12.2008.69
Appalto - creditoria e ipoteca legale - nessun litisconsorzio necessario - appello
25 maggio 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.69
Data decisione, Autorità:
25.05.2009, IICCA
Titolo:
Appalto - creditoria e ipoteca legale - nessun litisconsorzio necessario - appello
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
MERCEDE
art. 837 CC
art. 372 CO
Incarto n.
12.2008.69
Lugano
25 maggio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.521
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 16
luglio 2005 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
AP 2
RA 1
e
AO 2,
chiedente
la condanna della convenuta AO 2 al pagamento di fr. 60'112.90 oltre interessi
a titolo di mercede dell'appaltatrice e l'iscrizione in via definitiva sulla
part. __________ RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5
di AP 2, di un'ipoteca legale per fr. 60'112.90 oltre interessi;
domande
avversate dai convenuti e che il Pretore ha accolto con sentenza 7 marzo 2008;
appellanti
Fatti
i convenuti AP 1 e AP 2, che con appello 21 marzo 2008 chiedono la riforma del
querelato giudizio, nel senso che la petizione venga respinta, con protesta di
spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre
l’attrice, con osservazioni 2 maggio 2008, postula la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AP
1 e AP 2 sono comproprietari in ragione rispettivamente di 4/5 e 1/5 della
particella n. __________ RFD di __________. Nel corso del mese di dicembre 2002
essi hanno affidato la progettazione della casa, della piscina e di altri
accessori, come pure la direzione lavori, all'ing. __________, __________.
L'esecuzione di diverse opere, tra cui le opere da piastrellista e pietra
naturale, è stata appaltata a AO 2. Quest'ultima ditta, per il tramite
dell'arch. __________ ha affidato le opere di posa delle piastrelle all'interno
e la posa della pietra naturale all'esterno alla ditta AO 1. Non è contestato
che tra queste due ditte è venuto in essere un contratto di subappalto e che le
piastrelle da posare sono state fornite da AO 2.
B. In
data 30 giugno 2004, AO 1 ha fatturato le proprie prestazioni a AO 2; tenendo
conto degli acconti incassati, essa ha chiesto un versamento a saldo di fr.
66'112.90 (doc. G). Fatta eccezione per un ulteriore acconto di fr. 6'000.–,
versato il 2 luglio 2004, AO 2 non ha versato il saldo restante di fr.
60'112.90. Non avendo ottenuto il saldo in questione, AO 1 si è rivolta alla
Pretura del Distretto di Lugano il 10 agosto 2004, chiedendo l'annotazione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'importo
di fr. 60'112.90 a carico del fondo n. __________ RFD di __________, in
comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2 (cfr. inc. DI.2004.938 della
Pretura di Lugano, sezione 3). Il Segretario assessore, agendo in luogo e vece
del Pretore, ha accolto l'istanza il 15 giugno 2005 e assegnato all'istante un
termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito.
C. Con
petizione 16 luglio 2005, AO 1 ha convenuto in giudizio __________, chiedendo
che essa fosse condannata a pagare l'importo di fr. 60'112.90 oltre interessi
al 5% dal 31 luglio 2004 a titolo di mercede dovuta in base al contratto di
subappalto delle opere da piastrellista eseguite sulla part. __________ RFD di __________.
Con il medesimo allegato di petizione, AO 1 ha pure convenuto in giudizio AP 1
e AP 2, nei confronti dei quali ha preteso l'iscrizione in via definitiva
dell'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per il predetto
ammontare, oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2004. L'attrice ha sostenuto che
AO 2 le aveva subappaltato, per il tramite dell'arch. __________, la posa di
piastrelle fornite da AO 2 e scelte dai proprietari AP 1 e AP 2 e che le opere,
iniziate il 13 novembre 2003, sono state terminate a regola d'arte il 12 maggio
2004 e fatturate il 30 giugno 2004. Essa ha pure sostenuto che AO 2 non aveva
contestato né le opere eseguite (anzi aveva approvato e controfirmato i
rapporti di lavoro di cui ai doc. F1-F63), né la relativa fattura. Nella
risposta del 30 agosto 2005 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla petizione
contestando l'esecuzione a regola d'arte delle opere da piastrellista. Le
piastrelle posate presentavano infatti, a loro dire, un grado di scivolosità
elevato e non potevano essere pulite in modo ottimale. Inaccettabili erano
anche, sempre a loro dire, “le rifiniture delle piastrelle poste sui bordi
delle fessure che permettono lo scorrimento dal basso verso l'alto delle pareti
in vetro”. Rilevavano pure di aver scelto delle piastrelle diverse da quelle
posate e che l'attrice, specialista del ramo, doveva rifiutarsi di posare delle
piastrelle non idonee. Sostenevano che l'iscrizione in via definitiva
dell'ipoteca legale non poteva avvenire fino al completamento dell'opera, ossia
fino al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità da parte del Municipio di __________.
