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12.2008.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti (cfr. doc. D). Per questi fatti F__________ è stato licenziato in

tronco e in seguito è stato condannato per ripetuta truffa e ripetuta falsità

in documenti il 21 novembre 2006 dalla Presidente della Corte delle assise

correzionali di Lugano (cfr. sentenza contenuta nell'incarto richiamato dal

MP).

2. Con petizione 17

febbraio 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al

pagamento della somma di fr. 60'000.-, oltre interessi al 4% a decorrere dal 17

dicembre 2002 su fr. 35'000.- e dall'11 gennaio 2003 su fr. 25'000.-. Per

l'attrice la banca sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di diligenza e non

avrebbe potuto procedere al pagamento, senza aver prima chiarito a chi fossero

destinati i fondi, non essendo F__________ il destinatario dei due importi.

Quest'ultimo poteva peraltro vincolare la società solo con la firma collettiva

a due e, per di più, era pure il titolare del conto sul quale sono stati

versati i due importi. Alla petizione si è opposta la convenuta, rilevando che

nel caso in esame si devono considerare i risvolti penali della controversia,

come pure che gli ordini di pagamento non vennero dati dalla sede della

società, ma dal direttore della succursale in Ticino, per cui se la banca

avesse chiesto informazioni alla sede centrale, quest'ultima non avrebbe fatto

altro che confermare le istruzioni del suo direttore regionale, sul quale

l'attrice non ha posto in atto alcun controllo e sul quale aveva riposto

un'enorme fiducia consentendogli di incassare assegni per somme considerevoli.

3. Con sentenza 3

aprile 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la

petizione, precisando che F__________ nella sua veste di direttore regionale

per la Svizzera italiana dell’attrice doveva essere considerato un organo della

società e che per il disbrigo delle pratiche quotidiane, a costui era stato

concesso il diritto di firma individuale di rappresentanza, nonostante che a

registro di commercio figurasse che egli poteva vincolare la società mediante

la firma collettiva a due. L'iniziativa di procedere ai due pagamenti di

complessivi fr. 60'000.- era stata condotta, come altre simili e per importi

superiori, dal solo direttore regionale senza il concorso di altre persone. Dal

profilo materiale F__________ era quindi persona autorizzata per la convenuta a

chiarire chi fosse il destinatario dei fondi. Alle stesse conclusioni si poteva

giungere attraverso la protezione del terzo di buona fede, perché la convenuta

poteva legittimamente ritenere che F__________ fosse abilitato a dare delle

risposte alla banca. Qualora la banca si fosse rivolta direttamente alla sede

di Basilea, è verosimile che i funzionari avrebbero a loro volta preso contatto

con la succursale di Lugano, ovvero il suo direttore, che era l'ideatore delle

richieste di pagamento e che godeva della fiducia e della massima stima

dell'attrice. Nell'ambito di queste due operazioni di pagamento, la sede di

Basilea aveva funto da “Zahlstelle” e nulla più. Di conseguenza è improbabile

che l'attrice, scavalcando il suo direttore, avrebbe chiesto informazioni al

cliente residente in Italia (C__________). Per di più, nel caso in cui

l'attrice si fosse rivolta direttamente al suo direttore regionale, costui

avrebbe comunque trovato il modo di percorrere altre vie alternative, facendo

capo, ad esempio, a un conto presso la Banca __________, ove si sono consumate

altre infrazioni. Da ultimo il Pretore ha assunto che alla convenuta non

competeva un dovere di controllo accresciuto, dopo aver ricevuto le

assicurazioni di F__________, organo della società attrice. Il fatto di

accreditare questi soldi sul conto del direttore generale, nel proliferare dei

rapporti fiduciari, non poteva essere ritenuto né sospetto né indiziante di una

malversazione.

4. Contro il premesso

giudizio l'attrice si è aggravata in appello lamentando che il Pretore non ha

considerato che in caso di distonia fra il titolare del conto e il destinatario

del pagamento, la banca non può interpretare autonomamente l'ordine ma deve,

semmai, dare la priorità al destinatario dei fondi e non al titolare del conto.

