12.2008.5
Mutuo
30 aprile 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2008.5
Data decisione, Autorità:
30.04.2009, IICCA
Titolo:
Mutuo
MUTUO
ONERE DELLA PROVA
art. 312 CO
Incarto n.
12.2008.5
Lugano
30 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti. vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.9
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 27
gennaio 2006 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 20'000.- oltre accessori, domanda avversata dalla controparte
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 6
dicembre 2007 ha accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 6 dicembre 2007, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con le proprie osservazioni ha postulato la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
una somma di fr. 20'000.-, che essa pretende di averle mutuato nel dicembre 1996.
L'attrice, fisioterapista di professione, all'epoca era alle dipendenze della
convenuta, attiva nel medesimo settore. A seguito di problemi finanziari della
datrice di lavoro, che era in ritardo con il versamento degli stipendi dei
dipendenti, essa le avrebbe concesso il prestito in parola che, malgrado le
ripetute promesse, non sarebbe mai stato restituito.
La
convenuta si è opposta alla petizione. Ammesso di aver ricevuto l'importo di
fr. 20'000.- dalla controparte, adduce che quel pagamento altro non era che la
restituzione di un mutuo da essa concesso il 1° ottobre 1996 all'attrice, la
quale abbisognava di tale somma per far fronte a impegni personali.
Con
la replica l'attrice, confermate le proprie domande, ha contestato che il
versamento di fr. 21'017.87 fattole da controparte fosse un mutuo, trattandosi
in realtà del pagamento degli stipendi arretrati, relativi al 1994 e al 1995.
Con
la duplica la convenuta contesta la natura del versamento fatto all'attrice,
rilevando che i pretesi stipendi arretrati erano in realtà già stati pagati
mediante versamenti contanti sicché non vi erano pendenze al riguardo.
Con
le conclusioni entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
2. Con
sentenza 6 dicembre 2007 il Pretore ha accolto la petizione, ritenendo provato che
la somma di fr. 20'000.- reclamata dall'attrice era stata data alla convenuta
in virtù di un contratto di mutuo e quindi andava restituita. Per quanto
riguarda poi il pagamento del 1° ottobre 1996 della convenuta all'attrice, il
primo giudice ha rilevato che incombeva alla convenuta, gravata dell'onere
della prova, dimostrare che a quel momento non vi erano oneri salariali in
sospeso, dimostrazione che essa non ha portato.
3. Con
appello 21 dicembre 2007 la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione.
Con
osservazioni 24 gennaio 2008 la parte appellata postula la reiezione del
gravame.
4. Il
mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario
la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a
restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312
CO). In generale l’attore che chiede la condanna del
convenuto all’adempimento di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare
l’esistenza di validi contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del
debitore (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, 2000, N. 35 all’art. 183). Il
mutuo è un contratto consensuale nel quale l’obbligazione di restituire del
mutuatario è un elemento essenziale. Essa risulta non tanto dal versamento
operato dal mutuante, quanto dalla promessa di restituire dedotta dal contratto
di mutuo. La consegna di denaro da parte del mutuante non è che una condizione
dell’obbligo di restituire. Colui che chiede la restituzione di una somma
mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo
luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo
di restituire che ne deriva (DTF 83 II 210 consid. 2 con rinvii; Cocchi-Trezzini, op. cit., nota 660 e 31 all’art. 183; Schärrer/Maurenbrecher,
Basler Kommentar OR-I, 4a ed. N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art. 312). La consegna del
denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio sufficiente per
ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di
restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza a una presunzione di diritto
che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di circostanze che il
Giudice può tenere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove.
5. Nel
caso di specie il Pretore ha ritenuto dimostrato che il versamento dell'attrice
alla convenuta era avvenuto sulla base di un contratto di mutuo, la cui
esistenza ha dedotto in particolare dalla testimonianza di __________. L'appellante
rimprovera al Pretore di aver considerato fondamentale la testimonianza in
questione malgrado l'inattendibilità del teste e nonostante che la
testimonianza fosse vaga e imprecisa.
5.1 A
torto. Il __________ - sentito senza delazione di giuramento perché dal 1998 al
2002 aveva avuto una relazione sentimentale con l'attrice - ha riferito in modo
lineare e senza contraddizioni i fatti. In particolare ha ricordato che,
discutendo con l'attrice del fatto che aveva saputo dai di lei colleghi di
lavoro che gli stipendi venivano pagati in ritardo, essa gli aveva riferito di
aver prestato fr. 20'000.- alla convenuta. Su consiglio di un avvocato suo
parente, al quale egli aveva chiesto consiglio, aveva quindi preparato una dichiarazione
- che prevedeva tre modalità diverse di risarcimento - da far firmare alla
convenuta. Il teste ha poi ancora riferito di essersi incontrato con la
convenuta, la quale aveva detto che avrebbe restituito la somma in questione,
ma a quel momento non aveva firmato l'impegno in quanto voleva ancora riflettere
sulle modalità di pagamento, salvo poi sottrarsi in seguito alla discussione e
al pagamento, accampando scuse varie.
5.2 L'esistenza
di ritardi nel pagamento degli stipendi è stata confermata dai testi __________
e __________, il quale ha pure riferito che la convenuta si giustificava
invocando problemi di liquidità (verbale 5 dicembre 2006), ma anche da __________
e __________, le quali hanno entrambe riferito di aver dovuto promuovere una
procedura giudiziaria per ottenere il pagamento degli stipendi (verbale 8 marzo
2007, pag. 4, verbale 5 dicembre 2008, pag. 7).
