12.2008.53
Società anonima - annullamento assemblea e nullità assemblea - azioni al portatore - legittimazione attiva
28 luglio 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.53
Data decisione, Autorità:
28.07.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_461/2009, 1.3.2010
Titolo:
Società anonima - annullamento assemblea e nullità assemblea - azioni al portatore - legittimazione attiva
AZIONI
CONTESTAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
art. 622 CO
art. 706 CO
art. 706b CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.53
Lugano
28 luglio
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.62
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 8 aprile
2003 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
gli attori hanno chiesto di annullare l’assemblea generale della convenuta del
18 febbraio 2003 con il conseguente ordine al suo consiglio d’amministrazione
di riconvocarla con il medesimo ordine del giorno e di accertare la nullità di
ogni altra assemblea generale della convenuta e in ogni caso di quelle tenute
dopo l’11 marzo 2001 con il conseguente ordine al suo consiglio di
amministrazione di riconvocarle per l’esame e l’approvazione dei conti per gli
anni 2000 e successivi;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 febbraio 2008 ha respinto;
appellanti
gli attori con atto di appello 28 febbraio 2008, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 6 maggio 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
corso del 1993 E__________ __________, amministratore unico (doc. A) e titolare
delle 100 azioni al portatore di fr. 1’000.- cadauna della società AO 1, ha
provveduto a materializzare i titoli e ne ha consegnati 45 (doc. Q) - è ora controverso
se in proprietà o solo a titolo di pegno - ad A__________ __________, il quale
ha in seguito depositato quelle azioni presso An__________ __________, con
l’invito a volerle consegnare, alla sua morte, a AP 2.
2. Ricevuti
Fatti
i titoli in questione a seguito della morte di A__________ __________,
sopraggiunta l’11 marzo 2001, AP 2, preso atto che l’amministratore della
società non le riconosceva la qualità di azionista da lei vantata affermando
che le azioni erano state a suo tempo date al de cuius solo in pegno, si
è rivolta all’avv. AP 1, il quale, con istanza 27 giugno 2002 (doc. 2), qualificandosi
quale azionista in virtù del possesso sui titoli da lui nel frattempo ricevuti
in deposito, ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ingiungere all’amministratore
della società di convocare un’assemblea generale con un particolare ordine del
giorno (esame e discussione dei conti dell’anno 2001, discussione sui seguenti
temi: a favore di chi le cartelle ipotecarie gravanti la part. n. __________
RFD di __________ erano state costituite a pegno; quando e per decisione di
chi; a quanto ammontavano i mutui garantiti da detti titoli; perché nel
bilancio non vi era nessuna indicazione al proposito nell’allegato al bilancio).
La domanda è stata accolta con decisione 28 giugno 2002 (doc. 3), poi confermata
da questa Camera con sentenza 30 gennaio 2003 (doc. 4).
3. Il
18 febbraio 2003 si è tenuta l’assemblea generale della società (doc. CC), nel
corso della quale l’amministratore ha in sostanza negato all’avv. AP 1, a AP 2,
all’avv. P__________ __________ e al dott. Al__________ __________, portatori
di 40 rispettivamente 3 e 1 azione ciascuno, la qualità di azionisti e con ciò
la facoltà di partecipare alle deliberazioni. In coda all’assemblea i
partecipanti hanno preso atto che tutte le 100 azioni non recavano la firma
dell’amministratore della società.
4. Con
petizione 8 aprile 2003 AP 2 e l’avv. AP 1, professatisi azionisti in quanto proprietari
e possessori dei 45 titoli, hanno dapprima chiesto di annullare e riconvocare l’assemblea
generale del 18 febbraio 2003, adducendo di essere stati a quel momento privati
del loro diritto di voto. Essi hanno inoltre chiesto di accertare la nullità e di
riconvocare ogni altra assemblea generale della società e in ogni caso quelle
tenute dopo l’11 marzo 2001, data del decesso di A__________ __________, osservando
che i titolari delle 45 azioni non erano mai stati invitati a parteciparvi e
che, contrariamente al vero, in quelle assemblee era stata dichiarata presente
la totalità delle azioni.
