12.2008.77
Appalto. Difetti
26 maggio 2009Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.77
Data decisione, Autorità:
26.05.2009, IICCA
Titolo:
Appalto. Difetti
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
art. 369 CO
Incarto n.
12.2008.77
Lugano
26 maggio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.75
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 9
giugno 2005 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 e
AP 2
entrambi rappr.
dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la
condanna dei convenuti al pagamento di fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive,
nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli
escussi ai PE n. __________ rispettivamente n. __________ dell’UEF di
Mendrisio, domande avversate dai convenuti e che la Pretora, con sentenza 29
febbraio 2008, ha parzialmente accolto per fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 4 marzo
2005;
appellanti
Fatti
i convenuti che con atto di appello 31 marzo 2008 chiedono la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 7
maggio 2008 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in fatto: A. Il 29 settembre 2004 AO 1 ha sottoposto a AP 1 e AP 2 un’offerta di complessivi fr. 28'420.- oltre IVA riguardante dei lavori di
pavimentazione (doc. D) nella loro abitazione in via __________ __________ __________
a __________. Nell’offerta era
previsto il versamento di un anticipo del 40% al momento dell’ordine. Tale importo, equivalente a fr. 11'350.-, è stato versato, oltre alla relativa
IVA, il 12 ottobre 2004 (doc. F). Per le opere eseguite, l’appaltatrice ha trasmesso il 7 dicembre
2004 una fattura di complessivi fr. 20'243.80 (IVA
inclusa), già dedotto l’acconto testé citato (doc. H).
B. Il
21 dicembre 2004 si è tenuto un sopralluogo in presenza dell’appaltatrice, a
seguito del quale i committenti hanno notificato a quest’ultima difetti dell’opera,
ovvero "fessure a volte molto larghe tra le assi" e "in alcuni
punti il pavimento è ondulato, sembrerebbe che le assi si stiano sollevando".
Essi hanno precisato che "questi nuovi disagi […] vanno sommati a quelli
che lei già conosce" e hanno concluso affermando di non reputare l’opera
completata e chiedendo la sistemazione del pavimento (doc. 2). Il 23 dicembre
2004 l’appaltatrice ha dichiarato di aver posato "secondo la buona
norma" il pavimento e che le fessure erano riconducibili al funzionamento
non corretto dell’impianto di riscaldamento a pavimento. Per questo motivo,
essa ha consigliato ai committenti di installare dei deumidificatori (doc. 4).
Il 17 gennaio 2005 l’appaltatrice ha poi sottolineato un'anomala distribuzione
del calore sulla superficie e la temperatura della superficie stessa, ovvero
che le serpentine non sembravano essere state istallate alla profondità
corretta. Essa ha ricondotto lo strappo al pavimento allo spegnimento dell’impianto
di riscaldamento per la preparazione del sottofondo e il successivo
innalzamento dell’umidità (doc. 6).
C. Il 4
marzo 2005 l’appaltatrice ha chiesto il pagamento della fattura rimasta
impagata (doc. I). A seguito dell’infruttuosità di tale richiesta, il 26 aprile
2005 essa ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2, due PE n. __________
rispettivamente __________ per complessivi fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive
(doc. B e C), ai quali gli escussi si sono opposti.
D. Con
petizione 9 giugno 2005 l’appaltatrice ha chiesto la condanna dei committenti
al pagamento di fr. 20'243.80 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2004 e spese esecutive,
nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli
escussi ai PE summenzionati. Con risposta 31 agosto 2005 i convenuti si sono
opposti alle domande avversarie. Esperita l’istruttoria, le parti si sono
confermate nei loro rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 29
febbraio 2008 la Pretora ha parzialmente accolto la petizione per fr. 20'243.80 oltre
interessi al 5% dal 4 marzo 2005.
E. Con
atto di appello 31 marzo 2008 i convenuti chiedono la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione. Con osservazioni
7 maggio 2008 l’attrice postula
invece la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. La Pretora ha accertato, sulla scorta della perizia giudiziaria,
la congruità della mercede richiesta dall’appaltatrice. Ella ha poi accertato che, sempre secondo la perizia,
i presunti difetti invocati dai committenti erano un allargamento delle fessure
tra le singole liste, un’ondulazione
a "gobbe" delle stesse e un parziale sollevamento dal suolo, riconducibili
all’umidità e alla temperatura
inadeguata del massetto sottostante al pavimento. Sull’umidità, la Pretora ha poi ritenuto che l’appaltatrice aveva più volte suggerito ai committenti di acquistare
dei deumidificatori. Per quanto concerne la temperatura inidonea, ella ha
imputato la stessa al funzionamento non corretto dell’impianto di riscaldamento. Accertata la conformità dei materiali
usati dall’appaltatrice e la
regolarità della loro posa, la prima giudice ha quindi ritenuto che i difetti
erano imputabili ai convenuti. Ella ha quindi riconosciuto la pretesa dell’attrice, salvo far decorrere gli interessi
dalla prima messa in mora dei committenti il 4 marzo 2005.
