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Decisione

12.2008.42

Banca - responsabilità - falsificazioni del gestore esterno - concolpa del gestore esterno cessionario

18 giugno 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i beneficiari economici dei due conti svolgevano delle attività commerciali

(teste G__________ __________ p. 3 e I__________ __________ p. 4). Ma

soprattutto essa a quel momento sapeva che Se__________ __________ aveva già

effettuato sul conto M__________ SA non meno di altri 5 ordini di bonifico, di complessivi

USD 1'290'000.-, a favore del medesimo beneficiario So__________ __________ Ltd,

senza che nessuno, né il titolare del conto, né il procuratore amministrativo

destinatario della posta, avesse avuto da ridire. Proprio l’assenza di

obiezioni da parte dell’attrice costituiva un ulteriore motivo di tranquillità,

siccome quest’ultima - come detto - costituiva il punto di riferimento dei due

clienti e, intervenendo come messaggera (cfr. verbale 15 maggio 2002 di P__________

__________ __________ [C 39] p. 3 nel plico doc. I°), agiva nei confronti della banca quale “filtro” di questi ultimi,

come se si trattasse di un “garante” dell’autenticità dei loro ordini, tanto

più che i bonifici litigiosi avvenivano a favore di un cliente della Banca A__________,

entità giuridica a lei assai vicina. In tali circostanze, la convenuta poteva

dunque ritenere in buona fede da un lato che le operazioni sul conto M__________

SA, per altro - come detto - per nulla anomale e dunque non sospette, erano

regolari e dall’altro che anche il nuovo pagamento a favore di So__________ __________

Ltd da parte di F__________ Ltd rientrava verosimilmente in quell’operazione commerciale,

concordata con l’amico di famiglia. Si aggiunga che la banca, in base al “corporation

- resolution” (cfr. doc. D, E), era comunque stata liberata dall’obbligo di

indagare sulla tipologia delle operazioni che venivano eseguite sul conto. Quanto

ai successivi 4 ordini di bonifico falsi, agli occhi della banca gli stessi non

risultavano a loro volta anomali per quelle medesime ragioni, ritenuto

oltretutto che i bonifici nel frattempo effettuati sul conto M__________ SA e

sul conto F__________ Ltd non erano stati contestati né dai titolari dei conti,

né dall’attrice, depositaria della corrispondenza bancaria e, per il solo conto

M__________ SA, procuratrice amministrativa.

8.4.4 L’attrice

ravvisa infine il carattere anomalo e sospetto delle operazioni nel fatto che

tutti i 15 ordini di bonifico falsi erano stati compilati sul modulo ufficiale AO

1, per importi notevolissimi, in evidente erosione dei conti, con la

comunicazione “d’ordine un cliente” all’epoca non più usata e nemmeno accettata

nel traffico interbancario, sempre a favore dello stesso beneficiario e quasi

sempre con l’istruzione “urgente”, il tutto senza che la banca, interessatasi

solo presso S__________ __________ sulla provenienza dei fondi in entrata ma

non sulla destinazione dei fondi in uscita, avvertisse l’esigenza di

plausibilizzare quelle operazioni. La censura, nella misura in cui non si fonda

su circostanze evocate irritualmente, è infondata. Irricevibili, siccome

addotti per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),

sono innanzitutto il fatto che gli ordini falsi fossero stati allestiti tutti

su formulari AO 1 mentre quelli “buoni” siano stati allestiti solo in parte su

quei documenti; il fatto che in un ordine “buono” sia stato indicato il nome __________

Ltd anziché il nome F__________ Ltd; il fatto che, diversamente da quelli

“buoni”, tutti gli ordini falsi, tranne uno (doc. T), portassero come

comunicazione la scritta “d’ordine un cliente”; il fatto che questa particolare

comunicazione già a quel tempo non fosse più in uso ed anzi non fosse più

accettata nel traffico interbancario; il fatto che alcuni bonifici “buoni” fossero

in franchi svizzeri anziché in dollari americani, valuta di riferimento. Per il

resto, il fatto che gli ordini di bonifico falsi fossero stati allestiti per

importi notevolissimi, in evidente erosione dei conti e quasi sempre con

l’istruzione “urgente”, non costituisce di per sé un motivo di sospetto. E

neppure lo è il fatto che essi riportassero sempre lo stesso beneficiario So__________

__________ Ltd, circostanza che stava anzi a provare l’esistenza di una

relazione duratura con quella società, invero già ipotizzata dal Pretore e non

oggetto di contestazione in questa sede. Quanto alla necessità di plausibilizzare

quelle operazioni, già si è detto che la banca non aveva particolare motivo di

sospetto, potendo ritenere in buona fede che i pagamenti a favore di So__________

__________ Ltd rientrassero in un rapporto commerciale, tanto più che in base

al “corporation - resolution” era stata liberata dall’obbligo di

indagare sulle operazioni che venivano eseguite sul conto.

