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Decisione

12.2009.103

Reiscrizione di società anonima cancellata da RC

20 novembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

che con

petizione 13 luglio 2001 (inc. n. OA.2001.134) E__________ SA, allora

proprietaria del mappale n. __________ RFD di __________, ha convenuto in

giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1 e AO 2,

proprietari il primo della particella n. __________ e il secondo della

particella n. __________ RFD del medesimo Comune, per ottenere, previa adozione

di misure supercautelari e cautelari e dietro il pagamento di un’equa indennità,

l’iscrizione di un diritto di passo veicolare a favore del fondo n. __________

ed a carico dei fondi n. __________ e __________;

che nelle

more della causa, il 7 gennaio 2002, il Pretore ha confermato in via cautelare l’ordine

ai convenuti di astenersi dall'ostacolare l'accesso veicolare al fondo

dell’attrice, pronuncia che è stata poi confermata l’11 luglio 2003 dalla prima

Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2002.5);

che,

esperita l’istruttoria, il 9 febbraio 2004 (doc. 4) il Pretore ha respinto la

petizione, sennonché la sentenza 19 febbraio 2007 (doc. 5) con cui la prima

Camera civile del Tribunale d’appello aveva respinto l’appello dell’attrice

(inc. n. 11.2004.21) è stata annullata il 30 novembre 2007 (doc. D) dalla

Seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n.5A_174/2007),

così che l’incarto è stato ritornato ai giudici cantonali (inc. n. 11.2008.24),

che hanno ordinato un complemento peritale;

che il 18

marzo 2009 l’attrice, con un’azione possessoria (inc. n. DI.2009.115), ha

chiesto l’autorizzazione a posare materiale di scarto (asfalto frantumato) in

modo da sistemare il sedime della strada a fianco dei mappali n. __________ e __________;

che

nell’ambito di quest’ultimo procedimento il Pretore, il 26 marzo 2009, ha

evidenziato che da una consultazione del registro di commercio elettronico

risultava che l’attrice sarebbe stata radiata il precedente 9 marzo ed ha

quindi assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare le loro

osservazioni;

che a

seguito dello scritto 27 marzo 2009 con cui il legale dei convenuti, preso atto

della cancellazione della controparte dal registro di commercio, comunicava

l’intenzione di AO 2 di procedere all’immediato blocco del transito (doc. I), il

presidente della prima Camera civile del Tribunale d’appello, con ordinanza 31

marzo 2009 (doc. 7), ha a sua volta assegnato all’attrice un termine di 10

giorni per formulare eventuali osservazioni nella causa pendente in appello;

che, nel

frattempo, con l’istanza 30 marzo 2009 qui in esame, AP 1 ha chiesto la reiscrizione a registro di commercio di E__________ SA in liquidazione, a spese di

quest’ultima: essa, agente in qualità di liquidatrice dell’attrice, che le

aveva venduto la particella n. __________ il 10 settembre 2003 (doc. C) ed era

stata sciolta e posta in liquidazione per deliberazione dell’assemblea generale

del 12 novembre 2003 (doc. H), ha in sostanza evidenziato di aver instato il 18

luglio 2008 (doc. G), a seguito di un malinteso, per la radiazione della

società, poi avvenuta il 3 marzo 2009 (doc. H), rilevando però che il fatto che

la società radiata fosse tuttora parte del procedimento civile pendente innanzi

alla prima Camera civile del Tribunale d’appello giustificava la sua

reintegrazione nel pubblico registro giusta l’art. 164 cpv. 1 lett. b ORC;

che

quello stesso giorno il Pretore ha accolto la richiesta di misure

supercautelari contenuta nell’istanza, volta a far ordine ai convenuti di

eliminare immediatamente ogni ostacolo che impedisse l’accesso veicolare al

fondo n. __________ e di togliere il cartello “strada senza uscita, divieto

assoluto di transito” posato;

che,

esperita l’istruttoria, il Pretore, con la sentenza 20 maggio 2009 qui impugnata,

ha respinto l’istanza di reiscrizione e ha revocato le misure supercautelari

emanate il precedente 30 marzo: il giudice di prime cure ha ritenuto da una

parte che a seguito della radiazione dal registro di commercio dell’attrice la

stessa aveva perso la qualità di parte sicché non era più parte del

procedimento civile, e dall’altra che l’istante non aveva evocato alcun

interesse proprio alla reiscrizione dell’attrice, che oltretutto non era più

proprietaria del fondo n. __________;

che con

l’appello 26 maggio 2009 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con

osservazioni 19 giugno 2009, l’istante, previa assunzione di alcune prove a suo

tempo non ammesse dal Pretore, chiede di riformare il querelato giudizio nel

senso di accogliere l’istanza e di ripristinare nel contempo i provvedimenti

supercautelari revocati: essa ritiene che la reiscrizione dell’attrice s’imporrebbe

già in virtù di un precedente giurisprudenziale (I CCA 21 settembre 1995 inc.

n. 11.1995.232); e comunque tale provvedimento s’imponeva anche in base

all’art. 164 cpv. 1 lett. a e b ORC, in vigore dal 1° gennaio 2008, disposizione

che permetteva la reiscrizione nel caso in cui al temine della liquidazione

dell’ente giuridico cancellato fossero rimasti attivi non ancora realizzati o

distribuiti, rispettivamente nel caso in cui l’ente giuridico cancellato

partecipasse a un procedimento giudiziario come parte, tanto più che l’istante

faceva valere un interesse proprio in quanto attuale proprietaria del fondo n. __________;

Considerandi

in diritto:

che prima

di esaminare le censure d’appello, vanno preliminarmente evase l’eccezione di

incompetenza della scrivente Camera formulata (implicitamente) dai convenuti e

la domanda di assunzione delle prove a suo tempo non ammesse dal giudice di

prime cure formulata dall’istante;

che, con

riferimento alla prima, si osserva che è a torto che i convenuti ritengono che

il valore litigioso in questa sede sia inferiore a fr. 8'000.-, per cui la

Camera non sarebbe competente a decidere sul gravame: pacifico che il valore

della lite sia funzionale all’interesse economico alla reiscrizione della

società radiata (TF 28 novembre 2008 4A_465/2008 consid. 1.5; RSPC 2009 p. 181)

e che in concreto lo stesso corrisponda dunque al valore della lite pendente

innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (oltre a quello della

causa possessoria pendente presso la Pretura), si può in effetti rinviare alla

pertinente motivazione con cui il Tribunale federale, statuendo sul ricorso in

materia civile presentato contro la sentenza di quest’ultima autorità, aveva

concluso per l’esistenza di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (doc.

D, consid. 1);

che quanto

alla domanda di assunzione delle prove a suo tempo non ammesse dal Pretore formulata

dall’istante (richiamo degli incarti n. 11.2002.5, 11.2004.21, 11.2008.24 dalla

prima Camera civile del Tribunale d’appello e dell’incarto n. 5A_174/2007 del

Tribunale federale e sopralluogo), la stessa deve pure essere disattesa, le

prove in questione non essendo rilevanti per l’esito della lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 184);

che,

passando ora ad esaminare le censure d’appello, va subito respinta la tesi

dell’istante secondo cui la reiscrizione dell’attrice s’imporrebbe già in virtù

di un precedente giurisprudenziale (I CCA 21 settembre 1995 inc. n. 11.1995.232):

in effetti il fatto che in quella sentenza la Corte cantonale, chiamata a

decidere su un appello contro un decreto di stralcio promosso da una società nel

frattempo radiata dal registro di commercio, abbia respinto il gravame

rilevando che la sua reiscrizione era stata ottenuta solo dopo che la causa era

già stata stralciata dai ruoli dal Pretore non significa necessariamente che

l’esito sarebbe stato diverso se la sua reiscrizione fosse invece stata

ottenuta prima dello stralcio della causa; e comunque nel caso qui in esame non

si tratta di statuire sull’appello contro un decreto di stralcio, ma su un

appello contro la mancata reiscrizione della società radiata;

che, ciò

premesso, resta in definitiva da stabilire se l’istante, a titolo personale siccome

proprietaria della part. 615 oppure nella sua qualità di liquidatrice

dell’attrice, possa pretendere la reiscrizione di quest’ultima nel registro di

commercio;

che la

possibilità che essa possa ottenere il provvedimento postulato agendo a titolo

personale, siccome proprietaria della part. __________, dev’essere a priori scartata

in quanto la dottrina e la giurisprudenza riconoscono la legittimazione alla

reiscrizione unicamente ai consiglieri di amministrazione, ai liquidatori, agli

azionisti ed ai creditori della società radiata (Rayroux, Commentaire

Romand, n. 7 ad art. 746 CO; Stäubli, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 746 CO; Bürgi/Nordmann-Zimmermann, Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 746 CO; Schucany, Kommentar

zum schweizerischen Aktienrecht, 2ª ed., n. 2 ad art. 746 CO; Bilek/von der Crone, Voraussetzungen und

Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer Gesellschaft - Entscheid des

Schweizerischen Bundesgerichts 4A.12/2006 (BGE 132 III 731) vom 19. September 2006 i.S. Nachlass X. (Beschwerdeführer) gegen

