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12.2008.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 marzo 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i contraenti. Infatti se al momento della conclusione di un contratto, una

persona contrae senza alcun potere in nome e per conto di un terzo, il soggetto

rappresentato non può diventare creditore o debitore, a meno che vi sia una

ratifica del contratto (art. 38 cpv. 1 CO). La ratifica può avvenire

espressamente, oppure per atti concludenti, vuoi tacitamente in forza dei

principi che governano la buona fede e tenendo conto di tutte le circostanze

(DTF 4C.148/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.1). L'art. 38 cpv. 1 CO si

applica anche alle persone giuridiche nell'evenienza in cui un soggetto,

sprovvisto del diritto di firma, ha compiuto un atto in favore della società.

Agli organi della società viene offerta la possibilità di ratificare questi

atti anche tacitamente (DTF 128 III 136 consid. 2b), in specie attraverso la

passività o il silenzio del terzo (DTF 124 III 361; 93 II 307 consid. 4). Nel

caso in esame l'amministratrice unica di AO 1 (doc. 25), ha ratificato

espressamente il contratto in data 23 maggio 2005 (doc. R), e ciò basterebbe.

Per prassi, un contratto stipulato da un rappresentante senza poteri, può

essere ratificato in maniera concludente, quando una società avvia una causa

nei confronti del cocontraente (DTF 4C.136/2004 del 13 luglio 2004 consid. 2.2.2.2.2;

101 II 230; Jung, Kurzkommentar

OR, N. 10 all'art. 38). In concreto, già con l'atto

introduttivo di causa del 18 aprile 2005 si poteva ritenere che l'attrice

avesse ratificato il contratto firmato da P__________ per suo conto. Non solo.

La ratifica, avuto riguardo alle circostanze, era già intervenuta prima

tacitamente, atteso che la venditrice ha proceduto a fornire merce pacificamente

ed ininterrottamente all'acquirente almeno sino al 23 dicembre 2004 (cfr. doc.

G), sollecitando il pagamento delle forniture.

6. La

convenuta lamenta che con la sospensione delle forniture l'attrice si sarebbe

accaparrata i suoi clienti e le avrebbe cagionato un grave pregiudizio. Orbene,

come ha avuto modo di precisare il Pretore, nell'ambito di una vendita con

consegne successive, quando l'acquirente è in ritardo con il pagamento del

prezzo divenuto esigibile anche per una sola delle varie forniture, egli è

autorizzato a sospendere gli ordini successivi, sino a quando la merce già

fornita non è stata pagata ai sensi dell'art. 82 CO (DTF 84 II 149-150; 111 II

469-470 consid. 5a; Schönle, Zürcher Kommentar, N. 108 all'art. 184; Koller, op. cit. loc.

cit.; Venturi, op. cit. loc. cit.; Kikinis, op. cit. loc. cit.; Cavin, La

vente, l'échange, la donation in: TDPS Vol. VI, t.I,1 pag. 166). Non è quindi

rilevante sapere che non tutte le fatture richiamate il 17 gennaio 2005 per

complessivi fr. 43'666,80 fossero esigibili. Ne bastava anche solo una.

Diversamente da quanto sostiene la convenuta, tutte le fatture emesse (13) fra

il 21 luglio 2004 e il 16 settembre 2004 e rimaste in sofferenza per

complessivi fr. 24'443,05, giustificavano la sospensione delle forniture sino a

quando il prezzo di quelle antecedenti fosse stato saldato. Per uscire da

questo stato di stallo e per evitare la mora, l'acquirente avrebbe dovuto

pagare tutte le fatture che erano nel frattempo divenute esigibili.

