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Decisione

12.2008.58

Contratto di assicurazione, recesso per reticenza valido, non obbligo di verificare subito informazioni fornite dal proponente

28 luglio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9

agosto 2005 AP 1 ha subito all’estero il furto della propria autovettura, __________

__________, targata TI __________, assicurata presso AO 1 con la polizza nr. __________.

Il furto è stato regolarmente denunciato. In seguito AP

1 ha informato la compagnia assicurativa dell’evento, chiedendo che gli fosse

risarcito il valore del veicolo come previsto dal contratto. La Compagnia di

assicurazioni ha rifiutato la copertura del danno adducendo come motivazione la

reticenza dell’assicurato, il quale avrebbe taciuto un precedente furto subito

il 1° aprile 1999 quando era cliente di un’altra compagnia assicurativa.

B. Non

avendo potuto raggiungere un accordo, AP 1 con petizione del 15 settembre 2006 ha richiesto al Pretore del distretto

di Bellinzona di condannare AO 1 al pagamento di fr. 51'202.45. La convenuta si

è opposta alla petizione nella risposta 19 febbraio 2007 e in via riconvenzionale

ha chiesto la rifusione di fr. 9'302.50. Nei successivi allegati scritti le

parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, l’attore riducendo a

fr. 46'100.- le proprie pretese nelle conclusioni.

C. Il Pretore ha respinto la petizione e la domanda riconvenzionale con

sentenza 14 febbraio 2008. La tassa di giustizia dell’azione principale in fr.

1'400.- e le spese sono state poste a carico dell’attore, con l’obbligo di

rifondere alla convenuta fr. 5'000.- per ripetibili. La tassa di giustizia

dell’azione riconvenzionale in fr. 300.- e le spese sono state poste a carico

dell’attrice riconvenzionale, con l’obbligo di rifondere al convenuto

riconvenzionale fr. 2'000.- per ripetibili.

D. L’attore

ha presentato il 6 marzo 2009 appello contro il giudizio pretorile, chiedendone

la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Dal canto suo

l’appellata con le sue osservazioni del 21 aprile 2008 postula la reiezione del

gravame e la conferma del giudizio di prima sede.

e considerando

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Pretore è giunto alla conclusione che l’attore aveva commesso

reticenza nei confronti della compagnia assicurativa

per avere omesso di segnalare nella proposta assicurativa da lui sottoscritta il

furto di un autoveicolo nel 1999. Il primo giudice ha considerato che la

domanda contenuta nella proposta era chiara, a maggior ragione per una persona

come l’attore che aveva lavorato presso una compagnia di assicurazione, e che l’assicurato

aveva omesso di menzionare il furto del 1999. Inoltre, prosegue il Pretore,

dall’istruttoria, e in particolare dalla deposizione testimoniale di __________,

non risulta che la convenuta ha omesso di verificare le dichiarazioni rese dal

proponente.

2.

L’appellante contesta al Pretore di avere valutato in modo errato la

testimonianza del teste __________. L’attore, infatti, ritiene che partendo

dalla risposta data alla domanda sui sinistri, segnatamente il rimando al

dossier presso la precedente compagnia di assicurazione __________, la

testimonianza confermerebbe che l’elaborazione di una proposta, nel periodo tra

la sua sottoscrizione e l’allestimento della polizza, prevede necessariamente

l’assunzione di ulteriori informazioni. A detta dell’appellante una verifica

delle informazioni posteriore a tale momento non avrebbe senso poiché

altrimenti nessuno potrebbe più ritenersi sicuro di avere una copertura

effettiva ed efficace, poiché le compagnie assicurative non verificherebbero

mai quanto affermato dal cliente e quindi potrebbero ogni qualvolta si presenta

un danno giustificare un rifiuto delle prestazioni con la reticenza del

cliente. La prassi nell’assunzione delle informazioni è

ancor più provata, sostiene l’attore, se si considera che l’assicurato ha

autorizzato con la sua firma l’assicuratore a scambiare dei dati indispensabili

all’esame della proposta. Da tutto ciò si può dedurre che nella fattispecie in

esame al momento della stipulazione del contratto la società appellata aveva

sicuramente assunto ed elaborato ulteriori informazioni. Comunque, in caso

contrario, l’omissione di tali verifiche sarebbe da imputare unicamente alla

negligenza della società assicurativa stessa poiché il cliente aveva fornito

tutte le informazioni necessarie a chiarire il suo passato assicurativo quale

detentore di veicoli a motore.

3.

L’art.

8.

cpv. 3 e 4 LCA esclude la facoltà dell’assicuratore di recedere dal contratto

in caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA, se questi conosceva o doveva

conoscere il fatto taciuto rispettivamente se conosceva o doveva conoscere

esattamente un fatto inesattamente dichiarato. Da questa norma non si può però

dedurre un obbligo generale dell’assicuratore di raccogliere informazioni

relative a fatti rilevanti per la valutazione del rischio da parte della

compagnia assicurativa e di verificare quanto affermato dall’assicurato (Brulhart,

Droit des assurances privées, Berna 2008, n. 483 pag. 220). Si ritengono

conosciuti unicamente quei sinistri liquidati in precedenza dalla medesima

assicurazione o quei fatti di cui questa è venuta a conoscenza tramite terzi.

Per il resto, l’assicuratore deve unicamente rimuovere o tentare di rimuovere,

secondo il principio della buona fede, dubbi scaturiti da affermazioni poco

chiare o controsensi che derivano dall’offerta assicurativa. (DTF 99 II 67,

pag. 79 e riferimenti contenuti; DTF 90 II 449, pag. 456; Honsell H., Vogt N.P., Schnyder A., Kommentar

zum Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG),

Basilea-Ginevra-Monaco, 2001, nr. 23 ad art. 8 LCA; Carré O., Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Lausanne,

2000, pag. 156 e ss.).

4.

In

questa sede l’appellante non contesta più l’esistenza di una reticenza ai sensi

dell’art. 6 LCA. Il furto del 1° aprile 1999, infatti,

non è mai stato citato nel dossier __________: nella prima proposta risalente

al 20 luglio 1999, quindi pochissimo tempo dopo il danno, l’appellante ha

dichiarato di non avere subito danni nei cinque anni precedenti tale data e

anche nelle proposte posteriori non si trova alcun riferimento a questo sinistro

(doc. O). Come già appurato dal Pretore, l’appellante non può avere frainteso

il significato e la portata di questa domanda, avendo svolto la professione di

assicuratore per svariati anni. Nella proposta relativa al contratto in oggetto,

inoltre, il proponente ha dichiarato, rispondendo alla domanda circa l’entità

dei danni subiti, di aver subito danni variabili fra fr. 100.- e fr. 2'000.-,

omettendo del tutto il furto avvenuto nel 1999, per il quale ha ricevuto un

rimborso di fr. 37'000.-. Per quel che concerne l’apprezzamento

della deposizione del teste __________, consulente assicurativo che ha

allestito la proposta all’origine della vertenza, costui ha riferito che “capita

che alcune volte alla domanda circa i sinistri antecedenti la proposta in elaborazione

il cliente indichi semplicemente sì, vedi polizze precedenti presso… In questo

caso l’agenzia competente per la proposta nell’ambito dell’elaborazione della

polizza vera e propria prende le dovute informazioni. Ai tempi, per quanto

riferitomi dal responsabile dell’agenzia, una simile dicitura (vedi polizze

compagnia…) comportava l’assunzione di informazioni ulteriori da parte della

stessa agenzia che doveva accordare la copertura specifica. Rammento che ai

tempi e cioè quando lavoravo presso la Suisse, era una prassi costante che quando

c’erano simili indicazioni chi elaborava la proposta assumesse ulteriori

informazioni” (deposizione 7 novembre 2007, verbale

pag. 4). Il Pretore ha considerato che da queste parole non fosse possibile

risalire al momento preciso in cui le verifiche erano di norma effettuate. Il

fatto che il teste abbia usato il termine “ulteriori”, secondo il primo

giudice, non significa necessariamente che tali verifiche dovessero avvenire

immediatamente o contestualmente all’elaborazione della polizza, motivo per cui

potevano essere svolte anche in un secondo momento. In ogni caso il Pretore ha

ritenuto che un tale obbligo di verifica non era stato provato né dalla

deposizione né dagli altri atti istruttori (sentenza del 14 febbraio 2008, pag.

