12.2009.105
Appalto - onere di allegazione - onere di contestazione - pena convenzionale
20 giugno 2011Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.105
Data decisione, Autorità:
20.06.2011, IICCA
Titolo:
Appalto - onere di allegazione - onere di contestazione - pena convenzionale
FORMA DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE
FORMA DELLA RIPSOSTA
MERCEDE
PENA CONVENZIONALE
art. 163 cpv. 3 CO
art. 363 CO
art. 165 cpv. 2 let. d CPC-TI
art. 170 cpv. 1 let. c CPC-TI
Incarto n.
12.2009.105
Lugano
20 giugno
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle due cause congiunte - inc.
n. OA.2000.76-77 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promosse
con petizioni 28 agosto 2000 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto - e di altri, nel frattempo
dimessi dalla lite - al pagamento di fr. 685'499.- oltre interessi, somma
aumentata in replica a fr. 715'499.- e ridotta in sede conclusionale a fr.
265'050.60, domanda avversata dal convenuto che, oltre a postulare la reiezione
delle petizioni, in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 768'368.95 oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 27 aprile 2009, con cui ha accolto
le petizioni per fr. 128'345.30 oltre interessi e respinto la domanda
riconvenzionale;
appellante
il convenuto con atto di appello 18 maggio 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere le petizioni e di accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 7 luglio 2009 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Con
contratto d’appalto sottoscritto nell’autunno 1998, poi integrato il 9
settembre 1998 da nuove clausole, AP 1 ha appaltato a AO 1, per un importo quantificato in fr. 2'285'427.70 (doc. C inc. rich. II°), rispettivamente in fr.
2'294'480.20 (nella versione in italiano del contratto, dichiarata preminente,
cfr. doc. rich. XI°), le opere da impresario costruttore inerenti da una parte
la riattazione e la trasformazione della villa __________ esistente sul fondo
n. __________ RFD di __________ e dall’altra l’edificazione di un complesso di
appartamenti sulla confinante part. n. __________. La direzione dei lavori, inizialmente
attribuita all’arch. __________ __________, dal 1° novembre 1998 è poi stata
affidata agli arch. __________ __________ e __________ __________.
B. Nel
corso dei lavori, tra le parti sono sorte alcune divergenze, in particolare con
riferimento all’entità delle opere eseguite ed ai conseguenti acconti, dovuti per
contratto in misura dell’80%. Per cercare di risolvere il problema, il 4
dicembre 1999 le parti hanno sottoscritto una convenzione (doc. 16), in base
alla quale si sono tra l’altro accordate che ogni acconto richiesto dopo il 1°
novembre 1998 era dato per riconosciuto per le misure e i quantitativi (salvo,
in parte, quelli del 4 ottobre e dell’11 novembre 1999) e che le fatture emesse
prima di quella data sarebbero state oggetto di verifica. Per quanto qui
interessa, a quel momento l’appaltatore si è pure impegnato a terminare
completamente i lavori da capomastro entro il 18 febbraio 2000, ritenuto che
per ogni giorno di ritardo gli sarebbe stata conteggiata una pena convenzionale
di fr. 2'000.-, su cui avrebbe dovuto decidere l’arch. __________ __________.
L’appaltatore
ha lasciato il cantiere il 26 aprile 2000 e i lavori sono stati portati a
termine da un’altra ditta a fine giugno.
C. Con
le due petizioni in rassegna, in seguito congiunte per il giudizio, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 - e di altri, nel frattempo dimessi dalla lite - al pagamento di fr.
685'499.- oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 715'499.- (recte:
fr. 723'132.-). Con le cause è pure stata chiesta l’iscrizione in via
definitiva sui fondi oggetto degli interventi di alcune ipoteche legali degli
imprenditori, in sostituzione delle quali il convenuto ha nel frattempo prestato
due garanzie bancarie, attualmente ammontanti a fr. 300'000.-. L’attore ha in
sostanza addotto che durante i lavori la committenza avrebbe deciso e fatto
eseguire tutta una serie di ampliamenti e modifiche al progetto iniziale che
avevano portato il costo complessivo dell’opera a fr. 3'676'439.-, come da
liquidazione (doc. D inc. rich. II°; cfr. pure doc. rich. XIII°), somma a cui
dovevano essere aggiunti fr. 30'000.- per la messa a disposizione della gru dal
1° luglio 1999 al 30 aprile 2000 e altri fr. 7'633.- per il caro vita nel
frattempo intervenuto. Dedotti gli acconti sino ad allora ricevuti, pari a fr.
2'990'940.-, ne risultava il saldo così azionato.
D. Il
convenuto si è opposto alle petizioni e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di fr. 768'368.95 oltre interessi. Egli
ha rilevato che la perizia a suo tempo commissionata dalle parti all’ing. __________
__________ (doc. 3), da lui ora fatta propria, aveva concluso per un importo di
liquidazione di fr. 2'485'008.19: ciò era in particolare dovuto a differenze
sui quantitativi delle diverse posizioni di capitolato e alla difformità dei
prezzi fatturati per rispetto alle condizioni del capitolato, nonché al fatto
che l’esperto aveva ritenuto di non accettare parte dei bollettini a regia,
consegnati in ritardo, non controfirmati e recanti firme illeggibili e false. Il
perito aveva poi quantificato in fr. 262'437.05 i costi supplementari causati
da inadempienze dell’attore, dovute a cattiva esecuzione e ritardi.
E. Nel
corso della causa è stata esperita, ad opera dell’ing. __________ __________,
una perizia giudiziaria, che concludeva per un valore delle opere realizzate di
fr. 3'079'195.97 (comprensivo delle deduzioni di fr. 9'918.53 per insegna e
“Bauwesen” rispettivamente di fr. 50'394.35 per addebiti e riparazioni, cfr.
perizia p. 16 con riferimento agli allegati A7 p. 2 e H7 p. 2).
