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Decisione

12.2009.106

Arbitrato, ROCA

11 dicembre 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i passaggi seguenti: "benché opinabile, il riferimento a un determinato

certificato professionale, invece che alle mansioni effettivamente svolte, non

appare privo di ragioni pertinenti (…). Fondata su un criterio oggettivo, la

distinzione che privilegia la formazione professionale del dipendente rispetto

alle responsabilità attribuitegli, anche se sarebbe preferibile fissare la

retribuzione in base al valore intrinseco delle prestazioni lavorative

concretamente fornite, non appare comunque arbitraria". La stessa

ricorrente menziona, quindi, un passaggio di tale sentenza ove la soluzione

adottata non era stata ritenuta arbitraria. Perché tale soluzione dovrebbe

invece esserlo nella fattispecie non è invece dato di capire, e nemmeno la

ricorrente spende una parola al riguardo. Quest'ultima precisa che tali

citazioni "fanno certamente pensare che anche una diversa conclusione e

meglio la valutazione legata alle mansioni effettive svolte, quale quella fatta

dalla Casa per anziani qui ricorrente e sostenuta sia dall'Ufficio cantonale

degli anziani che dalla CPC ROCA, oltre che logica non possa essere considerata

contraria al diritto federale". Come illustrato sopra (consid. 5),

l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. L’argomentazione della

ricorrente non può quindi essere seguita.

9. Invocando

sempre la giurisprudenza del Tribunale federale summenzionata, la ricorrente

soggiunge che la CSP avrebbe potuto riformare il giudizio della CPC solo in

presenza di arbitrio e che quindi ha travalicato il suo potere d'apprezzamento.

L'art. 72 ROCA prevede che la CSR è l'autorità preposta a decidere sui ricorsi

contro le decisioni della CPC. L'art. 73 ROCA, poi, stabilisce che la CSR è regolata

dalle disposizioni del CIA. È altresì specificato che sono applicabili il CPC

ticinese e il diritto svizzero. Come esposto sopra, secondo l'art. 36 lett. f

CIA contro il lodo può essere interposto ricorso per nullità adducendo che il

lodo è arbitrario. Tale ricorso è tuttavia proponibile soltanto dopo

esaurimento di tutti i rimedi di diritto di giurisdizione arbitrale previsti

nel patto d’arbitrato (art. 37 cpv. 2 CIA). Di conseguenza, esso è proponibile

unicamente nei confronti della decisione della CSR e non ha nulla a che vedere

con quello con il quale una parte adisce la CSR contro le decisioni della CPC.

La censura non può quindi essere condivisa.

10. La

ricorrente sostiene che la fattispecie non sia analoga a quella di cui alla

sentenza del Tribunale federale inc.4C.22/2004. Essa afferma che il lavoratore

non ha dimostrato che nel quadro delle sue mansioni effettive abbia la possibilità

di mettere a frutto, nell'interesse della datrice di lavoro, quanto appreso

nella sua formazione. Anzi, dall'istruttoria è emerso che egli esegue le

medesime mansioni di quando fu assunto, ovvero quelle di "pulizia

semplice". Tali compiti non richiedono, a detta della datrice di lavoro,

alcuna conoscenza specifica. Tant'è che la distribuzione dei lavori tra i diversi

dipendenti avverrebbe unicamente in funzione della maggior forza o delle “braccia

più lunghe”.

10.1 Nella

sentenza menzionata il Tribunale federale ha spiegato che le disposizioni sul

salario minimo garantito contenute in un contratto collettivo mirano a

proteggere i lavoratori, tenuto conto delle loro formazione, delle loro

attitudini e della durata della loro attività professionale. Nel caso da esso

trattato, poi, ha accertato che il lavoratore era stato assunto nel 1992 quando

era un'apprendista e fino al 1994 aveva lavorato quale manovale, macchinista e

aiuto muratore. Nel 1994 egli aveva conseguito l'attestato di capacità federale

quale muratore. Il Tribunale federale ha poi sottolineato che la Corte

cantonale aveva quindi accertato come, anche dopo il 1994, il dipendente avesse

continuato a eseguire compiti di manovale, macchinista e aiuto muratore. Di

conseguenza, esso ha affermato che non corrispondeva al vero l'affermazione del

datore di lavoro secondo il quale l'attività svolta dal dipendente non

corrispondeva assolutamente a quella per la quale il lavoratore aveva ottenuto

il diploma, né vi erano ragioni per ritenere che nel quadro delle mansioni

sopra descritte egli non avesse potuto mettere a frutto quanto appreso nella

sua formazione (consid. 3.3).

10.2 Nel

regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per pulitore

di edifici (doc. 15) è indicato che tale figura si occupa della pulizia esterna

e interna di stabili, come pure degli impianti e degli equipaggiamenti necessari

per lavori di pulizia di manutenzione e a fondo (art. 1 cpv. 2). All'art. 5

cpv. 2 di tale Regolamento è indicato, tra le altre cose, che obiettivi sono

distinguere i tipi di sporco, rispettare le disposizioni, le modalità d'impiego

e i dispostivi di sicurezza nell'utilizzazione di scale, ponteggi, sollevatori,

prendere le misure per prevenire infortuni, malattie professionali e

avvelenamenti, riconoscere le fonti di pericolo nell'impiego di macchine,

apparecchi e attrezzi e prendere le misure adeguate, riconoscere ed evitare i

pericoli che possono nascere dall'impiego di prodotti di pulizia, manutenzione

e disinfezione, rispettare le prescrizioni di protezione dell'ambiente,

prendere le misure per prevenire incendi ed esplosioni, attenersi alla legge

sui veleni, definire la concentrazione dei prodotti di pulizia e di

manutenzione e preparare le quantità necessarie, utilizzare correttamente e in

modo sicuro macchine, attrezzi e apparecchi, riparare piccoli danni. La teste __________,

capo dell'Ufficio cantonale della formazione industriale, artigianale, agraria

e artistica, Divisione formazione commerciale, ha confermato che le conoscenze

elencate nell'articolo testé citato sono state acquisite da CO 1 dal momento

che egli ha conseguito il relativo attestato federale (verbale 12 febbraio

2009, pag. 1).

10.3 La teste __________,

dal 2005 responsabile del servizio di pulizia, indicata nell'organigramma doc.

C quale "coordinatrice team pulizie", ha confermato, in occasione

della sua audizione 1° ottobre 2008, il contenuto dello scritto da lei redatto (doc.

B allegato alla lettera 29 gennaio 2008 della datrice di lavoro). Dal medesimo

emerge che il dipendente, oltre ai lavori giornalieri (cfr. ad esempio doc. C),

per quanto concerne "i lavori periodici" utilizza settimanalmente la

macchina lavasciuga nei corridoi e nel salone (con due colleghe), ogni due

settimane nelle salette, nei locali di servizio e nella lavanderia (con una

collega), che settimanalmente scopa i corridoi, che una due volte all'anno pulisce

i "vetri esterni terrazze, finestre corridoi, finestre e vetri salette,

finestre e vetri entrata piano terra (la pulizia delle finestre grandi viene

effettuata da un'altra persona), pulizia angoli corridoi (fra una porta e

l'altra), toglie le ragnatele dalle finestre dei corridoi",

occasionalmente lavori di pulizia extra (pulizia locali CR, aiuto domiciliare e

centro diurno) o pulizia a fondo (decorare una camera) con macchina lavasciuga.

Non corrisponde quindi al vero l'affermazione della datrice di lavoro secondo la

quale l'attività svolta dal dipendente non comporta in alcun modo la messa a

frutto di quanto imparato da quest'ultimo con l'ottenimento dell'attestato

federale. Basti osservare che le sue conoscenze inerenti alla sicurezza sono

senz'altro di ausilio alla ricorrente, che peraltro ha il dovere di proteggere

la personalità dei dipendenti (art. 22 ROCA). Ne consegue che anche su questo

punto il ricorso va respinto.

11. La

ricorrente reputa che la riclassificazione di CO 1 comporterebbe un'inammissibile

disparità di trattamento nei confronti dei suoi colleghi. La censura non può

essere seguita già per il fatto che un ricollocamento nelle classi di stipendio

sarebbe la conseguenza dell'ottenimento di un attestato federale, e che quindi

la situazione del lavoratore non sarebbe paragonabile a quella dei suoi

colleghi sprovvisti di un simile certificato. Su questo punto la ricorrente

sottolinea che una tale riclassificazione aprirebbe la porta a

"ingiustificate ulteriori rivendicazioni da parte dei colleghi".

Anche questa argomentazione non è condivisibile. Invero, qualora tali richieste

non fossero legittime, non vi sarebbe alcun obbligo da parte sua di darvi

seguito. Essa soggiunge che inserire il lavoratore nella classe di

"operaio qualificato" comporterebbe un passaggio dalle classi 12/13 a

quella 17. A parte che essa non trae conclusioni dalla propria affermazione,

non si intravede in che misura tale circostanza possa influire sul giudizio, in

particolare perché un tale incremento comporti l'arbitrarietà della decisione

impugnata.

