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12.2009.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

1° febbraio 2000 AO 1 ha sottoscritto un accordo con AP 1 in base al quale si impegnava ad appoggiare il traffico da lui controllato (groupage

dall'Italia e traffico speciale per congressi) a detta casa di spedizioni in

cambio di una commissione del 50% dell'utile del conto spedizione, fissato

dalla contabilità, con acconti mensili e conguagli periodici. AO 1 si assumeva

in particolare l'organizzazione delle spedizioni, per la cui preparazione,

oltre a disporre di un ufficio dotato di scrivania e telefono/fax presso AP 1,

poteva avvalersi, per 2-4 ore al giorno, dell'aiuto di un fattorino messogli a

diposizione dalla società. L'accordo prevedeva che il mancato pagamento di

fatture sarebbe stato considerato quale „star del credere“ e quindi dedotto dal

50% dell'utile (doc. B).

B. Con

decisione di tassazione d'ufficio del 19 novembre 2003 la Cassa cantonale di

compensazione ha proceduto a una ripresa salariale degli importi versati da AP 1 a AO 1 negli anni 2000 – 2002 considerandoli provento di attività lucrativa dipendente. Adito su

ricorso di AP 1 e di AO 1, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

confermato, con sentenza del 17 agosto 2004, la qualifica operata dalla Cassa

cantonale di compensazione (doc. C). A seguito di questa decisione AP 1 ha pagato la totalità dei contributi paritetici.

C. Con

scritto 25 ottobre 2004 AO 1 ha respinto una proposta di concludere con AP 1 un

contratto di lavoro. In particolare egli ha sottolineato di non volere essere

un lavoratore dipendente della società, ma di considerarsi suo collaboratore

autonomo. Ha quindi invitato la casa di spedizioni a trattenere i contributi

AVS sulle commissioni di sua spettanza (doc. D). Concetto ribadito il 10

novembre 2004 allorché, dichiarandosi disposto a rimborsare integralmente

l'onere AVS, l'interessato ha proposto all'attrice di effettuare trattenute di

fr. 1'000.- mensili per „saldare il tutto nel più breve tempo possibile“ (doc.

E). Il 2 agosto 2006 AO 1 ha comunicato la cessazione, con effetto immediato,

della sua collaborazione con AP 1 (doc. M). La comunicazione faceva seguito

alla dichiarazione con cui il 31 luglio 2006 B__________, principale cliente di

AO 1, aveva segnalato alla casa di spedizioni di affidare, dal 1° agosto 2006,

tutte le attività di trasporto e le operazioni doganali ad altra società (doc.

F).

D. Con

la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di

fr. 30'000.- più interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio (doc. G). L'attrice ha in

sostanza preteso il rimborso di quanto da lei anticipato alla Cassa di

compensazione e solo parzialmente rimborsato dal convenuto (fr. 21'765.65; doc.

6), oltre al risarcimento del danno - quantificato in fr. 8'234.35 – causatole

dall'interruzione improvvisa, senza preavviso, del rapporto di collaborazione.

Con risposta 31 luglio 2007 il convenuto si è opposto alla petizione e in via

riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di

fr. 11'254.10 oltre interessi. Fondandosi sulla sentenza del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, che avrebbe definitivamente chiarito il suo

statuto contributivo, e sulla pretesa nullità – evocata il 28 agosto 2006 dalla

Cassa cantonale di compensazione (doc. 3) - di un'eventuale assunzione da parte

sua della totalità dei contributi paritetici, AO 1 ha contestato ogni debito residuo nei confronti dell'attrice. Per il resto ha richiamato il

conteggio della stessa AP 1 SA (doc. 6) e osservato come la casa di spedizioni,

pur avendo pagato contributi AVS per complessivi fr. 56'039.50, gli avrebbe

trattenuto fr. 34'273.85 sulle commissioni. Pretendendo di conseguenza di avere

rimborsato oltre la metà legalmente a suo carico (fr. 28'019.75), ha chiesto in

via riconvenzionale la rifusione della differenza (fr. 6'254.10). In aggiunta a

ciò ha rivendicato un risarcimento di fr. 5'000.- per il danno finanziario che

gli avrebbe causato l'emissione - infondata e per un importo eccessivo (fr.

