12.2008.45
Lavoro - licenziamento in tronco
17 ottobre 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2008.45
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, IICCA
Titolo:
Lavoro - licenziamento in tronco
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2008.45
Lugano
17 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.1344
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 24
ottobre 2006 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'314.70
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 31 gennaio
2008 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 11 febbraio 2008, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 26 febbraio 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________
(in seguito: lavoratore) ha lavorato presso AP 1 in qualità di marmista, con la
mansione accessoria di sorvegliante dello stabile della ditta. Il rapporto di
lavoro, iniziato il 24 febbraio 1997, si è concluso l’8 maggio 2006, allorché
la datrice di lavoro, con raccomandata a mano di pari data, ha notificato al
lavoratore il licenziamento con effetto immediato (doc. B). Il provvedimento,
come spiegato con lettera del successivo 19 giugno (doc. 5), era motivato dal
fatto che il lavoratore non aveva adempiuto ai suoi obblighi di diligenza e dal
suo comportamento inaccettabile, in particolare per aver egli, 5 giorni prima,
danneggiato volutamente il cilindro del cancello e rotto il vetro di una
finestra, fatti questi che erano da considerarsi molto più gravi siccome costui
era pure incaricato della sorveglianza dell’immobile. Il lavoratore è stato in
seguito inabile al lavoro dal 9 maggio al 14 giugno 2006 (doc. C p. 2 e E p. 2 dell’inc.
DI.2006.1318, congiunto per l’istruttoria).
2. Con
l’istanza in rassegna, promossa in base all’art. 29 LADI (cfr. pure doc. F), la
AO 1, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco del lavoratore, ha
convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenere il pagamento del salario del lavoratore durante il periodo ordinario
di disdetta, limitando tuttavia la sua richiesta a fr. 16'314.70 oltre
interessi (doc. L), somma pari alle indennità giornaliere di disoccupazione
anticipategli tra il 23 maggio ed il 30 settembre 2006. Di altro avviso la
convenuta, la quale si è opposta all’istanza ritenendo invece giustificato il
licenziamento immediato del lavoratore.
3. Il Segretario
assessore, con la sentenza qui impugnata, ha integralmente accolto l’istanza.
Il giudice di prime cure, dopo aver escluso che la convenuta potesse prevalersi
di motivazioni non addotte a suo tempo nella disdetta di cui al doc. B, ha ritenuto
che l’episodio avvenuto la sera del 3 maggio 2006 non giustificava il
licenziamento in tronco del lavoratore. L’istruttoria non aveva in effetti
permesso di dimostrare che il danneggiamento da parte sua del cancello
d’entrata, l’unico rimprovero mossogli tempestivamente che aveva trovato un
riscontro oggettivo negli atti, fosse stato intenzionale. E nemmeno il fatto
che costui, responsabile della sorveglianza dell’immobile della ditta alla
sera, se ne fosse andato a casa lasciando il cancello d’entrata danneggiato,
senza avvertire nessuno o prendere provvedimenti sostitutivi all’impossibilità
di chiuderlo a chiave, era di una gravità tale da compromettere il necessario
rapporto di fiducia al punto da rendere impensabile la prosecuzione del
contratto fino al termine ordinario di disdetta.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato dall’istante, la convenuta chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza. Essa
ribadisce che il fatto che il dipendente a cui viene affidata, quale unico
responsabile, la sorveglianza del posto di lavoro compia volontariamente dei
danneggiamenti e lasci incustodito ed aperto a chiunque lo stabile del datore
di lavoro, esponendolo pertanto al concreto rischio di subire ingenti danni,
giustificava il dubbio che un simile episodio avrebbe potuto non essere
isolato, distruggendo di fatto la fiducia che era stata riposta nel lavoratore,
e rendeva quindi legittimo il suo licenziamento in tronco. E in ogni caso la
rescissione immediata del contratto si giustificava anche siccome in precedenza
il lavoratore era già stato avvisato del fatto che, se non avesse assunto una
condotta lavorativa più consona e corretta, nei suoi confronti sarebbero stati
presi opportuni e drastici provvedimenti.
5. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il dipendente
possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi,
segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più
essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid.
3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una
disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti
avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129
III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se
la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,
considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e
dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il
contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in
ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht,
Basilea 2005, ad art. 337 CO, p. 263 n. 13; per tante: II CCA 7 settembre 2007
inc. n. 12.2007.85).
