12.2008.58
Contratto di assicurazione, recesso per reticenza valido, non obbligo di verificare subito informazioni fornite dal proponente
28 luglio 2009Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.58
Data decisione, Autorità:
28.07.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, recesso per reticenza valido, non obbligo di verificare subito informazioni fornite dal proponente
RETICENZA
art. 6 LCA
art. 8 LCA
Incarto n.
12.2008.58
Lugano
28 luglio
2009/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.179
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 15 settembre
2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 51'202.45
oltre interessi dal 9 agosto 2005, ridotti in sede di conclusioni a fr.
46'100.- oltre accessori, a titolo di risarcimento per il furto di un veicolo
di sua proprietà e per altri sinistri minori, domanda avversata dalla
convenuta, la quale ha pure formulato una pretesa riconvenzionale di fr.
9’302.50 oltre accessori, e sulle quali il Pretore ha statuito il 14 febbraio
2008 respingendole entrambe;
appellante
l’attore che con atto d’appello del 6 marzo 2008 postula la riforma del
giudizio pretorile nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr.
46'100.- oltre interessi a far tempo dal 9 agosto 2005, della tassa di
giustizia e delle spese, con rifusione di fr. 5'000.- per ripetibili di prima
sede, protestando tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre
la convenuta con osservazioni del 21 aprile 2008 chiede che l’appello sia
respinto e che la sentenza pretorile sia confermata, con protesta di tasse, spese
e ripetibili di prima e seconda istanza.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il 9
agosto 2005 AP 1 ha subito all’estero il furto della propria autovettura, __________
__________, targata TI __________, assicurata presso AO 1 con la polizza nr. __________.
Il furto è stato regolarmente denunciato. In seguito AP
1 ha informato la compagnia assicurativa dell’evento, chiedendo che gli fosse
risarcito il valore del veicolo come previsto dal contratto. La Compagnia di
assicurazioni ha rifiutato la copertura del danno adducendo come motivazione la
reticenza dell’assicurato, il quale avrebbe taciuto un precedente furto subito
il 1° aprile 1999 quando era cliente di un’altra compagnia assicurativa.
B. Non
avendo potuto raggiungere un accordo, AP 1 con petizione del 15 settembre 2006 ha richiesto al Pretore del distretto
di Bellinzona di condannare AO 1 al pagamento di fr. 51'202.45. La convenuta si
è opposta alla petizione nella risposta 19 febbraio 2007 e in via riconvenzionale
ha chiesto la rifusione di fr. 9'302.50. Nei successivi allegati scritti le
parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, l’attore riducendo a
fr. 46'100.- le proprie pretese nelle conclusioni.
C. Il Pretore ha respinto la petizione e la domanda riconvenzionale con
sentenza 14 febbraio 2008. La tassa di giustizia dell’azione principale in fr.
1'400.- e le spese sono state poste a carico dell’attore, con l’obbligo di
rifondere alla convenuta fr. 5'000.- per ripetibili. La tassa di giustizia
dell’azione riconvenzionale in fr. 300.- e le spese sono state poste a carico
dell’attrice riconvenzionale, con l’obbligo di rifondere al convenuto
riconvenzionale fr. 2'000.- per ripetibili.
D. L’attore
ha presentato il 6 marzo 2009 appello contro il giudizio pretorile, chiedendone
la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Dal canto suo
l’appellata con le sue osservazioni del 21 aprile 2008 postula la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio di prima sede.
e considerando
Considerandi
1.
Nella
fattispecie il Pretore è giunto alla conclusione che l’attore aveva commesso
reticenza nei confronti della compagnia assicurativa
per avere omesso di segnalare nella proposta assicurativa da lui sottoscritta il
furto di un autoveicolo nel 1999. Il primo giudice ha considerato che la
domanda contenuta nella proposta era chiara, a maggior ragione per una persona
come l’attore che aveva lavorato presso una compagnia di assicurazione, e che l’assicurato
aveva omesso di menzionare il furto del 1999. Inoltre, prosegue il Pretore,
dall’istruttoria, e in particolare dalla deposizione testimoniale di __________,
non risulta che la convenuta ha omesso di verificare le dichiarazioni rese dal
proponente.
2.
