12.2009.104
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16 giugno 2010Italiano25 min
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Numero d'incarto:
12.2009.104
Data decisione, Autorità:
16.06.2010, IICCA
Titolo:
Qualifica di un contratto, interpretazione di un contratto di collaborazione nel settore dei trasporti, delimitazione tra lavoro, mandato e società semplice, ripartizione degli oneri sociali AVS/AI, rimborso di contributi sociali, principio della parità contributiva
CONTRATTO D'AGENZIA
CONTRIBUTI
QUALIFICA
SOCIETÀ SEMPLICE
art. 319 CO
art. 530 CO
art. 537 CO
Incarto n.
12.2009.104
Lugano
16 giugno
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.33
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 10
maggio 2007 da
AP 1
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’RA 2
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'000.-
oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
11'254.10 oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 7 maggio 2009 accogliendo la
petizione limitatamente a fr. 2'802.- oltre interessi e la domanda
riconvenzionale per fr. 6'254.10 più interessi;
appellante
l'attrice con atto 27 maggio 2009, con il quale chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 21'765.65 oltre interessi
e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con osservazioni 6 luglio 2009 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
verificata ed accertata la tempestività
dell'appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Il
1° febbraio 2000 AO 1 ha sottoscritto un accordo con AP 1 in base al quale si impegnava ad appoggiare il traffico da lui controllato (groupage
dall'Italia e traffico speciale per congressi) a detta casa di spedizioni in
cambio di una commissione del 50% dell'utile del conto spedizione, fissato
dalla contabilità, con acconti mensili e conguagli periodici. AO 1 si assumeva
in particolare l'organizzazione delle spedizioni, per la cui preparazione,
oltre a disporre di un ufficio dotato di scrivania e telefono/fax presso AP 1,
poteva avvalersi, per 2-4 ore al giorno, dell'aiuto di un fattorino messogli a
diposizione dalla società. L'accordo prevedeva che il mancato pagamento di
fatture sarebbe stato considerato quale „star del credere“ e quindi dedotto dal
50% dell'utile (doc. B).
B. Con
decisione di tassazione d'ufficio del 19 novembre 2003 la Cassa cantonale di
compensazione ha proceduto a una ripresa salariale degli importi versati da AP 1 a AO 1 negli anni 2000 – 2002 considerandoli provento di attività lucrativa dipendente. Adito su
ricorso di AP 1 e di AO 1, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
confermato, con sentenza del 17 agosto 2004, la qualifica operata dalla Cassa
cantonale di compensazione (doc. C). A seguito di questa decisione AP 1 ha pagato la totalità dei contributi paritetici.
C. Con
scritto 25 ottobre 2004 AO 1 ha respinto una proposta di concludere con AP 1 un
contratto di lavoro. In particolare egli ha sottolineato di non volere essere
un lavoratore dipendente della società, ma di considerarsi suo collaboratore
autonomo. Ha quindi invitato la casa di spedizioni a trattenere i contributi
AVS sulle commissioni di sua spettanza (doc. D). Concetto ribadito il 10
novembre 2004 allorché, dichiarandosi disposto a rimborsare integralmente
l'onere AVS, l'interessato ha proposto all'attrice di effettuare trattenute di
fr. 1'000.- mensili per „saldare il tutto nel più breve tempo possibile“ (doc.
E). Il 2 agosto 2006 AO 1 ha comunicato la cessazione, con effetto immediato,
della sua collaborazione con AP 1 (doc. M). La comunicazione faceva seguito
alla dichiarazione con cui il 31 luglio 2006 B__________, principale cliente di
AO 1, aveva segnalato alla casa di spedizioni di affidare, dal 1° agosto 2006,
tutte le attività di trasporto e le operazioni doganali ad altra società (doc.
F).
D. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
fr. 30'000.- più interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio (doc. G). L'attrice ha in
sostanza preteso il rimborso di quanto da lei anticipato alla Cassa di
compensazione e solo parzialmente rimborsato dal convenuto (fr. 21'765.65; doc.
6), oltre al risarcimento del danno - quantificato in fr. 8'234.35 – causatole
dall'interruzione improvvisa, senza preavviso, del rapporto di collaborazione.
Con risposta 31 luglio 2007 il convenuto si è opposto alla petizione e in via
riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di
fr. 11'254.10 oltre interessi. Fondandosi sulla sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che avrebbe definitivamente chiarito il suo
statuto contributivo, e sulla pretesa nullità – evocata il 28 agosto 2006 dalla
Cassa cantonale di compensazione (doc. 3) - di un'eventuale assunzione da parte
sua della totalità dei contributi paritetici, AO 1 ha contestato ogni debito residuo nei confronti dell'attrice. Per il resto ha richiamato il
conteggio della stessa AP 1 SA (doc. 6) e osservato come la casa di spedizioni,
pur avendo pagato contributi AVS per complessivi fr. 56'039.50, gli avrebbe
trattenuto fr. 34'273.85 sulle commissioni. Pretendendo di conseguenza di avere
rimborsato oltre la metà legalmente a suo carico (fr. 28'019.75), ha chiesto in
via riconvenzionale la rifusione della differenza (fr. 6'254.10). In aggiunta a
ciò ha rivendicato un risarcimento di fr. 5'000.- per il danno finanziario che
gli avrebbe causato l'emissione - infondata e per un importo eccessivo (fr.
50'000.-) - del PE.
E. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto sia la
petizione sia la domanda riconvenzionale, limitatamente a fr. 2'802.- la prima
e per fr. 6'254.10 la seconda. Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso
che il convenuto potesse essere ritenuto debitore dell'integralità dei
contributi anticipati dall'attrice. Egli ha qualificato il rapporto di
collaborazione come patto di società semplice e ha considerato il pagamento dei
contributi come una spesa societaria supplementare che andava suddivisa in
parti uguali fra i soci. Il Pretore ha quindi accertato l'avvenuto rimborso –
per effetto delle trattenute sulle commissioni - della metà a carico di AO 1,
negando ogni ulteriore obbligo di restituzione. Nel contempo ha però
riconosciuto all'attrice gli interessi (fr. 2'802.-) sulla somma da lei
anticipata per il convenuto (fr. 28'019.75) dal 29 settembre 2006 – come
chiesto in petizione - al 29 settembre 2008, oltre interessi al 5% dal 30
settembre 2008. Nessun indennizzo è per contro stato ammesso in relazione al
danno invocato, ma non provato, dall'attrice per la cessazione improvvisa del
rapporto di collaborazione. Avendo per il resto il convenuto rimborsato oltre
la metà del debito contributivo, il Pretore gli ha accordato il diritto alla
restituzione dell'importo (fr. 6'254.10) pagato in eccesso. Per contro, il
giudice di prime cure ha respinto, per mancanza di prove, il risarcimento del
danno lamentato per l'emissione del PE.
F. Con
l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di accogliere la petizione per fr. 21'765.65 e di respingere
integralmente la domanda riconvenzionale. A suo dire, al rapporto di
collaborazione del 1° febbraio 2000 andrebbero applicate le regole del mandato
e non della società semplice. Già solo per questo motivo, il convenuto, che
anche dopo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva
riaffermato la propria indipendenza, dovrebbe farsi carico integrale dei
contributi recuperati dalla Cassa cantonale di compensazione e rimborsarle il
saldo di quanto anticipato. Ma anche nell'ipotesi in cui venisse confermata la
natura societaria dell'accordo in esame, l'attrice sottolinea come le parti
avessero raggiunto un chiaro accordo in merito all'assunzione, da parte del
convenuto, degli oneri sociali. Rimprovera al giudice di prime cure di non
avere preso in debita considerazione le dichiarazioni inequivocabili del teste
G__________ e ritiene abusive le obiezioni sollevate dal convenuto al solo
scopo di sottrarsi agli impegni assunti.
Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Come pertinentemente osservato dal giudice di prime cure, per la
qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la terminologia
utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il contenuto delle loro
pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1 pag. 667; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 1b
ad art. 319 CO) con riferimento agli elementi caratteristici e distintivi di
ogni tipo di contratto. La qualifica giuridica dell'accordo in esame va così
effettuata d'ufficio (DTF 84 II 493 consid. 2; cfr. pure sentenza del Tribunale
federale 4C.276/2006 del 21 gennaio 2007 consid. 3). Occorre dunque in primo
luogo verificare se il Pretore ha a ragione considerato di natura societaria il
rapporto contrattuale tra le parti. L'appellante critica questa valutazione e
invoca l'applicazione delle regole sul mandato. Per contro il convenuto, pur
dichiarando condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure, sembra
privilegiare la tesi del contratto di lavoro. A sostegno di questa sua tesi
rimanda alle considerazioni espresse dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni che aveva considerato di natura dipendente l'attività da lui
svolta.
