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Decisione

12.2008.53

Società anonima - annullamento assemblea e nullità assemblea - azioni al portatore - legittimazione attiva

28 luglio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli in questione a seguito della morte di A__________ __________,

sopraggiunta l’11 marzo 2001, AP 2, preso atto che l’amministratore della

società non le riconosceva la qualità di azionista da lei vantata affermando

che le azioni erano state a suo tempo date al de cuius solo in pegno, si

è rivolta all’avv. AP 1, il quale, con istanza 27 giugno 2002 (doc. 2), qualificandosi

quale azionista in virtù del possesso sui titoli da lui nel frattempo ricevuti

in deposito, ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ingiungere all’amministratore

della società di convocare un’assemblea generale con un particolare ordine del

giorno (esame e discussione dei conti dell’anno 2001, discussione sui seguenti

temi: a favore di chi le cartelle ipotecarie gravanti la part. n. __________

RFD di __________ erano state costituite a pegno; quando e per decisione di

chi; a quanto ammontavano i mutui garantiti da detti titoli; perché nel

bilancio non vi era nessuna indicazione al proposito nell’allegato al bilancio).

La domanda è stata accolta con decisione 28 giugno 2002 (doc. 3), poi confermata

da questa Camera con sentenza 30 gennaio 2003 (doc. 4).

3. Il

18 febbraio 2003 si è tenuta l’assemblea generale della società (doc. CC), nel

corso della quale l’amministratore ha in sostanza negato all’avv. AP 1, a AP 2,

all’avv. P__________ __________ e al dott. Al__________ __________, portatori

di 40 rispettivamente 3 e 1 azione ciascuno, la qualità di azionisti e con ciò

la facoltà di partecipare alle deliberazioni. In coda all’assemblea i

partecipanti hanno preso atto che tutte le 100 azioni non recavano la firma

dell’amministratore della società.

4. Con

petizione 8 aprile 2003 AP 2 e l’avv. AP 1, professatisi azionisti in quanto proprietari

e possessori dei 45 titoli, hanno dapprima chiesto di annullare e riconvocare l’assemblea

generale del 18 febbraio 2003, adducendo di essere stati a quel momento privati

del loro diritto di voto. Essi hanno inoltre chiesto di accertare la nullità e di

riconvocare ogni altra assemblea generale della società e in ogni caso quelle

tenute dopo l’11 marzo 2001, data del decesso di A__________ __________, osservando

che i titolari delle 45 azioni non erano mai stati invitati a parteciparvi e

che, contrariamente al vero, in quelle assemblee era stata dichiarata presente

la totalità delle azioni.

La

convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando come le azioni in possesso

degli attori, per altro nulle siccome non firmate dall’amministratore, a suo

tempo fossero state date solo in pegno e non in proprietà. Nelle more della

causa, con allegato 20 dicembre 2004, essa, preso atto che AP 2 non era risultata

essere moglie né erede del defunto A__________ __________ (cfr. interrogatorio

formale di AP 2 ad 1 e 1.1), ha pure eccepito la carente legittimazione attiva

degli attori.

5. Il

Pretore, con la sentenza 7 febbraio 2008 qui impugnata, ha respinto la

petizione. Il giudice di prime cure, dopo aver osservato che la società convenuta

non poteva prevalersi dell’intenzionale mancata sottoscrizione dei titoli da

parte del suo amministratore unico, ha innanzitutto ritenuto che gli attori non

potevano beneficiare della presunzione legale di proprietà derivante dal

possesso dei 45 titoli al portatore (art. 930 CC), in quanto il loro possesso,

per il quale potevano essere addotte svariate ragioni (vendita, donazione,

cessione in pagamento, dazione in pegno), era in definitiva equivoco. E in ogni

caso agli attori difettava la necessaria legittimazione attiva: AP 2 non era in

effetti erede o legataria di A__________ __________ e non poteva pertanto aver

acquisito la proprietà sulle azioni per devoluzione successoria; quanto all’avv.