L’appellante contesta al Pretore di avere valutato in modo errato la
testimonianza del teste __________. L’attore, infatti, ritiene che partendo
dalla risposta data alla domanda sui sinistri, segnatamente il rimando al
dossier presso la precedente compagnia di assicurazione __________, la
testimonianza confermerebbe che l’elaborazione di una proposta, nel periodo tra
la sua sottoscrizione e l’allestimento della polizza, prevede necessariamente
l’assunzione di ulteriori informazioni. A detta dell’appellante una verifica
delle informazioni posteriore a tale momento non avrebbe senso poiché
altrimenti nessuno potrebbe più ritenersi sicuro di avere una copertura
effettiva ed efficace, poiché le compagnie assicurative non verificherebbero
mai quanto affermato dal cliente e quindi potrebbero ogni qualvolta si presenta
un danno giustificare un rifiuto delle prestazioni con la reticenza del
cliente. La prassi nell’assunzione delle informazioni è
ancor più provata, sostiene l’attore, se si considera che l’assicurato ha
autorizzato con la sua firma l’assicuratore a scambiare dei dati indispensabili
all’esame della proposta. Da tutto ciò si può dedurre che nella fattispecie in
esame al momento della stipulazione del contratto la società appellata aveva
sicuramente assunto ed elaborato ulteriori informazioni. Comunque, in caso
contrario, l’omissione di tali verifiche sarebbe da imputare unicamente alla
negligenza della società assicurativa stessa poiché il cliente aveva fornito
tutte le informazioni necessarie a chiarire il suo passato assicurativo quale
detentore di veicoli a motore.
3.
L’art.
8.
cpv. 3 e 4 LCA esclude la facoltà dell’assicuratore di recedere dal contratto
in caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA, se questi conosceva o doveva
conoscere il fatto taciuto rispettivamente se conosceva o doveva conoscere
esattamente un fatto inesattamente dichiarato. Da questa norma non si può però
dedurre un obbligo generale dell’assicuratore di raccogliere informazioni
relative a fatti rilevanti per la valutazione del rischio da parte della
compagnia assicurativa e di verificare quanto affermato dall’assicurato (Brulhart,
Droit des assurances privées, Berna 2008, n. 483 pag. 220). Si ritengono
conosciuti unicamente quei sinistri liquidati in precedenza dalla medesima
assicurazione o quei fatti di cui questa è venuta a conoscenza tramite terzi.
Per il resto, l’assicuratore deve unicamente rimuovere o tentare di rimuovere,
secondo il principio della buona fede, dubbi scaturiti da affermazioni poco
chiare o controsensi che derivano dall’offerta assicurativa. (DTF 99 II 67,
pag. 79 e riferimenti contenuti; DTF 90 II 449, pag. 456; Honsell H., Vogt N.P., Schnyder A., Kommentar
zum Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG),
Basilea-Ginevra-Monaco, 2001, nr. 23 ad art. 8 LCA; Carré O., Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Lausanne,
2000, pag. 156 e ss.).
4.
In
questa sede l’appellante non contesta più l’esistenza di una reticenza ai sensi
dell’art. 6 LCA. Il furto del 1° aprile 1999, infatti,
non è mai stato citato nel dossier __________: nella prima proposta risalente
al 20 luglio 1999, quindi pochissimo tempo dopo il danno, l’appellante ha
dichiarato di non avere subito danni nei cinque anni precedenti tale data e
anche nelle proposte posteriori non si trova alcun riferimento a questo sinistro
(doc. O). Come già appurato dal Pretore, l’appellante non può avere frainteso
il significato e la portata di questa domanda, avendo svolto la professione di
assicuratore per svariati anni. Nella proposta relativa al contratto in oggetto,
inoltre, il proponente ha dichiarato, rispondendo alla domanda circa l’entità
dei danni subiti, di aver subito danni variabili fra fr. 100.- e fr. 2'000.-,
omettendo del tutto il furto avvenuto nel 1999, per il quale ha ricevuto un
rimborso di fr. 37'000.-. Per quel che concerne l’apprezzamento
della deposizione del teste __________, consulente assicurativo che ha
allestito la proposta all’origine della vertenza, costui ha riferito che “capita
che alcune volte alla domanda circa i sinistri antecedenti la proposta in elaborazione
il cliente indichi semplicemente sì, vedi polizze precedenti presso… In questo
caso l’agenzia competente per la proposta nell’ambito dell’elaborazione della
polizza vera e propria prende le dovute informazioni. Ai tempi, per quanto
riferitomi dal responsabile dell’agenzia, una simile dicitura (vedi polizze
compagnia…) comportava l’assunzione di informazioni ulteriori da parte della
stessa agenzia che doveva accordare la copertura specifica. Rammento che ai
tempi e cioè quando lavoravo presso la Suisse, era una prassi costante che quando
c’erano simili indicazioni chi elaborava la proposta assumesse ulteriori
informazioni” (deposizione 7 novembre 2007, verbale
pag. 4). Il Pretore ha considerato che da queste parole non fosse possibile
risalire al momento preciso in cui le verifiche erano di norma effettuate. Il
fatto che il teste abbia usato il termine “ulteriori”, secondo il primo
giudice, non significa necessariamente che tali verifiche dovessero avvenire
immediatamente o contestualmente all’elaborazione della polizza, motivo per cui
potevano essere svolte anche in un secondo momento. In ogni caso il Pretore ha
ritenuto che un tale obbligo di verifica non era stato provato né dalla
deposizione né dagli altri atti istruttori (sentenza del 14 febbraio 2008, pag.
5). Le parole del teste evocano invero la possibilità di una procedura interna
di verifica e raccolta di informazioni nel caso in cui l’assicurato risponda
alla domanda relativa ai sinistri avvenuti precedentemente in senso affermativo
facendo riferimento a dossier in cui trovare ulteriori informazioni. La
raccolta di maggiori informazioni sembrerebbe anche avvenire nel lasso di tempo
che intercorre tra la proposta e la firma del contratto assicurativo, per dirla
con parole del teste “nell’ambito dell’elaborazione della polizza vera e
propria”. Ciò nonostante, l’analisi proposta dall’appellante e le
conclusioni da lui tratte dalla deposizione non possono essere condivise. La
deposizione nulla dice, infatti, su quanto è avvenuto nel caso qui in esame e
non dimostra che la compagnia di assicurazione aveva assunto informazioni prima
di rilasciare la polizza. L’apprezzamento della deposizione testimoniale
operato dal Pretore regge dunque alla critica.
5.
Resta da esaminare se la compagnia di assicurazioni appellata avrebbe
dovuto essere a conoscenza del sinistro patito dall’appellante nel 1999, ciò
che escluderebbe il recesso dal contratto a seguito della reticenza. Nella fattispecie, da una parte il danno è stato liquidato da
un’altra compagnia assicurativa, motivo per cui l’appellata non poteva e non doveva
esserne a conoscenza; dall’altra, la risposta del proponente era chiara e non
poteva dare adito a dubbi, sicché l’appellata non aveva motivo di approfondire
le affermazioni date dall’assicurato. Questi infatti nel questionario aveva
affermato che l’entità approssimativa dei danni subiti negli ultimi cinque anni
(comprensivi del 1999) si aggirava tra i fr. 100.- e i fr. 2000.- (cfr. doc. Q).
In realtà, come emerso successivamente (doc. 4), nel 1999 il proponente aveva
subito il furto di un’Alfa Romeo 164, per il quale era stato risarcito dalla
compagnia assicuratrice precedente con l’importo di fr. 37'000.-. Di tale
sinistro invano si cercherebbe traccia nelle proposte sottoscritte dall’interessato.
Né la firma dell’autorizzazione alla raccolta di ulteriori dati in calce alla
proposta sottoposta al cliente prova che le informazioni debbano essere
raccolte al momento dell’elaborazione del contratto assicurativo. Tale
clausola, infatti, non obbliga in alcun modo l’assicurazione a raccogliere
ulteriori informazioni, né tantomeno pone limiti temporali entro cui tali
verifiche debbano avvenire. Essa consente solo alla compagnia di assicurazioni
di garantirsi la possibilità di accedere a dati protetti per tutta la durata
del contratto senza aver bisogno di chiedere l’autorizzazione al cliente ogni
volta.
6.
Da
quanto sopra esposto si deve concludere che la compagnia assicurativa appellata
non sapeva né avrebbe dovuto sapere alcunché del furto subito dall’appellante
il 1° aprile 1999. Ne deriva che a giusta ragione il Pretore ha respinto la
petizione, sicché l’appello deve essere respinto.
7.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art.
148.
CPC), che rifonderà alla convenuta un’indennità per ripetibili di appello,
commisurata al valore di fr. 46'100.-.
Per i quali motivi
visti gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
del 6 marzo 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 700.-
fr.
50.
-
totale fr.
750.
-
già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare fr. 1400.-
alla controparte a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster