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Decisione

12.2008.39

Contratto di lavoro, responsabilità del datore di lavoro per aggressione subita da dipendente a opera di un collega, determinazione del danno da incapacità lavorativa

28 luglio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

ha lavorato come commessa in un negozio di alimentari alle dipendenze di AO 1,

con uno stipendio lordo mensile fr. 3'300.- (doc. B) dal 1° luglio 2002 al 24

gennaio 2004, data in cui si è licenziata in tronco per aver subito il 21

gennaio 2004 un’aggressione dal direttore del negozio O__________, che l’ha

afferrata per il collo facendola cadere. O__________ è stato condannato il 1°

dicembre 2004 a una multa di fr. 300.- per il reato di vie di fatto (doc. R). A seguito di tale episodio, AP 1 è stata inabile al lavoro al 100%

dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2004 e al 50% dal 1° giugno 2004 (doc. H, I,

L, M, N, O). Essa ha ricevuto dall’assicurazione per perdita di guadagno fr.

23'050.- per il periodo dal 22 gennaio 2004 al febbraio 2006 (doc. Z), e dall’assicurazione

contro la disoccupazione la somma di fr. 7'763,80 per i mesi da settembre 2004 a maggio 2005 (doc. AA).

B. Con

istanza 12 agosto 2005 AP 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, la ex datrice di lavoro, chiedendone la condanna al

versamento di fr. 29'633,95 oltre interessi quali indennità per il salario dei

mesi da gennaio a marzo 2004, per le ferie non godute, per mancato pagamento

degli oneri sociali, per la perdita di guadagno subita e per torto morale. Il Pretore con sentenza del 17 gennaio 2008 ha accolto parzialmente l’istanza e ha

condannato la convenuta al pagamento di fr. 12'266,85 più interessi. Ha

riconosciuto all’istante il diritto allo stipendio sino al termine di disdetta

usuale, l’indennità per le ferie non godute, la perdita di guadagno per una

durata di dieci mesi e mezzo e il diritto al versamento degli oneri sociali, addebitandole

una concolpa del 30% per aver contribuito ad alimentare un ambiente teso e aver

gravemente provocato il direttore del negozio.

C. Con

atto di appello del 1° febbraio 2008 l’istante è insorta contro il giudizio

pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente

l’istanza. Nelle proprie osservazioni la convenuta ha proposto la reiezione del

gravame e la conferma del giudizio pretorile.

e considerato

Considerandi

1.

In

questa sede rimane contestato l’ammontare del risarcimento dovuto dalla

convenuta per l’aggressione perpetrata dal suo direttore sulla ex dipendente. Nella

fattispecie il Pretore, dopo aver accertato che l’istante era stata aggredita

dal direttore del negozio dove lavorava, ha rilevato che per il risarcimento

della perdita di guadagno nel periodo successivo al 30

marzo 2004, data ordinaria di disdetta del contratto di lavoro, l’istante

doveva provare, oltre all’incapacità di guadagno, pacifica dai documenti

versati agli atti, anche la causalità naturale ed adeguata con le vie di fatto

subite a opera del direttore del negozio. A questo proposito, sulla base della

perizia giudiziale del Dr. med. I__________, il primo giudice ha stabilito che

l’istante aveva diritto a un risarcimento per perdita di guadagno limitato a un

periodo di dieci mesi e mezzo (dal 21 gennaio 2004 al 6 dicembre 2004). L’aggressione

subita, infatti, aveva causato un peggioramento dei dolori dovuti alla

fibromialgia nella misura del 10%, motivo per cui il perito giudiziario ha stimato

un lasso di tempo variabile tra 9 e 12 mesi per il recupero dello stato pregresso.

Il Pretore ha per contro negato sia il riconoscimento di altri danni poiché

tutti i medici interrogati, a eccezione della Dr.essa G__________, avevano

affermato che lo stato pregresso dell’istante era tale che anche senza l’evento

si sarebbero manifestati i pregiudizi appalesatesi alla sua integrità fisica,

sia il risarcimento del 10% di peggioramento della fibromialgia dopo il periodo

di dieci mesi e mezzo ritenendo il rapporto di causalità naturale troppo labile

(sentenza, pag. 5 e ss.).

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di avere limitato il risarcimento del danno dovuto alla

perdita di guadagno a un periodo di dieci mesi e mezzo, senza tenere conto né della

perizia giudiziaria allestita il 27 luglio 2007 dalla Dr.essa M__________ né

del referto peritale 20 dicembre 2004 allestito dalla Dr.essa Mi__________ per

l’assicurazione __________. In particolare,

l’appellante afferma che la Dr.essa M__________ e la Dr.essa Mi__________ hanno confermato nelle loro

perizie il nesso causale, sia naturale che adeguato, tra l’aggressione subita

il 21 gennaio 2004 e l’incapacità lavorativa permanente del 50%: tale evento

sarebbe infatti stato la causa scatenante dei disturbi psichici divenuti

cronici. Inoltre, fa notare come ciò sia anche stato confermato in sede di

audizione testimoniale sia dal suo medico curante per quanto attiene

all’incapacità lavorativa causata dai disturbi psichici, sia dal Dr. med. N__________,

per l’inabilità legata ai dolori della fibromialgia (appello, pag. 2 e ss.).

Dal canto suo la convenuta e appellata reputa privi di fondamento i rimproveri

mossi al Pretore.

3.

In

base all’art. 328 CO il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità

del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua salute. Il datore di

lavoro che non ossequia un obbligo di protezione nei confronti del lavoratore

commette una violazione contrattuale ed è pertanto responsabile del danno

causato. I combinati art. 97 CO e 8 CC pongono a carico del lavoratore l’onere

di provare la violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo

contrattuale, il danno e il nesso di causalità adeguata tra la predetta

violazione e il danno, mentre incombe al datore di lavoro dimostrare

l’inesistenza di una sua colpa. La colpa del datore di lavoro può anche

risultare da un comportamento colpevole di un suo dipendente ai sensi dell’art.

101.

CO (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag.296). In caso di lesioni corporali o di

importanti lesioni alla personalità può anche emergere un obbligo al pagamento

di una somma a titolo di riparazione morale. La lesione di obblighi di

protezione del lavoratore può creare anche una responsabilità extracontrattuale

ai sensi degli art. 41 CO e 55 CO.

4.

Per

chiarire la capacità lavorativa dell’istante, sulla quale si erano già espressi

diversi medici (medico curante, medico fiduciario dell’assicurazione infortuni,

cfr. doc. I, L, M, N, O, fascicolo richiamato dalla __________, fascicolo richiamato

dall’AI, deposizioni testimoniali) il primo giudice ha disposto l’erezione di

due perizie giudiziarie, una a cura di un medico psichiatra, l’altra a cura di

uno specialista in reumatologia, dal momento che l’istante risultava affetta da

fibromialgia già prima dell’evento del 21 gennaio 2004. Agli atti è stata

acquisita anche la perizia pluridisciplinare 27 ottobre 2005 del SAM (Servizio

accertamento medico dell’assicurazione invalidità, cfr. fascicolo richiamato

dall’AI). Nella propria sentenza, il Pretore si è invero riferito solo alla

perizia giudiziaria del reumatologo, senza menzionare quella della psichiatra,

come rileva l’appellante. Se non che, anche le conclusioni della perita

giudiziaria specialista in psichiatria non si discostano, in sostanza, dalle

conclusioni del collega reumatologo e da quelle degli altri medici specialisti

i cui numerosi referti sono acquisiti agli atti. La dr. med. Mi__________,

psichiatra, redattrice di una valutazione per l’Assicurazione infortuni __________

nel dicembre 2004, aveva constatato una sindrome da disadattamento con

prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICS 10 F 43.23) e aveva

ritenuto che nella professione di commessa l’istante era inabile al lavoro

nella misura del 50% (doc. CC), rilevando che esisteva una vulnerabilità

premorbosa importante e che quindi il nesso causale tra i disturbi e

l’aggressione subita il 21 gennaio 2004 era solo possibile. La perita

giudiziaria dr.ssa M__________, specialista in psichiatria, ha esposto nel suo

referto peritale del 27 luglio 2007 che la peritanda era un soggetto

vulnerabile e che “l’evento del 21 gennaio 2004 è stato per la peritanda molto

traumatico a causa della sua vulnerabilità precedente, all’aggressione molto

simile all’evento dell’abuso nell’infanzia, alla scarsa capacità psichica a

metabolizzare (e quindi superare) il trauma, alla tendenza alla

somatizzazione”, ed è giunta alla conclusione che la “presenza di una struttura

premorbosa pregiudica la capacità di recupero della peritanda quindi favorisce

la cronicità” valutando la capacità lavorativa al 50% per motivi psichici (act.