Rilevavano infine che dalla procedura relativa all'annotazione provvisoria non
emergeva che i lavori fossero terminati il 12 maggio 2004. Anche AO 2 con la
risposta del 22 settembre 2005 ha avversato la pretesa attorea. L'attrice aveva
a suo dire partecipato ad ogni incontro indetto dalla DL o dai proprietari in
merito alla scelta dei materiali e alle modalità di esecuzione delle opere. Per
quanto concerne la notifica dei difetti, l'attrice era, a suo dire, stata
puntualmente informata delle lamentele dei proprietari sia dalla DL che da AO 2
direttamente, mentre l'esistenza o meno dei difetti sarebbe stata accertata
nell'ambito delle perizie esperite nella causa che opponeva AO 2 a AP 1 e AP 2
(inc. OA.2005.203 della Pretura di Lugano, Sezione 3). Con le repliche e le
dupliche, le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni e richieste.
Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. In data 14 novembre 2007,
posteriormente al dibattimento finale, AO 2 è stata dichiarata fallita. La
causa è stata quindi sospesa fino alla sospensione della procedura fallimentare
per mancanza d'attivo decretata il 18 dicembre 2007 dalla Pretura di Mendrisio
Sud (cfr. FUSC del 21 gennaio 2008). La procedura di radiazione dal Registro di
commercio è tuttora pendente, essendo state presentate alcune opposizioni alla
cancellazione della società.
D. Con
sentenza 28 febbraio 2008 il Pretore ha accolto la petizione, condannando AO 2 a
versare a AO 1 l'importo di fr. 60'112.90 oltre interessi al 5% dal 10 agosto
2004 (dispositivo n. 1). Ha pure confermato l'iscrizione in via definitiva, per
il medesimo importo, dell'ipoteca legale dell'artigiano a favore di AO 1 a
carico del fondo n. __________ RFD di Carona, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e
per 1/5 di AP 2 (dispositivo n. 2.1), ordinando all'Ufficiale dei registri del
Distretto di Lugano di procedere all'iscrizione in via definitiva della
suddetta ipoteca legale (dispositivo n. 2.2). Il Pretore ha pure posto la tassa
di giustizia (fr. 2'600.–) e le spese, ivi comprese quelle peritali, a carico
delle parti convenute (in ragione di ½ a carico di AO 2 e l'ulteriore ½ a
carico dei signori AO 1 in solido), condannando AO 2 a rifondere a AO 1 SA fr.
4'000.– per ripetibili e i convenuti AP 1 e AP 2 a rifondere in solido
all'attrice fr. 4'000.– per ripetibili (dispositivo n. 3.2). Il Pretore ha per
finire posto la tassa di giustizia e le spese della procedura di iscrizione
dell'ipoteca legale provvisoria (inc. DI.2004.938) a carico dei convenuti AP 1
e AP 2 in solido (dispositivo n. 3.2).
E. Con
appello 21 marzo 2008, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere qualsiasi richiesta creditoria nei confronti di AO 1
(domanda n. 1.1), di respingere la richiesta di iscrizione in via definitiva
dell'ipoteca legale degli artigiani (domanda n. 1.2.1) e di quella di procedere
all'iscrizione della menzionata ipoteca (domanda n. 1.2.2), protestando spese e
ripetibili di prima e seconda sede.
Con
osservazioni 2 maggio 2008 la parte appellata postula la reiezione
dell'appello, per i motivi dei quali si dirà, se del caso, nel seguito, con
protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
e considerato
in diritto: 1. AP 1 e AP 2 si aggravano in primo luogo avverso il dispositivo n. 1, con
il quale il Pretore, accogliendo la petizione, ha condannato AO 2 a versare a AO
1 l'importo di fr. 60'112.90 oltre interessi del 5% dal 10 agosto 2004.
Giova evidenziare che la decisione del subappaltatore di convenire
in giudizio parallelamente il subappaltante – per il pagamento della mercede –
e il proprietario del fondo – per l'iscrizione definitiva dell''ipoteca legale
– risponde ad esigenze di economia processuale, ma non crea una relazione di
interdipendenza tra le due cause né tantomeno un litisconsorzio necessario tra
le parti convenute. Si tratta di due procedure diverse, che il
subappaltatore/creditore può anche decidere di avviare separatamente (DTF 126
III 467 consid. 3; sentenza 21 gennaio 2003 del Tribunale federale inc.
4P.226/2002 consid. 22, pubblicata in SJ 2003 I pag. 299; sentenza 8 gennaio
2008 del Tribunale federale inc.4A_271/2007 consid. 2.1.2 pubb. in RtiD
II-2008 17c pag. 636).
Il solo
fatto che in concreto il subappaltatore abbia avviato due cause mediante un
unico allegato e che il primo giudice le abbia di conseguenza decise nella
medesima sentenza – l'azione creditoria al dispositivo n. 1 e l'azione per
l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale ai dispositivi n. 2.1 e 2.2 – non
legittima AP 1 e AP 2 a censurare l'accoglimento della creditoria che ha
comportato la condanna di AO 2 a versare a AO 1 l'importo di fr. 60'112.90
oltre interessi. Contro questo giudizio avrebbe semmai potuto e dovuto
aggravarsi AO 2, ma non lo ha fatto, con conseguente crescita in giudicato di
detta decisione.
Su questo
punto l'appello si avvera pertanto irricevibile.
Considerandi
2.
Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dei convenuti – come per
altro rettamente eccepito dall'appellata nelle osservazioni (pag. 3 verso
l'alto) – è costituito in buona parte dalla letterale trascrizione delle
conclusioni presentate al Pretore il 12 luglio 2007 ed è perciò, per i motivi
testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni
tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al
giudizio pretorile.
2.1
Esaminando
nel dettaglio il gravame si constata in effetti che i punti 10 e 11 pag. 8-9
dell'appello sono identici al punto 3 pag. 2 in basso e pag. 3 in alto delle
conclusioni.
Il punto
12.
pag. 9 dell'appello è identico al punto 4 pag. 3 da verso il mezzo a verso
il basso e pag. 4 in alto delle conclusioni.
Il punto
13.
pag. 9-10 dell'appello è identico al punto 5 pag. 4 una frase verso l'alto e
due frasi verso il basso delle conclusioni.
Il punto
14.
pag. 10 dell'appello è identico al punto 6 pag. 5 dall'alto verso il mezzo
delle conclusioni.
I punti
15-16 pag. 10-11 dell'appello sono identici ai punti 7-8 da pag. 5 nel mezzo a
pag. 6 verso il mezzo delle conclusioni.
I punti
17-18 pag. 11-13 dell'appello sono identici ai punti 9-10 da pag. 6 verso il
mezzo a pag. 8 verso il mezzo delle conclusioni.
2.2
Non
resta dunque che esaminare i restanti punti (da 1 a 9, pag. da 3 a 8) dell'appello,
che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni. Arduo
risulta tuttavia, anche da un tale esame, intravedere una critica seria al
giudizio di prima sede. Gli appellanti si limitano infatti a ribadire ripetutamente,
anche se con altre parole, le tesi presentate negli allegati di risposta e di
duplica – poi riprese pure nelle conclusioni – sulla data in cui i lavori sono
terminati (appello, punto 1 pag. 3 verso il basso), sulla scivolosità delle
piastrelle posate dall'attrice, sull'impossibilità di pulirle adeguatamente e
sulle rifiniture delle piastrelle poste sui bordi delle fessure di scorrimento
delle pareti in vetro (appello, punto 2 pag. 4 verso l'alto), sulla scelta dei
materiali e sulle “lamentele dei proprietari” (appello, punto 3 pag. 4 verso il
basso), sul fatto che l'opera consegnata sia un aliud e non eseguita a
regola d'arte per cui il Municipio di __________ non ha rilasciato
l'autorizzazione di abitabilità (appello, punto 9 pag. 8 verso il mezzo). Ciò
con riferimento non tanto a precise considerazioni del primo giudice, quanto
piuttosto a “tesi del Pretore” che i convenuti non esplicitano (cfr. appello,
punto 2 pag. 4), ad allegazioni di AO 2 (cfr. appello, punto 3 pag. 4) o “della
controparte” AO 1 (cfr. appello, punto 4 pag. 4 in basso). Tale modo di
procedere fa ritenere ancora una volta irricevibili le argomentazioni del
gravame.
2.3
Il
Pretore non ha ritenuto sufficientemente e convenientemente sostanziata, ossia
tempestiva giusta l'art. 367 CO, la notifica dei difetti. Il primo giudice ha
in particolare ritenuto non supportata da adeguati riscontri probatori
l'affermazione dei convenuti secondo cui l'attrice sarebbe stata puntualmente
informata dalla __________ e dalla stessa AO 2 delle lamentele dei proprietari.
Il Pretore ha evidenziato che dalla testimonianza del teste __________,
ingegnere al quale era stata affidata la direzione lavori fino al 21 settembre
2004, emerge che “dopo l'ultimazione della posa non vi sono state lamentele”
fatte da lui nei confronti dell'attrice e che “personalmente” non ha “notificato
difetti dopo la fine della posa” e che i difetti “riscontrati in corso d'opera
sono stati sistemati” (deposizione teste __________, pag. 2 verbale del
12.05
). Il teste __________, titolare della AO 1 – aggiunge il primo
giudice – ha invece confermato di aver partecipato nel mese di settembre 2004
ad una riunione, alla quale erano presenti il signor __________ e i signori AP
1/AP 2. Da quanto emerge dalle tavole processuali però – conclude il Pretore –
né durante questa riunione né in altre occasioni AO 2 ha indicato all'attrice
di non riconoscere le opere eseguite poiché difformi dal contratto di
subappalto e quindi di ritenerla responsabile dei lavori non eseguiti a regola
d'arte; al contrario, essa ha contofirmato per il tramite del signor __________
tutti i bollettini di lavoro (doc. F1-F63).
Gli
appellanti si limitano a sostenere che la dichiarazione del teste __________
sarebbe falsa. L'argomento è tuttavia privo di rilievo, già per il solo fatto
che non risulta dagli atti che il giudice o i convenuti abbiano messo in atto o
chiesto il deferimento del testimone all'autorità penale a motivo di falsa
testimonianza. Dagli atti non emerge del resto alcun elemento che infici la
credibilità del teste, tantomeno i convenuti lo indicano. Ancor meno i
convenuti indicano elementi probatori atti a suffragare la loro tesi di aver
notificato i difetti all'attrice. L'appello su questo punto cade quindi nel
vuoto.
2.4
I
convenuti hanno sostenuto negli allegati di prima sede che i difetti
dell'opera, segnatamente il grado di pericolosità delle “piastrelle non
conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza” era “riscontrabile
da chiunque” (act. II, pag. 6 in basso; act. XVIII, pag.5 verso l'alto) e che
“i lavori eseguiti dall'attrice” presentavano “difetti manifesti” (act. VIII,
pag. 3 in basso). In sede d'appello AP 1 e AP 2, dopo aver menzionato l'art.
370.
cpv. 3 CO in relazione alla notifica dei difetti occulti (appello, pag. 6
verso l'alto), sostengono ora di essere “venuti a conoscenza del fatto che le
piastrelle non erano idonee solo con le perizie di parte da loro fatte
esperire, mostrate alla controparte […] ed in seguito confermate dalla perizia
giudiziale”; aggiungono che “ne consegue che la notifica dei difetti nel corso
della riunione 3 dicembre 2004 alla AO 1, durante la quale sono state esplicate
nei dettagli le perizie di parte, è avvenuta tempestivamente [..] infatti i
menzionati difetti, prima di allora, erano occulti o perlomeno non
riscontrabili oggettivamente” (appello, pag. 7 verso il basso). L'esistenza di
difetti non riscontrabili mediante l'ordinario esame, sollevata per la prima
volta in sede d'appello – per altro in contraddizione con le affermazioni fatte
in precedenza dai convenuti – rende irricevibile l'argomentazione (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC). Ogni ulteriore considerazione in merito è pertanto
superflua.