Aufsichtsbehörde über das Handelsregister des Kantons Genf

(Beschwerdegegnerin), in: SZW 2007 p. 83; Guhl/Druey, Das

schweizerische Obligationenrecht, 9ª ed., § 73 n. 30; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, § 56 n. 154);

che più complesso è invece stabilire se il fatto che essa agisca in

qualità di liquidatrice dell’attrice sia sufficiente allo scopo;

che in

base al diritto previgente il quesito avrebbe senz’altro avuto una risposta

negativa, dato che la dottrina e la giurisprudenza permettevano al liquidatore

di ottenere la reiscrizione della società radiata solo nel caso in cui, premessa

l’esistenza di un interesse della società alla reiscrizione, costui fosse

venuto a conoscenza dell’esistenza di un attivo nuovo dopo la radiazione (Bürgi/Nordmann-Zimmermann, op. cit., ibidem; Bilek/von der Crone, op. cit., p. 84;

DTF 78 I 451, 121 III 324 consid. 3a), ciò che non è ovviamente

il caso nella presente fattispecie, ritenuto che l’esistenza della causa relativa

al diritto di passo (e lo stesso vale per la causa possessoria, che ne

costituisce il corollario) era ampiamente nota all’istante liquidatrice, non

foss’altro che per il suo interesse personale;

che la situazione

non è invece così evidente dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della

nuova ORC e meglio del suo art. 164 cpv. 1 lett. b ORC, secondo cui su domanda

il tribunale può ordinare la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico

cancellato per quanto sia reso verosimile che lo stesso partecipa a un

procedimento giudiziario come parte, circostanza quest’ultima che si è

chiaramente verificata nel caso di specie, atteso che le cause di cui si

auspica la continuazione, quella volta all’iscrizione di un diritto di passo e

quella possessoria, sono tuttora formalmente pendenti innanzi alla prima Camera

civile del Tribunale d’appello rispettivamente in Pretura;

che, a

giudizio della scrivente Camera, l’istante abusa però del suo diritto a

prevalersi del tenore letterale della norma, che dev’essere applicata in tutt’altri

casi: in effetti, alla luce della già citata giurisprudenza, scopo della norma,

di carattere eccezionale (Rayroux, op. cit., ibidem), non può che essere quello di consentire alla

parte che è stata sorpresa della radiazione della controparte, a cui non ha

quindi potuto preventivamente opporsi, di porre rimedio a questa (iniqua) situazione,

e non certo quello di permettere di ovviare alle negligenze della parte che ha

già avuto la possibilità di opporsi alla radiazione oppure ancora della controparte

stessa che è all’origine - e dunque è a conoscenza - della sua prossima

radiazione, com’è invece avvenuto nel caso concreto, ove è stata la stessa istante

liquidatrice a chiedere, a seguito di un non meglio precisato malinteso, la

radiazione dell’attrice;

che in

ogni caso è con pertinenza che il giudice di prime cure ha negato l’esistenza

di un interesse degno di protezione dell’attrice (art. 164 cpv. 2 ORC) alla continuazione

delle cause pendenti innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello rispettivamente

in Pretura e con ciò alla sua reiscrizione: innanzitutto all’attrice, ormai non

più proprietaria della particella n. __________, difetta chiaramente la

legittimazione attiva nella causa possessoria; quanto all’altra causa, al di là

degli anticipi da lei sino ad oggi forniti (cauzioni, spese e ripetibili) e dei

“possibili impegni” assunti verso l’acquirenti, addotti dall’istante per la

prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC) e comunque non dimostrati né tanto meno quantificati, si osserva che l’attrice,

pur essendo di per sé legittimata giuridicamente a proseguirla (art. 110 cpv. 1

CPC), non ha più un interesse sostanziale proprio ad ottenere il diritto di

passo veicolare, il fondo a favore del quale si postula l’iscrizione della

servitù appartenendo ormai a terze persone; è semmai l’istante, in quanto

attuale proprietaria di quella particella, ad avere un interesse all’esito di

quella causa, sennonché essa - come detto - non legittimata in questa sua veste

a chiedere la reiscrizione dell’attrice, disporrebbe comunque di altri modi per

far valere quel suo interesse, ad esempio chiedendo - previo accordo della controparte

- di subingredire nella lite all’attrice ex art. 110 cpv. 2 CPC, oppure

promuovendo essa stessa una nuova causa in tal senso;

che, stando

così le cose, la decisione pretorile di non reiscrivere l’attrice a registro di

commercio dev’essere confermata e l’appello dell’istante deve pertanto essere

respinto, senza che sia necessario esprimersi sull’opportunità di ripristinare

il decreto supercautelare revocato dal Pretore con la sentenza rispettivamente

sulla richiesta dei convenuti di obbligare in tal caso l’istante a prestare un’adeguata

garanzia ai sensi dell’art. 380 cpv. 1 CPC;

che la

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado

seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 26 maggio 2009 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alle parti appellate fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione:

Pretura del Distretto di Bellinzona

Ufficio

del registro di commercio, Lugano

Ufficio

federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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