F. In
sede conclusionale l’attore ha ridotto le sue pretese a fr. 265'050.60 (recte:
fr. 265'090.60) oltre interessi. L’importo accertato dal perito giudiziario, da
cui andavano dedotti gli acconti versati, è stato da lui di principio
confermato, salvo per quanto riguardava la deduzione per la posizione addebiti
e riparazioni (che a suo dire andava corretta da fr. 50'394.35 a fr. 27'780.20). Alla somma così risultante egli ha poi aggiunto altre pretese, quella per
aumento 2% ore a regia (fr. 12'512.34), quella per aumento 12% capo cantiere
(fr. 76'575.52), quella per noleggio gru (fr. 27'000.-), quella per indennità
prolungamento cantiere (fr. 22'500.-), quella per caro vita (fr. 7'633.-) e
quella per partecipazione legale provvisionale (fr. 8'000.-).
Dal canto
suo, il convenuto ha confermato le sue precedenti richieste, rilevando che il
contratto forfetario o a corpo concluso dalle parti escludeva qualsiasi
remunerazione supplementare e che la perizia dell’ing. __________ __________
era più convincente di quella giudiziaria, la quale era per altro da annullare
e doveva comunque essere corretta per quanto riguardava la questione dei
quantitativi del cemento utilizzato e dei bollettini a regia non firmati nonché
la problematica relativa alla pena convenzionale per il ritardo a terminare i
lavori.
G. Il
Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto le due petizioni
per fr. 128'345.30 (recte: fr. 128'385.30) oltre interessi e respinto la
domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che
quello concluso tra le parti non era un contratto d’appalto forfetario o a
corpo, ma un contratto a prezzi unitari fissi. In merito alla valenza delle
perizie versate agli atti, egli ha quindi rilevato che quella privata dell’ing.
__________ __________ non poteva essere presa in considerazione già per il solo
fatto che era stata esperita quella giudiziaria e che quest’ultima, la quale
non poteva essere considerata nulla per aver il perito giudiziario considerato
che il contratto non era forfetario o a corpo, nemmeno poteva essere censurata
laddove aveva riconosciuto la correttezza dei dati contenuti nei bollettini
controfirmati dall’arch. __________ né laddove aveva riconosciuto una mercede
per i lavori elencati nei bollettini non firmati dalla direzione lavori dopo il
26 dicembre 1999. Al valore delle opere realizzate, che la perizia giudiziaria
- ritenuta dunque attendibile - aveva quantificato in fr. 3'129'590.- (senza
tener allora conto della deduzione di fr. 50'394.35 per addebiti e riparazioni),
il Pretore ha ritenuto di dover aggiungere fr. 27'000.- per il prolungato
noleggio della gru e fr. 8'129.65 per la messa a disposizione delle
istallazioni di cantiere oltre il previsto, nonché di dover dedurre, oltre agli
acconti di fr. 2'990'980.- (recte: fr. 2'990'940.-), fr. 45'394.35 per
addebiti e riparazioni.
H. Con
l’appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere le petizioni e di accogliere la domanda
riconvenzionale. Egli ribadisce che nel contratto d’appalto sottoscritto dalle
parti era stato previsto un prezzo forfetario o a corpo, ciò che escludeva, in
assenza della prova di lavori supplementari eseguiti dietro suo ordine o con il
suo consenso, qualsiasi ulteriore remunerazione a favore dell’attore. Contesta
che la perizia dell’ing. __________ __________, in realtà ben più convincente
di quella giudiziaria e dunque determinante, potesse essere disattesa per il
solo fatto che in causa era stata allestita una perizia giudiziaria, tanto più
che quest’ultima non teneva conto né degli accordi tra le parti né delle norme
di legge applicabili. In ogni caso evidenzia come il Pretore non abbia
correttamente esaminato il problema relativo alla quantità del cemento usato, che
giustificava di dedurre dalla liquidazione una somma di fr. 233'690.20; non
abbia risolto correttamente la questione dei bollettini a regia non firmati
dalla direzione lavori, il che imponeva di far proprie le conclusioni che
l’ing. __________ __________ aveva dato alla questione; e non abbia a torto riconosciuto
la pretesa di fr. 160'000.- relativa alla pena convenzionale per il ritardo a
terminare i lavori. Pure censurata era infine la decisione di attribuirgli solo
fr. 28'000.-, anziché fr. 50'000.-, a titolo di ripetibili dell’azione
principale.
I. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile é stata pronunciata
ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta
tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Secondo
la massima dispositiva, il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle
domande delle parti, le quali sono peraltro tenute, in virtù del principio
attitatorio, ad allegare tutti i fatti rilevanti ai fini del giudizio ed a
fornire le relative prove.
2.1
Il
tema dell’allegazione dei fatti si situa al “crocevia” fra il diritto materiale
(federale) e il diritto procedurale (cantonale). Il diritto della parte gravata
dell’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si
fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del
giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente.
Trattandosi - come nel caso in esame - di pretese fondate sul diritto federale,
la questione a sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in maniera
sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alla modalità e
ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto
cantonale. Le esigenze poste alla motivazione della contestazione soggiacciono
anch’esse al diritto processuale cantonale, entro i limiti posti dall’art. 8
CC, senza cioè che in tal modo sia possibile sovvertire le conseguenze
dell’onere probatorio dedotte da questa norma (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003
consid. 2.1 con rif. in: RtiD II-2004 pag. 513). Chi contesta una pretesa deve
pertanto motivare soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire
quali fatti sono contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta
l’onere. A dipendenza delle circostanze specifiche possono di conseguenza
bastare anche contestazioni globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe
a quelle che deve rispettare la parte cui incombe l’onere di provare,
potrebbero al più giustificarsi in una situazione di bisogno, di “Beweisnot”
(TF 10 agosto 2010 4A_629/2009 consid. 4.1 con rif. in: SJ 133/2011 I pag. 12).
Sempre in tema di onere di contestazione, si osserva che il codice di procedura
civile ticinese esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione
(art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI). Ciò implica un certo onere di allegazione dei
fatti a suo carico: egli è così tenuto a contestare le argomentazioni
dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria
descrizione dei fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI), ritenuto che, per la
prassi cantonale, una contestazione generica è insufficiente, mentre i fatti
non chiaramente contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC/TI; sulla
questione, cfr. TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.2 in: RtiD II-2004 pag.
