12.2008.60
Compravendita internazionale di merci - difetti - minor valore e risarcimento danni
16 dicembre 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.60
Data decisione, Autorità:
16.12.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_73/2010, 20.8.2010
Titolo:
Compravendita internazionale di merci - difetti - minor valore e risarcimento danni
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 74 CV
Incarto n.
12.2008.60
Lugano
16 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser , vice presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.83
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10
febbraio 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 79'674.80
oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di € 90'000.- oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 14 febbraio 2008, con cui ha
parzialmente accolto entrambe le azioni, la petizione per € 52'657.- oltre
interessi e la domanda riconvenzionale per € 3'000.- oltre interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 6 marzo 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 7 aprile 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
25 ottobre 2001 la succursale svizzera della società olandese AO 1,
concessionaria della società italiana G__________ __________, e la società
francese AP 1 hanno sottoscritto un contratto (doc. B) avente per oggetto la
fornitura a quest’ultima, per un prezzo di € 82'633.- (da pagarsi in ragione
del 30% all’ordine e del 70% alla consegna), di una linea semi-automatica “__________”
atta all’avvolgimento in spira di precisione, ad una velocità di oltre 15 m/s,
di filo tubolare in acciaio inossidabile e di filo per saldatura (CO2, F.C.W.,
acciaio dolce e filo di acciaio inossidabile, alluminio) con un diametro tra 0.78 mm e 1.62 mm. Il contratto, che conteneva una proroga di foro al tribunale di Lugano, prevedeva
tra l’altro, oltre al pagamento di interessi di ritardo dell’8%, che
l’avviamento della macchina sarebbe stato effettuato, a spese dell’acquirente, nella
sue sede francese, ritenuto che G__________ __________, produttrice
dell’impianto, avrebbe provveduto ad inviare un tecnico per almeno 3 giorni a
una tariffa giornaliera di € 700.-; il training del personale
dell’acquirente da parte di G__________ __________ non era per contro incluso
nel prezzo.
La
macchina è stata consegnata all’acquirente il 12 aprile 2002 e, tra il 20 e il
23 aprile, è stata messa in funzione da un tecnico inviato da G__________ __________.
Tra il 27 ed il 31 maggio rispettivamente tra il 10 e il 12 luglio altri
tecnici di G__________ __________ hanno effettuato ulteriori interventi in loco,
mentre tra il 23 e il 26 luglio due tecnici dell’acquirente si sono a loro
volta recati presso la sede della produttrice per testare l’analoga macchina
ivi presente.
2. Con
la petizione in rassegna AO 1, rilevando che le difficoltà segnalate nell’impiego
della macchina erano dovute al filo tubolare utilizzato dall’acquirente, a suo
dire non conforme al contratto, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna al
pagamento di € 79'674.80 oltre interessi, somma corrispondente al 70% del
prezzo di vendita tuttora insoluto (€ 57'843.-) ed alle prestazioni fatturate
alla controparte da G__________ __________ in occasione degli interventi
effettuati tra il 20 e il 23 aprile e tra il 27 ed il 31 maggio (€ 10'412.40,
doc. Q1), tra il 10 e il 12 luglio (€ 5'819.40, doc. Q2) e tra il 23 e il 26
luglio 2002 (€ 5'600.-, doc. Q3), somme queste che frattanto le erano state cedute
(cfr. doc. T).
3. La
convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di € 90'000.- oltre interessi,
adducendo che la difettosità della macchina era imputabile all’attrice e che i
problemi riscontrati, ed in particolare la ridotta utilizzabilità della
macchina, la necessità della presenza costante di un tecnico a tempo pieno e i
maggiori costi occorsile per cercare di ovviare almeno in parte ai problemi,
escludevano che l’attrice potesse pretendere il pagamento del saldo del prezzo
di vendita ed anzi giustificavano l’attribuzione di un’importante somma a suo
favore. Pure contestato era infine che l’attrice potesse prevalersi delle
pretese, per altro infondate, cedutele a suo tempo da G__________ __________,
per le quali il giudice adito era incompetente per territorio.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto accertato la
difettosità della macchina fornita, che non adempiva le promesse contrattuali,
garantiva una minore produttività e generava maggiori costi rispetto a quelli
promessi. Nell’ambito dell’azione principale, egli ha pertanto dedotto dal
saldo del prezzo di vendita (€ 57'843.-) il minor valore della macchina stabilito
peritalmente in € 10'000.- e, ammessa la sua competenza per territorio a
statuire sulle pretese cedute da G__________ __________, ritenute fondate solo
limitatamente all’intervento effettuato tra il 20 e il 23 aprile 2002 (doc.
