12.2009.101
Lavoro - contratto collettivo dell'edilizia - interpretazione di una norma - gruista
15 agosto 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2009.101
Data decisione, Autorità:
15.08.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro - contratto collettivo dell'edilizia - interpretazione di una norma - gruista
CONTRATTO COLLETTIVO
SALARIO
art. 357 CO
Incarto n.
12.2009.101
Lugano
15 agosto
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.1077
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 29 agosto
2007 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
RA 1
in materia
di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 15'079.60 oltre interessi, per pretese salariali,
domanda ridotta in sede di discussione a fr. 11'481.– netti oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta, sulla quale il Pretore si è pronunciato con sentenza
7 maggio 2009, con cui ha parzialmente accolto l'istanza, condannando la convenuta
a versare fr. 10'223.70 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2006 e fr. 70.–
per le spese esecutive – con conseguente rigetto in via definitiva,
limitatamente ai predetti importi, dell'opposizione interposta al PE n. 1238601
dell'UE di Lugano – come pure a versare all'istante fr. 575.– per ripetibili
parziali;
appellante
la convenuta con atto di appello 22 maggio 2009, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 5 giugno 2009 postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato alle dipendenze di AP 1, dal 1997 al 28 febbraio 2006, data
alla quale il rapporto di lavoro è stato sciolto dalle parti di comune accordo
(doc. 2). Nel dicembre 2000 e nel febbraio 2002, AO 1 aveva seguito i corsi per
gruisti, organizzati dalla SSIC, rispettivamente il corso base, con attestato
di promozione, e quello di approfondimento (doc. B).
Con lettera 3
novembre 2006, AO 1 ha chiesto – per il tramite del sindacato RA 2 – la
correzione retroattiva dello stipendio, lamentando che dopo il conseguimento
della patente di gruista non vi sarebbe stato l'adeguamento previsto
dall'appendice 15 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in
Svizzera (CNM) [doc. E]. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le
parti, con contestazione della pretesa di AO 1 da parte di AP 1 (doc. F, G, H,
I). Il 28 giugno 2007 AO 1 ha fatto notificare a AP 1 un PE dall'UE di Lugano
per un importo di fr. 15'079.60 oltre interessi, al quale l'escussa ha
interposto opposizione.
2. Con istanza
29 agosto 2007, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per
chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 15'079.60 oltre interessi a titolo
di pretese salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________.
Egli ha sostenuto di aver regolarmente svolto il lavoro di gruista dopo il
conseguimento della relativa patente e quindi il suo diritto ad essere inserito
nella classe salariale A a norma del punto 1.5 dell'appendice 15 CNM, ciò anche
in considerazione del fatto che non sarebbe mai intervenuto tra le parti un
accordo di deroga confermato dalla commissione paritetica che autorizzasse il
datore di lavoro a versare unicamente il salario della classe B. AO 1 ha quindi
postulato la condanna di AP 1 a versare la differenza di stipendio. All'udienza
di discussione la convenuta ha contestato l'istanza sostenendo che parte del
credito vantato da AO 1 era prescritto e che, comunque, l'istante veniva
incaricato solo occasionalmente di eseguire qualche tiro di gru, risultando la
sua attività di gruista inferiore al 20% dei giorni lavorativi. Ciò che
autorizzava, a suo dire, l'istante a poter pretendere unicamente il salario
della classe B. Osservava di avere in ogni caso sempre versato un salario
superiore al minimo previsto per la classe B. In sede di discussione l'istante
ha ridotto le sue pretese a fr. 11'481.– netti oltre interessi. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
3. Con sentenza
7 maggio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza per fr. 10'223.70.–
oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2006, oltre a fr. 70.- per spese PE,
rigettando per tali importi l'opposizione al precetto esecutivo e obbligando la
convenuta a rifondere a AO 1 fr. 575.– per parziali ripetibili. Il primo
giudice, ritenuta l'applicabilità del CNM, in particolare del punto 1.5
dell'appendice 15 CNM, ha stabilito che l'istruttoria ha permesso di accertare
un utilizzo abbastanza regolare della gru da parte dell'istante, ciò con
riferimento in particolare alle deposizioni dei testi A__________ e G__________
G__________, C__________, F__________ e C__________. I testimoni in questione
hanno, a suo dire, evidenziato che della gru non veniva fatto un uso continuo e
che conformemente alle necessità dei diversi cantieri dove l'istante è stato
impiegato, egli è stato chiamato spesso e regolarmente a manovrare la gru, a
volte quale unica persona abilitata per l'intero cantiere, altre solo in
occasione della gettata del cemento, altre ancora in sostituzione di un
collega. Secondo il Pretore, ne è quindi emerso un uso che non può sicuramente
essere catalogato come “occasionale” ai sensi del CNM, ritenuto che spesso
l'istante era l'unico in cantiere a poterla manovrare. Il primo giudice ha per
finire anche osservato che, proprio per evitare abusi, il CNM richiede un
accordo scritto che determini all'inizio dell'anno se l'uso della gru sarà
occasionale o continuo. Accertato che il datore di lavoro non ha fatto
sottoscrivere un accordo all'istante, secondo il Pretore ciò non può andare a
detrimento del lavoratore quale parte contrattualmente più debole. Si deve anzi
presumere che in assenza di un accordo scritto l'uso della gru da parte
dell'istante era previsto in modo non occasionale.
4. Con appello 22
maggio 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con
osservazioni 5 giugno 2009, AO 1 postula la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili.
5. Non è
contestato che il contratto di lavoro in essere tra le parti dal 1997 al 28
febbraio 2006 soggiaceva al Contratto nazionale mantello per l'edilizia
principale in Svizzera (CNM). Nel periodo considerato dalla decisione del
Pretore – giugno 2002/28 febbraio 2006 – si sono susseguiti il CNM 2000, il CNM
2005 e il CNM 2006, come pure le appendici facenti parte integrante del CNM. Secondo
l'art. 42 cpv. 2 CNM – norma rimasta invariata nelle diverse edizioni –
l'elenco redatto dalla Commissione partetica svizzera d'applicazione (CPSA)
stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno
diritto all'assegnazione nella classe salariale A. L'appendice 15 del CNM
costituisce il predetto elenco e, all'art. 1.5, inserisce nella classe salariale
A – definendoli qualificati – i lavoratori che hanno superato con successo gli
esami dopo aver seguito la formazione per gruisti al Centro di formazione della
SSIC. Quest'ultimo articolo dell'appendice 15 è stato modificato con l'aggiunta
delle clausole – messe in vigore il 1° ottobre 2003 dal decreto 22 agosto 2003
del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CNM (FF 2003
pag. 5285) – indicanti che se un dipendente è impiegato solo occasionalmente
come gruista, cioè meno del 20% dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe
salariale B e che all'inizio dell'anno, datore di lavoro e dipendente devono
stabilire per iscritto se l'attività di gruista è occasionale o meno.
Giova rammentare
come le disposizioni sul salario minimo garantito contenute in un contratto
collettivo mirino a proteggere i lavoratori, tenuto conto tra l'altro della
loro formazione e della loro attitudine. Esse sono vincolanti per il datore di
lavoro.
6. L'appellante
si dilunga nel criticare i riferimenti fatti dal Pretore alle deposizioni dei
testi G__________, C__________ e C__________, sostenendo che il primo giudice avrebbe
omesso di considerare affermazioni, a suo dire, importanti dei medesimi testi.
Essa sostiene che “dalle testimonianze sopraccitate e dalle altre avvenute in
corso di causa non è minimamente provato che l'appellato svolgesse
principalmente attività di gruista, o che perlomeno essa fosse se non altro di
almeno 20% del tempo di lavoro” (appello, pag. 5 verso il basso). Addirittura
dalle testimonianze si evincerebbe “piuttosto la tesi contraria secondo la
quale l'appellato era un manovale, con titolo di gruista, al quale non era però
assegnata attività di gruista, fatte salve rare occasioni – per un periodo
decisamente limitato in rapporto all'attività globale svolta – nelle quali
sostituiva il gruista, assente o occupato in altri lavori, o su cantieri di
piccola taglia, nei quali tuttavia l'appellato ha lavorato in minor misura e
dove l'utilizzo della gru è comunque decisamente limitato” (appello, pag. 5 in
basso).
Dalle affermazioni
dell'appellante emerge chiaramente che non è contestato che AO 1 disponeva
della patente che lo abilitava a manovrare la gru a norma dell'Ordinanza sulle
gru del 27 settembre 1999 (RS 832.312.15). AP 1 sostiene anzi di aver assunto i
costi della formazione dell'appellato (appello, pag. 3 verso l'alto) e ammette
di averlo impiegato quantomeno parzialmente in tale funzione. Diversamente da
quanto da lei sostenuto (appello, pag. 6 in basso), dall'istruttoria non emerge
che “l'attività dell'appellato era quella di manovale”. La funzione di gruista
esercitata da AO 1 è infatti attestata dai testi – indicati anche dal primo
giudice – A__________ e G__________ G__________ (act. IV, pag. 1-3), U__________
C__________ (act. III, pag. 1-2), F__________ F__________ (act. III, pag. 3) e
F__________ C__________ (act. III, pag. 4). Pure l'attestato rilasciato da AP 1
indica del resto in modo chiaro la funzione di “gruista” tra le occupazioni di AO
1 (doc. D, punto n. 3).
