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Decisione

12.2008.70

Appalto. Mercede

22 aprile 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale

3. L’appellante critica il Segretario assessore che

ha ritenuto infondate le pretese di cui alle fatture doc. D, H, P e Q per il

fatto che dal carteggio processuale non era emersa l’esistenza di una sua informazione alla convenuta in merito

all’entità dei relativi lavori, come previsto alla clausola N della condizioni

generali del contratto di leasing (doc. 4).

3.1 Essa

osserva che il primo giudice avrebbe negato l’applicazione di tale clausola a più riprese nella sentenza per poi,

inspiegabilmente, applicarla su questo punto (appello, pag. 6 in basso). L’attrice rinvia anzitutto al consid. 9 della

sentenza impugnata, in particolare al consid. 9.3 (pag. 4, ultima frase del

primo paragrafo). Al riguardo, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione

attiva invocata dalla convenuta per il fatto che quest’ultima non aveva invocato nei propri allegati preliminari la

circostanza per cui secondo tale clausola N solo __________ poteva richiedere

il pagamento delle fatture. La censura dell’appellante non può quindi essere seguita, poiché il primo giudice

non ha negato l’applicazione

alla fattispecie di tale clausola.

3.2. L’attrice reputa che il primo giudice,

applicando la clausola N alla presente fattispecie, l’abbia confusa con __________, proprietaria del veicolo e concedente

del leasing. In altre parole, se essa avesse eseguito correttamente il proprio

lavoro, come nel caso concreto, avrebbe permesso al prenditore del leasing di

ossequiare al proprio obbligo di restituzione del veicolo in perfetto stato e

al momento della sua consegna a __________ non sarebbe stato redatto alcun

verbale di consegna. La relazione tra l’attrice e la convenuta sarebbe quindi da considerarsi a sé stante

rispetto a quella di leasing e consisterebbe in un contratto d’appalto (appello, pag. 7 segg.). Anche

tale censura non può essere condivisa. Al riguardo, basta rinviare al contenuto

del punto 2 della clausola testé menzionata, che tratta della restituzione del

veicolo in leasing alla fine del contratto: "la ditta fornitrice o l’autorimessa

designata dalla __________ appronteranno, all’attenzione della __________, un

verbale scritto sullo stato del veicolo, di cui invieranno una copia all’utilizzatore

del leasing per lettera raccomandata, nel caso in cui non gli sia stata

consegnata dietro ricevuta già al momento della riconsegna. Il contenuto di

tale verbale sarà riconosciuto come esatto dall’utilizzatore del leasing se

questi non vi si opporrà per lettera raccomandata presso la __________ entro 5

giorni dalla notifica del verbale. Qualora l’utilizzatore del leasing dovesse

opporsi al contenuto del verbale, verrà richiesta a sue spese una perizia

neutrale eseguita da un perito esperto in veicoli neutrale – scelto dall’utilizzatore

del leasing dalla lista di periti dell’__________ –, il cui protocollo sul test

del veicolo e i costi di riparazione riportati in esso vengono riconosciuti da

entrambe le parti come arbitraggio impegnativo. L’utilizzatore del leasing si

dichiara d’accordo affinché la __________ esegua al suo posto la scelta del

perito, qualora da parte sua ometta la scelta dopo un termine di 5 giorni

fissato dalla __________. L’utilizzatore del leasing si impegna a pagare alla __________

le spese di riparazione conformi al rapporto del test, a meno che non si tratti

di costi di riparazione che, in base ad accordo speciale (vedi contratto di

leasing), vadano a carico della __________". L’attrice non contesta né che

gli interventi di cui alle fatture doc. D, H, P e Q siano stati eseguiti alla

riconsegna del veicolo, né afferma in appello di aver redatto tale verbale e di

averlo sottoposto alla convenuta. Anzi, essa stessa ammette l’assenza di un

tale verbale (pag. 7 in basso). Su questo punto l’appello dev’essere pertanto

respinto.

4. L’appellante ribadisce

che la decisione del Segretario assessore di applicare le condizioni generali

di cui al doc. 4, sebbene abbia negato tale applicazione "in tutta la

motivazione", è arbitraria (pag. 9 in mezzo). Tale censura

è irricevibile, poiché l’appellante non specifica puntualmente la sua

argomentazione (art. 309 cpv. 2 lett. f. CPC). Unico punto sul quale è

possibile chinarsi è quello portato a titolo di esempio dall’appellante. Essa

rinvia al passaggio della sentenza laddove il Segretario assessore avrebbe

spiegato che "secondo le condizioni generali (clausola N) solo __________,

e non il garage fornitore, poteva richiedere il pagamento delle fatture.

