12.2008.39
Contratto di lavoro, responsabilità del datore di lavoro per aggressione subita da dipendente a opera di un collega, determinazione del danno da incapacità lavorativa
28 luglio 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2008.39
Data decisione, Autorità:
28.07.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, responsabilità del datore di lavoro per aggressione subita da dipendente a opera di un collega, determinazione del danno da incapacità lavorativa
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ
art. 328 CO
Incarto n.
12.2008.39
Lugano
28 luglio
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1016
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 12 agosto
2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto di condannare la
convenuta al pagamento di fr. 29'633.95 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio
2004, a titolo di risarcimento del danno, domanda avversata dalla convenuta e
che il Pretore ha parzialmente accolto per fr. 12'266.85 oltre interessi al 5%
con sentenza 17 gennaio 2008;
appellante
l’istante, la quale con atto d’appello del 1° febbraio 2008 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che venga interamente accolta l’istanza del 12
agosto 2005 e che la convenuta sia condannata al pagamento di fr. 29'633.95
oltre interessi al 5%, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e
seconda istanza;
mentre la
convenuta con osservazioni del 18 febbraio 2008 propone la reiezione del
gravame protestando a sua volta tasse, spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. AP 1
ha lavorato come commessa in un negozio di alimentari alle dipendenze di AO 1,
con uno stipendio lordo mensile fr. 3'300.- (doc. B) dal 1° luglio 2002 al 24
gennaio 2004, data in cui si è licenziata in tronco per aver subito il 21
gennaio 2004 un’aggressione dal direttore del negozio O__________, che l’ha
afferrata per il collo facendola cadere. O__________ è stato condannato il 1°
dicembre 2004 a una multa di fr. 300.- per il reato di vie di fatto (doc. R). A seguito di tale episodio, AP 1 è stata inabile al lavoro al 100%
dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2004 e al 50% dal 1° giugno 2004 (doc. H, I,
L, M, N, O). Essa ha ricevuto dall’assicurazione per perdita di guadagno fr.
23'050.- per il periodo dal 22 gennaio 2004 al febbraio 2006 (doc. Z), e dall’assicurazione
contro la disoccupazione la somma di fr. 7'763,80 per i mesi da settembre 2004 a maggio 2005 (doc. AA).
B. Con
istanza 12 agosto 2005 AP 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, la ex datrice di lavoro, chiedendone la condanna al
versamento di fr. 29'633,95 oltre interessi quali indennità per il salario dei
mesi da gennaio a marzo 2004, per le ferie non godute, per mancato pagamento
degli oneri sociali, per la perdita di guadagno subita e per torto morale. Il Pretore con sentenza del 17 gennaio 2008 ha accolto parzialmente l’istanza e ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 12'266,85 più interessi. Ha
riconosciuto all’istante il diritto allo stipendio sino al termine di disdetta
usuale, l’indennità per le ferie non godute, la perdita di guadagno per una
durata di dieci mesi e mezzo e il diritto al versamento degli oneri sociali, addebitandole
una concolpa del 30% per aver contribuito ad alimentare un ambiente teso e aver
gravemente provocato il direttore del negozio.
C. Con
atto di appello del 1° febbraio 2008 l’istante è insorta contro il giudizio
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente
l’istanza. Nelle proprie osservazioni la convenuta ha proposto la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio pretorile.
e considerato
Considerandi
1.
In
questa sede rimane contestato l’ammontare del risarcimento dovuto dalla
convenuta per l’aggressione perpetrata dal suo direttore sulla ex dipendente. Nella
fattispecie il Pretore, dopo aver accertato che l’istante era stata aggredita
dal direttore del negozio dove lavorava, ha rilevato che per il risarcimento
della perdita di guadagno nel periodo successivo al 30
marzo 2004, data ordinaria di disdetta del contratto di lavoro, l’istante
doveva provare, oltre all’incapacità di guadagno, pacifica dai documenti
versati agli atti, anche la causalità naturale ed adeguata con le vie di fatto
subite a opera del direttore del negozio. A questo proposito, sulla base della
perizia giudiziale del Dr. med. I__________, il primo giudice ha stabilito che
l’istante aveva diritto a un risarcimento per perdita di guadagno limitato a un
periodo di dieci mesi e mezzo (dal 21 gennaio 2004 al 6 dicembre 2004). L’aggressione
subita, infatti, aveva causato un peggioramento dei dolori dovuti alla
fibromialgia nella misura del 10%, motivo per cui il perito giudiziario ha stimato
un lasso di tempo variabile tra 9 e 12 mesi per il recupero dello stato pregresso.