5). Le parole del teste evocano invero la possibilità di una procedura interna

di verifica e raccolta di informazioni nel caso in cui l’assicurato risponda

alla domanda relativa ai sinistri avvenuti precedentemente in senso affermativo

facendo riferimento a dossier in cui trovare ulteriori informazioni. La

raccolta di maggiori informazioni sembrerebbe anche avvenire nel lasso di tempo

che intercorre tra la proposta e la firma del contratto assicurativo, per dirla

con parole del teste “nell’ambito dell’elaborazione della polizza vera e

propria”. Ciò nonostante, l’analisi proposta dall’appellante e le

conclusioni da lui tratte dalla deposizione non possono essere condivise. La

deposizione nulla dice, infatti, su quanto è avvenuto nel caso qui in esame e

non dimostra che la compagnia di assicurazione aveva assunto informazioni prima

di rilasciare la polizza. L’apprezzamento della deposizione testimoniale

operato dal Pretore regge dunque alla critica.

5.

Resta da esaminare se la compagnia di assicurazioni appellata avrebbe

dovuto essere a conoscenza del sinistro patito dall’appellante nel 1999, ciò

che escluderebbe il recesso dal contratto a seguito della reticenza. Nella fattispecie, da una parte il danno è stato liquidato da

un’altra compagnia assicurativa, motivo per cui l’appellata non poteva e non doveva

esserne a conoscenza; dall’altra, la risposta del proponente era chiara e non

poteva dare adito a dubbi, sicché l’appellata non aveva motivo di approfondire

le affermazioni date dall’assicurato. Questi infatti nel questionario aveva

affermato che l’entità approssimativa dei danni subiti negli ultimi cinque anni

(comprensivi del 1999) si aggirava tra i fr. 100.- e i fr. 2000.- (cfr. doc. Q).

In realtà, come emerso successivamente (doc. 4), nel 1999 il proponente aveva

subito il furto di un’Alfa Romeo 164, per il quale era stato risarcito dalla

compagnia assicuratrice precedente con l’importo di fr. 37'000.-. Di tale

sinistro invano si cercherebbe traccia nelle proposte sottoscritte dall’interessato.

Né la firma dell’autorizzazione alla raccolta di ulteriori dati in calce alla

proposta sottoposta al cliente prova che le informazioni debbano essere

raccolte al momento dell’elaborazione del contratto assicurativo. Tale

clausola, infatti, non obbliga in alcun modo l’assicurazione a raccogliere

ulteriori informazioni, né tantomeno pone limiti temporali entro cui tali

verifiche debbano avvenire. Essa consente solo alla compagnia di assicurazioni

di garantirsi la possibilità di accedere a dati protetti per tutta la durata

del contratto senza aver bisogno di chiedere l’autorizzazione al cliente ogni

volta.

6.

Da

quanto sopra esposto si deve concludere che la compagnia assicurativa appellata

non sapeva né avrebbe dovuto sapere alcunché del furto subito dall’appellante

il 1° aprile 1999. Ne deriva che a giusta ragione il Pretore ha respinto la

petizione, sicché l’appello deve essere respinto.

7.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art.

148.

CPC), che rifonderà alla convenuta un’indennità per ripetibili di appello,

commisurata al valore di fr. 46'100.-.

Per i quali motivi

visti gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

del 6 marzo 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 700.-

fr.

50.

-

totale fr.

750.

-

già anticipate

dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare fr. 1400.-

alla controparte a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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