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Decisione

12.2008.46

Locazione, nullità per dolo di una parte, indicazione ingannevole sulle possibilità di insediamento di attività commerciale

17 luglio 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i prodotti freschi. Egli non mi ha risposto, ha parlato con la moglie in

italiano; mi disse che comunque avrebbe risolto il tutto e che aveva dei buoni

contatti con le autorità comunali" (audizione 25 aprile 2006, pag. 33).

Alla luce di tale testimonianza non si vede come il locatore possa rimproverare

alla conduttrice di non aver eseguito indagini che lui stesso si era incaricato

di eseguire, promettendo peraltro, come già detto, che "avrebbe risolto il

tutto". D’altra parte, che

le pratiche di insediamento fossero state eseguite dal locatore è comprovato

anche dal riepilogo lavori di cui al doc. 15 (cfr. punto 7 e 15; cfr. anche

audizione 8 giugno 2006 __________ __________, dipendente del locatore, pag.

40). L’appellante sostiene che

al momento della stipulazione del contratto egli non era a conoscenza della

volontà della conduttrice di voler vendere generi alimentari e sostiene di non

aver mai né visitato un negozio AO 1, né di essere altrimenti a conoscenza del

tipo di merce ivi venduta, se non del fatto che non era un negozio di generi

alimentari (appello, pag. 15 segg.). La censura non può essere condivisa. A

parte il fatto che non è dato di capire come l’appellante possa dirsi certo che non sarebbero stati venduti

alimentari e allo stesso tempo affermare che non aveva un’idea precisa della merce che sarebbe stata

commercializzata, già si è detto sopra che il teste __________ ha riferito

della discussione avuta con il locatore sulla vendita dei generi alimentari. Inoltre,

la conduttrice aveva inviato al locatore a fine dicembre 2004 (prima quindi

della stipulazione del contratto di locazione) il piano di allestimento della

superficie commerciale, compreso lo spazio adibito alla vendita di prodotti

alimentari, identico a quello indicato nella planimetria prodotta agli atti

quale doc. 13 (teste __________ __________, audizione 25 aprile 2006, pag. 33

in basso; doc. 13, “Food-Aktionen” 001-094, Süsswaren, Lebesmittel,

Spirituosen, Getränke). Al riguardo, l’appello dev’essere,

una volta ancora, respinto. In definitiva, la conduttrice, al contrario di

quanto asserito dall’appellante

(pag. 15 in mezzo), ha comprovato che il locatore ha agito con dolo, nel senso

che era a conoscenza delle limitazioni amministrative già prima della

stipulazione del contratto di locazione.

5. Resta

da esaminare il rapporto di causalità fra l'atteggiamento ingannevole del

locatore e il consenso della parte contraente (da ultimo: II CCA, sentenza inc.

12.2007.78 del 24 luglio 2007, consid. 4). In altre parole, la questione è

quella di sapere se la conduttrice avrebbe in ogni caso concluso il contratto

se avesse saputo delle limitazioni amministrative sottaciutale dal locatore. L’appellante critica il Pretore, secondo il

quale se la conduttrice fosse stata a conoscenza della problematica non avrebbe

concluso il contratto di locazione. Egli sostiene che, come riferito dal teste __________

__________ (audizione 25 aprile 2006, pag. 26 in alto), la superficie adibita

alla vendita di alimentari era di soli 56 m (56 metri lineari di scaffali) su

un totale di 1'900 mq e solo 25

m sarebbero stati occupati in maniera stabile dagli alimentari mentre il resto

sarebbe stato occupato da palette di azioni a seconda della disponibilità del

momento. Di conseguenza, l’appellante

ritiene che la vendita di alimentari non poteva essere una condizione

irrinunciabile per la conduttrice (appello, pag. 11 in alto e 16). Il teste __________

ha dichiarato che "Non ci sono filiali AO 1 che non vendono generi

alimentari. Questo perché la nostra forza è soprattutto il reparto di generi

alimentari, attiriamo la clientela con delle offerte vantaggiose con prodotti

alimentari. Posso confermare che la vendita di prodotti alimentari è per AO 1

strategicamente essenziale" (loc. cit., pag. 28 in mezzo) e ha soggiunto

"Sono assolutamente convinto che anche in un’ubicazione come quella di __________ (nelle vicinanze del centro __________