Il Pretore ha per contro negato sia il riconoscimento di altri danni poiché
tutti i medici interrogati, a eccezione della Dr.essa G__________, avevano
affermato che lo stato pregresso dell’istante era tale che anche senza l’evento
si sarebbero manifestati i pregiudizi appalesatesi alla sua integrità fisica,
sia il risarcimento del 10% di peggioramento della fibromialgia dopo il periodo
di dieci mesi e mezzo ritenendo il rapporto di causalità naturale troppo labile
(sentenza, pag. 5 e ss.).
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore di avere limitato il risarcimento del danno dovuto alla
perdita di guadagno a un periodo di dieci mesi e mezzo, senza tenere conto né della
perizia giudiziaria allestita il 27 luglio 2007 dalla Dr.essa M__________ né
del referto peritale 20 dicembre 2004 allestito dalla Dr.essa Mi__________ per
l’assicurazione __________. In particolare,
l’appellante afferma che la Dr.essa M__________ e la Dr.essa Mi__________ hanno confermato nelle loro
perizie il nesso causale, sia naturale che adeguato, tra l’aggressione subita
il 21 gennaio 2004 e l’incapacità lavorativa permanente del 50%: tale evento
sarebbe infatti stato la causa scatenante dei disturbi psichici divenuti
cronici. Inoltre, fa notare come ciò sia anche stato confermato in sede di
audizione testimoniale sia dal suo medico curante per quanto attiene
all’incapacità lavorativa causata dai disturbi psichici, sia dal Dr. med. N__________,
per l’inabilità legata ai dolori della fibromialgia (appello, pag. 2 e ss.).
Dal canto suo la convenuta e appellata reputa privi di fondamento i rimproveri
mossi al Pretore.
3.
In
base all’art. 328 CO il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità
del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua salute. Il datore di
lavoro che non ossequia un obbligo di protezione nei confronti del lavoratore
commette una violazione contrattuale ed è pertanto responsabile del danno
causato. I combinati art. 97 CO e 8 CC pongono a carico del lavoratore l’onere
di provare la violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo
contrattuale, il danno e il nesso di causalità adeguata tra la predetta
violazione e il danno, mentre incombe al datore di lavoro dimostrare
l’inesistenza di una sua colpa. La colpa del datore di lavoro può anche
risultare da un comportamento colpevole di un suo dipendente ai sensi dell’art.
101.
CO (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag.296). In caso di lesioni corporali o di
importanti lesioni alla personalità può anche emergere un obbligo al pagamento
di una somma a titolo di riparazione morale. La lesione di obblighi di
protezione del lavoratore può creare anche una responsabilità extracontrattuale
ai sensi degli art. 41 CO e 55 CO.
4.
Per
chiarire la capacità lavorativa dell’istante, sulla quale si erano già espressi
diversi medici (medico curante, medico fiduciario dell’assicurazione infortuni,
cfr. doc. I, L, M, N, O, fascicolo richiamato dalla __________, fascicolo richiamato
dall’AI, deposizioni testimoniali) il primo giudice ha disposto l’erezione di
due perizie giudiziarie, una a cura di un medico psichiatra, l’altra a cura di
uno specialista in reumatologia, dal momento che l’istante risultava affetta da
fibromialgia già prima dell’evento del 21 gennaio 2004. Agli atti è stata
acquisita anche la perizia pluridisciplinare 27 ottobre 2005 del SAM (Servizio
accertamento medico dell’assicurazione invalidità, cfr. fascicolo richiamato
dall’AI). Nella propria sentenza, il Pretore si è invero riferito solo alla
perizia giudiziaria del reumatologo, senza menzionare quella della psichiatra,
come rileva l’appellante. Se non che, anche le conclusioni della perita
giudiziaria specialista in psichiatria non si discostano, in sostanza, dalle
conclusioni del collega reumatologo e da quelle degli altri medici specialisti
i cui numerosi referti sono acquisiti agli atti. La dr. med. Mi__________,
psichiatra, redattrice di una valutazione per l’Assicurazione infortuni __________
nel dicembre 2004, aveva constatato una sindrome da disadattamento con
prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICS 10 F 43.23) e aveva
ritenuto che nella professione di commessa l’istante era inabile al lavoro
nella misura del 50% (doc. CC), rilevando che esisteva una vulnerabilità
premorbosa importante e che quindi il nesso causale tra i disturbi e
l’aggressione subita il 21 gennaio 2004 era solo possibile. La perita
giudiziaria dr.ssa M__________, specialista in psichiatria, ha esposto nel suo
referto peritale del 27 luglio 2007 che la peritanda era un soggetto
vulnerabile e che “l’evento del 21 gennaio 2004 è stato per la peritanda molto
traumatico a causa della sua vulnerabilità precedente, all’aggressione molto
simile all’evento dell’abuso nell’infanzia, alla scarsa capacità psichica a
metabolizzare (e quindi superare) il trauma, alla tendenza alla
somatizzazione”, ed è giunta alla conclusione che la “presenza di una struttura
premorbosa pregiudica la capacità di recupero della peritanda quindi favorisce
la cronicità” valutando la capacità lavorativa al 50% per motivi psichici (act.