XIII). Nella sua perizia del 17 aprile 2007 il dr. med. I__________,

specialista in reumatologia, ha posto la diagnosi di “fibromialgia

preesistente, probabile peggioramento difficilmente valutabile, incapacità

lavorativa del 100% dal 21.1.2004 al 31.5.2004 e dal 1.6.2004 del 50%, attuale

30% in attività pesanti” (act. XII). Nella successiva delucidazione peritale

dell’11 ottobre 2007 la psichiatra ha spiegato che la “personalità della

peritanda poco adattabile allo stress, usa difese arcaiche e rigide…incapacità

lavorativa al 50%... la fibromialgia rappresenta una delle manifestazioni del

disagio psichico e cioè la tendenza alla somatizzazione quale espressione dei

conflitti sottostanti che la peritanda non è in grado di risolvere e che

portano inevitabilmente alla cronicità” (act. XIV). In altre parole, i medici hanno

constatato l’inabilità lavorativa dell’istante, ma non la causalità adeguata

tra di essa e l’evento traumatico di cui è responsabile la convenuta.

L’aggressione è stato l’evento scatenante dell’inabilità lavorativa, come

emerge da tutti i referti clinici e dalle deposizioni testimoniali agli atti,

ma la cronicità di tale stato dipende esclusivamente dallo stato premorboso

dell’interessata e dalla sua particolare condizione psichica (cfr. audizione

testimoniale dr. med. Mi__________, verbale 20 gennaio 2006 pag. 2), senza i

quali essa sarebbe tornata allo stato precedente l’infortunio in un lasso di

tempo valutato tra i 9 e i 12 mesi dal perito giudiziario (act. XII). In tal

senso si sono espressi anche i periti del SAM, i quali hanno finanche negato un

nesso di causalità tra l’aggressione e il peggioramento della fibromialgia e lo

stato psichico inabilitante (perizia contenuta nel fascicolo richiamato

dall’AI). In tali circostanze l’apprezzamento del Pretore, che fondandosi sulle

perizie giudiziarie agli atti ha limitato a 10 mesi e mezzo (media tra i 9 e i

12.

mesi indicati nella perizia reumatologica e nella perizia psichiatrica) il

risarcimento del danno per assenza del nesso di causalità adeguata tra l’evento

traumatico e il danno residuo, regge alla critica. Né può essere censurata la

conclusione pretorile relativa al peggioramento della fibromialgia segnalato dal

perito giudiziario, difettando anche in questo caso il nesso di causalità

adeguata tra l’aggressione e il peggioramento lamentato dall’istante, che il

perito giudiziario medesimo ha avuto difficoltà a evidenziare e valutare e che

a detta della perita psichiatra è riconducibile allo stato psichico

preesistente ed è finanche “ascrivibile all’iter giudiziario in corso e con la

correlata necessità di dover rivisitare eventi dolorosi per la peritanda” (act.

XIV, pag. 2).

5.

L’istante

rimprovera inoltre al Pretore di aver ridotto del 30% il risarcimento del danno

per una sua concolpa nell’aggressione, e rileva di aver reagito verbalmente a

espressioni offensive proferite dal direttore. Dal canto suo la convenuta

sostiene che il suo direttore era stato aggredito verbalmente e fisicamente

dalla dipendente con la prezzatrice, e che in precedenza costui era stato

oggetto di tutta una serie di provocazioni da parte della dipendente, unica

responsabile dell’episodio di vie di fatto e alla quale nulla può essere riconosciuto

a titolo di indennità. Nel proprio interrogatorio formale, l’istante ha

confermato di aver detto al direttore la frase “Tua

figlia è anoressica perché si vergogna di avere un padre come te”, ciò che avrebbe scatenato l’aggressione e ha anche specificato di

aver reagito in tal modo in risposta a un attacco verbale del direttore, il

quale le aveva detto “sei una poco di buono, non vali niente, tanto che sei

stata lasciata da tuo marito” (interrogatorio formale del 19 ottobre 2006).

Tali circostanze risultano anche dalla ricostruzione dei fatti eseguita nel

corso del procedimento penale (doc. R, pag. 6 in alto). Se non che, sia il battibecco

sia il fatto di aver colpito il direttore al pollice con la prezzatrice, benché

riprovevoli, non possono neppure lontanamente giustificare l’aggressione che la

dipendente ha subito a opera di costui, che con il braccio le ha stretto il

collo (doc. R, pag. 20) provocandole escoriazioni ben visibili ai due lati del

collo. Non si giustifica quindi una riduzione del danno del 30% per concolpa

dell’istante e al riguardo l’appello deve essere accolto. L’importo

riconosciuto all’istante deve di conseguenza essere ricalcolato senza la

riduzione del 30% per concolpa, in fr. 985.- per lo stipendio

netto dal 22 gennaio al 30 marzo 2004 e in fr. 9'376,75

(fr. 31'146.- ./. fr. 13'456.- ricevuti dalla __________ ./. fr. 3'316.-

ricevuti dall’AD ./. fr. 4'997.25 da attività lavorativa, cfr. sentenza pag. 6)

per il risarcimento per perdita di guadagno dal 22

gennaio al 6 dicembre 2004.

6.

Per quel che concerne le altre poste del risarcimento calcolato dal

Pretore (stipendio netto sino al 21 gennaio 2004, remunerazione per vacanze non

godute e il versamento degli oneri sociali), l’appellante non le ha contestate

in questa sede. Essa ha invero ripreso nell’appello (da pag. 8 a pag. 9) il

testo delle proprie conclusioni di causa (da pag. 5 a pag. 7) e i calcoli

sviluppati in quella sede, senza esprimere alcuna critica a quello eseguito dal

Pretore. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti

alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o

all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da

consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte

dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal

ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che

l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i

contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può

avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte

negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si

cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,

ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per

il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti

allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione

dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).

La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente

ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo

scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla

luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di

suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ne

deriva che l’appello risulta sprovvisto di motivazione

sullo stipendio netto sino al licenziamento, sulle vacanze e sugli oneri

sociali, la ricopiatura integrale delle conclusioni di causa al riguardo non

essendo assimilabile a una motivazione ai sensi di legge.

7.

I

principi esposti in precedenza valgono anche per la pretesa relativa al torto

morale, respinta dal Pretore con succinta motivazione (sentenza pag. 7) e che

l’appellante ribadisce in questa sede ricopiando letteralmente le conclusioni

di causa. L’appello non prende minimamente posizione sull’argomentazione del

primo giudice, con la conseguenza che l’appello è da dichiarare irricevibile

anche su tale posta.

8.

In

conclusione, all’istante spetta l’importo netto di fr. 13'659.10 (stipendio

netto fino al 21 gennaio 2004 fr. 2'010.-, stipendio netto dal 22 gennaio al 30

marzo 2004 al netto di quanto già versato dalle assicurazioni fr. 985.-,

stipendio netto per vacanze non godute fr. 1'287.35, stipendio netto dal 1°

aprile al 6 dicembre 2004, al netto di quanto già ricevuto dalle assicurazioni

e percepito con il proprio lavoro fr. 9'376.75), ritenuto che la convenuta

dovrà pagare in aggiunta gli oneri sociali e il premio di cassa pensione

direttamente agli enti preposti (cfr. sentenza impugnata pag. 7).

9.

Trattandosi

di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-

non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417

cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto

di un valore litigioso in questa sede di fr. 17'367.10.

Per quel

che concerne le ripetibili di prima sede, l’appellante non ha indicato quale

importo vuole ottenere in riforma del dispositivo pretorile, secondo il quale le

ripetibili erano compensate. Ora, l’appello deve contenere a norma dell’art. 309 CPC l’indicazione della somma richiesta rispetto a quella

assegnata dal Pretore. Di conseguenza anche se il Pretore compensa le

ripetibili, l’appellante che contesta tale suddivisione deve indicare quale è l’indennità

che rivendica a tale titolo, pena l’irricevibilità dell’appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., nr. 10 e 11

ad art. 309). Nella fattispecie, l’appellante non ha specificato l’importo a

titolo di ripetibili richiesto in riforma della sentenza di primo grado, con la

conseguenza che la richiesta è irricevibile. Per le ripetibili d’appello, la

soccombenza dell’appellata dal punto di vista matematico risulta pressoché

totale, avendo ottenuto un aumento di fr. 1'392.25 rispetto a quanto calcolato

dal Pretore (meno del 10%). Tenuto conto del fatto che a ogni modo l’istante ha

vinto sul principio della concolpa, per motivi di equità le ripetibili di

appello possono essere attribuite sulla base di una soccombenza dell’appellante

pari ai 3/4.

Per i quali motivi,

visto gli art. 417 CPC e 148 CPC e il Regolamento

sulle ripetibili

dichiara e

pronuncia:

I. L’appello

1° febbraio 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. La sentenza 17 gennaio

2008.

della Pretura del Distretto di Lugano, è di conseguenza riformata come segue:

1.

È fatto obbligo a AO 1, __________ di versare a AP 1, __________ l’importo di fr.

13'659.10 più interessi così composto:

fr.

2'010.- con interessi al 5% dal 21.1.2004

fr.

985.

- con interessi al 5% dal 25.2.2004

fr.

1'287,35 con interessi dal 21.1. 2004

fr.

9'376,75 con interessi al 5% dal 1 luglio 2004

fr.

1'715,50 con interessi al 5% dal 15.6.200 su fr. 1'039,50 e dal 1.8.2004 su fr.

676.

2.

Non si prelevano né tasse né spese. Compensate le ripetibili.

II. Non

si prelevano tasse di giustizia né spese. L’appellante rifonderà alla convenuta

fr. 400.- per ripetibili ridotte di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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