12.2008.48
Appalto - ammontare della mercede - perizia giudiziaria - minor valore dell'opera per difetti - onere della prova
8 maggio 2009Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.48
Data decisione, Autorità:
08.05.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_308/2009, 17.11.2009
Titolo:
Appalto - ammontare della mercede - perizia giudiziaria - minor valore dell'opera per difetti - onere della prova
GARANZIA PER DIFETTI
MERCEDE
ONERE DELLA PROVA
PERIZIA / PERIZIE
art. 8 CC
art. 363 CO
art. 368 CO
art. 253 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.48
Lugano
8 maggio 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.150
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
9 settembre 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido o in subordine in
ragione di metà ciascuno, al pagamento di fr. 82'752.30 oltre interessi;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 21 gennaio 2008 ha parzialmente accolto, condannando i
convenuti in solido al pagamento di fr. 48'564.- più interessi e caricando alle
parti gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 11 febbraio 2008, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in via
subordinata di caricare per 3/4 gli oneri processuali all’attrice, pure
costretta a rifonder loro fr. 6'000.- per ripetibili, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 21 aprile 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella
primavera del 2003 AP 1 e AP 2 hanno appaltato alla ditta AO 1 i lavori da
capomastro relativi alla ristrutturazione della casa d’abitazione sita sulla
part. n. __________ di __________, di loro proprietà.
Al
termine dei lavori è stata inviata loro la fattura finale di fr. 132'752.30.
Dedotti gli acconti versati, di complessivi fr. 50'000.-, risultava un saldo di
fr. 82'752.30, che i committenti hanno però rifiutato di pagare. Di qui la
presente causa, con cui l’impresa ha chiesto che questi ultimi, in solido o in
ragione di metà ciascuno, fossero tenuti al pagamento dell’importo scoperto, oltre
interessi.
2. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando
i convenuti in solido al pagamento di fr. 48'564.- più interessi e caricando la
tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 12'943.60 alle parti per
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il giudice di prime cure, appurato che
le opere fatturate, comprese quelle supplementari, erano state effettivamente commissionate
ed eseguite, rispettivamente che la loro fatturazione, in parte comunque
corretta dal perito giudiziario __________, doveva avvenire in base ai prezzi
contenuti nell’offerta di cui al doc. R, ha in sostanza concluso che la mercede
complessivamente dovuta all’attrice per quanto da lei svolto ammontava a fr.
98'564.- (fr. 98'497.05 ./. sconto 7% + IVA 7.6%), somma da cui dovevano essere
dedotti gli acconti versati. Infondata, a suo giudizio, era infine la pretesa
dei convenuti volta ad ottenere una diminuzione della mercede per una presunta
difettosità dell’opera.
3. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il giudizio
pretorile nel senso di respingere la petizione. Essi ritengono che la
fatturazione doveva in realtà avvenire in base all’offerta di cui al doc. 1 e che
in tal caso, l’attrice, per le opere a corpo, avrebbe potuto fatturare solo fr.
10'852.15. Quanto alla mercede per le opere non previste nell’offerta e
fatturate a regia, esposta dal perito giudiziario nella posizione H e a loro dire
pari a fr. 92'932.65 IVA esclusa, la stessa non era in alcun modo dovuta, quei
lavori non essendo stati né eseguiti né tanto meno commissionati, e comunque non
essendo stato provato il loro ammontare, eccezioni queste che, contrariamente a
quanto indicato dal Pretore, erano state sollevate tempestivamente. E per il
resto, ribadiscono il buon fondamento della domanda di riduzione della mercede
a seguito della difettosità dell’opera. In via subordinata, nell’ipotesi di una
conferma, nel merito, del primo giudizio, chiedono quanto meno di voler caricare
per 3/4 gli oneri processuali alla controparte, pure costretta a rifonder loro
fr. 6'000.- per ripetibili.
4. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. Con
la prima censura d’appello i convenuti ripropongono la tesi secondo cui la
fatturazione non doveva avvenire in base all’offerta di cui al doc. R, come preteso
dall’attrice e ritenuto dal Pretore, bensì in base a quella di cui al doc. 1.
