Considerato

in diritto: 1. Il convenuto contesta anzitutto la

tempestività del gravame avversario. Egli sostiene che l’appellante non ha dimostrato di aver ritirato

il giudizio impugnato unicamente lunedì 14 gennaio 2008 e non il 12 gennaio

2008. Di conseguenza, il termine per appellare sarebbe scaduto il 22 gennaio

2008 e non il 24 gennaio, data in cui il gravame è stato spedito (osservazioni,

pag. 2 in alto). Effettivamente, essendo nella fattispecie la pretesa fatta

valere di fr. 24'000.- e quindi

inferiore ai fr. 30'000.- di cui all’art. 416 CPC, il

termine per appellare è di 10 giorni (art. 398 per rinvio dell’art. 418 CPC;

cfr. II CCA, sentenza inc. 12.1997.301 del 15 aprile 1998). L’onere di provare

la tempestività di un atto compete in principio alla parte che ha inoltrato lo

stesso (DTF 92 I 253 consid. 3). L’appellante ha spiegato nel proprio gravame

di aver ricevuto la querelata sentenza lunedì 14 gennaio 2008 (appello, pag. 3

in mezzo). Unitamente all’appello essa ha prodotto la busta contenente la

sentenza impugnata, intimata l’11 gennaio 2008, sulla quale è stato apposto, a

tergo, un timbro con la data "12 gennaio 2008" e sull’altro lato un

ulteriore timbro con la dicitura "14 gennaio 2008". Nelle circostanze

testé illustrate, non vi è quindi motivo di dubitare che l’appellante abbia

ritirato la raccomandata contente la sentenza unicamente lunedì 14 gennaio 2008

e non sabato, giorno in cui la stessa è stata ricevuta dall’Ufficio postale. D’altra

parte, la parte appellata non contesta che quest’ultimo timbro non sia stato

apposto dall’impiegato dell’Ufficio postale. Nulla osta, pertanto, alla

trattazione del gravame.

2. Pacifica

l’esistenza del contratto di lavoro 23 settembre 2003 con durata determinata

fino al 30 settembre 2008 e la disdetta immediata 8 febbraio 2007 della datrice

di lavoro giusta l’art. 337 CO, il giudice di prime cure ha esaminato anzitutto

la legittimità della disdetta testé citata. Egli ha accertato che i motivi alla

base della stessa, elencati nello scritto 16 febbraio 2007 e nella procedura di

rigetto dell’opposizione, non erano particolarmente precisi e che gli stessi

sono stati sostanziati la prima volta con l’inoltro della presente causa,

ovvero ben cinque mesi dopo la notifica della disdetta, se non per la prima

volta con le conclusioni. Di conseguenza, il Segretario assessore ha avanzato

dubbi sul fatto che gli stessi fossero realmente alla base della disdetta.

Inoltre, egli ha ritenuto che l’attrice non avesse provato le asserite

violazioni contrattuali imputate al lavoratore, nemmeno l’esistenza di richiami

e avvertimenti nei confronti del dipendente. Il primo giudice ha pertanto ritenuto

il licenziamento ingiustificato e ha riconosciuto le pretese salariali di

complessivi fr. 24'000.- fatte valere dal lavoratore.

3. Il

significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera

adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione

del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti

delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed

eventualmente il suo annullamento o la sua riforma nel senso auspicato dal

ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307). Sembrerebbe perciò scontato presumere che l’appello abbia

necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio

che si intende impugnare. È pertanto ovvio che ciò non può avvenire laddove

vengano richiamate o riprodotte unicamente le argomentazioni già esposte negli

atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si

cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,

ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità del

gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti

allegati oppure che si esaurisce nella trascrizione, testuale o quasi, dell'allegato

conclusionale (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 21 e 22 ad art. 309; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La

riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace ai medesimi

principi, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di

convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle

risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa finalità di suffragare

avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA, sentenza inc. 12.2006.192 del 25 gennaio 2008). Ciò vale anche nelle procedure per mercedi

e salari dove vige la massima inquisitoria sociale sancita dall’art. 343 cpv. 4 CO (da ultimo: II CCA,

sentenza inc. 12.2007.184 del 14 aprile 2008, consid. 5). Nel caso di specie, si constata che da pag. 4 a pag. 7 l’appello è perlopiù

costituito dalla letterale trascrizione di lunghi passi delle conclusioni

presentate dall’attrice in

prima sede il 30 novembre 2007 e sui quali il Segretario assessore si era espresso

(sentenza impugnata, pag. 5). In tale misura, per i motivi testé esposti, le

motivazioni da pag. 4 a pag. 7 comprese sono irricevibili.

4. L’appellante critica la decisione del

Segretario assessore di ritenere non comprovata né la motivazione alla base

della disdetta, né la tempestività della stessa, così come l’assenza di avvertimenti di licenziamento.

Essa sostiene che dall’istruttoria

sarebbe emerso come tra le parti vi fossero "prevalentemente/unicamente

contatti orali", di modo che è ovvia la mancanza di avvertimenti scritti.

Al riguardo, l’attrice rinvia

in particolare all’ultimo

colloquio tra il lavoratore e il direttore generale, in occasione del quale si

sarebbe discusso la consegna del master plan per il 2007 entro il 31 gennaio

2007, con avvertimento che in caso di mancata adempienza il rapporto di lavoro

sarebbe stato disdetto. Per suffragare la propria tesi, l’appellante invoca "il complesso di

documenti agli atti (sia dell’inc.