2.
2.1
Sebbene nel diritto delle assicurazioni sociali la distinzione tra
reddito realizzato a titolo dipendente e reddito da attività indipendente
corrisponda il più delle volte a quella esistente nel diritto privato tra
lavoratore dipendente e indipendente, i criteri utilizzati nel diritto del
lavoro e nel diritto della sicurezza sociale non sono identici. In effetti,
mentre il primo attribuisce un'importanza particolare all'aspetto della
subordinazione, il secondo prende soprattutto in considerazione il grado di
dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della persona per la quale
svolge la sua attività lucrativa. Ciò significa che i criteri distintivi del
diritto del lavoro sono più restrittivi rispetto a quelli utilizzati nelle
assicurazioni sociali. Così, mentre ogni lavoratore considerato tale secondo il
diritto privato è ritenuto esercitare un'attività dipendente ai sensi della
sicurezza sociale, non necessariamente un indipendente ai sensi del diritto
privato è considerato tale nelle assicurazioni sociali. È quanto si avvera ad
esempio in relazione all'attività di amministratore di società o di agente, i
quali sono considerati mandatari secondo il diritto privato, ma dipendenti per
le assicurazioni sociali (Aubert,
Commentaire romand, Basilea 2003, n. 24 ad art. 319 CO; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Ginevra 2009,
pag. 7 seg.; Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul
salario determinante [DSD] nell'AVS/AI e nelle IPG, n. 4023; cfr. pure Lanz, Die Abgrenzung der selbstständigen
von der unselbstständigen Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-, Steuer- und
Zivilrecht, in AJP 12/1997, pag. 1464; von
Kaenel/Wyler, Effets de la LPGA sur le droit de travail, in Revue de
droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 2005, pag. 158).
Ciò
significa che la qualifica operata dalle autorità in materia di assicurazioni
sociali nel caso di specie non vincola la Corte giudicante, bensì configura
tutt'al più un indizio, e neppure di primaria importanza, ai fini della qualifica
del rapporto contrattuale in esame (Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar, Berna 2010, n. 45 ad art. 319 CO; cfr. pure JAR 2000 pag.
101, 1998 pag. 105).
2.2
L'art. 319 CO definisce contratto di lavoro quello con il quale il
lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo
determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito
a tempo o a cottimo. Elementi distintivi del contratto di lavoro sono la
prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la
remunerazione e la durata del contratto (Wyler,
Le droit du travail, 2a ed., Berna 2002, pag. 57-59). Durata e stipendio non sono tuttavia
ancora sufficienti a caratterizzare il contratto di lavoro. Elemento
determinante è il rapporto di subordinazione che si configura in un legame
personale nei confronti del datore di lavoro, con obbligo di seguirne le
direttive, o anche in un vincolo di tipo organizzativo ed economico che
comporta per il dipendente una limitata autonomia e, in generale,
l'impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta
dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Brühwiler, op. cit., n.
5.
e 10 ad art. 319 CO). Ed è proprio la subordinazione giuridica il criterio
decisivo per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio ed altra
forma di collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza di un
contratto di lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno un'influenza
diretta sull'andamento e sulla forma dell'attività ed una delle parti gode di
un diritto di controllo sull'altra (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 1997, pag. 34 segg.; II CCA 26 gennaio 2006 inc.
n. 12.2004.216, 22 ottobre 2004 inc. n. 12.2004.30, 4 novembre 1998 inc. n.
12.1998
).
Oltre a
questi criteri fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza essere
decisivi, aiutano nella qualificazione del contratto (Rehbinder/Stöckli, op. cit., ni. 44 e 45 ad art. 319 CO). In
particolare, per quanto qui interessa, possono essere evidenziati i seguenti:
il tempo di lavoro è sottoposto a controllo, con l'obbligo di presenza regolare
nei momenti determinanti (DTF 90 II 485); l'obbligo di dedicare l'intera
propria forza lavorativa a quell'attività (DTF 99 II 485); l'integrazione
nell'impresa e nell'organizzazione del destinatario dell'attività prestata (Brühwiler, op. cit., n. 5 ad art. 319
CO); la corresponsione periodica di una remunerazione; il pagamento di oneri
sociali da parte del datore di lavoro (DTF 95 II 626) ed altri ancora (sentenze
II CCA citate).
