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Decisione

12.2008.7

Irricevibilità di appello contro ordinanza di rinvio udienza, divieto del formalismo eccessivo, non preclusione immediata per mancata comparsa di rappresentanti non autorizzati -

23 aprile 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

6. L’art. 94 cpv. 1 CPC, dal titolo marginale “provvedimenti

processuali”, stabilisce che il giudice decide con ordinanza i provvedimenti

disciplinanti il procedimento, mentre che negli altri casi pronuncia sulla

domanda processuale mediante decreto. L’art. 95 cpv. 1 CPC, cui l’art. 94 cpv.

1 prima frase rinvia, stabilisce che le ordinanze sono emanate giusta l’art.

286 e non sono appellabili, mentre che contro i decreti può essere presentato

l’appello (art. 307 cpv. 1 CPC), se la causa è in sé appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art.

96). Il criterio determinante per la distinzione tra ordinanza e decreto non è

la forma o la terminologia usata dal giudice, ma la natura stessa del

provvedimento. Vanno considerate ordinanze tutti quei provvedimenti che non

toccano la sostanza del procedimento civile ma servono unicamente a

disciplinarlo, ossia ad imporre alle parti il rispetto delle norme processuali

(Cocchi/Trezzini, opera citata,

m. 1 ad art. 94).

7. Nell’intestazione del proprio gravame (pag. 1) l’istante ha

dichiarato di volere ricorrere “contro il “verbale di udienza” 17 dicembre

2007 (recte: decreto) della lodevole Pretura di Lugano”. È però pacifico

che contro un verbale d’udienza non si possono introdurre mezzi d’impugnazione,

visto che esso non ha carattere di decisione, ma costituisce unicamente la

trasposizione in forma scritta delle risultanze dell’udienza. Dall’esame del

verbale al quale fa riferimento l’appellante si evince che l’unica decisione

presa dal Pretore in quella sede è quella di citare le parti ad una successiva

udienza di discussione, ed è quindi questa l’unico possibile oggetto di

impugnazione. Siffatta decisione è però manifestamente un’ordinanza,

trattandosi del tipico provvedimento funzionale alla disciplina del

procedimento (in tal senso: Cocchi/Trezzini,

opera citata, m. 2 ad art. 94), e come tale essa non è appellabile.

L’appellante

è consapevole di questa situazione, ma ritiene che il provvedimento debba

essere nondimeno appellabile, alla stregua di un decreto, per il motivo che il

Pretore avrebbe dovuto decidere con decreto ai sensi dell’art. 96 CPC la

preclusione della parte convenuta (appello, punto 1, pag. 4). Più in

particolare, il ricorrente sostiene che “Non avendo pertanto statuito

mediante decreto sull’eccezione di carenza della capacità di stare in lite AO 1

(Svizzera), ma riconvocando le parti ad una nuova udienza il giorno martedì 29

gennaio 2008 (doc. AA), si deve ritenere il “verbale di udienza” 17 dicembre

2007 al pari di un decreto pretorile che de facto ha respinto l’eccezione

sollevata dal signor AP 1 in occasione della citata udienza”. Si tratta di

un’impostazione che non può essere condivisa.

8. Infatti, a dispetto delle deduzioni dell’istante, quella da lui

impugnata rimane una semplice ordinanza, che concerne un provvedimento

(l’aggiornamento della prossima udienza) che poteva essere emesso solo nella

forma dell’ordinanza, ragione per cui nemmeno torna applicabile la

giurisprudenza per cui un’ordinanza può essere impugnata qualora essa, a

prescindere dalla forma, sia in realtà un decreto in ragione del suo contenuto

(cfr. Cocchi/Trezzini, opera

citata, m. 1 ad art. 94, citata; II CCA

9 gennaio 2007, inc. 12.2006.226). Né giova all’istante sostenere che si

tratterebbe di decreto con cui il Pretore (“de facto”) ha respinto l’eccezione

di carenza di legittimazione dei rappresentanti della convenuta, dovendosi al

contrario ritenere che tale (ipotetico) decreto avrebbe piuttosto protetto

l’eccezione dell’istante, visto che ai rappresentanti intervenuti all’udienza

non è stato consentito di patrocinare la convenuta. Di conseguenza, qualora

fosse stato emanato un simile decreto, lo stesso sarebbe stato favorevole

all’istante, che non avrebbe avuto motivo di impugnarlo.

Vero è

semmai che il reale oggetto della disputa risiede nella mancata preclusione

della convenuta, che l’istante avrebbe auspicato in applicazione dei combinati

art. 418 e 295 cpv. 1 CPC in conseguenza della comparsa all’udienza di

rappresentanti non legittimati. Tuttavia, una decisione sul tema della

preclusione della convenuta non risulta essere stata pronunciata dal Pretore,

ragione per cui mal si comprende come la parte istante possa impugnare una

decisione che non esiste e, di conseguenza, non risulta concepibile che questa

Camera, adita con un appello, possa esaminare la motivazione non esistente di

un provvedimento che non è mai stato emanato.

