12.2008.70
Appalto. Mercede
22 aprile 2009Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.70
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, IICCA
Titolo:
Appalto. Mercede
MERCEDE
art. 363 CO
Incarto n.
12.2008.70
Lugano
22 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.576
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7
settembre 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AA 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 43'541.75
oltre interessi, ridotti con la replica a fr. 32'074.75, domanda avversata dalla
controparte che con le conclusioni vi ha aderito limitatamente a fr. 2'165.45
oltre interessi;
che il
Segretario assessore con sentenza 3 marzo 2008 ha accolto per fr. 10'017.90 oltre interessi;
appellante
l’attrice che con atto di appello 27 marzo 2008 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 32'074.75
oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 30 aprile 2008 postula la reiezione del gravame,
in via subordinata il suo accoglimento per fr. 22'873.75 oltre interessi, e con
contestuale appello adesivo chiede a sua volta la riforma del giudizio nel senso
di condannarla al pagamento di fr. 816.90 oltre interessi, pure con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
l’attrice con osservazioni 9 giugno 2008 all’appello adesivo chiede la
reiezione del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Nel corso degli anni AA 1 ha stipulato con __________ diversi
contratti di leasing aventi per oggetto autovetture utilizzate dai suoi dirigenti
e giocatori. AP 1 si occupava dei servizi di routine e delle riparazioni dei
veicoli testé citati.
B. Con
petizione 7 settembre 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AA 1 al pagamento di
complessivi fr. 43'541.75 oltre interessi, corrispondenti
a diciotto fatture per servizi e riparazioni delle autovetture concesse in
leasing e a una fattura relativa al superamento del chilometraggio. A seguito
di pagamenti da parte della convenuta, con la replica 11 dicembre 2006 l’attrice
ha ridotto tale importo a fr. 32'074.75. La convenuta ha chiesto invece la
reiezione della petizione, salvo riconoscere alcune poste indicate dalla controparte
e aderirvi quindi con le proprie conclusioni limitatamente a fr. 2'165.45 oltre interessi. Statuendo con
sentenza 3 marzo 2008 il Segretario assessore ha
accolto la petizione per fr. 10'017.90 oltre interessi.
C. Con
appello 27 marzo 2008 l’attrice è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone
la riforma nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 32'074.75
oltre interessi. Con osservazioni 30 aprile 2008 la convenuta postula la
reiezione del gravame, in via subordinata il suo accoglimento per fr. 22'873.75
oltre interessi, e con contestuale appello adesivo chiede a sua volta la riforma
del giudizio nel senso di condannarla al pagamento di fr. 816.90 oltre
interessi. Con osservazioni 9 giugno 2008 all’appello adesivo l’attrice chiede
la reiezione del gravame avversario.
Considerato
in diritto: 1. Con ordinanza 11 giugno 2008 la
Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno
2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della
sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio
2008 (4A_512/2007, pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia
a prevalersi del vizio di forma. Entrambe le parti hanno rinunciato a
prevalersi del vizio segnalato. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del
presente gravame.
2. Posto che la convenuta aveva saldato in corso di causa parte delle
fatture per complessivi fr. 9'509.40 (doc. C, F, G, I, L, M R, V e Z) e che aveva riconosciuto di dover
pagare la fattura di cui al doc. E di fr. 3'149.65, il Segretario assessore ha vagliato unicamente il
fondamento delle pretese relative alle fatture doc. D, H, N, O, P, Q, S, T e U.
Il primo giudice ha di conseguenza stabilito che la convenuta doveva pagare le
fatture di cui ai doc. E, N, S, T e U, per complessivi fr. 13'578.45, dalle quali
ha dedotto fr. 1'957.60 che l’attrice ha ammesso avere ricevuto e fr. 1'602.95
relativi a una nota di credito. Di conseguenza, egli ha condannato la convenuta
al pagamento di fr. 10'017.90 oltre interessi.
Fatti
I. Sull’appello principale
3. L’appellante critica il Segretario assessore che
ha ritenuto infondate le pretese di cui alle fatture doc. D, H, P e Q per il
fatto che dal carteggio processuale non era emersa l’esistenza di una sua informazione alla convenuta in merito
all’entità dei relativi lavori, come previsto alla clausola N della condizioni
generali del contratto di leasing (doc. 4).
