12.2008.76
Appalto. Pagamento della mercede
9 marzo 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.76
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, IICCA
Titolo:
Appalto. Pagamento della mercede
MERCEDE
art. 84 CO
art. 363 CO
art. 86 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.76
Lugano
9 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.530
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14
agosto 2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'486.65
oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta da quest’ultima al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
la Pretora con sentenza 12 marzo 2008 ha accolto condannando la convenuta al
pagamento di fr. 14'675.45 oltre interessi e rigettando
l’opposizione interposta al PE summenzionato;
appellante
la convenuta che con atto di appello 31 marzo 2008 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 12 giugno 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della ristrutturazione dell’albergo __________, Il 6
maggio 2003 AP 1 (in seguito: __________) ha ordinato a AO 1 (in seguito: __________)
la "fornitura e messa in opera “chiavi in mano” delle strutture metalliche
in profili HEA 180 zincate a fuoco per totale kg 5'210 x 2.80. Barre filettate,
bulloni in acciaio inox e ancorante chimico Є 200.-". Il prezzo
della fornitura e della progettazione è stato indicato in fr. 14'788.-. Il 14
maggio 2003 AO 1 ha confermato l’ordine testé citato (doc. A). Con fattura 3
giugno 2003 quest’ultima ha quindi chiesto il pagamento di Є 13'024.-,
dai quali ha dedotto l’acconto di Є 5'708.75 per "piantane HEA 180
su misura a disegno, con travi di collegamento UNO 180 con piastre. Travi di
sostegno soletta in HEA 160 e HEA 140. Travi per sostegno vasche in HEA 100,
imbullonate e fissate a parete e a pavimento con piastre zincate a fuoco e
messa in opera kg. 4'580. Barre filettate bulloni in acciaio inox e ancorante
chimico" (doc. B). Il 16 giugno 2003 AO 1 ha poi sottoposto a AP 1 un
preventivo per "parapetti in acciaio inox per piscina più maniglioni
comprensivi di trasporto e montaggi" per Є 770.- e "angolare
100 x 100 x 8 con fissaggio a parete zincati a fuoco e messa in opera" per
Є 411. Essa ha altresì sollecitato il pagamento di arretrati (doc. 2).
Con riferimento a tale preventivo il 18 giugno 2003 AP 1 ha ordinato la merce
ivi indicata (doc. 3).
B. Il 2
luglio 2003 AO 1 ha inviato a AP 1 una fattura di Є 1'311.- per i
parapetti e l’angolare menzionati sopra (doc. C). Il 3 luglio 2003 ha inoltre trasmesso
una fattura di Є 820.- per "corrimano in ferro verniciati" e
"parapetto in ferro verniciato" (doc. D) e il 19 luglio 2003 di
Є 448.- per "posa in opera corrimani e parapetto" (doc. E). L’11
novembre 2003 AO 1, per il tramite dell’avv. __________, ha chiesto a AP 1 il
pagamento di quanto a sua detta non ancora versato in relazione alle fatture
menzionate sopra, ovvero a Є 9'303.- (doc. F). Il 13 maggio 2005 essa,
per il tramite dell’avv. RA 2, ha chiesto nuovamente tale pagamento entro un
termine di dieci giorni (doc. G). Il 15 giugno 2005 l’avv. __________ ha
risposto che la sua cliente AP 1 sarebbe stata disposta, a titolo transattivo e
senza riconoscimento alcuno, a corrispondere quanto già proposto all’avv. __________
(doc. H).
'
C. AO 1
ha quindi fatto notificare il 28 settembre 2005 a AP 1 il precetto esecutivo n.
__________ dell’UE di Lugano per fr. 14'486.65 oltre interessi (doc. I), pari
alla mercede per opere eseguite presso __________ per Є 9'303.- al tasso
di cambio in vigore il 26 settembre 2005 (doc. L), al quale AP 1 ha interposto
opposizione .