2.3
Nel caso di specie, sebbene l'accordo del 1° febbraio 2000 – attuato
per una durata di oltre sei anni - contenga alcuni elementi (quali: la
convenzione di un periodo di prova di 3 mesi e il ricorso alla infrastruttura
della attrice; per contro non ha trovato riscontro alcuno la pretesa garanzia
di quattro settimane di vacanza all'anno, allegata per la prima volta in sede
di conclusioni) che è possibile ritrovare (anche) in un rapporto di lavoro, un
ponderato apprezzamento dell'insieme delle circostanze (Aubert, op. cit., ni. 12 e 21 ad art. 319 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 46 ad
art. 319 CO; Carruzzo, op. cit.,
pag. 7; Portmann, in Basler
Kommentar, 2007, n. 15 ad art. 319 CO) e delle risultanze processuali permette
di escludere – insieme al Pretore – l'esistenza di un contratto di tale natura.
Fa segnatamente difetto il necessario rapporto di subordinazione tra le parti.
Come unanimemente riferito dai collaboratori sentiti in sede di istruttoria, il
convenuto svolgeva infatti la sua attività in modo autonomo senza ricevere
ordini – o controlli - da nessuno (cfr. deposizioni P__________ e V__________).
Per quanto accertato dallo stesso Tribunale cantonale delle assicurazioni al
consid. 2.12.4 della sua sentenza, AO 1 agiva in sostanza come intermediario e
procacciatore di affari per conto dell'attrice, nel senso che convogliava
presso la casa di spedizioni i clienti che egli stesso contattava, affinché
quest'ultima espletasse una parte del lavoro da loro richiesto (in particolare
il trasporto delle merci che i terzi gli affidavano, grazie ai mezzi terrestri,
aerei e marittimi di proprietà del Gruppo __________), per poi curare la parte
di carattere essenzialmente amministrativo (organizzazione delle spedizioni,
espletamento degli iter burocratici, imballaggio delle merci, ecc.). Egli era
così libero di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta senza
dovere rendere conto del lavoro svolto. A ciò si aggiunge l'esistenza di un
rischio imprenditoriale non indifferente a suo carico, dovendo egli in effetti
sopportare il rischio del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti.
Ora, il carattere aleatorio della remunerazione, che gli faceva condividere in
larga misura i rischi e gli utili aziendali, depone più per l'esistenza di un contratto
di lavoro parziario o di società che non di un contratto di lavoro ai sensi
dell'art. 319 segg. CO (DTF 106 II 45 consid. 3). Senza dimenticare che egli
non era vincolato né a orari di lavoro – che invero erano flessibili anche per
gli altri collaboratori – né a un divieto di concorrenza, e che ancora dopo la
sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni si era fermamente opposto
all'ipotesi di sottoscrivere un contratto di lavoro poiché si riteneva un
collaboratore autonomo e non un dipendente dell'attrice (doc. D e teste G__________).
2.4
Ciò posto, va ora esaminato se l'accordo di collaborazione
configurasse un patto di società semplice, come ha ritenuto il Pretore, o
piuttosto un contratto di mandato secondo quanto sostiene l'appellante.
2.4.1
A norma dell'art. 530 cpv. 1 CO, la società semplice è un contratto
col quale due o più persone (fisiche o giuridiche) si riuniscono per conseguire
con forze o mezzi comuni uno scopo comune. Analogamente a quanto avviene nel
contratto di mandato, in cui il mandatario si obbliga a compiere gli affari o
servigi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO), anche nella società
semplice l'apporto di un socio può consistere nella sola prestazione di lavoro
(art. 530 cpv. 1 CO). La differenza fondamentale tra i due contratti risiede
allora nell'interesse che le parti perseguono con l'esecuzione della
prestazione. Mentre nella società semplice le parti hanno uno scopo comune (animus
societatis), nel mandato ogni parte persegue un interesse proprio (Werro, Commentaire romand, n. 28 ad art.
394.
CO).
2.4.2
L'animus societatis che caratterizza la
società semplice deve emergere dalla volontà delle parti (art. 18 CO). Lo scopo
comune può essere di varia natura e spaziare ad esempio dal semplice utilizzo delle
infrastrutture comuni, all'utilizzo di un'unica carta intestata fino alla
completa integrazione nel senso di una gestione comune dei mandati e di una
cassa comune (Forstmoser/Meier-Hayoz,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007, §12, n. 109). Per il resto, dottrina e
giurisprudenza concordano sul fatto che se la posizione delle parti non è
paritaria e che se una di esse può unilateralmente impartire istruzioni
all'altra, non si è generalmente in presenza di una società semplice, bensì di
un contratto bilaterale (DTF 104 II 108 consid. 2; SJ 2002 I pag. 618 consid.
3b).
2.4.3
Giustamente il Pretore ha ravvisato nel contratto in esame gli
elementi di un accordo finalizzato al conseguimento di uno scopo comune con
mezzi comuni. In effetti, come poc'anzi illustrato, mentre il convenuto, da un
lato, procacciava gli affari per conto dell'attrice e organizzava le
spedizioni, dall'altro egli poteva avvalersi per l'esecuzione delle sue
funzioni della infrastruttura (logistica, contabilità, segretariato) messagli a
disposizione dalla casa di spedizioni. Questa unione/condivisione di forze e di
mezzi comuni era chiaramente finalizzata all'esercizio di una attività
commerciale comune (Forstmoser/Meier-Hayoz,
op. cit., §12, ni. 28-30; DTF 84 II 381), come ha del resto – implicitamente –
riconosciuto l'attrice stessa in sede di replica, evidenziando come la
sottoscrizione dell'accordo del 1° febbraio 2000 da parte del convenuto fosse
avvenuta per evitare di doversi assumere (da solo) le spese di ufficio, di
segretariato e di logistica. A ciò si aggiunge l'assenza di un potere di
istruzione di una parte nei confronti dell'altra e quindi la presenza di una
posizione sostanzialmente paritaria tra i soci. Ad opporsi alla tesi del
mandato, e più precisamente del contratto di agenzia (art. 418a segg. CO) vista
l'attività stabile di procacciatore di affari del convenuto per conto
dell'attrice (e, in ultima analisi, della società semplice), vi è inoltre la
constatazione che AO 1 non era iscritto a registro di commercio e non disponeva
né di un ufficio né di personale propri, ma faceva capo, come detto, alla
struttura organizzativa della SA (Fellmann,
Abgrenzung der Dienstleistungsverträge zum Arbeitsvertrag und zur Erbringung
von Leistungen als Organ einer Gesellschaft, in AJP 2/1997, pag. 179; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 53 ad
art. 319 CO).
2.4.4
Per il resto, le censure mosse alla qualifica del contratto operata
dal giudice di prime cure sono infondate. Riguardo al diritto di informarsi
degli affari sociali (art. 541 CO) e alla pretesa impossibilità per l'attrice
di verificare il lavoro svolto dal convenuto, è sufficiente il rilievo che era
la stessa SA a gestire la contabilità del conto spedizione e a fissare, dedotte
le spese, l'utile spettante a AO 1. Donde l'inconferenza dell'affermazione.
Quanto all'assenza di codecisione nella gestione dell'attività, che
escluderebbe l'esistenza di una società semplice, l'appellante sembra ignorare
che le deliberazioni sociali di cui all'art. 534 CO – al qual disposto si
richiama per sostenere la propria tesi –, devono sì essere adottate con il
consenso di tutti i soci, ma riguardano unicamente le decisioni che comportano
una modifica del patto societario o che comunque eccedono la sfera ordinaria
degli affari sociali (Chaix,
Commentaire romand, ni. 1, 3 e 4 ad art. 534 CO). Ciò che però, vista anche la
chiara ripartizione dei compiti tra le parti, non era manifestamente il caso in
concreto. Infine, l'appellante osserva che lo scioglimento immediato, senza
alcun preavviso, del contratto si armonizzerebbe con il sistema applicabile al
contratto di mandato, ma non con quello di società semplice, ritenuto che
l'art. 546 CO prescrive un termine di preavviso di sei mesi per la fine di un
esercizio annuale. L'appellante dimentica però che anche una società semplice
può essere sciolta, senza preavviso, per motivi gravi (art. 545 cpv. 2 CO) o
per l'impossibilità di conseguire lo scopo per cui fu costituita (art. 545 cpv.