Mancando un’adeguata allegazione, l’eccezione va respinta". L’attrice si

domanda, poi, "di due cose l’una: o si applicano le Condizioni Generali e

allora non esiste nessun rapporto giuridico tra le parti, ma unicamente tra la __________

e l’appellata, o non si applicano le Condizioni Generali e tra le parti è

venuto in essere un distinto e indipendente contratto di mandato per il quale l’appellata

è ora chiamata al versamento della mercede" (pag. 9 in mezzo). Tuttavia, l’appellante

ha omesso di menzionare per intero il citato passaggio della sentenza. Il primo

giudice aveva invero spiegato che "nel caso in rassegna, nei propri

allegati principali, la convenuta ha omesso di evidenziare la circostanza

secondo cui secondo le condizioni generali (clausola N) solo __________, e non

il garage fornitore, poteva richiedere il pagamento delle fatture. Mancando un’adeguata

allegazione, l’eccezione [di carenza di legittimazione attiva] va

respinta". Egli ha quindi applicato le condizioni generali in questione

poiché le parti non hanno contestato la loro applicazione (risposta, pag. 3 in

fondo; replica, pag. 3 in basso). Dall’altra, il primo giudice non ha aderito

all’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta,

poiché quest’ultima non l’ha proposta nei propri allegati principali. Con tale

motivazione l’appellante tuttavia non si confronta, di modo che anche al

riguardo l’appello è in definitiva inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f.

CPC).

5. L’attrice

reputa che la convenuta non abbia contestato né l’esecuzioni dei lavori, né la

loro corretta esecuzione (pag. 9 seg. e 11).

5.1 Come

spiegato dal Segretario assessore, la convenuta ha affermato che i costi

indicati nelle fatture erano esorbitanti (sentenza impugnata, pag. 3 in basso).

Essa ha esteso tale suo ragionamento a tutte le fatture prodotte, affermando

che "non si può non avere l’impressione che l’attrice abbia cercato di

fatturare alla convenuta degli interventi decisamente esorbitanti con l’intento

di riportare lo stato dei veicoli "a nuovo" per poi rivenderli a

terze persone ad un prezzo migliore" (risposta, pag. 4 in fondo). In

merito alle fatture per cui il Segretario assessore non ha condannato la

convenuta al pagamento (doc. D, H, O, P e Q), egli ha inoltre spiegato che

siccome si trattava di lavori eseguiti a fine contratto, era necessaria una

preventiva informazione della convenuta giusta la clausola N delle condizioni

generali (doc. 4). Al riguardo il primo giudice ha tuttavia precisato che tale

informazione sarebbe stata ininfluente se l’attrice, a fronte delle

contestazioni della convenuta, avesse provato che gli interventi fatturati erano

necessari e congrui rispetto allo stato effettivo dei veicoli restituiti. Cosa

che invece non ha fatto (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo e 5 in alto). L’appellante

critica la decisione pretorile di non reputare sufficiente la testimonianza 10

ottobre 2007 di __________, capo officina per l’attrice, secondo cui "le

vetture date in leasing ai giocatori della convenuta erano da questi ultimi

trattate in malo modo" (appello, pag. 11 in mezzo). Il Segretario

assessore ha spiegato che tale testimonianza non aveva rilevanza probatoria

poiché del tutto generica. L’appellante non si confronta con tale motivazione, limitandosi

ad affermare che ciò comprova la sua perfetta adempienza contrattuale. Al

riguardo, quindi, l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Su

questo punto l’attrice (appello, pag. 11 in mezzo) rinvia anche al passaggio della

testimonianza laddove il teste ha dichiarato che "per le riparazioni non di

fine leasing io ho sempre chiesto il benestare del sig. __________ [che si

occupava della gestione dei veicoli per la convenuta] che mi dava il proprio

assenso dopo essere stato informato sui costi" (pag. 3 in fondo).

