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Decisione

12.2008.77

Appalto. Difetti

26 maggio 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti che con atto di appello 31 marzo 2008 chiedono la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l’attrice con osservazioni 7

maggio 2008 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in fatto: A. Il 29 settembre 2004 AO 1 ha sottoposto a AP 1 e AP 2 un’offerta di complessivi fr. 28'420.- oltre IVA riguardante dei lavori di

pavimentazione (doc. D) nella loro abitazione in via __________ __________ __________

a __________. Nell’offerta era

previsto il versamento di un anticipo del 40% al momento dell’ordine. Tale importo, equivalente a fr. 11'350.-, è stato versato, oltre alla relativa

IVA, il 12 ottobre 2004 (doc. F). Per le opere eseguite, l’appaltatrice ha trasmesso il 7 dicembre

2004 una fattura di complessivi fr. 20'243.80 (IVA

inclusa), già dedotto l’acconto testé citato (doc. H).

B. Il

21 dicembre 2004 si è tenuto un sopralluogo in presenza dell’appaltatrice, a

seguito del quale i committenti hanno notificato a quest’ultima difetti dell’opera,

ovvero "fessure a volte molto larghe tra le assi" e "in alcuni

punti il pavimento è ondulato, sembrerebbe che le assi si stiano sollevando".

Essi hanno precisato che "questi nuovi disagi […] vanno sommati a quelli

che lei già conosce" e hanno concluso affermando di non reputare l’opera

completata e chiedendo la sistemazione del pavimento (doc. 2). Il 23 dicembre

2004 l’appaltatrice ha dichiarato di aver posato "secondo la buona

norma" il pavimento e che le fessure erano riconducibili al funzionamento

non corretto dell’impianto di riscaldamento a pavimento. Per questo motivo,

essa ha consigliato ai committenti di installare dei deumidificatori (doc. 4).

Il 17 gennaio 2005 l’appaltatrice ha poi sottolineato un'anomala distribuzione

del calore sulla superficie e la temperatura della superficie stessa, ovvero

che le serpentine non sembravano essere state istallate alla profondità

corretta. Essa ha ricondotto lo strappo al pavimento allo spegnimento dell’impianto

di riscaldamento per la preparazione del sottofondo e il successivo

innalzamento dell’umidità (doc. 6).

C. Il 4

marzo 2005 l’appaltatrice ha chiesto il pagamento della fattura rimasta

impagata (doc. I). A seguito dell’infruttuosità di tale richiesta, il 26 aprile

2005 essa ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2, due PE n. __________

rispettivamente __________ per complessivi fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive

(doc. B e C), ai quali gli escussi si sono opposti.

D. Con

petizione 9 giugno 2005 l’appaltatrice ha chiesto la condanna dei committenti

al pagamento di fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive,

nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli

escussi ai PE summenzionati. Con risposta 31 agosto 2005 i convenuti si sono

opposti alle domande avversarie. Esperita l’istruttoria, le parti si sono

confermate nei loro rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 29

febbraio 2008 la Pretora ha parzialmente accolto la petizione per fr. 20'243.80 oltre

interessi al 5% dal 4 marzo 2005.

E. Con

atto di appello 31 marzo 2008 i convenuti chiedono la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione. Con osservazioni

7 maggio 2008 l’attrice postula

invece la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. La Pretora ha accertato, sulla scorta della perizia giudiziaria,

la congruità della mercede richiesta dall’appaltatrice. Ella ha poi accertato che, sempre secondo la perizia,

i presunti difetti invocati dai committenti erano un allargamento delle fessure

tra le singole liste, un’ondulazione

a "gobbe" delle stesse e un parziale sollevamento dal suolo, riconducibili

all’umidità e alla temperatura

inadeguata del massetto sottostante al pavimento. Sull’umidità, la Pretora ha poi ritenuto che l’appaltatrice aveva più volte suggerito ai committenti di acquistare

dei deumidificatori. Per quanto concerne la temperatura inidonea, ella ha

imputato la stessa al funzionamento non corretto dell’impianto di riscaldamento. Accertata la conformità dei materiali

usati dall’appaltatrice e la

regolarità della loro posa, la prima giudice ha quindi ritenuto che i difetti

erano imputabili ai convenuti. Ella ha quindi riconosciuto la pretesa dell’attrice, salvo far decorrere gli interessi

dalla prima messa in mora dei committenti il 4 marzo 2005.

