12.2008.68
Contratto d'assicurazione - indennità giornaliera in caso di malattia - interpretazione delle CGA
8 aprile 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2008.68
Data decisione, Autorità:
08.04.2009, IICCA
Titolo:
Contratto d'assicurazione - indennità giornaliera in caso di malattia - interpretazione delle CGA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
art. 33 LCA
Incarto n.
12.2008.68
Lugano
8 aprile 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.18
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con 9 giugno 2004 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1 inevra
RA 2
con la
quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di
indennità giornaliere, per un importo precisato in sede di replica in fr.
44'817.55 oltre interessi e ridotto nelle conclusioni a fr. 28'282.15, oltre
interessi, a titolo di indennità giornaliera e fr. 2'902.45, oltre interessi, a
titolo di liberazione dal premio del contratto d'assicurazione;
domande
avversate dalla convenuta, e che il Pretore ha accolto parzialmente con
sentenza 11 febbraio 2008, limitatamente all'importo di fr. 593.– oltre
interessi, ponendo la tassa di giustizia (fr. 1'300.–) e le spese (fr. 550.–) a
carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di versare alla controparte
fr. 2'500.– a titolo di ripetibili;
appellante
l'attrice con atto di appello 7 marzo 2008, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 28'282.15, oltre
interessi, a titolo di indennità giornaliera e fr. 2'902.45, oltre interessi, a
titolo di liberazione del premio del contratto d'assicurazione, protestando
spese di entrambe le sedi e chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria
per la sede d'appello;
mentre
la convenuta propone nelle sue osservazioni del 18 aprile 2008 di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________ è stata
titolare della ditta individuale G__________ __________ fino alla radiazione dell'iscrizione
della società a Registro di commercio – per cessazione dell'attività –
intervenuta il 12 gennaio 2004 (doc. 5). Nell'estate 1998 AP 1 aveva stipulato
con AO 1 (in seguito: AO 1), una polizza di assicurazione malattia collettiva
per i rischi di perdita di guadagno, con effetto a partire dal 1° settembre
1998 e scadenza al 31 dicembre 2001 (doc. 1b e 2). La polizza, poi rinnovata
fino al 31 dicembre 2004, prevedeva un'indennità pari all'80% del reddito fisso
assicurato o salario convenzionale di fr. 36'000.– annui, per un periodo di 716
giorni, da versarsi dopo un periodo di attesa di 14 giorni (doc. C).
2. Nell'estate 2003, AP
1 ha comunicato a AO 1 la sua intervenuta incapacità lavorativa a far tempo dal
3 luglio 2003, sulla base del certificato del suo medico curante Dott. AP 1
(doc. D e 8). Trascorsi i 14 giorni del termine d'attesa, AO 1 ha iniziato a
versare le indennità giornaliere di fr. 78.90. In data 22 dicembre 2003, AO 1
ha interrotto i pagamenti sulla base degli accertamenti del rapporto del suo
medico fiduciario (doc. 14 e 15), nonostante il medico curante avesse
nuovamente certificato l'inabilità al lavoro al 100% (doc. D e 14).
3. Con petizione 9
giugno 2004, AP 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Riviera per
chiedere la condanna di AO 1 al versamento di indennità giornaliere, per un
importo precisato in sede di replica in fr. 44'817.55 oltre interessi. La
convenuta si è opposta alle pretese dell'attrice, con risposta 27 dicembre 2004
e con la successiva duplica. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse
alla discussione finale. Nelle conclusioni l'attrice ha ridotto le sue pretese
a fr. 28'282.15, oltre interessi, a titolo di indennità giornaliera e fr.
2'902.45, oltre interessi, a titolo di liberazione dal premio del contratto
d'assicurazione. La convenuta ha invece confermato la propria opposizione alle
richieste di controparte.
4. Con sentenza 11
febbraio 2008, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando la
convenuta a pagare all'attrice l'importo di fr. 593.– oltre interessi al 5% dal
16 giugno 2004, obbligando per contro l'attrice a pagare la tassa di giustizia
(fr. 1'300.–) e le spese (fr. 550.–), come pure a versare alla convenuta fr.
