12.2008.93
Compravendita
20 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2008.93
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_274/2009, 02.10.2009
Titolo:
Compravendita
VENDITA
art. 184 CO
Incarto n.
12.2008.93
Lugano
20 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.58
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27
maggio 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA
1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
Considerandi
2.
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 42'000.- oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio;
domande alle quali la parte convenuta si è opposta e
che il Pretore, con sentenza 25 marzo 2008 ha accolto;
appellante la convenuta con atto d'appello 21 aprile
2008.
con il quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di
respingere la petizione;
mentre con osservazioni 28 maggio 2008 la parte appellata
ha postulato la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto e in diritto
1.
AO
1.
e AP 1 (in seguito AP 1) sono aziende entrambe attive nel settore dei
trasporti nazionali e internazionali e dello sdoganamento di merci.
Con
contratto 2 gennaio 2004 la AO 1 ha ceduto alla AP 1 la propria attività di
spedizioni internazionali " … nella qualità e quantità sopra descritta
…", vale a dire come era "… descritto qualitativamente e
quantitativamente nella documentazione allegata …", documentazione dalla
quale risultavano il fatturato, i costi diretti, il margine di utile e i costi
generali relativi all'anno 2003. Da parte sua, l'acquirente si è impegnata a
versare l'importo di fr. 50'000.-, pagabile in quattro rate, la prima a fine
marzo 2004 (fr. 8'000.-), la seconda a fine luglio 2004 (fr. 16'000.-) la terza
a fine dicembre 2004 (fr. 16'000.-) e l'ultima a fine febbraio 2005 (fr.
10'000.-). Dopo aver versato la prima rata, l'acquirente ha sospeso i
pagamenti, adducendo che l'attività trasmessale non corrispondeva
quantitativamente e qualitativamente a quanto concordato.
2.
Con
petizione 27 maggio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di fr. 42'000.- oltre interessi, pari alla parte del
prezzo rimasto impagato, chiedendo altresì il rigetto dell'opposizione
interposta da controparte al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio.
Con
risposta 25 settembre 2005 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione,
sostenendo di aver sospeso il pagamento perché la venditrice aveva garantito
una cifra d'affari che in realtà non veniva realizzata. La differenza
sostanziale tra la cifra d'affari garantita e quella realizzata costituirebbe
inadempienza della convenuta e farebbe venir meno l'obbligo di pagare il
prezzo.
Con gli
ulteriori allegati, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno
confermato le rispettive domande.
3.
Con
sentenza 25 maggio 2008 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice
ha rilevato che, pur avendo l'attrice trasferito un certo traffico di
spedizioni internazionali alla convenuta, tale cessione non costituisce il
trasferimento di un diritto soggettivo - che non esiste - ma l'obbligo di
astenersi dal continuare una pratica in un determinato settore, o eventualmente
la raccomandazione e l'introduzione del successore tra i propri clienti,
obblighi la cui violazione non risulta dagli atti. In merito alle cifre fornite
dalla venditrice ha poi rilevato che dal documento non risultano assicurazioni
in merito alla cifra d'affari che la convenuta poteva realizzare, nel senso di
una promessa di guadagno, quanto piuttosto l'indicazione di un volume d'affari.
Non vi sarebbe poi la prova che l'attrice abbia garantito alla convenuta il
raggiungimento nel futuro della stessa cifra d'affari ottenuta nel 2003.
4.
Con
appello 21 aprile 2008 - di cui con osservazioni 28 maggio 2008 l'appellata
postula la reiezione - la convenuta domanda la riforma della sentenza impugnata
nel senso di respingere la petizione.
5.
L'appellante
rimprovera al primo giudice di aver negato a torto l'esistenza di una qualità
promessa. Essa adduce che, menzionando nel contratto di compravendita la
quantità e qualità dell'attività ceduta, l'attrice avrebbe dato un'esplicita
garanzia di qualità e quantità del traffico ceduto, ciò che sarebbe da
considerare una promessa della venditrice all'acquirente nel senso che anche in
futuro l'attività avrebbe reso altrettanto.
Va qui
rilevato che le indicazioni riportate nell'allegato al contratto doc. C erano certamente
importanti, dovendo le parti concordare il prezzo della cessione dell'attività,
il cui valore dipende indubbiamente anche dal volume d'affari e dalla clientela
ceduta. Tuttavia, anche qualora, come sostiene l'appellante, la quantità e
qualità dell'attività ceduta fosse da considerare una qualità promessa, tale
qualità sarebbe riferita unicamente alla cifra d'affari riferita al 2003, che
era stata alla base della contrattazione. Non vi sono invece elementi per poter
ritenere che la venditrice abbia promesso che anche in futuro sarebbero stati
raggiunti i medesimi risultati. Il contratto comunque nulla contiene in tal
senso. Se anche le aspettative della convenuta circa l'evoluzione futura della
situazione erano basate sulla situazione esistente nel 2003, come risultante
dal contratto di cessione, questa - di per sé comprensibile - aspettativa non è
tale da far ritenere che l'evoluzione in tal senso costituisse una qualità
promessa. In mancanza di un'esplicita assicurazione in tal senso, non si può
ritenere che il venditore abbia accettato di continuare ad assumersi il rischio
imprenditoriale anche quando, dopo aver venduto l'azienda, egli non aveva più
voce in capitolo in merito all'andamento dell'attività.
Rilevato poi
che l'appellante non ha mai contestato la correttezza dei dati relativi al
2003, l'appellata non può essere considerata inadempiente. Da qui, la reiezione
dell'appello. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per i quali motivi
pronuncia
1.
L'appello
è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1000.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
1050.
-
anticipate
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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