XIII). Nella sua perizia del 17 aprile 2007 il dr. med. I__________,
specialista in reumatologia, ha posto la diagnosi di “fibromialgia
preesistente, probabile peggioramento difficilmente valutabile, incapacità
lavorativa del 100% dal 21.1.2004 al 31.5.2004 e dal 1.6.2004 del 50%, attuale
30% in attività pesanti” (act. XII). Nella successiva delucidazione peritale
dell’11 ottobre 2007 la psichiatra ha spiegato che la “personalità della
peritanda poco adattabile allo stress, usa difese arcaiche e rigide…incapacità
lavorativa al 50%... la fibromialgia rappresenta una delle manifestazioni del
disagio psichico e cioè la tendenza alla somatizzazione quale espressione dei
conflitti sottostanti che la peritanda non è in grado di risolvere e che
portano inevitabilmente alla cronicità” (act. XIV). In altre parole, i medici hanno
constatato l’inabilità lavorativa dell’istante, ma non la causalità adeguata
tra di essa e l’evento traumatico di cui è responsabile la convenuta.
L’aggressione è stato l’evento scatenante dell’inabilità lavorativa, come
emerge da tutti i referti clinici e dalle deposizioni testimoniali agli atti,
ma la cronicità di tale stato dipende esclusivamente dallo stato premorboso
dell’interessata e dalla sua particolare condizione psichica (cfr. audizione
testimoniale dr. med. Mi__________, verbale 20 gennaio 2006 pag. 2), senza i
quali essa sarebbe tornata allo stato precedente l’infortunio in un lasso di
tempo valutato tra i 9 e i 12 mesi dal perito giudiziario (act. XII). In tal
senso si sono espressi anche i periti del SAM, i quali hanno finanche negato un
nesso di causalità tra l’aggressione e il peggioramento della fibromialgia e lo
stato psichico inabilitante (perizia contenuta nel fascicolo richiamato
dall’AI). In tali circostanze l’apprezzamento del Pretore, che fondandosi sulle
perizie giudiziarie agli atti ha limitato a 10 mesi e mezzo (media tra i 9 e i
12.
mesi indicati nella perizia reumatologica e nella perizia psichiatrica) il
risarcimento del danno per assenza del nesso di causalità adeguata tra l’evento
traumatico e il danno residuo, regge alla critica. Né può essere censurata la
conclusione pretorile relativa al peggioramento della fibromialgia segnalato dal
perito giudiziario, difettando anche in questo caso il nesso di causalità
adeguata tra l’aggressione e il peggioramento lamentato dall’istante, che il
perito giudiziario medesimo ha avuto difficoltà a evidenziare e valutare e che
a detta della perita psichiatra è riconducibile allo stato psichico
preesistente ed è finanche “ascrivibile all’iter giudiziario in corso e con la
correlata necessità di dover rivisitare eventi dolorosi per la peritanda” (act.
XIV, pag. 2).
5.
L’istante
rimprovera inoltre al Pretore di aver ridotto del 30% il risarcimento del danno
per una sua concolpa nell’aggressione, e rileva di aver reagito verbalmente a
espressioni offensive proferite dal direttore. Dal canto suo la convenuta
sostiene che il suo direttore era stato aggredito verbalmente e fisicamente
dalla dipendente con la prezzatrice, e che in precedenza costui era stato
oggetto di tutta una serie di provocazioni da parte della dipendente, unica
responsabile dell’episodio di vie di fatto e alla quale nulla può essere riconosciuto
a titolo di indennità. Nel proprio interrogatorio formale, l’istante ha
confermato di aver detto al direttore la frase “Tua
figlia è anoressica perché si vergogna di avere un padre come te”, ciò che avrebbe scatenato l’aggressione e ha anche specificato di
aver reagito in tal modo in risposta a un attacco verbale del direttore, il
quale le aveva detto “sei una poco di buono, non vali niente, tanto che sei
stata lasciata da tuo marito” (interrogatorio formale del 19 ottobre 2006).
Tali circostanze risultano anche dalla ricostruzione dei fatti eseguita nel
corso del procedimento penale (doc. R, pag. 6 in alto). Se non che, sia il battibecco
sia il fatto di aver colpito il direttore al pollice con la prezzatrice, benché
riprovevoli, non possono neppure lontanamente giustificare l’aggressione che la
dipendente ha subito a opera di costui, che con il braccio le ha stretto il
collo (doc. R, pag. 20) provocandole escoriazioni ben visibili ai due lati del
collo. Non si giustifica quindi una riduzione del danno del 30% per concolpa
dell’istante e al riguardo l’appello deve essere accolto. L’importo
riconosciuto all’istante deve di conseguenza essere ricalcolato senza la
riduzione del 30% per concolpa, in fr. 985.- per lo stipendio
netto dal 22 gennaio al 30 marzo 2004 e in fr. 9'376,75
(fr. 31'146.- ./. fr. 13'456.- ricevuti dalla __________ ./. fr. 3'316.-
ricevuti dall’AD ./. fr. 4'997.25 da attività lavorativa, cfr. sentenza pag. 6)
per il risarcimento per perdita di guadagno dal 22
gennaio al 6 dicembre 2004.