50'000.-) - del PE.

E. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto sia la

petizione sia la domanda riconvenzionale, limitatamente a fr. 2'802.- la prima

e per fr. 6'254.10 la seconda. Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso

che il convenuto potesse essere ritenuto debitore dell'integralità dei

contributi anticipati dall'attrice. Egli ha qualificato il rapporto di

collaborazione come patto di società semplice e ha considerato il pagamento dei

contributi come una spesa societaria supplementare che andava suddivisa in

parti uguali fra i soci. Il Pretore ha quindi accertato l'avvenuto rimborso –

per effetto delle trattenute sulle commissioni - della metà a carico di AO 1,

negando ogni ulteriore obbligo di restituzione. Nel contempo ha però

riconosciuto all'attrice gli interessi (fr. 2'802.-) sulla somma da lei

anticipata per il convenuto (fr. 28'019.75) dal 29 settembre 2006 – come

chiesto in petizione - al 29 settembre 2008, oltre interessi al 5% dal 30

settembre 2008. Nessun indennizzo è per contro stato ammesso in relazione al

danno invocato, ma non provato, dall'attrice per la cessazione improvvisa del

rapporto di collaborazione. Avendo per il resto il convenuto rimborsato oltre

la metà del debito contributivo, il Pretore gli ha accordato il diritto alla

restituzione dell'importo (fr. 6'254.10) pagato in eccesso. Per contro, il

giudice di prime cure ha respinto, per mancanza di prove, il risarcimento del

danno lamentato per l'emissione del PE.

F. Con

l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il giudizio pretorile

nel senso di accogliere la petizione per fr. 21'765.65 e di respingere

integralmente la domanda riconvenzionale. A suo dire, al rapporto di

collaborazione del 1° febbraio 2000 andrebbero applicate le regole del mandato

e non della società semplice. Già solo per questo motivo, il convenuto, che

anche dopo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva

riaffermato la propria indipendenza, dovrebbe farsi carico integrale dei

contributi recuperati dalla Cassa cantonale di compensazione e rimborsarle il

saldo di quanto anticipato. Ma anche nell'ipotesi in cui venisse confermata la

natura societaria dell'accordo in esame, l'attrice sottolinea come le parti

avessero raggiunto un chiaro accordo in merito all'assunzione, da parte del

convenuto, degli oneri sociali. Rimprovera al giudice di prime cure di non

avere preso in debita considerazione le dichiarazioni inequivocabili del teste

G__________ e ritiene abusive le obiezioni sollevate dal convenuto al solo

scopo di sottrarsi agli impegni assunti.

Delle

osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei successivi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Come pertinentemente osservato dal giudice di prime cure, per la

qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la terminologia

utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il contenuto delle loro

pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1 pag. 667; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 1b

ad art. 319 CO) con riferimento agli elementi caratteristici e distintivi di

ogni tipo di contratto. La qualifica giuridica dell'accordo in esame va così

effettuata d'ufficio (DTF 84 II 493 consid. 2; cfr. pure sentenza del Tribunale

federale 4C.276/2006 del 21 gennaio 2007 consid. 3). Occorre dunque in primo

luogo verificare se il Pretore ha a ragione considerato di natura societaria il

rapporto contrattuale tra le parti. L'appellante critica questa valutazione e

invoca l'applicazione delle regole sul mandato. Per contro il convenuto, pur

dichiarando condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure, sembra

privilegiare la tesi del contratto di lavoro. A sostegno di questa sua tesi

rimanda alle considerazioni espresse dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni che aveva considerato di natura dipendente l'attività da lui

svolta.

2.

2.1

Sebbene nel diritto delle assicurazioni sociali la distinzione tra

reddito realizzato a titolo dipendente e reddito da attività indipendente

corrisponda il più delle volte a quella esistente nel diritto privato tra

lavoratore dipendente e indipendente, i criteri utilizzati nel diritto del

lavoro e nel diritto della sicurezza sociale non sono identici. In effetti,

mentre il primo attribuisce un'importanza particolare all'aspetto della

subordinazione, il secondo prende soprattutto in considerazione il grado di

dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della persona per la quale

svolge la sua attività lucrativa. Ciò significa che i criteri distintivi del

diritto del lavoro sono più restrittivi rispetto a quelli utilizzati nelle

assicurazioni sociali. Così, mentre ogni lavoratore considerato tale secondo il

diritto privato è ritenuto esercitare un'attività dipendente ai sensi della

sicurezza sociale, non necessariamente un indipendente ai sensi del diritto

privato è considerato tale nelle assicurazioni sociali. È quanto si avvera ad

esempio in relazione all'attività di amministratore di società o di agente, i

quali sono considerati mandatari secondo il diritto privato, ma dipendenti per

le assicurazioni sociali (Aubert,

Commentaire romand, Basilea 2003, n. 24 ad art. 319 CO; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Ginevra 2009,

pag. 7 seg.; Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul

salario determinante [DSD] nell'AVS/AI e nelle IPG, n. 4023; cfr. pure Lanz, Die Abgrenzung der selbstständigen

von der unselbstständigen Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-, Steuer- und

Zivilrecht, in AJP 12/1997, pag. 1464; von

Kaenel/Wyler, Effets de la LPGA sur le droit de travail, in Revue de

droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 2005, pag. 158).

Ciò

significa che la qualifica operata dalle autorità in materia di assicurazioni

sociali nel caso di specie non vincola la Corte giudicante, bensì configura

tutt'al più un indizio, e neppure di primaria importanza, ai fini della qualifica

del rapporto contrattuale in esame (Rehbinder/Stöckli,

Berner Kommentar, Berna 2010, n. 45 ad art. 319 CO; cfr. pure JAR 2000 pag.

101, 1998 pag. 105).

2.2

L'art. 319 CO definisce contratto di lavoro quello con il quale il

lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo

determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito

a tempo o a cottimo. Elementi distintivi del contratto di lavoro sono la

prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la

remunerazione e la durata del contratto (Wyler,

Le droit du travail, 2a ed., Berna 2002, pag. 57-59). Durata e stipendio non sono tuttavia

ancora sufficienti a caratterizzare il contratto di lavoro. Elemento

determinante è il rapporto di subordinazione che si configura in un legame

personale nei confronti del datore di lavoro, con obbligo di seguirne le

direttive, o anche in un vincolo di tipo organizzativo ed economico che

comporta per il dipendente una limitata autonomia e, in generale,

l'impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta

dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Brühwiler, op. cit., n.

5.

e 10 ad art. 319 CO). Ed è proprio la subordinazione giuridica il criterio

decisivo per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio ed altra

forma di collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza di un

contratto di lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno un'influenza

diretta sull'andamento e sulla forma dell'attività ed una delle parti gode di

un diritto di controllo sull'altra (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 1997, pag. 34 segg.; II CCA 26 gennaio 2006 inc.

n. 12.2004.216, 22 ottobre 2004 inc. n. 12.2004.30, 4 novembre 1998 inc. n.

12.1998

).

Oltre a

questi criteri fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza essere

decisivi, aiutano nella qualificazione del contratto (Rehbinder/Stöckli, op. cit., ni. 44 e 45 ad art. 319 CO). In

particolare, per quanto qui interessa, possono essere evidenziati i seguenti:

il tempo di lavoro è sottoposto a controllo, con l'obbligo di presenza regolare

nei momenti determinanti (DTF 90 II 485); l'obbligo di dedicare l'intera

propria forza lavorativa a quell'attività (DTF 99 II 485); l'integrazione

nell'impresa e nell'organizzazione del destinatario dell'attività prestata (Brühwiler, op. cit., n. 5 ad art. 319

CO); la corresponsione periodica di una remunerazione; il pagamento di oneri

sociali da parte del datore di lavoro (DTF 95 II 626) ed altri ancora (sentenze

II CCA citate).