Tuttavia, non si comprende come tale affermazione possa essere di ausilio alla

tesi dell’attrice. Come spiegato dal primo giudice, essa nega, seppur

indirettamente, l’esistenza di una preventiva informazione in merito ai costi

per il ripristino della vettura al momento della consegna (sentenza impugnata,

pag. 4 in mezzo). L’attrice invoca, infine, la testimonianza di __________ che

ha affermato: "quando ricevevo le fatture del garage di parte attrice le

visionavo e le inviavo al sig. __________, presidente del CdA" (verbale 25

settembre 2007, pag. 2 in alto). Egli ha poi aggiunto che "in questo senso

posso dire che non avevo competenza di decidere in merito alla bontà di queste

fatture" (loc. cit.). Come tale affermazione possa essere influente ai

fini del giudizio non è dato di capire. Nemmeno l’appellante, d’altra parte, lo

spiega, limitandosi a riportare tale passaggio nel suo appello.

5.2 Sulla

perfetta esecuzione dei lavori, l’appellante afferma che la convenuta avrebbe

più volte esaminato le fatture da lei emesse, dopo numerosi incontri, e che le

parti avrebbero concordato di rettificare dei conteggi mediante il rilascio di

una nota di credito di fr. 1'602.95 (doc. AA; appello, pag. 9 in fondo). Se non

che, tale argomentazione consiste in un mero asserto di parte, sprovvisto di

portata probatoria. Il doc. AA al quale fa riferimento l’attrice, invero, è una

nota di credito in favore della convenuta relativa a "fatture vetture

rese". Nulla è tuttavia stato dimostrato in relazione ai motivi di tale

bonifico. Su questo punto, va detto che l’affermazione dell’appellante secondo

la quale essa sarebbe in riduzione ai costi di chilometraggi supplementari

calcolati (pag. 10 in alto) si esaurisce, nuovamente, in una mera dichiarazione

di parte. L’attrice afferma che la convenuta non avrebbe asserito di non essere

stata adeguatamente informata delle riparazioni, ma si sarebbe limitata a

contestare di essere stata preventivamente informata delle stesse, facendo

riferimento alle condizioni generali, non applicabili alla fattispecie

(appello, pag. 10 in alto). Tuttavia, come spiegato sopra, tali condizioni

generali risultano applicabili al caso concreto. Già per questo motivo la

censura invocata dev’essere disattesa.

5.3 Rinviando

a una missiva 12 luglio 2006 della convenuta (doc. EE), l’attrice afferma che

questa non avrebbe sollevato alcuna contestazione in merito alle riparazioni effettuate,

a eccezione dei costi di collaudo e di maggiore chilometraggio. Va da subito

precisato che nella missiva testé citata la convenuta ha illustrato le proprie

contestazioni "all’esempio della __________ __________ __________ __________,

__________ __________", non pronunciandosi nel dettaglio della pretesa

totale di fr. 44'960.10 di cui al doc. CC, come invece sembra credere l’appellante.

Inoltre, la convenuta non si è limitata a contestare il maggior chilometraggio

e i costi di collaudo. Essa ha anche affermato di contestare "le

fatturazioni di diversi pezzi che consideriamo invece normale usura. Inoltre

non ci risulta l’applicazione dell’art. D, 1) delle condizioni generali.

Consideriamo confermato che il AP 1 ha violato diverse volte le condizioni generali

a nostro sfavore". Essa ha inoltre contestato di essere stata

preventivamente informata di tali lavori. Sul fatto, poi, che essa abbia

affermato che "per quanto concerne invece la fattura riguardante le

riparazioni, non la contestiamo con l’eccezione che ci venivano anche fatturati

i costi per il collaudo", va detto che da tale affermazione non si desume

quanto asserito dall’attrice, poiché subito seguita dalla dichiarazione

"contestiamo invece le fatturazioni di diversi pezzi". Riferendosi

all’esempio della __________, essa non può che riferirsi proprio alla fattura

riguardante le riparazioni, e meglio al doc. P, dove oltre ai costi di collaudo

sono indicati anche quelli dei pezzi di ricambio. L’altra fattura menzionata

dalla convenuta nella lettera di cui al doc. EE con la dicitura

"carrozzeria" (pag. 1 in fondo) è invece quella di cui al doc. O, che

concerne l’eliminazione di ammaccatura, la riverniciatura e la lucidatura, ma

non dei pezzi di ricambio. A comprova che da tale affermazione non si possa

trarre la conclusione dell’appellante, basti rinviare a quanto dichiarato da

quest’ultima. Invero, questa ha ritenuto che con "fattura riguardante le

riparazioni" la convenuta si riferisse ai fr. 1'936.80 di cui al doc. O

(petizione, pag. 4 in alto). Tuttavia, si è visto che ciò non può essere il

caso. Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.