5.1 Preliminarmente
si osserva che agli atti vi sono non meno di 4 offerte dell’attrice, tutte non
firmate, e meglio i doc. E, 1, R e quella contenuta nel plico doc. II°
(mappetta rossa). Di fatto l’offerta di cui al doc. 1 e quella di cui al doc.
II°, senza le correzioni in esse apportate, altro non sono che la copia a mano
della trascrizione a macchina di cui al doc. E, la quale, a sua volta, se si
prescinde dalle aggiunte apportate nel doc. R, è identica a quest’ultimo: tutti
questi documenti, senza le correzioni, fanno in effetti stato di un importo
offerto di fr. 66'203.70 IVA inclusa. Diversamente dal doc. E, il doc. R, oltre
ad alcune modifiche nei quantitativi offerti e negli sconti, contiene alcune
posizioni aggiuntive, con un importo offerto aumentato a fr. 69'819.70 IVA
inclusa. Rispetto all’offerta di cui al doc. E, quella contenuta nel doc. II° prevede
alcune modifiche delle opere, apparentemente senza conseguenze di costo,
riporta gli stessi sconti considerati nel doc. R e, dedotta una posizione
“cartongesso fr. 13'915.-“, conclude per un importo offerto di fr. 44'400.- +
IVA. Il doc. 1 è una fotocopia del doc. II°, nel quale sono state apportate
moltissime modifiche, in penna rossa, nera, blu e rosa, talvolta con più
correzioni nella stessa posizione: nello stesso molte posizioni risultano
essere state cancellate; di altre sono modificati i quantitativi; in alcuni
casi vi si specifica che la posizione non è stata eseguita, che è compresa in
altre, che sembra esagerata, che è stata fatta in proprio; contiene poi domande
in merito ai preventivi per betoncino e demolizioni varie nonché indicazioni in
merito alla presenza sul cantiere degli operai dell’attrice ed alle opere a
regia; la pagina 11, l’ultima dell’offerta, è riportata due volte: in un caso
conclude per un importo offerto di fr. 45'131.25 a cui si aggiungono fr.
3'429.97 per IVA, mentre nell’altro, dopo che è stato menzionato uno sconto
supplementare del 12%, è indicata, con un’altra penna e un’altra calligrafia,
una somma offerta di fr. 39'000.- + IVA. Le modifiche nel doc. R sono state
effettuate da E__________ __________, tecnico edile dell’attrice (cfr. la sua
testimonianza, verbale 15 novembre 2005 p. 2), mentre parte di quelle contenute
nel doc. 1 sono opera del direttore dei lavori ing. M__________ __________
(cfr. la sua testimonianza, verbale 27 aprile 2005 p. 2); non è invece dato a
sapere chi sia l’autore delle altre modifiche e correzioni. Sempre in merito alle
varie offerte, si osserva che E__________ __________ ha riferito di aver
apportato le modifiche sul doc. R sulla base degli accordi successivamente intervenuti
tra le parti (cfr. la sua testimonianza, verbale 15 novembre 2005 p. 2 seg.). Dal
canto suo l’ing. M__________ __________ ha dapprima riferito che per le opere
previste nel capitolato, per le quali l’attrice aveva offerto con il doc. R un
prezzo di fr. 69'819.70 IVA inclusa, era stato pattuito con il titolare
dell’attrice, F__________ __________, un prezzo di fr. 64'000.- circa, pari a
quello offerto in precedenza dalla ditta Er__________ __________, i cui prezzi
venivano con ciò mantenuti, aggiungendo però che in seguito rispetto
all’offerta erano stati parzialmente eseguiti solo alcuni lavori con lo
stralcio di altri, così che l’importo di delibera concordato con il titolare
dell’attrice era in definitiva stato di fr. 39'000.- + IVA (cfr. la sua
testimonianza, verbale 27 aprile 2005 p. 2).
5.2 Il
Pretore si è fondato sull’offerta di cui al doc. R, invece che su quella di cui
al doc. 1, per il solo fatto che la deposizione del teste E__________ __________,
diversamente da quella resa dall’ing. M__________ __________, era a suo dire risultata
lineare e chiara. L’assunto non convince. In effetti, quest’ultima deposizione,
pur essendo certamente più “complicata”, anche e soprattutto a dipendenza delle
circostanze di fatto che riportava, non risulta né contraddittoria né è per
altro smentita da altre risultanze agli atti.