2'500.– a titolo di ripetibili.
Il primo giudice ha
rilevato non essere controverso il fatto che tra le parti sia venuto in essere
un contratto di assicurazione collettiva per indennità giornaliere di perdita
di guadagno, perfezionatosi con l'accettazione della proposta assicurativa del
24 luglio 1998, cui ha fatto seguito l'allestimento e la consegna della polizza
assicurativa, integrata dalle condizioni generali per l'assicurazione malattia
collettiva, edizione 1997 (di seguito: CGA).
Il Pretore poi ha
risolto i punti controversi. Ha ritenuto che l'attività della ditta individuale
facente capo all'attrice era cessata il 12 gennaio 2004 (data in cui la ditta è
stata radiata a Registro di commercio). Di conseguenza ha accertato – mediante
interpretazione oggettiva dell'art. 11 CGA – che la copertura assicurativa e il
diritto alle indennità si erano estesi al più tardi fino alla predetta data. Ha
quindi ritenuto assodata – diversamente da quanto preteso dalla convenuta –
l'inabilità lavorativa dell'attrice nel periodo 23 dicembre 2003 – 12 gennaio
2004, senza che ricorressero gli estremi per liberare AO 1 dall'obbligo di
versare le indennità in virtù dell'art. 32.4 CGA. Ha inoltre riconosciuto
un'indennità giornaliera effettiva di fr. 29.65, diversamente dai fr. 78.90
pretesi dall'attrice, calcolando in fr. 593.– l'importo ancora dovuto a
quest'ultima da AO 1. Non ha per contro ritenuto che l'attrice potesse beneficiare
dell'esonero dal pagamento del premio, non appartenendo essa alle categorie di
persone indicate all'art. 26 CGA.
5. Con appello 7
marzo 2008, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione per fr. 28'282.15, oltre interessi, a titolo di
indennità giornaliera e fr. 2'902.45, oltre interessi, a titolo di liberazione
dal premio del contratto d'assicurazione, protestando spese di entrambe le sedi
e chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello.
Con osservazioni 18
aprile 2008 AO 1 postula la reiezione dell'appello, con protesta di spese e ripetibili.
6. Il Pretore ha in
primo luogo stabilito che l'attività della ditta individuale facente capo
all'attrice era cessata il 12 gennaio 2004 (data in cui la ditta è stata
radiata a Registro di commercio). L'appellante non contesta detto accertamento
e neppure il fatto “che, secondo il contratto d'assicurazione, la copertura
assicurativa si estingueva con la cessazione dell'attività lavorativa”
(appello, pag. 4 in alto).
6.1 Il primo giudice ha
evidenziato che secondo l'attrice – che faceva riferimento all'art. 5.5 CGA –
la cessazione della copertura assicurativa non pregiudicava il diritto alle
indennità per sinistri verificatisi durante la copertura assicurativa, mentre
secondo la convenuta, con la copertura – ad eccezione dei casi previsti
dall'art. 11.2 CGA – cessava pure il diritto alle indennità. Il Pretore ha poi ricordato
Fatti
i principi giurisprudenziali, secondo i quali, quando il giudice deve
determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni
generali che sono parte integrante dello stesso, deve in primo luogo procedere
all'interpretazione soggettiva, vale a dire cercare la reale e concorde volontà
dei contraenti (art. 18 CO). Se non riesce a stabilire con certezza la volontà
effettiva, o se constata che un contraente non ha compreso la volontà reale
espressa dall'altro, il giudice cercherà il senso oggettivo che le parti
potevano e dovevano ragionevolmente attribuire, secondo le regole della buona
fede e dell'affidamento, alle dichiarazioni dell'altro nella situazione
concreta (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 686 consid. 4.3.1). Partendo
da tali principi, il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie l'interpretazione
soggettiva non permette di stabilire con certezza la reale e concorde volontà
dei contraenti. Egli ha dunque proceduto alla ricerca del senso oggettivo della
pattuizione, ritenendo che l'attrice, in buona fede, dalla lettura dell'art. 11
CGA, poteva e doveva solo desumere che la cessazione della copertura avrebbe
comportato pure quella del diritto alle indennità. Infatti – ha rilevato il
primo giudice – considerato che l'art. 11.2 CGA regola il diritto alle
indennità oltre la copertura assicurativa e che questa norma riguarda solamente
i casi di cessazione giusta l'art. 11.1 lett.b CGA (assicurato che lascia il
gruppo degli assicurati), risulta, e contrario, che per tutti gli altri
casi non è prevista la continuazione del diritto alle indennità. Il Pretore ha osservato
pure che, in base all'art. 12.1, in relazione con l'art. 12.4 CGA, non è dato
alcun diritto di passaggio all'assicurazione individuale se “l'assicurato è la
stipulante o un membro della famiglia” e – ha concluso – che è ciò che si verifica
nella fattispecie.