5.4 L’attrice

sostiene che il primo giudice ha invertito l’onere probatorio. Essa ritiene che

competeva alla controparte dimostrare l’esistenza di difetti e la sua richiesta

di rettificarli (appello, pag. 11 in basso e 12 in alto). L’attrice dimentica,

tuttavia, che secondo la clausola N delle condizioni generali (doc. 4), che

come spiegato (consid. 4) sono applicabili alla fattispecie, essa doveva approntare

all’attenzione di __________ un verbale scritto sullo stato del veicolo al

momento della consegna da parte della convenuta, di cui una copia doveva essere

inviata a quest’ultima. Lo scopo di tale informazione si desume dal paragrafo

seguente della clausola testé citata, ove è indicato che il contenuto di tale

verbale è riconosciuto come esatto dall’utilizzatore del leasing se questi non

vi si oppone entro cinque giorni dalla sua notifica. In caso di opposizione

tempestiva, era poi stata prevista l’esecuzione di una perizia che sarebbe

valsa come "arbitraggio impegnativo". Nella fattispecie nulla di

tutto questo è avvenuto. Nemmeno l’appellante, d’altra parte, invoca tale

circostanza. Di conseguenza, dall’applicazione della clausola in questione

emerge che era compito dell’attrice notificare la presenza di difetti sul

veicolo e, in caso di contestazione della convenuta, era prevista una

regolamentazione dell’onere probatorio diversa da quella del codice di rito.

6. L’appellante

afferma che la convenuta avrebbe contestato le fatture emesse tra il luglio

2004 e il febbraio 2006 unicamente con la propria risposta di causa (appello,

pag. 10 in fondo). Tale asserto è sconfessato dalla missiva cui ha rinviato

sopra l’attrice, ovvero dallo scritto 12 luglio 2006, così come da quello 3

luglio 2006 (doc. DD). D’altra parte, l’appellante afferma proprio l’esistenza

di "numerosi colloqui ed incontri" tra le parti in merito alle

fatture da lei emesse, precedenti, a suo dire, l’emissione della nota di

credito 2 febbraio 2006 (appello, pag. 9 in fondo). La censura dell’appellante

non può quindi essere condivisa.

7. Con

le proprie osservazioni all’appello adesivo l’attrice sostiene vi sia

acquiescenza da parte della convenuta per quanto concerne l’importo di fr. 22'873.75

da quest’ultima ammesso, seppur in via subordinata, nelle proprie osservazioni

all’appello principale (pag. 2 in basso). Tale importo si ottiene sottraendo da

quello richiesto dall’appellante principale quello di cui alla fattura doc. N

sul superamento del chilometraggio. L’attrice afferma che la convenuta, non

contestando in via principale di dover pagare l’importo di cui alla fattura

doc. N che il Segretario assessore ha stabilito (consid. 9.1), si sia

contraddetta e che quindi le basterebbe aderire alla richiesta formulata in via

subordinata dalla convenuta e chiedere la conferma del consid. 9.1 per vedere

le proprie pretese riconosciute. L’argomentazione dell’appellante non può

essere seguita. Invero, la convenuta ha formulato la propria richiesta

subordinatamente, ovvero nell’ipotesi, da lei comunque negata in via

principale, che questa Camera avesse accolto la richiesta dell’appellante. In

tale evenienza, essa ha spiegato che siccome le pretese di controparte erano

state da questa fondate sull’esistenza di un rapporto giuridico estraneo a

quello di cui alle condizioni generali (doc. 4), allora non poteva essere

seguito il suo ragionamento di riconoscere fr. 9'201.- per superamento

chilometraggio con indicazione, sulla fattura di cui al doc. N, "vedi

contratto leasing __________". Ne consegue che l’appello, nella misura in

cui è ricevibile, non può essere accolto.

Considerandi

II. Sull’appello

adesivo

8.

L’appellante

adesiva contesta la condanna al pagamento di fr. 9'201.- per chilometri

supplementari percorsi rispetto a quelli previsti nel contratto di leasing.

8.1

Al

riguardo, la convenuta ritiene che a torto il primo giudice non abbia accolto l’eccezione

di carenza di legittimazione attiva. Il Segretario assessore ha spiegato che

tale eccezione era stata sollevata dalla convenuta per la prima volta con le

conclusioni, motivo per cui essa doveva essere respinta (sentenza impugnata,

pag. 3, consid. 9). Secondo l’appellante adesiva, invece, la legittimazione,

questione di merito, doveva essere esaminata d’ufficio dal giudice (pag. 19

seg.). La legittimazione delle parti è una premessa sostanziale dell’esistenza

delle pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione

di diritto materiale (DTF 130 III 417 consid. 3.1 pag. 424) che deve essere

esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid.