Se

l’istante voleva riservarsi la possibilità di introdurre un mezzo

d’impugnazione, doveva prima avere cura di provocare una decisione suscettibile

di essere impugnata. Egli pertanto, invece di limitarsi a generiche

“contestazioni”, puntualmente messe a verbale dal Pretore (pag. 1), all’udienza

del 17 dicembre 2007 avrebbe dovuto invece sollevare formalmente l’incidente

presentando una domanda processuale ai sensi degli art. 92 e 93 CPC chiedente

la preclusione della parte convenuta, domanda sulla quale il Pretore, dopo

avere dato alla convenuta (ossia a suoi patrocinatori legittimati) la facoltà

di esprimersi, avrebbe deciso con decreto ex art. 96 CPC, suscettibile di

essere impugnato. In difetto di ciò l’appello, introdotto contro un’ordinanza,

deve essere ritenuto inammissibile, ciò che non è qui di pregiudizio per

l’istante, visto che la sua tesi è in ogni caso ingiustificata.

9. L’art. 134 cpv. 1 CPC, dal titolo marginale “omissione di atti

processuali”, stabilisce che la parte che omette di compiere un atto

processuale entro il termine perde il diritto di compierlo, salvo contraria

disposizione del codice, mentre che l’art. 135 cpv. 1 CPC regola il caso di

mancata comparsa di una parte ad un’udienza, stabilendo che essa ha luogo

ugualmente con la sola parte comparsa. Ancor più incisivo l’art. 169 cpv. 1

CPC, che per il caso di omissione stabilisce che la parte convenuta nella

procedura ordinaria non è più ammessa a contestare i fatti della petizione e

non può proporre propri mezzi di prova. L’istituto processuale della

preclusione si pone in manifesta collisione con il fondamentale diritto della

parte di essere sentita in giudizio e di addurre prove in propria difesa,

limitandolo del tutto o in parte, a seconda delle circostanze e del tipo di

procedura.

La

giustificazione di questo incisivo provvedimento va ricercata nell’esigenza di

porre rimedio in quei casi in cui la parte convenuta si disinteressa della lite

o tenta di dilatarne i tempi con attitudine contraria alla buona fede, ad

esempio disertando le udienze o non attenendosi altrimenti ai termini a lei

impartiti. In tal caso la parte viene preclusa, dovendo essere anteposto il

diritto della parte avversa di ottenere giustizia in tempi ragionevoli, e in

genere l’esigenza per il buon funzionamento della giustizia di potere evadere con

celerità i procedimenti anche qualora una parte se ne disinteressi, oppure

tenti di procrastinarli, non meritando protezione chi assume un’attitudine

defatigatoria. Avuto riguardo all’importanza del diritto di essere sentiti, il

codice di rito contiene comunque dei correttivi, come il termine di grazia per

la presentazione della risposta (art. 169 cpv. 1, laddove prima del 1° aprile

2001 esso era previsto anche per la duplica), la citazione a una seconda

udienza preliminare qualora una parte diserti la prima (art. 177 cpv. 2; cfr.

l’art. 135 cpv. 2 per il caso dell’assenza di entrambe le parti, mentre che

l’abrogato art. 295 cpv. 2 prevedeva la citazione ad una seconda udienza anche

nelle cause inappellabili), oppure l’assegnazione di un breve termine per

rimediare a vizi di forma (art. 115 cpv. 3; 116 cpv. 2) o sostanziali (art. 39

cpv. 2; 45 cpv. 1 e 47; 99 cpv. 3), oltre naturalmente all’istituto della

restituzione in intero (art. 137 e segg.). L’intento del legislatore è perciò

chiaramente quello di un uso ponderato della facoltà di limitare il diritto di

essere sentiti, distinguendo chi si disinteressa dalla lite o la vorrebbe

procrastinare da chi invece non manifesta siffatte attitudini, ed è invece

incorso unicamente in un errore scusabile secondo le circostanze. A questo

riconoscimento della buona fede processuale della parte, meritevole di tutela,

corrisponde il divieto di indulgere in un formalismo eccessivo.

10. Nel

caso concreto è addirittura manifesto che la parte convenuta non si è per nulla

disinteressata della lite, come è ovvio dedurre dal fatto che ha inviato ben

due persone da B__________ per parteciparvi, ed è quindi palese che essa non

può essere gravata dall’applicazione delle norme previste per chi diserta

un’udienza. Alla luce del fatto che essa ha sede in un altro cantone, soggetto

ad altre norme di procedura e in cui vige una diversa lingua ufficiale,

l’avvenuto invio di rappresentanti non legittimati giusta l’art. 64a CPC appare

del tutto scusabile, ragione per cui bene ha fatto il Pretore a rendere attenta

la convenuta dell’errore commesso e a indire una nuova udienza di discussione.

11. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore

inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti

(art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle

ripetibili si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 20'100.60.

Per i quali motivi,

visti gli art. 148 e segg. CPC

pronuncia: 1. L’appello

27 dicembre 2007 di AP 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’istante rifonderà

alla convenuta fr. 500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- avv. RA

1, Lugano;

- avv. RA

2, Lugano;

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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