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Decisione

12.2008.60

Compravendita internazionale di merci - difetti - minor valore e risarcimento danni

16 dicembre 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i “danni” che si erano verificati (perizia p. 41), ovvero a titolo di minor

valore e di risarcimento danni (delucidazione peritale p. 3 e 6; risposta

peritale n. 1 all’istanza di restituzione in intero). Quanto alla somma di €

54'537.80 evocata dalla convenuta in questa sede, la stessa - come detto - concerne

più che altro la minor produttività della macchina e con ciò il danno che il

difetto ha provocato alla convenuta e nulla ha a che vedere con il minor valore

e andrà esaminata più oltre, con le altre posizioni di danno (consid. 13).

11. Per

riuscire a far funzionare parzialmente la macchina, sia pure senza che sia

stato possibile impiegare solo un tecnico a tempo parziale come invece previsto

dal contratto e sia pure senza raggiungere le velocità stabilite nel contratto,

la convenuta afferma di aver dovuto far eseguire, dai suoi tecnici, tutta una

serie di interventi, con un costo aggiuntivo da risarcirle pari a € 18'000.-,

31'500.- o persino 104'300.-, ben superiore cioè a quello di € 3'000.-

riconosciutole dal Pretore, per un solo anno. La pretesa è fondata solo limitatamente

all’importo di € 12'000.-. Il perito giudiziario ha in effetti confermato che

nei 4 anni successivi alla consegna della macchina i tecnici della convenuta avevano

dovuto intervenire sulla macchina durante circa 1'000 ore, con un esborso

complessivo di circa € 18'000.- (perizia p. 21). A suo giudizio, in

considerazione delle modifiche e degli adattamenti realizzati, queste spese

erano però in parte sopravvalutate, così che sulla base della sua esperienza si

giustificava la loro riduzione di un terzo (perizia p. 21; delucidazione peritale

p. 7). L’attrice non può invece essere seguita laddove afferma che tali

interventi costituirebbero delle semplici migliorie: se in effetti è vero che

il perito ha indicato che con il montaggio di un altro attrezzo guida-filo e l’istallazione

di una nuova bobinatrice, il cui valore non era a suo dire rilevante, è stata

soddisfatta la richiesta di una più elevata qualità di filo tubolare (perizia

p. 21), è però altrettanto vero che egli ha pure affermato che gli interventi

eseguiti, tra cui l’istallazione di una nuova stazione di allineamento e

l’avvolgimento su bobine di plastica, erano stati effettuati, con risultati tutto

sommato positivi, fondamentalmente per cercare di migliorare la qualità del

preavvolgimento e quindi dell’avvolgimento (perizia p. 6 segg., 11 seg., 15 e

20). Ben si giustifica così la rifusione del loro costo.

12. La

convenuta chiede poi che le venga risarcito un ulteriore importo di € 63'000.-,

corrispondente a metà del salario da lei pagato durante 6 anni all’operatore

addetto alla macchina, adducendo in sostanza che la difettosità di quest’ultima

imponeva la sua presenza a tempo pieno (con la necessità di accompagnare o “guidare”

costantemente la bobinatura con un bastone di legno) invece che a tempo

parziale, e meglio a metà tempo. La richiesta è fondata per l’importo di € 56'244.30.

Pacifico che dalla perizia sia emersa la necessità di una sorveglianza a tempo

pieno per poter operare con la macchina fornita (p. 18, 21 seg. e 24 seg.; cfr.

pure testi __________ ad 4, __________ ad 15 segg., __________ ad 12, __________

ad 10 seg. e __________ ad 4 e 12), non può innanzitutto essere condiviso

l’assunto del Pretore secondo cui la convenuta non avrebbe però provato che

l’attrice aveva promesso contrattualmente una sorveglianza di minore entità e

meglio a metà tempo. Nel prospetto pubblicitario della macchina allegato alla

prima offerta (doc. 5; cfr. doc. 26 e perizia p. 36) l’attrice aveva in effetti

indicato che “la linea necessita un operatore per il trasferimento della

bobina o cestello al punto di ribobinatura, per dare inizio al processo di

bobinatura accompagnando i primi strati di filo e per rimuovere la bobina piena

al termine dell’operazione”, aggiungendo poi che “una volta che

l’operatore ha acquisito dimestichezza e una buona conoscenza della macchina,

lo stesso operatore dovrebbe essere in grado di coordinare e far funzionare due

linee semi-automatiche”, il che significa che per l’impiego di una sola macchina

era in sostanza necessario un operatore a metà tempo. Ora, l’istruttoria di

causa ha permesso di accertare che il salario lordo dell’operatore addetto alla

macchina della convenuta era di € 1'562.34 mensili (doc. 28; cfr. teste __________

ad 11), pari annualmente a € 18'748.10. Ne discende che nei 6 anni di presumibile

utilizzazione della stessa (cfr. delucidazione peritale p. 7), la convenuta ha

subito un maggior esborso per l’appunto di € 56'244.30 (6 x € 9'374.05). Non si

vede poi per quale motivo tale somma non dovrebbe costituire una posizione di

danno risarcibile in base all’art. 74 CV. E poco importa se, come invece accertato

dal Pretore, con questa macchina una sorveglianza a tempo pieno sia poi risultata

effettivamente necessaria, come si è verificato presso la concorrenza,

determinante essendo in effetti il minor impiego di manodopera prospettato a

suo tempo alla convenuta. Contrariamente all’assunto del giudice di prime cure,

nemmeno risulta infine che i costi di produzione della convenuta siano in linea

con quelli della concorrenza, né è stato reso verosimile che gli stessi,

oltretutto comprensivi del costo dell’operatore al 100%, siano poi stati

ribaltati ai clienti, integrandoli nel prezzo.

13. La

convenuta fa pure valere un importo di € 54'537.80 per il fatto che la macchina

fornita non sarebbe in grado di raggiungere le velocità garantite

contrattualmente e con ciò le causerebbe una minore produttività del 66%

rispetto a quanto pattuito. La richiesta è fondata solo in parte. Che la

macchina fornita sia più lenta di quanto previsto nel contratto è stato pacificamente

ammesso dalla stessa attrice già negli allegati preliminari (petizione p. 4, replica

e risposta riconvenzionale p. 16). Il dato è stato per altro confermato anche dal

perito giudiziario, laddove ha appurato che la macchina poteva lavorare con una

buona precisione fino ad una velocità di circa 6 m/s (perizia p. 18, 22;

delucidazione peritale p. 6). Nulla però permette di confermare l’assunto della

convenuta secondo cui la perdita di produttività che ne deriverebbe ammonti al

66%. Per giustificare questa richiesta la convenuta ha affermato che il

contratto prevedeva l’avvolgimento di 20 bobine all’ora, invece delle 6 che la

macchina è ora in grado di avvolgere, ma essa non si avvede che il calcolo da

lei proposto è in realtà improponibile, il dato ipotetico da lei indicato

essendo riferito alle bobine realizzabili con filo CO2 standard, che è però

diverso dal filo tubolare che l’attrice sapeva sarebbe poi stato utilizzato

dalla convenuta e per il quale, oltre ad essere oggetto di una diversa

lavorazione, non è stata fornita alcuna chiara indicazione sui tempi di

produzione ipotizzabili (perizia p. 18 seg.). In definitiva deve trovare

conferma la minor produttività del 26% calcolata dal perito nella sua tabella (perizia

p. 22; delucidazione peritale p. 6), per altro ora ammessa anche dalla stessa

attrice (osservazioni p. 6), con una conseguente perdita annuale, calcolata

proporzionalmente sul costo dell’operatore concretamente intervenuto (perizia

p. 22), di € 4'874.50 (26% di € 18'748.10), che nei 6 anni di presumibile

utilizzazione della macchina (delucidazione peritale p. 7), da un importo di € 29’247.-.