D. Con
petizione 14 agosto 2006 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 14'486.65 oltre interessi, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da quest’ultima al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano. Con
risposta 9 novembre 2006 la convenuta si è opposta alle domande di controparte.
Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti
di vista. Statuendo con sentenza 12 marzo 2008 la
Pretora ha accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'675.45 oltre interessi e ha rigettato l’opposizione interposta al
PE summenzionato.
E. Con
atto di appello 31 marzo 2008 AP 1 è insorta contro il giudizio testé citato
chiedendo di riformarlo nel senso di respingere integralmente la petizione. Con
osservazioni 12 giugno 2008 l’attrice postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Ritenuta pacifica l'esistenza di un contratto di appalto giusta
gli art. 363 CO, la Pretora ha reputato che la consegna dell’opera non fosse
subordinata a una verifica della stessa in comune tra le parti. Anzi, essa ha
spiegato che nulla poteva essere rimproverato al riguardo all’attrice, dato che
l’allestimento di un protocollo di fine lavori, previsto sia nell’ordine 6
maggio 2003 (doc. A) sia in quello 18 giugno 2003 (doc. 3), competeva alla convenuta,
che non vi aveva provveduto. Inoltre, avendo quest’ultima utilizzato l’opera da
diversi anni, la stessa doveva in ogni caso ritenersi consegnata. Ciò posto, la
Pretora si è chinata sulla questione di sapere se la convenuta avesse approvato
l’opera consegnatele, rispondendo per l’affermativa. La prima giudice ha poi
dedotto dall’importo complessivo fatturato dall’attrice di Є 15'603.-
acconti maggiori rispetto a quelli indicati da quest’ultima. Di conseguenza,
ella ha calcolato la pretesa in favore dell’attrice in Є 9'288.25,
corrispondente al tasso di cambio al momento del giudizio di 15.8 a fr.
14'675.45 e ha condannato la convenuta al pagamento di tale importo.
2. Preso atto che la fattispecie presenta connotazioni di carattere
internazionale, occorre preliminarmente esaminare se le parti abbiano optato
sia per il foro a Lugano sia per l'applicazione del diritto svizzero. La
Pretora non si è chinata su tali questioni. Sia l’ordine 6 maggio 2003 (doc. A) sia quello 18 giugno 2003 (doc. 3) indicano
Lugano come foro e prevedono l’applicazione
del diritto svizzero. Al contrario del primo documento menzionato, il secondo
documento non è stato sottoscritto per accettazione anche dall’appaltatrice, ma non vi è motivo di dubitare
della sua portata, considerato che essa non ha contestato in corso di causa il
suo contenuto. Negli allegati preliminari, poi, le parti hanno ritenuto
pacifica l’applicazione alla
fattispecie degli art. 363 CO e la competenza del giudice adito. Ciò posto,
nulla osta all’esame delle censure
sollevate dall’appellante.
3. L’appellante
ribadisce che le parti avevano pattuito la sottoscrizione congiunta di un
protocollo di fine lavori, con lo scopo di controllare insieme l’opera
terminata. Prima di tale esame, mai avvenuto, non era quindi possibile per l’attrice
chiedere il pagamento dell’opera (appello, pag. 5 segg.). Le varie censure
espresse al riguardo sono vagliate singolarmente.