513).
2.2
Nel
caso di specie l’attore ha senz’altro ossequiato all’onere di allegazione a suo
carico, avendo spiegato nelle petizioni di voler procedere in causa per
ottenere il saldo della sua liquidazione, a suo dire lievitata a fr. 3'676'439.-
a seguito degli ampliamenti e delle modifiche al progetto iniziale decisi e
fatti eseguire dalla committenza, a cui ha poi aggiunto, con la replica, due
pretese per la messa a disposizione della gru e per il caro vita.
2.3
Il
convenuto, a sostegno delle sue richieste, che sono poi quelle di non dover
pagare più nulla alla controparte ed anzi di farsi restituire quanto versato in
eccesso, si è perlopiù limitato a far proprie le conclusioni della perizia dell’ing.
__________ __________ (doc. 3), il quale aveva stabilito in fr. 2'485'008.19 l’importo
di liquidazione da lui ritenuto corretto (p. 67) e in fr. 262'437.05 i costi
causati dalle inadempienze dell’attore (p. 74); in duplica, il convenuto ha poi
dichiarato di contestare anche le due pretese per la messa a disposizione della
gru e per il caro vita.
La
questione a sapere se in tal modo egli abbia ossequiato all’onere di
contestazione delle petizioni, rispettivamente all’onere di allegazione della
domanda riconvenzionale, dev’essere risolta in modo differenziato. Il quesito
può tutto sommato essere risolto affermativamente per quanto riguarda i costi
causati dalle asserite inadempienze dell’attore, che il perito ha in effetti
esposto in 10 specifiche posizioni (corrente cantiere fr. 4'500.-, acqua fr.
400.
-, danni acqua riscaldamento a pavimento villa fr. 15'000.-, sistemazione
praticello chiesa fr. 2'011.15, costi supplementari gessatore __________ fr.
20'490.-, costi supplementari isolazione esterna ditta __________ fr. 5'358.-,
costi supplementari impermeabilizzazione vasca granito ditta __________ fr.
6'006.-, costi signor __________ risanamento beton fr. 13'471.90, costi __________
risanamento beton fr. 35'200.-, ritardo programma lavori fr. 160'000.-, p. 74),
dopo aver indicato in precedenza le ragioni a sostegno di quella sua
valutazione (p. 72 seg.). Lo stesso vale per le due pretese per la messa a
disposizione della gru e per il caro vita, la cui contestazione è stata sì
motivata dal convenuto, ma solo in ragione della loro asserita tardività
(duplica p. 2). Per quanto riguarda l’importo della complessa liquidazione, il
convenuto non ha invece spiegato in dettaglio quali erano le molteplici ragioni
di fatto e di diritto da lui fatte proprie - di per sé non facilmente
evincibili nemmeno dalla lettura del referto di cui al doc. 3 - che avevano
indotto il perito privato a ridurre l’importo preteso a questo titolo
dall’attore ed in particolare a considerare quale punto di partenza per la sua
valutazione la proposta di liquidazione formulata dal convenuto (di fr.
2'361'931.11, rinvenuta nel doc. rich. XI°), a cui aveva poi ritenuto di aggiungere
alcuni supplementi (per fr. 123'077.08). Negli allegati preliminari egli si è
pertanto limitato, più che altro in modo riassuntivo e in ogni caso senza indicare
a quali specifiche posizioni della liquidazione faceva riferimento, ad
evidenziare alcune di queste possibili ragioni, ovvero l’esistenza di
differenze sui quantitativi delle diverse posizioni di capitolato e di
difformità dei prezzi fatturati per rispetto alle condizioni del capitolato,
nonché il fatto che l’esperto aveva ritenuto di non accettare parte dei
bollettini a regia, consegnati in ritardo, non controfirmati e recanti firme
illeggibili e false. Una tale contestazione (rispettivamente allegazione) è
però in larga misura generica, non permettendo alla controparte di capire quali
erano le singole posizioni della sua liquidazione ad essere contestate
(rispettivamente allegate) e soprattutto quali erano le circostanze alla base della
rispettiva contestazione (rispettivamente allegazione), e andrebbe con ciò
sanzionata, salvo forse per quanto riguarda la questione dei bollettini a
regia, l’unica sufficientemente individualizzata, ritenendo insufficiente
quella contestazione (rispettivamente allegazione).
3.
In
questa sede il convenuto censura innanzitutto l’accertamento pretorile secondo
cui il contratto d’appalto concluso tra le parti (doc. C inc. rich. II°,
rispettivamente quello in italiano sub doc. rich. XI°) sarebbe a prezzi unitari
fissi, ribadendo che nello stesso era stata prevista una mercede forfetaria o a
corpo, ciò che escludeva, non essendovi la prova di lavori supplementari
eseguiti su suo ordine o con il suo consenso, qualsiasi ulteriore remunerazione
a favore dell’attore. La censura è infondata.
3.1
Nel
caso di specie, a ben vedere, nemmeno sarebbe necessario disquisire in merito
alla qualifica giuridica da attribuire al contratto d’appalto concluso tra le
parti. La questione era in effetti stata sollevata dal convenuto al solo scopo
di escludere, in assenza della prova di lavori supplementari eseguiti dietro
suo ordine o con il suo consenso, che l’attore potesse esporre nella sua
liquidazione importi superiori a quelli originariamente oggetto del contratto
d’appalto. Sennonché, la circostanza che non sarebbero stati eseguiti lavori
supplementari e tanto meno dietro suo ordine o con il suo consenso, è stata da
lui evocata per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI), solo
con le conclusioni di causa e non può così essere presa in considerazione.