2. Gli

appellanti rinunciano a proporre in questa sede la questione della congruità

della mercede (memoriale, pag. 4 in alto). Di conseguenza, non vi è motivo di

chinarsi su tale questione.

3. I

convenuti contestano l’applicazione

dell’art. 369 CO sulla

responsabilità del committente. Giova, al riguardo, ricordarne i presupposti.

Tale articolo prevede che il committente non può far valere i diritti

accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei

difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o

in altra maniera. Come spiegato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 5 seg.

consid. 3.1), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia

verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed.,

Zurigo 1996, n. 1917) . Si aggiunga, al riguardo, che quest’ultimo risponde evidentemente anche per le

persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai

quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti

dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921).

Va inoltre precisato che l’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in

presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei

lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o

soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e

l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per

principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli

da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5

dicembre 1996 in re B./C. e

llcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del

proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed

evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di

errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle

più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, op. cit.,

n. 1969 e segg.). L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al

committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo

dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina

ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle

istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid.

2c/bb; 95 II 43 consid. 3c). Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla

propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di

esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare

delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II

CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e

llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.). È però fatto salvo il caso particolare

in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano

superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il

committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte

dell’appaltatore (II

CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit.,

n. 1408). In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del

committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52

Considerandi

II 78; II CCA 4 settembre 1996 in re B./C. SA, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op.

cit., n. 1918). Per finire, l’onere

della prova dell’esistenza

delle condizioni di cui alla norma in questione compete

all’appaltatore (Gauch, , n. 1914; Gautschi,

Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369).

4.

Gli

appellanti criticano la Pretora per aver ritenuto dei fatti mai sostenuti dall’attrice, in contrasto con l’art. 78 CPC. Essi ritengono che controparte

abbia ricondotto le cause del danneggiamento della pavimentazione unicamente

allo spegnimento dell’impianto

di riscaldamento e al successivo innalzamento repentino del riscaldamento e dei

valori di umidità. Essa non avrebbe, invece, addotto che i difetti fossero

dipesi da malfunzionamenti tecnici dell’impianto di riscaldamento, come invece accertato dalla prima giudice

(memoriale, pag. 5 in basso). Quest’ultima ha motivato la sua decisione rinviando alla perizia

giudiziaria, secondo la quale la causa dei difetti era da ricondurre, con

ragionevole certezza, alle condizioni (passate o presenti) dell’umidità dell’aria negli ambienti dov’è presente il pavimento in parquet e la concomitanza di una

temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento (sentenza

impugnata, pag. 6, consid. 3.2), alle varie testimonianze e all’accertamento del perito giudiziale secondo

il quale il pavimento era stato fornito e posato a regola d’arte.

4.1

È ben vero

che il diritto della parte gravata dall’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da

provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in

maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate sul diritto federale, la

questione di sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in modo

sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle modalità e

ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto

cantonale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2005, n. 39 ad art. 78). Non bisogna tuttavia dimenticare che nel

valutare questa esigenza di "sufficiente allegazione" non potrà

essere perso di vista lo scopo del principio di allegazione, che è quello di

permettere alla controparte di sollevare le eccezioni e le contestazioni

rilevanti nonché di proporre le controprove, e al giudice di decidere su di una

fattispecie ben determinata. D’altro

canto, non va dimenticato che la parte non è a conoscenza, nella fase di

scambio degli allegati preliminari, di tutte le informazioni e di tutti i fatti

alla base della sua pretesa, ma lo diverrà soltanto in corso d’istruttoria. Pertanto l’applicazione del principio di allegazione

non può essere talmente rigorosa da impedire la realizzazione del diritto

materiale. Ciò vale in particolar modo in presenza della prova peritale (loc.

cit., nota 121 a pié di pag. 98).