6. Per il Segretario
assessore, il fatto che il lavoratore, responsabile della
sorveglianza dell’immobile della convenuta alla sera, se ne fosse andato a casa
lasciando il cancello d’entrata danneggiato, senza avvertire nessuno o prendere
provvedimenti sostitutivi all’impossibilità di chiuderlo a chiave, non era
di una gravità tale da giustificare il suo licenziamento in tronco. La rottura involontaria della serratura del cancello era in effetti
un episodio di lieve entità che poteva capitare, facilmente rimediabile, oltre
che sanzionabile addossandone le conseguenze al lavoratore (che infatti,
risultava aver proposto di pagare la sostituzione). Pur essendo vero che la
mancata adozione da parte sua di misure, quali la messa in sicurezza con altri
mezzi e l’informazione ai superiori, collideva con i suoi obblighi
contrattuali, era però altrettanto vero che da una parte tali omissioni
concernevano solo il cancello d’accesso alla parte esterna della proprietà
della convenuta, priva di particolare attrattiva per eventuali malintenzionati
e comunque facilmente raggiungibile in considerazione del fatto che il cancello
non era molto alto ed era facile da scavalcare, che dall’altra eventuali
veicoli ivi parcheggiati di notte rimanevano normalmente chiusi a chiave, e che
infine durante la notte incriminata, non risultava (e nessuno lo aveva del
resto preteso) che il cancello fosse rimasto aperto nel senso di spalancato. A
suo giudizio, in tali circostanze, nella misura in cui il lavoratore aveva
lasciato accessibile per una sola notte il piazzale antistante l’edificio di
proprietà della convenuta, la portata della sua omissione dal punto di vista
dell’esposizione della proprietà ad incursioni estranee andava ridimensionata e
pure andava relativizzata la mancata immediata informazione al datore di
lavoro, che - come è poi effettivamente successo - si sarebbe comunque accorto
della circostanza al più tardi il mattino successivo, all’arrivo in ditta del
primo dipendente.
In questa
sede la convenuta ribadisce che i fatti accaduti la sera del 3 maggio 2006
giustificavano senz’altro il licenziamento immediato del lavoratore. A suo
dire, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, andava in
effetti tenuto conto del fatto che il lavoratore aveva intenzionalmente
danneggiato il cancello, che non era provato che quest’ultimo non fosse rimasto
spalancato, che il grado di apertura (aperto o spalancato) del cancello e la
sua relativa scarsa altezza era irrilevante, che pure irrilevante era il fatto
che il giorno successivo un altro dipendente si fosse accorto del danneggiamento
ed avesse allertato la datrice di lavoro e la polizia, come del resto lo era la
lieve entità del danno e la possibilità di ripararlo addossandone le spese al
lavoratore. In realtà le argomentazioni sollevate dalla convenuta non
consentono di concludere che il comportamento tenuto dal lavoratore fosse stato
così grave da giustificare la rescissione immediata del suo contratto di
lavoro. La convenuta ha innanzitutto preteso che il lavoratore avesse
volontariamente danneggiato il cancello, ma non si è assolutamente confrontata
con la motivazione con cui il Segretario assessore aveva concluso in senso
opposto, sicché la censura, comunque rimasta allo stadio di puro parlato,
dev’essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. b
CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Essa, pacificamente gravata dell’onere della
prova e prima ancora di quello dell’allegazione, in prima sede non ha mai
addotto che il cancello danneggiato fosse rimasto spalancato tutta la notte, limitandosi
ad affermare che lo stesso era rimasto aperto, sicché non può in alcun modo lamentarsi
se il primo giudice ha concluso che lo stesso non fosse comunque spalancato. A
ragione la convenuta - ma la circostanza non consente ancora di concludere per
il carattere giustificato del licenziamento - ha evidenziato la scarsa
rilevanza del fatto evocato nel giudizio impugnato che il
giorno successivo un altro dipendente si fosse accorto del danneggiamento ed
avesse allertato la datrice di lavoro e la polizia. Quanto alle altre
circostanze contestate con il gravame, le stesse, si pensi al
grado di apertura (aperto o spalancato) o all’altezza del cancello, alla lieve
entità del danno e la possibilità di ripararlo addossandone le spese al
lavoratore, non sono del tutto irrilevanti. In
definitiva, nel fatto che il lavoratore, quella sera, abbia danneggiato, senza
che sia stata provata una sua volontarietà, la serratura del cancello d’entrata
al piazzale della ditta, causando un danno di poche centinaia di franchi (cfr.
doc. 3), che per altro si era detto disposto a risarcire, non si può
intravedere un atto tale da giustificare il suo licenziamento immediato anche
se egli era pacificamente il responsabile della sorveglianza e con il suo
comportamento aveva di fatto lasciato aperto (nel senso di non chiuso a chiave)
quel cancello per una notte. La convenuta, che ha addotto per la prima volta e
quindi in maniera irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) la presenza di
altro materiale di valore sul piazzale, non ha in effetti contestato in questa
sede che i veicoli presenti in loco fossero normalmente chiusi a chiave, sicché
si può ritenere che i suoi beni di valore non erano comunque a libera disposizione
di eventuali malintenzionati, che in ogni caso sarebbero stati dissuasi
dall’apparente chiusura del cancello. Non va nemmeno dimenticato che l’episodio
si è verificato alle 21.45 circa (cfr. doc. C), per cui in buona fede una
segnalazione alla datrice di lavoro o alla polizia non appariva imprescindibile,
anche perché l’inconveniente, che a ben vedere comprometteva solo in minima
parte la sicurezza del piazzale e di quanto vi si trovava, sarebbe
tranquillamente stato eliminato di lì a poche ore, l’indomani mattina. Quella
sera, oltretutto, non si è verificata alcuna effrazione a danno della convenuta.
E l’indomani mattina, appena giunto sul posto di lavoro, quando però un altro
dipendente aveva già provveduto ad allarmare la polizia ed il datore di lavoro,
il lavoratore ha pacificamente ammesso di aver rotto la serratura, chiarendo la
situazione. Si aggiunga che i rimproveri al lavoratore per aver abbandonato il
posto di lavoro senza avvisare e adottare provvedimenti erano stati evocati per
la prima volta solo in corso di causa (cfr. duplica p. 10 riferita alla duplica
p. 11 dell’inc. n. DI.2006.1318 congiunto per l’istruttoria), sicché la facoltà,
per la convenuta, di poter integrare in tal modo la motivazione posta a suo
tempo alla base del licenziamento nemmeno appariva scontata (cfr., per
analogia, quanto addotto nel prossimo considerando).
7. Il
Segretario assessore, pur avendo preso atto che la convenuta all’udienza di
discussione aveva pure addotto che il lavoratore, il 15 aprile 2005, era stato
oggetto di un formale avvertimento per aver tenuto per troppo tempo un
comportamento inaccettabile e ingiustificato verso il datore di lavoro,
segnatamente per i suoi continui, arbitrari, ingiustificati e non preavvisati
allontanamenti dal posto di lavoro (doc. 2), ha escluso che tale circostanza,
non contemplata - nemmeno implicitamente - nel tenore della disdetta, potesse
essere ammessa ad integrare la motivazione del licenziamento in tronco, dato
che una completazione in sede di causa poteva essere ammessa eccezionalmente
solo se la circostanza invocata già esisteva al momento della disdetta, era
emersa solo in seguito e non era nota alla parte che se ne prevaleva in
giudizio, ciò che, manifestamente, non era il caso in concreto. In questa sede
la convenuta dichiara di non condividere il ragionamento del giudice di prime
cure, dato che le precedenti manchevolezze del lavoratore avevano avuto per
effetto di incrinare in modo importante la fiducia riposta nel dipendente
(appello p. 6). Essa non spiega però per quale motivo le ragioni di fatto e di
diritto - per altro del tutto corrette (cfr. DTF 127 III 310 consid. 4a; 124
III 25 consid. 3c; 121 III 467 consid. 4 e 5; II CCA 13 novembre 2006 inc. n.
12.2006.2) - che avevano indotto il primo giudice a non prendere in
considerazione la completazione della motivazione, fossero errate e con ciò da
riformare, sicché la sua argomentazione dev’essere disattesa già per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem). A titolo abbondanziale, si aggiunga che è tutt'altro che
scontato che un tale richiamo potesse essere sufficiente a giustificare un
licenziamento in tronco del lavoratore, il Tribunale federale avendo stabilito
che la giurisprudenza non può definire regole rigide circa il numero e il
contenuto degli avvertimenti non ossequiati dal lavoratore che possono
giustificare un tale provvedimento e che il giudizio sulla questione presuppone
un esame di tutte le circostanze concrete (DTF 127 III 153 consid 1c; II CCA 26
giugno 2008 inc. n. 12.2006.164). Innanzitutto si osserva che l’avvertimento in
questione (doc. 2) era stato formalizzato per altri motivi e meglio per le
continue assenze arbitrarie del dipendente. Inoltre l’avviso risaliva ad oltre
un anno prima, ritenuto che nel frattempo non risultava che il lavoratore, nei
confronti del quale erano però state mosse ancora delle lamentele (teste __________
p. 3) che tuttavia non sono state meglio precisate, fosse incorso in altre
assenze arbitrarie (teste __________ p. 3); oltretutto, queste nuove lamentele
sono state evocate dalla convenuta per la prima volta, e quindi irritualmente
(art. 78 CPC), solo in sede conclusionale. E in ogni caso, non essendosi
trattato di una manchevolezza ripetuta, è escluso che l’episodio del 3 maggio
2006, sia pure preceduto da un tale avviso, potesse giustificare il
licenziamento immediato di un lavoratore alle dipendenze della convenuta da
lunga data.
8. Alla
luce di quanto precede, ben si può concludere, come stabilito dal Segretario
assessore, per il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, tanto
più che, quando, come nella fattispecie, il giudice è tenuto a esaminare
l'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un licenziamento immediato (art.
337 cpv. 3 CO), ciò sta a significare che egli è autorizzato ad applicare le regole
del diritto e dell'equità secondo la formula dell'art. 4 CC (DTF 127 III 153 consid. 1), e in un
caso del genere l'autorità d'appello può sì riesaminare liberamente una tale
valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni
rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 307), ciò che in concreto non è avvenuto.
9. Ne
discende la reiezione del gravame, ampiamente infondato. Trattandosi di una
vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso di fr.
16'314.70, inferiore cioè a fr. 30'000.-, non si prelevano né tasse di
giustizia né spese (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). E
nemmeno si attribuiscono ripetibili alla parte appellata, che nelle sue
osservazioni si è in effetti limitata a postulare la reiezione dell’appello e
la conferma del giudizio di prime cure, senza tuttavia prendere posizione sulle
argomentazioni alla base dell’impugnativa.
Per i quali motivi,
viste le norme richiamate
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 11 febbraio 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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