3.1 La
convenuta ritiene anzitutto che sia l’interpretazione letterale sia quella
fondata sul principio dell’affidamento impongono di interpretare l’espressione
"protocollo di fine lavori firmato da ambo le parti" quale un verbale
di verifica dell’opera allestito in contraddittorio. Essa si chiede perché se
si fosse stati in presenza di una semplice formalità unilaterale, si sarebbe
dovuto prevedere la firma anche dell’attrice e condizionare a tale collaudo il
pagamento della mercede, così come a una notifica dei difetti. Al riguardo,
essa reputa che il meccanismo previsto era "chiarissimo" e aveva come
scopo quello di ridurre lo spazio per eventuali contestazioni circa la
completezza e la qualità dell’opera (appello, pag. 8 segg.). In assenza di
accertamenti di fatto sulla reale concorde volontà delle parti sull’espressione
controversa utilizzata negli ordini di acquisto di cui al doc. A e al doc. 3,
la Pretora ha determinato la stessa interpretando le dichiarazioni secondo il
principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva
e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro
nella situazione concreta. Siccome nella fattispecie gli ordini di acquisto
erano stati formulati dalla convenuta, la prima giudice ha analizzato il senso
che l’attrice poteva e doveva ragionevolmente attribuirgli. Ciò posto, essa ha
ritenuto che il tenore di tale espressione poteva essere interpretato
unicamente nel senso di stabilire il termine dei lavori e non di imporre una
particolare collaborazione all’attrice se non quella di firmare un eventuale
verbale allestito dalla convenuta. Tanto più che il punto n. 3 degli ordini
concerneva la questione del pagamento della mercede, mentre quella della
garanzia dell’opera era stata affrontata al punto n. 14. Stante alla prima
giudice, quindi, con il protocollo controverso la convenuta si era impegnata a
notificare eventuali difetti e l’attrice avrebbe avuto unicamente l’obbligo di
sottoscrivere tale verbale. Di conseguenza, l’attrice poteva in buona fede
ritenere che il senso di tale espressione non fosse quello di ritenere
incompiuta l’opera fino all’adempimento di un collaudo in comune. La prima
giudice ha inoltre aggiunto che durante tale periodo la convenuta nemmeno aveva
notificato l’esistenza di difetti, limitandosi in sede processuale a un’insufficiente
contestazione generica delle prestazioni avversarie. L’appellante non si
confronta compiutamente con le argomentazioni testé menzionate. In particolare,
le sue censure non inficiano l’interpretazione pretorile secondo la quale tale
clausola non imponeva all’attrice di allestire di sua iniziativa un protocollo,
ma eventualmente semplicemente di firmarlo (sentenza impugnata, pag. 6 in
mezzo), e che alla convenuta doveva essere ascritta la negligenza di non aver
allestito tale protocollo di fine lavori (loc, cit., pag. 7 in mezzo). Perché competesse
all’appaltatrice farsi carico di tale iniziativa essa nemmeno allega, e nemmeno
spiega perché una sua omissione dovrebbe essere di pregiudizio a quest’ultima. L’appellante
afferma di aver chiesto invano all’attrice un collaudo (memoriale, pag. 6 in
mezzo). Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________ __________,
che ha lavorato quale libero professionista per conto della convenuta sul
cantiere. Se non che, egli ha riferito su quanto è "di solito prassi"
e su "quanto era richiesto dalla AP 1" (verbale 22 maggio 2007, pag.
3 in mezzo), non su quanto era stato previsto dalle parti. Egli ha altresì
aggiunto che la convenuta aveva "contattato la AO 1 per la firma del
protocollo, ma quest’ultima non si è più fatta vedere" (loc. cit., pag. 3
in fondo). Il teste non riferisce, tuttavia, sull’esistenza di un tale verbale.
Nemmeno si può ritenere che il contatto summenzionato implichi ipso facto
che la convenuta avesse provveduto al suo allestimento. È invero anche ipotizzabile
che l’attrice non abbia potuto sottoscriverlo perché inesistente. Tanto più che
il teste ha affermato di non credere "che sia stato fatto qualche richiamo
scritto" e agli atti non vi è alcuna evidenza dell’esistenza di tale
verbale. Alla luce di quanto suesposto, nella misura in cui ricevibile, su
questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
3.2 La
convenuta rinvia alla testimonianza di __________ __________ in merito al fatto
che delle opere non erano ancora state ultimate (appello, pag. 6 in fondo). A
parte che essa non trae conclusioni dal proprio asserto, sicché al riguardo l’appello
è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), nemmeno si può
affrontare tale censura dal profilo di un’eventuale mancata consegna dell’opera
poiché non finita. Tale principio trova un proprio limite nella tutela della
buona fede. In particolare, ciò vale qualora con il suo silenzio il committente
lascia intendere all’appaltatore che l’opera sia stata reputata finita (Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo 1996, n.
