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Decisione

12.2008.68

Contratto d'assicurazione - indennità giornaliera in caso di malattia - interpretazione delle CGA

8 aprile 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i principi giurisprudenziali, secondo i quali, quando il giudice deve

determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni

generali che sono parte integrante dello stesso, deve in primo luogo procedere

all'interpretazione soggettiva, vale a dire cercare la reale e concorde volontà

dei contraenti (art. 18 CO). Se non riesce a stabilire con certezza la volontà

effettiva, o se constata che un contraente non ha compreso la volontà reale

espressa dall'altro, il giudice cercherà il senso oggettivo che le parti

potevano e dovevano ragionevolmente attribuire, secondo le regole della buona

fede e dell'affidamento, alle dichiarazioni dell'altro nella situazione

concreta (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 686 consid. 4.3.1). Partendo

da tali principi, il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie l'interpretazione

soggettiva non permette di stabilire con certezza la reale e concorde volontà

dei contraenti. Egli ha dunque proceduto alla ricerca del senso oggettivo della

pattuizione, ritenendo che l'attrice, in buona fede, dalla lettura dell'art. 11

CGA, poteva e doveva solo desumere che la cessazione della copertura avrebbe

comportato pure quella del diritto alle indennità. Infatti – ha rilevato il

primo giudice – considerato che l'art. 11.2 CGA regola il diritto alle

indennità oltre la copertura assicurativa e che questa norma riguarda solamente

i casi di cessazione giusta l'art. 11.1 lett.b CGA (assicurato che lascia il

gruppo degli assicurati), risulta, e contrario, che per tutti gli altri

casi non è prevista la continuazione del diritto alle indennità. Il Pretore ha osservato

pure che, in base all'art. 12.1, in relazione con l'art. 12.4 CGA, non è dato

alcun diritto di passaggio all'assicurazione individuale se “l'assicurato è la

stipulante o un membro della famiglia” e – ha concluso – che è ciò che si verifica

nella fattispecie.

6.2 L'appellante non si

confronta minimamente con la predetta interpretazione oggettiva data dal primo

giudice alla pattuizione contrattuale. Si limita a sostenere che saremmo “in

presenza di clausole contrattuali equivoche, rispettivamente la cui

interpretazione” sarebbe “dubbia” e a richiamare il principio “in dubio

contra stipulatorem”, in base al quale in tali circostanze “fra le

possibili soluzioni interpretative si deve adottare quella favorevole a chi non

ha allestito il testo del contratto” (appello, pag. 4 nel mezzo). L'appello su

questo punto, non sufficientemente motivato, risulta d'acchito irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5).

L'art. 33 LCA – che

l'appellante neppure menziona – stabilisce che l'assicuratore risponde di tutti

gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del

quale l'assicurazione fu conclusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione

singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Questa norma concretizza

l'adagio “in dubio contra stipulatorem” – menzionato dall'appellante – secondo

il quale, in modo sussidiario, quando vi è un dubbio sul significato da

attribuire alle norme redatte dall'assicuratore, così come sulle condizioni

generali prestampate, queste devono essere interpretate in sfavore del loro

autore (“Unklarheitsregel”, DTF 122 III 118 consid. 2a). Secondo la

dottrina e la giurisprudenza, per l'applicazione di questo principio, non basta

che le parti siano in disaccordo sul senso da dare a una dichiarazione, ma è

anche necessario che questa possa essere compresa in modi diversi e che sia

impossibile togliere il dubbio con un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III

118 consid. 2d; 118 III 342 consid. 1a). Ciò che non è il caso nella

fattispecie in esame. Il Pretore, come detto, ha infatti potuto interpretare

l'art. 11 CGA, con riferimento anche all'art. 12.1 in relazione con l'art. 12.4

CGA. L'appellante dal canto suo non si è confrontata con tale interpretazione e

Considerandi

neppure ha tentato di indicare in cosa consisterebbe la pretesa equivocità

delle clausole contrattuali in questione. Palesemente irricevibile e infondato,

l'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.

7.

Il Pretore ha

rilevato che l'attrice ha chiesto il versamento di indennità giornaliere di fr.

78.

, mentre la convenuta ha riconosciuto, nell'ipotesi per lei denegata di

obbligo di pagamento, fr. 29.65 al giorno. Il primo giudice ha poi evidenziato

che, giusta l'art. 17.2 CGA, l'indennità giornaliera per un importo fisso o per

un salario convenzionale “non può superare l'importo effettivamente perso”

(doc. B). Tale principio – ha osservato il primo giudice – è ripreso

testualmente dalla polizza sub. condizioni particolari (doc. C, pag. 2). Il

Pretore ha dunque valutato l'indennità effettiva giornaliera tenendo conto

delle entrate e delle uscite 2003 e dell'interruzione aziendale dovuta alla

malattia dell'attrice, ma soprattutto ai suoi guai con la magistratura penale.

Ha quindi ritenuto non arbitrario attenersi ai calcoli eseguiti dalla convenuta

sulla base delle entrate 1° gennaio 2003 – 30 luglio 2003, ovvero fr. 6'256.25

[ricavi (fr. 3'212.30) + contributi sociali e assicurativi per il periodo

considerato (fr. 3'044.55)], diviso per 211 giorni, con conseguente fissazione

dell'indennità giornaliera effettiva in fr. 29.65. Accertato che la convenuta

ha versato le indennità giornaliere solo fino al 22 dicembre 2003, il primo

giudice ha riconosciuto le indennità fino all'ultimo giorno di attività delle

ditta, quindi complessivi fr. 593.– (fr. 29.65 x 20 giorni).

L'appellante non si

confronta nuovamente minimamente con le predette considerazioni del Pretore,

limitandosi a rilevare che nella propria attività lavorativa percepiva un

reddito di fr. 3'000.– mensili, importo a concorrenza del quale aveva poi

stipulato il contratto di assicurazione con l'appellata. Manifestamente irricevibile

per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il

cpv. 5), il ricorso cade ancora una volta nel vuoto. Le considerazioni del

primo giudice sui ricavi effettivi conseguiti dall'attrice nel 2003, trovano

del resto conferma nei dati relativi al conto economico accertati nell'incarto

fiscale e in quello AI, riconfermati per altro dall'attrice nelle dichiarazioni

da lei fatte ai fini dell'evasione della sua domanda AI (cfr. incarto

richiamato AI, lettera 29 novembre 2004 di AP 1 all'Ufficio delle assicurazioni

sociali e documentazione annessa).

8.

Il Pretore ha per

finire ritenuto che l'attrice, titolare della ditta individuale e stipulante

del contratto (doc. C), non apparteneva alle categorie di personale indicate

all'art. 26 CGA. Ha quindi concluso per l'impossibilità per AP 1 di beneficiare

dell'esonero dal pagamento del premio.

L'appellante si aggrava

contro la predetta considerazione del primo giudice, con semplice rinvio alle

“medesime considerazioni” espresse in relazione al principio “in dubio

contra stipulatorem”. La signora AP 1 dovrebbe inoltre, a suo dire, “essere

considerata come un'assicurata individuale senza fare riferimento a differenze

previste dall'art. 26 CGA” (appello, pag. 4 verso il mezzo). A torto. La

menzionata norma delle condizioni generali per l'assicurazione malattia

collettiva non è equivoca. Il riferimento al surriferito principio invocato dall'appellante

– per altro per la prima volta, quindi tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-App, m. 35 ad art. 321) solo in appello

– non è di rilievo. Conformemente al citato art. 26 CGA, l'esonero dal

pagamento del premio è concesso soltanto agli assicurati appartenenti alle

categorie di personale designate nella polizza o al personale assicurato a

titolo facoltativo. Ciò esclude d'acchito dal beneficio dell'esonero le persone

che non rientrano nella categoria del “personale”, segnatamente lo stipulante

della polizza (titolare dell'impresa o persona che esercita un'attività

lucrativa indipendente) a norma dell'art. 4.2 CGA. L'art. 26 CGA non prevede

comunque l'esonero del premio per l'assicurato individuale. L'appello si

rivela, ancora una volta, palesemente infondato.

9.

Ne discende che

l'appello in oggetto, del tutto infondato, deve essere respinto. Lo stesso non

aveva nessuna possibilità di esito favorevole. Non può quindi essere concessa

all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.

148.

CPC). Nella commisurazione degli oneri processuali si tiene conto di un

valore di causa di fr. 30'591.60 [31'184.60 (28'282.15 + 2'902.45) ./. 593.–].

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello 7 marzo 2008 di AP 1 è respinto.

2. La

domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in sede di appello, di AP 1 è respinta.

3. Gli

oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia Fr. 700.-

b) spese Fr.

50.-

Fr. 750.-

sono a

carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.

4. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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