EF.2007.126, DI.2007.143 e OA.2007.30) e le risultanze testimoniali",

sostenendo che "suffragano in modo sufficientemente chiaro e preciso

quanto sopra" (appello, pag. 8). L’appellante si diffonde in considerazioni

generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni

contenute nella sentenza impugnata (pag. 5), rinviando in maniera generica alle

risultanze processuali, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309

cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per

i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27

ad art. 309), per cui l’appello è anche su questo punto inammissibile.

5. L’attrice ritiene altresì che il Segretario

assessore ha a torto ritenuto che essa ha parzialmente modificato la propria

tesi in sede conclusionale, asserendo per la prima volta che il lavoratore

aveva omesso di dare sufficienti istruzioni ai propri subalterni. L’appellante sostiene di avere invocato tale

circostanza già nella petizione. Essa ritiene che non fornire sufficienti

istruzioni ai propri subalterni significa non verificarne il rendimento e non

prendere le decisioni che si impongono. L’attrice soggiunge infine: "di meridiana evidenza dunque la

crassa violazione contrattuale di AO 1 e la legalità del pedissequo

licenziamento in tronco" (appello, pag. 9 in alto). Se non che, l’appellante dimentica che il Segretario

assessore si è comunque confrontato con tale censura, ritenendola non provata

(sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo, consid. 7.1). E con la stessa, una volta

di nuovo, l’attrice non si confronta, limitandosi a considerazioni generiche,

per nulla dimostrate. Anche al riguardo l’appello è pertanto irricevibile.

6. L’appellante ritiene altresì che il contenuto

dell’e-mail 29 dicembre 2006

nulla ha a che vedere con le violazioni contrattuali del lavoratore, dato che

esso è una comunicazione di carattere generale indirizzata ad alcuni

dipendenti, agenti e partner di AP 1 e di __________ e, quindi, di un contesto

totalmente avulso dalla questione del licenziamento (appello, pag. 9 in fondo).

Al riguardo, il Segretario assessore ha espresso "di passata (…) una

considerazione personale sulla verosimiglianza delle affermazioni di AP 1 ",

ritenendo contraddittorio e inusuale il suo agire. Tale considerazione è stata

quindi espressa a titolo abbondanziale e, come tale, conforta la decisione del primo

giudice che è comunque suffragata da tutta una serie di altre argomentazioni,

con le quali, come detto ai considerandi precedenti, l’appellante non si confronta. Ciò è già sufficiente per ritenere infondata la sua censura. La stessa non è

comunque condivisibile. Invero, nell’e-mail testé citato il direttore generale __________ __________

comunicava a tutta una serie di collaboratori che dal 1° gennaio 2007 AO 1

sarebbe diventato direttore commerciale di __________ motivando tale decisione

dal fatto che la società "recognizes great importance to the

business of __________ and is convinced that a person like Mr. AO 1 represents

the necessary added value to give a strong impulse forward to the commercial

expansion of the same company" (inc. rich. OA.2007.30:

doc. D). Non è quindi dato di comprendere in che misura tale scritto si

riferisca a un contesto diverso da quello delle presunte violazioni del

lavoratore, considerato che trattasi proprio della qualità del suo lavoro in seno

alla datrice di lavoro.

7. L’attrice ribadisce infine di aver versato al

lavoratore lo stipendio del mese di gennaio 2007 e dei primi nove giorni di

febbraio 2007, così come la tredicesima pro-rata per il 2007. Al riguardo, il primo

giudice ha spiegato che la sua imputazione alla pretesa del lavoratore era

stata contestata da quest’ultimo

e che la sua deduzione avrebbe comunque potuto avvenire a opera dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

una volta appurata definitivamente a quale posta dell’importo domandato dal convenuto con petizione 2 maggio 2007 (inc.

OA.2007.30) avrebbe dovuto essere computato (sentenza impugnata, pag. 6 in

fondo, consid. 10). Secondo l’appellante,

l’esistenza di tale pagamento

emerge chiaramente dal doc. 1 di cui all’inc. rich. OA.2007.30 e posto che il lavoratore nelle diverse

procedure da lui avviate fa valere unicamente il pagamento di stipendi e

commissioni derivanti dal rapporto di lavoro appare evidente che il versamento

da lei effettuato sia da dedurre da tali ed uniche pretese (appello, pag. 10). Il

doc. 1 di cui all’inc. rich.

OA.2007.30 è intitolato "conteggio settembre 2007". Come spiegato dal

Segretario assessore, con lettera 3 ottobre 2007 il lavoratore, per mezzo del

proprio legale, ha contestato lo stesso, osservando che non trattasi di avviso

di accredito bensì unicamente di un conteggio di salario 2007. Egli ha altresì

contestato le singole posizioni ivi riportate. Il lavoratore ha infine

affermato che l’accredito di

fr. 43'234.40 riportato in tale

conteggio "avvenuto in favore del signor AO 1 in data 26 settembre 2007,

che si riferirebbe ad un conteggio inesistente e comunque contestato, è dunque

accettato ed imputato quale acconto sul debito di AP 1 /__________ per le

commissioni dovute sino all’anno

2006" (inc. rich. OA.2007.30: doc. R). Di conseguenza, l’attrice non ha comprovato che il pagamento

in questione, sempre che esista, si riferisca alle pretese avanzate in questa

sede dal lavoratore, ovvero il pagamento da gennaio a marzo 2007. Anche al riguardo

la censura dell’appellante non

può pertanto essere condivisa.

8. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello

dev’essere respinto e la

sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una vertenza in materia di

diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343

cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle

ripetibili, commisurate in ogni caso alla stringatezza delle osservazioni, si

tiene conto di un valore litigioso di fr. 24'000.-, valido anche quale valore per un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 24 gennaio 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 60.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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