8.5 Visto

quanto precede, ritenuto oltretutto che i clienti __________, allo scopo di

rimanere in secondo piano e di non essere contattati, avevano costituito delle

società “esotiche”, a cui avevano poi intestato i conti, facendo inoltre sì che

i contatti con la banca fossero tenuti solo per il tramite dell’attrice (cfr.

TF 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. 2b), non si può assolutamente

rimproverare alla convenuta un dolo o una negligenza grave per non averli

contattati e soprattutto per aver dato seguito nelle particolari circostanze ai

15 ordini di bonifico litigiosi, così che quest’ultima, giusta l’art. 100 cpv.

1 CO, può senz’altro prevalersi della manleva per ordini impartiti tramite

telefax (cfr. supra consid. 7). Del resto, quand’anche si dovesse

attribuire alla banca una colpa lieve, la stessa non potrebbe in ogni caso portare

all’invalidazione della predetta clausola di ribaltamento del rischio teoricamente

possibile secondo il prudente criterio del giudice (art. 100 cpv. 2 CO), atteso

che nella fattispecie quell’eventuale negligenza sarebbe stata commessa dai

suoi ausiliari (art. 101 cpv. 3 CO, cfr. supra consid. 7).

9. Ma,

a prescindere da quanto precede, la petizione doveva in ogni caso essere

respinta già per un altro motivo, non considerato dal giudice di prime cure, e

meglio per il fatto che la convenuta poteva opporre all’attrice, datrice di

lavoro della malversatrice S__________ __________, una pretesa volta al

risarcimento del danno da lei eventualmente subito a quel momento (art. 55 CO;

Considerandi

II CCA 28 marzo 1994 inc. n. 2454/2614). Dal punto di vista giuridico, la

pretesa attorea risulta così estinta per compensazione (Hardegger,

op. cit., p. 119 seg.; DTF 111 II 263 consid. 1c e 2; II CCA 28 marzo 1994 inc.

n. 2454/2614).

9.1

Nella

fattispecie è incontestabile che l’attrice debba rispondere degli atti illeciti

commessi dalla sua dipendente S__________ __________, cui erano stati internamente

attribuiti i due clienti M__________ SA e F__________ Ltd (cfr. doc. EE p. 1 e

6; teste S__________ __________ p. 4), segnatamente per non aver dato prova

della necessaria “cura in custodiendo” nei suoi confronti, tanto più che

questa mancanza di controllo ha reso possibile l’allestimento e l’esecuzione degli

ordini di bonifico falsi nonché ha impedito la scoperta delle malversazioni. Nella

sentenza penale (doc. C) con cui S__________ __________ è stata condannata per

ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in

documenti, la Corte delle assise criminali ha chiaramente evidenziato come la

sua attività delinquenziale sia stata favorita dal fatto che “mai risultano

essere stati messi in atto controlli o verifiche di sorta della sua attività”

da parte dell’attrice (p. 20 e 29). La stessa S__________ __________, che non

aveva ormai più interesse a mentire e deve dunque essere considerata

perfettamente attendibile nella sua esposizione dei fatti rilevanti (anche

laddove la sua versione è contestata da altri testimoni, interessati più o meno

direttamente all’esito della lite), ha in effetti ammesso che le veniva

concessa una libertà di manovra ben più ampia di quella attribuitale

formalmente tanto che di fatto agiva come gestore, che i controlli erano rari e

superficiali e che le malversazioni sarebbero state senz’altro venute alla luce

in caso di semplici controlli (cfr. dichiarazione 7 dicembre 2004 [C 63] p. 2 segg. nel plico doc. I° rich.;

verbale 7 febbraio 2003 nel plico doc. I°; doc. EE p. 3 segg.; cfr. pure verbale

14.

