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Decisione

12.2008.86

Litispendenza internazionale

17 ottobre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 18 aprile 2008 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 13 marzo 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è annullata e così riformata:

1. L’istanza di sospensione

del procedimento ex art. 21 CL presentata da AP 1 è accolta. Di conseguenza è

ordinata la sospensione della procedura di cui all’inc. n. OA.2007.160 fino ad

avvenuta crescita in giudicato del giudizio sulla competenza territoriale nel

procedimento italiano.

2. Non

si prelevano né tasse né spese. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a

titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’950.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 2’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà

alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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