12.2008.75
Appalto. Mercede
23 marzo 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.75
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, IICCA
Titolo:
Appalto. Mercede
MERCEDE
art. 372 CO
Incarto n.
12.2008.75
Lugano
23 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.103
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13
febbraio 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 27'330.90 oltre
interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da
quest’ultima al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di
Lugano, omesso poi in sede di conclusioni;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
la Pretora con sentenza 12 marzo 2008 ha accolto nel senso di condannare la
convenuta al pagamento di fr. 27'215.50 oltre interessi
e rigettando l’opposizione interposta al PE summenzionato;
appellante
la convenuta che con atto di appello 31 marzo 2008 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 30 aprile 2008 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della ristrutturazione dell’albergo __________ a __________
AO 1 è stato incaricato da AP 1 (in seguito: __________) di realizzare,
trasportare, fornire e mettere in opera delle merci, da lui progettate,
disegnate e costruite appositamente. Egli ha quindi chiesto il pagamento di
tali prestazioni con fatture 5 agosto 2004, 2 settembre 2004, 8 ottobre 2004,
21 ottobre 2004, 21 dicembre 2004 e 24 febbraio 2005 (doc. J-N). In assenza di
versamenti da parte della controparte, egli ha poi fatto notificare il 23
gennaio 2003 un precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano per
complessivi fr. 27'330.- oltre interessi, al quale la precettata ha interposto
opposizione (doc. T).
B. Con
petizione 13 febbraio 2006 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano
chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 27'330.90
oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta da quest’ultima al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano. Con risposta 20 aprile 2006 la convenuta si è opposta
alle domande di controparte. Con la replica e la duplica le parti hanno
confermato le loro rispettive richieste. Esperita l’istruttoria, esse hanno
rinunciato al dibattimento finale. La convenuta ha rinunciato anche alla
presentazione di un memoriale scritto, mentre l’attore ha ribadito la propria
domanda, salvo omettere quella di rigetto dell’opposizione. Statuendo con
sentenza 12 marzo 2008 la Pretora ha accolto la
petizione nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 27'215.50 oltre interessi e rigettando l’opposizione interposta al PE
summenzionato.
C. Con
atto di appello 31 marzo 2008 la convenuta è insorta contro il giudizio testé
citato chiedendo di riformarlo nel senso di respingere integralmente la
petizione. Con osservazioni 30 aprile 2008 l’attore postula la reiezione del
gravame.
Considerato
in diritto: 1. La Pretora ha vagliato la censura della
convenuta secondo la quale non vi sarebbe stato alcun collaudo e, quindi, l’opera
eseguita dall’attrice non poteva essere reputata consegnata. A tal fine, ella
ha interpretato l’espressione "protocollo di fine lavori" formulata
dalla convenuta negli ordini di acquisto, controfirmati "per
conferma" dall’attore. La prima giudice ha quindi ritenuto che le parti
avessero sì previsto un protocollo, che doveva essere redatto dalla convenuta
con lo scopo di notificare eventuali difetti e che doveva essere controfirmato
dall’attore. Inoltre, la Pretora ha ritenuto che siccome la convenuta aveva
utilizzato l’opera già da diversi anni, anche solo per questo motivo essa
doveva reputarsi consegnata e, quindi, la mercede era divenuta esigibile. Precisando
che quanto appena detto non significava che la convenuta avesse accettato l’opera,
la Pretora ha infine accertato che nei vari anni trascorsi dalla consegna la
convenuta non aveva mai contestato i lavori svolti dall’attore. Di conseguenza,
essa ha condannato la convenuta al pagamento delle fatture rimaste impagate,
per complessivi Є 17'225.-, convertiti al tasso di cambio del giorno
della sentenza a fr. 27'215.50.
2. Preso atto che la fattispecie presenta connotazioni di carattere
internazionale, occorre preliminarmente esaminare se le parti abbiano optato
sia per il foro a Lugano sia per l'applicazione del diritto svizzero. La
Pretora non si è chinata su tali questioni. Gli ordini di acquisto di cui ai
doc. da D a H – che la prima giudice ha ritenuto essere relativi alle fatture
(doc. J-O), accertamento non contestato dalle parti – indicano Lugano come foro
e prevedono l’applicazione del
diritto svizzero. Negli allegati preliminari, poi, le parti hanno ritenuto
pacifica l’applicazione di tale
ordinamento giuridico (petizione, pag. 2 in alto; risposta, pag. 2 in mezzo). Ciò
posto, nulla osta all’esame
delle censure sollevate dall’appellante.
3. L’appellante contesta anzitutto l’accertamento pretorile sul suo
utilizzo dell’opera per diversi anni (appello, pag. 5). Essa ritiene che tale
circostanza non sia né stata allegata dalla controparte, né emerga dal
carteggio processuale. Occorre da subito precisare che la Pretora ha
evidenziato unicamente a titolo aggiuntivo che la convenuta aveva utilizzato
per diversi anni l’opera, per cui anche solo per questo motivo la stessa era da
considerarsi consegnata e la mercede esigibile (sentenza impugnata, pag. 7 in
alto). Di conseguenza, nella misura in cui l’altra argomentazione pretorile
come verrà illustrato (consid. 4) regge alle censure dell’appellante, non vi è
motivo di chinarsi su tale questione.
