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Decisione

12.2009.1

Tassa di giustizia e ripetibili - appello

30 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.1

Data decisione, Autorità:

30.01.2009, IICCA

Titolo:

Tassa di giustizia e ripetibili - appello

SPESE E RIPETIBILI

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

12.2009.1

Lugano

30 gennaio

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.309 (azione

di inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

promossa con petizione 14 maggio 2008 da

AP 1

AP 2

entrambi rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

2

chiedente

l’accertamento ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF dell’inesistenza del debito di

fr. 291'510.- di cui ai PE n. __________ e dell’UE di L__________ e

l’annullamento delle procedure esecutive, domanda alla quale si è opposto il

convenuto e che il Pretore, con sentenza 15 dicembre 2008, ha dichiarato

irricevibile;

appellanti

gli attori che con atto di appello 24 dicembre 2008 chiedono la riduzione a fr.

750.- della tassa di giustizia e a fr. 1'000.- delle ripetibili, in via

subordinata il pagamento degli oneri processuali in rate mensili da fr. 500.-;

letti ed

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con la

petizione 14 maggio 2008 gli attori hanno chiesto al Pretore di accertare

l’inesistenza del debito di fr. 291'510.- per il quale il convenuto procedeva

in via esecutiva nei loro confronti e di annullare le esecuzioni pendenti;

che con la

risposta del 16 giugno 2008 il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando

l’eccezione di irricevibilità dell’azione;

che con i

successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le proprie posizioni;

che l’udienza

preliminare del 18 novembre 2008 è stata limitata all’eccezione sollevata dal

convenuto;

che con decreto 15

dicembre 2008 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria

presentata dagli attori il 3 luglio 2008;

che con sentenza

del 15 dicembre 2008 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione,

ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- a carico

degli attori in solido, tenuti inoltre a rifondere al convenuto fr. 5'000.-;

che con appello 24

dicembre 2008 gli attori sono insorti contro la predetta sentenza, chiedendo

che in riforma della medesima la tassa di giustizia fosse ridotta a fr. 750.- e

Considerandi

le ripetibili a fr. 1’000.-, in via subordinata che fosse loro possibile

versare gli oneri processuali di fr. 6'500.- in rate mensili da fr. 500.-;

che l'appello non

è stato notificato alla controparte;

che per costante

giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il

giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di

eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano

tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

che gli attori

adducono di avere un reddito modesto, costituito delle prestazioni AVS, e di

non avere sostanza, di modo che il pagamento degli oneri processuali di fr.

6'500.- in una sola volta li getterebbe nell’indigenza, e chiedono per tale

motivo che la tassa di giustizia venga ridotta a fr. 750.- e le ripetibili a

fr. 1'000.-;

che nella

fattispecie gli attori procedevano in causa per un importo di fr. 291'510.-;

che per tale valore

litigioso la legge sulla tariffa giudiziaria prevede una tassa di giustizia

compresa tra fr. 2'000.- e fr. 10'000.- (art. 17 LTG), sicché la tassa di

giustizia, comprensiva delle spese, fissata dal Pretore in fr. 1'500.- si situa

al disotto del limite minimo della tariffa;

che il regolamento

sulle ripetibili prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa

(art. 11), ossia, in concreto, da un minimo di fr. 17'500.- a un massimo di fr.

26'300.-, con il risultato che l’importo di fr. 5'000.- stabilito dal primo

giudice risulta essere favorevole agli appellanti;

che in definitiva

il primo giudice, dopo aver respinto per carenza del requisito di probabilità

favorevole la domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli attori, ha stabilito

gli oneri processuali tenendo conto della loro situazione patrimoniale;

che in queste

circostanze non vi è motivo per scostarsi dall’apprezzamento del Pretore, assai

favorevole agli attori;

che il quesito della

violazione del minimo vitale esecutivo esula dalla fissazione degli oneri

processuali e dovrà essere fatto valere nell’ambito della procedura esecutiva;

che l'appello,

manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata

dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello

24.

dicembre 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

400.

-

già

anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido. Non si

attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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