Posto che il mandato alla banca era stato conferito dalla sede di Basilea e non

dalla succursale di Lugano, la convenuta avrebbe dovuto effettuare i suoi

accertamenti presso la sede e non direttamente da F__________, il quale non

poteva vincolare da solo AP 1. Il diritto di firma individuale che era stato

accordato a F__________ concerneva solo il disbrigo di pratiche quotidiane e,

fra queste, non vi poteva essere quella di accreditare somme di fr. 60'000.-.

Diversamente da quanto è stato addotto dal Pretore, a F__________ non competeva

la veste di organo dell'attrice: costui aveva la firma collettiva a due e la

firma individuale poteva valere solo per il disbrigo della corrispondenza, ma

non per altre mansioni più importanti. Per l'appellante, nemmeno la tesi della

protezione del terzo di buona fede poteva essere accreditata. La mandante

dell'operazione era la compagnia di assicurazioni di Basilea e non F__________,

che non aveva nulla a che fare con il mandato che si è perfezionato con la

banca. La sede centrale della compagnia di assicurazioni non poteva essere

considerata un semplice centro di pagamento e la banca, per chiarire questi

aspetti, avrebbe dovuto rivolgersi a Basilea e non a Lugano da F__________.

Dagli atti non emerge alcuna prova dalla quale si può desumere che se la banca

si fosse rivolta alla sede della società di assicurazione, i loro funzionari si

sarebbero rivolti nuovamente a Lugano per chiarire questi aspetti, con la

conseguenza che il direttore regionale sarebbe comunque riuscito a farsi

accreditare i soldi. Si tratta di una supposizione ed è palese che l'agire della

convenuta è causale con il danno che si è verificato. Tanto più che fra il

titolare del conto e il beneficiario dei fondi v'era un conflitto di interessi

e la banca non poteva andare a chiedere informazioni a chi era coinvolto

nell'operazione di pagamento.

Con tempestive

osservazioni la convenuta ha evidenziato che la banca aveva proceduto ad

accreditare i due versamenti sul conto di F__________ con tutta la diligenza

che si poteva pretendere dalle circostanze, ovvero dopo aver chiarito la

discordanza con il direttore generale per il Ticino dell’attrice. L'aggiunta

del nome al numero del conto appariva quindi un semplice riferimento per

l'attrice. La richiesta di pagamento era stata avviata da F__________, mentre

la sede centrale, come è stato rilevato dal Pretore, fungeva solo da esecutrice

materiale del pagamento. A F__________ competeva la veste di organo, che poteva

vincolare la società mediante la firma individuale per questo tipo di

operazioni, ritenuto che egli era considerato come uno dei dirigenti più

importanti dell’attrice. Ha soggiunto che il conto in rassegna poteva essere

utilizzato a titolo fiduciario dal direttore per i suoi clienti, come pure che

nel quadro della vicenda penale si è potuto accertare che l’attrice, riponendo

un'enorme fiducia nel suo direttore regionale, gli ha consentito, senza alcun

controllo, di incassare degli assegni per somme considerevoli preso la Banca __________.

È quindi l'attrice ad essersi dimostrata negligente nella sorveglianza del

proprio dirigente, che ha agito indisturbato per diversi anni, raggirando e

perpetrando illeciti penali a danno della compagnia di assicurazione e dei suoi

clienti.

5. Fra le parti non è

controverso che un ordine di pagamento, nel quadro di un contratto di giro

bancario, soggiace alle norme del mandato (DTF 4A_301/2007 del 31 ottobre 2007

consid. 2.1; DTF 126 III 22 consid. 3a; 111 III 447 consid. 1; 110 III 283

consid. 1), e che l'ordine deve essere considerato un'istruzione del mandante

nei confronti della banca mandataria (art. 397 cpv. 1 CO; DTF 4C.383/2006

del 27 febbraio 2007 consid. 3.1). Di conseguenza, la banca risponde verso i

suoi clienti della buona esecuzione dei pagamenti in virtù dell'art. 398 cpv. 2 CO (DTF 126 III 22 consid. 3a). Come è stato

rilevato dal Pretore e dalle parti, la banca, prima di procedere all'accredito,

ha l'obbligo di verificare che il beneficiario del pagamento e il titolare del

conto coincidano. Se v'è una discordanza fra i due, alla banca non è consentito

di interpretare l'ordine in un senso o nell'altro, ed è tenuta a consultare la

mandante e attendere delle istruzioni chiare prima di procedere all'accredito

sul conto (DTF 126 III 23; Lombardini,

Droit bancaire suisse, 2a ed. pag. 467/468 n. 69 e 70; Guggenheim, Les contrats de la pratique