7. Da

ultimo la convenuta ritiene che l'attrice non era autorizzata a recedere dal

contratto in forza di norme diverse da quelle prescritte dall'art. 107 cpv. 2

CO, in specie senza dichiarare immediatamente alla debitrice di avvalersi di

una simile facoltà. In presenza di contratti di vendita mediante forniture

successive a richiesta del compratore, è generalmente ammesso che se il rifiuto

di consegnare della merce è legato al mancato pagamento del prezzo da parte

dell'acquirente, le norme generali sulla mora del debitore (art. 107 – 109 CO)

sono applicabili (DTF 110 II 151-152; Venturi, op. cit. loc. cit; Kikinis,

op. cit. loc. cit.; Schönle, op. cit. N. 116 all'art. 184; Wiegand, Basler Kommentar, IV ed. N. 10 all'art. 109; Cavin, op. cit. pag. 166). Per quanto riguarda le

norme generali sulla mora, gli art. 107 e 108 CO sono di diritto dispositivo

(TF 4C.133/2001 del 24 settembre 2002, consid. 2.3; Weber, Berner Kommentar, N. 38 all'art.

107). Le parti possono in particolare prevedere la durata di

un termine supplementare, rinunciare a un ultimo termine per la diffida,

fissare formalità addizionali, limitare la scelta del creditore,

rispettivamente disciplinare le modalità di calcolo del danno, inserendo, ad

esempio, penali che garantiscono l'adempimento nei termini fissati dal contratto

(Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, N. 4 all'art. 107; II CCA 7 ottobre 2008

inc. n. 12.2007.195 consid. 5). Nel caso in esame le parti hanno previsto una

clausola per la quale “in caso di mancato pagamento alla scadenza di una o

più fatture”, la venditrice si riservava “di annullare, con un ultimato

di 30 giorni, il presente accordo e richiedere gli interessi di mora” (doc.

A). Il significato e la portata di questa clausola, benché non sia stata

formulata con una terminologia corretta, è chiaro. I contraenti hanno inteso

consentire alla venditrice di recedere dal contratto in caso di mora nel

pagamento di una o più di una o più fatture esigibili, previa diffida di un

termine ultimo per l'adempimento di 30 giorni. La diffida di pagamento entro un

termine di 30 giorni dell'attrice alla convenuta di data 17 gennaio 2005

precisava anch'essa che, nel caso in cui non si fosse dato corso alla richiesta

di pagamento, la convenzione doveva “essere dichiarata nulla e su tutto

l'importo”. Per la convenuta questa dichiarazione non era sufficiente per

consentire alla venditrice di recedere dal contratto. A torto. L'attrice,

mediante la diffida di pagamento e in conformità dell'art. 3 della convenzione

(doc. A), aveva chiaramente manifestato la sua volontà di recedere dal

contratto qualora la convenuta non avesse liquidato le fatture che erano

esigibili, ovvero quelle sino al 16 settembre 2004. È vero che a quell'epoca

non tutte le fatture per le quali veniva richiesto il pagamento erano

esigibili, che la diffida verteva su tutto l'importo, come pure vi erano

fatture con importi maggiorati che non prevedevano i ribassi pattuiti del 40%.

Dalle fatture agli atti emerge che l'attrice ha concesso una riduzione alla

convenuta del 40% sino al 12 ottobre 2004, come ha accertato il Pretore e non

già a partire dal 1° settembre di quell'anno (cfr. fatture del 12 ottobre 2004

e quelle precedenti; doc. G2 a G26). Il pagamento di fr.

13'380.- è riconducibile a una fattura del mese di giugno del 2004 (doc. 13),

che è andato a diminuire il debito che ammontava all'epoca in fr. 15'980,95

(cfr. doc. 12), mentre quello del 14 gennaio 2005 di fr. 15'000.- è stato

corrisposto come acconto su fatture del mese di luglio (doc. 14), che ammontavano

complessivamente in fr. 25'155,85 (cfr. doc. 12). Il pagamento di quest'ultimo

importo non era quindi sufficiente per liberare la convenuta dalle conseguenze

della mora, stante che al 17 gennaio 2005, ovvero successivamente il pagamento

di quest'ultimo importo, l'attrice aveva crediti esigibili per complessivi fr.