Ma il
fatto che l’importo deliberato possa essere proprio quello di fr. 39'000.- +
IVA di cui al doc. 1 non migliora comunque la posizione dei convenuti. È in
effetti pacifico che l’importo deliberato era costituito in parte da prezzi unitari
(per circa fr. 24'000.- + IVA) e in parte da prezzi a regia (per circa fr.
15'000.- + IVA). Con riferimento ai primi, i convenuti rilevano in questa sede che
le opere realizzate dovevano dunque essere fatturate in fr. 10'852.15, anziché
- come ritenuto dal Pretore sulla base del referto partitale (posizioni A e A*)
- in fr. 14'163.95. La differenza tra i due importi è data da 3 posizioni aggiuntive
previste nel doc. R, non presenti nel doc. 1 (n. 5.8 “formazione nuova finestra
loc. 10” fr. 950.-, n. 6.8 “formazione nuova finestra loc. 13” fr. 1'950.- e n.
7.9 “demolizione muro in pietrame” fr. 411.80, cfr. perizia p. 7-9), opere che
però - come si vedrà anche al prossimo considerando - risultano in ogni caso
essere state eseguite e commissionate e per le quali è stato possibile
accertare peritalmente l’ammontare, così che in definitiva l’importo esposto
dal Pretore per le opere a prezzo unitario, di fr. 14'163.95, può comunque
essere confermato. Quanto alle opere con prezzi a regia, dall’applicazione del
doc. 1 i convenuti non traggono in questa sede alcuna conseguenza particolare.
In realtà l’applicazione del doc. 1 invece del doc. R avrebbe forse potuto
essere rilevante per la questione degli sconti sulle opere a regia e
sull’importo totale dell’offerta. Sennonché i convenuti, oltre a non prevalersi
in questa sede di tale argomentazione, hanno qui anzi nuovamente affermato che
la differenza tra il costo della prima offerta e l’importo pattuito era dovuta
essenzialmente allo stralcio di posizioni deliberate ad altri e all’adeguamento
dei prezzi rispetto all’offerta Er__________ __________, “non agli sconti o ai
ribassi applicati dall’impresa” (appello p. 4 seg.). Si aggiunga che nessuna
prova agli atti ed in particolare nemmeno il teste ing. M__________ __________
ha potuto confermare la tesi dei convenuti secondo cui la diminuzione dell’importo
di delibera a fr. 39'000.- fosse dovuta effettivamente alla concessione di un
ulteriore ribasso e non invece ad altre ragioni. Dal doc. 1, il cui tenore è assai
confuso, al limite dell’incomprensibile, non è per altro possibile chiarire
definitivamente la questione.
6. Con
la seconda censura i convenuti rilevano, invero in maniera piuttosto confusa,
che la mercede per le opere non previste nell’offerta e fatturate a regia,
esposta dal perito giudiziario nella posizione H e a loro dire pari a fr.
92'932.65 IVA esclusa, non sarebbe in alcun modo dovuta, quei lavori non
essendo stati né eseguiti né commissionati, e comunque non essendo stato
provato il loro ammontare, eccezioni queste che, contrariamente a quanto
indicato dal Pretore, sarebbero già state sollevate negli allegati preliminari.
Non si capisce innanzitutto se la censura d’appello si riferisca a tutte le
opere a regia, che per altro non corrispondono all’importo di fr. 92'932.65 IVA
esclusa indicato nel gravame, relativo in realtà ai lavori fatturati che non
corrispondono a quelli indicati nei doc. E, R e 1 (complemento peritale p. 5),
oppure solo alle opere di cui alla posizione H della perizia giudiziaria, aventi
per oggetto le opere non previste in offerta ed il cui ammontare era di fr.
