12.2008.43
Contratto di assicurazione, frode nelle giustificazioni ammessa per errata indicazione chilometraggio veicolo rubato
5 marzo 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2008.43
Data decisione, Autorità:
05.03.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, frode nelle giustificazioni ammessa per errata indicazione chilometraggio veicolo rubato
ASSICURAZIONE FURTO
art. 40 LCA
Incarto n.
12.2008.43
Lugano
5 marzo 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.628
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 29
settembre 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente
la condanna della convenuta al versamento di fr. 46'715.75 oltre interessi al
5% dal 15 maggio 2006, poi ridotti in sede di replica a fr. 40'782.- oltre
interessi al 5%, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto
con sentenza 31 dicembre 2007;
appellante
l’attore con atto di appello del 4 febbraio 2008, con cui chiede in riforma del
giudizio impugnato la condanna della convenuta al versamento di fr. 40'782.-
oltre interessi del 5% dal 15 maggio 2006, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
la convenuta con le osservazioni del 12 marzo 2008 propone la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto
Fatti
A. AO 1
ha stipulato il 5 luglio 2005 con AP 1 un contratto di assicurazione veicoli a
motore RC, casco e infortuni relativo alla vettura VW Passat 1.9 TDI
immatricolata TI __________, con prima entrata in circolazione il 1° gennaio
2003 (doc. B). La vettura era stata concessa in leasing da AMAG. AP 1 ha denunciato
il 13 novembre 2005 alla Polizia cantonale il furto della vettura, avvenuto
nella notte dal 12 al 13 novembre 2005 a __________, in via __________. Il
formulario sottoscritto da AP 1 in quell’occasione indica quale chilometraggio
della vettura 68000 km e contiene la lista di diversi oggetti trovatisi nel
veicolo, del valore di fr. 3'400.- (doc. C). Il giorno successivo AP 1 ha
compilato la dichiarazione di sinistro per veicoli a motore, lasciando in
bianco la casella relativa al chilometraggio (doc. D). Nel successivo
questionario per furto veicolo della compagnia di assicurazioni, sottoscritto
il 13 dicembre 2005, AP 1 ha indicato “km percorsi: 38'000 (differenza con RP –
porterà prova)” e “ultimo controllo km 30'000 c/o Amag Bellinzona (seguirà
fattura” (doc. 6). In seguito ad accertamenti eseguiti sul chilometraggio della
vettura, AO 1 ha rifiutato il 3 gennaio 2006 ogni richiesta di indennizzo,
sostenendo che AP 1 aveva dichiarato un chilometraggio inferiore di almeno
20'000 km alla realtà, in violazione dell’art. 40 LCA, e ha dichiarato di risolvere
il contratto dalla data dell’asserito sinistro (doc. H). AP 1 ha contestato
l’11 gennaio 2006 le conclusioni della compagnia assicuratrice, affermando che
vi era stato un errore di trascrizione da parte del consulente assicurativo che
aveva compilato il formulario del 13 dicembre 2005 (doc. I). Ne è seguito uno
scambio di corrispondenza rimasto senza esito.
B. Con
petizione del 29 settembre 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 davanti alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al
versamento di fr. 46'715.75 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2006. La
convenuta si è opposta alla domanda con la risposta del 1° dicembre 2006. Nella
replica l’attore ha ridotto le proprie domande a fr. 40'782.- (fr. 38'782.-
indennizzo per la vettura rubata e fr. 2'000.- per gli effetti personali) oltre
interessi al 5% luglio 2006, mentre nella duplica la convenuta ha mantenuto la
propria opposizione alla petizione.
C. Statuendo
il 31 dicembre 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico
dell’attore la tassa di giustizia di fr. 1'300.- e le spese, con l’obbligo di
rifondere alla convenuta fr. 4'800.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 4 febbraio 2008,
con il quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia
accolta e la convenuta sia condannata a versargli fr. 40'782.- oltre interessi
al 5% dal 14 maggio 2006. Nelle proprie osservazioni l’appellata postula la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerandi
in diritto
1.
Nella
fattispecie il Pretore è giunto alla conclusione che l’attore, dal punto di
vista soggettivo, ha commesso una frode nelle giustificazioni ai sensi dell’art.
40.
LCA, poiché egli era consapevole di aver fornito indicazioni errate sul
chilometraggio alla convenuta. Il comportamento tenuto dall’assicurato, secondo
il primo giudice, era stato contraddittorio per quel che concerne le
indicazioni sul chilometraggio, come emergeva dall’istruttoria, in particolare
dal formulario di denuncia del furto, dalla deposizione del consulente
assicurativo e dai documenti. In tali circostanze egli non poteva essere
considerato in buona fede nel fornire le informazioni, rivelatesi errate.
2.
A
norma dell’art. 40 LCA, l’assicuratore non è vincolato al contratto se l’assicurato
o il suo rappresentante, nell’intento di indurlo in errore, ha dichiarato
inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo
dell’assicuratore. Affinché le condizioni soggettive dell’art. 40 LCA siano
soddisfatte, non è necessario che l’assicurato crei un vero e proprio inganno,
essendo sufficiente che egli sia a conoscenza del fatto che l’assicuratore si
stia sbagliando e ne sfrutti l’errore. Ciò è il caso quando il richiedente le
prestazioni ha fornito informazioni errate per sbaglio o per negligenza, per
esempio se trasmette informazioni ricevute da terzi concernenti il sinistro
senza esaminarle ulteriormente (Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, VVG, 2001, n. 23 ad art. 40).
3.
L’attore
rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che egli ha sempre
espresso perplessità sul reale chilometraggio della vettura, poiché conduceva per
motivi professionali 4 veicoli diversi, e quindi la sua percezione poteva
variare, come aveva indicato al consulente della convenuta in occasione dei
colloqui per la redazione del formulario del 13 dicembre 2005. Non vi è quindi
stata alcuna volontà di indurre in errore la compagnia di assicurazione, ciò
che esclude l’applicazione dell’art. 40 LCA. Del resto, prosegue l’appellante,
l’istruttoria ha dimostrato che egli non ha mai avuto l’intenzione di barare
sul chilometraggio della vettura per ottenere un risarcimento maggiore.
4.
In
questa sede rimane litigioso l’adempimento dell’aspetto soggettivo dell’art. 40
LCA. Ora, è vero che nel primo colloquio con il consulente assicurativo esterno,
al momento della compilazione del primo formulario di sinistro, l’attore ha
espresso dubbi sul reale chilometraggio della vettura, tanto che il consulente
lasciò in bianco la casella sul chilometraggio e consigliò all’attore di
procurarsi le fatture relativi ai servizi (deposizione L__________, verbale 10
maggio 2007), come confermato anche dall’allora compagna dell’attore
(deposizione C__________, verbale 10 maggio 2007). In seguito, tuttavia, nel
corso del colloquio avuto con lo specialista sinistri dell’assicurazione nel
dicembre 2005, l’attore ha dichiarato con certezza e a più riprese che il
veicolo aveva un chilometraggio di 38'000 (deposizione F__________, verbale 12
giugno 2007), rispondendo a insistenti richieste (deposizione N__________,
verbale 12 giugno 2007). Affermazione smentita dai fatti, in particolare dalla
fattura__________ del 30 maggio 2005 (doc. 7) che attestava un chilometraggio
di 56'357 e dalla dichiarazione di sinistro compilata dall’attore medesimo il 3
agosto 2004 per danni dovuti alla grandine, dove egli aveva indicato un
chilometraggio di “circa 55'000” (doc. 8). __________ abbia inviato all’attore
solo la fattura del 26 ottobre 2004, attestante un chilometraggio di 37'245
(doc. F), non è decisiva, tanto più che su semplice telefonata della convenuta,
__________ ha inviato la successiva fattura del 30 maggio 2005, attestante un
chilometraggio di 56'357 (doc. 7). Del resto l’attore, nello scambio di
corrispondenza con la convenuta, ha menzionato la fattura __________ del 30
maggio 2005 per sostenere la propria tesi di un errore umano dello specialista
sinistri nell’allestimento del questionario 13 dicembre 2005 (cfr. doc. I). Se
non che, il suddetto formulario è stato sottoscritto dall’attore e porta sulla
prima pagina l’esplicita menzione “km percorsi 38'000 (differenza con RP,
porterà prova)” (doc. 6), ciò che esclude la tesi di un errore di trascrizione
(38'000 invece di 68'000) di cui si prevale l’appellante in questa sede. Se vi
fosse stato l’errore di trascrizione, infatti, non si vede per quale motivo
menzionare il fatto che il chilometraggio era diverso da quanto indicato nel
rapporto di polizia. L’istruttoria ha pertanto dimostrato l’assenza di buona
fede dell’assicurato nel fornire alla convenuta informazioni inesatte. Non
giova all’attore il fatto che le indicazioni fornite nel rapporto di polizia si
siano poi avverate esatte, a fronte del suo tentativo di esporre un
chilometraggio di molto inferiore alla realtà nei suoi rapporti con la
compagnia assicuratrice, l’art. 40 LCA non esigendo il buon esito del tentativo
di inganno (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 24 ad art. 40). Tanto basta per giungere alla
conclusione che in concreto la sentenza del Pretore regge alla critica.
L’appello, infondato, deve dunque essere respinto.
5.
Gli
oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento
sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
4.
febbraio 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
700.
-
anticipati
dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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