12.2008.47
Contratto di lavoro, appello manifestamente infondato, nuove allegazioni in appello
19 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2008.47
Data decisione, Autorità:
19.02.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, appello manifestamente infondato, nuove allegazioni in appello
APPELLO
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2008.47
Lugano
19 febbraio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.317
(azione derivante dal contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 5 novembre 2007 da
AO 1
rappr. daRA 1
contro
AP 1
per
chiedere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'921.25 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2007 a titolo di pretese salariali per gli
stipendi di febbraio e marzo 2007, 5 giorni di vacanza e la quota parte di
tredicesima mensilità e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE
n. dell’UE di Bellinzona, domande alle quali la convenuta si è opposta e che il
Pretore ha accolto limitatamente a fr. 5'281.- oltre interessi al 5% dal 1°
marzo 2007 con sentenza 30 gennaio 2008;
appellante
la convenuta che con atto di appello rimesso alla posta il 12 febbraio 2008
chiede di rivedere i conti e il calcolo eseguito dal Pretore;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 26 giugno
2007 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. per l’incasso di fr.
9'921.25 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2007 per il mancato pagamento dei
salari di febbraio e marzo 2007, la quota parte di tredicesima gennaio-marzo
2007 e i giorni di vacanza gennaio-marzo 2007;
che AO 1 si è
rivolto con istanza 5 novembre 2007 al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'921.25 oltre interessi al 5%
dal 1° marzo 2007 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al citato
PE;
che all’udienza
del 28 gennaio 2008 l’istante ha confermato le sue richieste, alle quali si è
opposta la convenuta, rilevando che la disdetta del contratto di lavoro era
stata data il 29 gennaio 2007 per la fine di febbraio 2007;
che con sentenza
del 30 gennaio 2008 il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro era
stato disdetto validamente il 29 gennaio 2007 per la fine del mese di febbraio
successivo e ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr. 5'281.-, pari allo
stipendio lordo di febbraio 2007 in fr. 4'000.-, alla quota parte di
tredicesima in fr. 666.- e a quattro giorni di vacanza non goduti in fr. 615.-,
e ha compensato le ripetibili, stante la vicendevole soccombenza delle parti;
che con appello 12
febbraio 2008 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo in sostanza
di “riguardare” il calcolo eseguito dal Pretore, per il fatto che la
tredicesima non sarebbe stata dovuta, l’occupazione non essendo durata almeno 8
mesi come previsto dal contratto collettivo, e che i giorni di vacanza erano
stati goduti con la chiusura della ditta a Natale, mentre l’istante ha lavorato
solo fino al 18 febbraio 2007, abbandonando poi il posto di lavoro e causando
disagi in ditta;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che nella
fattispecie il socio gerente della convenuta, nel corso dell’udienza di
discussione del 28 gennaio 2008, ha contestato le affermazioni dell’istante per
quel che concerne la data di scadenza del contratto ma non si è espresso sui
dettagliati conteggi dell’ex lavoratore, indicati nell’istanza medesima, sui
giorni di vacanza non goduti e sul diritto alla tredicesima (cfr. verbale di
udienza);
che di conseguenza
le contestazioni sollevate solo ora in sede di appello sul calcolo delle
vacanze, della quota parte di tredicesima e dello stipendio di febbraio 2007
non possono essere prese in considerazione, visto che il divieto di proporre
nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) vale anche nelle
procedure per azioni derivanti dal contratto di lavoro;
che l'appello,
manifestamente infondato, può così
essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza
necessità di intimazione alla controparte;
che trattandosi di
un’azione derivante dal contratto di lavoro non si prelevano tasse né spese a
carico delle parti (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili all’istante, al quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
Fatti
12 febbraio 2008 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
Considerandi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15’000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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