bancaire suisse, 4a ed., pag. 511). L'obbligo di una banca

incaricata di procedere a un bonifico deriva dalla convenzione perfezionata con

l'ordinante. Questa obbligazione è quindi indipendente dalle relazioni

giuridiche fra il mandante e il beneficiario (DTF 4C.383/2006 del 27 febbraio

2007 consid. 3.1; DTF 126 III 22; 124 III 257). Il mandatario è tenuto ad

eseguire con cura e diligenza l'incarico che gli è stato conferito e tutelare

fedelmente gli interessi legittimi del suo contraente (art. 321a cpv. 1 CO

applicabile per il rinvio dell'art. 398 cpv. 2 CO). Se il mandante non può

ottenere l'esecuzione dell'obbligazione o può ottenerla solo parzialmente, il

mandatario è tenuto a risarcire il danno che ne deriva, a meno che non provi

che ad esso non può essere addebitata colpa alcuna (art. 97 cpv. 1 CO; DTF

4C.191/2004 del 7 settembre 2004 consid. 4; 128 III 22 consid.

2b). In altri termini, il mandato deve essere adempito con la cura e la

diligenza che ci si può attendere da un professionista specializzato secondo le

regole della buona fede (Guggenheim,

op. cit., pag. 511).

6. Nel caso in esame il

destinatario dei fondi (C__________) non aveva alcun conto presso la convenuta.

Ne deriva che la banca aveva l'obbligo di accertarsi che i due ordini di

pagamento di fr. 35'000.- e di fr. 25'000.- fossero effettivamente di

pertinenza del cliente della banca, ovvero di F__________ e non di terzi, prima

di procedere al pagamento. Come è stato precisato dal Pretore, la banca ha

svolto questa indagine, assumendo informazioni da F__________ direttamente,

nella sua veste di direttore della succursale di Lugano, il quale aveva

confermato che il pagamento doveva essere eseguito sul conto n. __________

(testi __________, verbale di udienza 16 febbraio 2007 pag. 1-3). Il teste F__________

ha pure soggiunto di aver esercitato delle pressioni nei confronti della banca,

affinché i soldi fossero accreditati sul suo conto (verbale di udienza cit.

pag. 5). La materia del contendere è dunque quella di sapere se la banca, con

questi accertamenti, ha svolto diligentemente i compiti che discendevano dal

mandato. Per il Pretore, F__________ era un organo dell’attrice che,

materialmente, ma non formalmente, poteva vincolare la stessa individualmente

e, di conseguenza, la banca poteva legittimamente ritenere che F__________

fosse abilitato a chiarire questa questione. Nel corso della sua escussione

testimoniale, F__________ ha precisato che per il disbrigo della pratiche

quotidiane, l’attrice gli aveva conferito la facoltà di trattare autonomamente

questo genere di atti, nonostante a RC figurasse che il direttore poteva

vincolare gli affari della succursale mediante la firma collettiva a due

(verbale di udienza cit. pag. 4). In ordine alla rappresentanza dell’attrice,

non è decisivo sapere se a F__________ competeva la veste di organo, in qualità

di direttore della succursale per il Cantone Ticino dell’attrice, o di semplice

procuratore. II TF, in un considerando non pubblicato di una sentenza apparsa

in DTF 121 III 176, ha rinunciato a distinguere i poteri che spettano a un

organo di una SA (art. 718a CO), da quelli di un procuratore (art. 459 cpv. 1

CO), in caso di abuso dei poteri di rappresentanza, perché entrambe le norme

conducono all'identico risultato – fatta salva la

facoltà di alienare la proprietà fondiaria per il procuratore se non gli sono

stati conferiti questi poteri espressamente; art. 459 cpv. 2 CO – (Chappuis, Abus de pouvoir de

représentation: le fondé de procuration devenu organe in: AJP 6/97, pag.