1.
cifra 1 CO). Ora, già solo per il fatto che il traffico controllato dal
convenuto e appoggiato alla casa di spedizioni AP 1 concerneva prevalentemente,
se non addirittura esclusivamente, il cliente B__________ e che quest'ultimo,
con dichiarazione 31 luglio 2006, aveva comunicato di affidare, dal 1° agosto 2006,
tutte le attività di trasporto e le operazioni doganali ad altra società, ci si
potrebbe domandare se in questo modo non fosse venuta meno la possibilità di
conseguire lo scopo societario, rispettivamente se non fosse subentrato un
motivo grave ai sensi di legge (cfr. Chaix,
op. cit., n. 6 ad art. 545-547 CO). Sia come sia, l'appellante non dimostra
minimamente di avere subito un danno dalla cessazione improvvisa del rapporto
di collaborazione.
3.
Accertata la natura giuridica del contratto in esame, si tratta di
definire la ripartizione interna dell'onere contributivo (fr. 56'039.50) che la
Cassa di compensazione ha recuperato presso l'attrice sull'utile versato al
convenuto e che quest'ultimo ha (quantomeno parzialmente) rimborsato
all'appellante in virtù delle trattenute che l'attrice ha mensilmente
effettuato sulle commissioni.
3.1
Nell'analizzare l'accordo del 1° febbraio 2000, il Pretore ha
constatato come a AO 1 deduzione delle spese. Da questa circostanza il giudice
di prime cure ha inferito che le spese venivano divise a metà e che ciò doveva
valere anche per i contributi sociali imposti dall'amministrazione AVS, gli
stessi essendo qualificabili come una spesa supplementare della società
semplice ai sensi dell'art. 537 CO. Avendo per il resto accertato l'avvenuto
rimborso, da parte del convenuto, di oltre la metà (e più precisamente di fr.
34'273.85) del debito complessivo, il Pretore ha respinto ogni ulteriore
pretesa dell'attrice, eccezion fatta per gli interessi che erano maturati sulla
somma da lei anticipata (art. 537 cpv. 2 CO) e che non sono più messi in
discussione in questa sede. Per parte sua, l'appellante osserva che il
pagamento degli oneri sociali non era menzionato nell'accordo di collaborazione
proprio perché il convenuto, quale indipendente, se ne era assunto il pagamento
per intero, come aveva peraltro avuto modo di ribadire ancora dopo la sentenza
del Tribunale cantonale delle assicurazioni. In tali circostanze ritiene
abusive e pretestuose le obiezioni sollevate in sede civile.
3.2
Statuendo sulla possibilità di un trasferimento - mediante
convenzione di provvigione netta – dell'onere contributivo alle assicurazioni
sociali, dovuto sia dal „datore di lavoro“ sia dal „lavoratore“, su un agente
classificato dalla competente autorità come esercitante un'attività lucrativa
dipendente, il Tribunale federale ha ricordato in DTF 127 III 449 come la
qualifica, dal profilo delle assicurazioni sociali, di un'attività lavorativa
dipendente avvenga secondo la nozione di lavoratore contemplata dalla legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) ed
esplicitata dalla giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni e come le norme in materia di assicurazioni
sociali, applicabili in virtù di questa qualifica, prescrivano imperativamente
la prestazione paritaria – cioè a metà fra „datore di lavoro“ e „lavoratore“ -
dei contributi sociali. Applicando quindi i principi sviluppati in DTF 107 II
430.
consid. 4 per il contratto di lavoro anche al contratto di agenzia (DTF 127
III 449 consid. 3a; Koller, Zur
Zulässigkeit von sogenannten Brutto-Brutto-Lohn-Vereinbarungen und von
Nettolohn-Vereinbarungen im Arbeitsvertrags-, Agenturvertrags- und
Sozialversicherungsrecht, in AJP 5/2002, pag. 590), la Corte federale ha
rilevato l'illiceità, e pertanto la nullità, di una convenzione che consente al
„datore di lavoro“ di imputare sul reddito lordo convenuto i contributi sociali
di diritto pubblico incombentigli per legge, vale a dire in una misura
superiore alla quota che il „lavoratore“ sopporta per legge (ad esempio: art. 5
cpv. 1 e 13 LAVS; cfr. pure art. 112 cpv. 3 lett. a, 113 cpv. 3 e 114 cpv. 3
Cost.), poiché altrimenti gli scopi sociali perseguiti da tali norme verrebbero
facilmente elusi (DTF 127 III 449 consid. 2b e 2c; 107 II 430 consid. 4; sul
tema cfr. inoltre Koller, op.