6.1 Accertato che
AO 1 ha esercitato presso AP 1 la funzione di gruista, avendo tra l'altro
superato con successo gli esami di formazione del Centro di formazione della
SSIC (doc. B), appare indiscutibile la decisione del Pretore di riconoscere il
diritto dell'istante di percepire lo stipendio della classe A, quanto meno dal
giugno 2002 al settembre 2003 compresi. In effetti l'art. 1.5 dell'appendice 15
in vigore fino al 30 settembre 2003 non prevedeva deroghe, riconoscendo la
classe A a tutti i gruisti indipendentemente dall'occasionalità o meno del loro
impiego. Trattandosi di disposizione normativa, che costituisce parte
integrante del contratto individuale di lavoro tra datore di lavoro e
lavoratore [cfr. CNM, commento marginale della “Seconda Parte – Disposizioni
contrattuali”, in relazione con l'art. 357 cpv. 1 CO (Wyler, Droit du travail, 2ª ed., Berna 2008, pag. 675)], AP 1 era tenuta a corrispondere
inderogabilmente a AO 1 lo stipendio della classe A, risultando nulla ogni
pattuizione contrattuale derogante, a sfavore del lavoratore, a quanto disposto
dalla convenzione collettiva (Brunner,
Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea
2005, ad art. 356-358 CO, pag. 364-365 n. 15).
6.2 Con la
modifica entrata in vigore il 1° ottobre 2003, al punto 1.5 dell'appendice 15
del CNM è stato mantenuto l'inserimento nella classe salariale A dei lavoratori
che hanno conseguito con successo gli esami dopo aver seguito la formazione per
gruisti al Centro di formazione della SSIC; sono state però aggiunte, come
detto (sopra, consid. 5), le clausole indicanti che se un dipendente è
impiegato solo occasionalmente come gruista, cioè meno del 20% dei giorni
lavorativi, ha diritto alla classe salariale B e che all'inizio dell'anno,
datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l'attività di
gruista sia occasionale o meno.
Le disposizioni
delle convenzioni collettive di lavoro che istituiscono un salario minimo sono
clausole normative che hanno un effetto diretto nei rapporti tra il datore di
lavoro e il lavoratore, e come tali devono essere interpretate oggettivamente e
singolarmente secondo i principi validi per l'interpretazione delle leggi (DTF
127 III 318 consid. 2a; sentenza non pubblicata del TF, n.4C.206/2003, consid.
2.3). Per quanto qui concerne, la modifica entrata in vigore il 1° ottobre
2003, del punto 1.5 dell'appendice 15 del CNM deve essere interpretata quale
possibilità di deroga al principio generale di riconoscere ai gruisti in
possesso della patente la classe salariale A. Questa interpretazione trova
conferma nel fatto che l'inserimento di detti lavoratori nella “classe salariale
A (lavoratori qualificati)” è stato, come detto, mantenuto e che la nuova clausola
si inserisce nell'appendice 15 del CNM, “costitutiva dell'elenco dei criteri di
classificazione delle classi A e Q”, allestito dalla CPSA a norma dell'art. 42
cpv. 2 CNM. I gruisti diplomati non sono, in altri termini, stati declassati
tra i “lavoratori edili” che dispongono semplicemente di ”conoscenze
professionali”, per i quali l'art. 42 cpv. 1 CNM prevede la classe salariale B.
E' stata prevista unicamente una possibilità di deroga al principio generale
del riconoscimento della classe salariale A, da perfezionarsi mediante accordo
scritto, qualora i gruisti diplomati siano impiegati solo occasionalmente come
gruisti. L'obbligo per le parti (datore di lavoro e dipendente) di stabilire
per iscritto, all'inizio dell'anno, se l'attività di gruista sia occasionale o
meno, conferma ulteriormente questa interpretazione. La dottrina e la giurisprudenza
ammettono in effetti che una convenzione collettiva di lavoro possa prevedere
che le parti di un contratto individuale di lavoro abbiano facoltà di derogare
a talune disposizioni normative mediante la forma scritta; in tal caso, il
datore di lavoro e il dipendente devono tuttavia rispettare detta forma per
derogare validamente alla convenzione collettiva (Wyler, op. cit., loc. cit., SARB 3/99, n. 102, pag. 664). A
titolo abbondanziale va evidenziato che, nel caso in esame, la pattuizione
scritta – richiesta annualmente – lascia trasparire la volontà dei contraenti
della CNM di permettere ai datori di lavoro e ai dipendenti di fissare a priori
e ogni anno la classe di stipendio B – in deroga alla classe A, in funzione di
un impiego occasionale quale gruista preventivamente concordato – evitando
incomprensioni e abusi.
Per quanto qui
concerne, dagli atti non risulta che AP 1 e AO 1 abbiano stabilito per iscritto
che l'attività di quest'ultimo come gruista era solo occasionale e che di
conseguenza si derogava al principio generale di attribuzione alla classe salariale
Fatti
A. L'assenza di pattuizione scritta – e quindi di una valida deroga al predetto
principio generale del CNM – impone di riconoscere a AO 1 il diritto di
percepire lo stipendio della classe A anche per il periodo dal 1° ottobre 2003
al 28 febbraio 2006. L'esame delle ulteriori argomentazioni d'appello, tese a
dimostrare l'occasionalità dell'impiego di AO 1 quale gruista, risulta pertanto
superfluo, non competendo, per altro, nelle circostanze descritte,
Considerandi
all'appellato l'onere di provare che la sua attività di gruista è stata più che
occasionale.
7.
In
conclusione, l'appello in oggetto deve essere respinto e la decisione del
Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa
fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio
di fr. 10'223.70. L'appellante, interamente soccombente, verserà all'istante
un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
22 maggio 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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