103 seg.). Dal carteggio processuale non è emerso che prima dell’inoltro della
propria risposta 9 novembre 2006 la convenuta avesse comunicato all’appaltatrice
tale circostanza. L’agire della convenuta, che ha invocato la stessa per la
prima volta dopo più di tre anni dall’esecuzione dei lavori in questione, non
può quindi essere tutelato. Nemmeno si può ritenere che per l’appaltatrice
fosse chiaro che l’opera non fosse finita. Invero, il teste __________ __________,
che ha collaborato con l’attrice quale lavoratore indipendente, ha spiegato che
per quanto concerne le opere da lui eseguite "per me l’opera era finita
con la posa della struttura". Egli ha poi peraltro spiegato i motivi per
cui determinati quantitativi avevano subìto delle variazioni (verbale 22 maggio
2007, pag. 2). Su quanto riferito dal teste __________ __________, poi, si
rinvia a quanto argomentato dalla prima giudice (sentenza impugnata, pag. 9 in
fondo), non contestato dall’appellante. Considerato, infine, che come
illustrato (sopra, consid. 3.1) l’assenza di un collaudo non può essere
imputata all’appaltatrice, anche su questo punto l’appello non può essere
accolto.
3.3 L’appellante contesta inoltre l’accertamento pretorile sul suo
utilizzo dell’opera per diversi anni (appello, pag. 7 in basso). Essa ritiene
che tale circostanza non sia né stata allegata dalla controparte, né emerga dal
carteggio processuale. Occorre da subito precisare che la Pretora ha evidenziato
unicamente a titolo abbondanziale che la convenuta aveva utilizzato per diversi
anni l’opera, per cui anche solo per questo motivo la stessa era da
considerarsi consegnata e la mercede esigibile (sentenza impugnata, pag. 7 in
mezzo). Di conseguenza, nella misura in cui l’altra argomentazione pretorile
come illustrato (sopra, consid. 3.1 e 3.2) regge alle censure dell’appellante,
non vi è motivo di chinarsi su tale questione.
4. L’appellante
contesta infine in via subordinata la mercede accertata dalla Pretora in
Є 9'288.25, riconoscendo unicamente Є 7'890.25 (appello, pag. 3-5 e
9 seg.).
4.1 La
convenuta afferma che sulla fattura di cui al doc. B sarebbe stato indicato un
acconto inferiore a quello realmente versato di Є 5'723.75 (doc. 1). Di
conseguenza, il saldo a favore dell’attrice sarebbe di Є 7'300.25
(appello, pag. 10 in alto). La censura è tuttavia ininfluente ai fini del
giudizio. La prima giudice, infatti, ha calcolato proprio l’acconto di cui si
prevale la convenuta (sentenza impugnata, pag. 9 in basso).
4.2 L’appellante
sostiene che come riferito dal teste __________ __________ non era stato
fornito un maniglione del valore di Є 370 (appello, pag. 10 in alto). La
Pretora ha spiegato che la convenuta non aveva specificato di quale maniglione
si trattava e dove era venuto a mancare. Di conseguenza, nulla cambiava a detta
circostanza la deposizione del teste menzionato (sentenza impugnata, pag. 9 in
fondo). L’appellante ritiene che la prima giudice abbia ribaltato l’onere probatorio
e apprezzato in maniera arbitraria la testimonianza in questione. Come spiegato
sopra (consid. 3.2), vi è abuso di diritto nel prevalersi che un’opera non sia
stata finita e quindi non consegnata, qualora con il suo silenzio il
committente abbia lasciato intendere all’appaltatore il contrario. Dal
carteggio processuale non è emerso che prima dell’inoltro della propria
risposta 9 novembre 2006 la convenuta avesse comunicato all’appaltatrice l’assenza
di un maniglione. Poco importa, quindi, quanto riferito dal teste sull’assenza
dello stesso. La censura dell’appellante non può pertanto essere condivisa.
4.3 Secondo
la convenuta, la Pretora avrebbe riconosciuto all’attrice quanto da lei
indicato nella fattura doc. C (Є 1'311.-), anziché quanto riportato nell’ordine
di acquisto doc. 3 (Є 1'181.-). La prima giudice non si è chinata sulla
questione, sollevata dalla convenuta in prima sede (risposta, pag. 3;
conclusioni, pag. 3). Il teste __________ __________ ha affermato che "la
differenza di peso [tra i quantitativi di cui al doc. A e quelli di cui al doc.
B] sono dovuti al fatto che rispetto al disegno originale c’era poi stata una
prima variante che necessitava di minor peso, ma con la seconda variante
abbiamo riaumentato il peso e questo aumento è stato poi fatturato con il doc.
C" (verbale 22 maggio 2007, pag. 2 in fondo). Di conseguenza, la
differenza di costo tra la fattura doc. C e l’ordine di acquisto doc. 3 è da
ricondurre a tale aumento di peso. L’appellante non sostiene di non aver
ordinato tali variazioni, sicché anche su questo punto l’appello dev’essere
respinto.
4.4 L’appellante
reputa che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto come fondate le fatture
di cui ai doc. D ed E, nonostante la sua contestazione e il fatto che l’attrice
non abbia dimostrato che esse si riferivano a nuove forniture da lei ordinate.
Essa reputa che quanto contenuto in tali fatture era già incluso nel prezzo
indicato nell’ordine di acquisto di cui al doc. 3 (appello, pag. 10). La
Pretora ha affermato di non condividere l’asserto della convenuta, senza
tuttavia sostanziare la propria argomentazione. Il teste __________ __________
ha riferito di aver eseguito tutti i lavori di cui alle fatture B e C, ma non
quelli di cui alle fatture D ed E. Egli ha spiegato che "si tratta infatti
di un parapetto in ferro battuto". L’opera in questione si differenzia
quindi da quelle di cui alle fatture precedenti. L’appellante, poi, nemmeno
sostiene che tali opere non siano state eseguite. La sua censura non può quindi
essere seguita.
4.5 L’appellante
critica la Pretora per aver riconosciuto all’attrice fr. 14'675.45, importo
superiore ai fr. 14'486.65 richiesti in petizione.
4.5.1 In una
fattispecie in cui, come quella presente, il debito era stato espresso in
valuta estera ma l’attore aveva chiesto il pagamento di un importo in franchi
svizzeri (con l’indicazione di quello in Euro e il relativo tasso di cambio),
il Tribunale federale ha spiegato che tale modo di procedere era contrario all’art.
84 cpv. 2 CO (DTF 134 III 151). Tale norma conferisce invero la facoltà al
debitore di scegliere se saldare il proprio debito nella valuta estera oppure
in quella del luogo di pagamento (salvo che le parti abbiano espresso la valuta
estera con la parola "effettiva" o con altra simile aggiunta). Di
conseguenza, il Tribunale federale ha precisato che il creditore o il giudice
non può imporre al debitore il pagamento in valuta svizzera e sia la richiesta
di giudizio di merito sia il dispositivo devono essere espressi in valuta
straniera. Una conversione in franchi svizzeri è invece ipotizzabile solo
limitatamente all’eventuale richiesta di rigetto dell’opposizione. Nella
fattispecie appena citata, il tribunale di seconda istanza cantonale aveva
quindi completato il dispositivo di prima istanza, nel senso di condannare il
convenuto al pagamento di un importo espresso in franchi svizzeri oppure in
valuta straniera. Se non che, il Tribunale federale ha spiegato che in tal modo
tale tribunale, adito dalla convenuta, aveva manifestamente riformato la
sentenza a pregiudizio della ricorrente, cosa che non poteva essere tutelata.
4.5.2 Alla
luce della sentenza menzionata sopra, l’attore avrebbdo quindi dovuto chiedere
il pagamento del proprio credito in Euro e non in franchi svizzeri. Tuttavia,
la convenuta non ha sollevato alcunché al proposito dinanzi al primo giudice.
Nemmeno in appello essa ha sostenuto di non voler saldare il proprio debito in
franchi svizzeri, limitandosi a criticare la Pretora che avrebbe riconosciuto
all’attrice un importo superiore a quello richiesto. In tale maniera essa ha
quindi espresso la sua volontà di voler pagare l’importo eventualmente dovuto
in franchi svizzeri. Di conseguenza, la convenuta ha chiaramente rinunciato
alla facoltà concessale dall’art. 84 CO di pagare in Euro. Ciò posto, occorre
chinarsi sulla censura da lei sollevata in merito all’importo riconosciuto
dalla Pretora e superiore a quanto chiesto dall’attrice. Quest’ultima aveva
chiesto il pagamento di fr. 14'486.65, corrispondenti a Є 9'303.- al
tasso di cambio di 1.5572. La Pretora, pur accertando il debito della convenuta
in Є 9'288.25, ha usato un tasso di cambio di 1.58, di modo che l’ha
condannata al pagamento di fr. 14'675.45. A torto. Invero, l’attrice ha
chiaramente espresso nelle proprie richieste di giudizio l’importo in franchi
svizzeri da lei preteso e ha pertanto scientemente preso il rischio di sopportare
lo svantaggio finanziario riconducibile all’applicazione di un diverso tasso di
cambio rispetto a quello da lei applicato. La prima giudice ha quindi statuito
in violazione dell’art. 86 CPC, che prevede che essa debba pronunciare su tutta
la domanda e non oltre i limiti di questa. È pur vero che l’appellante non ha
espressamente introdotto la propria censura quale domanda di revisione (art.
340 cpv. 1 lett. b CPC). Tuttavia, considerato che la presente Camera è
competente anche per le domande di revisione di una sentenza del Pretore e che
esse devono essere proposte mediante appello, che il termine di impugnazione è
di venti giorni dalla notificazione della sentenza pretorile e che anche su
questo punto la Camera ha il potere di riformare la decisione impugnata, così
come il fatto che l’appellante, seppur non riferendosi espressamente alla norma
testé menzionata, ha specificato in definitiva il motivo di revisione invocato
(cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 26 ad art. 340 CPC), non vi è motivo di non
trattare tale censura. Di conseguenza, su questo punto l’appello dev’essere
accolto e la pretesa attorea ridotta a fr. 14'486.65.
5. Ne consegue che l’appello dev’essere parzialmente accolto. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono calcolate su un valore
litigioso di fr. 14'675.45, fermo restando che la
convenuta, essendo vincente solo in minima parte con il proprio appello, va
considerata integralmente soccombente per quel che concerne gli oneri
processuali. Considerato che all’attrice è riconosciuto
un importo pari a quanto da lei richiesto dinanzi alla prima giudice, non vi è
inoltre motivo di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima
istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello
31 marzo 2008 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 12 marzo 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è accolta come ai
considerandi.
1.1 Di
conseguenza AP 1, __________, è condannata
a
versare a AO 1., __________, fr. 14'486.65 oltre
interessi
al 5% dal 23 maggio 2005.
1.2 (Invariato)
Considerandi
2.
(Invariato)
3.
(Invariato)
2.
Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
600.
-
sono
posti a carico di AP 1, __________, con l’obbligo di rifondere a AO 1, __________,
fr. 300.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster