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Decisione

12.2008.65

Mora nel pagamento del canone di locazione: esclusa la possibilità di protrazione

21 aprile 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.65

Data decisione, Autorità:

21.04.2008, IICCA

Titolo:

Mora nel pagamento del canone di locazione: esclusa la possibilità di protrazione

PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE

272a cpv. 1 let. a CO

Incarto n.

12.2008.65

Lugano

21 aprile

2008/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Zali

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire in materia di locazione nella

causa inc. n. DI.2007.1530 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e

più precisamente sull'istanza di sfratto 3 dicembre 2007 di

AO 1

rappr. dall' RA

1

contro

AP 1

rappr. dall' RA

Considerandi

2.

nonché sull'istanza di protrazione della locazione 30

ottobre 2007 presentata all'ufficio di conciliazione di Massagno da

AP 1, Lamone

contro

AO 1, Lugano

rappr. dall'avv.

__________, __________

sulle quali

il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 7 marzo 2008, con la

quale ha respinto l'istanza di protrazione della locazione e ammesso l'istanza

di sfratto;

appellante

AP 1, con atto di appello 17 marzo 2008, con cui chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere l'istanza di protrazione della locazione e di

respingere l'istanza di sfratto, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre la

controparte non è stata invitata a formulare osservazioni;

richiamato

il decreto 20 marzo 2008 con cui la presidente di questa Camera ha concesso

all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti

ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto e in diritto: che AP 1 conduce in

locazione una superficie commerciale, di mq 163 al piano inferiore adibiti a

officina e servizi, mq 981 al piano terreno adibiti a produzione e magazzino e

mq 158 al piano superiore adibiti a ufficio, nello stabile in via __________ a

Lamone;

che

il 24 agosto 2007 la locatrice ha diffidato la conduttrice a pagare entro 30

giorni la pigione relativa ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2007 per

complessivi fr. 34'166.70, richiamando l'art. 257d CO;

che,

la somma in questione non essendo stata versata nel termine assegnato, il 2

ottobre 2007, la locatrice ha significato la disdetta straordinaria del

contratto con effetto al 30 novembre 2007;

che

AP 1 ha chiesto, con istanza 30 ottobre 2007 all'ufficio di conciliazione, la

protrazione della locazione , evidenziando di aver sottoscritto con terzi un

contratto di finanziamento per un importo di fr. 5'000'000.-, ciò che le

avrebbe permesso di disporre della necessaria liquidità per far fronte ai

propri impegni entro il 30 novembre 2007;

che

il 3 dicembre 2007 AO 1, rilevando come l'ente locato non fosse stato liberato

alla scadenza del termine di disdetta, ha adito la Pretura con un'istanza di

sfratto;

che,

in applicazione dell'art. 274g CO, la decisione su entrambe le istanze è stata

devoluta al giudice dello sfratto;

che

in sede di udienza l'istante ha mantenuto la domanda di sfratto, chiedendo

tuttavia di tenere in sospeso l'emanazione del relativo decreto, ritenuto che

controparte ha proposto in quella sede un piano di pagamento, prevedente il versamento

di fr. 25'000.- il 21 gennaio 2008, fr. 45'833.25 il 22 febbraio 2008 e fr.

55'000.- il 29 febbraio 2008;

che

in data 4 marzo 2008 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha

pronunciato il fallimento di AP 1, decisione dedotta in appello, dove il presidente

della CEF ha accordato effetto sospensivo parziale al gravame;

che

in data 5 marzo 2008, constatato il mancato pagamento dei versamenti di fr.

45'833.25 e di fr. 55'000.-, l'istante ha chiesto l'emanazione della decisione

di sfratto;

che

con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore, statuendo in luogo e

vece del Pretore, ha respinto l'istanza di protrazione della locazione e

ammesso l'istanza di sfratto, rilevando che la convenuta, nel termine di 30

giorni, non aveva provveduto al pagamento delle pigioni scoperte;

che

con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza

pretorile nel senso di accogliere l'istanza di protrazione della locazione e di

respingere la domanda di sfratto;

che

l'appellante sostiene che sarà "nei prossimi giorni" in grado di

effettuare il pagamento sia delle pigioni arretrate, sia di quelle correnti,

ciò grazie ad un contratto di finanziamento con terzi, che le permetterà di

disporre "entro breve" di un importo di fr. 5'000'000.-;

che

lo sfratto vanificherebbe gli sforzi da essa intrapresi per continuare

l'attività, causandole effetti tanto gravosi da risultare ingiustificati a

fronte degli interessi della locatrice, alla quale essa ha nel frattempo già

versato fr. 25'000.- quale prima rata degli affitti scaduti;

che

l'appello non è stato intimato alla controparte;

che,

già con l'istanza di protrazione della locazione, l'appellante ha ammesso

pacificamente non aver potuto far fronte agli impegni nei confronti del locatore,

ammettendo quindi di essere in mora con il pagamento del canone di locazione;

che,

pur avendo l'appellante versato fr. 25'000.- quale prima rata del debito per

canoni scaduti, essa stessa ammette poi di aver invece omesso di far fronte, alle

scadenze da lei medesima indicate per i pagamenti, all'impegno di versare

l'ulteriore importo di fr. 100'833,25 ( fr. 45'833.25 il 22 febbraio 2008 e fr.

55'000.- il 29 febbraio 2008);

che,

alla luce di siffatte circostanze, è esclusa per legge la possibilità di

ottenere una protrazione della locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

che

l’appello, del tutto infondato, può pertanto essere evaso già nell’ambito

dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla

controparte per le osservazioni;

che

la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la

soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili

all’istante, che non è stata invitata a presentare osservazioni;

che

nelle controversie in materia di protrazione della locazione la tassa di

giustizia e le ripetibili vengono calcolate sul valore complessivo dei canoni

relativi alla durata della protrazione richiesta (art. 414 cpv. 4 CPC);

che

nella sua istanza 30 ottobre 2007 all'Ufficio di conciliazione, AP 1 ha chiesto

la protrazione "fino almeno al 30.06.2007" ma, considerato che la

disdetta straordinaria del contratto era con effetto al 30 novembre 2007, essa

intendeva evidentemente il 30 giugno 2008, tant'è che ancora in sede d'appello

essa ha chiesto l'accoglimento della domanda di protrazione;

che

di conseguenza il valore litigioso è di almeno fr. 64'166.55 (pari ai canoni

previsti da dicembre 2007 a giugno 2008 compresi, a fr. 9'166.65 mensili);

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello 17 marzo 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 650.--

b) spese fr.

50.

--

totale fr.

700.

--

sono

poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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