4.2

Nella

fattispecie, l’attrice ha

allegato che i difetti erano riconducibili "direttamente allo spegnimento

dell’impianto di riscaldamento

e al successivo innalzamento repentino del riscaldamento e dei valori di

umidità" (replica, pag. 5). Essa ha poi spiegato di aver riscontrato, in

occasione del sopralluogo 21 dicembre 2004, che il "pavimento era molto

caldo al tatto e l’ambiente

molto secco" (loc. cit, pag. 6 in alto). L’attrice ha infine allegato che i difetti erano ascrivibili all’"eccessivo utilizzo dei riscaldamenti,

e alle condizioni di umidità createsi all’interno dell’abitazione

dei convenuti, pertanto a una gestione scorretta da parte dei

proprietari", ovvero al fatto di aver "acceso i riscaldamenti a una

temperatura eccessiva, senza curarsi di riattivare i riscaldamenti in modo

graduale" (loc. cit., pag. 6 in mezzo). Di fronte, poi, all’affermazione di controparte secondo la

quale le ditte __________ e __________ avrebbero attestato il buon

funzionamento dell’impianto di

riscaldamento (risposta, pag. 4 in alto), l’attrice ha precisato di non aver contestato il corretto

funzionamento del riscaldamento, ma di aver addotto un’anomala distribuzione del calore sulla superficie e che anche la

temperatura di quest’ultima

fosse anomala, poiché le serpentine non sarebbero state installate a una profondità

corretta (replica, pag. 6 in fondo). Dopo l’istruttoria, con le conclusioni l’attrice ha invocato problemi all’impianto del riscaldamento (memoriale, pag. 5 in mezzo). Essa ha

quindi allegato propriamente i fatti determinanti, ovvero la presenza di

problemi legati alla temperatura e all’umidità. Solo dopo l’istruttoria essa ha poi potuto appurare la presenza di malfunzionamenti

legati all’impianto di

riscaldamento, che avrebbero causato i problemi da lei affermati già con gli

allegati preliminari. Ne consegue che la censura degli appellanti non può

essere condivisa.

5.

Secondo

i convenuti, poi, l’attrice non

avrebbe comprovato "al di là di ogni possibile dubbio" il non

funzionamento del riscaldamento, rispettivamente l’esistenza di sbalzi di temperatura, come invece accertati dalla

Pretora (memoriale, pag. 6).

5.1

La prima

giudice ha rinviato alla perizia giudiziaria, secondo la quale i difetti sono

"da ricondurre, con ragionevole certezza, alle condizioni (passate o

presenti non è possibile per me stabilirlo) dell’umidità dell’aria

negli ambienti dov’è presente

il pavimento in parquet e la concomitanza di una temperatura inadeguata del

massetto sottostante al pavimento" (pag. 3 in fondo). In merito all’umidità, ella ha poi accertato che l’appaltatrice aveva più volte suggerito ai

convenuti di acquistare dei deumidificatori al fine di ristabilire i valori

corretti di umidità. Sulla temperatura inadeguata del massetto sottostante al

pavimento, poi, la prima giudice ha spiegato che sebbene il teste __________ __________

abbia accertato il corretto funzionamento della centralina, ciò è avvenuto

unicamente tre settimane dopo la posa del pavimento. Il teste __________ __________,

per contro, ha riferito che "sul posto in casa dei convenuti vi era una

temperatura di 40°. Noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un

giorno sono arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho

chiesto di farli accendere al minimo" (verbale 21 giugno 2006, pag. 17 in

alto). La Pretora ha poi precisato che tale verifica era da ritenersi avvenuta

durante l’esecuzione dell’opera. Posto che dalla perizia giudiziaria

era emerso che l’opera era

stata eseguita a regola d’arte,

la prima giudice ha affermato che "si può ragionevolmente concludere che

gli sbalzi di temperatura siano riconducibili a un funzionamento non corretto

dell’impianto di riscaldamento

(…) essendo stata accertata la conformità del materiale e la regolarità della

posa, è da ritenere che i difetti siano imputabili ai convenuti".

5.2

Gli

appellanti sostengono che dall’istruttoria

sarebbe emerso il contrario di quanto accertato dalla prima giudice. Al

riguardo essi rinviano alla testimonianza di __________ __________, tecnico di

servizio di __________, laddove ha affermato che "il riscaldamento non era

a una temperatura elevata, tant’è che non ho proposto misure di emergenza" (verbale 8 marzo

2006, pag. 12 in alto). Se non che, egli riferisce unicamente di una sua

puntuale constatazione avvenuta durante un sopralluogo 4 novembre 2004. Egli

non si esprime, invece, sulla situazione durante il tempo di posa della

pavimentazione e ha confermato il tenore del doc. 5, secondo il quale il 28

dicembre 2004 il riscaldamento era nella norma per quanto riguardava le

serpentine. Vale a dire, come accertato dalla prima giudice, che tale controllo

del riscaldamento era avvenuto circa tre settimane dopo la posa del pavimento.

