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Decisione

12.2009.10

Contratto di mediazione immobiliare, conferimento di contratto per atti concludenti, onere della prova

13 agosto 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti indicati al considerando n. 4 della sentenza non sono gli unici

documenti che permettono di concludere che un valido rapporto sia sorto tra il

convenuto e S__________, ma anche tra il convenuto e l’appellante. L’attrice precisa

anche che come attestato dai doc. M, N, O1, T1 e U, tutta la corrispondenza tra

il notaio rogante e i mediatori, che hanno permesso la conclusione della

compravendita, sia avvenuta con AP 1. Infine, richiamando i doc. N e T1 l’appellante

asserisce che il notaio incaricato di rogare l’atto di compravendita ha sempre

indirizzato la corrispondenza a S__________ nella sua veste di vice-direttore

della sua succursale di B__________, e non certo in quella di mediatore

immobiliare indipendente.

5. Come

indicato dal Pretore nella sentenza (consid. n. 3) per stabilire se sia stato

stipulato un contratto di mediazione occorre riferirsi ai principi generali

sulla conclusione del contratto ed alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv.

2 CO rinvia (Gautschi, Berner

Kommentar, n. 5a e segg. ad art. 412 CO; Marquis,

Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p. 179), così che

il contratto può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti

(Ammann, Basler Kommentar, 2ª ed.,

n. 5 ad art. 412 CO; Engel, Les

contrats de droit suisse, 2ª ed., p. 522; Marquis,

op. cit., p. 179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non

implica tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in

essere per atti concludenti (I CTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002

p. 557; I CTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257).

L’accettazione per atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole

tolleranza o la tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n. 5c ad art. 412 CO;

Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 184 seg.). È in altre

parole necessario che l’attività del mediatore sia tanto chiara da far ritenere

che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale volontà di

concludere un mandato di mediazione (Schweiger,

Der Mäklerlohn, p. 37 seg.; Ammann,

op. cit., ibidem; Marquis, op.

cit., p. 185 segg.; DTF 72 II 87; I CCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ

2002 p. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10 luglio 1998 inc. n.

12.98.43).

6. Nella

fattispecie il fatto che i documenti evocati dall’attrice nel suo appello siano

stati indirizzati a S__________ presso AP 1 o che gli stessi rechino quale

mittente AP 1 Succursale di B__________ e siano state firmate da S__________,

che all’epoca dei fatti era titolare di una procura collettiva a due, ma non

con un altro procuratore solo per la Succursale (doc. B), non provano che un

contratto sia sorto tra appellante e convenuto, in quanto l’istruttoria ha

permesso di evidenziare che il convenuto non era a conoscenza dei documenti

richiamati dall’appellata, e non era neppure consapevole dell’attività di

mediazione dell’appellante. Non è quindi possibile giungere alla conclusione

che un contratto di mediazione sia sorto per atti concludenti, non essendo

stata l’attività svolta dall’appellata tanto chiara da far ritenere che la

mancata opposizione del mandante sia da considerare quale volontà di concludere

un contratto di mediazione. Le conclusioni sostenute dell’appellante non sono

state neppure confermate da nessun altra risultanza istruttoria, lo stesso J__________

durante la propria audizione testimoniale avvenuta in via rogatoriale il 4

ottobre 2007 ha dichiarato “Herr __________ hatte nie ein Exklusivrecht. Er

hätte nur ein Erfolgshohorar zugute gehabt. Darin wären auch die Spesen

abgedeckt gewesen. Das wusste er sehr genau, weil wir darüber immer wieder

gesprochen haben. Ich habe nur mit Herrn __________ selber gesprochen, ich

weiss nichts zwei Aufträgen”. (cfr. Einvernahme Protokoll pag. 2). Pertanto,

come rilevato con pertinenza dal primo giudice, non vi è alcun elemento dal

quale sia possibile ritenere che un contratto di mediazione sia sorto anche con

l’appellante. Anche su questi punti l’appello è quindi da respingere.

7. A

mente dell’attrice l’esistenza di un contratto di mediazione tra lei medesima e

il convenuto è comprovata anche dalla deposizione del notaio rogante. Essa

rileva che nella sua deposizione il notaio rogante non ha fatto unicamente

riferimento a una commissione dovuta a S__________ personalmente, ma anche a AP

1 e sottolinea che anche il teste avv. J__________ ha riferito che “Il

convenuto aveva detto che avrebbe fatto in modo di pagare una parte alla AP 1.” Se non che, il notaio rogante avv. M__________ ha riferito di non aver

visto alcun contratto di mediazione tra il convenuto e le varie persone che si

sono manifestate nel corso dell’operazione immobiliare (cfr. verbale 23 ottobre

2007 pag. 21), mentre il teste avv. J__________, che si è intrattenuto con il

convenuto prima della compravendita, ha dichiarato: “Il convenuto mi è parso un

po’ confuso, ma mi sembra di avere capito che questo__________ non aveva nessun

contatto diretto con la __________ …”, egli ha poi precisato “Io avevo detto a __________

che si sarebbe dovuto dare una commissione anche alla __________ e questo

perché mio figlio mi aveva detto che ad aver agito nei confronti dell’avv. M__________

era la __________. Il convenuto aveva detto che avrebbe fatto in modo di pagare

una parte anche alla __________” (cfr. verbale 1° ottobre 2007 pag. 15). Su

questo punto, nondimeno, la testimonianza dell’avv. J__________ non prova

l’esistenza di un contratto di mediazione tra l’appellante e il convenuto,

siccome si limita a riportare quanto appreso da terze persone, che per di più

non hanno avuto percezione diretta dei rapporti tra appellante e convenuto. I

testi vengono sentiti nel processo per appurare dei fatti da loro percepiti

personalmente. Le testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni

rilasciate da un terzo o da una parte, su di un determinato fatto, non

costituiscono prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore. In

particolare, se un teste riferisce un’affermazione della parte ciò non implica

in alcun modo accertamento probante della verità di quanto riferito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 1 ad. art. 237). La succitata testimonianza

richiamata dall’appellante è ben lungi da fornire la prova sull’esistenza di un

contratto di mediazione tra l’appellante e il convenuto. Le altre audizioni

testimoniali del resto non hanno permesso di accertare la conclusione di un

contratto di mediazione tra appellante e convenuto, ma solo l’attivarsi di

numerose persone in vista della vendita dell’immobile (cfr. verbale audizione

teste A__________ 19 giugno 2007, pag. 4; verbale audizione teste At__________

19 giugno 2007 pag. 8; verbale audizione teste P__________ 19 giugno 2007 pag.

9). Anche in questo punto l’appello è quindi da respingere.

8. Da

ultimo va analizzata la censura dell’appellante, secondo la quale il Pretore non

avrebbe debitamente tenuto in considerazione i contatti sorti fra l’appellante

e i terzi coinvolti nella compravendita, con riferimento ai doc. H, O2, O3 e T2

e avrebbe quindi a torto ritenuto che tra il convenuto e l’appellante non era stato

concluso un contratto di mediazione. I documenti menzionati

dall’appellante a suffragio dell’esistenza di un contratto di mediazione tra di

essa e il convenuto, nondimeno, non permettono di giungere a una conclusione

diversa da quella del primo giudice. Nel doc. H il legale della persona

giuridica che ha poi acquistato l’immobile si rivogeva a una fiduciaria

estranea all’attrice per segnalare la disponibilità all’acquisto. Nel doc. O2

la conduttrice commerciale di una parte rilevante dell’immobile comunicava

all’attrice la sua intenzione di esercitare il diritto d’opzione per la proroga

del contratto di locazione e nel doc. O3 la banca creditrice ipotecaria

indicava a S__________ le condizioni di pagamento per svincolare i titoli

ipotecari. Infine, il doc. T2 è la lettera con la quale la banca che finanziava

l’acquirente confermava alla banca titolare dei pegni immobiliari l’importo che

avrebbe versato e a quali condizioni. Da questi documenti, così come dalle attività

effettivamente svolte dall’appellante per favorire la vendita dell’immobile,

non è tuttavia possibile dedurre che sia sorto un contratto di mediazione tra

di essa e il convenuto, nemmeno per atti concludenti. Dall’istruttoria,

segnatamente dalle deposizioni testimoniali citate in precedenza, è infatti

emersa una situazione confusa, nella quale attorno alla vendita di un immobile

di valore milionario si sono attivati numerosi immobiliaristi, tra i quali

l’attrice, senza che il convenuto ne avesse conoscenza, come ha riferito il

testimone avv. J__________. Come si è visto (consid. 5), il semplice fatto di

prendere iniziative e di interporsi per la conclusione di un contratto di

compravendita immobiliare non è sufficiente per ammettere la conclusione di un

contratto di mediazione e per pretendere il pagamento della relativa

commissione. L’attrice ha fallito nell’onere della prova, che le incombeva, di

dimostrare l’esistenza di due diversi contratti di mediazione, di cui uno

conferito personalmente al suo vicedirettore, come ammesso dal Pretore, e uno

anche con sé medesima, rimasto allo stadio di una mera affermazione di parte

sprovvista di supporto probatorio. Di conseguenza l’appello deve essere

respinto senza che sia necessario soffermarsi sulle ulteriori contestazioni

sviluppate dall’appellante.

9. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla

controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di

causa di fr. 235'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

7 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali d’appello consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 1’700.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1’800.-

già

anticipati dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di versare al

convenuto fr. 5'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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