690-691 e 699). In ogni modo a F__________, direttore regionale dell’attrice

per la Svizzera italiana, che seguiva pure clienti residenti in Italia e che

fruiva di una vasta autonomia decisionale, competeva senz'altro la veste di

organo (cfr. DTF 121 III 180 consid. 4; Chappuis,

op. cit., pag. 698) come ha precisato il Pretore, il quale formalmente poteva

vincolare la società con la firma collettiva a due. La dottrina e la

giurisprudenza hanno però già avuto modo di chiarire che la firma collettiva a

due può essere dismessa per atti concludenti e trasformarsi in un diritto di

firma individuale se, in maniera ripetuta, gli organi tollerano che un loro

rappresentante agisca solo, e ciò indipendentemente dalle limitazioni iscritte

a RC (SJ 1985 pag. 598; Watter,

Basler Kommentar, N. 9 all'art. 460; N. 21 all'art. 718a; Chappuis, Commentaire Romand CO I, N. 9

all'art. 460). Il quesito di sapere se a F__________ fosse stata conferita

internamente la firma individuale per il disbrigo delle pratiche quotidiane,

fra le quali si poteva eventualmente annoverare quella di procedere

autonomamente all'incasso di somme di denaro, può rimanere indeciso. Infatti

ciò che più colpisce, è il conflitto di interessi esistente tra F__________,

rappresentante dell’attrice e titolare del conto da una parte, con il terzo – C__________

- indicato come beneficiario sugli ordini di bonifico (2) degli importi che

sono confluiti sul conto di F__________. Una limitazione tacita dei poteri di

rappresentanza può essere opposta al terzo solo nel caso in cui egli è in buona

fede. In caso di conflitto di interessi questi poteri possono essere limitati

solo nell'evenienza in cui il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere questo

conflitto prestando l'attenzione necessaria che ci si poteva attendere da

quest'ultimo (DTF 126 III 363 consid. 3a; 120 III 9) in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 CC (DTF 119 II 23 consid. 3a). Secondo la

giurisprudenza resa in materia commerciale, in caso di semplice superamento dei

poteri di rappresentanza, solo dei dubbi seri sui reali poteri del rappresentante

possono condurre a negare la buona fede del contraente. In caso di abuso, per

contro, è sufficiente che vi siano dei semplici dubbi. Per il che, nei casi in

cui il rappresentante abusa dei suoi poteri – come in

concreto avuto riguardo alle malversazioni –, l'art. 3 cpv. 2 CC si applica

senza alcuna restrizione e una negligenza, anche leggera, può determinare la

perdita del diritto di invocare la buona fede, specie se il terzo conclude un

negozio senza prestare attenzione a degli indizi oggettivi d'abuso, lasciando

intravedere che il rappresentante ha agito contro gli interessi del

rappresentato (DTF 4C.380/2004 del 31 maggio 2005 consid. 3.2.2; 119 II 27 con

rif.: contra, sul trattamento differenziato dell’esame della buona fede in caso

di superamento dei poteri di rappresentanza da quelli di abuso, Chappuis, op. cit. pag. 696; Watter, op. cit. N. 11 all’art. 718a ed

altri ancora). In generale il terzo è protetto dalla sua buona fede se ha

constatato che il rappresentante si trovava in una situazione di conflitto

d'interessi, ma che, debitamente interpellato, l'organo competente ha

espressamente confermato l'esistenza di questi poteri (DTF 120 III 10; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, CO

II, n. 13 all'art. 718a; Watter, op. cit. N 11 all’art. 718a; N. 32

all’art. 718). Nel caso in esame la banca non ha proceduto a questo

controllo e nemmeno si poteva ritenere a priori che, chiedendo chiarimenti agli

organi dell’attrice – in Ticino o a Basilea - intorno al problema che si era

presentato prima di dar corso all'esecuzione dei due pagamenti, la banca non

avrebbe comunque bloccato l'esecuzione dell'ordine. Si tratta di una mera

supposizione che non trova riscontro negli atti. Col che la banca non poteva

legittimamente cercare di chiarire l'equivoco con F__________ (organo

dell’attrice e nel contempo titolare del conto). La banca aveva l'obbligo, per

potersi ritenere in buona fede, di chiedere ad altre persone –

organi e/o procuratori dell’attrice –, debitamente autorizzate a farlo, prima

di dare corso ai controversi pagamenti. Sotto questo profilo la decisione del

Pretore non può essere confermata.

