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Decisione

12.2008.43

Contratto di assicurazione, frode nelle giustificazioni ammessa per errata indicazione chilometraggio veicolo rubato

5 marzo 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1

ha stipulato il 5 luglio 2005 con AP 1 un contratto di assicurazione veicoli a

motore RC, casco e infortuni relativo alla vettura VW Passat 1.9 TDI

immatricolata TI __________, con prima entrata in circolazione il 1° gennaio

2003 (doc. B). La vettura era stata concessa in leasing da AMAG. AP 1 ha denunciato

il 13 novembre 2005 alla Polizia cantonale il furto della vettura, avvenuto

nella notte dal 12 al 13 novembre 2005 a __________, in via __________. Il

formulario sottoscritto da AP 1 in quell’occasione indica quale chilometraggio

della vettura 68000 km e contiene la lista di diversi oggetti trovatisi nel

veicolo, del valore di fr. 3'400.- (doc. C). Il giorno successivo AP 1 ha

compilato la dichiarazione di sinistro per veicoli a motore, lasciando in

bianco la casella relativa al chilometraggio (doc. D). Nel successivo

questionario per furto veicolo della compagnia di assicurazioni, sottoscritto

il 13 dicembre 2005, AP 1 ha indicato “km percorsi: 38'000 (differenza con RP –

porterà prova)” e “ultimo controllo km 30'000 c/o Amag Bellinzona (seguirà

fattura” (doc. 6). In seguito ad accertamenti eseguiti sul chilometraggio della

vettura, AO 1 ha rifiutato il 3 gennaio 2006 ogni richiesta di indennizzo,

sostenendo che AP 1 aveva dichiarato un chilometraggio inferiore di almeno

20'000 km alla realtà, in violazione dell’art. 40 LCA, e ha dichiarato di risolvere

il contratto dalla data dell’asserito sinistro (doc. H). AP 1 ha contestato

l’11 gennaio 2006 le conclusioni della compagnia assicuratrice, affermando che

vi era stato un errore di trascrizione da parte del consulente assicurativo che

aveva compilato il formulario del 13 dicembre 2005 (doc. I). Ne è seguito uno

scambio di corrispondenza rimasto senza esito.

B. Con

petizione del 29 settembre 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 davanti alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al

versamento di fr. 46'715.75 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2006. La

convenuta si è opposta alla domanda con la risposta del 1° dicembre 2006. Nella

replica l’attore ha ridotto le proprie domande a fr. 40'782.- (fr. 38'782.-

indennizzo per la vettura rubata e fr. 2'000.- per gli effetti personali) oltre

interessi al 5% luglio 2006, mentre nella duplica la convenuta ha mantenuto la

propria opposizione alla petizione.

C. Statuendo

il 31 dicembre 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico

dell’attore la tassa di giustizia di fr. 1'300.- e le spese, con l’obbligo di

rifondere alla convenuta fr. 4'800.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 4 febbraio 2008,

con il quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia

accolta e la convenuta sia condannata a versargli fr. 40'782.- oltre interessi

al 5% dal 14 maggio 2006. Nelle proprie osservazioni l’appellata postula la

reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

Considerandi

in diritto

1.

Nella

fattispecie il Pretore è giunto alla conclusione che l’attore, dal punto di

vista soggettivo, ha commesso una frode nelle giustificazioni ai sensi dell’art.

40.

LCA, poiché egli era consapevole di aver fornito indicazioni errate sul

chilometraggio alla convenuta. Il comportamento tenuto dall’assicurato, secondo

il primo giudice, era stato contraddittorio per quel che concerne le

indicazioni sul chilometraggio, come emergeva dall’istruttoria, in particolare

dal formulario di denuncia del furto, dalla deposizione del consulente

assicurativo e dai documenti. In tali circostanze egli non poteva essere

considerato in buona fede nel fornire le informazioni, rivelatesi errate.

2.

A

norma dell’art. 40 LCA, l’assicuratore non è vincolato al contratto se l’assicurato

o il suo rappresentante, nell’intento di indurlo in errore, ha dichiarato

inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo

dell’assicuratore. Affinché le condizioni soggettive dell’art. 40 LCA siano

soddisfatte, non è necessario che l’assicurato crei un vero e proprio inganno,

essendo sufficiente che egli sia a conoscenza del fatto che l’assicuratore si

stia sbagliando e ne sfrutti l’errore. Ciò è il caso quando il richiedente le

prestazioni ha fornito informazioni errate per sbaglio o per negligenza, per

esempio se trasmette informazioni ricevute da terzi concernenti il sinistro

senza esaminarle ulteriormente (Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, VVG, 2001, n. 23 ad art. 40).

3.

L’attore

rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che egli ha sempre

espresso perplessità sul reale chilometraggio della vettura, poiché conduceva per

motivi professionali 4 veicoli diversi, e quindi la sua percezione poteva

variare, come aveva indicato al consulente della convenuta in occasione dei

colloqui per la redazione del formulario del 13 dicembre 2005. Non vi è quindi

stata alcuna volontà di indurre in errore la compagnia di assicurazione, ciò

che esclude l’applicazione dell’art. 40 LCA. Del resto, prosegue l’appellante,

l’istruttoria ha dimostrato che egli non ha mai avuto l’intenzione di barare

sul chilometraggio della vettura per ottenere un risarcimento maggiore.

4.

In

questa sede rimane litigioso l’adempimento dell’aspetto soggettivo dell’art. 40

LCA. Ora, è vero che nel primo colloquio con il consulente assicurativo esterno,

al momento della compilazione del primo formulario di sinistro, l’attore ha

espresso dubbi sul reale chilometraggio della vettura, tanto che il consulente

lasciò in bianco la casella sul chilometraggio e consigliò all’attore di

procurarsi le fatture relativi ai servizi (deposizione L__________, verbale 10

maggio 2007), come confermato anche dall’allora compagna dell’attore

(deposizione C__________, verbale 10 maggio 2007). In seguito, tuttavia, nel

corso del colloquio avuto con lo specialista sinistri dell’assicurazione nel

dicembre 2005, l’attore ha dichiarato con certezza e a più riprese che il

veicolo aveva un chilometraggio di 38'000 (deposizione F__________, verbale 12

giugno 2007), rispondendo a insistenti richieste (deposizione N__________,

verbale 12 giugno 2007). Affermazione smentita dai fatti, in particolare dalla

fattura__________ del 30 maggio 2005 (doc. 7) che attestava un chilometraggio

di 56'357 e dalla dichiarazione di sinistro compilata dall’attore medesimo il 3

agosto 2004 per danni dovuti alla grandine, dove egli aveva indicato un

chilometraggio di “circa 55'000” (doc. 8). __________ abbia inviato all’attore

solo la fattura del 26 ottobre 2004, attestante un chilometraggio di 37'245

(doc. F), non è decisiva, tanto più che su semplice telefonata della convenuta,

__________ ha inviato la successiva fattura del 30 maggio 2005, attestante un

chilometraggio di 56'357 (doc. 7). Del resto l’attore, nello scambio di

corrispondenza con la convenuta, ha menzionato la fattura __________ del 30

maggio 2005 per sostenere la propria tesi di un errore umano dello specialista

sinistri nell’allestimento del questionario 13 dicembre 2005 (cfr. doc. I). Se

non che, il suddetto formulario è stato sottoscritto dall’attore e porta sulla

prima pagina l’esplicita menzione “km percorsi 38'000 (differenza con RP,

porterà prova)” (doc. 6), ciò che esclude la tesi di un errore di trascrizione

(38'000 invece di 68'000) di cui si prevale l’appellante in questa sede. Se vi

fosse stato l’errore di trascrizione, infatti, non si vede per quale motivo

menzionare il fatto che il chilometraggio era diverso da quanto indicato nel

rapporto di polizia. L’istruttoria ha pertanto dimostrato l’assenza di buona

fede dell’assicurato nel fornire alla convenuta informazioni inesatte. Non

giova all’attore il fatto che le indicazioni fornite nel rapporto di polizia si

siano poi avverate esatte, a fronte del suo tentativo di esporre un

chilometraggio di molto inferiore alla realtà nei suoi rapporti con la

compagnia assicuratrice, l’art. 40 LCA non esigendo il buon esito del tentativo

di inganno (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 24 ad art. 40). Tanto basta per giungere alla

conclusione che in concreto la sentenza del Pretore regge alla critica.

L’appello, infondato, deve dunque essere respinto.

5.

Gli

oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento

sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

4.

febbraio 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 600.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

700.

-

anticipati

dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte

appellata fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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