2.3

Nel caso di specie, sebbene l'accordo del 1° febbraio 2000 – attuato

per una durata di oltre sei anni - contenga alcuni elementi (quali: la

convenzione di un periodo di prova di 3 mesi e il ricorso alla infrastruttura

della attrice; per contro non ha trovato riscontro alcuno la pretesa garanzia

di quattro settimane di vacanza all'anno, allegata per la prima volta in sede

di conclusioni) che è possibile ritrovare (anche) in un rapporto di lavoro, un

ponderato apprezzamento dell'insieme delle circostanze (Aubert, op. cit., ni. 12 e 21 ad art. 319 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 46 ad

art. 319 CO; Carruzzo, op. cit.,

pag. 7; Portmann, in Basler

Kommentar, 2007, n. 15 ad art. 319 CO) e delle risultanze processuali permette

di escludere – insieme al Pretore – l'esistenza di un contratto di tale natura.

Fa segnatamente difetto il necessario rapporto di subordinazione tra le parti.

Come unanimemente riferito dai collaboratori sentiti in sede di istruttoria, il

convenuto svolgeva infatti la sua attività in modo autonomo senza ricevere

ordini – o controlli - da nessuno (cfr. deposizioni P__________ e V__________).

Per quanto accertato dallo stesso Tribunale cantonale delle assicurazioni al

consid. 2.12.4 della sua sentenza, AO 1 agiva in sostanza come intermediario e

procacciatore di affari per conto dell'attrice, nel senso che convogliava

presso la casa di spedizioni i clienti che egli stesso contattava, affinché

quest'ultima espletasse una parte del lavoro da loro richiesto (in particolare

il trasporto delle merci che i terzi gli affidavano, grazie ai mezzi terrestri,

aerei e marittimi di proprietà del Gruppo __________), per poi curare la parte

di carattere essenzialmente amministrativo (organizzazione delle spedizioni,

espletamento degli iter burocratici, imballaggio delle merci, ecc.). Egli era

così libero di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta senza

dovere rendere conto del lavoro svolto. A ciò si aggiunge l'esistenza di un

rischio imprenditoriale non indifferente a suo carico, dovendo egli in effetti

sopportare il rischio del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti.

Ora, il carattere aleatorio della remunerazione, che gli faceva condividere in

larga misura i rischi e gli utili aziendali, depone più per l'esistenza di un contratto

di lavoro parziario o di società che non di un contratto di lavoro ai sensi

dell'art. 319 segg. CO (DTF 106 II 45 consid. 3). Senza dimenticare che egli

non era vincolato né a orari di lavoro – che invero erano flessibili anche per

gli altri collaboratori – né a un divieto di concorrenza, e che ancora dopo la

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni si era fermamente opposto

all'ipotesi di sottoscrivere un contratto di lavoro poiché si riteneva un

collaboratore autonomo e non un dipendente dell'attrice (doc. D e teste G__________).

2.4

Ciò posto, va ora esaminato se l'accordo di collaborazione

configurasse un patto di società semplice, come ha ritenuto il Pretore, o

piuttosto un contratto di mandato secondo quanto sostiene l'appellante.

2.4.1

A norma dell'art. 530 cpv. 1 CO, la società semplice è un contratto

col quale due o più persone (fisiche o giuridiche) si riuniscono per conseguire

con forze o mezzi comuni uno scopo comune. Analogamente a quanto avviene nel

contratto di mandato, in cui il mandatario si obbliga a compiere gli affari o

servigi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO), anche nella società

semplice l'apporto di un socio può consistere nella sola prestazione di lavoro

(art. 530 cpv. 1 CO). La differenza fondamentale tra i due contratti risiede

allora nell'interesse che le parti perseguono con l'esecuzione della

prestazione. Mentre nella società semplice le parti hanno uno scopo comune (animus

societatis), nel mandato ogni parte persegue un interesse proprio (Werro, Commentaire romand, n. 28 ad art.

394.

CO).

2.4.2

L'animus societatis che caratterizza la

società semplice deve emergere dalla volontà delle parti (art. 18 CO). Lo scopo

comune può essere di varia natura e spaziare ad esempio dal semplice utilizzo delle

infrastrutture comuni, all'utilizzo di un'unica carta intestata fino alla

completa integrazione nel senso di una gestione comune dei mandati e di una

cassa comune (Forstmoser/Meier-Hayoz,

Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007, §12, n. 109). Per il resto, dottrina e

giurisprudenza concordano sul fatto che se la posizione delle parti non è

paritaria e che se una di esse può unilateralmente impartire istruzioni

all'altra, non si è generalmente in presenza di una società semplice, bensì di

un contratto bilaterale (DTF 104 II 108 consid. 2; SJ 2002 I pag. 618 consid.