4. La
convenuta ribadisce che le parti avevano pattuito la
sottoscrizione congiunta di un protocollo di fine lavori, con lo scopo di
controllare insieme l’opera terminata. Prima di tale esame, mai avvenuto, non
era quindi possibile per l’attrice chiedere il pagamento dell’opera (appello,
pag. 4 segg.). L’appellante ritiene che sia l’interpretazione letterale sia
quella fondata sul principio dell’affidamento impongono di interpretare l’espressione
"protocollo di fine lavori firmato da entrambe le parti" quale un
verbale di verifica dell’opera allestito in contraddittorio. Essa si chiede
perché se si fosse stati in presenza di una semplice formalità unilaterale, si
sarebbe dovuto prevedere la firma anche dell’attrice e condizionare a tale
collaudo il pagamento della mercede, così come a una notifica dei difetti. Al
riguardo, essa reputa che il meccanismo previsto era "chiarissimo" e
aveva come scopo quello di ridurre lo spazio per eventuali contestazioni circa
la completezza e la qualità dell’opera (appello, pag. 5 seg.).
4.1 In
assenza di accertamenti di fatto sulla reale concorde volontà delle parti sull’espressione
controversa utilizzata negli ordini di acquisto, la Pretora ha determinato la
stessa interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento,
ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta.
Siccome nella fattispecie gli ordini di acquisto erano stati formulati dalla
convenuta, la prima giudice ha analizzato il senso che l’attore poteva e doveva
ragionevolmente attribuirgli. Ciò posto, essa ha ritenuto che il tenore di tale
espressione poteva essere interpretato unicamente nel senso di stabilire il
termine dei lavori e non di imporre una particolare collaborazione all’attore
se non quella di firmare un eventuale verbale allestito dalla convenuta. Tanto
più che il punto n. 3 degli ordini concerneva la questione del pagamento della
mercede, mentre quella della garanzia dell’opera era stata affrontata al punto
n. 16. Stante alla prima giudice, quindi, con il protocollo controverso la
convenuta si era impegnata a notificare eventuali difetti e l’attore avrebbe
avuto unicamente l’obbligo di sottoscrivere tale verbale. Di conseguenza, l’attore
poteva in buona fede ritenere che il senso di tale espressione non fosse quello
di reputare incompiuta l’opera fino all’adempimento di un collaudo in comune.
La prima giudice ha inoltre aggiunto che durante tale periodo la convenuta
nemmeno aveva notificato l’esistenza di difetti, limitandosi in sede
processuale a un’insufficiente contestazione generica delle prestazioni
avversarie.
4.2 L’appellante
non si confronta compiutamente con le argomentazioni testé menzionate. In
particolare, le sue censure non inficiano l’interpretazione pretorile secondo
la quale tale clausola non imponeva all’attrice di allestire di sua iniziativa
un protocollo, ma eventualmente di firmarlo (sentenza impugnata, pag. 6 in
mezzo), e che alla convenuta doveva essere ascritta la negligenza di non aver
allestito tale protocollo di fine lavori (loc., cit., pag. 7 in mezzo). Essa
afferma più volte che il pagamento a saldo era previsto solo dopo la firma del
protocollo (appello, pag. 4 e 6 in fondo), reputando che in tal modo l’attore
aveva riconosciuto la necessità di una verifica del proprio operato e aveva rinunciato
al pagamento prima del collaudo. Tuttavia, il fatto di subordinare il pagamento
alla firma di tale protocollo non significa ancora che esso non possa essere
interpretato conformemente a quanto ritenuto dalla prima giudice. L’appellante
afferma, inoltre, che il collaudo è stato differito "sine die"
per ragioni imputabili all’attore (memoriale, pag. 7 in alto). Al riguardo,
essa rinvia alla testimonianza (risposte n. 8 e 10) per rogatoria di __________
__________, che ha lavorato quale libero professionista per conto della
convenuta sul cantiere. Il teste ha dichiarato che "non è mai stato
eseguito da parte mia un collaudo finale dell’opera, né è stato firmato un
protocollo di fine lavori. Ricordo, infatti, di aver sollecitato al __________
uno scritto con il quale venisse comunicata la fine dei lavori. Tale scritto
credo che non sia mai stato mandato in quanto io non l’ho mai visto"
(risposta n. 8) e che "non ho mai chiesto al sig. AO 1 il collaudo dell’opera,
in quanto con questi avevo rapporti sporadici. Come detto sopra l’ho richiesto
al sig. __________, ma non ho mai ricevuto risposta" (risposta n. 10). Per
comprensione della testimonianza testé citata, occorre precisare che __________
__________ ha lavorato quale consulente tecnico dell’attore. Se non che, come
spiegato sopra, le parti non avevano pattuito l’esecuzione di un collaudo dell’opera
e, quindi, l’attore non aveva alcun obbligo di eseguire lo stesso. Alla luce di
quanto suesposto, l’argomentazione dell’appellante non può quindi essere
condivisa.
4. Ne
consegue che l’appello, nella misura in cui ricevibile, dev’essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza dell’appellante (art.
148 CPC), ritenuto che nella determinazione delle si è tenuto conto del fatto
che l'onere per la redazione delle osservazioni della parte appellata è stato,
tutto sommato, limitato. Quanto agli eventuali rimedi
giuridici sul piano federale, il valore litigioso è di fr. 27'215.50.
Per i quali motivi,
richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 31 marzo 2008 di AP 1,
__________, è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
fr.
800.-
sono
posti a carico di AP 1, __________, che verserà a AO 1
fr. 500.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster