12.2009.103
Reiscrizione di società anonima cancellata da RC
20 novembre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2009.103
Data decisione, Autorità:
20.11.2009, IICCA
Titolo:
Reiscrizione di società anonima cancellata da RC
CANCELLAZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO
ISCRIZIONE DELLE DITTE
art. 746 CO
art. 164 cpv. 1 let. b ORC
Incarto n.
12.2009.103
Lugano
20 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.131
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 30 marzo 2009
da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
da RA 1
con cui
l’istante, previa adozione di misure supercautelari poi ordinate dal giudice,
ha chiesto la reiscrizione a registro di commercio di E__________ SA in
liquidazione, a spese di quest’ultima, domanda avversata dai convenuti che
hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 20
maggio 2009 ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 26 maggio 2009, con cui, previa assunzione di
alcune prove, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
l’istanza e di ripristinare nel contempo i provvedimenti supercautelari con ciò
revocati, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 19 giugno 2009 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che con
petizione 13 luglio 2001 (inc. n. OA.2001.134) E__________ SA, allora
proprietaria del mappale n. __________ RFD di __________, ha convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1 e AO 2,
proprietari il primo della particella n. __________ e il secondo della
particella n. __________ RFD del medesimo Comune, per ottenere, previa adozione
di misure supercautelari e cautelari e dietro il pagamento di un’equa indennità,
l’iscrizione di un diritto di passo veicolare a favore del fondo n. __________
ed a carico dei fondi n. __________ e __________;
che nelle
more della causa, il 7 gennaio 2002, il Pretore ha confermato in via cautelare l’ordine
ai convenuti di astenersi dall'ostacolare l'accesso veicolare al fondo
dell’attrice, pronuncia che è stata poi confermata l’11 luglio 2003 dalla prima
Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2002.5);
che,
esperita l’istruttoria, il 9 febbraio 2004 (doc. 4) il Pretore ha respinto la
petizione, sennonché la sentenza 19 febbraio 2007 (doc. 5) con cui la prima
Camera civile del Tribunale d’appello aveva respinto l’appello dell’attrice
(inc. n. 11.2004.21) è stata annullata il 30 novembre 2007 (doc. D) dalla
Seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n.5A_174/2007),
così che l’incarto è stato ritornato ai giudici cantonali (inc. n. 11.2008.24),
che hanno ordinato un complemento peritale;
che il 18
marzo 2009 l’attrice, con un’azione possessoria (inc. n. DI.2009.115), ha
chiesto l’autorizzazione a posare materiale di scarto (asfalto frantumato) in
modo da sistemare il sedime della strada a fianco dei mappali n. __________ e __________;
che
nell’ambito di quest’ultimo procedimento il Pretore, il 26 marzo 2009, ha
evidenziato che da una consultazione del registro di commercio elettronico
risultava che l’attrice sarebbe stata radiata il precedente 9 marzo ed ha
quindi assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare le loro
osservazioni;
che a
seguito dello scritto 27 marzo 2009 con cui il legale dei convenuti, preso atto
della cancellazione della controparte dal registro di commercio, comunicava
l’intenzione di AO 2 di procedere all’immediato blocco del transito (doc. I), il
presidente della prima Camera civile del Tribunale d’appello, con ordinanza 31
marzo 2009 (doc. 7), ha a sua volta assegnato all’attrice un termine di 10
giorni per formulare eventuali osservazioni nella causa pendente in appello;
che, nel
frattempo, con l’istanza 30 marzo 2009 qui in esame, AP 1 ha chiesto la reiscrizione a registro di commercio di E__________ SA in liquidazione, a spese di
quest’ultima: essa, agente in qualità di liquidatrice dell’attrice, che le
aveva venduto la particella n. __________ il 10 settembre 2003 (doc. C) ed era
stata sciolta e posta in liquidazione per deliberazione dell’assemblea generale
del 12 novembre 2003 (doc. H), ha in sostanza evidenziato di aver instato il 18
luglio 2008 (doc. G), a seguito di un malinteso, per la radiazione della
società, poi avvenuta il 3 marzo 2009 (doc. H), rilevando però che il fatto che
la società radiata fosse tuttora parte del procedimento civile pendente innanzi
alla prima Camera civile del Tribunale d’appello giustificava la sua
reintegrazione nel pubblico registro giusta l’art. 164 cpv. 1 lett. b ORC;
che
quello stesso giorno il Pretore ha accolto la richiesta di misure
supercautelari contenuta nell’istanza, volta a far ordine ai convenuti di
eliminare immediatamente ogni ostacolo che impedisse l’accesso veicolare al
fondo n. __________ e di togliere il cartello “strada senza uscita, divieto
assoluto di transito” posato;
che,
esperita l’istruttoria, il Pretore, con la sentenza 20 maggio 2009 qui impugnata,
ha respinto l’istanza di reiscrizione e ha revocato le misure supercautelari
emanate il precedente 30 marzo: il giudice di prime cure ha ritenuto da una
parte che a seguito della radiazione dal registro di commercio dell’attrice la
stessa aveva perso la qualità di parte sicché non era più parte del
procedimento civile, e dall’altra che l’istante non aveva evocato alcun
interesse proprio alla reiscrizione dell’attrice, che oltretutto non era più
proprietaria del fondo n. __________;
che con
l’appello 26 maggio 2009 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con
osservazioni 19 giugno 2009, l’istante, previa assunzione di alcune prove a suo
tempo non ammesse dal Pretore, chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere l’istanza e di ripristinare nel contempo i provvedimenti
supercautelari revocati: essa ritiene che la reiscrizione dell’attrice s’imporrebbe
già in virtù di un precedente giurisprudenziale (I CCA 21 settembre 1995 inc.
n. 11.1995.232); e comunque tale provvedimento s’imponeva anche in base
all’art. 164 cpv. 1 lett. a e b ORC, in vigore dal 1° gennaio 2008, disposizione
che permetteva la reiscrizione nel caso in cui al temine della liquidazione
dell’ente giuridico cancellato fossero rimasti attivi non ancora realizzati o
distribuiti, rispettivamente nel caso in cui l’ente giuridico cancellato
partecipasse a un procedimento giudiziario come parte, tanto più che l’istante
faceva valere un interesse proprio in quanto attuale proprietaria del fondo n. __________;
Considerandi
in diritto:
che prima
di esaminare le censure d’appello, vanno preliminarmente evase l’eccezione di
incompetenza della scrivente Camera formulata (implicitamente) dai convenuti e
la domanda di assunzione delle prove a suo tempo non ammesse dal giudice di
prime cure formulata dall’istante;
che, con
riferimento alla prima, si osserva che è a torto che i convenuti ritengono che
il valore litigioso in questa sede sia inferiore a fr. 8'000.-, per cui la
Camera non sarebbe competente a decidere sul gravame: pacifico che il valore
della lite sia funzionale all’interesse economico alla reiscrizione della
società radiata (TF 28 novembre 2008 4A_465/2008 consid. 1.5; RSPC 2009 p. 181)
e che in concreto lo stesso corrisponda dunque al valore della lite pendente
innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (oltre a quello della
causa possessoria pendente presso la Pretura), si può in effetti rinviare alla
pertinente motivazione con cui il Tribunale federale, statuendo sul ricorso in
materia civile presentato contro la sentenza di quest’ultima autorità, aveva
concluso per l’esistenza di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (doc.
D, consid. 1);
che quanto
alla domanda di assunzione delle prove a suo tempo non ammesse dal Pretore formulata
dall’istante (richiamo degli incarti n. 11.2002.5, 11.2004.21, 11.2008.24 dalla
prima Camera civile del Tribunale d’appello e dell’incarto n. 5A_174/2007 del
Tribunale federale e sopralluogo), la stessa deve pure essere disattesa, le
prove in questione non essendo rilevanti per l’esito della lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 184);
che,
passando ora ad esaminare le censure d’appello, va subito respinta la tesi
dell’istante secondo cui la reiscrizione dell’attrice s’imporrebbe già in virtù
di un precedente giurisprudenziale (I CCA 21 settembre 1995 inc. n. 11.1995.232):
in effetti il fatto che in quella sentenza la Corte cantonale, chiamata a
decidere su un appello contro un decreto di stralcio promosso da una società nel
frattempo radiata dal registro di commercio, abbia respinto il gravame
rilevando che la sua reiscrizione era stata ottenuta solo dopo che la causa era
già stata stralciata dai ruoli dal Pretore non significa necessariamente che
l’esito sarebbe stato diverso se la sua reiscrizione fosse invece stata
ottenuta prima dello stralcio della causa; e comunque nel caso qui in esame non
si tratta di statuire sull’appello contro un decreto di stralcio, ma su un
appello contro la mancata reiscrizione della società radiata;
che, ciò
premesso, resta in definitiva da stabilire se l’istante, a titolo personale siccome
proprietaria della part. 615 oppure nella sua qualità di liquidatrice
dell’attrice, possa pretendere la reiscrizione di quest’ultima nel registro di
commercio;
che la
possibilità che essa possa ottenere il provvedimento postulato agendo a titolo
personale, siccome proprietaria della part. __________, dev’essere a priori scartata
in quanto la dottrina e la giurisprudenza riconoscono la legittimazione alla
reiscrizione unicamente ai consiglieri di amministrazione, ai liquidatori, agli
azionisti ed ai creditori della società radiata (Rayroux, Commentaire
Romand, n. 7 ad art. 746 CO; Stäubli, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 746 CO; Bürgi/Nordmann-Zimmermann, Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 746 CO; Schucany, Kommentar
zum schweizerischen Aktienrecht, 2ª ed., n. 2 ad art. 746 CO; Bilek/von der Crone, Voraussetzungen und
Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer Gesellschaft - Entscheid des
Schweizerischen Bundesgerichts 4A.12/2006 (BGE 132 III 731) vom 19. September 2006 i.S. Nachlass X. (Beschwerdeführer) gegen
Aufsichtsbehörde über das Handelsregister des Kantons Genf
(Beschwerdegegnerin), in: SZW 2007 p. 83; Guhl/Druey, Das
schweizerische Obligationenrecht, 9ª ed., § 73 n. 30; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 56 n. 154);
che più complesso è invece stabilire se il fatto che essa agisca in
qualità di liquidatrice dell’attrice sia sufficiente allo scopo;
che in
base al diritto previgente il quesito avrebbe senz’altro avuto una risposta
negativa, dato che la dottrina e la giurisprudenza permettevano al liquidatore
di ottenere la reiscrizione della società radiata solo nel caso in cui, premessa
l’esistenza di un interesse della società alla reiscrizione, costui fosse
venuto a conoscenza dell’esistenza di un attivo nuovo dopo la radiazione (Bürgi/Nordmann-Zimmermann, op. cit., ibidem; Bilek/von der Crone, op. cit., p. 84;
DTF 78 I 451, 121 III 324 consid. 3a), ciò che non è ovviamente
il caso nella presente fattispecie, ritenuto che l’esistenza della causa relativa
al diritto di passo (e lo stesso vale per la causa possessoria, che ne
costituisce il corollario) era ampiamente nota all’istante liquidatrice, non
foss’altro che per il suo interesse personale;
che la situazione
non è invece così evidente dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della
nuova ORC e meglio del suo art. 164 cpv. 1 lett. b ORC, secondo cui su domanda
il tribunale può ordinare la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico
cancellato per quanto sia reso verosimile che lo stesso partecipa a un
procedimento giudiziario come parte, circostanza quest’ultima che si è
chiaramente verificata nel caso di specie, atteso che le cause di cui si
auspica la continuazione, quella volta all’iscrizione di un diritto di passo e
quella possessoria, sono tuttora formalmente pendenti innanzi alla prima Camera
civile del Tribunale d’appello rispettivamente in Pretura;
che, a
giudizio della scrivente Camera, l’istante abusa però del suo diritto a
prevalersi del tenore letterale della norma, che dev’essere applicata in tutt’altri
casi: in effetti, alla luce della già citata giurisprudenza, scopo della norma,
di carattere eccezionale (Rayroux, op. cit., ibidem), non può che essere quello di consentire alla
parte che è stata sorpresa della radiazione della controparte, a cui non ha
quindi potuto preventivamente opporsi, di porre rimedio a questa (iniqua) situazione,
e non certo quello di permettere di ovviare alle negligenze della parte che ha
già avuto la possibilità di opporsi alla radiazione oppure ancora della controparte
stessa che è all’origine - e dunque è a conoscenza - della sua prossima
radiazione, com’è invece avvenuto nel caso concreto, ove è stata la stessa istante
liquidatrice a chiedere, a seguito di un non meglio precisato malinteso, la
radiazione dell’attrice;
che in
ogni caso è con pertinenza che il giudice di prime cure ha negato l’esistenza
di un interesse degno di protezione dell’attrice (art. 164 cpv. 2 ORC) alla continuazione
delle cause pendenti innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello rispettivamente
in Pretura e con ciò alla sua reiscrizione: innanzitutto all’attrice, ormai non
più proprietaria della particella n. __________, difetta chiaramente la
legittimazione attiva nella causa possessoria; quanto all’altra causa, al di là
degli anticipi da lei sino ad oggi forniti (cauzioni, spese e ripetibili) e dei
“possibili impegni” assunti verso l’acquirenti, addotti dall’istante per la
prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC) e comunque non dimostrati né tanto meno quantificati, si osserva che l’attrice,
pur essendo di per sé legittimata giuridicamente a proseguirla (art. 110 cpv. 1
CPC), non ha più un interesse sostanziale proprio ad ottenere il diritto di
passo veicolare, il fondo a favore del quale si postula l’iscrizione della
servitù appartenendo ormai a terze persone; è semmai l’istante, in quanto
attuale proprietaria di quella particella, ad avere un interesse all’esito di
quella causa, sennonché essa - come detto - non legittimata in questa sua veste
a chiedere la reiscrizione dell’attrice, disporrebbe comunque di altri modi per
far valere quel suo interesse, ad esempio chiedendo - previo accordo della controparte
- di subingredire nella lite all’attrice ex art. 110 cpv. 2 CPC, oppure
promuovendo essa stessa una nuova causa in tal senso;
che, stando
così le cose, la decisione pretorile di non reiscrivere l’attrice a registro di
commercio dev’essere confermata e l’appello dell’istante deve pertanto essere
respinto, senza che sia necessario esprimersi sull’opportunità di ripristinare
il decreto supercautelare revocato dal Pretore con la sentenza rispettivamente
sulla richiesta dei convenuti di obbligare in tal caso l’istante a prestare un’adeguata
garanzia ai sensi dell’art. 380 cpv. 1 CPC;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado
seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 maggio 2009 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alle parti appellate fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Bellinzona
Ufficio
del registro di commercio, Lugano
Ufficio
federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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