12.2008.81
Cauzione processuale - insolvenza risultante da atti ufficiali - attestato di insufficienza di pegno
12 gennaio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2008.81
Data decisione, Autorità:
12.01.2009, IICCA
Titolo:
Cauzione processuale - insolvenza risultante da atti ufficiali - attestato di insufficienza di pegno
ATTESTATO PER INSUFFICIENZA DI PEGNO
CAUZIONE
art. 153 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 158 LEF
Incarto n.
12.2008.81
Lugano
12 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura
accelerata - inc. n. AC.2007.32 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5 - promossa con petizione 26 novembre 2007 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito oggetto
dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio e il conseguente
annullamento dell’esecuzione, domande avversate dalla convenuta che ha
postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sull’istanza con cui la convenuta, contestualmente alla risposta, ha chiesto di
astringere la controparte a prestare una cauzione processuale per il rimborso
delle spese giudiziarie di fr. 50'000.- e per il pagamento delle ripetibili di
fr. 100'000.-, che il Pretore con decisione 28 marzo 2008 ha parzialmente
accolto, facendo ordine all’attrice di prestare una cauzione processuale di fr.
100'000.-;
appellante
l'attrice con atto di appello 10 aprile 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la domanda di cauzione o in
subordine di ammetterla per fr. 25'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 8 maggio 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 11 aprile 2008 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto
sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che,
nell’ambito della causa promossa da AP 1 contro AO 1 e volta all’accertamento
dell’inesistenza di un debito di fr. 16'429'738.67 ex art. 85a LEF, la
convenuta con l’istanza in rassegna ha chiesto che l’attrice fosse tenuta a
prestare una cauzione processuale per il rimborso delle spese giudiziarie di
fr. 50'000.- e per il pagamento delle ripetibili di fr. 100'000.-, rilevando
come il credito di cui era chiesto il disconoscimento si basasse su un
attestato di insufficienza di pegno (doc. D);
che
l’attrice si è opposta all’istanza, contestando che l’attestato di
insufficienza di pegno costituisse un atto ufficiale attestante uno stato di
insolvenza e ritenendo in ogni caso esagerate le somme pretese a titolo di
cauzione che, in considerazione delle prestazioni ancora da effettuare dal
patrocinatore della controparte, non poteva superare l’importo di fr. 20'000.-;
che
con la sentenza qui impugnata (recte: decreto, cfr. art. 153 cpv. 2 CPC)
il Pretore ha ritenuto che l’attestato di insufficienza di pegno costituiva
un’attestazione ufficiale di insolvenza e che comunque lo stato di insolvenza
dell’attrice risultava provato dall’intero procedimento posto alla base della
vertenza; quanto all’ammontare della cauzione, che a suo giudizio poteva riferirsi
solo all’eventuale esborso per le ripetibili, egli, tenuto conto del valore
litigioso, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine all’attrice
di prestare una somma di fr. 100'000.-;
che
con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la domanda di cauzione
o in subordine di ammetterla per fr. 25'000.-, ribadendo in sostanza le
argomentazioni addotte nella sede pretorile;
che
contro il decreto che ammette o respinge la domanda di cauzione processuale è
ammissibile il rimedio dell’appello
senza necessità che esso sia trattato con la prima appellazione sospensiva
(eccezione al meccanismo dell’art.
96 cpv. 3 CPC), di modo che il giudice a quo, ovvero il Pretore, è tenuto
a concedere l’effetto
sospensivo - in concreto per altro concesso - a una tale impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 14 e n. 364
ad art. 96; II CCA 25 marzo 2008 inc. n. 12.2007.120);
che
giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC, il convenuto può chiedere, in ogni stadio
della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il
pagamento delle ripetibili se costui si trova in istato di insolvenza
risultante da atti ufficiali;
che per
insolvenza risultante da atti ufficiali s’intende la nullatenenza della parte
attestata secondo gli atti della LEF, quali l’attestato di carenza beni
(ancorché provvisorio), la dichiarazione di fallimento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 25 ad art. 153), il verbale di pignoramento infruttuoso
(anche solo provvisorio, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 27 ad art. 153) o il concordato con l’abbandono
d’attivo omologato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 68 ad art. 153);
che
in alcune sentenze d’appello (Rep. 1979 p. p. 347, 1985 p. 142, 1988 p.