3.1 Essa
osserva che il primo giudice avrebbe negato l’applicazione di tale clausola a più riprese nella sentenza per poi,
inspiegabilmente, applicarla su questo punto (appello, pag. 6 in basso). L’attrice rinvia anzitutto al consid. 9 della
sentenza impugnata, in particolare al consid. 9.3 (pag. 4, ultima frase del
primo paragrafo). Al riguardo, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva invocata dalla convenuta per il fatto che quest’ultima non aveva invocato nei propri allegati preliminari la
circostanza per cui secondo tale clausola N solo __________ poteva richiedere
il pagamento delle fatture. La censura dell’appellante non può quindi essere seguita, poiché il primo giudice
non ha negato l’applicazione
alla fattispecie di tale clausola.
3.2. L’attrice reputa che il primo giudice,
applicando la clausola N alla presente fattispecie, l’abbia confusa con __________, proprietaria del veicolo e concedente
del leasing. In altre parole, se essa avesse eseguito correttamente il proprio
lavoro, come nel caso concreto, avrebbe permesso al prenditore del leasing di
ossequiare al proprio obbligo di restituzione del veicolo in perfetto stato e
al momento della sua consegna a __________ non sarebbe stato redatto alcun
verbale di consegna. La relazione tra l’attrice e la convenuta sarebbe quindi da considerarsi a sé stante
rispetto a quella di leasing e consisterebbe in un contratto d’appalto (appello, pag. 7 segg.). Anche
tale censura non può essere condivisa. Al riguardo, basta rinviare al contenuto
del punto 2 della clausola testé menzionata, che tratta della restituzione del
veicolo in leasing alla fine del contratto: "la ditta fornitrice o l’autorimessa
designata dalla __________ appronteranno, all’attenzione della __________, un
verbale scritto sullo stato del veicolo, di cui invieranno una copia all’utilizzatore
del leasing per lettera raccomandata, nel caso in cui non gli sia stata
consegnata dietro ricevuta già al momento della riconsegna. Il contenuto di
tale verbale sarà riconosciuto come esatto dall’utilizzatore del leasing se
questi non vi si opporrà per lettera raccomandata presso la __________ entro 5
giorni dalla notifica del verbale. Qualora l’utilizzatore del leasing dovesse
opporsi al contenuto del verbale, verrà richiesta a sue spese una perizia
neutrale eseguita da un perito esperto in veicoli neutrale – scelto dall’utilizzatore
del leasing dalla lista di periti dell’__________ –, il cui protocollo sul test
del veicolo e i costi di riparazione riportati in esso vengono riconosciuti da
entrambe le parti come arbitraggio impegnativo. L’utilizzatore del leasing si
dichiara d’accordo affinché la __________ esegua al suo posto la scelta del
perito, qualora da parte sua ometta la scelta dopo un termine di 5 giorni
fissato dalla __________. L’utilizzatore del leasing si impegna a pagare alla __________
le spese di riparazione conformi al rapporto del test, a meno che non si tratti
di costi di riparazione che, in base ad accordo speciale (vedi contratto di
leasing), vadano a carico della __________". L’attrice non contesta né che
gli interventi di cui alle fatture doc. D, H, P e Q siano stati eseguiti alla
riconsegna del veicolo, né afferma in appello di aver redatto tale verbale e di
averlo sottoposto alla convenuta. Anzi, essa stessa ammette l’assenza di un
tale verbale (pag. 7 in basso). Su questo punto l’appello dev’essere pertanto
respinto.
4. L’appellante ribadisce
che la decisione del Segretario assessore di applicare le condizioni generali
di cui al doc. 4, sebbene abbia negato tale applicazione "in tutta la
motivazione", è arbitraria (pag. 9 in mezzo). Tale censura
è irricevibile, poiché l’appellante non specifica puntualmente la sua
argomentazione (art. 309 cpv. 2 lett. f. CPC). Unico punto sul quale è
possibile chinarsi è quello portato a titolo di esempio dall’appellante. Essa
rinvia al passaggio della sentenza laddove il Segretario assessore avrebbe
spiegato che "secondo le condizioni generali (clausola N) solo __________,
e non il garage fornitore, poteva richiedere il pagamento delle fatture.
Mancando un’adeguata allegazione, l’eccezione va respinta". L’attrice si
domanda, poi, "di due cose l’una: o si applicano le Condizioni Generali e
allora non esiste nessun rapporto giuridico tra le parti, ma unicamente tra la __________
e l’appellata, o non si applicano le Condizioni Generali e tra le parti è
venuto in essere un distinto e indipendente contratto di mandato per il quale l’appellata
è ora chiamata al versamento della mercede" (pag. 9 in mezzo). Tuttavia, l’appellante
ha omesso di menzionare per intero il citato passaggio della sentenza. Il primo
giudice aveva invero spiegato che "nel caso in rassegna, nei propri
allegati principali, la convenuta ha omesso di evidenziare la circostanza
secondo cui secondo le condizioni generali (clausola N) solo __________, e non
il garage fornitore, poteva richiedere il pagamento delle fatture. Mancando un’adeguata
allegazione, l’eccezione [di carenza di legittimazione attiva] va
respinta". Egli ha quindi applicato le condizioni generali in questione
poiché le parti non hanno contestato la loro applicazione (risposta, pag. 3 in
fondo; replica, pag. 3 in basso). Dall’altra, il primo giudice non ha aderito
all’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta,
poiché quest’ultima non l’ha proposta nei propri allegati principali. Con tale
motivazione l’appellante tuttavia non si confronta, di modo che anche al
riguardo l’appello è in definitiva inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f.
CPC).
5. L’attrice
reputa che la convenuta non abbia contestato né l’esecuzioni dei lavori, né la
loro corretta esecuzione (pag. 9 seg. e 11).
5.1 Come
spiegato dal Segretario assessore, la convenuta ha affermato che i costi
indicati nelle fatture erano esorbitanti (sentenza impugnata, pag. 3 in basso).
Essa ha esteso tale suo ragionamento a tutte le fatture prodotte, affermando
che "non si può non avere l’impressione che l’attrice abbia cercato di
fatturare alla convenuta degli interventi decisamente esorbitanti con l’intento
di riportare lo stato dei veicoli "a nuovo" per poi rivenderli a
terze persone ad un prezzo migliore" (risposta, pag. 4 in fondo). In
merito alle fatture per cui il Segretario assessore non ha condannato la
convenuta al pagamento (doc. D, H, O, P e Q), egli ha inoltre spiegato che
siccome si trattava di lavori eseguiti a fine contratto, era necessaria una
preventiva informazione della convenuta giusta la clausola N delle condizioni
generali (doc. 4). Al riguardo il primo giudice ha tuttavia precisato che tale
informazione sarebbe stata ininfluente se l’attrice, a fronte delle
contestazioni della convenuta, avesse provato che gli interventi fatturati erano
necessari e congrui rispetto allo stato effettivo dei veicoli restituiti. Cosa
che invece non ha fatto (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo e 5 in alto). L’appellante
critica la decisione pretorile di non reputare sufficiente la testimonianza 10
ottobre 2007 di __________, capo officina per l’attrice, secondo cui "le
vetture date in leasing ai giocatori della convenuta erano da questi ultimi
trattate in malo modo" (appello, pag. 11 in mezzo). Il Segretario
assessore ha spiegato che tale testimonianza non aveva rilevanza probatoria
poiché del tutto generica. L’appellante non si confronta con tale motivazione, limitandosi
ad affermare che ciò comprova la sua perfetta adempienza contrattuale. Al
riguardo, quindi, l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Su
questo punto l’attrice (appello, pag. 11 in mezzo) rinvia anche al passaggio della
testimonianza laddove il teste ha dichiarato che "per le riparazioni non di
fine leasing io ho sempre chiesto il benestare del sig. __________ [che si
occupava della gestione dei veicoli per la convenuta] che mi dava il proprio
assenso dopo essere stato informato sui costi" (pag. 3 in fondo).
Tuttavia, non si comprende come tale affermazione possa essere di ausilio alla
tesi dell’attrice. Come spiegato dal primo giudice, essa nega, seppur
indirettamente, l’esistenza di una preventiva informazione in merito ai costi
per il ripristino della vettura al momento della consegna (sentenza impugnata,
pag. 4 in mezzo). L’attrice invoca, infine, la testimonianza di __________ che
ha affermato: "quando ricevevo le fatture del garage di parte attrice le
visionavo e le inviavo al sig. __________, presidente del CdA" (verbale 25
settembre 2007, pag. 2 in alto). Egli ha poi aggiunto che "in questo senso
posso dire che non avevo competenza di decidere in merito alla bontà di queste
fatture" (loc. cit.). Come tale affermazione possa essere influente ai
fini del giudizio non è dato di capire. Nemmeno l’appellante, d’altra parte, lo
spiega, limitandosi a riportare tale passaggio nel suo appello.
5.2 Sulla
perfetta esecuzione dei lavori, l’appellante afferma che la convenuta avrebbe
più volte esaminato le fatture da lei emesse, dopo numerosi incontri, e che le
parti avrebbero concordato di rettificare dei conteggi mediante il rilascio di
una nota di credito di fr. 1'602.95 (doc. AA; appello, pag. 9 in fondo). Se non
che, tale argomentazione consiste in un mero asserto di parte, sprovvisto di
portata probatoria. Il doc. AA al quale fa riferimento l’attrice, invero, è una
nota di credito in favore della convenuta relativa a "fatture vetture
rese". Nulla è tuttavia stato dimostrato in relazione ai motivi di tale
bonifico. Su questo punto, va detto che l’affermazione dell’appellante secondo
la quale essa sarebbe in riduzione ai costi di chilometraggi supplementari
calcolati (pag. 10 in alto) si esaurisce, nuovamente, in una mera dichiarazione
di parte. L’attrice afferma che la convenuta non avrebbe asserito di non essere
stata adeguatamente informata delle riparazioni, ma si sarebbe limitata a
contestare di essere stata preventivamente informata delle stesse, facendo
riferimento alle condizioni generali, non applicabili alla fattispecie
(appello, pag. 10 in alto). Tuttavia, come spiegato sopra, tali condizioni
generali risultano applicabili al caso concreto. Già per questo motivo la
censura invocata dev’essere disattesa.
5.3 Rinviando
a una missiva 12 luglio 2006 della convenuta (doc. EE), l’attrice afferma che
questa non avrebbe sollevato alcuna contestazione in merito alle riparazioni effettuate,
a eccezione dei costi di collaudo e di maggiore chilometraggio. Va da subito
precisato che nella missiva testé citata la convenuta ha illustrato le proprie
contestazioni "all’esempio della __________ __________ __________ __________,
__________ __________", non pronunciandosi nel dettaglio della pretesa
totale di fr. 44'960.10 di cui al doc. CC, come invece sembra credere l’appellante.
Inoltre, la convenuta non si è limitata a contestare il maggior chilometraggio
e i costi di collaudo. Essa ha anche affermato di contestare "le
fatturazioni di diversi pezzi che consideriamo invece normale usura. Inoltre
non ci risulta l’applicazione dell’art. D, 1) delle condizioni generali.
Consideriamo confermato che il AP 1 ha violato diverse volte le condizioni generali
a nostro sfavore". Essa ha inoltre contestato di essere stata
preventivamente informata di tali lavori. Sul fatto, poi, che essa abbia
affermato che "per quanto concerne invece la fattura riguardante le
riparazioni, non la contestiamo con l’eccezione che ci venivano anche fatturati
i costi per il collaudo", va detto che da tale affermazione non si desume
quanto asserito dall’attrice, poiché subito seguita dalla dichiarazione
"contestiamo invece le fatturazioni di diversi pezzi". Riferendosi
all’esempio della __________, essa non può che riferirsi proprio alla fattura
riguardante le riparazioni, e meglio al doc. P, dove oltre ai costi di collaudo
sono indicati anche quelli dei pezzi di ricambio. L’altra fattura menzionata
dalla convenuta nella lettera di cui al doc. EE con la dicitura
"carrozzeria" (pag. 1 in fondo) è invece quella di cui al doc. O, che
concerne l’eliminazione di ammaccatura, la riverniciatura e la lucidatura, ma
non dei pezzi di ricambio. A comprova che da tale affermazione non si possa
trarre la conclusione dell’appellante, basti rinviare a quanto dichiarato da
quest’ultima. Invero, questa ha ritenuto che con "fattura riguardante le
riparazioni" la convenuta si riferisse ai fr. 1'936.80 di cui al doc. O
(petizione, pag. 4 in alto). Tuttavia, si è visto che ciò non può essere il
caso. Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.
5.4 L’attrice
sostiene che il primo giudice ha invertito l’onere probatorio. Essa ritiene che
competeva alla controparte dimostrare l’esistenza di difetti e la sua richiesta
di rettificarli (appello, pag. 11 in basso e 12 in alto). L’attrice dimentica,
tuttavia, che secondo la clausola N delle condizioni generali (doc. 4), che
come spiegato (consid. 4) sono applicabili alla fattispecie, essa doveva approntare
all’attenzione di __________ un verbale scritto sullo stato del veicolo al
momento della consegna da parte della convenuta, di cui una copia doveva essere
inviata a quest’ultima. Lo scopo di tale informazione si desume dal paragrafo
seguente della clausola testé citata, ove è indicato che il contenuto di tale
verbale è riconosciuto come esatto dall’utilizzatore del leasing se questi non
vi si oppone entro cinque giorni dalla sua notifica. In caso di opposizione
tempestiva, era poi stata prevista l’esecuzione di una perizia che sarebbe
valsa come "arbitraggio impegnativo". Nella fattispecie nulla di
tutto questo è avvenuto. Nemmeno l’appellante, d’altra parte, invoca tale
circostanza. Di conseguenza, dall’applicazione della clausola in questione
emerge che era compito dell’attrice notificare la presenza di difetti sul
veicolo e, in caso di contestazione della convenuta, era prevista una
regolamentazione dell’onere probatorio diversa da quella del codice di rito.
6. L’appellante
afferma che la convenuta avrebbe contestato le fatture emesse tra il luglio
2004 e il febbraio 2006 unicamente con la propria risposta di causa (appello,
pag. 10 in fondo). Tale asserto è sconfessato dalla missiva cui ha rinviato
sopra l’attrice, ovvero dallo scritto 12 luglio 2006, così come da quello 3
luglio 2006 (doc. DD). D’altra parte, l’appellante afferma proprio l’esistenza
di "numerosi colloqui ed incontri" tra le parti in merito alle
fatture da lei emesse, precedenti, a suo dire, l’emissione della nota di
credito 2 febbraio 2006 (appello, pag. 9 in fondo). La censura dell’appellante
non può quindi essere condivisa.
7. Con
le proprie osservazioni all’appello adesivo l’attrice sostiene vi sia
acquiescenza da parte della convenuta per quanto concerne l’importo di fr. 22'873.75
da quest’ultima ammesso, seppur in via subordinata, nelle proprie osservazioni
all’appello principale (pag. 2 in basso). Tale importo si ottiene sottraendo da
quello richiesto dall’appellante principale quello di cui alla fattura doc. N
sul superamento del chilometraggio. L’attrice afferma che la convenuta, non
contestando in via principale di dover pagare l’importo di cui alla fattura
doc. N che il Segretario assessore ha stabilito (consid. 9.1), si sia
contraddetta e che quindi le basterebbe aderire alla richiesta formulata in via
subordinata dalla convenuta e chiedere la conferma del consid. 9.1 per vedere
le proprie pretese riconosciute. L’argomentazione dell’appellante non può
essere seguita. Invero, la convenuta ha formulato la propria richiesta
subordinatamente, ovvero nell’ipotesi, da lei comunque negata in via
principale, che questa Camera avesse accolto la richiesta dell’appellante. In
tale evenienza, essa ha spiegato che siccome le pretese di controparte erano
state da questa fondate sull’esistenza di un rapporto giuridico estraneo a
quello di cui alle condizioni generali (doc. 4), allora non poteva essere
seguito il suo ragionamento di riconoscere fr. 9'201.- per superamento
chilometraggio con indicazione, sulla fattura di cui al doc. N, "vedi
contratto leasing __________". Ne consegue che l’appello, nella misura in
cui è ricevibile, non può essere accolto.
Considerandi
II. Sull’appello
adesivo
8.
L’appellante
adesiva contesta la condanna al pagamento di fr. 9'201.- per chilometri
supplementari percorsi rispetto a quelli previsti nel contratto di leasing.
8.1
Al
riguardo, la convenuta ritiene che a torto il primo giudice non abbia accolto l’eccezione
di carenza di legittimazione attiva. Il Segretario assessore ha spiegato che
tale eccezione era stata sollevata dalla convenuta per la prima volta con le
conclusioni, motivo per cui essa doveva essere respinta (sentenza impugnata,
pag. 3, consid. 9). Secondo l’appellante adesiva, invece, la legittimazione,
questione di merito, doveva essere esaminata d’ufficio dal giudice (pag. 19
seg.). La legittimazione delle parti è una premessa sostanziale dell’esistenza
delle pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione
di diritto materiale (DTF 130 III 417 consid. 3.1 pag. 424) che deve essere
esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid.
3d, 108 II 216 consid. 1) in qualsiasi stadio del procedimento. Tuttavia, come
recentemente precisato dal Tribunale federale, nelle cause rette dalla massima
Dispositivo
dispositiva il giudice deve fondare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati (DTF 118 Ia 129 consid. 1, 115 II 464 consid. 1) senza
ricercare d’ufficio fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una
parte, non allegati (sentenza inedita del Tribunale federale dell’11 novembre
2008 4A_165/2008 consid. 7.3.1). La legittimazione delle parti – attiva o
passiva – rientra per dottrina e giurisprudenza nel novero dei fatti impliciti,
che si possono dare per scontati fino al momento in cui viene affermato il
contrario (sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2008 4A_283/2008,
consid. 6 in fine, non pubblicato; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 792
e 942). L’onere della parte
attrice di allegazione e di prova della propria legittimazione attiva sorge pertanto
solo con la sua contestazione da parte del convenuto (sentenza inedita del
Tribunale federale dell’11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2). Nella fattispecie la convenuta ha
eccepito la carenza di legittimazione attiva per la prima volta con le conclusioni
di causa, sostenendo che solo __________ poteva chiedere il pagamento delle
fatture in questione. In simili circostanze, la questione giuridica della
legittimazione attiva e i fatti in base ai quali la convenuta la contesta non
hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti. Nel proprio appello
adesivo la convenuta non contesta di aver sollevato con le conclusioni di causa
dei fatti nuovi, ma sostiene che il Segretario assessore doveva applicare
d’ufficio il diritto e quindi ammettere la carenza della legittimazione attiva.
È pertanto pacifico che la convenuta ha addotto e motivato la carenza di
legittimazione solo con le conclusioni. Ne consegue che l’eccezione è stata
sollevata tardivamente, poiché la carenza dei presupposti processuali e tutte
le eccezioni di ordine e di merito devono essere fatte valere con la risposta,
rispettivamente con la duplica (art. 170 cpv. 1 lett. c, 176 cpv. 1 CPC). Al
riguardo, la convenuta afferma di aver prodotto con gli allegati preliminari il
contratto di leasing (doc. 3) e le condizioni generali (doc. 4), di modo che
competeva al primo giudice esaminare gli stessi e rilevare d’ufficio la carenza di legittimazione attiva
(pag. 20). Tale censura non può tuttavia essere seguita. Compete invero alla
parte, come detto sopra, invocare tale eccezione. In caso contrario, l’attrice,
come nella fattispecie, poteva dare per scontata e ammessa la propria
legittimazione attiva. La convenuta reputa che da una lettura accorta della sua
duplica sarebbe emersa, ancorché velatamente, tale eccezione. Essa rinvia al
passaggio ove afferma: "l’attrice,
non agendo di sorta, ha dunque eseguito arbitrariamente delle riparazioni che
non hanno alcun fondamento contrattuale con la convenuta, la quale non ha
nessun obbligo di onorare le relative fatture" (pag. 6, ad 4). Essa omette
tuttavia di menzionare il contesto in cui tale sua affermazione è stata
pronunciata. Nel paragrafo precedente la convenuta aveva invero dichiarato che
gli interventi effettuati dall’attrice
non erano giustificati poiché "in totale violazione del regime previsto
dalle Condizioni generali alle quali rimandano i contratti di leasing. In base
a tali condizioni generali, l’attrice
aveva infatti l’obbligo, al
momento della restituzione del veicolo in leasing alla fine del contratto, di
approntare, all’attenzione
della __________ con copia per lettera raccomandata o mediante consegna dietro
ricevuta al momento della riconsegna all’utilizzatore del leasing, un verbale scritto sullo stato del
veicolo". La convenuta ha quindi sostenuto che le riparazioni non avevano
fondamento contrattuale perché l’attrice non aveva ottemperato a quanto previsto dalle condizioni
generali testé citate. Su questo punto l’appello adesivo è quindi respinto.
8.2 L’appellante adesiva ritiene che per
calcolare il costo del chilometraggio supplementare occorre rifarsi al
dettaglio del contratto (doc. 3), il quale prevede un costo zero per tale
posta. Il Segretario assessore ha spiegato che l’obbligo di pagamento dei chilometri supplementari, previsto nel
contratto (doc. 3) e nelle condizioni generali (doc. 4), non era stato
contestato dalla convenuta, la quale nemmeno aveva messo in discussione, se non
tardivamente con le conclusioni, i chilometri e la tariffa applicata (sentenza
impugnata, pag. 3, consid. 9.1). L’appellante adesiva afferma di aver contestato tale fattura già con
la risposta e la duplica (pag. 23 in mezzo). Tuttavia, la sua contestazione è
stata di carattere generale. Essa ha invero approfondito la questione della
mancata notifica dei difetti (risposta, ad2) e ha affermato che il costo
fatturato dall’attrice era
sproporzionato (duplica, pag. 5, ad2), ma non ha contestato che dovesse pagare
tale importo per il chilometraggio supplementare, men che meno i chilometri
supplementari e il costo indicato nella fattura di cui al doc. N. Sia
come sia, anche qualora si volesse ritenere non sufficiente la contestazione
generica espressa dalla convenuta nella propria risposta, va ricordato che non va confuso quello che è l’obbligo della controparte di
contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC),
con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, il disposto
di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono
essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di dimostrare il ben
fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/rezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 17 all’art. 184). Inoltre, l’art. 170 cpv. 2 CPC
prevede che i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo
contrarie risultanze di causa. Nel caso precipuo, nelle condizioni generali
(doc. 4) è previsto che al termine del contratto è effettuato il conteggio del
compenso per chilometraggio supplementare (clausola B3). Tuttavia, dal contratto
di leasing (doc. 3) che regolava specificamente la relazione tra le parti,
emerge chiaramente che alcun costo poteva essere imputato alla convenuta per
chilometraggio supplementare (clausola B, stante poi l’indicazione “costo per
chilometro suppl., senza IVA: fr. 0,00”) il costo per chilometraggio
supplementare neppure è stato quantificato. Il Segretario assessore ha
accertato che le parti non avevano contestato che tutti i contratti di leasing fossero
di contenuto identico a quello prodotto agli atti quale doc. 3. Il teste __________
__________, poi, ha dichiarato: "sono al corrente del fatto che fino a
quando gli accordi contrattuali tra attrice e convenuta sono rimasti in essere,
la prima non fatturava le spese riguardanti i chilometri supplementari nonché
la messa a punto del veicolo dopo la riconsegna" (verbale 25 settembre
2007, pag. 2 in mezzo). Le risultanze di causa convergono quindi nel senso che
alcun costo per chilometraggio supplementare era stato convenuto tra le parti.
Anche sei si volesse, per ipotesi, dedurre da questa testimonianza che la
mancata continuazione dei rapporti tra le parti avrebbe permesso una diversa
soluzione in punto al pagamento del chilometraggio supplementare, lo stesso
comunque non sarebbe quantificato. Di conseguenza, l’appello adesivo dev’essere
accolto.
III. Sugli
oneri processuali
9. Per i motivi che precedono l’appello principale, nella misura in cui è ricevibile, è respinto,
mentre quello adesivo è accolto. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili di appello seguono la rispettiva soccombenza. Il giudicato attuale
impone una modifica anche del dispositivo sugli oneri processuali di prima
sede, che vanno posti per 5/6 a carico dell’attrice. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il
presente giudizio sul piano federale, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF né il valore litigioso dell'appello principale (fr. 22'065.85) né quello dell’appello adesivo (fr. 9'201.-) superano la soglia di fr. 30'000.- per un eventuale ricorso in materia
civile.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale 27 marzo
2008 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) fr.
50.-
fr.
750.-
sono
posti a carico di AP 1, con l’obbligo di versare a AA 1 fr. 1'200.- per
ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 30 aprile 2008 di AA 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 3
marzo 2008 della pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è riformata come
segue:
1. La
petizione 7 settembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolta.
AA
1 è condannata a versare all’attrice fr. 816.90 oltre interessi al 5% dal 3
maggio 2006.
2. La tassa
di giustizia, in fr. 1'100.-, e le spese, in fr. 150.-, da anticipare
dall’attrice, rimangono a suo carico in misura di 5/6 e, per il resto, sono
poste a carico della convenuta. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 540.-
per ripetibili ridotte.
3. (Invariato).
IV. Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) fr.
50.-
fr.
750.-
sono
posti a carico di AP 1, con l’obbligo di versare a AA 1 fr. 800.- per
ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
- ;
-
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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