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Decisione

12.2008.93

Compravendita

20 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.93

Data decisione, Autorità:

20.04.2009, IICCA

Ricorso:

TF,4A_274/2009, 02.10.2009

Titolo:

Compravendita

VENDITA

art. 184 CO

Incarto n.

12.2008.93

Lugano

20 aprile

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.58

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27

maggio 2005 da

AO 1

rappr. dall' RA

1

contro

AP 1

rappr. dall' RA

Considerandi

2.

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 42'000.- oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio;

domande alle quali la parte convenuta si è opposta e

che il Pretore, con sentenza 25 marzo 2008 ha accolto;

appellante la convenuta con atto d'appello 21 aprile

2008.

con il quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di

respingere la petizione;

mentre con osservazioni 28 maggio 2008 la parte appellata

ha postulato la reiezione del gravame;

ritenuto

in fatto e in diritto

1.

AO

1.

e AP 1 (in seguito AP 1) sono aziende entrambe attive nel settore dei

trasporti nazionali e internazionali e dello sdoganamento di merci.

Con

contratto 2 gennaio 2004 la AO 1 ha ceduto alla AP 1 la propria attività di

spedizioni internazionali " … nella qualità e quantità sopra descritta

…", vale a dire come era "… descritto qualitativamente e

quantitativamente nella documentazione allegata …", documentazione dalla

quale risultavano il fatturato, i costi diretti, il margine di utile e i costi

generali relativi all'anno 2003. Da parte sua, l'acquirente si è impegnata a

versare l'importo di fr. 50'000.-, pagabile in quattro rate, la prima a fine

marzo 2004 (fr. 8'000.-), la seconda a fine luglio 2004 (fr. 16'000.-) la terza

a fine dicembre 2004 (fr. 16'000.-) e l'ultima a fine febbraio 2005 (fr.

10'000.-). Dopo aver versato la prima rata, l'acquirente ha sospeso i

pagamenti, adducendo che l'attività trasmessale non corrispondeva

quantitativamente e qualitativamente a quanto concordato.

2.

Con

petizione 27 maggio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento dell'importo di fr. 42'000.- oltre interessi, pari alla parte del

prezzo rimasto impagato, chiedendo altresì il rigetto dell'opposizione

interposta da controparte al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio.

Con

risposta 25 settembre 2005 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione,

sostenendo di aver sospeso il pagamento perché la venditrice aveva garantito

una cifra d'affari che in realtà non veniva realizzata. La differenza

sostanziale tra la cifra d'affari garantita e quella realizzata costituirebbe

inadempienza della convenuta e farebbe venir meno l'obbligo di pagare il

prezzo.

Con gli

ulteriori allegati, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno

confermato le rispettive domande.

3.

Con

sentenza 25 maggio 2008 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice

ha rilevato che, pur avendo l'attrice trasferito un certo traffico di

spedizioni internazionali alla convenuta, tale cessione non costituisce il

trasferimento di un diritto soggettivo - che non esiste - ma l'obbligo di

astenersi dal continuare una pratica in un determinato settore, o eventualmente

la raccomandazione e l'introduzione del successore tra i propri clienti,

obblighi la cui violazione non risulta dagli atti. In merito alle cifre fornite

dalla venditrice ha poi rilevato che dal documento non risultano assicurazioni

in merito alla cifra d'affari che la convenuta poteva realizzare, nel senso di

una promessa di guadagno, quanto piuttosto l'indicazione di un volume d'affari.

Non vi sarebbe poi la prova che l'attrice abbia garantito alla convenuta il

raggiungimento nel futuro della stessa cifra d'affari ottenuta nel 2003.

4.

Con

appello 21 aprile 2008 - di cui con osservazioni 28 maggio 2008 l'appellata

postula la reiezione - la convenuta domanda la riforma della sentenza impugnata

nel senso di respingere la petizione.

5.

L'appellante

rimprovera al primo giudice di aver negato a torto l'esistenza di una qualità

promessa. Essa adduce che, menzionando nel contratto di compravendita la

quantità e qualità dell'attività ceduta, l'attrice avrebbe dato un'esplicita

garanzia di qualità e quantità del traffico ceduto, ciò che sarebbe da

considerare una promessa della venditrice all'acquirente nel senso che anche in

futuro l'attività avrebbe reso altrettanto.

Va qui

rilevato che le indicazioni riportate nell'allegato al contratto doc. C erano certamente

importanti, dovendo le parti concordare il prezzo della cessione dell'attività,

il cui valore dipende indubbiamente anche dal volume d'affari e dalla clientela

ceduta. Tuttavia, anche qualora, come sostiene l'appellante, la quantità e

qualità dell'attività ceduta fosse da considerare una qualità promessa, tale

qualità sarebbe riferita unicamente alla cifra d'affari riferita al 2003, che

era stata alla base della contrattazione. Non vi sono invece elementi per poter

ritenere che la venditrice abbia promesso che anche in futuro sarebbero stati

raggiunti i medesimi risultati. Il contratto comunque nulla contiene in tal

senso. Se anche le aspettative della convenuta circa l'evoluzione futura della

situazione erano basate sulla situazione esistente nel 2003, come risultante

dal contratto di cessione, questa - di per sé comprensibile - aspettativa non è

tale da far ritenere che l'evoluzione in tal senso costituisse una qualità

promessa. In mancanza di un'esplicita assicurazione in tal senso, non si può

ritenere che il venditore abbia accettato di continuare ad assumersi il rischio

imprenditoriale anche quando, dopo aver venduto l'azienda, egli non aveva più

voce in capitolo in merito all'andamento dell'attività.

Rilevato poi

che l'appellante non ha mai contestato la correttezza dei dati relativi al

2003, l'appellata non può essere considerata inadempiente. Da qui, la reiezione

dell'appello. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

per i quali motivi

pronuncia

1.

L'appello

è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1000.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1050.

-

anticipate

dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte

appellata fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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