La
convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando come le azioni in possesso
degli attori, per altro nulle siccome non firmate dall’amministratore, a suo
tempo fossero state date solo in pegno e non in proprietà. Nelle more della
causa, con allegato 20 dicembre 2004, essa, preso atto che AP 2 non era risultata
essere moglie né erede del defunto A__________ __________ (cfr. interrogatorio
formale di AP 2 ad 1 e 1.1), ha pure eccepito la carente legittimazione attiva
degli attori.
5. Il
Pretore, con la sentenza 7 febbraio 2008 qui impugnata, ha respinto la
petizione. Il giudice di prime cure, dopo aver osservato che la società convenuta
non poteva prevalersi dell’intenzionale mancata sottoscrizione dei titoli da
parte del suo amministratore unico, ha innanzitutto ritenuto che gli attori non
potevano beneficiare della presunzione legale di proprietà derivante dal
possesso dei 45 titoli al portatore (art. 930 CC), in quanto il loro possesso,
per il quale potevano essere addotte svariate ragioni (vendita, donazione,
cessione in pagamento, dazione in pegno), era in definitiva equivoco. E in ogni
caso agli attori difettava la necessaria legittimazione attiva: AP 2 non era in
effetti erede o legataria di A__________ __________ e non poteva pertanto aver
acquisito la proprietà sulle azioni per devoluzione successoria; quanto all’avv.
RA 1, lo stesso in tali circostanze non poteva prevalersi del fatto che costei
gli avesse dato in deposito le azioni, tanto più che nemmeno risultava che quel
deposito fosse stato effettuato con espressa facoltà di agire a titolo
personale.
6. Con
l’appello 28 febbraio 2008 che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare
il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. A loro dire, non era
innanzitutto vero che il loro possesso sui titoli, che a suo tempo erano
inequivocabilmente stati ceduti in proprietà ad A__________ __________, fosse
equivoco e con ciò tale da far venire meno la presunzione dell’art. 930 CC.
Oltretutto, in una causa come quella in esame, promossa nei confronti della
convenuta, già il semplice possesso delle azioni sarebbe stato sufficiente per
consentir loro di esercitare i diritti sociali (art. 689a cpv. 2 CO), tanto più
che, diversamente da quanto esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 112 II 360), la convenuta non aveva, né invero aveva preteso di avere, un
interesse proprio a chiarire chi fossero i veri azionisti.
7. Delle
osservazioni 6 maggio 2008 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. Con
le sue osservazioni all’appello la convenuta dichiara di non condividere
l’assunto pretorile secondo cui le 45 azioni litigiose, pur non recando la
firma dell’amministratore della società, nelle particolari circostanze non
sarebbero nulle ed anzi sarebbero perfettamente opponibili alla convenuta. A
torto. In effetti, la società deve lasciarsi opporre come validi i titoli
azionari, ancorché non firmati, che sono stati emessi, come nel caso di specie,
dalla totalità dei membri del consiglio di amministrazione (Baudenbacher, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 26 ad art. 622 CO; Siegwart, Zürcher
Kommentar, n. 49 ad art. 622 CO). Stando così le cose, il fatto che
l’amministratore unico della società, sentito in sede di interrogatorio
formale, abbia dichiarato di non averli firmati di proposito (doc. 6 ad 30), non
può essere addotto quale motivo per non riconoscere ai possessori di quei
titoli alcun diritto di partecipazione azionaria, tanto più che quella sua
affermazione era comunque in palese contraddizione con quella da lui resa in precedenza,
secondo cui egli non aveva mai saputo che le azioni dovevano essere firmate
(doc. 6 ad 4).
9. In
questa sede gli attori ribadiscono che A__________ __________ era proprietario
dei 45 titoli al portatore litigiosi e che in ogni caso il semplice possesso da
parte loro degli stessi era sufficiente per legittimarli di fronte alla
convenuta ad esercitare i diritti sociali (art. 689a cpv. 2 CO). Pur non affermandolo
esplicitamente, tant’è che sulla particolare questione non spendono in realtà alcuna
parola, essi sembrerebbero in tal modo lasciar intendere di disporre della
necessaria legittimazione attiva, negata loro dal Pretore. In realtà il
giudizio con cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto loro la legittimazione
attiva è corretto.