7. Occorre però ancora

esaminare se questi atti truffaldini, sanzionati dalla Presidente della Corte

delle assise correzionali di Lugano, non debbano essere imputati all'attrice in

forza dell'art. 55 CC, come ha ritenuto il Pretore. A norma dell'art. 722 CO,

la società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione

o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti nell'esercizio di incombenze

sociali. L’art. 722 CO è un caso di applicazione dell'art. 55 cpv. 2 CC, che

istituisce il principio della responsabilità della persona giuridica per gli

atti illeciti commessi dai suoi organi (DTF 121 III 179 consid. 4). La SA

risponde del comportamento delittuoso dei suoi organi come se fosse il suo. Si

tratta di una responsabilità legale per un comportamento addebitato ad una

persona giuridica per una finzione e non di una responsabilità causale per atto

altrui. L'art. 722 CO non è dunque una norma di responsabilità civile, ma una

disposizione di imputazione, nel senso che il comportamento di una parte –

quella dell'organo – è riconducibile alla società anonima (DTF 121 III 182

consid. 4). In altri termini, la SA risponde di ogni comportamento, in

particolare delittuoso, dei suoi organi, come se fosse il proprio (Peter/Cavadini, op. cit. n. 2 all'art.

722), pure nel caso in cui i terzi avrebbero potuto rendersene conto (DTF 4A_357/2007

dell'8 aprile 2008 consid. 4.2; 121 III cit. qui sopra). Le pretese fondate

sull'art. 722 CO si fondano sulle medesime condizioni fissate dalla

responsabilità aquiliana, ovvero l'esistenza di un danno, di un atto illecito,

di una colpa, come pure di un nesso di causalità adeguato fra l'atto

incriminato e il pregiudizio (DTF 121 III 180 consid. 4a; Watter, op. cit. N.

4 all'art. 722; Peter/Cavadini,

op. cit., N. 3 all'art. 722). In concreto è pacifico che F__________ – organo dell’attrice

– si è reso autore di un atto illecito, giacché egli è stato condannato per

ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti dalla Presidente della Corte

delle assise correzionali anche in riferimento ai fatti qui in rassegna con

sentenza 21 novembre 2006. Il danno è pari agli importi che sono stati fatti

confluire dalla banca convenuta sul suo conto, ovvero complessivamente fr. 60'000.-

(fr. 35'000.- + fr. 25'000.-). La sua colpa è grave,

perché egli ha agito con dolo, mentre il nesso di causalità è pacifico, stante

che, con il suo agire truffaldino, F__________ ha determinato la banca convenuta

ad eseguire quei pagamenti abusivi che le hanno cagionato un danno, in

considerazione della pretesa che ora l’attrice avanza nei confronti della

convenuta.

8. Se così stanno le

cose, ci si trova confrontati con un concorso di responsabilità, ove tanto

l'attrice (art. 398 CO), quanto la convenuta (art. 722 CO), possono far valere

reciprocamente l'una verso l'altra una pretesa di fr. 60'000.-. Per quanto

riguarda la responsabilità del mandatario, la giurisprudenza ha già avuto modo

di chiarire che l'art. 44 CO è applicabile alla responsabilità contrattuale in

virtù dell'art. 99 cpv. 3 CO, che consente al giudice di ridurre il

risarcimento del danno, come pure di azzerare la pretesa se la parte lesa è

responsabile del proprio danno o dell'aggravamento di quest'ultimo. L'art. 44

cpv. 1 CO conferisce al giudice un certo margine di apprezzamento che può

essere fatto valere nell'ambito dell'art. 4 CC (DTF 4C.191/2004 del 7 settembre

2004 consid. 5.1; 127 III 459 consid. 8c). In relazione alla responsabilità

degli organi della SA, il TF ha precisato che la colpa concomitante della parte

lesa non può essere compensata con una colpa addizionale della società, atteso

che la persona giuridica agisce attraverso delle persone, i suoi organi, i

quali non sono dei terzi per i quali la società deve rispondere. Questa

costruzione guiridica esclude che la società possa rispondere, per legge, del

comportamento colposo di un suo organo, come pure che la sua responsabilità sia

aggravata, in caso di concolpa della parte lesa, perché la società non ha

impedito il verificarsi dell'atto delittuoso (DTF 121 III 182 consid. 4d). In

altri termini non si può tener conto, nell'ambito del risarcimento del danno,

del fatto che la società non ha vigilato sul suo organo, non ha disposto dei

controlli adeguati, rispettivamente non ha messo a punto dei dispositivi

organizzativi per evitare l'insorgere di queste malversazioni. Questa impostazione

