12.2008.59
Lavoro - accordo di risoluzione del contratto - pactum de non petendo
6 febbraio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2008.59
Data decisione, Autorità:
06.02.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro - accordo di risoluzione del contratto - pactum de non petendo
ANNULLAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE
LICENZIAMENTO / DISDETTA
art. 115 CO
art. 319 CO
Incarto n.
12.2008.59
Lugano
6 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.681
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con domanda
riconvenzionale 27 ottobre 2006 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice riconvenzionale ha chiesto la condanna del convenuto riconvenzionale al
pagamento di fr. 46'750.- più interessi, somma ridotta con le conclusioni a fr.
38'836.75;
domanda
avversata dal convenuto riconvenzionale che ha postulato la reiezione della
domanda riconvenzionale, e che il Segretario assessore con sentenza 13 febbraio
2008 ha respinto, caricando all’attrice riconvenzionale la tassa di giustizia
di fr. 600.- e le spese di fr. 100.- e obbligandola a versare alla controparte
fr. 3'000.- per ripetibili;
appellante
l’attrice riconvenzionale con atto di appello 5 marzo 2008, con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli la domanda
riconvenzionale e di caricare alla controparte gli oneri processuali e le
ripetibili della prima istanza e in via subordinata di accogliere la domanda
riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto riconvenzionale con osservazioni 26 marzo 2008 postula la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 18
aprile 2006 (doc. C inc. n. DI.2006.1254 rich.) AO 1 è stato assunto da AP 1 in
qualità di “responsabile contabilità ed amministrazione”;
che il 21
agosto 2006 (doc. E inc. n. DI.2006.1254 rich.) le parti hanno sottoscritto un
“accordo di conciliazione”, in base al quale dichiaravano di risolvere
consensualmente il contratto di lavoro con decorrenza immediata, ritenuto che
la datrice di lavoro, a fronte della rinuncia del lavoratore al salario del
mese di agosto e nel periodo di disdetta nonché a qualsiasi altra spettanza nei
suoi confronti, avrebbe in particolare rinunciato alle prestazioni del
lavoratore dispensandolo dal presentarsi presso i suoi uffici e rinunciato ad
intraprendere azioni legali per danni commessi da costui e derivanti da
negligenza grave e per danni d’immagine (con riserva per quelli derivanti da comportamenti
dolosi);
che con
istanza 9 ottobre 2006 (inc. n. DI.2006.1254) AO 1, adducendo la nullità
dell’accordo di conciliazione, ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 9'557.25 e di un’indennità ex art. 337c CO pari ad
almeno 3 salari mensili, oltre interessi;
che in
occasione dell’udienza di discussione del 27 ottobre 2006 AP 1, per il caso in
cui fosse effettivamente confermata la nullità dell’accordo di conciliazione,
ha chiesto, in via riconvenzionale, che la controparte fosse condannata a
pagarle fr. 46'750.- oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a
fr. 38'836.75;
che
quello stesso giorno la domanda riconvenzionale, che eccedeva l’importo di fr.
30'000.-, è stata disgiunta dal Segretario assessore, andando a formare l’inc.
n. OA.2006.681;
che
con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, ritenuto che il convenuto
riconvenzionale non era responsabile dei danni di cui gli veniva chiesto il
risarcimento, ha respinto la domanda riconvenzionale, caricando all’attrice
riconvenzionale la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 100.- e
obbligandola a versare alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili;
che con
l’appello che qui ci occupa, cui il convenuto riconvenzionale si è opposto,
l’attrice riconvenzionale chiede di riformare il querelato giudizio nel senso
di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale e di caricare alla
controparte gli oneri processuali e le ripetibili della prima sede e in via
subordinata di accogliere la domanda riconvenzionale: la richiesta principale è
formulata per il caso in cui venisse confermata la validità dell’accordo di
conciliazione; con quella subordinata viene invece ribadito che il convenuto
riconvenzionale era senz’altro responsabile dei danni imputatigli;
che
nessuna delle parti avendo dato seguito all’ordinanza 11 giugno 2008
con cui la presidente di questa Camera aveva impartito loro un termine fino al
successivo 30 giugno per inviare le proprie osservazioni sul possibile
annullamento del querelato giudizio, emanato dal Segretario assessore, alla
luce della sentenza resa dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007,
nel frattempo pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia
a prevalersi del vizio di forma, nulla osta alla trattazione del presente
gravame;
che con
sentenza di data odierna (inc. n. 12.2008.51), a cui si può senz’altro
rinviare, la scrivente Camera ha concluso per la validità dell’accordo di
conciliazione concluso tra le parti;
che in
forza di questo accertamento, si ha che l’attrice riconvenzionale ha validamente
rinunciato ad intraprendere azioni legali nei confronti del convenuto riconvenzionale
per danni da lui commessi e derivanti da negligenza grave e per danni
d’immagine (con riserva per quelli derivanti da suoi comportamenti dolosi);
che in
tali circostanze la domanda riconvenzionale, che ha pacificamente per oggetto
il risarcimento di questi danni (cfr. doc. A), senza che vi siano stati
menzionati eventuali danni causati per dolo, deve essere respinta, non
potendosi ammettere - come invece preteso dall’attrice riconvenzionale in via
principale con il suo gravame - che la causa sia divenuta priva d’oggetto e con
ciò debba essere stralciata dai ruoli;
che
l’appello deve di conseguenza essere integralmente respinto, ritenuto che gli
oneri processuali e le ripetibili della procedura di seconda istanza, calcolati
su un valore litigioso di fr. 38'836.75, seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 5 marzo 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
650.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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