3b).

2.4.3

Giustamente il Pretore ha ravvisato nel contratto in esame gli

elementi di un accordo finalizzato al conseguimento di uno scopo comune con

mezzi comuni. In effetti, come poc'anzi illustrato, mentre il convenuto, da un

lato, procacciava gli affari per conto dell'attrice e organizzava le

spedizioni, dall'altro egli poteva avvalersi per l'esecuzione delle sue

funzioni della infrastruttura (logistica, contabilità, segretariato) messagli a

disposizione dalla casa di spedizioni. Questa unione/condivisione di forze e di

mezzi comuni era chiaramente finalizzata all'esercizio di una attività

commerciale comune (Forstmoser/Meier-Hayoz,

op. cit., §12, ni. 28-30; DTF 84 II 381), come ha del resto – implicitamente –

riconosciuto l'attrice stessa in sede di replica, evidenziando come la

sottoscrizione dell'accordo del 1° febbraio 2000 da parte del convenuto fosse

avvenuta per evitare di doversi assumere (da solo) le spese di ufficio, di

segretariato e di logistica. A ciò si aggiunge l'assenza di un potere di

istruzione di una parte nei confronti dell'altra e quindi la presenza di una

posizione sostanzialmente paritaria tra i soci. Ad opporsi alla tesi del

mandato, e più precisamente del contratto di agenzia (art. 418a segg. CO) vista

l'attività stabile di procacciatore di affari del convenuto per conto

dell'attrice (e, in ultima analisi, della società semplice), vi è inoltre la

constatazione che AO 1 non era iscritto a registro di commercio e non disponeva

né di un ufficio né di personale propri, ma faceva capo, come detto, alla

struttura organizzativa della SA (Fellmann,

Abgrenzung der Dienstleistungsverträge zum Arbeitsvertrag und zur Erbringung

von Leistungen als Organ einer Gesellschaft, in AJP 2/1997, pag. 179; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 53 ad

art. 319 CO).

2.4.4

Per il resto, le censure mosse alla qualifica del contratto operata

dal giudice di prime cure sono infondate. Riguardo al diritto di informarsi

degli affari sociali (art. 541 CO) e alla pretesa impossibilità per l'attrice

di verificare il lavoro svolto dal convenuto, è sufficiente il rilievo che era

la stessa SA a gestire la contabilità del conto spedizione e a fissare, dedotte

le spese, l'utile spettante a AO 1. Donde l'inconferenza dell'affermazione.

Quanto all'assenza di codecisione nella gestione dell'attività, che

escluderebbe l'esistenza di una società semplice, l'appellante sembra ignorare

che le deliberazioni sociali di cui all'art. 534 CO – al qual disposto si

richiama per sostenere la propria tesi –, devono sì essere adottate con il

consenso di tutti i soci, ma riguardano unicamente le decisioni che comportano

una modifica del patto societario o che comunque eccedono la sfera ordinaria

degli affari sociali (Chaix,

Commentaire romand, ni. 1, 3 e 4 ad art. 534 CO). Ciò che però, vista anche la

chiara ripartizione dei compiti tra le parti, non era manifestamente il caso in

concreto. Infine, l'appellante osserva che lo scioglimento immediato, senza

alcun preavviso, del contratto si armonizzerebbe con il sistema applicabile al

contratto di mandato, ma non con quello di società semplice, ritenuto che

l'art. 546 CO prescrive un termine di preavviso di sei mesi per la fine di un

esercizio annuale. L'appellante dimentica però che anche una società semplice

può essere sciolta, senza preavviso, per motivi gravi (art. 545 cpv. 2 CO) o

per l'impossibilità di conseguire lo scopo per cui fu costituita (art. 545 cpv.