2. Gli
appellanti rinunciano a proporre in questa sede la questione della congruità
della mercede (memoriale, pag. 4 in alto). Di conseguenza, non vi è motivo di
chinarsi su tale questione.
3. I
convenuti contestano l’applicazione
dell’art. 369 CO sulla
responsabilità del committente. Giova, al riguardo, ricordarne i presupposti.
Tale articolo prevede che il committente non può far valere i diritti
accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei
difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o
in altra maniera. Come spiegato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 5 seg.
consid. 3.1), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia
verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed.,
Zurigo 1996, n. 1917) . Si aggiunga, al riguardo, che quest’ultimo risponde evidentemente anche per le
persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai
quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti
dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921).
Va inoltre precisato che l’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in
presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei
lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o
soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e
l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per
principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli
da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5
dicembre 1996 in re B./C. e
llcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del
proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed
evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di
errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle
più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, op. cit.,
n. 1969 e segg.). L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al
committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo
dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina
ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle
istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid.
2c/bb; 95 II 43 consid. 3c). Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla
propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di
esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare
delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II
CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e
llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.). È però fatto salvo il caso particolare
in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano
superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il
committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte
dell’appaltatore (II
CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit.,
n. 1408). In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del
committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52
Considerandi
II 78; II CCA 4 settembre 1996 in re B./C. SA, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op.
cit., n. 1918). Per finire, l’onere
della prova dell’esistenza
delle condizioni di cui alla norma in questione compete
all’appaltatore (Gauch, , n. 1914; Gautschi,
Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369).
4.
Gli
appellanti criticano la Pretora per aver ritenuto dei fatti mai sostenuti dall’attrice, in contrasto con l’art. 78 CPC. Essi ritengono che controparte
abbia ricondotto le cause del danneggiamento della pavimentazione unicamente
allo spegnimento dell’impianto
di riscaldamento e al successivo innalzamento repentino del riscaldamento e dei
valori di umidità. Essa non avrebbe, invece, addotto che i difetti fossero
dipesi da malfunzionamenti tecnici dell’impianto di riscaldamento, come invece accertato dalla prima giudice
(memoriale, pag. 5 in basso). Quest’ultima ha motivato la sua decisione rinviando alla perizia
giudiziaria, secondo la quale la causa dei difetti era da ricondurre, con
ragionevole certezza, alle condizioni (passate o presenti) dell’umidità dell’aria negli ambienti dov’è presente il pavimento in parquet e la concomitanza di una
temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento (sentenza
impugnata, pag. 6, consid. 3.2), alle varie testimonianze e all’accertamento del perito giudiziale secondo
il quale il pavimento era stato fornito e posato a regola d’arte.
4.1
È ben vero
che il diritto della parte gravata dall’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da
provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in
maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate sul diritto federale, la
questione di sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in modo
sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle modalità e
ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto
cantonale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2005, n. 39 ad art. 78). Non bisogna tuttavia dimenticare che nel
valutare questa esigenza di "sufficiente allegazione" non potrà
essere perso di vista lo scopo del principio di allegazione, che è quello di
permettere alla controparte di sollevare le eccezioni e le contestazioni
rilevanti nonché di proporre le controprove, e al giudice di decidere su di una
fattispecie ben determinata. D’altro
canto, non va dimenticato che la parte non è a conoscenza, nella fase di
scambio degli allegati preliminari, di tutte le informazioni e di tutti i fatti
alla base della sua pretesa, ma lo diverrà soltanto in corso d’istruttoria. Pertanto l’applicazione del principio di allegazione
non può essere talmente rigorosa da impedire la realizzazione del diritto
materiale. Ciò vale in particolar modo in presenza della prova peritale (loc.
cit., nota 121 a pié di pag. 98).
