12.2008.3
Competenza giurisdizionale
13 maggio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2008.3
Data decisione, Autorità:
13.05.2008, IICCA
Titolo:
Competenza giurisdizionale
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 1 CPC-TI
art. 89 cpv. 1 LAMAL
Incarto n.
12.2008.3
Lugano
13 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.150
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 27
febbraio 2007 da
AO
1 urigo
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 98'660.90 più interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda
avversata dalla controparte;
ed ora
sull’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito sollevata
dalla convenuta con la risposta 8 giugno 2007, che il Pretore, con decreto 11
dicembre 2007, ha respinto;
appellante
la convenuta con atto di appello 27 dicembre 2007, con cui chiede in via
principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
l’eccezione e di dichiarare con ciò inammissibile la petizione e in via
subordinata l’annullamento della decisione impugnata, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 15 febbraio 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
decisioni 3 luglio 1998 la Commissione paritetica della Federazione ticinese
degli assicuratori malattia, dell’Ente Ospedaliero cantonale e delle Cliniche
private (Commissione paritetica FTAM-EOC-Cliniche private), in accoglimento di 2
istanze presentate dalla Clinica S__________, ha ritenuto che i trasporti di 2 pazienti
effettuati da quella clinica ad altri nosocomi il 5 e l’11 ottobre 1996 da
parte della AO 1 costituivano misure di salvataggio, per cui, essendo gli stessi
avvenuti in ambito ambulatoriale, le relative spese, di fr. 6'170.60 e di fr.
4'441.-, dovevano andare a carico degli assicuratori malattia presso cui le
pazienti erano affiliate. Con sentenza 15 aprile 1999 (doc. TT) il Tribunale
arbitrale in materia di assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, adito
dalla AO 1, ha annullato le decisioni della Commissione paritetica ed ha
accertato che i trasferimenti compiuti rientravano nel contesto del trattamento
ospedaliero stazionario. Quest’ultimo giudizio è stato poi annullato d’ufficio,
il 7 marzo 2002, dal Tribunale federale delle assicurazioni (K68/99, doc. 3),
il quale ha in sostanza rilevato che il giudizio arbitrale, avendo conferito
qualità di legittimazione passiva alla Commissione paritetica, aveva violato il
diritto federale. L’Alta Corte ha pertanto retrocesso la causa al tribunale di
prima istanza affinché, dopo averla intimata alla Clinica S__________, parte
interessata indicata - almeno implicitamente - nell’atto introduttivo della
causa, vi si determinasse nuovamente. Avendo la AO 1 comunicato in seguito la
rinuncia a proseguire la causa pendente presso il Tribunale arbitrale, il 9
agosto 2007 (doc. UU) la stessa è stata stralciata dai ruoli.
2. Con
la petizione in rassegna la AO 1 ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano,
sezione 3, la condanna della AP 1, società che gestisce la Clinica S__________a,
al pagamento di complessivi fr. 98'660.90 più interessi ed accessori. Essa ha in
sintesi addotto di aver effettuato per conto della convenuta, tra il 1996 ed il
2006, 15 trasporti di pazienti - tra cui i 2 di cui già si è detto in
precedenza - dalla clinica di __________ ad altri ospedali, trasporti che a suo
dire farebbero parte del trattamento ospedaliero stazionario il cui fornitore
di prestazione, tenuto pertanto a rimborsare i relativi costi, era l’ospedale
stesso.
Di
diverso avviso la convenuta, la quale con la risposta di causa, oltre ad aver
postulato la reiezione della petizione per altri motivi che non occorre qui
rammentare, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza giurisdizionale del
giudice adito, rilevando come la vertenza in esame, che non riguardava soltanto
due fornitori di prestazioni ma vedeva interessati almeno indirettamente anche
gli assicuratori malattia, dovesse essere decisa dal tribunale arbitrale
istituito giusta gli art. 89 cpv. 1 LAMal e 77 LCAMal, tanto più che il
Tribunale federale delle assicurazioni, che a suo tempo si era già espresso su
2 dei trasporti ora oggetto della presente causa (doc. 3), non aveva in alcun
modo messo in dubbio la competenza del tribunale arbitrale a dirimere la lite.
3. Il
Pretore, dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame
dell’eccezione (art. 181 CPC), con il decreto qui impugnato ha concluso per la
sua infondatezza. Il giudice di prime cure ha innanzitutto osservato che l’art.
89 cpv. 1 LAMal istituiva a favore del tribunale arbitrale cantonale la
competenza per dirimere le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni, cioè
le fattispeci tra assicuratori e fornitori di prestazioni riguardanti rapporti
giuridici rientranti nel campo d’applicazione della LAMal o costituiti in virtù
di siffatta normativa, ritenuto che in assenza di una tale lite la questione
doveva essere risolta dai tribunali civili. Nel caso concreto, pacifico che la convenuta
fosse una fornitrice di prestazioni e che l’attrice non potesse essere
qualificata quale assicuratrice, egli ha analizzato se quest’ultima non
svolgesse in realtà un ruolo simile a quello di un assicuratore, quesito che in
applicazione delle teorie del soggetto, della subordinazione, degli interessi e
della teoria funzionale, ha risolto negativamente. Il primo giudice ha così
concluso che nel caso concreto la natura privata della lite era evidente e
preponderante, che l’attrice aveva effettuato i trasporti in questione su
mandato della convenuta e che il rapporto giuridico instauratosi tra le parti era
dunque di natura privata.
4. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede in via principale la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza
giurisdizionale e di dichiarare con ciò inammissibile la petizione, ribadendo
come la vertenza fosse chiaramente di competenza del tribunale cantonale
arbitrale. In via subordinata auspica l’annullamento della decisione impugnata,
rimproverando al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita
laddove questi non aveva tenuto conto della chiara giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni in tal senso (doc. 3), da lei puntualmente
evocata.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
6. La
domanda di annullamento della sentenza pretorile formulata dalla convenuta in
via subordinata per il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe assolutamente
tenuto conto, nell’esame dell’eccezione di incompetenza giurisdizionale, della
giurisprudenza da lei menzionata (doc. 3), deve senz’altro essere disattesa. Il
giudice, per conformarsi alle esigenze minime di motivazione della sentenza
imposte, pena la sua nullità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 285), dall’art.
29 cpv. 2 Cost., non è in effetti tenuto a prendere posizione su ogni argomento
di fatto o di diritto indicato dalle parti, ma può limitarsi a pronunciarsi sui
punti rilevanti ai fini della decisione (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 778 ad art. 285), ritenuto che, per quanto concerne i motivi di
diritto, è sufficiente che indichi sommariamente le ragioni della sua
decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi
commerciali (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 285). Nel caso di specie la decisione del
Pretore, pur non essendosi espressa sull’applicazione della giurisprudenza
evocata dalla convenuta, adempie perfettamente le esigenze di motivazione,
nella misura in cui spiega in modo chiaro e preciso le ragioni che hanno
indotto il giudice a respingere l’eccezione. Il mancato esame della
giurisprudenza invocata non può dunque comportare la nullità del querelato
giudizio, ma semmai, se dovesse risultare che la stessa era effettivamente
applicabile alla fattispecie - ciò che verrà trattato nei prossimi considerandi
-, la sua riforma nel senso dell’accoglimento dell’eccezione.
7. Giusta
l’art. 89 cpv. 1 LAMal, ripreso a livello cantonale dall’art. 77 cpv. 1 LCAMal,
le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal tribunale
arbitrale. La legge e l’ordinanza non spiegano cosa si debba intendere per
“liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni” ai sensi della norma (DTF
123 V 280 consid. 5). In base alla giurisprudenza (DTF 132 V 303 consid. 4.1,
132 V 352 consid. 2.1; TF 11 dicembre 2007 9C 562/2007 consid. 1), rientrano in
tale concetto tutte le controversie che hanno per oggetto relazioni giuridiche
risultanti dalla LAMal o costituite in virtù di tale legge, sempre che si
tratti di litigi tra fornitori di prestazioni e assicuratori o persone ad essi assimilabili
(DTF 132 V 303 consid. 4.4), fermo restando che le liti che non hanno per
oggetto queste relazioni giuridiche esulano dalla competenza del tribunale
arbitrale e vanno decise dai tribunali civili.
8. Nel
caso di specie é pacifico che la lite abbia per oggetto questioni riguardanti
la LAMal (art. 33 lett. g 2ª
frase OAMal, 49 cpv. 1 e 2 LAMal). Quanto ai litiganti, se è incontestato che
la convenuta, che gestisce una clinica, sia una fornitrice di prestazioni autorizzata
(art. 35 cpv. 2 lett. h e 39 LAMal), più complessa è invece la posizione
dell’attrice, specialmente nella misura in cui - come nel caso di specie - essa
si occupa del trasporto di pazienti da un ospedale a un altro. In effetti, se
in base all’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal tra i fornitori di prestazioni sono espressamente
menzionate le imprese di trasporto e di salvataggio, in base all’ordinanza tra
Fatti
i fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell’assicuratore
rientrano solo quelle imprese che sono autorizzate in virtù del diritto
cantonale e hanno stipulato un contratto d’esecuzione di trasporti e di
salvataggi (art. 56 OAMal). Ora, ritenuto che il contratto concluso dall’attrice
con il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (doc. QQ e 6, art. 1) ha
per oggetto unicamente i trasporti primari e quelli secondari, esclusi però espressamente
quelli che qui interessano da un ospedale all’altro (cfr. pure Maurer,
Transport- und Rettungskosten in der Krankenversicherung und anderen Zweigen
der Sozialversicherung, in: Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Duc, p. 179),
ben si potrebbe ritenere che all’attrice nell’occasione nemmeno possa essere
attribuita la qualità di fornitrice di prestazioni ai sensi della disposizione,
con la conseguente inapplicabilità dell’art. 89 cpv. 1 LAMal. La questione non
necessita in ogni caso di essere approfondita, anche perché la norma che stabilisce