maggio 2002 di K__________ __________ [C 40] p. 2 segg. nel plico doc. I° rich.). Emblematico in tal senso è il

fatto che le operazioni di “collage” alla base delle firme false siano

avvenute nell’ufficio dell’attrice (cfr. dichiarazione 7 dicembre 2004 p. 3 nel

plico doc. I° rich.; doc. EE p. 2); che gli ordini di bonifico falsi siano

partiti dall’apparecchio telefax dell’attrice durante gli orari lavorativi (dichiarazione

7.

dicembre 2004 p. 4 nel plico doc. I° rich.), senza per altro che l’attrice

abbia in precedenza ritenuto di avvisare la banca del fatto che solo i fax

recanti un numero progressivo (teste M__________ __________ __________ p. 2) e

recanti la sigla di una persona autorizzata (teste S__________ __________ p. 4)

potevano essere ritenuti vincolanti; che a quegli ordini siano state allegate “cover

sheet” originali dell’attrice; che gli estratti conto inviati dalla convenuta

e menzionanti le operazioni litigiose siano dapprima passati nelle mani del

direttore responsabile dell’attrice (teste S__________ __________ p. 4), il

quale, essendosi limitato ad un rapido controllo (teste S__________ __________

p. 4), nulla però ha eccepito; che quegli estratti siano poi stati smistati e consegnati

a S__________ __________, la quale li ha regolarmente classati negli ordinatori

dei clienti (cfr. doc. EE p. 3; dichiarazione 7 dicembre 2004 p. 4 nel plico

doc. I° rich.; teste S__________ __________ p. 5; di diverso parere: teste M__________

__________ __________ p. 2 seg.); che essa abbia in seguito provveduto ad allestire,

questa volta su carta intestata dell’attrice, dei nuovi estratti all’indirizzo

dei clienti, “epurati” delle operazioni contestate, che poi inseriva pure negli

ordinatori, questa volta all’inizio del relativo classatore (cfr. doc. EE p. 3;

dichiarazione 7 dicembre 2004 nel plico doc. I° rich.). Se a questo si aggiunge

che a S__________ __________ in alcune qualifiche era stata talora rimproverata

una mancanza di ordine, di rigore e di attenzione (verbale 13 febbraio 2003 [C 42] p. 3 seg. nel plico doc. I° rich.), e

che essa manteneva un tenore di vita, se non esagerato, quanto meno tale da

destare l’attenzione dei colleghi (verbale 15 maggio 2002 di P__________ __________

__________ p. 8 nel plico doc. I° rich.; doc. C p. 21), ben si può concludere

per l’assenza dei necessari controlli nei suoi confronti. A maggior ragione se

si pensa che l’attrice, in quanto affiliata all’organo di autodisciplina della __________,

sottostava a degli obblighi per vari controlli, ed in particolare il doppio

controllo sulle operazioni, controlli da parte di membri della direzione su

posta in entrata e in uscita, controlli in merito all’archiviazione dei documenti,

controlli a campione su operazioni giudicate inusuali (teste M__________ __________

__________ p. 2). Se ciò non bastasse, ad ulteriore conferma della completa

inefficacia dei controlli messi in atto, se esistenti, si osserva che la

dipendente ha in definitiva potuto tranquillamente malversare in danno

dell’attrice e/o di una decina di suoi clienti in circa 100 distinte occasioni

nell’arco di tempo di ben 4 anni e 5 mesi, causando perdite ingentissime, di

fr. 10'797'573.46 (doc. C p. 29), e che le malversazioni hanno preso fine non a

seguito di un controllo dell’attrice, ma solo in quanto uno dei clienti si è

lamentato per il fatto che gli era stato rifiutato dalla banca un ordine di

bonifico (doc. C p. 24; verbale 17 dicembre 2002 di __________ __________ [C 10] p. 4 nel plico doc. I°).

9.2

L’attrice,

pur non contestando di per sé l’esistenza di una sua responsabilità ex art. 55

CO, ritiene che la controparte non potrebbe prevalersene, siccome l’eccezione

di compensazione, da lei oltretutto sollevata per la prima volta, e quindi

irritualmente (art. 78 CPC), solo in sede conclusionale, avrebbe dovuto essere

proposta in via riconvenzionale e in quanto la pretesa della convenuta sarebbe prescritta.