24'443,05.

8. Rimane

da esaminare se, con una mora parziale, la venditrice era autorizzata a

recedere dall'intero contratto. Di regola, se il debitore è in mora in un

contratto bilaterale ove ogni rata ha proprie date di scadenza, il creditore

può, in linea di principio, procedere secondo l'art. 107 CO solo per le rate

scadute e deve attendere che il debitore esegua o meno le prestazioni che

diventano esigibili più tardi. Se appare tuttavia compromessa o frustrata la

futura, corretta esecuzione del contratto, il creditore ha il diritto di

recedere dall'intero negozio. Se, nel caso di ritardo nel pagamento di una

rata, il creditore intende rinunciare alle ulteriori rate, allora la fissazione

di un congruo termine per il pagamento delle rate scadute non è sufficiente.

Secondo i canoni della buona fede è necessario che la fissazione del congruo

termine sia accompagnata dalla comminatoria della sua intenzione di rinunciare.

Il debitore in mora deve, infatti, sapere a quali conseguenze si espone in caso

di ritardo nel versamento delle rate esigibili. La comminatoria di rinuncia

alle rate future può essere superflua – in applicazione analogica dell'art. 108

CO – solo se dal comportamento del debitore risulta che essa sarebbe inutile.

Una comminatoria separata non è neppure necessaria, se nel contratto è inserita

una clausola che autorizza il creditore ad esercitare, nel caso di ritardo per

una o più rate, i diritti derivanti dagli art. 107/109 CO, anche in relazione

alle rate non ancora scadute (DTF 119 II 140 consid. 3b; Thier, Kurzkommentar OR, N. 15 all'art.

107; Thévenoz, Commentaire Romand CO I, N. 42 all'art. 107; Wiegand, op. cit. N.

10 all'art. 109). Nel caso in esame la venditrice si era riservata la facoltà

di recedere dall'intero contratto in caso di mora di una o più fatture (cfr. doc.

A ad art. 3) e, con la diffida di pagamento del 17 gennaio 2005 essa poneva in

evidenza che, in caso di mancato pagamento, il contratto doveva essere ritenuto

risolto (la convenzione “è dichiarata nulla e su tutto l'importo ...”).

Col che, proprio avvalendosi di questa clausola contrattuale, l'attrice era

legittimata a recedere da tutto il contratto, senza che vi fosse bisogno di

stabilire se, avuto riguardo alle circostanze, lo scopo del contratto era gravemente

compromesso dalla mora del debitore e/o se fosse necessario assegnare un nuovo

termine all'acquirente con la dichiarazione espressa che la venditrice

intendeva rescindere il contratto. Ne discende che non sono di alcun rilievo le

obiezioni della convenuta per le quali I__________ SA non ha ripreso il

contratto di AO 1 a decorrere dal mese di gennaio 2005, giacché, come si è

visto, l'attrice era legittimata a interrompere le forniture sino a quando le

sue fatture non fossero state pagate, come pure il controverso contratto di

vendita con consegne successive a richiesta dell'acquirente è stato rescisso

per la mora dell'acquirente. Il calcolo eseguito dal Pretore per stabilire il

credito complessivo delle varie forniture vantato dall'attrice nei confronti

della convenuta, che teneva conto del ribasso concordato del 40% sul listino

prezzi di AO 1 è corretto e non è stato rimesso in discussione con l'appello.

Esso ammonta in fr. 119'648,60 e tiene conto tanto dei crediti che erano

esigibili al momento della rescissione, quanto di quelli che lo sono divenuti

in seguito prima dell’introduzione della causa e la cui merce non è mai stata

restituita in natura alla venditrice.

9. Da

quanto precede l'appello merita di essere respinto. Le spese e la tassa di giustizia

in sede di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello 12 marzo 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'000.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

2'050.-

già

anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore di causa è di fr. 119'648,60, è

dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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