la competenza del tribunale arbitrale non è comunque applicabile in presenza di
una lite tra due fornitori di prestazioni. Il testo di legge, che costituisce
il primario criterio d’interpretazione e dal cui tenore non vi è motivo di
scostarsi a meno che particolari motivi - segnatamente l’interpretazione
storica, lo scopo della norma o la sua relazione con altri atti legislativi -
inducano eccezionalmente a ritenere che lo stesso non riporti il senso esatto
della disposizione (DTF 130 V 424 consid. 3.2), è in effetti chiaro (TF 30
aprile 2004 K 124/02 consid. 2.2, 28 giugno 2004 K 37/04 consid. 2.2, 17
novembre 2005 K 124/04 consid. 1.1) e attribuisce al tribunale arbitrale la
competenza decisionale a dirimere unicamente le liti tra assicuratori e fornitori
di prestazioni (in tal senso pure la sentenza 15 dicembre 2005 del Tribunale del
distretto di Inn, doc. D; medesima soluzione, sia pure senza che la questione
sia stata espressamente trattata, nella sentenza 17 agosto 2004 del Tribunale
di circolo VIII di Bern-Laupen, doc. C). La convenuta non è stata del resto in
grado di indicare quali sarebbero in concreto gli eventuali particolari motivi
che imporrebbero di derogare dal chiaro testo di legge. L’unico argomento da
lei addotto a sostegno di una diversa interpretazione - a parte la
considerazione che il giudizio sulle pretese attoree avrebbe un valore
pregiudiziale anche per le assicurazioni sociali, la qual cosa però non
giustifica di per sé ancora una tale interpretazione estensiva - è costituito
dal tenore della sentenza 7 marzo 2002 del Tribunale federale delle
assicurazioni (K68/99, doc. 3), già riassunta in precedenza (consid. 1), che a
suo dire avrebbe inequivocabilmente esteso l’applicazione dell’art. 89 cpv. 1 LAMal
anche alle liti tra due fornitori di prestazioni. Come detto, in quella
decisione l’Alta Corte si era però limitata ad annullare d’ufficio il giudizio allora
impugnato, che aveva erroneamente conferito qualità di legittimazione passiva
alla Commissione paritetica, e a rinviare la causa al tribunale arbitrale affinché,
dopo averla intimata alla parte interessata, si pronunciasse nuovamente: essa
non ha quindi formalmente deciso che l’art. 89 cpv. 1 LAMal risultava
applicabile anche alle liti tra due fornitori di prestazioni. Nei considerandi
della sentenza (consid. 4), i giudici federali avevano invero rilevato che in
considerazione del disposto di cui all’art. 89 cpv. 1 LAMal, la legittimazione
passiva - quella attiva spettava pacificamente alla qui attrice - poteva
spettare, a dipendenza della valutazione nel merito, solo agli assicuratori
malattia coinvolti, eventualmente alla clinica che aveva disposto il
trasferimento ospedaliero, a cui dunque le petizioni dovevano essere intimate
prima dell’emanazione di una nuova decisione. Ora, a giudizio della scrivente
Camera, l’assunto del Tribunale federale, secondo cui alla clinica qui convenuta
potrebbe eventualmente essere riconosciuta la legittimazione passiva in una
causa retta dall’art. 89 cpv. 1 LAMal, non è ancora sufficiente per ammettere
un’interpretazione estensiva della norma. Lo stesso costituisce innanzitutto un
semplice obiter dictum e, contrariamente alle considerazioni necessarie
al giudizio, che oltretutto vengono approfonditamente motivate, non ha in linea
di principio un grande peso pregiudiziale, ma un valore più limitato (Forstmoser,
Einführung in das Recht, 3ª
ed., § 2 n. 271 e § 16 n. 26). Inoltre, a sostegno dell’estensione della
procedura arbitrale alle liti tra fornitori di prestazioni, menzionata per
altro dal tribunale solo a titolo eventuale, non sono stati a quel momento addotti
argomenti dottrinali o giurisprudenziali, che in realtà, se con ciò s’intendeva
puntualizzare o modificare il tenore di una norma di legge, avrebbero dovuto
essere menzionati. L’annullamento della sentenza impugnata, che veniva così
decisa, faceva del resto sì che il giudizio sulla vertenza, ivi compreso quello
definitivo sulla questione della competenza giurisdizionale, fosse comunque rinviato
ad una successiva occasione. E oltretutto neppure risulta che questa nuova
giurisprudenza, sempre che la stessa fosse effettivamente tale, abbia in
seguito trovato conferma.
9. Non
essendo con ciò data la competenza del tribunale arbitrale a dirimere la
vertenza che ci occupa, non essendo stata pretesa la competenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni ai sensi degli art. 87 LAMal o 34 e 56 segg. LPGA
e non essendo per altro neppure stata contestata l’argomentazione pretorile che
negava l’aspetto pubblicistico della lite, ben si può concludere per la competenza
decisionale dei tribunali civili, come statuito nel decreto impugnato.
10. Ne
discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese
e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di
fr. 98'660.90, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
800.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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