371, 1996 p. 229), poi riprese dalla dottrina (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 25 ad art. 153) e dalla giurisprudenza (per tante: CCC 13 giugno 2005 inc.
n. 16.2005.30 pubbl. in RtiD I-2006 p. 638; II CCA 24 marzo 2003 inc. n.
12.2002.116, 25 marzo 2008 inc. n. 12.2007.119-120, 5 giugno 2008 inc. n.
12.2008.64), è effettivamente stato indicato che anche l’attestato di
insufficienza di pegno andava considerato un atto ufficiale attestante uno
stato di insolvenza ai sensi della norma;
sennonché,
ad un più approfondito esame, tale valutazione non può essere confermata:
innanzitutto si osserva che quanto detto in quelle decisioni costituiva un
semplice obiter dictum per cui, contrariamente alle considerazioni
necessarie al giudizio, che oltretutto vengono approfonditamente motivate, non
ha in linea di principio un grande peso pregiudiziale, ma un valore più
limitato (Forstmoser, Einführung in das Recht, 3ª ed., § 2 n. 271 e § 16 n. 26; II CCA 13 maggio 2008 inc. n.
12.2008.3); d’altro canto il certificato di cui all’art. 158 LEF attesta
unicamente che la realizzazione del pegno non ha permesso di disinteressare
completamente il creditore che ha perciò il diritto di proseguire l’esecuzione
in via ordinaria alfine di ottenere la realizzazione degli altri beni del
debitore, ma non documenta ancora lo stato di insolvenza di quest’ultimo e
quindi non può comportare l’obbligo di prestar cauzione ai sensi dell’art. 153
cpv. 1 lett. a CPC (Naef, Nozione d’insolvenza e cautio iudicatum solvi, in Rep. 1993
p. 106 con rif.); ed infine in altri cantoni che conoscono una disposizione di
legge analoga è pure stato chiaramente specificato che l’attestato di insufficienza
di pegno non giustifica la prestazione di una cauzione, non certificando ancora
uno stato di insolvenza della parte (Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur
aargauischen Zivilprozessordnung, 2ª ed., n. 13 ad § 105 ZPO/AG; Eichenberger,
Zivilrechtspflegegesetz des Kantons Aargau, n. 4 ad § 105 ZPO/AG; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ª ed., n. 6 ad art. 70 ZPO/BE);
che
nemmeno le ulteriori circostanze che a detta del giudice di prime cure
giustificherebbero di imporre in concreto all’attrice la prestazione di una
cauzione - segnatamente il fatto che da una parte il procedimento abbia avuto
inizio con il deposito dei bilanci, sia proseguito con il fallimento (poi, in
realtà, prontamente revocato in sede ricorsuale a seguito della sottoscrizione
dell’accordo con i creditori di cui al doc. I; cfr. pure doc. J) e quindi con
la domanda di differimento del fallimento ed il piano di risanamento e
dall’altra il fatto che si sia ciononostante giunti alla vigilia dell’udienza
di discussione sul fallimento promossa sulla scorta del credito di cui è
chiesto il disconoscimento - sono in realtà rilevanti per la questione, non
costituendo atti ufficiali certificanti l’insolvenza dell’attrice;
che
stando così le cose, in accoglimento del gravame, l’istanza di prestazione di
cauzione deve pertanto essere respinta;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 16'429'738.67, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 10 aprile 2008 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza il decreto 28 marzo 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5 è così riformato:
1. La domanda di cauzione
processuale è respinta.
2. La
tassa di giudizio e le spese in fr. 300.-, da anticipare dalla convenuta, restano
a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per
ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’150.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’200.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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