12.2008.37
Compravendita immobiliare - distinzione tra atto simulato e negozio fiduciario - restituzione
22 aprile 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2008.37
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, IICCA
Titolo:
Compravendita immobiliare - distinzione tra atto simulato e negozio fiduciario - restituzione
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
FIDUCIARIA
SIMULAZIONE
art. 1 CO
art. 18 CO
art. 216 CO
Incarto n.
12.2008.37
Lugano
22 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.138
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
5 settembre 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
entrambe rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto in via principale che gli fosse restituita rispettivamente
traslata la proprietà sull’immobile della part. n. __________ RFD di __________
e in via subordinata che fosse accertata la nullità del contratto di
compravendita 14 marzo 1997 relativo a quell’immobile, come pure, in entrambi i
casi, che fosse fatto ordine al Registro Fondiario del Distretto di Locarno di
iscriverlo quale proprietario della particella;
domande
avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 9 gennaio 2008 ha accolto nella sua richiesta
subordinata;
appellanti
le convenute con atto di appello 30 gennaio 2008, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 10 marzo 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AO 1, cittadino tedesco ora domiciliato in Svizzera, ha
sostenuto di aver sottoscritto il 14 marzo 1997 con P__________ __________,
cittadino francese domiciliato in Francia, un contratto di compravendita in
forma pubblica, basato su un contratto fiduciario stipulato oralmente, relativo
alla part. n. __________ e alla coattiva part. n. __________ RFD di __________
(doc. B), precisando poi che il prezzo della compravendita, fissato in fr.
260'000.-, non gli era però mai stato versato e che egli aveva in realtà
assunto tutti i costi derivanti dall’immobile (debito ipotecario, imposte,
ecc.). Egli ha quindi aggiunto che secondo gli accordi presi in base al
contratto fiduciario, P__________ __________ ad un certo momento avrebbe dovuto
ritrasferirgli la proprietà dell’immobile, come provato anche dalla procura da
lui allestita il 2 febbraio 2002 (doc. C), sennonché, nel dicembre 2003, costui
era deceduto, prima che il trasferimento della proprietà fosse formalizzato. Sempre
a suo dire, a seguito del decesso di P__________ __________, la proprietà
sull’immobile era passata alle sue figlie minorenni AP 2 e AP 1, le quali,
richieste di restituire l’immobile, avevano però rifiutato tramite la loro
rappresentante legale di dare il loro consenso all’operazione. Di qui la
necessità dell’inoltro della presente causa, con cui egli, sulla base del
diritto francese, applicabile al contratto fiduciario allora venuto in essere,
ha chiesto loro in via principale che gli fosse restituita o traslata la
proprietà sull’immobile della part. n. __________ RFD di __________ e in via
subordinata che fosse accertata la nullità del contratto di compravendita
relativo all’immobile, essendo egli rimasto proprietario di detto fondo, come
pure, in entrambi i casi, che fosse fatto ordine al Registro Fondiario del
Distretto di Locarno di iscriverlo quale proprietario della particella.
2. Le
convenute, con la risposta, si sono opposte alla petizione. Pur non contestando
di per sé i fatti esposti dall’attore, esse hanno osservato che ogni eventuale
contratto fiduciario, per altro a loro dire retto dal diritto svizzero e non da
quello francese, d’altronde nemmeno prodotto, sarebbe nullo, non rispettando la
forma pubblica imposta per gli immobili situati in Svizzera.
3. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore, in accoglimento della petizione e meglio
della sua richiesta subordinata, ha accertato la nullità del contratto di
compravendita 14 marzo 1997 e ha fatto ordine all’Ufficiale del Registro
Fondiario di Locarno di iscrivere nuovamente l’attore quale unico proprietario
della part. __________ RFD di __________. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-
e le spese di fr. 45.- sono state poste a carico delle convenute in solido,
pure obbligate, sempre in solido, a rifondere all’attore fr. 17'000.- per
ripetibili. Il giudice di prime cure, dopo aver concluso per l’applicazione nella
fattispecie del diritto svizzero, ha in sostanza ritenuto che nelle particolari
circostanze doveva essere negata sia la volontà dell’attore di vendere il fondo
a P__________ __________, rispettivamente la volontà di quest’ultimo di
acquistarlo, sia la volontà di trasferirlo a titolo fiduciario: infatti, in
base alla dottrina e alla giurisprudenza, le parti che, come in concreto,
concludevano un contratto di compravendita di un fondo allo scopo di impedire
ai creditori del venditore di realizzarlo, non avevano la reale intenzione di
trasferire la proprietà dello stesso all’acquirente anche solo a titolo fiduciario,
da cui la simulazione dell’atto, con conseguente nullità del contratto di
compravendita. A suo giudizio, nel chiedere la restituzione del fondo in tali
circostanze l’attore non abusava in alcun modo del suo diritto.
4. Con
l’appello che qui ci occupa le convenute chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Esse, in estrema sintesi,
rimproverano al Pretore di aver fondato la sua decisione, segnatamente in punto
all’esistenza di un atto simulato ed alla sua nullità, su circostanze di fatto
mai addotte dall’attore negli allegati preliminari ed emerse unicamente nel
corso dell’istruttoria, in particolare con l’audizione della teste C__________ __________.
E, per il resto, ribadiscono che il contratto fiduciario avrebbe richiesto la
forma autentica.
5. Delle
osservazioni con cui l’attore postula le reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Nel
caso di specie il Pretore ha concluso per l’applicazione generalizzata del
diritto svizzero, rilevando che anche se, come preteso dall’attore, la vertenza
fosse effettivamente stata di carattere contrattuale - il che avrebbe di
principio imposto di far capo al diritto francese -, il fatto che l’attore non
avesse fornito alcuna indicazione in merito alle fonti del diritto straniero di
cui intendeva avvalersi (disposizioni legali, giurisprudenza e dottrina)
impediva in pratica al giudice di applicarlo (art. 16 LDIP), soluzione questa a
maggior ragione giustificata, visto che lo stesso attore con le conclusioni non
ne aveva del resto più preteso l’applicabilità. In questa sede nessuna delle
parti ha contestato, siccome erronea, la conclusione del giudice di prime cure,
ammettendone implicitamente la bontà. Del resto, quand’anche si volesse
riesaminare la tematica, si dovrebbe comunque concludere per la pressoché
totale correttezza dell’assunto pretorile. In effetti la validità di un
contratto di compravendita relativo a un immobile sito in Svizzera concluso tra
il fiduciante ed il fiduciario rispettivamente la questione del trasferimento in
tal caso della proprietà sono rette dal diritto svizzero in virtù degli art.
119 e 99 LDIP (Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, 2ª ed., N. 34 ad art. 117 LDIP). L’unica questione che giusta l’art.
117 cpv. 2 e 3 lett. c LDIP sarebbe disciplinata dal diritto francese è quella
relativa all’obbligo di restituzione a carico del fiduciario (Amstutz/Vogt/Wang, op. cit., ibidem). Su quest’ultimo aspetto si tornerà più
dettagliatamente nei prossimi considerandi.
7. Prima
di esaminare le censure sollevate dalle convenute nel gravame, appare opportuno
rammentare la distinzione tra simulazione e negozio fiduciario nel diritto
svizzero.
Per
giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell’art. 18 CO quando le due
parti contrattuali sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al
senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi (DTF 97 II 201
consid. 5, 72 II 154 consid. 2), sia perché esse hanno inteso creare
l’apparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne
un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5,
9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b; II CCA 17 agosto 2006 inc. n.
12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33 c 775). In tal caso l’atto simulato è
nullo siccome non voluto dalle parti (DTF 97 II 201 consid. 5, 72 II 154
consid. 2, 71 II 99 consid. 2), mentre ad essere valido, sempre che siano
adempiute le esigenze di forma previste da quest’altro negozio giuridico e sempre
che lo stesso sia esistente, è quello dissimulato (DTF 71 II 99 consid. 2). Nel
negozio fiduciario il fiduciante conferisce invece al fiduciario una posizione
giuridica che esternamente lo rende titolare illimitato del diritto, ma
internamente lo obbliga per contratto a non disporre o a disporre solo
parzialmente di quel diritto o persino, a determinate condizioni, a restituirlo.
Il negozio fiduciario è costituito necessariamente da due contratti, quello
esterno, con cui viene conferita la piena titolarità del diritto, e quello
interno, con cui viene pattuita la limitazione del potere di disposizione del
fiduciario. La contemporanea sussistenza di questi due contratti non deve
indurre a concludere per l’esistenza di una simulazione, con le conseguenze di
cui si è detto più sopra. In effetti, contrariamente a quanto accade nell’atto
simulato, in quello fiduciario gli effetti giuridici esterni sono
effettivamente voluti. Decisivo per stabilire se ci si trovi confrontati con
una simulazione, nulla, o con un atto fiduciario, valido, è in definitiva
accertare quale sia la reale volontà delle parti al momento della conclusione
del negozio giuridico esterno. Trattandosi in particolare del trasferimento
della proprietà su fondi, affinché il negozio fiduciario sia valido, non basta
che le parti abbiano avuto la volontà di trasferire la proprietà, ma è altresì necessario
che esse abbiano provocato questo trasferimento mediante un valido atto giudico
causale, per esempio una compravendita o una donazione. Se quest’ultimo atto è
effettivamente voluto dalle parti si è in presenza di un atto fiduciario,
altrimenti di una simulazione (DTF 71 II 99 consid. 2;
cfr. pure Giger, Berner Kommentar, n. 399 segg. ad art. 216 CO; Leuenberger,
Abschluss des Grundstückkaufvertrages, in: Koller, Der
Grundstückkauf, 2ª ed., § 2 n.
96 seg.).
8. Con la prima censura d’appello le
convenute rimproverano al Pretore di aver concluso, d’ufficio, per l’esistenza
di un atto simulato, e con ciò nullo, sulla base di circostanze che l’attore
non aveva mai addotto negli allegati preliminari e che erano emerse unicamente
nel corso dell’istruttoria. A ragione. Pur essendo vero che la simulazione va esaminata
d’ufficio dal giudice (DTF 97 II 207 consid. 5; TF 28 novembre 2003
4C.279/2002, 26 ottobre 2001 5C.127/2001 consid. 2b; II CCA 17 agosto 2006 inc.
n. 12.2005.128 pubb. in RtiD I-2007 33 c 775), è in effetti altrettanto vero
che l’onere della prova in merito all’esistenza delle circostanze alla base
della stessa, e prima ancora il relativo onere di allegazione, incombe alla
parte che se ne prevale (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 28 novembre 2003
4C.279/2002 consid. 5, 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b/aa; II CCA 17
agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 loc. cit., 13 aprile 2000 inc. n. 12.2000.2; Jäggi/Gauch,
Zürcher Kommentar, n. 134 e 209 ad art. 18 CO), in concreto dunque all’attore. Nel
caso di specie quest’ultimo nella petizione non ha però addotto alcuna
circostanza di fatto da cui si potesse desumere l’esistenza di un atto
simulato. Egli si è dapprima limitato ad affermare l’avvenuta sottoscrizione di
un contratto di compravendita in forma pubblica, basato su un contratto
fiduciario stipulato oralmente. Nonostante abbia in seguito aggiunto che il
prezzo della compravendita non gli era mai stato versato e che egli aveva in
realtà assunto tutti i costi derivanti dall’immobile (debito ipotecario,
imposte, ecc.), egli non ha mai preteso che questa fosse la reale volontà delle
parti ab initio. Che poi nel petitum di causa abbia tra l’altro
chiesto che fosse accertata la nullità del contratto di compravendita relativo
all’immobile, “essendo rimasto ... proprietario di detto fondo” (petizione p.
6), non modifica questo stato di fatto, non avendo addotto le ragioni per cui
sarebbe rimasto proprietario, rispettivamente indicato le circostanze che
permettevano di concludere per la stipulazione di un atto simulato. Poco
importa infine se la teste C__________ __________ possa aver riferito che le
parti in realtà non intendevano stipulare un contratto di compravendita, ma
semplicemente intestare temporaneamente il fondo a P__________ __________
(verbale 7 maggio 2007 p. 2 segg.). La giurisprudenza ha in effetti già avuto
modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non
divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve
tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza
non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art.
78; NRCP 2004 p. 546; II
CCA 4 giugno 2007 inc.
n. 12.2006.109 pubb. in NRCP 2007 396, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91), a
meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una
domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II
CCA 8 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.211, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubb.
in NRCP 2007 396, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è stato
tuttavia il caso nella presente fattispecie. L’accoglimento della censura, pur impedendo
la conferma del giudizio pretorile, non consente però ancora di riformarlo così
come richiesto dalle convenute.
9. Dovendosi
con ciò ammettere, in assenza della valida adduzione di circostanze a sostegno
dell’esistenza di un atto simulato, che le parti avevano effettivamente inteso compravendere
il fondo così come stipulato nel relativo atto pubblico con la conseguente
validità del trasferimento della proprietà avvenuto in (parziale) esecuzione
del contratto fiduciario, si tratta ora di esaminare l’altra censura d’appello,
quella con cui le convenute ritengono che il contratto fiduciario sarebbe nullo
siccome non concluso nella forma pubblica. Nella misura in cui le convenute
sembrerebbero voler contestare la validità della vendita a P__________ __________
in quanto il contratto fiduciario non era stato allestito nella forma pubblica,
si osserva che la censura, fosse anche fondata, non migliorerebbe la loro
posizione, ritenuto che in tal caso già l’atto stesso di vendita sarebbe nullo
e quindi esse sarebbero in ogni caso tenute a ritornare all’attore la proprietà
del fondo (art. 975 CC). Ma comunque, anche nella misura in cui esse parrebbero
piuttosto voler contestare solo la validità dell’obbligo di ritrasferire il
fondo all’attore, la censura è infondata, il Tribunale federale avendo già
avuto modo di stabilire che l’impegno del fiduciario di retrocedere al
fiduciante la proprietà del fondo - così come del resto quello, precedente,
volto a acquistarlo - non deve essere concluso nella forma pubblica notarile
(DTF 86 II 40, 81 II 227 consid. 2 seg. con rif. a DTF 65 II 163 seg.; TF 25
giugno 2001 4C.25/2001 consid. 1b; cfr. pure Schlosser/Villa, Les
contrats de service, n. 481).
10. Accertata
così la validità del contratto fiduciario, è chiaro che l’attore possa di
principio pretendere che le convenute, eredi del fiduciario, abbiano a
restituirgli la proprietà del fondo. In base alla giurisprudenza (DTF 81 II 227
consid. 2 seg., 65 II 163 seg.), tale obbligo deriva in effetti dalla legge
(art. 1993 Code Civile Français,
che corrisponde all’art. 400 CO [Fellmann,
Berner Kommentar, N. 3 ad art. 400 CO]) rispettivamente
dal tenore degli accordi contrattuali (art. 1998 Code Civile Français, corrispondente all’art. 394 cpv. 1
CO), in forza dei quali - come addotto dall’attore in petizione (p. 4) e non
contestato dalle convenute in risposta, con la conseguenza dell’applicazione
dell’art. 170 cpv. 2 CPC - il fiduciario si era impegnato proprio a
ritrasferire all’attore la proprietà dell’immobile.
11. Da
quanto precede, si ha che la petizione non può trovare accoglimento nella sua
richiesta subordinata (in realtà preliminare), volta ad iscrivere l’attore
quale proprietario a seguito dell’accertamento della nullità del contratto di
compravendita. Quanto alla richiesta formulata in via principale, volta ad
iscriverlo quale proprietario in conseguenza del fatto che “la proprietà
sull’immobile” gli “è restituita rispettivamente traslata”, la stessa può
essere accolta solo in modo parziale. Nonostante la sua formulazione assai infelice,
è in effetti chiaro che con la stessa l’attore intendeva di fatto riottenere la
proprietà del fondo in virtù del contratto fiduciario, ed è in pratica quello
che raggiunge, ritenuto che le convenute sono obbligate a restituirgli la
proprietà dell’immobile. L’attore è nondimeno soccombente, oltre che sulla
questione della nullità del contratto di compravendita, in punto alla richiesta
di far ordine all’Ufficio dei registri di iscriverlo quale nuovo proprietario, domanda
quest’ultima che al momento attuale risulta prematura. In tali circostanze ben
si giustifica di accogliere parzialmente la petizione, nel senso di obbligare
le convenute a trasferire la proprietà del fondo all’attore, ritenuto che quest’ultimo
va considerato soccombente per 1/3 e le convenute per 2/3.
12. Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su
un valore litigioso di fr. 260'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 30 gennaio 2008 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 2008 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
2. AP
1 e AP 2 sono
condannate a trasferire a AO 1 la proprietà sulla part. n. __________ RFD di __________
e sulla coattiva part. n. __________ RFD di __________.
3. annullato
4. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le
spese di fr. 45.-, già anticipate dall’attore, restano a suo carico per 1/3 e
per 2/3 sono poste in solido a carico delle convenute, le quali, pure in
solido, rifonderanno all’attore l’importo di fr. 5'700.- per parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 3’000.-
da
anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico per 2/3 e per 1/3
sono poste a carico dell’appellato, al quale le appellanti, sempre in solido, rifonderanno
fr. 2’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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