RA 1, lo stesso in tali circostanze non poteva prevalersi del fatto che costei

gli avesse dato in deposito le azioni, tanto più che nemmeno risultava che quel

deposito fosse stato effettuato con espressa facoltà di agire a titolo

personale.

6. Con

l’appello 28 febbraio 2008 che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare

il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. A loro dire, non era

innanzitutto vero che il loro possesso sui titoli, che a suo tempo erano

inequivocabilmente stati ceduti in proprietà ad A__________ __________, fosse

equivoco e con ciò tale da far venire meno la presunzione dell’art. 930 CC.

Oltretutto, in una causa come quella in esame, promossa nei confronti della

convenuta, già il semplice possesso delle azioni sarebbe stato sufficiente per

consentir loro di esercitare i diritti sociali (art. 689a cpv. 2 CO), tanto più

che, diversamente da quanto esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 112 II 360), la convenuta non aveva, né invero aveva preteso di avere, un

interesse proprio a chiarire chi fossero i veri azionisti.

7. Delle

osservazioni 6 maggio 2008 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame

si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8. Con

le sue osservazioni all’appello la convenuta dichiara di non condividere

l’assunto pretorile secondo cui le 45 azioni litigiose, pur non recando la

firma dell’amministratore della società, nelle particolari circostanze non

sarebbero nulle ed anzi sarebbero perfettamente opponibili alla convenuta. A

torto. In effetti, la società deve lasciarsi opporre come validi i titoli

azionari, ancorché non firmati, che sono stati emessi, come nel caso di specie,

dalla totalità dei membri del consiglio di amministrazione (Baudenbacher, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 26 ad art. 622 CO; Siegwart, Zürcher

Kommentar, n. 49 ad art. 622 CO). Stando così le cose, il fatto che

l’amministratore unico della società, sentito in sede di interrogatorio

formale, abbia dichiarato di non averli firmati di proposito (doc. 6 ad 30), non

può essere addotto quale motivo per non riconoscere ai possessori di quei

titoli alcun diritto di partecipazione azionaria, tanto più che quella sua

affermazione era comunque in palese contraddizione con quella da lui resa in precedenza,

secondo cui egli non aveva mai saputo che le azioni dovevano essere firmate

(doc. 6 ad 4).

9. In

questa sede gli attori ribadiscono che A__________ __________ era proprietario

dei 45 titoli al portatore litigiosi e che in ogni caso il semplice possesso da

parte loro degli stessi era sufficiente per legittimarli di fronte alla

convenuta ad esercitare i diritti sociali (art. 689a cpv. 2 CO). Pur non affermandolo

esplicitamente, tant’è che sulla particolare questione non spendono in realtà alcuna

parola, essi sembrerebbero in tal modo lasciar intendere di disporre della

necessaria legittimazione attiva, negata loro dal Pretore. In realtà il

giudizio con cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto loro la legittimazione

attiva è corretto.

La petizione

inoltrata dagli attori è pacificamente un’azione di annullamento rispettivamente

di accertamento della nullità di delibere assembleari giusta gli art. 706 e

706b CO. Legittimati a proporre la prima sono il consiglio d’amministrazione,

ogni azionista (art. 706 cpv. 1 CO) nonché i detentori di buoni di

partecipazione e, a determinate condizioni, i detentori di buoni di godimento (Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 4 ad art. 706 CO; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, n. 10 e

14 seg. ad art. 706 CO; Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage im schweizerischen

Gesellschaftsrecht, n. 130 seg.; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3ª ed., § 16 n. 104 e 106; Kunz, Die

Klagen im Schweizer Aktienrecht, p. 60 segg.), mentre a promuovere la seconda è

ogni persona che ha un interesse giuridico degno di protezione all’accertamento

(DTF 115 II 468 consid. 3b; TF 11 gennaio 2008 4A_131/2007 consid. 2.1; Dubs/Truffer, op. cit., n. 6 ad art. 706b CO; Peter/Cavadini, op.

cit., n. 4 ad art. 706b CO; Riemer, op. cit., n. 294; Böckli, op. cit., § 16 n. 156; Kunz, op.

cit., p. 60 segg. e 63 segg.), in particolare gli azionisti, il consiglio

d’amministrazione, i detentori di buoni di partecipazione o di godimento, i

creditori o altri terzi interessati quali il fisco, i concorrenti (DTF 115 II

468 consid. 3b; Peter/Cavadini, op. cit., ibidem; Böckli, op. cit., ibidem; tra questi, Riemer, op.

cit., ibidem, menziona pure i destinatari di una disposizione statutaria

violante il loro diritto della personalità, gli ex soci per riguardo a una loro

successiva decisione di espulsione, i fiducianti di un socio, gli eventuali

organi esecutivi non soci della società per riguardo a nomine che li

concernono, e gli organi di controllo). Nel caso di specie AP 2 e l’avv. RA 1

pretendevano di agire in qualità di azionisti della convenuta, così come a loro

dire già lo era stato a suo tempo A__________ __________, il quale aveva poi disposto

la consegna alla sua morte dei 45 titoli alla prima, che li aveva poi

consegnati in deposito al secondo. Ora, è incontestabile che l’atto di disposizione

da parte di A__________ __________ a favore di AP 2, costitutivo di una donatio

mortis causa, sia nullo e inefficace, siccome contrario all’ordinamento

civile italiano (Pescatore/Ruperto, Codice civile, 8ª

ed., n. 7 ad art. 458 CCIt. e n. 7 ad art. 769 CCIt.), pacificamente applicabile

al de cuius. A questo stadio della lite non essendo stato per il resto

contestato l’assunto pretorile, invero del tutto corretto, secondo cui AP 2 non

era né erede né legataria di A__________ __________, si deve con ciò concludere

che, quand’anche quest’ultimo fosse stato effettivamente proprietario dei

titoli - ciò che può qui rimanere indeciso - essa e quindi l’avv. RA 1, al

quale per altro secondo l’incontestato assunto pretorile nemmeno era stata

concessa l’espressa facoltà di agire a titolo personale, non potevano in tal

modo averne acquisito la proprietà e quindi prevalersi della presunzione della

titolarità dei titoli in loro possesso derivante dall’art. 930 CC, dal che il benfondato

dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, gli attori non avendo in

definitiva provato di avere la qualità per inoltrare un’azione di annullamento

e/o di accertamento della nullità di delibere assembleari. Per completezza, si

aggiunga che, contrariamente all’assunto degli attori, dal semplice possesso da

parte loro dei titoli azionari, di per sé forse sufficiente per legittimarli di

fronte alla convenuta ad esercitare i diritti sociali in occasione

dell’assemblea generale (art. 689a cpv. 2 CO), questione questa che riguarda però

solo il merito della lite, non si può in ogni caso concludere per la loro legittimazione

attiva in una successiva azione ex art. 706 e/o 706b CO.

10. Con istanza

26 maggio 2008 il solo avv. AP 1 chiede infine che, in applicazione dell’art.

68 seg. CPC, siano intersecate siccome ingiuriose e comunque offensive nei suoi

confronti, sia come parte sia come patrocinatore, alcune frasi contenute nelle

osservazioni all'appello. Nella misura in cui le stesse riguardano l’episodio,

definito dalla convenuta un “raggiro” o un “inganno” processuale, che

nell’istanza 27 giugno 2002 l’avv. AP 1, pur essendo stato a conoscenza della

circostanza (cfr. suo interrogatorio formale ad 2 e 2.1), non abbia informato

il giudice che le 45 azioni, da lui appositamente non versate agli atti ma allora

definite depositabili in Pretura ”su richiesta” (doc. 2 p. 6), non erano

firmate dall’amministratore della convenuta, si osserva che la richiesta

dell’attore è giustificata, ritenuto che, alla luce di quanto si è detto più

sopra (consid. 8), la mancata produzione dei titoli, sia pure di correttezza

processuale assai dubbia, non si è in ogni caso rivelata determinante per

l’accoglimento dell’istanza stessa e dunque non costituisce un “raggiro” o un

“inganno” processuale, termini questi che si rivelano dunque offensivi e al

limite della diffamazione: devono con ciò essere intersecati i passaggi "...

dall’inganno processuale degli attori, rectius dell’attore avv. AP 1 ..."

(osservazioni p. 5), “... e con il raggiro del non produrre ma del tenere a

disposizione ..." (osservazioni p. 6) e "è di tutta evidenza

che non ci si può prestare a questo raggiro ..." (osservazioni p. 10);

non così, siccome non offensivi e comunque rientranti nei limiti della convenienza,

invece i passaggi “... l’avv. AP 1 ha confessato ..." (osservazioni

p. 5 seg.), "sul piano della correttezza processuale il comportamento

degli attori, rectius dell’avv. AP 1 è pesantemente censurabile" (osservazioni

p. 6) e "... hanno preferito nascondere i 45 titoli doc. Q al

Pretore, nel tentativo, riuscito, purtroppo e poco onorevolmente riuscito, di

ottenere la convocazione giudiziale ..." (osservazioni p. 10). Nella

misura in cui all’avv. AP 1 viene rimproverato di essersi a torto prestato ad

intervenire in causa quale attore, circostanza da lui ritenuta pure offensiva,

non si giustifica di principio un’intersecazione e vanno con ciò mantenuti i

seguenti passaggi, del tenore ancora accettabile, "il ragionamento

degli attori, che non merita neppure questo nome, ..." (osservazioni

p. 6), "l’attore avv. AP 1, nel proprio IF, è palesemente apparso in

affanno e in difficoltà per giustificare la sua non chiara posizione in causa

..." (osservazioni p. 10) e “disturba inoltre la disinvoltura con

cui l’attore avv. AP 1 ..." (osservazioni p. 11); anche se non può

essere tollerata e va dunque intersecata siccome offensiva la frase "... verosimilmente

l’avv. AP 1 ... ha escogitato questo ennesimo raggiro ..."

(osservazioni p. 10). Non essendo stato preteso un comportamento doloso da

parte dell’avv. AP 1 - allora agente in qualità di patrocinatore di AP 2 - nel

fatto che essa, contrariamente al vero, si sia spacciata in questa causa per

moglie rispettivamente vedova di A__________ __________, non può infine essere

intersecato il passaggio “nelle comparse scritte l’attrice AP 2, sostenuta

dall’avv. AP 1, si è falsamente spacciata per moglie, risp. vedova ...” (osservazioni

p. 11).

11. Ne

discende la reiezione dell’appello e il parziale accoglimento ai sensi dei

considerandi dell’istanza di intersecazione.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la

soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che quale valore

litigioso può essere considerato quello, ampiamente superiore a fr. 30'000.-, corrispondente

agli effetti derivanti alla società convenuta dall’eventuale annullamento delle

assemblee generali oggetto di contestazione (DTF 75 II 149 consid. 1, 92 II 243

consid. 1b; TF 12 ottobre 2004 4P.208/2003 consid. 2.3; Poudret, Commentaire del la loi fédérale d’organisation

judiciaire, Vol. I, n. 9.8 ad art. 36; Dubs/Truffer, op. cit., n. 9 ad art. 706a CO; Riemer, op. cit., n. 237

e 310; Kunz, op. cit., p. 87; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art.

5).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 28 febbraio 2008 di AP 2 e dell’avv. AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

800.

-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di

rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2’000.- per ripetibili.

III. L’istanza di intersecazione 26 maggio 2008 dell’avv. AP 1 è evasa

ai sensi dei considerandi.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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