3d, 108 II 216 consid. 1) in qualsiasi stadio del procedimento. Tuttavia, come

recentemente precisato dal Tribunale federale, nelle cause rette dalla massima

Dispositivo

dispositiva il giudice deve fondare il proprio esame sui fatti allegati dalle

parti e accertati (DTF 118 Ia 129 consid. 1, 115 II 464 consid. 1) senza

ricercare d’ufficio fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una

parte, non allegati (sentenza inedita del Tribunale federale dell’11 novembre

2008 4A_165/2008 consid. 7.3.1). La legittimazione delle parti – attiva o

passiva – rientra per dottrina e giurisprudenza nel novero dei fatti impliciti,

che si possono dare per scontati fino al momento in cui viene affermato il

contrario (sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2008 4A_283/2008,

consid. 6 in fine, non pubblicato; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 792

e 942). L’onere della parte

attrice di allegazione e di prova della propria legittimazione attiva sorge pertanto

solo con la sua contestazione da parte del convenuto (sentenza inedita del

Tribunale federale dell’11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2). Nella fattispecie la convenuta ha

eccepito la carenza di legittimazione attiva per la prima volta con le conclusioni

di causa, sostenendo che solo __________ poteva chiedere il pagamento delle

fatture in questione. In simili circostanze, la questione giuridica della

legittimazione attiva e i fatti in base ai quali la convenuta la contesta non

hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti. Nel proprio appello

adesivo la convenuta non contesta di aver sollevato con le conclusioni di causa

dei fatti nuovi, ma sostiene che il Segretario assessore doveva applicare

d’ufficio il diritto e quindi ammettere la carenza della legittimazione attiva.

È pertanto pacifico che la convenuta ha addotto e motivato la carenza di

legittimazione solo con le conclusioni. Ne consegue che l’eccezione è stata

sollevata tardivamente, poiché la carenza dei presupposti processuali e tutte

le eccezioni di ordine e di merito devono essere fatte valere con la risposta,

rispettivamente con la duplica (art. 170 cpv. 1 lett. c, 176 cpv. 1 CPC). Al

riguardo, la convenuta afferma di aver prodotto con gli allegati preliminari il

contratto di leasing (doc. 3) e le condizioni generali (doc. 4), di modo che

competeva al primo giudice esaminare gli stessi e rilevare d’ufficio la carenza di legittimazione attiva

(pag. 20). Tale censura non può tuttavia essere seguita. Compete invero alla

parte, come detto sopra, invocare tale eccezione. In caso contrario, l’attrice,

come nella fattispecie, poteva dare per scontata e ammessa la propria

legittimazione attiva. La convenuta reputa che da una lettura accorta della sua

duplica sarebbe emersa, ancorché velatamente, tale eccezione. Essa rinvia al

passaggio ove afferma: "l’attrice,

non agendo di sorta, ha dunque eseguito arbitrariamente delle riparazioni che

non hanno alcun fondamento contrattuale con la convenuta, la quale non ha

nessun obbligo di onorare le relative fatture" (pag. 6, ad 4). Essa omette

tuttavia di menzionare il contesto in cui tale sua affermazione è stata

pronunciata. Nel paragrafo precedente la convenuta aveva invero dichiarato che

gli interventi effettuati dall’attrice

non erano giustificati poiché "in totale violazione del regime previsto

dalle Condizioni generali alle quali rimandano i contratti di leasing. In base

a tali condizioni generali, l’attrice

aveva infatti l’obbligo, al

momento della restituzione del veicolo in leasing alla fine del contratto, di

approntare, all’attenzione

della __________ con copia per lettera raccomandata o mediante consegna dietro

ricevuta al momento della riconsegna all’utilizzatore del leasing, un verbale scritto sullo stato del

veicolo". La convenuta ha quindi sostenuto che le riparazioni non avevano

fondamento contrattuale perché l’attrice non aveva ottemperato a quanto previsto dalle condizioni

generali testé citate. Su questo punto l’appello adesivo è quindi respinto.