La petizione
inoltrata dagli attori è pacificamente un’azione di annullamento rispettivamente
di accertamento della nullità di delibere assembleari giusta gli art. 706 e
706b CO. Legittimati a proporre la prima sono il consiglio d’amministrazione,
ogni azionista (art. 706 cpv. 1 CO) nonché i detentori di buoni di
partecipazione e, a determinate condizioni, i detentori di buoni di godimento (Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 4 ad art. 706 CO; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, n. 10 e
14 seg. ad art. 706 CO; Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage im schweizerischen
Gesellschaftsrecht, n. 130 seg.; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3ª ed., § 16 n. 104 e 106; Kunz, Die
Klagen im Schweizer Aktienrecht, p. 60 segg.), mentre a promuovere la seconda è
ogni persona che ha un interesse giuridico degno di protezione all’accertamento
(DTF 115 II 468 consid. 3b; TF 11 gennaio 2008 4A_131/2007 consid. 2.1; Dubs/Truffer, op. cit., n. 6 ad art. 706b CO; Peter/Cavadini, op.
cit., n. 4 ad art. 706b CO; Riemer, op. cit., n. 294; Böckli, op. cit., § 16 n. 156; Kunz, op.
cit., p. 60 segg. e 63 segg.), in particolare gli azionisti, il consiglio
d’amministrazione, i detentori di buoni di partecipazione o di godimento, i
creditori o altri terzi interessati quali il fisco, i concorrenti (DTF 115 II
468 consid. 3b; Peter/Cavadini, op. cit., ibidem; Böckli, op. cit., ibidem; tra questi, Riemer, op.
cit., ibidem, menziona pure i destinatari di una disposizione statutaria
violante il loro diritto della personalità, gli ex soci per riguardo a una loro
successiva decisione di espulsione, i fiducianti di un socio, gli eventuali
organi esecutivi non soci della società per riguardo a nomine che li
concernono, e gli organi di controllo). Nel caso di specie AP 2 e l’avv. RA 1
pretendevano di agire in qualità di azionisti della convenuta, così come a loro
dire già lo era stato a suo tempo A__________ __________, il quale aveva poi disposto
la consegna alla sua morte dei 45 titoli alla prima, che li aveva poi
consegnati in deposito al secondo. Ora, è incontestabile che l’atto di disposizione
da parte di A__________ __________ a favore di AP 2, costitutivo di una donatio
mortis causa, sia nullo e inefficace, siccome contrario all’ordinamento
civile italiano (Pescatore/Ruperto, Codice civile, 8ª
ed., n. 7 ad art. 458 CCIt. e n. 7 ad art. 769 CCIt.), pacificamente applicabile
al de cuius. A questo stadio della lite non essendo stato per il resto
contestato l’assunto pretorile, invero del tutto corretto, secondo cui AP 2 non
era né erede né legataria di A__________ __________, si deve con ciò concludere
che, quand’anche quest’ultimo fosse stato effettivamente proprietario dei
titoli - ciò che può qui rimanere indeciso - essa e quindi l’avv. RA 1, al
quale per altro secondo l’incontestato assunto pretorile nemmeno era stata
concessa l’espressa facoltà di agire a titolo personale, non potevano in tal
modo averne acquisito la proprietà e quindi prevalersi della presunzione della
titolarità dei titoli in loro possesso derivante dall’art. 930 CC, dal che il benfondato
dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, gli attori non avendo in
definitiva provato di avere la qualità per inoltrare un’azione di annullamento
e/o di accertamento della nullità di delibere assembleari. Per completezza, si
aggiunga che, contrariamente all’assunto degli attori, dal semplice possesso da
parte loro dei titoli azionari, di per sé forse sufficiente per legittimarli di
fronte alla convenuta ad esercitare i diritti sociali in occasione
dell’assemblea generale (art. 689a cpv. 2 CO), questione questa che riguarda però
solo il merito della lite, non si può in ogni caso concludere per la loro legittimazione
attiva in una successiva azione ex art. 706 e/o 706b CO.
10. Con istanza
26 maggio 2008 il solo avv. AP 1 chiede infine che, in applicazione dell’art.
