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Decisione

12.2008.49

Contratto di lavoro - procedura per mercedi e salari - termine d'appello

6 febbraio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.49

Data decisione, Autorità:

06.02.2009, IICCA

Titolo:

Contratto di lavoro - procedura per mercedi e salari - termine d'appello

APPELLO

PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO

art. 308 CPC-TI

art. 418 CPC-TI

Incarto n.

12.2008.49

Lugano

6 febbraio

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.8

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4

gennaio 2006 da

AP 1

rappr. da RA 2

contro

AO 1

rappr. da RA 1

chiedente

la condanna della convenuta alla consegna di 240 azioni __________;

domanda

avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che

il Segretario assessore con sentenza 11 febbraio 2008 ha accolto limitatamente

a 80 azioni;

appellante

l'attore con atto di appello 25 febbraio 2008, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la

convenuta con osservazioni 18 marzo 2008 postula la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

la petizione, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in lite la sua ex

datrice di lavoro AO 1 per ottenerne la condanna alla consegna di 240 azioni __________,

a suo dire costituenti parte del bonus contrattuale di fr. 250'000.- previsto

per l’anno 2002 (petizione p. 2 e 4, replica p. 2 e 5; cfr. pure lettera 28

febbraio 2008 dell’attore) e il cui valore era stato valutato nel marzo 2004 in

circa fr. 18'900.- (doc. 8).

Considerandi

2.

La

sentenza del Segretario assessore, concludente per l’accoglimento della

petizione limitatamente a 80 azioni, è stata intimata alle parti l’11 febbraio

2008.

Secondo quanto dichiarato (appello p. 2) e provato dallo stesso attore

qui appellante, egli ne è venuto in possesso l’indomani, mentre il gravame, con

cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere

integralmente la petizione, è stato da lui dato alla posta 13 giorni dopo, il 25

febbraio 2008. Dal canto suo, la convenuta ha ritirato l’atto di appello il 10

marzo 2008 ed ha presentato le proprie osservazioni 8 giorni dopo, il 18 marzo

successivo.

3.

Con

ordinanza 11 giugno 2008 la presidente di questa Camera ha impartito alle parti

un termine fino al successivo 30 giugno per inviare le proprie osservazioni sul

possibile annullamento del querelato giudizio, emanato dal Segretario

assessore, alla luce della sentenza resa dal Tribunale federale il 13 maggio

2008.

(4A_512/2007, nel frattempo pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato

interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. Avendo l’attore

dichiarato, con scritto 18 giugno 2008, di rinunciare ad invocare il vizio

segnalato e la convenuta non essendosi espressa nel termine, nulla osta alla

trattazione del presente gravame.

4.

Ai

sensi dell'art. 5 cpv. 1 CPC, se l'oggetto della lite è valutabile in denaro,

il valore litigioso è determinato dalla domanda attorea, ritenuto che quest’ultimo

si determina quando si è creata la litispendenza, ovvero al momento

dell'inoltro della petizione, poco importando se esso successivamente viene

ridotto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 segg. e n. 39 ad art. 5).

Nel

caso di specie il valore della lite corrisponde al valore effettivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 15 ad art. 5) delle 240 azioni __________ al momento

dell’inoltro della petizione. A questo proposito, non si può innanzitutto condividere

l’assunto dall’attore, addotto per altro per la prima volta e quindi

irritualmente (art. 78 CPC) solo in sede conclusionale (p. 2; cfr. pure appello

p. 2 e 3), secondo cui esso corrisponderebbe al bonus di fr. 250'000.-. Richiesto

in questa sede di precisare il valore di causa al momento dell’inoltro della

petizione, egli, con scritto 28 febbraio 2008, lo aveva infine quantificato in

fr. 30'182.28, facendo riferimento al calcolo del rendimento dei titoli in

questione tra il 19 gennaio 2004 e il 4 gennaio 2006, pari a € 18'322.94. In

realtà, essendo rilevante il solo valore delle azioni al 4 gennaio 2006 e non

il suo eventuale rendimento, tanto meno dal 19 gennaio 2004, ne risulta, sulla

base del criterio indicato dallo stesso attore (che si è fondato sui dati

pubblicati sul sito http://__________.__________.com/finance/html),

un valore di € 16'692.-, pari a fr. 25'969.10.

5.

Giusta

l’art. 416 cpv. 1 CPC le azioni concernenti le controversie derivanti dal

contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore a fr.

2'000.-, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i fr. 30'000.-, al

pretore, secondo le disposizioni particolari degli art. 416 segg. CPC. Gli art.

398.

cpv. 1 e 398 bis CPC, applicabili in virtù del rimando alle norme sulla

procedura accelerata di cui all’art. 418 CPC, prevedono che il termine per l’appellazione

e per la risposta è di 10 giorni (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 4 ad art. 418), non sospeso delle ferie giudiziarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad

art. 418).

Nel

caso di specie, alla luce di quanto si è accertato in precedenza, è pertanto evidente

che il termine di 10 giorni per l'inoltro dell'appello, diversamente da quello per

le osservazioni, non è stato ossequiato.

6.

L'appellante

non può prevalersi del fatto che in prima sede le parti abbiano fatto capo alla

procedura ordinaria piuttosto che applicare - come invece sarebbe stato il caso

- la procedura speciale per le azioni derivanti dal contratto di lavoro di cui

agli art. 416 segg. CPC. Questa Camera ha in effetti già avuto modo di

stabilire che l’eventuale irregolarità della procedura applicata in prima istanza

non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede di ricorso. Pertanto

anche un appello presentato contro una decisione pretorile in una causa erroneamente

istruita - come nel caso concreto - con rito ordinario e non secondo la

procedura speciale dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 398 cpv. 1

CPC (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 10 seg. ad art. 308).

7.

Di

conseguenza l’appello in esame deve essere dichiarato irricevibile siccome

tardivo, senza che sia possibile vagliarne il merito. Trattandosi di una

vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore di causa inferiore a

fr. 30'000.-, non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 343 cpv. 2

e 3 CO, 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili della procedura d’appello,

calcolate su un valore litigioso di fr. 17'312.75, corrispondente al valore

delle 160 azioni ancora litigiose in questa sede (oppure, se per ipotesi si

volesse considerare il valore delle 160 azioni alla data del querelato giudizio,

di fr. 14'893.05), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 25 febbraio 2008 di AP 1 è irricevibile.

2.

Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. L’appellante

rifonderà alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto

di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In

presenza di un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- il ricorso in materia

civile é dato se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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