48'297.65 lordi (perizia p. 11). Ma tant’è. Sta di fatto che l’esecuzione di
tutte queste opere è stata sostanzialmente confermata nel corso della causa,
non solo peritalmente (perizia p. 3; cfr. pure teste F__________ __________,
verbale 27 aprile 2005 p. 6). L’istruttoria ha altresì provato l’infondatezza
dell’eccezione, per altro sollevata dai convenuti per la prima volta e quindi
irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), circa la mancata ordinazione
delle stesse da parte loro: in effetti, in sede di risposta essi avevano ammesso
di aver potuto controllare di persona i lavori che venivano commissionati fuori
capitolato poiché nella maggior parte dei casi erano stati da loro direttamente
accordati con il titolare dell’attrice (p. 2) contestando solo di non aver
ordinato l’esecuzione del perimetrale esterno (p. 6, cfr. pure duplica p. 5 e 9),
opera questa che risulta però essere stata ordinata dal direttore dei lavori (teste
ing. M__________ __________, verbale 27 aprile 2005 p. 3). Diverso, e più
complesso, è invece il discorso in merito all’ammontare della mercede per
queste opere, a suo tempo contestato dai convenuti siccome i bollettini a regia
allestiti dall’attrice (allegati ai doc. M-Q) non erano stati da loro firmati.
Per buona parte di queste prestazioni (posizioni B, C, D, E, E*, F, G) il
perito giudiziario, dopo esame degli atti e in base alla sua esperienza, nella
risposta peritale n. 5 è stato in grado di fornire una quantificazione e con
ciò di indicare la relativa mercede (perizia p. 2 e 10 segg.), sicché ogni
contestazione in proposito da parte dei convenuti appare priva di fondamento.
Non così per le opere di cui alla posizione H. Per queste - si tratta degli
aiuti al carpentiere, formazione di piani di posa per i serramenti, formazione
di un drenaggio, fornitura e posa di pavimento in granito all’ultimo piano,
posa pozzetti pluviali, esecuzione di canalizzazioni e relativi scavi,
fornitura e posa di soglie, fornitura e posa di putrella in ferro, formazione
di betoncini, montaggio cappa cucina, esecuzione di cordoli, ecc. - il perito,
sempre in risposta al quesito n. 5, ha dichiarato di accettare le “posizioni e
le ore conteggiate non potendo, a posteriori, giudicare l’esattezza dei
conteggi !!” (perizia p. 12). Sennonché, il fatto che egli non sia stato in
grado di valutare l’esattezza dei conteggi dell’attrice esclude, a rigor di
logica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253), che egli possa poi dichiarare di accettare
l’importo risultante da quei conteggi, tanto più che alla base di quella sua conclusione
non vi è in pratica alcun accertamento tecnico oggettivo, verificato
scientificamente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 253). Diversamente dalle altre posizioni di
cui si è detto in precedenza, per le quali aveva ritenuto di poter esprimere
una valutazione in base agli atti ed alla sua esperienza, in questo caso egli non
ha minimamente preteso che l’accettazione della posizione, alla quale sembrava
in sostanza “rassegnarsi” non disponendo di migliori riscontri, potesse pure essere
giustificata per quegli stessi motivi. Poco importa se in sede di completazione
peritale egli, dopo aver rammentato come la risposta al quesito peritale n. 5 fosse
stata molto chiara e dettagliatamente specificata, dal che la sua implicita
conferma, abbia poi affermato che la sua quantificazione delle prestazioni
svolte dall’attrice contenute nella tabella n. 2 - contenente anche la
posizione H qui in discussione - era avvenuta “considerando o importi a corpo o
importi a regia con una quantificazione di ore, di materiali e di superfici che
egli aveva corretto a sua discrezione”, rettificando in particolare “tutti i
quantitativi ritenuti discordanti o ingiustificati” (p. 7 seg.), in mancanza di
migliori elementi dovendosi in effetti ritenere che quella sua affermazione si
riferiva alle sole posizioni (da A a G) per le quali egli era stato in grado di
effettuare una tale valutazione, ciò che non era il caso per quella di cui al
doc. H. Stando così le cose, dovendosi con ciò dedurre la mercede per quest’ultima
posizione, non provata nel suo ammontare, la remunerazione complessivamente
dovuta all’attrice dev’essere ridotta a fr. 53'791.15 IVA inclusa (fr.
