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Decisione

12.2008.3

Competenza giurisdizionale

13 maggio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell’assicuratore

rientrano solo quelle imprese che sono autorizzate in virtù del diritto

cantonale e hanno stipulato un contratto d’esecuzione di trasporti e di

salvataggi (art. 56 OAMal). Ora, ritenuto che il contratto concluso dall’attrice

con il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (doc. QQ e 6, art. 1) ha

per oggetto unicamente i trasporti primari e quelli secondari, esclusi però espressamente

quelli che qui interessano da un ospedale all’altro (cfr. pure Maurer,

Transport- und Rettungskosten in der Krankenversicherung und anderen Zweigen

der Sozialversicherung, in: Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Duc, p. 179),

ben si potrebbe ritenere che all’attrice nell’occasione nemmeno possa essere

attribuita la qualità di fornitrice di prestazioni ai sensi della disposizione,

con la conseguente inapplicabilità dell’art. 89 cpv. 1 LAMal. La questione non

necessita in ogni caso di essere approfondita, anche perché la norma che stabilisce

la competenza del tribunale arbitrale non è comunque applicabile in presenza di

una lite tra due fornitori di prestazioni. Il testo di legge, che costituisce

il primario criterio d’interpretazione e dal cui tenore non vi è motivo di

scostarsi a meno che particolari motivi - segnatamente l’interpretazione

storica, lo scopo della norma o la sua relazione con altri atti legislativi -

inducano eccezionalmente a ritenere che lo stesso non riporti il senso esatto

della disposizione (DTF 130 V 424 consid. 3.2), è in effetti chiaro (TF 30

aprile 2004 K 124/02 consid. 2.2, 28 giugno 2004 K 37/04 consid. 2.2, 17

novembre 2005 K 124/04 consid. 1.1) e attribuisce al tribunale arbitrale la

competenza decisionale a dirimere unicamente le liti tra assicuratori e fornitori

di prestazioni (in tal senso pure la sentenza 15 dicembre 2005 del Tribunale del

distretto di Inn, doc. D; medesima soluzione, sia pure senza che la questione

sia stata espressamente trattata, nella sentenza 17 agosto 2004 del Tribunale

di circolo VIII di Bern-Laupen, doc. C). La convenuta non è stata del resto in

grado di indicare quali sarebbero in concreto gli eventuali particolari motivi

che imporrebbero di derogare dal chiaro testo di legge. L’unico argomento da

lei addotto a sostegno di una diversa interpretazione - a parte la

considerazione che il giudizio sulle pretese attoree avrebbe un valore

pregiudiziale anche per le assicurazioni sociali, la qual cosa però non

giustifica di per sé ancora una tale interpretazione estensiva - è costituito

dal tenore della sentenza 7 marzo 2002 del Tribunale federale delle

assicurazioni (K68/99, doc. 3), già riassunta in precedenza (consid. 1), che a

suo dire avrebbe inequivocabilmente esteso l’applicazione dell’art. 89 cpv. 1 LAMal

anche alle liti tra due fornitori di prestazioni. Come detto, in quella

decisione l’Alta Corte si era però limitata ad annullare d’ufficio il giudizio allora

impugnato, che aveva erroneamente conferito qualità di legittimazione passiva

alla Commissione paritetica, e a rinviare la causa al tribunale arbitrale affinché,

dopo averla intimata alla parte interessata, si pronunciasse nuovamente: essa

non ha quindi formalmente deciso che l’art. 89 cpv. 1 LAMal risultava

applicabile anche alle liti tra due fornitori di prestazioni. Nei considerandi

della sentenza (consid. 4), i giudici federali avevano invero rilevato che in

considerazione del disposto di cui all’art. 89 cpv. 1 LAMal, la legittimazione

passiva - quella attiva spettava pacificamente alla qui attrice - poteva

spettare, a dipendenza della valutazione nel merito, solo agli assicuratori

malattia coinvolti, eventualmente alla clinica che aveva disposto il

trasferimento ospedaliero, a cui dunque le petizioni dovevano essere intimate

prima dell’emanazione di una nuova decisione. Ora, a giudizio della scrivente

Camera, l’assunto del Tribunale federale, secondo cui alla clinica qui convenuta

potrebbe eventualmente essere riconosciuta la legittimazione passiva in una

causa retta dall’art. 89 cpv. 1 LAMal, non è ancora sufficiente per ammettere

un’interpretazione estensiva della norma. Lo stesso costituisce innanzitutto un

semplice obiter dictum e, contrariamente alle considerazioni necessarie

al giudizio, che oltretutto vengono approfonditamente motivate, non ha in linea

di principio un grande peso pregiudiziale, ma un valore più limitato (Forstmoser,

Einführung in das Recht, 3ª

ed., § 2 n. 271 e § 16 n. 26). Inoltre, a sostegno dell’estensione della

procedura arbitrale alle liti tra fornitori di prestazioni, menzionata per

altro dal tribunale solo a titolo eventuale, non sono stati a quel momento addotti

argomenti dottrinali o giurisprudenziali, che in realtà, se con ciò s’intendeva

puntualizzare o modificare il tenore di una norma di legge, avrebbero dovuto

essere menzionati. L’annullamento della sentenza impugnata, che veniva così

decisa, faceva del resto sì che il giudizio sulla vertenza, ivi compreso quello

definitivo sulla questione della competenza giurisdizionale, fosse comunque rinviato

ad una successiva occasione. E oltretutto neppure risulta che questa nuova

giurisprudenza, sempre che la stessa fosse effettivamente tale, abbia in

seguito trovato conferma.

9. Non

essendo con ciò data la competenza del tribunale arbitrale a dirimere la

vertenza che ci occupa, non essendo stata pretesa la competenza del Tribunale

cantonale delle assicurazioni ai sensi degli art. 87 LAMal o 34 e 56 segg. LPGA

e non essendo per altro neppure stata contestata l’argomentazione pretorile che

negava l’aspetto pubblicistico della lite, ben si può concludere per la competenza

decisionale dei tribunali civili, come statuito nel decreto impugnato.

10. Ne

discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di

fr. 98'660.90, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 27 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

800.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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