cit., pag. 589 seg.). Ciò significa che le ritenute effettuate a questo titolo
non hanno alcun fondamento giuridico. Riprendendo quanto già esposto in
relazione al contratto di lavoro, il Tribunale federale ha infine osservato che
una convenzione prevedente l'imputazione sul „salario“ lordo della totalità dei
contributi sociali è solo eccezionalmente possibile, e a condizione che le
parti non intendano in realtà derogare al principio della parità contributiva,
segnatamente se la remunerazione viene stabilita in percentuale di una cifra
d'affari o di un utile e se le parti nel fissare questa percentuale hanno
consapevolmente - attraverso una maggiorazione del suo tasso - tenuto conto dei
contributi del „datore di lavoro“ (DTF 127 III 449 consid. 2c in fine; 107 II
430.
consid. 4 in fine; Koller, op.
cit., pag. 590).
3.3
Nulla osta a una
ripresa, quantomeno per analogia, di queste considerazioni nel presente
contesto della società semplice, poiché, per gli aspetti qui in esame, la
posizione dell'agente (oggetto delle riflessioni in DTF 127 III 449) non si
differenzia sostanzialmente da quella del socio, entrambi essendo, dal solo
profilo civilistico, indipendenti (v. ad esempio Koller, op. cit., pag. 589). Ora, l'appellante, cui
incombeva il relativo onere probatorio (art. 8 CC; Koller, op. cit., pag. 590), non ha dimostrato che la
commissione stabilita con l'accordo del 1° febbraio 2000 tenesse
deliberatamente conto della (eventuale) quota contributiva a suo carico – della
quale le parti, fino alla decisione della Cassa cantonale di compensazione,
peraltro nemmeno erano a conoscenza – e fosse dunque stata fissata per
compensare questa imputazione. In tale misura, la presente fattispecie si differenzia
sostanzialmente da quella esaminata in DTF 127 III 449, in cui le parti,
nell'incertezza circa la qualifica che avrebbero dato le autorità in materia di
assicurazioni sociali, avevano validamente convenuto una remunerazione
alternativa, ma economicamente equivalente, a dipendenza che l'agente fosse poi
stato riconosciuto esercitare un'attività dipendente o indipendente dal profilo
delle assicurazioni sociali.
3.4
Ne discende che le parti non hanno validamente convenuto un trasferimento della totalità
dei contributi su AO 1. Ogni diversa interpretazione configurerebbe una
inammissibile deroga al principio della parità contributiva che era stato
definitivamente sancito dalla sentenza – cresciuta in giudicato – del Tribunale
cantonale delle assicurazioni. È in questo senso
che va intepretato lo scritto 28 agosto 2006 della Cassa cantonale di
compensazione e il riferimento ivi operato alle Direttive dell'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI
e nelle IPG. Ciò significa che l'attrice non può chiedere il rimborso degli
oneri per la quota che le autorità in materia di assicurazioni sociali hanno
posto a suo carico. Di riflesso, va confermata la decisione del Pretore che ha
accolto l'azione riconvenzionale del convenuto per l'importo da lui rimborsato
in misura eccedente la metà a suo carico. Le obiezioni sollevate dal convenuto
non possono per contro ritenersi abusive. Il Tribunale federale ha infatti già
avuto modo di stabilire che non agisce abusivamente ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
CC la parte che si richiama alla nullità di una convenzione per violazione del
diritto imperativo, nemmeno se è lei stessa all'origine della clausola
contrattuale nulla (cfr. sentenza 4C.421/1999 del 17 febbraio 2000 consid. 4).
4.
In conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve
essere respinto e la decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.
148.
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la
LTG e il Regolamento sulle ripetibili
pronuncia:
1.
L'appello
27.
maggio 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'000.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
1'100.-
sono
poste a carico dell'appellante che verserà al convenuto fr. 1'300.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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