Oltretutto, con la risposta e con la duplica, il convenuto non aveva ritenuto
di contestare puntualmente la tesi dell’attore secondo cui durante i lavori la
committenza avrebbe deciso e fatto eseguire tutta una serie di ampliamenti e
modifiche al progetto iniziale che avevano portato il costo complessivo
dell’opera a fr. 3’676'439.- (petizioni p. 2 seg.): è in effetti incontestabile
che la sua risposta nel senso che è “ammesso quanto risulta dal contratto
d’appalto (doc. C), contestato il resto, con riferimento a quanto si esporrà in
seguito” (risposta p. 2), non costituisce una sufficiente contestazione di quei
fatti. In tali circostanze, fosse anche vero che il contratto d’appalto
prevedeva una mercede forfetaria o a corpo, il fatto che in seguito siano stati
decisi e fatti eseguire tutta una serie di ampliamenti e modifiche al progetto
iniziale non esclude che l’attore possa far valere la somma da lui posta in
liquidazione.
3.2
Ma,
ad ogni buon conto, la qualifica di contratto d’appalto a prezzi unitari fissi
attribuita dal Pretore al contratto concluso tra le parti (doc. C inc. rich.
II°), rispettivamente alla sua versione in italiano (doc. rich. XI°) può
senz’altro essere confermata.
A
sostegno della sua decisione, il giudice di prime cure ha menzionato una serie
di indizi: il fatto che nel contratto (recte: nella sua aggiunta) le
parti avessero previsto prezzi unitari fissi (“Festpreise” al plurale) e
non un prezzo fisso per l’intera opera; il fatto che all’art. 3.3 del contratto
avessero indicato quale base del contratto il prezzario del 27 agosto 1997,
facendo riferimento all’art. 8 della Norma SIA-118, applicabile ai “contratti a
prezzo unitario”; il fatto che alla cifra 2 dell’accordo aggiuntivo avessero
concordato che “der Bauherr behält sich vor, einzelne Positionen oder
gewisse Kubaturen aus dem Vertrag zu streichen ohne Einfluss auf die
Einheitspreise”; tanto più che altrimenti non si capiva perché non era
stato riconosciuto nulla in relazione al franamento avvenuto prima dell’inizio
dei lavori, a causa del quale le parti avevano previsto spese aggiuntive per
almeno fr. 300'000.-. In questa sede il convenuto contesta solo in parte
l’argomentazione del Pretore, omettendo tra l’altro di prendere posizione
sull’importante accertamento pretorile relativo al prezzario ed al riferimento
all’art. 8 della Norma SIA-118. Le sue critiche non sono oltretutto tali da
mettere in discussione la conclusione del Pretore: il convenuto innanzitutto non
nega che nell’aggiunta al contratto le parti avessero previsto prezzi unitari
fissi (“Festpreise” al plurale), ma osserva che esse avevano in ogni
caso stabilito una somma finale al singolare (“Total Betrag”), il che
però, a ben vedere, non basta per ammettere una diversa qualifica giuridica;
egli considera poi un indizio a favore di un prezzo forfetario o a corpo il
fatto che le parti avessero concordato che “der Bauherr behält sich vor,
einzelne Positionen oder gewisse Kubaturen aus dem Vertrag zu streichen ohne
Einfluss auf die Einheitspreise”, ma l’argomentazione non convince per due
motivi, da una parte in quanto in un contratto forfetario o a corpo
l’appaltatore non può decidere unilateralmente e senza influsso sul prezzo totale
di stralciare parte delle opere da eseguire e dall’altra in quanto nella
clausola è in ogni caso stabilito che l’autorizzazione a stralciare alcune
posizioni non avrebbe avuto influenza sui soli singoli prezzi unitari e non invece
sul prezzo totale dell’opera; egli ritiene inoltre che la spesa supplementare
di fr. 300'000.- per il franamento era già stata inclusa nella formazione del
prezzo forfetario, senza in realtà avvedersi che ciò non era possibile già per
il fatto che il prezzo offerto nel contratto di fr. 2'285'427.70 rispettivamente
di fr. 2'294'480.20 (nella versione italiana del contratto, dichiarata
preminente, cfr. doc. rich. XI°) era il risultato delle 3 offerte del 28
ottobre 1997 (rivista il 19 novembre 1997), del 14 gennaio 1998 e del 19
febbraio 1998 (doc. C p. 6 inc. rich. II°; cfr. i diversi importi nel doc.
rich. XI°) e non poteva dunque includere anche la spesa per il franamento,
avvenuto solo il 24 marzo 1998 (doc. C p. 7 inc. rich. II°), tanto più egli
stesso aveva ammesso in tempi non sospetti che quella posizione avrebbe dovuto
essere aggiunta all’importo contrattuale (doc. C); il fatto infine che le
parti, vista la lacunosità e la poca chiarezza del capitolato (teste __________
verbale 25 aprile 2002 p. 5; teste arch. __________ __________ verbale 13
giugno 2002 p. 3), avessero ad un certo momento intavolato delle discussioni
per una sua completazione, non significa che il contratto originario fosse a
prezzo forfetario o a corpo, ma semmai che le opere supplementari non comprese
nello stesso sarebbero state fatturate a regia (complemento peritale p. 9), con
i possibili problemi che ciò avrebbe potuto comportare al momento della
liquidazione, poi effettivamente verificatisi. A conferma del giudizio
pretorile si osserva in ogni caso che, con scritto 23 ottobre 1997, contenuto
nel fascicolo del capitolato d’appalto (doc. rich. XII°), il quale è a sua
volta parte integrante degli accordi contrattuali (art. 3.1 e 3.2 del
contratto), l’attore aveva spiegato a chiare lettere di non essere allora in
grado di offrire un prezzo forfetario per le opere richieste, ritenendo invece di
poter eseguire i lavori a misura sulla base dei prezzi unitari e dei quantitativi
da lui offerti; egli aveva poi aggiunto che per poter offrire un prezzo
forfetario avrebbe dovuto disporre di tutta una serie di piani e di indicazioni
supplementari, da lui puntualmente indicati a quel momento, che tuttavia non
risultano essergli poi stati messi a disposizione.
4.
Il
convenuto contesta in seguito che la perizia dell’ing. __________ __________
(doc. 3), a suo dire ben più convincente di quella giudiziaria e con ciò
determinante, potesse essere disattesa dal Pretore per il solo fatto che in
causa era stata allestita una perizia giudiziaria, tanto più che quest’ultima
non teneva conto né degli accordi tra le parti né delle norme di legge
applicabili ed era oltretutto errata su tre aspetti importanti, e meglio il
problema relativo alla quantità del cemento usato, la questione dei bollettini
a regia non firmati dalla direzione lavori e la pretesa relativa alla pena
convenzionale per il ritardo a terminare i lavori.
4.1
La
giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che una perizia di
parte prodotta agli atti quale documento non ha di principio una valenza
diversa da un’affermazione di parte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI e CPC-TI App., m. 21 e 24 ad art. 90). In assenza di una perizia
giudiziaria (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 22 e 67 ad art. 90) e, per analogia, anche nel caso in cui la stessa
non è in grado di chiarire i fatti rilevanti (II CCA 25 settembre 2000 inc. n.
12.2000
), il giudice può nondimeno attingere a una tale perizia valutandola
alla luce dell'art. 90 CPC/TI, nella misura in cui gli argomenti ricavati dalla
stessa, quantunque non assunta secondo i crismi della procedura civile, non
possono aprioristicamente essere inficiati di parzialità e disattesi senza un
valido e fondato motivo di sospetto.
4.2
La decisione
del Pretore di non ritenere determinante la perizia dell’ing. __________ __________
(doc. 3) può essere confermata. Tale conclusione s’impone non solo per il fatto
che - come si vedrà al prossimo considerando - la perizia giudiziaria, che per
altro permetteva di chiarire i fatti rilevanti, era risultata convincente e non
era afflitta da vizi gravi tali da renderla nulla o annullabile; ma anche per
il fatto che il referto privato, oltre a non essere di per sé nemmeno vincolante
per le parti (cfr. doc. 2), presentava diverse pecche, che ne minavano la credibilità.
In base agli accordi (doc. 2) l’ing. __________ __________ avrebbe dovuto
limitarsi ad esaminare i lavori edili eseguiti, controllare le critiche che il
convenuto aveva mosso in merito alla qualità e alla quantità di quei lavori ed
esaminare le contestazioni in merito alla qualità e alla quantità dei lavori in
cemento. Sentito in sede testimoniale (verbale 25 novembre 2004 p. 2 seg.), egli
ha invece ammesso di essersi occupato, a seguito della richiesta unilaterale
del convenuto formulata quasi un anno dopo l’attribuzione dell’incarico e un
mese prima della consegna del suo referto, ma all’insaputa della controparte, anche
della questione dei danni e dei ritardi causati dall’attore, che però esulava
dal mandato ricevuto. Quanto al grado di affidabilità e di attendibilità dei
suoi accertamenti, lo stesso appare alquanto approssimativo. Sempre in
occasione della sua audizione testimoniale egli ha in effetti dichiarato di non
aver nemmeno preso visione del contratto d’appalto tra le parti; di essersi
basato su una documentazione spesso lacunosa; di aver talora scelto di far
propria la versione dei fatti del convenuto per il disordine e l’incompletezza
della documentazione presentata dall’attore (cfr. doc. 14; cfr. pure perizia p.
24.
e complemento peritale p. 13); ed in particolare di non aver a quel momento ritenuto
di prendere in considerazione i numerosissimi bollettini a regia non firmati
dalla direzione lavori, che in base alla convenzione di cui al doc. 2 avrebbe
dovuto verificare, il tutto senza essersi preventivamente preoccupato di chiarire
i motivi della loro mancata sottoscrizione.
4.3
In
tali circostanze, è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto di potersi
fondare sulle risultanze della perizia giudiziaria, di per sé già preminente. Diversamente
dal perito di parte, quello giudiziario, oltre ad aver garantito alle parti il diritto
di essere sentite su tutte le questioni rilevanti, ha in effetti potuto basarsi,
oltre che sugli esiti di quella perizia, su tutta la documentazione disponibile,
sugli allegati di causa delle parti e sulle deposizioni testimoniali
(complemento peritale p. 6). Egli è inoltre stato in grado di rispondere a
tutte le domande a lui sottoposte e le sue risposte sono risultate comprensibili
e logiche. Come si è visto (consid. 3.1 e 3.2), nelle particolari circostanze il
rimprovero mosso nei suoi confronti di non aver tenuto conto né degli accordi
tra le parti né delle norme di legge applicabili era inoltre infondato. Quanto infine
all’asserita erroneità dei suoi accertamenti su tre aspetti importanti, e
meglio il problema relativo alla quantità del cemento usato, la questione dei
bollettini a regia non firmati dalla direzione lavori e la pretesa relativa
alla pena convenzionale per il ritardo a terminare i lavori, la stessa, fosse
anche provata (cfr. i prossimi considerandi), non è in ogni caso tale da imporre
di fare astrazione dalla perizia, ma avrà tutt’al più come conseguenza che le relative
pretese da lui riconosciute (rispettivamente non riconosciute) dovranno essere
defalcate (rispettivamente ammesse, almeno in parte).
5.
Il
convenuto evidenzia come il Pretore non abbia correttamente esaminato il
problema relativo alla maggior quantità di cemento usato dall’attore e non
autorizzato dalla committenza, a suo dire evincibile dalla perizia dell’ing. __________
__________ (doc. 3), ciò che imporrebbe di dedurre dalla liquidazione fr.
233'690.20. La censura deve essere disattesa. La questione della maggior
quantità di cemento usato rispetto a quanto previsto nel capitolato - aspetto di
per sé nemmeno facilmente evincibile dal referto di cui al doc. 3 (tant’è che
l’ammontare di quella deduzione risultava dalla somma di ben 81 posizioni della
liquidazione) - e la conseguente richiesta di deduzione del convenuto, che per
il perito giudiziario avrebbe semmai comportato una deduzione dalla sua
liquidazione di fr. 205'300.- (complemento peritale p. 12), non può essere
considerata già per il fatto che la stessa è stata evocata per la prima volta,
e con ciò irritualmente, solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI). È ben vero
che negli allegati preliminari il convenuto aveva tra l’altro eccepito l’esistenza
di differenze sui quantitativi delle diverse posizioni di capitolato. Sennonché
il fatto che a quel momento egli si fosse espresso solo in generale, senza far
riferimento al cemento, non avesse ritenuto di contestare puntualmente
l’argomentazione dell’attore secondo cui durante i lavori la committenza
avrebbe deciso e fatto eseguire tutta una serie di ampliamenti e modifiche al
progetto iniziale tali da far lievitare il costo complessivo dell’opera a fr. 3'676'439.-,
circostanza questa che giocoforza comportava anche aumenti dei quantitativi
rispetto al capitolato, ed avesse eccepito irritualmente (art. 78 CPC/TI), solo
con le conclusioni, che i lavori supplementari non sarebbero stati eseguiti
dietro suo ordine o con il suo consenso, escludono che egli possa ora
prevalersi di quella contestazione per ottenere una tale deduzione, dovendosi
in definitiva ritenere che la contestazione si riferiva ad altre differenze di
quantitativi, ad esempio quelle dovute ad errori di calcolo, di cui non si è
però qui prevalso. A fronte della qualifica giuridica attribuibile al contratto
d’appalto e delle allegazioni delle parti, la decisione del perito giudiziario,
e con lui del Pretore, di non ammettere una deduzione per il maggior quantitativo
di cemento utilizzato rispetto a quanto previsto nel contratto d’appalto, merita
così di essere confermata.
6.
Il
convenuto rileva poi che il Pretore non avrebbe risolto correttamente nemmeno
la questione dei bollettini a regia non più firmati dalla direzione lavori a
far tempo dal dicembre 1999 (perizia p. 6 e 11, complemento peritale p. 8 seg.),
ciò che a suo dire imponeva di far proprie le conclusioni sul tema dell’ing. __________
__________. Egli ha in particolare evidenziato che da quella data sarebbero
stati allestiti 1190 bollettini a regia per un importo di fr. 751'668.45 (appello
p. 16, recte: fr. 751'268.45), somma che implicitamente pretende così di
dedurre dalla liquidazione dell’attore. In realtà quello è però l’ammontare di
tutte le regie contenute nella liquidazione (perizia p. 10). L’importo che
potrebbe essere dedotto a questo titolo, accertato dal perito, è semmai di fr.
221'000.- (perizia p. 23), o meglio di fr. 231'200.- (complemento peritale p.
12). Come si vedrà, la richiesta è infondata. Negli allegati preliminari il
convenuto, rifacendosi alla perizia dell’ing. __________ __________ (doc. 3),
aveva in effetti affermato che una parte dei bollettini a regia non potevano
essere accettati, siccome consegnati in ritardo, non controfirmati e recanti
firme illeggibili e false. A quel momento egli non ha però preteso che i lavori
supplementari oggetto di quei bollettini (comprensivi delle ore di lavoro e del
materiale) non sarebbero stati eseguiti né tanto meno autorizzati, tant’è che -
come detto - non ha ritenuto di contestare puntualmente l’argomentazione
dell’attore secondo cui durante i lavori la committenza avrebbe deciso e fatto
eseguire tutta una serie di ampliamenti e modifiche al progetto iniziale tali
da far lievitare il costo complessivo dell’opera a fr. 3'676'439.-. La sua contestazione
in tal senso è stata addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente (art.
78.
CPC/TI), solo in sede conclusionale. In tali circostanze, il fatto che i
bollettini a regia fossero eventualmente anche stati consegnati in ritardo, non
controfirmati e con firme illeggibili e false non è a ben vedere tale da escluderne
il pagamento. Si aggiunga che l’arch. __________ __________, sentito quale
teste, non ha a sua volta contestato l’effettiva esecuzione di quei lavori e ha
giustificato la mancata sottoscrizione dei relativi bollettini a regia da parte
sua, affermando pretestuosamente che mancava la base di confronto con il
capitolato e che c’era l’impressione che tutti i lavori eseguiti venissero
tramutati in rapporti a regia anche se erano già previsti nel capitolato
(verbale 15 ottobre 2002 p. 3; pure in tal senso, teste __________ verbale 25
aprile 2002 p. 5). In tal modo egli, oltre a non aver fatto fronte al suo
dovere di direttore dei lavori (complemento peritale p. 4), aveva misconosciuto
il contenuto della convenzione di cui al doc. 16, da lui pure sottoscritta, che
gli faceva obbligo di esaminare e controllare i bollettini a regia entro 10
giorni dalla data della richiesta ed a rilasciare il necessario preavviso di
ratifica di quanto presentato e riconosciuto. A fronte della qualifica
giuridica attribuibile al contratto d’appalto, delle allegazioni delle parti e
delle deposizioni testimoniali, la decisione del perito giudiziario, e con lui
del Pretore, di non defalcare quei bollettini a regia, merita di essere
confermata.
7.
Nel
prosieguo del suo esposto il convenuto censura il giudizio con cui il Pretore ha
respinto la pretesa di fr. 160'000.- relativa alla pena convenzionale per il
ritardo dell’attore a terminare i lavori da capomastro. Egli contesta in
particolare il rimprovero mossogli dal giudice di prime cure di non aver provato
quali erano i lavori che avrebbero dovuto essere terminati entro il 18 febbraio
2000, quando invece era chiaro che i lavori da completare erano quelli previsti
nel contratto d’appalto.
7.1
In
realtà, pacifico che l’attore abbia lasciato il cantiere il 26 aprile 2000 e
che i lavori siano poi stati portati a termine da un’altra ditta solo a fine
giugno, va subito osservato che i lavori da capomastro che nella convenzione
del 4 dicembre 1999 (doc. 16) l’attore si era impegnato a terminare entro
quella data, pena il pagamento da parte sua di fr. 2'000.- al giorno (da
intendersi come giorno lavorativo, cfr. complemento peritale p. 10, appello p.