8.2 L’appellante adesiva ritiene che per

calcolare il costo del chilometraggio supplementare occorre rifarsi al

dettaglio del contratto (doc. 3), il quale prevede un costo zero per tale

posta. Il Segretario assessore ha spiegato che l’obbligo di pagamento dei chilometri supplementari, previsto nel

contratto (doc. 3) e nelle condizioni generali (doc. 4), non era stato

contestato dalla convenuta, la quale nemmeno aveva messo in discussione, se non

tardivamente con le conclusioni, i chilometri e la tariffa applicata (sentenza

impugnata, pag. 3, consid. 9.1). L’appellante adesiva afferma di aver contestato tale fattura già con

la risposta e la duplica (pag. 23 in mezzo). Tuttavia, la sua contestazione è

stata di carattere generale. Essa ha invero approfondito la questione della

mancata notifica dei difetti (risposta, ad2) e ha affermato che il costo

fatturato dall’attrice era

sproporzionato (duplica, pag. 5, ad2), ma non ha contestato che dovesse pagare

tale importo per il chilometraggio supplementare, men che meno i chilometri

supplementari e il costo indicato nella fattura di cui al doc. N. Sia

come sia, anche qualora si volesse ritenere non sufficiente la contestazione

generica espressa dalla convenuta nella propria risposta, va ricordato che non va confuso quello che è l’obbligo della controparte di

contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC),

con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, il disposto

di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono

essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di dimostrare il ben

fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/rezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 17 all’art. 184). Inoltre, l’art. 170 cpv. 2 CPC

prevede che i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo

contrarie risultanze di causa. Nel caso precipuo, nelle condizioni generali

(doc. 4) è previsto che al termine del contratto è effettuato il conteggio del

compenso per chilometraggio supplementare (clausola B3). Tuttavia, dal contratto

di leasing (doc. 3) che regolava specificamente la relazione tra le parti,

emerge chiaramente che alcun costo poteva essere imputato alla convenuta per

chilometraggio supplementare (clausola B, stante poi l’indicazione “costo per

chilometro suppl., senza IVA: fr. 0,00”) il costo per chilometraggio

supplementare neppure è stato quantificato. Il Segretario assessore ha

accertato che le parti non avevano contestato che tutti i contratti di leasing fossero

di contenuto identico a quello prodotto agli atti quale doc. 3. Il teste __________

__________, poi, ha dichiarato: "sono al corrente del fatto che fino a

quando gli accordi contrattuali tra attrice e convenuta sono rimasti in essere,

la prima non fatturava le spese riguardanti i chilometri supplementari nonché

la messa a punto del veicolo dopo la riconsegna" (verbale 25 settembre

2007, pag. 2 in mezzo). Le risultanze di causa convergono quindi nel senso che

alcun costo per chilometraggio supplementare era stato convenuto tra le parti.

Anche sei si volesse, per ipotesi, dedurre da questa testimonianza che la

mancata continuazione dei rapporti tra le parti avrebbe permesso una diversa

soluzione in punto al pagamento del chilometraggio supplementare, lo stesso

comunque non sarebbe quantificato. Di conseguenza, l’appello adesivo dev’essere

accolto.

III. Sugli

oneri processuali

9. Per i motivi che precedono l’appello principale, nella misura in cui è ricevibile, è respinto,

mentre quello adesivo è accolto. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili di appello seguono la rispettiva soccombenza. Il giudicato attuale

impone una modifica anche del dispositivo sugli oneri processuali di prima

sede, che vanno posti per 5/6 a carico dell’attrice. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il

presente giudizio sul piano federale, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF né il valore litigioso dell'appello principale (fr. 22'065.85) né quello dell’appello adesivo (fr. 9'201.-) superano la soglia di fr. 30'000.- per un eventuale ricorso in materia

civile.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale 27 marzo

2008 di AP 1 è respinto.

II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) fr.

50.-

fr.

750.-

sono

posti a carico di AP 1, con l’obbligo di versare a AA 1 fr. 1'200.- per

ripetibili di appello.

III. L’appello

adesivo 30 aprile 2008 di AA 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 3

marzo 2008 della pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è riformata come

segue:

1. La

petizione 7 settembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolta.

AA

1 è condannata a versare all’attrice fr. 816.90 oltre interessi al 5% dal 3

maggio 2006.

2. La tassa

di giustizia, in fr. 1'100.-, e le spese, in fr. 150.-, da anticipare

dall’attrice, rimangono a suo carico in misura di 5/6 e, per il resto, sono

poste a carico della convenuta. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 540.-

per ripetibili ridotte.

3. (Invariato).

IV. Gli

oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) fr.

50.-

fr.

750.-

sono

posti a carico di AP 1, con l’obbligo di versare a AA 1 fr. 800.- per

ripetibili di appello adesivo.

V. Intimazione:

- ;

-

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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