6.
Per quel che concerne le altre poste del risarcimento calcolato dal
Pretore (stipendio netto sino al 21 gennaio 2004, remunerazione per vacanze non
godute e il versamento degli oneri sociali), l’appellante non le ha contestate
in questa sede. Essa ha invero ripreso nell’appello (da pag. 8 a pag. 9) il
testo delle proprie conclusioni di causa (da pag. 5 a pag. 7) e i calcoli
sviluppati in quella sede, senza esprimere alcuna critica a quello eseguito dal
Pretore. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti
alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ne
deriva che l’appello risulta sprovvisto di motivazione
sullo stipendio netto sino al licenziamento, sulle vacanze e sugli oneri
sociali, la ricopiatura integrale delle conclusioni di causa al riguardo non
essendo assimilabile a una motivazione ai sensi di legge.
7.
I
principi esposti in precedenza valgono anche per la pretesa relativa al torto
morale, respinta dal Pretore con succinta motivazione (sentenza pag. 7) e che
l’appellante ribadisce in questa sede ricopiando letteralmente le conclusioni
di causa. L’appello non prende minimamente posizione sull’argomentazione del
primo giudice, con la conseguenza che l’appello è da dichiarare irricevibile
anche su tale posta.
8.
In
conclusione, all’istante spetta l’importo netto di fr. 13'659.10 (stipendio
netto fino al 21 gennaio 2004 fr. 2'010.-, stipendio netto dal 22 gennaio al 30
marzo 2004 al netto di quanto già versato dalle assicurazioni fr. 985.-,
stipendio netto per vacanze non godute fr. 1'287.35, stipendio netto dal 1°
aprile al 6 dicembre 2004, al netto di quanto già ricevuto dalle assicurazioni
e percepito con il proprio lavoro fr. 9'376.75), ritenuto che la convenuta
dovrà pagare in aggiunta gli oneri sociali e il premio di cassa pensione
direttamente agli enti preposti (cfr. sentenza impugnata pag. 7).
9.
Trattandosi
di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-
non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417
cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto
di un valore litigioso in questa sede di fr. 17'367.10.
Per quel
che concerne le ripetibili di prima sede, l’appellante non ha indicato quale
importo vuole ottenere in riforma del dispositivo pretorile, secondo il quale le
ripetibili erano compensate. Ora, l’appello deve contenere a norma dell’art. 309 CPC l’indicazione della somma richiesta rispetto a quella
assegnata dal Pretore. Di conseguenza anche se il Pretore compensa le
ripetibili, l’appellante che contesta tale suddivisione deve indicare quale è l’indennità
che rivendica a tale titolo, pena l’irricevibilità dell’appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., nr. 10 e 11
ad art. 309). Nella fattispecie, l’appellante non ha specificato l’importo a
titolo di ripetibili richiesto in riforma della sentenza di primo grado, con la
conseguenza che la richiesta è irricevibile. Per le ripetibili d’appello, la
soccombenza dell’appellata dal punto di vista matematico risulta pressoché
totale, avendo ottenuto un aumento di fr. 1'392.25 rispetto a quanto calcolato
dal Pretore (meno del 10%). Tenuto conto del fatto che a ogni modo l’istante ha
vinto sul principio della concolpa, per motivi di equità le ripetibili di
appello possono essere attribuite sulla base di una soccombenza dell’appellante
pari ai 3/4.
Per i quali motivi,
visto gli art. 417 CPC e 148 CPC e il Regolamento
sulle ripetibili
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
1° febbraio 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. La sentenza 17 gennaio
2008.
della Pretura del Distretto di Lugano, è di conseguenza riformata come segue:
1.
È fatto obbligo a AO 1, __________ di versare a AP 1, __________ l’importo di fr.
13'659.10 più interessi così composto:
fr.
2'010.- con interessi al 5% dal 21.1.2004
fr.
985.
- con interessi al 5% dal 25.2.2004
fr.
1'287,35 con interessi dal 21.1. 2004
fr.
9'376,75 con interessi al 5% dal 1 luglio 2004
fr.
1'715,50 con interessi al 5% dal 15.6.200 su fr. 1'039,50 e dal 1.8.2004 su fr.
676.
2.
Non si prelevano né tasse né spese. Compensate le ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse di giustizia né spese. L’appellante rifonderà alla convenuta
fr. 400.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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