è stata contestata, forse a ragione, dalla dottrina (Chappuis, op. cit. pag. 700/701; Peter/Cavadini, op. cit. N. 6 all'art. 722). In qualche caso

il TF ha infatti avuto modo di applicare l’art. 44 CO per la colpa concomitante

degli organi di una SA in ragione di un’organizzazione insufficiente e di una

carente vigilanza sui suoi amministratori (cfr. DTF 121 III 69 segg. e, per un

caso penale, 128 IV 128/129).

9. Nel quadro del

concorso di responsabilità che discendono da un contratto, si applicano i

principi che reggono il concorso fra responsabilità extracontrattuali, e l’inversione

dell’onere della prova della colpa prevista all’art. 97 CO rispetto all’art. 41

CO, non è rilevante (Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, 5a ed., § 9 N. 52 e 54 pag.

484/485). Nel caso in esame, come si è visto, la responsabilità prescritta

dall’art. 722 CO ha i medesimi requisiti fissati dall’art. 41 CO. Per la

risoluzione della vertenza, si possono quindi applicare gli stessi principi che

governano il concorso di responsabilità aquilliane. Quando una persona risponde

verso un’altra per effetto di una colpa, che causa un reciproco danno, ciascuna

sopporta parte del proprio danno, come pure parte del danno cagionato all’altro

corresponsabile, corrispondente alla colpa di quest’ultimo. Si calcola quindi

il danno patito da ogni protagonista e lo si ripartisce nella proporzione delle

rispettive colpe, ovvero secondo gli stessi principi che si applicano in caso

di colpa concomitante. Il giudice può altresì tener conto di altre circostanze

(art. 43 CO) per correggere questo riparto (Werro,

La responsabilité civile, N. 1230; Keller,

Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6a ed., pag. 384; Oftinger/Stark, op. cit., § 9, N. 25a,

pag. 475). Invero, nella concreta evenienza, non si può certo ritenere, dal

punto di vista oggettivo, che le violazioni che possono essere addebitate alla

convenuta siano maggiori o più gravi rispetto alla responsabilità in cui è

incorsa l'attrice, la quale, proprio in considerazione dello scopo prescritto

dall'art. 722 CO, deve mettere in conto l'obbligo di risarcire i danni per gli

atti illeciti dei suoi organi cagionati proprio spesso dalla mancanza di misure

organizzative appropriate e di controlli efficaci per scongiurare queste

malversazioni. D’altro canto si deve rimproverare alla banca convenuta di non

aver prestato una sufficiente attenzione a un conflitto di interesse evidente

fra _______ S______, organo dell’attrice, in relazione a un pagamento che aveva

come beneficiario non già il titolare del conto, ma un terzo che, oltretutto,

non aveva alcuna relazione con questo istituto bancario. Alla fin fine, tenuto

conto delle reciproche colpe, si giustifica ripartire il pregiudizio in parti

uguali, con la conseguenza che la convenuta sarà tenuta a risarcire all'attrice

solo la metà dell'importo che è stato fatto valere in causa, ossia fr. 30'000.-.

Gli interessi moratori iniziano a decorrere solo dal 17 febbraio 2006, non

risultando agli atti una diffida di pagamento per la messa in mora (art. 102

cpv. 1 CO), precedente la data di introduzione della causa.

10. L'appello merita

quindi parziale accoglimento e il giudizio del Pretore deve essere riformato di

conseguenza. La tassa, le spese e le ripetibili di prima istanza e per

l'appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

I. L'appello 28 aprile

2008 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 3

aprile 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a versare a

AP 1, l’importo di fr. 30'000.-, oltre interessi al 4% a decorrere dal 17

febbraio 2006.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'300.-, da anticipare dalla

parte attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno. Le

ripetibili sono compensate.

Considerandi

II. Gli oneri del

pesente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

650.

-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

700.

-

già anticipate dall’appellante,

sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, mentre le ripetibili

sono compensate.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il

valore di causa è di Fr. 60'000.--, è dato ricorso in materia civile (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF) al

Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF).

Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia

costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con

un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119

LTF).