12. La

datrice di lavoro afferma che vi è "la carenza di una base legale che

permetta di istituire un diverso trattamento salariale all'interno del settore

Considerandi

del servizio di pulizia, nel cui organigramma viene differenziata solo la

funzione di "coordinatrice del team di pulizie", attribuita alla signora

__________", mentre non vi sarebbe alcuna figura di pulitore di edifici. La

ricorrente soggiunge che non vi sarebbe in ogni caso una disposizione

all'interno del ROCA che "consenta di privilegiare il dipendente che abbia

conseguito il diploma di pulitore di edifici rispetto ad altri colleghi del

medesimo team che svolgono le stesse mansioni, rispettivamente alla

responsabile del team". Vi sarebbe, semmai, unicamente la possibilità di

riconoscere al lavoratore delle indennità aggiuntive al suo stipendio. Il ROCA

prevede per il "personale ai servizi generali" la funzione, tra le

altre, di "operaio qualificato" e quella di "personale ai

servizi generali". La teste __________, capo dell'Ufficio cantonale della

formazione industriale, artigianale, agraria e artistica, Divisione formazione

commerciale, ha affermato che l'"attestato federale di capacità vale a

tutti gli effetti e il signor CO 1 ha diritto di essere riconosciuto quale

operaio qualificato" (verbale 28 ottobre 2008, pag. 2). Ella ha poi

precisato che "il possesso di un titolo di operaio qualificato dà diritto

alla qualifica nella misura in cui esercita la professione per la quale ha

ottenuto la qualifica stessa. Nel caso concreto, il sig. CO 1 ha conseguito la

qualifica come pulitore di edifici. Se esercita la sua funzione in questo

ambito, è considerata persona qualificata" (verbale 12 febbraio 2009, pag.

1). La decisione della CSR di ritenere CO 1 operaio qualificato non è quindi

arbitraria. Da una parte, dalla testimonianza citata emerge che egli ha un

titolo di operaio qualificato; dall'altra, alla luce di quanto illustrato sopra

(consid. 10) non si può dire che egli non metta a frutto tali sue conoscenze

nell'espletamento delle sue funzioni. Non si comprende, quindi, perché il

personale addetto alle pulizie non possa rientrare nella categoria di operaio

qualificato e si dovrebbe creare una "sottoclasse" del

"personale ai servizi generali". La datrice di lavoro sostiene, inoltre,

che la funzione di "operaio qualificato" è ricoperta all'interno

della struttura unicamente da __________ (custode e addetto alla manutenzione

generale dell'istituto). Non si intravede tuttavia ancora una volta perché

sarebbe arbitrario inserire CO 1 in tale funzione semplicemente perché

ricoperta da un'altra persona con competenze che peraltro non concernono la

pulizia. La ricorrente conclude, su questo aspetto, sostenendo che il Tribunale

federale nella propria sentenza inc.1C_21/2007 del 29 marzo 2007 ha preso in

considerazione le promozioni delle istanti unicamente dal momento in cui le

rispettive funzioni erano state inserite nel regolamento organico. La censura

non può essere seguita già per il fatto che come testé illustrato nella fattispecie

la funzione inerente a CO 1 è già presente nel ROCA ed è quella di

"operaio qualificato". Anche su questo punto l'appello è quindi

respinto.

13.

La

datrice di lavoro sostiene, infine, che CO 1 ha rivendicato la

riclassificazione in palese urto con il principio della buona fede e della

correttezza nei rapporti d'affari (art. 2 CC). Essa afferma che la formazione

in questione è stata proposta al lavoratore per favorirne l'arricchimento

personale e professionale, ma come confermato dal teste __________ non era

dettata da motivi di altra natura, in particolare da motivi legati al lavoro in

quanto tale. Tant'è che la ricorrente afferma di aver spiegato al dipendente

che tale formazione non avrebbe comportato alcuna migliore classificazione

salariale. Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________ e di __________.

La censura, tuttavia, non dimostra l'arbitrarietà del lodo impugnato. L'art. 75

ROCA prevede quale diritto sussidiario il CO. L'art. 341 CO stabilisce che

durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il

lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative

della legge o di un contratto collettivo. Che le classi salariali siano norme

imperative emerge dalla più volte citata sentenza inc.4C.22/2004, ove il

Tribunale federale ha precisato che le disposizioni sul salario minimo

garantito contenute in un contratto collettivo hanno lo scopo di proteggere i

lavoratori, tenuto contro, tra le altre cose, della loro formazione (consid.

3.

). Di conseguenza, il fatto, per il lavoratore, di rivendicare una

riclassificazione salariale che gli spetta per legge in virtù del ROCA non può

rappresentare un abuso di diritto da parte sua o una violazione in generale

della buona fede o della correttezza nei rapporti d'affari. Si aggiunga, al

proposito, che nemmeno si può ravvisare un abuso di diritto del lavoratore nell'aver

avanzato le proprie pretese unicamente una volta conseguito l'attestato e, poi,

in un secondo tempo. Nella sentenza inc.4C.22/2004 il Tribunale federale ha

altresì spiegato che non costituiva abuso di diritto il fatto, per il

lavoratore, di aver avanzato le sue pretese solo dopo la fine del rapporto di

lavoro, verosimilmente nel momento in cui è venuto a conoscenza del suo diritto

grazie ai rappresentanti sociali. Nella fattispecie non vi è motivo, quindi, di

penalizzare il lavoratore per aver atteso nel far valere le proprie pretese.

14.

Alla

luce di quanto suesposto la ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà del

lodo e il suo ricorso dev'essere

respinto. Per quanto concerne il valore litigioso va precisato che il

lavoratore con il proprio ricorso 4 dicembre 2007 alla CPC ha chiesto di “decidere

in quale classe di stipendio debba essere inserito”. Nel ricorso 8 maggio 2008

alla CSR egli ha chiesto il riconoscimento dell'inserimento "nella classe

di stipendio di operaio qualificato a seguito dell'attestato di capacità di

pulitore di edifici conseguito nel 2002". Con lodo 29 aprile 2009 la CSR

ha accolto tale richiesta. Con le osservazioni 6 luglio 2009 il lavoratore

postula, infine, la conferma del lodo impugnato da controparte. Il lavoratore non

ha avanzato pretese per quote-parti di stipendio precedenti al suo ricorso 4

dicembre 2007, malgrado nella sua missiva 25 giugno 2007 egli avesse chiesto

alla datrice di lavoro di inoltrare al competente Ufficio la sua domanda di

riqualifica, ossia di inserirlo nella funzione di operaio qualificato, con

riconoscimento retroattivo della differenza salariale al 1° agosto 2002. La sua

riclassificazione deve quindi avvenire dal momento in cui ha introdotto il

ricorso dinanzi alla CPC, prima istanza competente per decidere le controversie

derivanti dall'applicazione del ROCA (art. 67 lett. f ROCA). Per la funzione di

"operaio qualificato" l'allegato 2 del ROCA prevede la classe 17 per

il 1° anno di servizio, la 18 per i successivi due anni e, poi, la 19. Ritenuto

che il dipendente ha conseguito l'attestato federale nel 2002, al momento

dell'inoltro del ricorso 4 dicembre 2007 egli lavorava in tale veste già da più

di tre anni, sicché la classe nella quale dev'essere inserito è la 19, al

contrario di quanto reputato dalla ricorrente, che indica la classe 17

(memoriale, pag. 2 in basso). Sebbene nel contratto di lavoro doc. 1 sia

indicato che il lavoratore è inserito nella classe 14, la ricorrente ha

indicato la classe 12/13 e ha precisato che la riqualifica comporterebbe ben 4

classi per arrivare alla 17 (loc. cit.). La datrice di lavoro ha quindi

specificato che il lavoratore è nella classe 13. Nelle proprie osservazioni il dipendente

non ha contestato tale allegazione. L'allegato 2 del ROCA prevede, poi, che per

la funzione di "personale ai servizi generali" la classe è la 12 o la

13.

Non vi è quindi motivo di dubitare che il lavoratore sia inserito nella classe

13.

e non in quella 14. L'art. 23 cpv. 1 ROCA stabilisce che le classi di

stipendi sono analoghe a quelle dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino. Il

valore di causa dev'essere quindi calcolato, sulla scorta di tali valori,

sommando la differenza tra la classe 19 e la 13 dal 4 dicembre 2007 sino alla

prossima possibile disdetta del rapporto di lavoro, che in virtù dell'art. 55

cpv. 1 ROCA potrebbe essere data dalla datrice di lavoro con un preavviso di

almeno sei mesi. Non vi è infatti notizia a questa Corte che attualmente il

rapporto di lavoro non sussista più. Di conseguenza, il valore di causa è senz'altro

superiore a fr. 30'000.-,

sicché la presente procedura non beneficia della gratuità secondo l’art. 343

cpv. 3 CO e si giustifica di addossare la tassa di giustizia e le spese alla

parte soccombente. Il valore litigioso determinate ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale è anch'esso, quindi, senz'altro

superiore a fr. 15'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 2 giugno 2009 è respinto.

2.

Gli oneri processuali del ricorso in nullità, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

500.

-

sono

posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per ripetibili di seconda istanza.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Commissione di ricorso ROCA, Lugano.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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