12.2008.49
Contratto di lavoro - procedura per mercedi e salari - termine d'appello
6 febbraio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2008.49
Data decisione, Autorità:
06.02.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro - procedura per mercedi e salari - termine d'appello
APPELLO
PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO
art. 308 CPC-TI
art. 418 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.49
Lugano
6 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.8
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4
gennaio 2006 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
chiedente
la condanna della convenuta alla consegna di 240 azioni __________;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Segretario assessore con sentenza 11 febbraio 2008 ha accolto limitatamente
a 80 azioni;
appellante
l'attore con atto di appello 25 febbraio 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 18 marzo 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in lite la sua ex
datrice di lavoro AO 1 per ottenerne la condanna alla consegna di 240 azioni __________,
a suo dire costituenti parte del bonus contrattuale di fr. 250'000.- previsto
per l’anno 2002 (petizione p. 2 e 4, replica p. 2 e 5; cfr. pure lettera 28
febbraio 2008 dell’attore) e il cui valore era stato valutato nel marzo 2004 in
circa fr. 18'900.- (doc. 8).
Considerandi
2.
La
sentenza del Segretario assessore, concludente per l’accoglimento della
petizione limitatamente a 80 azioni, è stata intimata alle parti l’11 febbraio
2008.
Secondo quanto dichiarato (appello p. 2) e provato dallo stesso attore
qui appellante, egli ne è venuto in possesso l’indomani, mentre il gravame, con
cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, è stato da lui dato alla posta 13 giorni dopo, il 25
febbraio 2008. Dal canto suo, la convenuta ha ritirato l’atto di appello il 10
marzo 2008 ed ha presentato le proprie osservazioni 8 giorni dopo, il 18 marzo
successivo.
3.
Con
ordinanza 11 giugno 2008 la presidente di questa Camera ha impartito alle parti
un termine fino al successivo 30 giugno per inviare le proprie osservazioni sul
possibile annullamento del querelato giudizio, emanato dal Segretario
assessore, alla luce della sentenza resa dal Tribunale federale il 13 maggio
2008.
(4A_512/2007, nel frattempo pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato
interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. Avendo l’attore
dichiarato, con scritto 18 giugno 2008, di rinunciare ad invocare il vizio
segnalato e la convenuta non essendosi espressa nel termine, nulla osta alla
trattazione del presente gravame.
4.
Ai
sensi dell'art. 5 cpv. 1 CPC, se l'oggetto della lite è valutabile in denaro,
il valore litigioso è determinato dalla domanda attorea, ritenuto che quest’ultimo
si determina quando si è creata la litispendenza, ovvero al momento
dell'inoltro della petizione, poco importando se esso successivamente viene
ridotto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 segg. e n. 39 ad art. 5).
Nel
caso di specie il valore della lite corrisponde al valore effettivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 15 ad art. 5) delle 240 azioni __________ al momento
dell’inoltro della petizione. A questo proposito, non si può innanzitutto condividere
l’assunto dall’attore, addotto per altro per la prima volta e quindi
irritualmente (art. 78 CPC) solo in sede conclusionale (p. 2; cfr. pure appello
p. 2 e 3), secondo cui esso corrisponderebbe al bonus di fr. 250'000.-. Richiesto
in questa sede di precisare il valore di causa al momento dell’inoltro della
petizione, egli, con scritto 28 febbraio 2008, lo aveva infine quantificato in
fr. 30'182.28, facendo riferimento al calcolo del rendimento dei titoli in
questione tra il 19 gennaio 2004 e il 4 gennaio 2006, pari a € 18'322.94. In
realtà, essendo rilevante il solo valore delle azioni al 4 gennaio 2006 e non
il suo eventuale rendimento, tanto meno dal 19 gennaio 2004, ne risulta, sulla
base del criterio indicato dallo stesso attore (che si è fondato sui dati
pubblicati sul sito http://__________.__________.com/finance/html),
un valore di € 16'692.-, pari a fr. 25'969.10.
5.
Giusta
l’art. 416 cpv. 1 CPC le azioni concernenti le controversie derivanti dal
contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore a fr.
2'000.-, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i fr. 30'000.-, al
pretore, secondo le disposizioni particolari degli art. 416 segg. CPC. Gli art.
398.
cpv. 1 e 398 bis CPC, applicabili in virtù del rimando alle norme sulla
procedura accelerata di cui all’art. 418 CPC, prevedono che il termine per l’appellazione
e per la risposta è di 10 giorni (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 4 ad art. 418), non sospeso delle ferie giudiziarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad
art. 418).
Nel
caso di specie, alla luce di quanto si è accertato in precedenza, è pertanto evidente
che il termine di 10 giorni per l'inoltro dell'appello, diversamente da quello per
le osservazioni, non è stato ossequiato.
6.
L'appellante
non può prevalersi del fatto che in prima sede le parti abbiano fatto capo alla
procedura ordinaria piuttosto che applicare - come invece sarebbe stato il caso
- la procedura speciale per le azioni derivanti dal contratto di lavoro di cui
agli art. 416 segg. CPC. Questa Camera ha in effetti già avuto modo di
stabilire che l’eventuale irregolarità della procedura applicata in prima istanza
non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede di ricorso. Pertanto
anche un appello presentato contro una decisione pretorile in una causa erroneamente
istruita - come nel caso concreto - con rito ordinario e non secondo la
procedura speciale dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 398 cpv. 1
CPC (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 10 seg. ad art. 308).
7.
Di
conseguenza l’appello in esame deve essere dichiarato irricevibile siccome
tardivo, senza che sia possibile vagliarne il merito. Trattandosi di una
vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore di causa inferiore a
fr. 30'000.-, non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 343 cpv. 2
e 3 CO, 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili della procedura d’appello,
calcolate su un valore litigioso di fr. 17'312.75, corrispondente al valore
delle 160 azioni ancora litigiose in questa sede (oppure, se per ipotesi si
volesse considerare il valore delle 160 azioni alla data del querelato giudizio,
di fr. 14'893.05), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 25 febbraio 2008 di AP 1 è irricevibile.
2.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. L’appellante
rifonderà alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto
di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In
presenza di un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- il ricorso in materia
civile é dato se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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