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Decisione

12.2008.73

Competenza a emanare provvedimenti cautelari giusta l'art. 377 CPC

21 aprile 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.73

Data decisione, Autorità:

21.04.2008, IICCA

Titolo:

Competenza a emanare provvedimenti cautelari giusta l'art. 377 CPC

PROCEDIMENTO CAUTELARE

art. 377 CPC-TI

Incarto n.

12.2008.73

Lugano

21 aprile

2008/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Zali

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.385

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9

giugno 2006 da

CO 1

contro

CO 1,

rappr. dall' RA

2

chiedente la condanna della convenuta a consegnare

all'attore tutti i documenti societari relativi alla E__________ __________ __________

ed in particolare il certificato di cessione dei diritti del fondatore, nonché

di rifondere all'attore i danni causatigli dall'agire illecito della convenuta,

quantificati in sede di conclusioni in fr. 18'177.-;

domande alle quali la convenuta si è opposta chiedendo

in via riconvenzionale la condanna dell'attore a rifonderle l'importo di fr.

133'159.64 oltre accessori, e che il Pretore con sentenza 12 settembre 2007 ha

parzialmente accolto, facendo obbligo alla convenuta di consegnare la

documentazione richiesta a condizione che contestualmente l'attore versi alla

convenuta l'importo di fr. 10'019.75 oltre interessi, accogliendo per il

medesimo importo la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta che, con ricorso (recte:

appello) 4 ottobre 2007, postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di

subordinare l'obbligo di consegna della documentazione al pagamento

dell'importo di fr. 110'895.25 oltre interessi, importo che chiede le sia

riconosciuto in accoglimento della domanda riconvenzionale;

appellante adesivo l'attore che, postulata la

reiezione del gravame avversario, chiede la riforma della decisione impugnata

nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente la domanda

riconvenzionale ;

ed ora sull'istanza cautelare 1° aprile 2008 con la quale IS 1 chiede che,

ancor prima del contraddittorio, sia fatto ordine alla CO 1 di compiere gli

atti necessari alla nomina del nuovo amministratore della E__________, di

cessare immediatamente ogni interferenza coi diritti di proprietà dell'istante

sulla E__________ e di consegnare tutti i documenti societari che non possono

fare oggetto di diritto di ritenzione, domande che, in via subordinata, postula

siano accolte anche dopo contraddittorio, unitamente alla domanda di ordinare a

controparte la consegna dei certificati di cessione della E__________;

ritenuto

in fatto e in diritto: che in applicazione dell'art. 377 CPC i

provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice competente, in concreto

quindi dal Pretore che si è occupato della procedura di cui trattasi;

che

l'art. 377 CPC, per il quale in sede di appello i provvedimenti cautelari sono

di competenza del presidente della Camera o del giudice delegato, è riferibile

unicamente a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda

cautelare già decisa dal primo giudice, dalla quale trae il suo fondamento

processuale, o da domanda cautelare in causa portata direttamente in appello

(Cocchi / Trezzini, CPC - TI, ad art. 377 m. 2);

che

pertanto l'istanza cautelare, proposta direttamente al Tribunale d'appello, è

irricevibile, sicché si può prescindere dall'intimarla alla controparte prima

della decisione;

per i quali motivi

richiamati gli art. 377 e, per le spese, l'art. 148

CPC e la LTG

decreta:

1. L'istanza

1° aprile 2008 di IS 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

350.

-

sono

poste a carico dell'stante.

3.

Intimazione:

-;

-.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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