20), non erano affatto imprecisati, come invece inizialmente stabilito dal
perito giudiziario (perizia p. 14) e con lui poi dal giudice di prime cure, ma
neppure erano quelli previsti dal contratto d’appalto, come preteso dal
convenuto. Erano piuttosto i 5 interventi indicati nella lettera di conferma 1°
dicembre 1999 dell’attore (doc. I: “terminare opere zona a nord Badegarten;
esecuzione muro di sostegno a sud villa come disegno ing. __________; terminare
allacciamento fognatura; portale di entrata pedonale e raccordi laterali alla
roccia; regie, aiuti, modifiche, ritenuto che non siano più da eseguire
modifiche sostanziali agli appartamenti”), non smentita dalla controparte ed i
cui termini sono anzi stati sostanzialmente ammessi dall’arch. __________ __________
(verbale 13 giugno 2002 p. 5 con riferimento al doc. Q inc. rich. II°, identico
al doc. I; cfr. pure complemento peritale p. 10). Ritenuto che il termine del
18.
febbraio era stato prorogato al 28 febbraio (duplica p. 3) e che, per sua
ammissione, l’attore il 25 febbraio risultava aver terminato solo parzialmente
gli interventi previsti nella convenzione di cui al doc. 16 e meglio per quanto
riguardava la posizione relativa al muro di sostegno villa e parte del portale
di entrata (cfr. doc. W inc. rich. II°, il cui contenuto è stato confermato dal
teste __________, verbale 4 dicembre 2002 p. 3), è di principio incontestabile
che egli sia tenuto a pagare alla controparte la penalità di fr. 2'000.- al
giorno concordata, anche perché l’istruttoria ha provato che i ritardi erano
almeno in parte stati causati dall’insufficiente numero di operai presenti nel
cantiere (doc. G; doc. EE inc. rich. II°; teste arch. __________ verbale 25
aprile 2002 p. 3; teste __________ verbale 25 aprile 2002 p. 4; teste arch. __________
__________ verbale 13 giugno 2002 p. 5 e verbale 13 giugno 2002 p. 5 seg.;
parzialmente di avviso diverso invece il teste __________, verbale 4 dicembre
2002.
p. 4).
7.2
Sennonché,
giusta l’art. 163 cpv. 3 CO, il giudice deve ridurre
secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive. In
particolare, una pena convenzionale dev'essere ridotta se c'è sproporzione tra
il danno effettivo o probabile e quello di cui le parti hanno previsto la possibilità
(DTF 103 II 134 consid. 4, 133 III 54 consid. 4.2). Una riduzione s’impone inoltre
quando l'importo stabilito è sproporzionato rispetto all'interesse della parte
alla sua integrale corresponsione, ritenuto che ciò deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete, quali ad esempio la durata del contratto e la gravità della
colpa (DTF 114 II 264 consid. 1; II CCA 17 aprile 2007 inc. n. 12.2006.133).
L’applicazione
di questo principio alla presente fattispecie comporta un’importante riduzione
della pena convenzionale a carico dell’attore, la cui determinazione è per
altro già resa difficoltosa dal fatto che non è stato stabilito con certezza quando
sono stati portati a termine tutti i lavori previsti nella convenzione del 4
dicembre 1999, essendo nota unicamente la data di chiusura del cantiere. L’istruttoria,
e in particolare la perizia giudiziaria (complemento peritale p. 10 seg.), ha in
effetti permesso di evidenziare tutta una serie di circostanze che, oltre a ridurre
il grado di colpa dell’attore (cfr. doc. CU), avrebbero implicitamente giustificato
anche la concessione di un’importante proroga a suo favore: in primo luogo si
osserva che i lavori che l’attore era stato costretto ad eseguire dopo il 4
dicembre 1999, su richiesta della committenza, erano risultati di gran lunga
più estesi e impegnativi di quelli a suo tempo concordati (cfr. riepilogo
lavori effettuati, contenuto nel doc. W inc. rich. II°; cfr. pure i programmi
di lavoro settimanali nel plico doc. 7); verso fine gennaio la situazione di
progetto non era ancora chiara (cfr. doc. 7 lettera 20 gennaio 2000 dell’avv. __________
all’arch. __________ __________ con rapporto; doc. AP); il 26 gennaio il
convenuto aveva ordinato la sospensione dei lavori al portale di Via __________
(doc. AN), ritenuto che l’ordine di ripresa dei lavori era stato dato solo il
22.
marzo (doc. 7 lettera 27 marzo 2000 dell’arch. __________ __________
all’avv. __________); alcuni lavori non avevano potuto essere eseguiti per
ritardi imputabili ad altri artigiani (doc. Z inc. rich. II°); il convenuto
aveva tardato a mettere a disposizione i piani per effettuare alcuni degli
interventi richiesti, in alcuni casi consegnati persino dopo la scadenza del termine
(doc. Z inc. rich. II°; doc. M, AF, AP e AQ; cfr. plico doc. 6); in altri casi
i ritardi erano dovuti agli acquirenti degli appartamenti, che non decidevano i
lavori di rifinitura (doc. Z inc. rich. II°; teste arch. __________ __________
verbale 15 ottobre 2002 p. 3); altri ritardi erano poi stati causati da
un’interruzione di corrente (doc. 6 lettera 16 febbraio 2000 dell’avv. __________
al Municipio di __________) e dagli ordini di sospensione dei lavori impartiti
dall’autorità comunale (doc. 6; teste arch. __________ __________ verbale 13
giugno 2002 p. 5; teste __________ verbale 15 ottobre 2002 p. 6; cfr.
conclusioni del convenuto p. 3; appello p. 4); e altri ancora, infine, erano
dovuti alla richiesta della committenza di poter disporre della gru di cantiere
fino al 26 aprile (doc. AA e GG inc. rich. II°; teste arch. F__________ __________
verbale 15 ottobre 2002 p. 3) e dal reiterato rifiuto del convenuto di firmare
i bollettini a regia (doc. P, AL, CC, CD, CF-CI; cfr. teste __________ verbale
25.
aprile 2002 p. 5; teste arch. __________ __________ verbale 13 giugno 2002
p. 5; teste __________ verbale 4 dicembre 2002 p. 3) e di versare il
corrispettivo nonostante l’attore avesse fornito la garanzia bancaria
concordata nella convenzione di cui al doc. 16 (doc. CC, DD e FF inc. rich.