1.

cifra 1 CO). Ora, già solo per il fatto che il traffico controllato dal

convenuto e appoggiato alla casa di spedizioni AP 1 concerneva prevalentemente,

se non addirittura esclusivamente, il cliente B__________ e che quest'ultimo,

con dichiarazione 31 luglio 2006, aveva comunicato di affidare, dal 1° agosto 2006,

tutte le attività di trasporto e le operazioni doganali ad altra società, ci si

potrebbe domandare se in questo modo non fosse venuta meno la possibilità di

conseguire lo scopo societario, rispettivamente se non fosse subentrato un

motivo grave ai sensi di legge (cfr. Chaix,

op. cit., n. 6 ad art. 545-547 CO). Sia come sia, l'appellante non dimostra

minimamente di avere subito un danno dalla cessazione improvvisa del rapporto

di collaborazione.

3.

Accertata la natura giuridica del contratto in esame, si tratta di

definire la ripartizione interna dell'onere contributivo (fr. 56'039.50) che la

Cassa di compensazione ha recuperato presso l'attrice sull'utile versato al

convenuto e che quest'ultimo ha (quantomeno parzialmente) rimborsato

all'appellante in virtù delle trattenute che l'attrice ha mensilmente

effettuato sulle commissioni.

3.1

Nell'analizzare l'accordo del 1° febbraio 2000, il Pretore ha

constatato come a AO 1 deduzione delle spese. Da questa circostanza il giudice

di prime cure ha inferito che le spese venivano divise a metà e che ciò doveva

valere anche per i contributi sociali imposti dall'amministrazione AVS, gli

stessi essendo qualificabili come una spesa supplementare della società

semplice ai sensi dell'art. 537 CO. Avendo per il resto accertato l'avvenuto

rimborso, da parte del convenuto, di oltre la metà (e più precisamente di fr.

34'273.85) del debito complessivo, il Pretore ha respinto ogni ulteriore

pretesa dell'attrice, eccezion fatta per gli interessi che erano maturati sulla

somma da lei anticipata (art. 537 cpv. 2 CO) e che non sono più messi in

discussione in questa sede. Per parte sua, l'appellante osserva che il

pagamento degli oneri sociali non era menzionato nell'accordo di collaborazione

proprio perché il convenuto, quale indipendente, se ne era assunto il pagamento

per intero, come aveva peraltro avuto modo di ribadire ancora dopo la sentenza

del Tribunale cantonale delle assicurazioni. In tali circostanze ritiene

abusive e pretestuose le obiezioni sollevate in sede civile.

3.2

Statuendo sulla possibilità di un trasferimento - mediante

convenzione di provvigione netta – dell'onere contributivo alle assicurazioni

sociali, dovuto sia dal „datore di lavoro“ sia dal „lavoratore“, su un agente

classificato dalla competente autorità come esercitante un'attività lucrativa

dipendente, il Tribunale federale ha ricordato in DTF 127 III 449 come la

qualifica, dal profilo delle assicurazioni sociali, di un'attività lavorativa

dipendente avvenga secondo la nozione di lavoratore contemplata dalla legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) ed

esplicitata dalla giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni e come le norme in materia di assicurazioni

sociali, applicabili in virtù di questa qualifica, prescrivano imperativamente

la prestazione paritaria – cioè a metà fra „datore di lavoro“ e „lavoratore“ -

dei contributi sociali. Applicando quindi i principi sviluppati in DTF 107 II

430.

consid. 4 per il contratto di lavoro anche al contratto di agenzia (DTF 127

III 449 consid. 3a; Koller, Zur

Zulässigkeit von sogenannten Brutto-Brutto-Lohn-Vereinbarungen und von

Nettolohn-Vereinbarungen im Arbeitsvertrags-, Agenturvertrags- und

Sozialversicherungsrecht, in AJP 5/2002, pag. 590), la Corte federale ha

rilevato l'illiceità, e pertanto la nullità, di una convenzione che consente al

„datore di lavoro“ di imputare sul reddito lordo convenuto i contributi sociali

di diritto pubblico incombentigli per legge, vale a dire in una misura

superiore alla quota che il „lavoratore“ sopporta per legge (ad esempio: art. 5

cpv. 1 e 13 LAVS; cfr. pure art. 112 cpv. 3 lett. a, 113 cpv. 3 e 114 cpv. 3

Cost.), poiché altrimenti gli scopi sociali perseguiti da tali norme verrebbero

facilmente elusi (DTF 127 III 449 consid. 2b e 2c; 107 II 430 consid. 4; sul

tema cfr. inoltre Koller, op.

