12.2008.73
Competenza a emanare provvedimenti cautelari giusta l'art. 377 CPC
21 aprile 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2008.73
Data decisione, Autorità:
21.04.2008, IICCA
Titolo:
Competenza a emanare provvedimenti cautelari giusta l'art. 377 CPC
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 377 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.73
Lugano
21 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.385
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9
giugno 2006 da
CO 1
contro
CO 1,
rappr. dall' RA
2
chiedente la condanna della convenuta a consegnare
all'attore tutti i documenti societari relativi alla E__________ __________ __________
ed in particolare il certificato di cessione dei diritti del fondatore, nonché
di rifondere all'attore i danni causatigli dall'agire illecito della convenuta,
quantificati in sede di conclusioni in fr. 18'177.-;
domande alle quali la convenuta si è opposta chiedendo
in via riconvenzionale la condanna dell'attore a rifonderle l'importo di fr.
133'159.64 oltre accessori, e che il Pretore con sentenza 12 settembre 2007 ha
parzialmente accolto, facendo obbligo alla convenuta di consegnare la
documentazione richiesta a condizione che contestualmente l'attore versi alla
convenuta l'importo di fr. 10'019.75 oltre interessi, accogliendo per il
medesimo importo la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta che, con ricorso (recte:
appello) 4 ottobre 2007, postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
subordinare l'obbligo di consegna della documentazione al pagamento
dell'importo di fr. 110'895.25 oltre interessi, importo che chiede le sia
riconosciuto in accoglimento della domanda riconvenzionale;
appellante adesivo l'attore che, postulata la
reiezione del gravame avversario, chiede la riforma della decisione impugnata
nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente la domanda
riconvenzionale ;
ed ora sull'istanza cautelare 1° aprile 2008 con la quale IS 1 chiede che,
ancor prima del contraddittorio, sia fatto ordine alla CO 1 di compiere gli
atti necessari alla nomina del nuovo amministratore della E__________, di
cessare immediatamente ogni interferenza coi diritti di proprietà dell'istante
sulla E__________ e di consegnare tutti i documenti societari che non possono
fare oggetto di diritto di ritenzione, domande che, in via subordinata, postula
siano accolte anche dopo contraddittorio, unitamente alla domanda di ordinare a
controparte la consegna dei certificati di cessione della E__________;
ritenuto
in fatto e in diritto: che in applicazione dell'art. 377 CPC i
provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice competente, in concreto
quindi dal Pretore che si è occupato della procedura di cui trattasi;
che
l'art. 377 CPC, per il quale in sede di appello i provvedimenti cautelari sono
di competenza del presidente della Camera o del giudice delegato, è riferibile
unicamente a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda
cautelare già decisa dal primo giudice, dalla quale trae il suo fondamento
processuale, o da domanda cautelare in causa portata direttamente in appello
(Cocchi / Trezzini, CPC - TI, ad art. 377 m. 2);
che
pertanto l'istanza cautelare, proposta direttamente al Tribunale d'appello, è
irricevibile, sicché si può prescindere dall'intimarla alla controparte prima
della decisione;
per i quali motivi
richiamati gli art. 377 e, per le spese, l'art. 148
CPC e la LTG
decreta:
1. L'istanza
1° aprile 2008 di IS 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
350.
-
sono
poste a carico dell'stante.
3.
Intimazione:
-;
-.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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