6.2 L'appellante non si
confronta minimamente con la predetta interpretazione oggettiva data dal primo
giudice alla pattuizione contrattuale. Si limita a sostenere che saremmo “in
presenza di clausole contrattuali equivoche, rispettivamente la cui
interpretazione” sarebbe “dubbia” e a richiamare il principio “in dubio
contra stipulatorem”, in base al quale in tali circostanze “fra le
possibili soluzioni interpretative si deve adottare quella favorevole a chi non
ha allestito il testo del contratto” (appello, pag. 4 nel mezzo). L'appello su
questo punto, non sufficientemente motivato, risulta d'acchito irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5).
L'art. 33 LCA – che
l'appellante neppure menziona – stabilisce che l'assicuratore risponde di tutti
gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del
quale l'assicurazione fu conclusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione
singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Questa norma concretizza
l'adagio “in dubio contra stipulatorem” – menzionato dall'appellante – secondo
il quale, in modo sussidiario, quando vi è un dubbio sul significato da
attribuire alle norme redatte dall'assicuratore, così come sulle condizioni
generali prestampate, queste devono essere interpretate in sfavore del loro
autore (“Unklarheitsregel”, DTF 122 III 118 consid. 2a). Secondo la
dottrina e la giurisprudenza, per l'applicazione di questo principio, non basta
che le parti siano in disaccordo sul senso da dare a una dichiarazione, ma è
anche necessario che questa possa essere compresa in modi diversi e che sia
impossibile togliere il dubbio con un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III
118 consid. 2d; 118 III 342 consid. 1a). Ciò che non è il caso nella
fattispecie in esame. Il Pretore, come detto, ha infatti potuto interpretare
l'art. 11 CGA, con riferimento anche all'art. 12.1 in relazione con l'art. 12.4
CGA. L'appellante dal canto suo non si è confrontata con tale interpretazione e
Considerandi
neppure ha tentato di indicare in cosa consisterebbe la pretesa equivocità
delle clausole contrattuali in questione. Palesemente irricevibile e infondato,
l'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.
7.
Il Pretore ha
rilevato che l'attrice ha chiesto il versamento di indennità giornaliere di fr.
78.
, mentre la convenuta ha riconosciuto, nell'ipotesi per lei denegata di
obbligo di pagamento, fr. 29.65 al giorno. Il primo giudice ha poi evidenziato
che, giusta l'art. 17.2 CGA, l'indennità giornaliera per un importo fisso o per
un salario convenzionale “non può superare l'importo effettivamente perso”
(doc. B). Tale principio – ha osservato il primo giudice – è ripreso
testualmente dalla polizza sub. condizioni particolari (doc. C, pag. 2). Il
Pretore ha dunque valutato l'indennità effettiva giornaliera tenendo conto
delle entrate e delle uscite 2003 e dell'interruzione aziendale dovuta alla
malattia dell'attrice, ma soprattutto ai suoi guai con la magistratura penale.