II°), circostanze che hanno indotto quest’ultimo a lasciare il cantiere il 26
aprile. Se a questo si aggiunge il fatto che il ritardo in questione non ha
comportato alcun danno al convenuto, che ha in effetti potuto vendere gli
appartamenti senza alcun pregiudizio (cfr. replica p. 4, non contestata con la
duplica), e che le opere da terminare avrebbero dovuto avere un valore variante
tra i fr. 30'000.- e 50'000.- (doc. I), ben si può ritenere che il
riconoscimento di una pena convenzionale di complessivi fr. 20'000.-, pari a un
ritardo equivalente a dieci giorni lavorativi, appare tutto sommato congrua a
sanzionare la parziale inadempienza dell’attore.
8.
Postulando
la riforma della sentenza pretorile nel senso della reiezione delle petizioni e
dell’accoglimento della sua domanda riconvenzionale, in questa sede il
convenuto chiede di fatto di riconoscere anche la pretesa di fr. 262'437.05
relativa ai costi supplementari causati dalle inadempienze dell’attore. Come si
è visto, tale pretesa era formata, oltre che dalla posizione di fr. 160'000.-
per l’asserito ritardo nella completazione dei lavori, appena esaminata, da
altre 9 posizioni per complessivi fr. 102'437.05 (cfr. consid. 2.3), che il
giudice di prime cure ha ammesso in ragione di fr. 45'394.35. La richiesta
ricorsuale dev’essere respinta. Già si è detto, innanzitutto, che la perizia
dell’ing. __________ __________ (doc. 3) su cui il convenuto sembrerebbe
fondare la sua domanda non è più convincente della perizia giudiziaria, su cui
si è invece basato il Pretore. E per il resto si osserva che il convenuto non
ha assolutamente spiegato per quali altri motivi la decisione pretorile in
merito a quella pretesa, a lui parzialmente sfavorevole, sarebbe errata e con
ciò da riformare, sicché il suo appello, su questo punto, dev’essere dichiarato
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27
ad art. 309).
9.
L’appello
è irricevibile, per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI),
anche nella misura in cui il convenuto chiede, implicitamente, di non
attribuire nulla all’attore per il prolungato noleggio della gru e per la messa
a disposizione delle istallazioni di cantiere oltre il previsto, posizioni
ammesse dal Pretore per fr. 27'000.- rispettivamente per fr. 8'129.65. Anche in
questo caso il convenuto non ha in effetti speso una parola per spiegare i
motivi per cui quella parte del giudizio pretorile sarebbe errata e con ciò da
riformare (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem).
10.
Alla
luce di quanto precede, le petizioni possono trovare accoglimento per fr.
108'385.30 (valore delle opere realizzate fr. 3'129'590.-, noleggio della gru
fr. 27'000.- e messa a disposizione delle istallazioni di cantiere oltre il
previsto fr. 8'129.65; dedotti: acconti fr. 2'990'940.-, addebiti e riparazioni
fr. 45'394.35 e pena convenzionale fr. 20'000.-) oltre interessi.
11.
Il
convenuto chiede infine di aumentare da fr. 28'000.- a fr. 50'000.- l’indennità
ripetibile a suo favore per l’azione principale. La censura è parzialmente
fondata. La motivazione addotta a sostegno della richiesta appare invero poco
comprensibile. Il convenuto sembra in effetti affermare che in caso di parziale
riduzione delle pretese dell’attore in sede conclusionale quest’ultimo dovrebbe
essere considerato integralmente soccombente e non, come invece ritenuto dal
Pretore alla luce della fondatezza delle sue pretese nel merito, solo in
ragione di 4/5. Il ragionamento del giudice di prime cure è in realtà
ineccepibile. E pure ineccepibile è il fatto che in presenza di un valore
litigioso di fr. 685'599.- la reciproca soccombenza (4/5 dell’attore e 1/5 del
convenuto) implichi l’attribuzione di un’indennità ripetibile di fr. 28'000.- a
favore della parte convenuta (sulla base della percentuale del 7% del valore
litigioso espressamente applicata dal primo giudice). Sennonché, nel caso
concreto l’importo litigioso era stato aumentato in replica a fr. 715'499.- (recte:
fr. 723'132.-), circostanza sfuggita al Pretore, e, come si è visto, l’esito
dell’appello giustifica di modificare il grado di soccombenza delle parti in
prima istanza (5/6 dell’attore e 1/6 del convenuto). L’indennità per ripetibili
da assegnare al convenuto, visti i criteri di quantificazione indicati dal
primo giudice, deve quindi essere fissata in fr. 33'500.-.
12.
Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso dei considerandi che
precedono.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 896'754.25 (fr. 128'385.30 per le
azioni principali e fr. 768'368.95 per la domanda riconvenzionale), seguono la
pressoché integrale soccombenza del convenuto (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. Nella misura in cui ammissibile, l’appello 18 maggio 2009 di AP 1 è
parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 aprile 2009 della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è
così riformata:
I. sull’azione principale
1.
In parziale accoglimento delle
petizioni, AP 1, __________, è tenuto a versare a AO 1, __________, la somma di
fr. 108'385.30 oltre interessi al 5% dal 10 aprile 2000.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 45'558.- (di cui fr.
44'825.50 pari alla metà del costo della perizia), già anticipate dalle parti,
sono poste a carico dell’attore in ragione di 5/6 e per la rimanenza di 1/6 a
carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà la somma di fr. 33'500.- a titolo
di ripetibili parziali.
§.
(invariato)
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 11’900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
12’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 20’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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