12.2008.56
Diritto del lavoro. Cessione legale alla Cassa cantonale di disoccupazione
27 febbraio 2009Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.56
Data decisione, Autorità:
27.02.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_192/2009, 14.01.2010
Titolo:
Diritto del lavoro. Cessione legale alla Cassa cantonale di disoccupazione
ALIENAZIONE DELL'OGGETTO LITIGIOSO
art. 169 CO
art. 110 CPC-TI
art. 29 LADI
Incarto n.
12.2008.56
Lugano
27 febbraio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. CL.2002.147
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 18
dicembre 2002 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'643.50
a titolo di pretese salariali di __________ __________ a lei cedute, giusta l’art.
29 cpv. 2 LADI, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata a quest’ultima;
domanda
avversata dalla convenuta, che in via subordinata ha chiesto la compensazione
della pretesa avversaria con fr. 2'453.75 (in via ancor
più subordinata fr. 1'800.-) percepiti "in modo illecito da __________ __________",
compensazione aumentata con la duplica a fr. 3'373.75;
e che
il Segretario assessore ha accolto con sentenza 15 febbraio 2008;
appellante
la convenuta che con atto di appello 3 marzo 2008 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza, in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr.
744.35;
mentre
l’istante non ha prodotto
osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha adito il 12 aprile 1999 la Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, contestando la validità del licenziamento notificatole con
scritto 21 dicembre 1998 per il 31 gennaio 1999. Con sentenza 29 gennaio 2002
il Segretario assessore ha dichiarato nulla la disdetta e ha accertato che il
rapporto di lavoro terminava il 25 ottobre 1999. Egli ha quindi condannato la
datrice di lavoro AP 1 al pagamento di fr. 1'664.35 oltre interessi (inc. CL.1999.21). In tale procedimento il
primo giudice ha reputato che la datrice di lavoro era tenuta al versamento del
salario di fr. 2'500.- lordi mensili alla lavoratrice dal 1° febbraio al 25 ottobre 1999, per complessivi
fr. 20'307.85 netti. Da tale importo egli ha poi
dedotto quanto già versato a __________ __________ dalla AO 1 nel novembre 1999,
ovvero fr. 18'643.50 (doc. B), la quale – in virtù della cessione legale di cui
all’art. 29 cpv. 2 LADI – era subentrata nelle more di causa nei diritti della
lavoratrice limitatamente all’importo da lei versato. Le parti non hanno
impugnato tale sentenza, di modo che la stessa è cresciuta in giudicato.
Fatti
B. Con
istanza 18 dicembre 2002 la AO 1 – cessionaria legale della pretesa menzionata
sopra – ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 18'643.50, a titolo di indennità per perdita di guadagno versata a __________
__________ nel novembre 1999. All’udienza di discussione del 28 gennaio 2003 la
convenuta si è opposta alla domanda. Essa ha sollevato l’eccezione di cosa
giudicata e ha sostenuto che la AO 1 avrebbe avuto diritto, se del caso,
unicamente all’importo di fr. 1'664.35 indicato nel dispositivo della sentenza
di cui all’inc. CL.1999.21. La ex datrice di lavoro ha altresì affermato che il
rapporto di lavoro con __________ __________ era stato rescisso consensualmente
per il 31 gennaio 1999, motivo per cui nulla era dovuto dopo tale data. In via
subordinata essa ha chiesto la compensazione della
pretesa avversaria con fr. 2'453.75 (in via ancor più
subordinata fr. 1'800.-) percepiti "in modo illecito da __________ __________".
Alla continuazione 10 marzo 2003 dell’udienza di discussione, l’istante ha
replicato che la controparte non poteva più contestare quanto già accertato dal
primo giudice nel procedimento CL.1999.21 e che la portata del relativo dispositivo
doveva essere desunta sulla base dei considerandi. Con la duplica la convenuta
ha ribadito il proprio punto di vista, salvo aumentare la propria pretesa in
via subordinata di fr. 920.-, equivalenti alle ripetibili addossate a __________
__________ nella sentenza 29 gennaio 2002. Con
conclusioni scritte le parti hanno infine confermato i loro rispettivi punti di
vista.
C. Statuendo
con sentenza 15 febbraio 2008, il Segretario assessore ha accolto integralmente
l’istanza. Con appello 3 marzo
2008 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di
respingere l’istanza, in via
subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 744.35 (fr. 1'664.35 ./. fr. 920.-). L’istante non ha presentato osservazioni. Con
ordinanza 10 luglio 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti
un termine fino al 30 luglio 2008 per inviare le proprie osservazioni sul
possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal
Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubblicata in DTF 134 I
184), con l’avvertenza che il
silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di
forma. L’appellante ha
rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre l’istante è rimasto silente. Ciò posto, nulla osta alla trattazione
del presente gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha ricordato che nella propria sentenza
29 gennaio 2002 di cui all’inc.
CL.1999.21 (doc. B) aveva riconosciuto a __________ __________ il salario dal
1° febbraio al 25 ottobre 1999, per complessivi fr. 20'307.85
netti. A seguito del versamento nelle more di causa, da parte della AO 1, di
indennità per perdita di guadagno per fr. 18'643.50, egli ha quindi accolto
tale istanza unicamente per la differenza, ovvero per fr. 1'664.35. Il primo
giudice ha poi spiegato che gli effetti giuridici della sentenza 29 gennaio
2002 si estendevano anche alla cessionaria del credito, ossia la AO 1,
precisando che il dispositivo doveva essere interpretato in funzione delle
motivazioni contenute nei considerandi. Di conseguenza, egli ha ritenuto che in
tale sentenza la convenuta era stata reputata debitrice anche della qui istante,
motivo per cui ha accolto la domanda.
2. L’appellante ritiene che la questione oggetto del presente
procedimento sia già stata giudicata con sentenza 29 gennaio 2002. Motivo per
cui oppone al procedimento avviato dall’appellata l’eccezione di cosa giudicata
(gravame, pag. 7 segg.).
2.1 In virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il
lavoratore che ha introdotto un’istanza non è più legittimato a far valere nei confronti del datore
di lavoro le somme che nel frattempo gli sono state versate a titolo di
indennità di disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe
indebitamente arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2002.169 dell’8 maggio 2003; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 11 ad art. 337c CO; Rehbinder
in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 337c CO). Dai crediti dell'istante devono
essere quindi dedotti gli importi a lui versati dalla Cassa disoccupazione. Con
il pagamento quest’ultima
diventa creditrice nei confronti del datore di lavoro limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all’assicurato (art. 29 cpv. 2 LADI). La Cassa
non ha personalità giuridica propria, ma tratta con l’esterno in nome proprio e
ha capacità di stare in giudizio (art. 79 cpv. 2 LADI). La questione da porsi è
quella di sapere degli effetti di una decisione – in esito a un litigio fra il
lavoratore e il datore di lavoro sulla contestazione di un licenziamento
immediato – su una procedura che vede coinvolte la cassa disoccupazione e il
datore di lavoro.
2.2 Nella sentenza menzionata dal Segretario assessore (DTF 125 III 8) e
invocata dall’appellante
(appello, pag. 9), il Tribunale federale si è chinato proprio sulla questione,
opposta a quella invocata dalla convenuta, di sapere se la Cassa di
disoccupazione che non ha preso parte al precedente procedimento possa
prevalersi dell’autorità di
cosa giudicata di quella sentenza in virtù della sua successione in diritto. Il
Tribunale federale ha spiegato anzitutto che una sentenza osta all’introduzione di un successivo processo
civile ove quest’ultimo verta
fra le stesse parti, riguardi l’identica pretesa e sia fondato sul medesimo complesso di fatti. Ha
poi precisato che qualora un credito sia stato ceduto dopo la fine del processo
che lo concerne, il giudizio acquisisce forza di cosa giudicata nei confronti
del successore. Al contrario, ciò non avviene se il credito era stato ceduto
prima della litispendenza, poiché si reputa che il processo sia stato condotto
da una persona non (più) legittimata a far valere i diritti invocati. Qualora,
invece, vi sia cessione del credito nelle more di causa, il Tribunale federale
ha spiegato che essa può condurre a una sostituzione della parte nel
procedimento o a un’estensione
degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a dipendenza del
diritto processuale cantonale. Nella presente fattispecie, la AO 1 è divenuta
cessionaria nel novembre 1999 dopo l’introduzione, da parte della lavoratrice, della causa di cui all’inc. CL.1999.21. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale menzionata, occorre quindi verificare la
normativa procedurale ticinese. Secondo questa Camera la norma applicabile, per
analogia, alla situazione trattata è l’art. 110 CPC, secondo il quale se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in
causa. La sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del
diritto civile circa l’acquisto
del terzo di buona fede (cpv. 1).
2.3 Riferendosi
proprio all’art. 110 CPC, l’appellante critica la motivazione del
Segretario assessore secondo il quale gli effetti giuridici di una decisione
non sono limitati alla sola lettera del dispositivo, bensì quest’ultimo dev’essere inteso tenendo conto delle motivazioni espresse nei
considerandi. Essa ritiene, pertanto, che il primo giudice ha a torto
considerato che a monte del dispositivo della sentenza 29 gennaio 2002 vi fosse
l’accertamento del buon
fondamento della pretesa corrispondente all’anticipo versato all’assicurata dalla AO 1. L’appellante reputa,
invece, che il dispositivo sia chiaro e che non necessiti di alcuna
interpretazione. Secondo l’appellante, quindi, la AO 1 avrebbe dovuto esigere dall’assicurata l’impugnazione della sentenza 29 gennaio 2002, chiedendo una
precisazione del dispositivo, o intervenire in lite. In difetto di che, essa
non potrebbe più mettere in discussione il suo dispositivo e potrebbe quindi
vantare nei suoi confronti, al più, fr. 644.35 pari all’importo stabilito dal Segretario assessore di fr. 1'664.35 meno fr. 920.- di ripetibili in suo
favore (cfr. dispositivo n. 1 e 2 doc. B) (appello, pag. 8 seg.).
2.4 Se
non che, l’appellante dimentica
che nella sentenza da essa invocata (DTF 125 III 8) il Tribunale federale, dopo
aver trattato la questione dal profilo soggettivo (titolarità del diritto), ha
anche rammentato che un giudizio acquista autorità di cosa giudicata, dal
profilo oggettivo, unicamente se si pronuncia sul merito della vertenza. In
altre parole, l’effetto di cosa
giudicata subentra solamente nella misura in cui emerge che il diritto fatto
valere nella seconda causa è già stato esaminato e deciso nella prima. A tal
scopo occorre interpretare la sentenza tenendo conto del suo intero contenuto.
Secondo il Tribunale federale, invero, sebbene solo il dispositivo di una
decisione passa in giudicato, non va dimenticato che la sua portata va desunta
anche sulla scorta dei considerandi. Nel caso da lui trattato, il tribunale
dell’istanza inferiore aveva
statuito in maniera definitiva solamente sull’obbligo della datrice di lavoro di versare una somma al dipendente nonché
sull’assenza di legittimazione
attiva di quest’ultimo a chiedere
più di tale importo. Esso non aveva per contro esaminato e deciso la pretesa
della Cassa di disoccupazione, la quale peraltro non aveva nemmeno partecipato
a quel procedimento. I giudici si erano limitati a menzionare il versamento
effettuato da quest’ultima per
giustificare le loro conclusioni circa la legittimazione attiva del lavoratore.
Il Tribunale federale ha spiegato che in sostanza la situazione non si
differenziava da quella in cui il lavoratore si fosse limitato a domandare l’importo escluso dalla cessione legale. Esso
ha poi aggiunto che, d’altra
parte, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la sentenza su un’azione parziale sia vincolante solamente con
riferimento alla parte del credito che è stata giudicata, anche quando ai fini
del giudizio è stata presa in considerazione la pretesa nella sua globalità. Il
Tribunale federale ha quindi concluso sostenendo che la decisione non aveva
acquistato forza di cosa giudicata con riferimento alla pretesa vantata dalla
Cassa di disoccupazione (DTF 125 III 8 consid. 3c).
2.5 Nella
presente fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che la datrice
di lavoro era tenuta al versamento del salario dal 1˚ febbraio al 25 ottobre 1999 e che il relativo credito ammontava a
fr. 22'083.35 (doc. B, pag. 8
in basso). Egli ha poi spiegato che per il medesimo periodo l’istante aveva "comunque già percepito
dall’assicurazione
disoccupazione la somma di fr. 18'643.50, importo
questo che deve essere posto in deduzione della pretesa testé accertata in
applicazione delle norme in materia di assicurazione disoccupazione" (pag.
9 in alto). Di conseguenza, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 1'664.35. Alla
luce di quanto illustrato (sopra, consid. 2.4), il primo giudice non si è
pertanto pronunciato nel merito delle spettanze della AO 1, limitandosi a
menzionare il pagamento delle prestazioni sociali per determinare l’ammontare
della pretesa della lavoratrice. La sentenza 29 gennaio 2002 non ha quindi
acquisito forza di cosa giudicata nei confronti della qui appellata. Era quindi
facoltà di quest’ultima inoltrare l’istanza 15 febbraio 2008 oggetto del
presente procedimento. Ciò posto, occorre chinarsi, come postulato in via
subordinata dall’appellante, sul merito della vertenza.
3. Secondo
l’appellante, il primo giudice non avrebbe affrontato le censure di merito da
lei sollevate, che ripropone quindi in sede di appello.
3.1 Essa ribadisce
anzitutto che nulla sarebbe dovuto alla controparte, dato che il rapporto di
lavoro che la legava a __________ __________ sarebbe stato rescisso
consensualmente per il 31 gennaio 1999 (appello, pag. 4 e 11 in baso). Il
Segretario assessore ha rinviato alla motivazione già esposta nella sentenza 29
gennaio 2002. Al riguardo, egli aveva ritenuto infondata la tesi della
convenuta. Tale motivazione era senz’altro nota alla convenuta, che era parte
in giudizio. Se non che, in questa sede essa si limita a ribadire quanto già
espresso dinanzi al primo giudice nel presente procedimento. Inoltre, essa
invoca tutta una serie di documenti (doc. 10-17), senza tuttavia sostanziare in
che misura essi suffraghino la propria tesi. Al riguardo l’appello è quindi
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Si volesse anche vagliare
l’argomentazione nel merito, l’esito non sarebbe migliore. I documenti di cui
si prevale l’appellante, infatti, sono lettere da lei inviate alla lavoratrice,
che come tali non possono dimostrare la volontà di quest’ultima di rescindere
consensualmente il rapporto di lavoro. L’appellante ritiene, poi, che a
suffragio di una rescissione consensuale vi sarebbe la circostanza che, al
contrario di quanto inizialmente asserito, ma poi ritrattato, la lavoratrice
non ha dimostrato di aver continuato l’attività lavorativa dopo il 31 gennaio
1999. Nel corso del suo interrogatorio formale del 21 settembre 1999, la
lavoratrice aveva dapprima affermato che l’ultima prestazione per la convenuta era
avvenuta nei mesi di ottobre – dicembre 1998, ed era stata quella di inviare
candidati nel Canton __________ (risposta n. 5), per poi dichiarare che
"dal gennaio al marzo 1999 ero presente per rispondere al telefono evadere
il lavoro corrente, ecc. Non ho più fatto né annunci né colloqui. Davo
indicazioni a chi mi telefonava ricercandomi personale o altro. Non ho
trasmesso alcun rapporto perché come indicatomi da __________ non dovevo più
lavorare per loro. Il rapporto era stato disdetto. In diverse lettere lui mi ha
confermato di non continuare a lavorare" (risposta n. 6). Al riguardo, il
Segretario assessore aveva spiegato che se interruzione vi era stata, essa era
da ricondurre unicamente all’imposizione della datrice di lavoro. Con tale
motivazione l’appellante non si confronta, limitandosi a ribadire il proprio
punto di vista, sicché al riguardo il gravame è una volta di nuovo
irricevibile. La datrice di lavoro invoca, infine, due missive 27 gennaio
rispettivamente 11 febbraio 1999, la prima di AP 1 a __________ __________, la
seconda viceversa (pag. 11 in fondo). Detti documenti
sono tuttavia irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,n. 7 ad art. 321), la
facoltà di produrre nuove prove in sede di appello.
3.2 L’appellante ritiene che la controparte non
abbia contestato le sue argomentazioni sulla rescissione consensuale, di modo
che le stesse devono essere ammesse (appello, pag. 5 in basso). A torto. L’istante,
infatti, ha esplicitamente contestato l’argomentazione avversaria, come ben
risulta dalla replica (verbale di udienza del 10 marzo 2003, replica pag. 2, ad
2.1).
3.3 La
datrice di lavoro si lamenta del fatto che il Segretario assessore non abbia
affrontato la domanda di compensazione per l’importo di fr. 2'453.75 da lei sollevata in via subordinata.
Essa sostiene di esser venuta a conoscenza nel corso del procedimento di prima
istanza che __________ __________ – palesandosi come rappresentante della
datrice di lavoro, in realtà all’oscuro della questione – aveva intentato causa contro __________ __________,
cliente della qui appellante, per il pagamento di una fattura. L’appellata avrebbe poi accettato nell’ottobre 1999 lo stralcio di tale causa
dietro versamento di fr. 1'800.-, che lei avrebbe
incassato (appello, pag. 3 in mezzo, 5 in basso e 11 in
alto). Secondo l’art. 169 CO,
il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre
al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione (cpv. 1).
Tale norma è applicabile per analogia anche ai casi di cessione legale (Girsberger, in: Basler Kommentar, OR I,
4ª ed., n. 5 ad art. 166). All’udienza di discussione 8 settembre 1999
nella causa intentata da __________ __________ in nome della qui appellante, è
stata raggiunto un accordo con __________ __________ nel senso di un versamento
di fr. 1'800.- a AP 1 a
tacitazione della sua pretesa (doc. 21). La cessione legale oggetto della
presente controversia, avveratasi nel novembre 1999, è quindi avvenuta
successivamente e, dal profilo temporale, potrebbe essere eccepita. Se non che,
il credito vantato in compensazione dall’appellante non è stato dimostrato. Lo stesso dovrebbe fondarsi sull’indebito arricchimento di __________ __________
giusta l’art. 62 cpv. 1 CO. L’appellante non ha dimostrato che quest’ultima si sia effettivamente arricchita.
Invero, nell’accordo raggiunto
in occasione dell’udienza
menzionata sopra, le parti hanno concordato il versamento di fr. 1'800.- a AP 1. Lo scritto 28 ottobre 1999
nel quale sostiene che l’avv. __________
(patrocinatore di __________ __________) avrebbe affermato di aver versato a __________
__________ tale importo (doc. 22) si esaurisce in un mero asserto di parte e
non ha quindi rilevanza probatoria. Inoltre, la circostanza che la causa
intentata da __________ __________ in nome dell’appellante concerneva un importo di fr. 2'453.75, superiore a quello oggetto della transazione, ancora non
dimostra l’esistenza e l’esigibilità di un credito di pari importo.
3.4 L’appellante chiede, infine, la compensazione
della pretesa dell’istante con
l’importo di fr. 920.- riconosciutole
a titolo di ripetibili nella sentenza 29 gennaio 2002 (doc. B; appello, pag. 11
in basso). A torto. Invero, come si è spiegato sopra, la qui istante non era
parte al procedimento CL.1999.21, tant’è che le ripetibili in questione sono state caricate a __________ __________.
4. In
definitiva, quindi, l’appello dev’essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del
lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343
cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante non deve versare un’equa indennità per ripetibili alla
controparte, che non ha presentato osservazioni. Il valore determinante per un
eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 18'643.50.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 3 marzo
2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di appello. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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