12.2009.1
Tassa di giustizia e ripetibili - appello
30 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.1
Data decisione, Autorità:
30.01.2009, IICCA
Titolo:
Tassa di giustizia e ripetibili - appello
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.1
Lugano
30 gennaio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.309 (azione
di inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
promossa con petizione 14 maggio 2008 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente
l’accertamento ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF dell’inesistenza del debito di
fr. 291'510.- di cui ai PE n. __________ e dell’UE di L__________ e
l’annullamento delle procedure esecutive, domanda alla quale si è opposto il
convenuto e che il Pretore, con sentenza 15 dicembre 2008, ha dichiarato
irricevibile;
appellanti
gli attori che con atto di appello 24 dicembre 2008 chiedono la riduzione a fr.
750.- della tassa di giustizia e a fr. 1'000.- delle ripetibili, in via
subordinata il pagamento degli oneri processuali in rate mensili da fr. 500.-;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con la
petizione 14 maggio 2008 gli attori hanno chiesto al Pretore di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 291'510.- per il quale il convenuto procedeva
in via esecutiva nei loro confronti e di annullare le esecuzioni pendenti;
che con la
risposta del 16 giugno 2008 il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando
l’eccezione di irricevibilità dell’azione;
che con i
successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le proprie posizioni;
che l’udienza
preliminare del 18 novembre 2008 è stata limitata all’eccezione sollevata dal
convenuto;
che con decreto 15
dicembre 2008 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria
presentata dagli attori il 3 luglio 2008;
che con sentenza
del 15 dicembre 2008 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- a carico
degli attori in solido, tenuti inoltre a rifondere al convenuto fr. 5'000.-;
che con appello 24
dicembre 2008 gli attori sono insorti contro la predetta sentenza, chiedendo
che in riforma della medesima la tassa di giustizia fosse ridotta a fr. 750.- e
Considerandi
le ripetibili a fr. 1’000.-, in via subordinata che fosse loro possibile
versare gli oneri processuali di fr. 6'500.- in rate mensili da fr. 500.-;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che per costante
giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di
eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che gli attori
adducono di avere un reddito modesto, costituito delle prestazioni AVS, e di
non avere sostanza, di modo che il pagamento degli oneri processuali di fr.
6'500.- in una sola volta li getterebbe nell’indigenza, e chiedono per tale
motivo che la tassa di giustizia venga ridotta a fr. 750.- e le ripetibili a
fr. 1'000.-;
che nella
fattispecie gli attori procedevano in causa per un importo di fr. 291'510.-;
che per tale valore
litigioso la legge sulla tariffa giudiziaria prevede una tassa di giustizia
compresa tra fr. 2'000.- e fr. 10'000.- (art. 17 LTG), sicché la tassa di
giustizia, comprensiva delle spese, fissata dal Pretore in fr. 1'500.- si situa
al disotto del limite minimo della tariffa;
che il regolamento
sulle ripetibili prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa
(art. 11), ossia, in concreto, da un minimo di fr. 17'500.- a un massimo di fr.
26'300.-, con il risultato che l’importo di fr. 5'000.- stabilito dal primo
giudice risulta essere favorevole agli appellanti;
che in definitiva
il primo giudice, dopo aver respinto per carenza del requisito di probabilità
favorevole la domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli attori, ha stabilito
gli oneri processuali tenendo conto della loro situazione patrimoniale;
che in queste
circostanze non vi è motivo per scostarsi dall’apprezzamento del Pretore, assai
favorevole agli attori;
che il quesito della
violazione del minimo vitale esecutivo esula dalla fissazione degli oneri
processuali e dovrà essere fatto valere nell’ambito della procedura esecutiva;
che l'appello,
manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
24.
dicembre 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
400.
-
già
anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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