__________) il reparto generi alimentari sia essenziale per AO 1 " (loc.

cit., pag. 30). Il teste __________ ha affermato che "non c’è AO 1 senza generi alimentari. In questo

senso il contratto di locazione che avevo avuto il compito di negoziare,

contemplava anche la vendita di generi alimentari" (loc. cit., pag. 33). Dall’istruttoria è quindi emerso che la

conduttrice non avrebbe stipulato il contratto di locazione se avesse saputo

del rischio di non poter vendere derrate alimentari. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

6. Secondo

l’appellante, la conduttrice

voleva vendere solo generi alimentari "turistici e di confine",

ammessi a suo dire dalle norme pianificatorie. A comprova di ciò vi sarebbe il

fatto che essa non ha formulato osservazioni sul carteggio tra il locatore e l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, nel quale si indicava, per l’appunto, tale circostanza (appello, pag. 17

in alto). Nella missiva 30 maggio 2005 il locatore (doc. 12), dopo aver chiesto

la ratifica in tal senso alla conduttrice (doc. 11), ha scritto che "il

negozio AO 1 è del tipo generico come il precedente __________ con vendita in

particolare di abbigliamento, mobili, profumi, articoli regalo, cioccolata ed

altri articoli turistici e di confine". Tale scritto è stato inviato all’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro per ottenere l’apertura domenicale del

negozio e ha quindi finalità diverse rispetto a quelle che avrebbe contenuto

una lettera inviata alle autorità comunali per le formalità relative alla

licenza edilizia. Secondo l’appellante,

poi, la sua tesi sarebbe comprovata anche dal contenuto della missiva 6 giugno

2005 all’Ufficio tecnico

comunale (doc. 4). Nella stessa la conduttrice ha trasmesso la piantina sulla

disposizione degli spazi di vendita, spiegando che "su un totale di 1'904 mq, 855 mq saranno adibiti alla vendita di mobili e 930 mq sono

riservati alla vendita di prodotti tessili per la casa, prodotti per la pulizia

e l’igiene, cosmetici e, in minima parte, prodotti alimentari di lunga

conservazione (biscotti, caramelle, cioccolata, bibite in lattina, vino,

…)". Alla luce di questo elenco, peraltro non esaustivo, non si comprende

come l’appellante possa sostenere che la conduttrice non voleva vendere generi

alimentari al di fuori di quelli turistici e di confine. Al riguardo l’appello

dev’essere quindi respinto.

7. L’appellante ritiene altresì che il fatto di

aver indicato nel contratto di locazione (doc. H) come destinazione dei locali

la vendita di "merce in generale" non sta a significare che dovesse

essere compreso anche il commercio di derrate alimentari. A detta del locatore,

tale precisazione starebbe semmai a significare il contrario, poiché in genere

la AO 1 indica nei suoi contratti la destinazione come "vendita

assortimento AO 1" (appello, pag. 17). Tuttavia, la vendita di merce in

generale non esclude quella di alimentari e l’unico fatto di non aver indicato quanto generalmente riportato nei

contratti di locazione stipulati dalla locatrice (teste __________ __________,

pag. 35 in basso) non comprova ancora che non fosse intesa anche la vendita di

articoli alimentari. Ne discende che l’istruttoria ha dimostrato che la

conduttrice non avrebbe stipulato il contratto di locazione se avesse saputo di

non poter vendere generi alimentari. Essa è quindi stata indotta con dolo a

concludere il contratto di locazione, motivo per cui a ragione il Pretore lo ha

ritenuto nullo. Di conseguenza, non è necessario esaminare le altre argomentazioni

dell’appellante sull’errore essenziale, sulla condizione

sospensiva e sulla disdetta per motivi gravi (pag. 16 in mezzo e 17 segg.).

8. Alla

luce di quanto suesposto l’appello

dev’essere respinto. La tassa

di giustizia e le spese, così come le ripetibili, seguono la soccombenza del

locatore (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono commisurate al valore litigioso di fr.

303'709.15 riconosciuti alla conduttrice dal Pretore,

valido anche come valore litigioso determinante per l’impugnabilità al

Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 11

febbraio 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'450.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1'500.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà a AO

1.

fr. 2'250.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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