Ha quindi ritenuto non arbitrario attenersi ai calcoli eseguiti dalla convenuta
sulla base delle entrate 1° gennaio 2003 – 30 luglio 2003, ovvero fr. 6'256.25
[ricavi (fr. 3'212.30) + contributi sociali e assicurativi per il periodo
considerato (fr. 3'044.55)], diviso per 211 giorni, con conseguente fissazione
dell'indennità giornaliera effettiva in fr. 29.65. Accertato che la convenuta
ha versato le indennità giornaliere solo fino al 22 dicembre 2003, il primo
giudice ha riconosciuto le indennità fino all'ultimo giorno di attività delle
ditta, quindi complessivi fr. 593.– (fr. 29.65 x 20 giorni).
L'appellante non si
confronta nuovamente minimamente con le predette considerazioni del Pretore,
limitandosi a rilevare che nella propria attività lavorativa percepiva un
reddito di fr. 3'000.– mensili, importo a concorrenza del quale aveva poi
stipulato il contratto di assicurazione con l'appellata. Manifestamente irricevibile
per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il
cpv. 5), il ricorso cade ancora una volta nel vuoto. Le considerazioni del
primo giudice sui ricavi effettivi conseguiti dall'attrice nel 2003, trovano
del resto conferma nei dati relativi al conto economico accertati nell'incarto
fiscale e in quello AI, riconfermati per altro dall'attrice nelle dichiarazioni
da lei fatte ai fini dell'evasione della sua domanda AI (cfr. incarto
richiamato AI, lettera 29 novembre 2004 di AP 1 all'Ufficio delle assicurazioni
sociali e documentazione annessa).
8.
Il Pretore ha per
finire ritenuto che l'attrice, titolare della ditta individuale e stipulante
del contratto (doc. C), non apparteneva alle categorie di personale indicate
all'art. 26 CGA. Ha quindi concluso per l'impossibilità per AP 1 di beneficiare
dell'esonero dal pagamento del premio.
L'appellante si aggrava
contro la predetta considerazione del primo giudice, con semplice rinvio alle
“medesime considerazioni” espresse in relazione al principio “in dubio
contra stipulatorem”. La signora AP 1 dovrebbe inoltre, a suo dire, “essere
considerata come un'assicurata individuale senza fare riferimento a differenze
previste dall'art. 26 CGA” (appello, pag. 4 verso il mezzo). A torto. La
menzionata norma delle condizioni generali per l'assicurazione malattia
collettiva non è equivoca. Il riferimento al surriferito principio invocato dall'appellante
– per altro per la prima volta, quindi tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-App, m. 35 ad art. 321) solo in appello
– non è di rilievo. Conformemente al citato art. 26 CGA, l'esonero dal
pagamento del premio è concesso soltanto agli assicurati appartenenti alle
categorie di personale designate nella polizza o al personale assicurato a
titolo facoltativo. Ciò esclude d'acchito dal beneficio dell'esonero le persone
che non rientrano nella categoria del “personale”, segnatamente lo stipulante
della polizza (titolare dell'impresa o persona che esercita un'attività
lucrativa indipendente) a norma dell'art. 4.2 CGA. L'art. 26 CGA non prevede
comunque l'esonero del premio per l'assicurato individuale. L'appello si
rivela, ancora una volta, palesemente infondato.
9.
Ne discende che
l'appello in oggetto, del tutto infondato, deve essere respinto. Lo stesso non
aveva nessuna possibilità di esito favorevole. Non può quindi essere concessa
all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.
148.
CPC). Nella commisurazione degli oneri processuali si tiene conto di un
valore di causa di fr. 30'591.60 [31'184.60 (28'282.15 + 2'902.45) ./. 593.–].
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
1. L'appello 7 marzo 2008 di AP 1 è respinto.
2. La
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in sede di appello, di AP 1 è respinta.
3. Gli
oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 700.-
b) spese Fr.
50.-
Fr. 750.-
sono a
carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.
4. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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