4.2
Nella
fattispecie, l’attrice ha
allegato che i difetti erano riconducibili "direttamente allo spegnimento
dell’impianto di riscaldamento
e al successivo innalzamento repentino del riscaldamento e dei valori di
umidità" (replica, pag. 5). Essa ha poi spiegato di aver riscontrato, in
occasione del sopralluogo 21 dicembre 2004, che il "pavimento era molto
caldo al tatto e l’ambiente
molto secco" (loc. cit, pag. 6 in alto). L’attrice ha infine allegato che i difetti erano ascrivibili all’"eccessivo utilizzo dei riscaldamenti,
e alle condizioni di umidità createsi all’interno dell’abitazione
dei convenuti, pertanto a una gestione scorretta da parte dei
proprietari", ovvero al fatto di aver "acceso i riscaldamenti a una
temperatura eccessiva, senza curarsi di riattivare i riscaldamenti in modo
graduale" (loc. cit., pag. 6 in mezzo). Di fronte, poi, all’affermazione di controparte secondo la
quale le ditte __________ e __________ avrebbero attestato il buon
funzionamento dell’impianto di
riscaldamento (risposta, pag. 4 in alto), l’attrice ha precisato di non aver contestato il corretto
funzionamento del riscaldamento, ma di aver addotto un’anomala distribuzione del calore sulla superficie e che anche la
temperatura di quest’ultima
fosse anomala, poiché le serpentine non sarebbero state installate a una profondità
corretta (replica, pag. 6 in fondo). Dopo l’istruttoria, con le conclusioni l’attrice ha invocato problemi all’impianto del riscaldamento (memoriale, pag. 5 in mezzo). Essa ha
quindi allegato propriamente i fatti determinanti, ovvero la presenza di
problemi legati alla temperatura e all’umidità. Solo dopo l’istruttoria essa ha poi potuto appurare la presenza di malfunzionamenti
legati all’impianto di
riscaldamento, che avrebbero causato i problemi da lei affermati già con gli
allegati preliminari. Ne consegue che la censura degli appellanti non può
essere condivisa.
5.
Secondo
i convenuti, poi, l’attrice non
avrebbe comprovato "al di là di ogni possibile dubbio" il non
funzionamento del riscaldamento, rispettivamente l’esistenza di sbalzi di temperatura, come invece accertati dalla
Pretora (memoriale, pag. 6).
5.1
La prima
giudice ha rinviato alla perizia giudiziaria, secondo la quale i difetti sono
"da ricondurre, con ragionevole certezza, alle condizioni (passate o
presenti non è possibile per me stabilirlo) dell’umidità dell’aria
negli ambienti dov’è presente
il pavimento in parquet e la concomitanza di una temperatura inadeguata del
massetto sottostante al pavimento" (pag. 3 in fondo). In merito all’umidità, ella ha poi accertato che l’appaltatrice aveva più volte suggerito ai
convenuti di acquistare dei deumidificatori al fine di ristabilire i valori
corretti di umidità. Sulla temperatura inadeguata del massetto sottostante al
pavimento, poi, la prima giudice ha spiegato che sebbene il teste __________ __________
abbia accertato il corretto funzionamento della centralina, ciò è avvenuto
unicamente tre settimane dopo la posa del pavimento. Il teste __________ __________,
per contro, ha riferito che "sul posto in casa dei convenuti vi era una
temperatura di 40°. Noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un
giorno sono arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho
chiesto di farli accendere al minimo" (verbale 21 giugno 2006, pag. 17 in
alto). La Pretora ha poi precisato che tale verifica era da ritenersi avvenuta
durante l’esecuzione dell’opera. Posto che dalla perizia giudiziaria
era emerso che l’opera era
stata eseguita a regola d’arte,
la prima giudice ha affermato che "si può ragionevolmente concludere che
gli sbalzi di temperatura siano riconducibili a un funzionamento non corretto
dell’impianto di riscaldamento
(…) essendo stata accertata la conformità del materiale e la regolarità della
posa, è da ritenere che i difetti siano imputabili ai convenuti".
5.2
Gli
appellanti sostengono che dall’istruttoria
sarebbe emerso il contrario di quanto accertato dalla prima giudice. Al
riguardo essi rinviano alla testimonianza di __________ __________, tecnico di
servizio di __________, laddove ha affermato che "il riscaldamento non era
a una temperatura elevata, tant’è che non ho proposto misure di emergenza" (verbale 8 marzo
2006, pag. 12 in alto). Se non che, egli riferisce unicamente di una sua
puntuale constatazione avvenuta durante un sopralluogo 4 novembre 2004. Egli
non si esprime, invece, sulla situazione durante il tempo di posa della
pavimentazione e ha confermato il tenore del doc. 5, secondo il quale il 28
dicembre 2004 il riscaldamento era nella norma per quanto riguardava le
serpentine. Vale a dire, come accertato dalla prima giudice, che tale controllo
del riscaldamento era avvenuto circa tre settimane dopo la posa del pavimento.