cit., pag. 589 seg.). Ciò significa che le ritenute effettuate a questo titolo

non hanno alcun fondamento giuridico. Riprendendo quanto già esposto in

relazione al contratto di lavoro, il Tribunale federale ha infine osservato che

una convenzione prevedente l'imputazione sul „salario“ lordo della totalità dei

contributi sociali è solo eccezionalmente possibile, e a condizione che le

parti non intendano in realtà derogare al principio della parità contributiva,

segnatamente se la remunerazione viene stabilita in percentuale di una cifra

d'affari o di un utile e se le parti nel fissare questa percentuale hanno

consapevolmente - attraverso una maggiorazione del suo tasso - tenuto conto dei

contributi del „datore di lavoro“ (DTF 127 III 449 consid. 2c in fine; 107 II

430.

consid. 4 in fine; Koller, op.

cit., pag. 590).

3.3

Nulla osta a una

ripresa, quantomeno per analogia, di queste considerazioni nel presente

contesto della società semplice, poiché, per gli aspetti qui in esame, la

posizione dell'agente (oggetto delle riflessioni in DTF 127 III 449) non si

differenzia sostanzialmente da quella del socio, entrambi essendo, dal solo

profilo civilistico, indipendenti (v. ad esempio Koller, op. cit., pag. 589). Ora, l'appellante, cui

incombeva il relativo onere probatorio (art. 8 CC; Koller, op. cit., pag. 590), non ha dimostrato che la

commissione stabilita con l'accordo del 1° febbraio 2000 tenesse

deliberatamente conto della (eventuale) quota contributiva a suo carico – della

quale le parti, fino alla decisione della Cassa cantonale di compensazione,

peraltro nemmeno erano a conoscenza – e fosse dunque stata fissata per

compensare questa imputazione. In tale misura, la presente fattispecie si differenzia

sostanzialmente da quella esaminata in DTF 127 III 449, in cui le parti,

nell'incertezza circa la qualifica che avrebbero dato le autorità in materia di

assicurazioni sociali, avevano validamente convenuto una remunerazione

alternativa, ma economicamente equivalente, a dipendenza che l'agente fosse poi

stato riconosciuto esercitare un'attività dipendente o indipendente dal profilo

delle assicurazioni sociali.

3.4

Ne discende che le parti non hanno validamente convenuto un trasferimento della totalità

dei contributi su AO 1. Ogni diversa interpretazione configurerebbe una

inammissibile deroga al principio della parità contributiva che era stato

definitivamente sancito dalla sentenza – cresciuta in giudicato – del Tribunale

cantonale delle assicurazioni. È in questo senso

che va intepretato lo scritto 28 agosto 2006 della Cassa cantonale di

compensazione e il riferimento ivi operato alle Direttive dell'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI

e nelle IPG. Ciò significa che l'attrice non può chiedere il rimborso degli

oneri per la quota che le autorità in materia di assicurazioni sociali hanno

posto a suo carico. Di riflesso, va confermata la decisione del Pretore che ha

accolto l'azione riconvenzionale del convenuto per l'importo da lui rimborsato

in misura eccedente la metà a suo carico. Le obiezioni sollevate dal convenuto

non possono per contro ritenersi abusive. Il Tribunale federale ha infatti già

avuto modo di stabilire che non agisce abusivamente ai sensi dell'art. 2 cpv. 2

CC la parte che si richiama alla nullità di una convenzione per violazione del

diritto imperativo, nemmeno se è lei stessa all'origine della clausola

contrattuale nulla (cfr. sentenza 4C.421/1999 del 17 febbraio 2000 consid. 4).

4.

In conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve

essere respinto e la decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.

148.

CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la

LTG e il Regolamento sulle ripetibili

pronuncia:

1.

L'appello

27.

maggio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

1'100.-

sono

poste a carico dell'appellante che verserà al convenuto fr. 1'300.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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