Contrariamente all’assunto del Pretore, poco importa invece se la produttività

così ottenuta sia in linea con quella della concorrenza, circostanza per altro né

addotta dall’attrice né tanto meno provata, determinante essendo in effetti la

produttività che avrebbe dovuto essere raggiunta se il contratto fosse stato

correttamente adempiuto.

14. Evase

così le pretese relative alla difettosità della macchina fornita, resta ora da

esaminare se la convenuta sia tenuta a pagare la fattura di € 4'814.-, emessa

nei suoi confronti da G__________ __________ e in seguito ceduta all’attrice,

ritenuto che essa nell’occasione contesta la competenza territoriale del

giudice adito e ritiene comunque inutile e dunque ingiustificata la prestazione

fatturata. L’eccezione di incompetenza territoriale del giudice dev’essere

ammessa. Se in effetti è vero che la pretesa poi ceduta da G__________ __________

all’attrice trova il suo fondamento nel contratto di cui al doc. B, è però

altrettanto vero che lo stesso e meglio la clausola di proroga di foro in esso

contenuta risulta essere stata sottoscritta solo dall’attrice e dalla convenuta,

non però anche da G__________ __________. Ora, giusta l’art. 17 n. 1 della Convenzione

di Lugano (RS 0.275.11, CL), la clausola di proroga di foro dev’essere conclusa

per scritto o verbalmente con conferma scritta, in una forma ammessa dalle

pratiche che le parti hanno stabilito tra loro oppure, nel commercio

internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o

avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e

regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo

commerciale considerato. Nel caso concreto non risulta, né per altro è stato

preteso dall’attrice, che per le controversie derivanti dagli impegni accessori

pattuiti tra G__________ __________ e la convenuta costoro (e soprattutto G__________

__________, che nell’occasione non risulta essere stata rappresentata

dall’attrice) abbiano a suo tempo dichiarato in una di queste particolari forme

di volersi sottomettere alla clausola di proroga di foro. La pretesa in esame,

pur essendo stata ceduta all’attrice, non può di conseguenza essere azionata al

foro prorogato, che in effetti vale solo per le contestazioni sorte tra le

parti (attrice e convenuta) nell’ambito del contratto, ma unicamente ai fori ordinari

o speciali di cui all’art. 2-6 CL, che nel caso di specie non concretizzano

però alcun foro a Lugano.

15. Visto

quanto precede, si ha che la petizione dev’essere parzialmente accolta, per €

47'843.- oltre interessi (saldo del prezzo di vendita € 57'843.- ./. minor

valore € 10'000.-), mentre la domanda riconvenzionale deve esserlo

integralmente, per € 90'000.- oltre interessi, le pretese della convenuta

essendo superiori a tale somma (spese aggiuntive per consentire il

funzionamento € 12'000.-, maggior onere per manodopera € 56'244.30, minor

produttività € 29’247.-).

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la convenuta non ha spiegato per quali

motivi si imponesse un aumento dell’indennità ripetibile (piena) attribuita dal

Pretore (sia pure alla controparte) nell’ambito dell’azione riconvenzionale,

che deve pertanto essere confermata nel suo ammontare.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

6 marzo 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 14 febbraio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare

a AO 1, __________, l’importo di € 47'843.- oltre interessi all’8% dal 13

aprile 2002.

§. La

tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, da anticipare così come

anticipate, sono poste a carico dell’attrice per 2/5 e per 3/5 sono a carico

della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 3’600.- di ripetibili.

2. La domanda riconvenzionale è accolta e

di conseguenza AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________,

l’importo di € 90'000.- oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2002.

§. La

tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, da anticipare così come anticipate,

sono poste a carico della convenuta riconvenzionale, che rifonderà alla

controparte fr. 6’800.- di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2’450.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 2’500.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste

a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili

di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vice presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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