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Decisione

12.2009.101

Lavoro - contratto collettivo dell'edilizia - interpretazione di una norma - gruista

15 agosto 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'assenza di pattuizione scritta – e quindi di una valida deroga al predetto

principio generale del CNM – impone di riconoscere a AO 1 il diritto di

percepire lo stipendio della classe A anche per il periodo dal 1° ottobre 2003

al 28 febbraio 2006. L'esame delle ulteriori argomentazioni d'appello, tese a

dimostrare l'occasionalità dell'impiego di AO 1 quale gruista, risulta pertanto

superfluo, non competendo, per altro, nelle circostanze descritte,

Considerandi

all'appellato l'onere di provare che la sua attività di gruista è stata più che

occasionale.

7.

In

conclusione, l'appello in oggetto deve essere respinto e la decisione del

Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa

fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio

di fr. 10'223.70. L'appellante, interamente soccombente, verserà all'istante

un'equa indennità per ripetibili d'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

22 maggio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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