9.2.1

È

incontestato che nell’allegato responsivo la convenuta aveva postulato la

reiezione della petizione addebitando tra l’altro all’attrice una colpa grave

ed esclusiva per non aver a suo tempo controllato S__________ __________. Di

principio, non essendo - come detto (cfr. supra consid. 7) - confrontati

con un’azione di risarcimento del danno ma con un’azione in adempimento del

contratto, le regole sulla riduzione del risarcimento (art. 99 cpv. 3 e 44 cpv.

3.

CO) non sono direttamente applicabili al caso di specie (DTF 112 II 450

consid. 4). Ciò non significa però che un’eventuale colpa del creditore sia

priva di rilevanza, ritenuto che la stessa giustifica nondimeno di respingere o

ridurre la pretesa attorea (DTF 111 II 263 consid. 1c e 2, 112 II 450 consid.

4; cfr. pure Hardegger, op. cit., ibidem, secondo cui la reiezione o la riduzione della

pretesa deve in tal caso essere fatta valere in via di compensazione o in via

riconvenzionale). Nel caso di specie, dal particolare tenore dell’allegato

responsivo, ben si può ritenere che la reiezione rispettivamente la riduzione

della pretesa attorea era effettivamente stata fatta valere in via di

compensazione (così pure in DTF 111 II 263), nonostante nell’allegato stesso

quest’ultimo istituto non sia stato formalmente menzionato (l’eccezione può in

effetti essere fatta valere per atti concludenti: Peter, Basler

Kommentar, 3ª ed., N. 4 ad art.

124.

CO). In tali circostanze, l’assunto dell’attrice secondo cui l’eccezione di

compensazione sarebbe stata evocata dalla convenuta per la prima volta solo con

le conclusioni di causa non può essere condiviso. Per il resto, neppure è vero

che la reiezione o la riduzione della pretesa debba essere fatta valere in via

riconvenzionale (Hardegger, op. cit., ibidem; II CCA 28 marzo 1994 inc. n. 2454/2614): ciò costituisce

una semplice facoltà (Peter, op. cit., ibidem).

9.2.2

Per

l’attrice, la convenuta non potrebbe comunque opporre in compensazione la sua

pretesa, quest’ultima essendo prescritta. La tesi dell’attrice è irricevibile,

essendo stata addotta per la prima volta solo in sede d’appello (art. 321 cpv.

1.

lett. b CPC), ritenuto che la relativa eccezione, non ravvisabile d’ufficio

(art. 142 CO), avrebbe semmai dovuto essere sollevata nell’allegato di replica,

in realtà non presentato. Si aggiunga che al momento dell’inoltro della

risposta di causa, nel luglio 2005, la pretesa della convenuta non era affatto

prescritta, atteso che il termine annuale di prescrizione (art. 60 CO) aveva

iniziato a decorrere solo dall’inoltro della petizione o comunque dalla data

della cessione (doc. A e B), ovvero dal marzo/aprile 2005. In effetti, sino ad

allora, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei clienti, la

convenuta poteva senz’altro ritenere che essi avessero accettato la perdita

addebitata sui loro conti in forza delle clausole di ribaltamento del rischio pattuite

contrattualmente, sicché essa non aveva di fatto subito alcun danno. Con la

cessione all’attrice e l’inoltro della petizione, la situazione è invece radicalmente

cambiata ed essa ha ora dovuto prendere atto che la perdita sarebbe in realtà rimasta

a suo carico. Solo da quel momento essa è quindi venuta a conoscenza dell’esistenza

di un danno a suo carico, per cui il termine annuale inizia per lei a decorrere

solo da allora.

10.

Ne

discende la reiezione del gravame, senza che sia necessario esaminare se la

convenuta poteva prevalersi dell’art. 2 delle condizioni generali che prevede

la tacita approvazione delle operazioni non contestate dai clienti entro il

termine di un mese (cfr. doc. 1), rispettivamente se il fatto che le due

clienti nella procedura arbitrale promossa contro l’attrice avessero a suo

tempo dichiarato di non vantare alcunché nei confronti della banca (cfr.

memoire de replique 10 dicembre 2004 p. 11 segg. e 21 segg. nel plico doc. I°) faceva

sì che nessuna pretesa creditoria potesse poi essere da loro ceduta.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su

un valore litigioso di fr. 4'338'400.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 4 febbraio 2008 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 20’000.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

20’050.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 40’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF)..

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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