È ben vero che egli ha effettuato un sopralluogo anche il 23 novembre 2004, ma
nel corso di questo controllo il testimone ha riferito di essersi "recato
direttamente nel locale tecnico, al piano cantina. Non ho fatto caso ai
pavimenti dell’abitazione"
(verbale 8 marzo 2006, pag. 12 in alto). I convenuti rinviano anche alla
testimonianza di __________ __________, che ha spiegato di aver chiesto ai
committenti a inizio lavori di "alzare al minimo il riscaldamento durante
il periodo di posa, ciò che lui ha fatto" (verbale 21 giugno 2006, pag.
17). Tale circostanza non sta tuttavia ancora a significare che il
riscaldamento funzionasse correttamente. Gli appellanti sostengono, infine, che
la prova del malfunzionamento del riscaldamento, di natura tecnica, sarebbe
dovuta essere assunta mediante una perizia. Tuttavia, posto che il perito ha
rilevato che il pavimento "è stato posato a regola d’arte" e che "l’indagine da me svolta durante il
sopralluogo mi permette di escludere che il problema lamentato dai convenuti
(…) possa essere imputato a una cattiva opera di posa o a una scarsa qualità
del materiale fornito; il fenomeno (…) è da ricondurre, con ragionevole
certezza, alle condizioni (passate o presenti non é possibile per me
stabilirlo) dell’umidità dell’aria negli ambienti dov’è presente il pavimento in parquet e la
concomitanza di una temperatura inadeguata del massetto sottostante al
pavimento" (pag. 3), va da sé che l’origine dei difetti debba riferirsi a umidità e temperature
inadeguate. Al riguardo, gli appellanti affermano che il fatto che la posa del
pavimento sia avvenuta correttamente non sta ancora a significare che i difetti
invocati dipendano dall’agire
dei committenti (memoriale, pag. 7 in alto). Tuttavia, essi dimenticano che il
perito ha anche accertato che i difetti erano da ricondurre all’umidità e alla temperatura inadeguata. In assenza
di censure degli appellanti in merito, non è inoltre il caso di chinarsi sulla
questione di sapere se l’appaltatrice
abbia eseguito le verifiche che eventualmente potevano incomberle sull’adeguatezza del riscaldamento alla posa del
parquet. Anche su questo punto, quindi, l’appello dev’essere
respinto.
6.
Secondo
gli appellanti, la Pretora ha ritenuto unicamente "verosimile" la
loro responsabilità (memoriale, pag. 7 in alto). Al riguardo essi rinviano al
passaggio laddove ella afferma che "è da ritenere che i difetti siano
imputabili ai convenuti" (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 3.6). Ciò
non sta tuttavia a significare che la prima giudice abbia esperito l’accertamento in base al grado di
verosimiglianza. Al contrario, essa ha spiegato i motivi per cui è giunta a
tale conclusione, che non si limitano a un tale grado probatorio. Al riguardo,
si rinvia a quanto esposto (sopra, consid. 5).
7.
Riferendosi
alla perizia giudiziaria (complemento peritale, pag. 2 in fondo) i convenuti affermano
che spettava all’appaltatrice
impartire ai committenti tutte "le occorrenti istruzioni per la
manutenzione del prodotto, meglio se tramite uno scritto o materiale
illustrativo", cosa che invece nella fattispecie non sarebbe avvenuto
(appello, pag. 7 in basso). Essi dimenticano, tuttavia, che come indicato dalla
Pretora (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 3.3.) l’attrice ha più volte suggerito ai convenuti di acquistare apparecchi
per ristabilire i valori corretti di umidità (cfr. doc. 4 e testimonianza 21
giugno 2006 __________ __________, pag. 17). Tale teste ha inoltre dichiarato:
"noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un giorno sono
arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho chiesto di
farli accendere al minimo (…)" (loc. cit., pag. cit.). Con tali
argomentazioni gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC). Alla luce di quanto suesposto non è necessario chinarsi sulla
censura degli appellanti sul minor valore dell’opera.
8.
Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto. Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 20'243.80.
Per i quali motivi,
richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 31 marzo 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
1000.
-
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte
complessivi fr. 1'200.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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