68 seg. CPC, siano intersecate siccome ingiuriose e comunque offensive nei suoi
confronti, sia come parte sia come patrocinatore, alcune frasi contenute nelle
osservazioni all'appello. Nella misura in cui le stesse riguardano l’episodio,
definito dalla convenuta un “raggiro” o un “inganno” processuale, che
nell’istanza 27 giugno 2002 l’avv. AP 1, pur essendo stato a conoscenza della
circostanza (cfr. suo interrogatorio formale ad 2 e 2.1), non abbia informato
il giudice che le 45 azioni, da lui appositamente non versate agli atti ma allora
definite depositabili in Pretura ”su richiesta” (doc. 2 p. 6), non erano
firmate dall’amministratore della convenuta, si osserva che la richiesta
dell’attore è giustificata, ritenuto che, alla luce di quanto si è detto più
sopra (consid. 8), la mancata produzione dei titoli, sia pure di correttezza
processuale assai dubbia, non si è in ogni caso rivelata determinante per
l’accoglimento dell’istanza stessa e dunque non costituisce un “raggiro” o un
“inganno” processuale, termini questi che si rivelano dunque offensivi e al
limite della diffamazione: devono con ciò essere intersecati i passaggi "...
dall’inganno processuale degli attori, rectius dell’attore avv. AP 1 ..."
(osservazioni p. 5), “... e con il raggiro del non produrre ma del tenere a
disposizione ..." (osservazioni p. 6) e "è di tutta evidenza
che non ci si può prestare a questo raggiro ..." (osservazioni p. 10);
non così, siccome non offensivi e comunque rientranti nei limiti della convenienza,
invece i passaggi “... l’avv. AP 1 ha confessato ..." (osservazioni
p. 5 seg.), "sul piano della correttezza processuale il comportamento
degli attori, rectius dell’avv. AP 1 è pesantemente censurabile" (osservazioni
p. 6) e "... hanno preferito nascondere i 45 titoli doc. Q al
Pretore, nel tentativo, riuscito, purtroppo e poco onorevolmente riuscito, di
ottenere la convocazione giudiziale ..." (osservazioni p. 10). Nella
misura in cui all’avv. AP 1 viene rimproverato di essersi a torto prestato ad
intervenire in causa quale attore, circostanza da lui ritenuta pure offensiva,
non si giustifica di principio un’intersecazione e vanno con ciò mantenuti i
seguenti passaggi, del tenore ancora accettabile, "il ragionamento
degli attori, che non merita neppure questo nome, ..." (osservazioni
p. 6), "l’attore avv. AP 1, nel proprio IF, è palesemente apparso in
affanno e in difficoltà per giustificare la sua non chiara posizione in causa
..." (osservazioni p. 10) e “disturba inoltre la disinvoltura con
cui l’attore avv. AP 1 ..." (osservazioni p. 11); anche se non può
essere tollerata e va dunque intersecata siccome offensiva la frase "... verosimilmente
l’avv. AP 1 ... ha escogitato questo ennesimo raggiro ..."
(osservazioni p. 10). Non essendo stato preteso un comportamento doloso da
parte dell’avv. AP 1 - allora agente in qualità di patrocinatore di AP 2 - nel
fatto che essa, contrariamente al vero, si sia spacciata in questa causa per
moglie rispettivamente vedova di A__________ __________, non può infine essere
intersecato il passaggio “nelle comparse scritte l’attrice AP 2, sostenuta
dall’avv. AP 1, si è falsamente spacciata per moglie, risp. vedova ...” (osservazioni
p. 11).
11. Ne
discende la reiezione dell’appello e il parziale accoglimento ai sensi dei
considerandi dell’istanza di intersecazione.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che quale valore
litigioso può essere considerato quello, ampiamente superiore a fr. 30'000.-, corrispondente
agli effetti derivanti alla società convenuta dall’eventuale annullamento delle
assemblee generali oggetto di contestazione (DTF 75 II 149 consid. 1, 92 II 243
consid. 1b; TF 12 ottobre 2004 4P.208/2003 consid. 2.3; Poudret, Commentaire del la loi fédérale d’organisation
judiciaire, Vol. I, n. 9.8 ad art. 36; Dubs/Truffer, op. cit., n. 9 ad art. 706a CO; Riemer, op. cit., n. 237
e 310; Kunz, op. cit., p. 87; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art.
5).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 febbraio 2008 di AP 2 e dell’avv. AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
800.
-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2’000.- per ripetibili.
III. L’istanza di intersecazione 26 maggio 2008 dell’avv. AP 1 è evasa
ai sensi dei considerandi.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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