La
questione del prestito è stata evocata anche dai testi__________, il quale ha
riferito che l'attrice gliene aveva parlato nel 1997 (verbale 5 dicembre 2006, pag.
3), __________ (verbale 5 dicembre 2006, pag. 5). Seppure è vero che i testi
hanno riferito per sentito dire, sicché su questo punto la loro testimonianza
non costituisce una prova, ciò appare coerente con quanto riferito dal teste __________.
5.3 L'appellante
contesta di aver avuto problemi finanziari, rilevando di aver dichiarato
fiscalmente nel biennio 1996/97 un reddito aziendale di fr. 230'000.-, salito a
fr. 304'000.- nel biennio successivo. Dalla documentazione bancaria risulta però
che, malgrado il buon andamento dell'attività, il conto bancario aziendale a
inizio ottobre 1996 era in dare di fr. 42'908.50, esposizione aumentata il 31
dicembre 1996 a fr. 103'802.55 e a fine marzo 1997 era ancora in rosso di fr.
93'241.70 (richiamo doc. no IV e doc. 10). La convenuta medesima ha ammesso che
in quel periodo non disponeva di liquidità, siccome stava costruendo la casa
che è stata terminata nel 1995 (IF convenuta, verbale 5 dicembre 2006, pag. 9).
In merito alla situazione finanziaria della convenuta si rileva ancora che per
il biennio fiscale 1995/96 risultano debiti privati per fr. 953.744.- e
aziendali di fr. 74'312.- (situazione quindi al 31.12 1994: doc. 8), aumentati a
fr. 1'260'000.- (debiti privati) rispettivamente fr. 181'740.- (debiti
aziendali) nel biennio 1997/98, per il quale sono pure state ammesse deduzioni
dal reddito della sostanza di ben fr. 75'357.- (vale a dire per oneri connessi
con la sostanza stessa, verosimilmente oneri ipotecari; l'importo è riferito alla
situazione al 31.12.1996: doc. 9), con un aumento importante rispetto al
biennio precedente per il quale era stata riconosciuta una deduzione di fr.
6'083.-.
Sulla
scorta di quanto precede, nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto
fedefacente la deposizione di __________ - che pure va valutata con cautela,
sebbene la relazione sentimentale con l'attrice sia terminata 5 anni prima
della sua audizione - la sentenza va quindi confermata.
6. In
merito alla somma di fr. 21'017.87 versata dalla convenuta all'attrice in data
1° ottobre 1996, il Pretore non lo ha considerato quale mutuo, rilevando che la
convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova, non aveva dimostrato che
non vi fossero in quel momento pretese salariali arretrate dell'attrice.
L'appellante rimprovera al Pretore di non aver riconosciuto a torto che il
pagamento degli stipendi non versati tramite banca era avvenuto in contanti.
Va
qui rilevato che la convenuta, ammesso che gli stipendi in questione non sono
stati versati tramite banca, non ha esibito alcun documento che attesti il
preteso pagamento in contanti, che l'attrice contesta di aver ricevuto. Il
fatto che l'esondazione del Verbano possa aver allagato l'archivio non è motivo
per sovvertire l'onere della prova in merito al pagamento, a sostegno del quale
non ha portato alcuna altra prova. Vero è che il teste __________ ha riferito
di aver ricevuto qualche pagamento a contanti, limitato però a anticipi sullo
stipendio che veniva sempre pagato tramite banca (verbale 5 dicembre 2006, pag.
3) e il teste __________ ha riferito di aver ricevuto lo stipendio o parte
dello stipendio in contanti 5-10 volte (verbale 5 dicembre 2006). Nessuno dei
testi ha però riferito che anche l'attrice aveva ricevuto pagamenti in
contanti. L'attrice ha documentato l'assenza di versamenti mediante banca,
circostanza questa pacificamente ammessa dalla convenuta peraltro nemmeno
contestata. È pertanto a ragione che il Pretore ha ritenuto non provato che gli
stipendi non accreditati sul conto bancario erano stati pagati.
7. La
convenuta sostiene che l'attrice le aveva chiesto un prestito di fr. 20'000.-
per far fronte a necessità personali, perché aveva disponibilità limitate sul
conto corrente e non voleva intaccare il conto risparmio che a quel momento
fruttava interessi al 2% all'anno.
Dagli
atti risulta però che l'importo di fr. 21'017.87 accreditato il 2 ottobre 1996
(valuta 1.10.1996: doc. L) non è stato utilizzato dall'attrice. Essa ha infatti
trasferito il 12 novembre la somma di fr. 15'000.- sul conto risparmio, a
carico del quale ha poi effettuato il versamento di fr. 20'000.- a favore della
convenuta (doc. C). Non v'è quindi neppure un tenue indizio a sostegno
dell'argomento della convenuta - contestato da controparte - che l'attrice le
aveva chiesto un prestito per poter far fronte a proprie necessità personali,
la cui esistenza neppure è stata resa verosimile.
Visto
quanto precede l'appello, del tutto infondato, dev'essere respinto con accollo
all'appellante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);
Per
Fatti
i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 21 dicembre 2007 di __________è respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.
–
Totale fr.
650.
–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di importanza fondamenta (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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