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Decisione

12.2008.63

Procedura civile, eccezione di cosa giudicata, non per pretese che possono fare oggetto di compensazione o di azione riconvenzionale

14 maggio 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti autonomamente in una causa separata. Nella misura in cui al

contratto inerisse natura di appalto per talune prestazioni, come ad esempio la

fornitura e la posa di piode per il rustico di R__________, località __________,

che sono state sostituite a causa di un ordine di ripristino per fr. 61'995.95,

nonché per altri lavori di costruzione eseguiti direttamente da AO 1, qualora

le condizioni prescritte dall'art. 368 cpv. 2 CO fossero date, il committente

può optare – alternativamente - per l'azione redibitoria, la riduzione della

mercede in proporzione al minor valore, nonché il rifacimento dell'opera (DTF

116 II 311 consid. 3a). A complemento di questi diritti, l'art. 368 CO prevede

che il committente ha diritto ad un'azione di risarcimento del danno

conseguente al difetto dell'opera (Gauch, Werkvertrag, ed. 1996, N. 1850), la

quale non può essere esercitata autonomamente, ma cumulativamente a uno dei

diritti formatori scelti dal committente (Chaix, Commentaire

Romand CO I, N. 4 e 56 all'art. 368; Gauch, op.

cit. N. 1852; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 68 all'art. 368).

L'attore in causa non ha fatto valere con chiarezza se la somma di fr. 61'995.95

fosse dovuta interamente a titolo di risarcimento o, quantomeno in parte, a

titolo di riparazione a spese dell'appaltatore, la quale non è propriamente

un'azione di risarcimento del danno, ma una domanda di rimborso delle spese che

sono state sopportate dal committente (Gauch, op. cit. N. 1809;Tercier/Favre/Carron,

op. cit. n. 4585). Questa/e domanda/e, come le altre, non

obbligavano l'attore a farle valere in via d'eccezione durante il primo

processo. La/e stessa/e può/possono essere fatta/e valere autonomamente in una

causa separata (su questo aspetto cfr. Gauch, op. cit. N. 1622 e Tercier/Favre/Carron, op. cit. n. 4599 a proposito dell'azione estimatoria, che deve

valere mutatis mutandis anche per le altre azioni previste dall'art. 368

CO). In definitiva solo questioni di mera opportunità processuale possono

indurre il committente o il mandante a opporre in giudizio le pretese

compensatorie in via d’eccezione o mediante un’azione riconvenzionale contro

l'appaltatore o il mandatario. Tanto il committente, quanto il mandante

conservano il diritto di avanzare le loro pretese in un procedimento disgiunto

e autonomo rispetto al primo, senza per questo rimettere in discussione il

giudicato del primo processo.

6. Ne

discende che l’appello merita di essere accolto. La tassa, le spese e le

ripetibili seguono la completa soccombenza dell’appellata per entrambe le sedi

di giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

12 marzo 2008 di AP 1 è accolto e di conseguenza il decreto 20 febbraio

2008 del Pretore del Distretto di Leventina è così riformato:

1. L’eccezione di cosa giudicata

presentata da AO 1 è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 200.-- sono poste a carico

della parte convenuta, che dovrà pure a quella attrice fr. 1'000.-- a titolo

di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

300.

-

già

anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo

di rifondere alla parte appellante fr. 700.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina, con l’incarto di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente

dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei

litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e

incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di

ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali

o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un

pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di

evitare

una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è

possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i

ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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