Q1), ha quindi attribuito all’attrice altri € 4'814.-. Quanto alle pretese
oggetto della domanda riconvenzionale, egli ha escluso che la convenuta potesse
ottenere il risarcimento dei costi dell’operatore che doveva occuparsi a tempo
pieno della macchina rispettivamente dei costi supplementari legati
all’ammortamento, riconoscendole unicamente, in ragione di € 3'000.-, parte
delle spese occorsele per rendere più operante la macchina. Di qui il parziale accoglimento di entrambe le azioni, della petizione per €
52'657.- più interessi e della domanda riconvenzionale per € 3'000.- più
interessi. Gli oneri processuali dell’azione principale (fr. 2'000.-) sono
stati caricati all’attrice per 1/3 e alla convenuta per 2/3, con l’obbligo per quest’ultima
di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili. La tassa di giustizia
e le spese dell’azione riconvenzionale (fr. 2'000.-) sono invece state poste
integralmente a carico dell’attrice riconvenzionale, tenuta pure a rifondere
alla controparte fr. 6'800.- per ripetibili.
5. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale, con accollo alla controparte di tutti gli oneri processuali e
delle ripetibili (fr. 9'000.- per l’azione principale e fr. 9'000.- per quella
riconvenzionale). Nell’ambito dell’azione principale, essa propone di
considerare un minor valore di € 54'537.80 o almeno di € 20'000.- e di non
riconoscere alla controparte, nemmeno in parte, per l’incompetenza territoriale
del giudice adito, le somme fatturatele da G__________ __________, per altro
non dovute. Con riferimento all’azione riconvenzionale, auspica l’attribuzione
di € 63'000.- per il fatto che un suo operatore doveva occuparsi a tempo pieno
della macchina ed altri € 18'000.-, 31'500.- o persino 104'300.- per i maggiori
costi aggiuntivi che essa aveva dovuto assumersi a seguito della sua
difettosità.
6. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
Pretore, appurato che il contratto aveva per oggetto la fornitura di una
macchina standard trovantesi nell’assortimento di G__________ __________ ed
altre prestazioni accessorie quali la sua messa in funzione ed il training
ai dipendenti dell’acquirente, ha escluso che tra le parti fosse venuto in
essere un contratto di appalto, concludendo per l’esistenza di un contratto di
compravendita, che, visto il suo carattere internazionale, era disciplinato
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di merci (RS 0.221.211.1, CV). Non contestato in questa sede
dalle parti né in fatto né in diritto, tale assunto va ritenuto assodato.
8. Pure
incontestata, a questo stadio della lite, è la difettosità della macchina
fornita, che - come accertato dal giudice di prime cure - funzionava a regime
ridotto, garantiva una minore produttività e generava maggiori costi rispetto a
quelli promessi, dovendo in particolare essere costantemente sorvegliata da un
operatore. La perizia giudiziaria, che ha smentito la tesi attorea secondo cui
il filo tubolare della convenuta all’origine dei problemi riscontrati non sarebbe
conforme al contratto (p. 11 seg., 23), è del resto assai eloquente a questo
proposito (p. 12 segg., 18, 21 segg.).
9. Prima
di passare in rassegna le singole censure d’appello, è ancora opportuno chiarire
quali delle pretese della convenuta derivanti dalla difettosità della macchina
debbano essere considerate nell’ambito dell’azione principale e quali invece nell’azione
riconvenzionale, le sue allegazioni in tal senso essendo state talora confuse e
contraddittorie. Nell’allegato di risposta e di domanda riconvenzionale essa si
era dapprima opposta alla petizione da una parte facendo valere il minor valore
della macchina (p. 14) e dall’altra opponendo in compensazione il credito
spettantele per il risarcimento dei danni causati dalla macchina stessa (p. 15),
posizione quest’ultima che era però pure oggetto della domanda riconvenzionale
(p. 17). Confrontata con le obiezioni dell’attrice, la quale aveva evidenziato -
a giusta ragione - come le pretese poste in compensazione nella petizione
fossero identiche a quelle oggetto della domanda riconvenzionale (cfr. replica
e risposta riconvenzionale p. 21), la convenuta nella duplica e replica
riconvenzionale aveva però corretto il tiro, affermando ora che con la risposta
di causa era domandato l’accertamento dell’inesistenza di un credito residuo
dell’attrice stante il minor valore della macchina, mentre con la domanda
riconvenzionale era chiesto il risarcimento dei danni che i difetti e la
ridotta capacità produttiva della macchina le avevano causato (p. 17). Questa è
pertanto l’impostazione che dev’essere seguita. Stando così le cose, è chiaro
che l’asserito minor valore della macchina per la sua minor produttività, che
la convenuta in questa sede ha trattato tra le pretese da considerare
nell’azione principale, nulla ha in realtà a che vedere con il minor valore vero
e proprio, ma, costituendo una pretesa di risarcimento del danno, riguarda la
domanda riconvenzionale e dunque andrà vagliata solo nell’ambito dell’esame di
quest’ultima.
10. La
convenuta chiede innanzitutto di aumentare da € 10'000.- a € 20'000.- o persino
a € 54'537.80 il minor valore della macchina difettosa. A torto. Il perito
giudiziario ha in effetti confermato a più riprese che il minor valore derivante
dalla difettosità della macchina poteva essere determinato in € 10'000.-
(perizia p. 23; delucidazione peritale p. 3 e 6). Laddove ha indicato un
importo di € 20'000.-, egli ha fatto chiaramente riferimento alle somme
complessive che a suo dire potevano essere riconosciute alla convenuta per tutti
Fatti
i “danni” che si erano verificati (perizia p. 41), ovvero a titolo di minor
valore e di risarcimento danni (delucidazione peritale p. 3 e 6; risposta
peritale n. 1 all’istanza di restituzione in intero). Quanto alla somma di €
54'537.80 evocata dalla convenuta in questa sede, la stessa - come detto - concerne
più che altro la minor produttività della macchina e con ciò il danno che il
difetto ha provocato alla convenuta e nulla ha a che vedere con il minor valore
e andrà esaminata più oltre, con le altre posizioni di danno (consid. 13).
11. Per
riuscire a far funzionare parzialmente la macchina, sia pure senza che sia
stato possibile impiegare solo un tecnico a tempo parziale come invece previsto
dal contratto e sia pure senza raggiungere le velocità stabilite nel contratto,
la convenuta afferma di aver dovuto far eseguire, dai suoi tecnici, tutta una
serie di interventi, con un costo aggiuntivo da risarcirle pari a € 18'000.-,
31'500.- o persino 104'300.-, ben superiore cioè a quello di € 3'000.-
riconosciutole dal Pretore, per un solo anno. La pretesa è fondata solo limitatamente
all’importo di € 12'000.-. Il perito giudiziario ha in effetti confermato che
nei 4 anni successivi alla consegna della macchina i tecnici della convenuta avevano
dovuto intervenire sulla macchina durante circa 1'000 ore, con un esborso
complessivo di circa € 18'000.- (perizia p. 21). A suo giudizio, in
considerazione delle modifiche e degli adattamenti realizzati, queste spese
erano però in parte sopravvalutate, così che sulla base della sua esperienza si
giustificava la loro riduzione di un terzo (perizia p. 21; delucidazione peritale
p. 7). L’attrice non può invece essere seguita laddove afferma che tali
interventi costituirebbero delle semplici migliorie: se in effetti è vero che
il perito ha indicato che con il montaggio di un altro attrezzo guida-filo e l’istallazione
di una nuova bobinatrice, il cui valore non era a suo dire rilevante, è stata
soddisfatta la richiesta di una più elevata qualità di filo tubolare (perizia
p. 21), è però altrettanto vero che egli ha pure affermato che gli interventi
eseguiti, tra cui l’istallazione di una nuova stazione di allineamento e
l’avvolgimento su bobine di plastica, erano stati effettuati, con risultati tutto
sommato positivi, fondamentalmente per cercare di migliorare la qualità del
preavvolgimento e quindi dell’avvolgimento (perizia p. 6 segg., 11 seg., 15 e
20). Ben si giustifica così la rifusione del loro costo.
12. La
convenuta chiede poi che le venga risarcito un ulteriore importo di € 63'000.-,
corrispondente a metà del salario da lei pagato durante 6 anni all’operatore
addetto alla macchina, adducendo in sostanza che la difettosità di quest’ultima
imponeva la sua presenza a tempo pieno (con la necessità di accompagnare o “guidare”
costantemente la bobinatura con un bastone di legno) invece che a tempo
parziale, e meglio a metà tempo. La richiesta è fondata per l’importo di € 56'244.30.
Pacifico che dalla perizia sia emersa la necessità di una sorveglianza a tempo
pieno per poter operare con la macchina fornita (p. 18, 21 seg. e 24 seg.; cfr.
pure testi __________ ad 4, __________ ad 15 segg., __________ ad 12, __________
ad 10 seg. e __________ ad 4 e 12), non può innanzitutto essere condiviso
l’assunto del Pretore secondo cui la convenuta non avrebbe però provato che
l’attrice aveva promesso contrattualmente una sorveglianza di minore entità e
meglio a metà tempo. Nel prospetto pubblicitario della macchina allegato alla
prima offerta (doc. 5; cfr. doc. 26 e perizia p. 36) l’attrice aveva in effetti
indicato che “la linea necessita un operatore per il trasferimento della
bobina o cestello al punto di ribobinatura, per dare inizio al processo di
bobinatura accompagnando i primi strati di filo e per rimuovere la bobina piena
al termine dell’operazione”, aggiungendo poi che “una volta che
l’operatore ha acquisito dimestichezza e una buona conoscenza della macchina,
lo stesso operatore dovrebbe essere in grado di coordinare e far funzionare due
linee semi-automatiche”, il che significa che per l’impiego di una sola macchina
era in sostanza necessario un operatore a metà tempo. Ora, l’istruttoria di
causa ha permesso di accertare che il salario lordo dell’operatore addetto alla
macchina della convenuta era di € 1'562.34 mensili (doc. 28; cfr. teste __________
ad 11), pari annualmente a € 18'748.10. Ne discende che nei 6 anni di presumibile
utilizzazione della stessa (cfr. delucidazione peritale p. 7), la convenuta ha
subito un maggior esborso per l’appunto di € 56'244.30 (6 x € 9'374.05). Non si
vede poi per quale motivo tale somma non dovrebbe costituire una posizione di
danno risarcibile in base all’art. 74 CV. E poco importa se, come invece accertato
dal Pretore, con questa macchina una sorveglianza a tempo pieno sia poi risultata
effettivamente necessaria, come si è verificato presso la concorrenza,
determinante essendo in effetti il minor impiego di manodopera prospettato a
suo tempo alla convenuta. Contrariamente all’assunto del giudice di prime cure,
nemmeno risulta infine che i costi di produzione della convenuta siano in linea
con quelli della concorrenza, né è stato reso verosimile che gli stessi,
oltretutto comprensivi del costo dell’operatore al 100%, siano poi stati
ribaltati ai clienti, integrandoli nel prezzo.
13. La
convenuta fa pure valere un importo di € 54'537.80 per il fatto che la macchina
fornita non sarebbe in grado di raggiungere le velocità garantite
contrattualmente e con ciò le causerebbe una minore produttività del 66%
rispetto a quanto pattuito. La richiesta è fondata solo in parte. Che la
macchina fornita sia più lenta di quanto previsto nel contratto è stato pacificamente
ammesso dalla stessa attrice già negli allegati preliminari (petizione p. 4, replica
e risposta riconvenzionale p. 16). Il dato è stato per altro confermato anche dal
perito giudiziario, laddove ha appurato che la macchina poteva lavorare con una
buona precisione fino ad una velocità di circa 6 m/s (perizia p. 18, 22;
delucidazione peritale p. 6). Nulla però permette di confermare l’assunto della
convenuta secondo cui la perdita di produttività che ne deriverebbe ammonti al
66%. Per giustificare questa richiesta la convenuta ha affermato che il
contratto prevedeva l’avvolgimento di 20 bobine all’ora, invece delle 6 che la
macchina è ora in grado di avvolgere, ma essa non si avvede che il calcolo da
lei proposto è in realtà improponibile, il dato ipotetico da lei indicato
essendo riferito alle bobine realizzabili con filo CO2 standard, che è però
diverso dal filo tubolare che l’attrice sapeva sarebbe poi stato utilizzato
dalla convenuta e per il quale, oltre ad essere oggetto di una diversa
lavorazione, non è stata fornita alcuna chiara indicazione sui tempi di
produzione ipotizzabili (perizia p. 18 seg.). In definitiva deve trovare
conferma la minor produttività del 26% calcolata dal perito nella sua tabella (perizia
p. 22; delucidazione peritale p. 6), per altro ora ammessa anche dalla stessa
attrice (osservazioni p. 6), con una conseguente perdita annuale, calcolata
proporzionalmente sul costo dell’operatore concretamente intervenuto (perizia
p. 22), di € 4'874.50 (26% di € 18'748.10), che nei 6 anni di presumibile
utilizzazione della macchina (delucidazione peritale p. 7), da un importo di € 29’247.-.
Contrariamente all’assunto del Pretore, poco importa invece se la produttività
così ottenuta sia in linea con quella della concorrenza, circostanza per altro né
addotta dall’attrice né tanto meno provata, determinante essendo in effetti la
produttività che avrebbe dovuto essere raggiunta se il contratto fosse stato
correttamente adempiuto.
14. Evase
così le pretese relative alla difettosità della macchina fornita, resta ora da
esaminare se la convenuta sia tenuta a pagare la fattura di € 4'814.-, emessa
nei suoi confronti da G__________ __________ e in seguito ceduta all’attrice,
ritenuto che essa nell’occasione contesta la competenza territoriale del
giudice adito e ritiene comunque inutile e dunque ingiustificata la prestazione
fatturata. L’eccezione di incompetenza territoriale del giudice dev’essere
ammessa. Se in effetti è vero che la pretesa poi ceduta da G__________ __________
all’attrice trova il suo fondamento nel contratto di cui al doc. B, è però
altrettanto vero che lo stesso e meglio la clausola di proroga di foro in esso
contenuta risulta essere stata sottoscritta solo dall’attrice e dalla convenuta,
non però anche da G__________ __________. Ora, giusta l’art. 17 n. 1 della Convenzione
di Lugano (RS 0.275.11, CL), la clausola di proroga di foro dev’essere conclusa
per scritto o verbalmente con conferma scritta, in una forma ammessa dalle
pratiche che le parti hanno stabilito tra loro oppure, nel commercio
internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o
avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e
regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo
commerciale considerato. Nel caso concreto non risulta, né per altro è stato
preteso dall’attrice, che per le controversie derivanti dagli impegni accessori
pattuiti tra G__________ __________ e la convenuta costoro (e soprattutto G__________
__________, che nell’occasione non risulta essere stata rappresentata
dall’attrice) abbiano a suo tempo dichiarato in una di queste particolari forme
di volersi sottomettere alla clausola di proroga di foro. La pretesa in esame,
pur essendo stata ceduta all’attrice, non può di conseguenza essere azionata al
foro prorogato, che in effetti vale solo per le contestazioni sorte tra le
parti (attrice e convenuta) nell’ambito del contratto, ma unicamente ai fori ordinari
o speciali di cui all’art. 2-6 CL, che nel caso di specie non concretizzano
però alcun foro a Lugano.
15. Visto
quanto precede, si ha che la petizione dev’essere parzialmente accolta, per €
47'843.- oltre interessi (saldo del prezzo di vendita € 57'843.- ./. minor
valore € 10'000.-), mentre la domanda riconvenzionale deve esserlo
integralmente, per € 90'000.- oltre interessi, le pretese della convenuta
essendo superiori a tale somma (spese aggiuntive per consentire il
funzionamento € 12'000.-, maggior onere per manodopera € 56'244.30, minor
produttività € 29’247.-).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la convenuta non ha spiegato per quali
motivi si imponesse un aumento dell’indennità ripetibile (piena) attribuita dal
Pretore (sia pure alla controparte) nell’ambito dell’azione riconvenzionale,
che deve pertanto essere confermata nel suo ammontare.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 marzo 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 febbraio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare
a AO 1, __________, l’importo di € 47'843.- oltre interessi all’8% dal 13
aprile 2002.
§. La
tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, da anticipare così come
anticipate, sono poste a carico dell’attrice per 2/5 e per 3/5 sono a carico
della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 3’600.- di ripetibili.
2. La domanda riconvenzionale è accolta e
di conseguenza AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________,
l’importo di € 90'000.- oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2002.
§. La
tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, da anticipare così come anticipate,
sono poste a carico della convenuta riconvenzionale, che rifonderà alla
controparte fr. 6’800.- di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 2’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste
a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili
di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vice presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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