2.5
Gli
appellanti sostengono poi, rettamente, che il subappaltatore risponde
dell'esecuzione dell'opera e di eventuali difetti presenti nella medesima
unicamente al subappaltante (appello, pag. 5 verso il mezzo). Essi aggiungono
tuttavia che “se vi è una responsabilità ai sensi degli art. 41 e segg. CO da
parte del subappaltatore nei confronti del committente e la condizione di
illiceità è adempiuta, l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani ed
imprenditori a favore del subappaltatore può essere respinta” (appello, pag. 5
nel mezzo). Secondo i ricorrenti, nel caso concreto, “il presupposto dell'illiceità”
sarebbe adempiuto in quanto “AO 1, specializzata nel ramo della posa di
piastrelle, ha eseguito un'opera che, oltre a non essere conforme alle
richieste dei convenuti”, sarebbe “estremamente pericolosa per la salute di
questi” (appello, pag. 8 verso il mezzo). L'eccezione – segnatamente la
responsabilità per atto illecito dell'attrice, che osterebbe all'iscrizione di
un'ipoteca legale dell'artigiano – fatta valere per la prima volta in sede
d'appello, risulta manifestamente tardiva e irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC). D'altronde, dagli atti non emerge una responsabilità per atto illecito
di AO 1, essendosi la medesima limitata a posare piastrelle – da lei né scelte
né consigliate – sotto la direzione e secondo le indicazioni della __________
(ing. __________) e di AO 2, in particolare del signor Modena (deposizione
teste __________, pag. 2 verbale del 12.05.2006; deposizione teste __________,
pag. 2 verbale del 14.07.2006; doc. F1-F63; cfr. anche l'offerta e la fattura
inviate da __________ ai convenuti, inc. OA.2005.203 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, doc. F e M). Le deposizioni e gli atti testè
menzionati smentiscono del resto palesemente anche la tesi dei ricorrenti – per
altro priva di rilievo – secondo cui l'attrice avrebbe “consegnato un aliud”.
D'altronde la perizia dell'ing. __________, menzionata dagli appellanti,
non permette di configurare una qualsivoglia responsabilità per atto illecito a
carico dell'attrice. La problematica evidenziata dal perito giudiziario rientra
semmai esclusivamente nella responsabilità contrattuale della D__________ __________
(ing. __________) e della AO 2. Spettava infatti semmai in particolare a __________
– in quanto fornitrice qualificata nel ramo della vendita e del commercio di
prodotti e materiali edili (doc. O) e in quanto appaltatrice nei confronti dei
convenuti – di rendere questi ultimi attenti della non idoneità delle
piastrelle. A titolo abbondanziale va rilevato che l'attrice, in ragione delle
circostanze, era comunque dispensata dall'obbligo di avvisare AO 2 in merito
all'inadeguatezza del materiale. AO 2, esperta del ramo, si è infatti assunta
personalmente l'onere di fornire e controllare la qualità del materiale,
liberando di conseguenza il subappaltatore – cui era conferito solo il compito
di posare le piastrelle – da tale verifica (Gauch,
Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 2004 e 2007). Il fatto poi che il
Municipio di Carona non abbia rilasciato l'autorizzazione di abitabilità è
privo di rilievo, potendo se del caso avere una valenza unicamente nei rapporti
tra i committenti (AP 1 e AP 2) e l'appaltatore (AO 2). L'appello si avvera
pertanto nuovamente infondato.
3.
In
definitiva, il credito di fr. 60'112.90 vantato da AO 1 (subappaltatrice) nei
confronti di AO 2 (subappaltante) – cresciuto in giudicato – non può essere
messo in discussione in questa sede. Visto quanto precede, l'appello, nella
limitata misura in cui è ricevibile, risulta infondato e deve essere respinto.
Gli oneri processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, seguono
l'integrale soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC) e sono calcolati sul
valore di fr. 60'112.90
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
21.
marzo 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
950.
-
già
anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo per
questi ultimi di versare all'attrice, pure con vincolo di solidarietà, fr. 1'800.-
per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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