È ben vero che egli ha effettuato un sopralluogo anche il 23 novembre 2004, ma

nel corso di questo controllo il testimone ha riferito di essersi "recato

direttamente nel locale tecnico, al piano cantina. Non ho fatto caso ai

pavimenti dell’abitazione"

(verbale 8 marzo 2006, pag. 12 in alto). I convenuti rinviano anche alla

testimonianza di __________ __________, che ha spiegato di aver chiesto ai

committenti a inizio lavori di "alzare al minimo il riscaldamento durante

il periodo di posa, ciò che lui ha fatto" (verbale 21 giugno 2006, pag.

17). Tale circostanza non sta tuttavia ancora a significare che il

riscaldamento funzionasse correttamente. Gli appellanti sostengono, infine, che

la prova del malfunzionamento del riscaldamento, di natura tecnica, sarebbe

dovuta essere assunta mediante una perizia. Tuttavia, posto che il perito ha

rilevato che il pavimento "è stato posato a regola d’arte" e che "l’indagine da me svolta durante il

sopralluogo mi permette di escludere che il problema lamentato dai convenuti

(…) possa essere imputato a una cattiva opera di posa o a una scarsa qualità

del materiale fornito; il fenomeno (…) è da ricondurre, con ragionevole

certezza, alle condizioni (passate o presenti non é possibile per me

stabilirlo) dell’umidità dell’aria negli ambienti dov’è presente il pavimento in parquet e la

concomitanza di una temperatura inadeguata del massetto sottostante al

pavimento" (pag. 3), va da sé che l’origine dei difetti debba riferirsi a umidità e temperature

inadeguate. Al riguardo, gli appellanti affermano che il fatto che la posa del

pavimento sia avvenuta correttamente non sta ancora a significare che i difetti

invocati dipendano dall’agire

dei committenti (memoriale, pag. 7 in alto). Tuttavia, essi dimenticano che il

perito ha anche accertato che i difetti erano da ricondurre all’umidità e alla temperatura inadeguata. In assenza

di censure degli appellanti in merito, non è inoltre il caso di chinarsi sulla

questione di sapere se l’appaltatrice

abbia eseguito le verifiche che eventualmente potevano incomberle sull’adeguatezza del riscaldamento alla posa del

parquet. Anche su questo punto, quindi, l’appello dev’essere

respinto.

6.

Secondo

gli appellanti, la Pretora ha ritenuto unicamente "verosimile" la

loro responsabilità (memoriale, pag. 7 in alto). Al riguardo essi rinviano al

passaggio laddove ella afferma che "è da ritenere che i difetti siano

imputabili ai convenuti" (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 3.6). Ciò

non sta tuttavia a significare che la prima giudice abbia esperito l’accertamento in base al grado di

verosimiglianza. Al contrario, essa ha spiegato i motivi per cui è giunta a

tale conclusione, che non si limitano a un tale grado probatorio. Al riguardo,

si rinvia a quanto esposto (sopra, consid. 5).

7.

Riferendosi

alla perizia giudiziaria (complemento peritale, pag. 2 in fondo) i convenuti affermano

che spettava all’appaltatrice

impartire ai committenti tutte "le occorrenti istruzioni per la

manutenzione del prodotto, meglio se tramite uno scritto o materiale

illustrativo", cosa che invece nella fattispecie non sarebbe avvenuto

(appello, pag. 7 in basso). Essi dimenticano, tuttavia, che come indicato dalla

Pretora (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 3.3.) l’attrice ha più volte suggerito ai convenuti di acquistare apparecchi

per ristabilire i valori corretti di umidità (cfr. doc. 4 e testimonianza 21

giugno 2006 __________ __________, pag. 17). Tale teste ha inoltre dichiarato:

"noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un giorno sono

arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho chiesto di

farli accendere al minimo (…)" (loc. cit., pag. cit.). Con tali

argomentazioni gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC). Alla luce di quanto suesposto non è necessario chinarsi sulla

censura degli appellanti sul minor valore dell’opera.

8.

Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto. Tassa di giustizia, spese

e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 20'243.80.

Per i quali motivi,

richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 31 marzo 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1000.

-

già

anticipati dagli appellanti, restano a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte

complessivi fr. 1'200.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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