49'991.80 {= fr. 53'754.60 [= posizione A fr. 7'153.95 + posizione A*
fr. 7'010.- + posizione B fr. 850.- + posizione C fr. 19'320.30 + posizione D
fr. 9'000.- + posizione E fr. 837.- + posizione E* fr. 599.20 + posizione F fr.
162.75 + posizione G fr. 11'146.40 ./. 2'325.-] ./. sconto 7%} + IVA 7.6%).
7. Resta
ora da esaminare se i convenuti possano pretendere una
riduzione della mercede a seguito della presunta difettosità dell’opera,
richiesta che il Pretore aveva respinto, rilevando come le notifiche prodotte
agli atti (doc. 18, 19 e 21) non riguardavano i difetti fatti valere con le
conclusioni (assenza di uno sfiato nel locale tank fr. 200.-, scorretta
esecuzione dello scarico della terrazza fr. 200.-, macchie di cemento sul
piazzale fr. 3'000.- e scorretta posa delle soglie in granito sul perimetro
della terrazza fr. 600.-), per cui non si poteva concludere che gli stessi
fossero stati notificati, tanto meno tempestivamente. La richiesta dei
convenuti dev’essere disattesa. Innanzitutto come già in prima istanza, in
questa sede essi, oltre a quei difetti, ne hanno indicati anche altri (alcune
piastrelle in cotto leggermente scalfite, alcune doghe di legno del pavimento
danneggiate, infiltrazioni d’acqua nel locale tank, muratura dello stipite
della finestra interna fra la cucina e la camera da letto, pendenza del
pavimento della sala da pranzo), senza però specificare quale sarebbe stata la
loro incidenza sulla mercede: in tali circostanze, non essendo stato allegato,
ancor prima che provato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 93 ad art. 368 CO), il minor valore di cui essi intendono
prevalersi, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto riguarda gli
altri difetti, quelli esaminati dal Pretore, i convenuti si limitano a ribadire
di averli sempre dettagliatamente segnalati “come emerge dalla documentazione
versata agli atti” (appello p. 14) e, a titolo d’esempio, per il problema
relativo alle infiltrazioni d’acqua nel locale tank rinviano ai doc. 16, 19, 20
e 22. In realtà il difetto da loro elencato a titolo esemplificativo non fa però
parte dei 4 per i quali era stata formulata una concreta richiesta di riduzione
della mercede a titolo di minor valore, sicché non si vede come possa essere
rilevante per questi altri. Di fatto i convenuti non hanno perciò spiegato in
questa sede per quale motivo l’assunto pretorile in merito alla mancata
tempestiva notifica di questi ultimi sarebbe errato e con ciò da riformare, per
cui la censura è irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). In ogni caso gli scritti menzionati
dai convenuti con l’appello (doc. 16, 19, 20 e 22), di cui per altro solo il
doc. 19 è indirizzato all’attrice, non dimostrano in alcun modo la tempestività
della notifica di quei 4 difetti, nemmeno provata dalle altre risultanze
istruttorie. Si aggiunga, per completezza, che il perito ha affermato che una parte
di questi difetti, e in particolare l’assenza di uno sfiato nel locale tank e
la scorretta esecuzione dello scarico della terrazza, neppure erano ascrivibili
all’attrice, ma semmai ad altri artigiani, al progettista o alla direzione
lavori (perizia p. 15, complemento peritale p. 11).
8. Ciò
posto e ritenuto che all’attrice sono già stati versati acconti per fr.
50'000.-, si ha che la petizione, in parziale accoglimento dell’appello, può
essere accolta per fr. 3'791.15 più interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa sede il valore litigioso ammonta
a fr. 48'564.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 febbraio 2008 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 gennaio 2008 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna è così riformata:
1. In parziale accoglimento
della petizione, AP 1, __________, e AP 2, __________, sono tenuti in solido a
versare a AO 1, __________, la somma di fr. 3'791.15 oltre interessi al 5% dal
10 aprile 2004.
2. La
tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 12'943.60 (di cui fr.
12'566.60 per la perizia), da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per
19/20 e per 1/20 sono poste a carico dei convenuti in solido, ai quali l’attrice
rifonderà fr. 8'000.- per parte di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 900.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/10 e per 9/10
sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà agli appellanti fr. 2’500.-
per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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