12.2009.106
Arbitrato, ROCA
11 dicembre 2009Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.106
Data decisione, Autorità:
11.12.2009, IICCA
Titolo:
Arbitrato, ROCA
ARBITRATO
ARBITRIO
art. 36 let. f CIA
Incarto n.
12.2009.106
Lugano
11 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per giudicare - quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione
del Canton Ticino allo stesso concordato - il ricorso per nullità 2 giugno 2009
presentato da
RI 1
rappr. dall' RA
1
contro il lodo arbitrale 29 aprile 2009 della
Commissione speciale di ricorso ai sensi degli art. 68 cpv. 3 e 72 del
Regolamento Organico cantonale per il personale occupato presso le Case per
anziani (ROCA) del 1° gennaio 2008, pronunciato nella vertenza che oppone l'associazione
ricorrente a
CO 1
rappr. dall' RA
2
chiedente
la nullità della decisione impugnata in virtù dell’art. 36 lett. f CIA;
ricorso cui
si oppone la controparte con osservazioni 6 luglio 2009;
letto il
lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1995 come ausiliario di pulizia alle
dipendenze dell'__________ RI 1 a __________. Egli è stato inserito nella
classe 14 (doc. 1). Nel settembre 2000 la direzione dell'associazione ha
proposto al lavoratore la frequentazione di un corso per il conseguimento di un
attestato professionale federale di pulitore di edifici (ricorso, pag. 3 in
alto). Il dipendente ha accolto tale consiglio, conseguendo il 3 luglio 2002 il
relativo attestato (doc. 2). Il 31 luglio 2002 il lavoratore ha chiesto alla
datrice di lavoro un aumento salariale. Lo stesso giorno quest'ultima ha inoltrato
una richiesta al Dipartimento della sanità e socialità, Ufficio degli anziani e
degli invalidi, di cambiamento di funzione del dipendente in operaio
qualificato, corrispondente alla classe 17 (doc. 3 e 4). Tale ufficio ha
risposto il 2 ottobre 2002 che per la funzione di ausiliario ai servizi
generali (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.) la classe prevista era la 12-13,
indipendentemente dal tipo di diploma conseguito (doc. 5).
B. Il
25 giugno 2007 CO 1 ha nuovamente chiesto alla datrice di lavoro di inoltrare
al competente Ufficio la sua domanda di riqualifica, ossia di inserirlo nella
funzione di operaio qualificato, con riconoscimento retroattivo della
differenza salariale al 1° agosto 2002. Ciò in ragione del fatto che un suo
conoscente aveva ottenuto tale riqualifica sulla scorta, a suo dire,
dell'attestato in questione, e che nel 2006 era stato modificato il ROCA (doc.
6). Il 12 settembre 2007 la datrice di lavoro ha risposto che siccome egli era stato
assunto quale ausiliario ai servizi generali, il conseguimento dell'attestato
di pulitore di edifici non dava atto ad alcuna riclassificazione. In ogni caso,
essa ha informato il lavoratore che avrebbe trasmesso la richiesta per un
parere all'Ufficio degli anziani (doc. 9). Il 20 settembre 2007 quest'ultimo,
premettendo che dal 1° gennaio 2006 non vi era più da parte sua "alcuna
imposizione sulle classi da applicare al vostro personale", ha spiegato
che una riclassificazione del lavoratore, assunto quale ausiliario ai servizi
generali, sarebbe stata ipotizzabile unicamente se questi avesse svolto mansioni
differenti rispetto a quelle, per l'appunto, di ausiliario ai servizi generali
(doc. 7).
C. Il 4
dicembre 2007 l'__________, rappresentante del lavoratore, ha chiesto alla
Commissione paritetica cantonale delle case per anziani (CPC) di pronunciarsi
sulla questione, ovvero di definire la classe salariale, precisando che CO 1
continuava a lavorare nei servizi generali avendo tuttavia conseguito una
formazione specialistica in materia di pulitore di edifici (doc. 10). La
datrice di lavoro ha osservato il 19 dicembre 2007 di aver reso edotto il
dipendente che l'attestato in questione non avrebbe comportato alcun
cambiamento di classe. Essa ha altresì ribadito che il lavoratore, inserito nella
classe 13, continuava a svolgere le medesime mansioni di ausiliario ai servizi
generali (doc. 11). Il 23 gennaio 2008 la CPC ha chiesto alla datrice di lavoro
di inviarle un elenco dettagliato delle mansioni e attività svolte dal
lavoratore, così come il mansionario relativo alla funzione di ausiliario ai
servizi generali. Essa ha motivato la sua domanda precisando che la
riclassificazione necessitava dell'ottenimento del diploma e dell'"esplicazione
a tutti gli effetti delle mansioni previste da questa funzione" (doc. 12).
Il 7 aprile 2008 la CPC ha respinto la domanda di nuova classificazione, in
quanto "la figura del pulitore di edificio non è prevista dal ROCA e non è
assimilabile alla funzione di "operaio", che è il custode, in
sostanza. La funzione svolta dal sig. CO 1 rientra in quella del personale ai
servizi generali". Essa ha tuttavia ricordato che la datrice di lavoro ha
la facoltà di decidere autonomamente un riconoscimento salariale "per
compiti particolari svolti" dal lavoratore (doc. 13). Adita con ricorso 8
maggio 2008 dal lavoratore, la Commissione speciale di ricorso (CSR) ha
annullato la decisione summenzionata della CPC e ha riconosciuto al lavoratore
l'inserimento nella classe di stipendio corrispondente alla funzione di operaio
qualificato.
D. RI 1
è insorta con ricorso per nullità 2 giugno 2009, chiedendo l'annullamento del
lodo arbitrale. L'8 giugno 2009 la presidente di questa Camera ha concesso al gravame
l'effetto sospensivo. Con osservazioni 6 luglio 2009 CO 1 propone la reiezione
del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Questa
Camera ha già avuto occasione di precisare che ogni suo intervento come
autorità superiore cantonale competente a statuire sui ricorsi per nullità e
sulle domande di revisione di lodi giusta l'art. 3 CIA presuppone che vi sia
almeno l'apparenza dell'esistenza di un patto d'arbitrato, ossia che le parti
abbiano esplicitamente assegnato ad arbitri privati la competenza per giudicare
sulle loro vertenze presenti o future. Nel caso in esame il Regolamento
organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA),
testo in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede esplicitamente che la Commissione
speciale di ricorso (CSR) è un tribunale arbitrale (art. 71 cpv. 3), sulla base
delle disposizioni del Concordato intercantonale sull’arbitrato (art. 73). Nell'"atto
di assunzione" 24 maggio 1995 le parti hanno inoltre esplicitamente
indicato che la Commissione paritetica cantonale (CPC) rispettivamente la CSR
avrebbero avuto competenze di tribunale arbitrale per dirimere qualsiasi
contestazione derivante dal rapporto di lavoro.
2. La
CSR segue la procedura prevista dal Concordato sull'arbitrato accettato dalla
Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969
(CIA) e le sue decisioni sono inappellabili secondo l’art. 73 ROCA. Tale
precisazione ha una legittima chiave di lettura qualora la si leggesse alla
luce dell'art. 37 cpv. 2 CIA. Se, invece, essa sia intesa a escludere qualsiasi
rimedio giuridico, va precisato che l'art. 36 CIA prescrive imperativamente che
contro un lodo può essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale
superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui ha sede il tribunale
arbitrale. A tale principio sfuggono solo i lodi cui si riferisce l'art. 176
cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciano a impugnare dopo
la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità è, nel Canton Ticino, la
Camera civile di appello (art. 2 del decreto
legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6), la
quale applica per analogia le norme sul ricorso per cassazione (art. 3 cpv. 3
del decreto citato). Da qui, la competenza della Seconda Camera civile, competente
in materia di contratto di lavoro (art. 48 lett. b n. 3 LOG).
3. Il
termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto sia il
ricorso sia le osservazioni sono senz'altro tempestive.
4. Il
rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale
è di carattere straordinario. Come un ricorso per cassazione, esso è
proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno
o più motivi previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag.
506; Forni, Il Concordato intercantonale
sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino
in: Rep. 1984 pag. 12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a
edizione, pag. 614 segg.; II CCA 28
agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.194). I motivi
invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente. In caso di
dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).
5. Il
ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA (memoriale, pag. 2 in mezzo).
Per costante giurisprudenza federale una decisione è arbitraria se vi è
valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando
essa vìola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso,
rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità (Jolidon, op. cit., pag. 515 ss.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, pag. 345 ss. ; II CCA 28 agosto 2002 in re M.D.
e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.194). A questa Camera compete pertanto
esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato da arbitrio per i motivi
addotti dal ricorrente. In particolare, l'arbitrio non può essere ravvisato già
nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino
preferibile. È pertanto doveroso scostarsi dalla scelta operata dall'arbitro
soltanto se la stessa appare insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un
diritto certo (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami; 126 Ia 170 e
122 III 319; Jolidon, op. cit.,
pag. 515; Wehrli,
Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit,
Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f. CIA, pag. 44 s.; II CCA inc. 12.2000.186 del 9 aprile 2001 con
ulteriori riferimenti; v. anche art. 3 cpv. 3 DL di applicazione del CIA). Per
motivare una censura d'arbitrio non basta quindi criticare il lodo impugnato,
né contrapporgli una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa
appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in
chiaro contrasto con gli atti oppure offendano in modo urtante il sentimento
della giustizia e di equità. Arbitrario, inoltre, dev'essere il risultato: una
decisione insostenibile solo nei motivi, ma non nell'esito, non incorre ancora
nell'annullamento (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
6. La
CSR ha ritenuto che la sentenza del Tribunale federale inc.4C.22/2004 del 21
aprile 2004 "corrisponde alla situazione qui giudicata". Accertato
che il lavoratore era occupato quotidianamente nelle pulizie e aveva conseguito
l'attestato di pulitore di edifici, essa ha spiegato che doveva essere
"considerato a tutti gli effetti operaio qualificato". Al riguardo, essa
ha rinviato alla testimonianza di __________ 12 febbraio 2009, capo
dell'Ufficio della formazione artigianale, agraria e artistica.
7. La
ricorrente ritiene, anzitutto, che la CSR abbia aderito, in modo acritico, all'interpretazione
data dal lavoratore alla sentenza summenzionata. Essa sostiene che il Tribunale
federale non ha sancito il principio secondo cui all'ottenimento di un
certificato di capacità vi sia automaticamente un aumento dello stipendio o una
riclassificazione salariale del dipendente. A suo dire esso ha semplicemente
concluso "che una simile valutazione, partendo dal presupposto che nel
caso in parola non vi erano ragioni per ritenere che nel quadro delle sue
mansioni effettive il ricorrente non abbia potuto mettere a frutto quanto
appreso nella sua formazione, non vìola il diritto federale". La
ricorrente sottolinea, peraltro, la nota critica espressa dal Tribunale
federale in merito. Se non che, essa non spiega in che misura nella fattispecie
l'interpretazione della sentenza esperita dalla CSR sia arbitraria, ma nemmeno
allega in che misura quanto da essa testé affermato incida sull'esito del
giudizio. La sua censura è pertanto irricevibile.
8. La
datrice di lavoro afferma che quanto illustrato sopra emerge anche dalla
sentenza del Tribunale federale inc. 1C.21_2007 del 29 marzo 2007. Essa riporta
Fatti
i passaggi seguenti: "benché opinabile, il riferimento a un determinato
certificato professionale, invece che alle mansioni effettivamente svolte, non
appare privo di ragioni pertinenti (…). Fondata su un criterio oggettivo, la
distinzione che privilegia la formazione professionale del dipendente rispetto
alle responsabilità attribuitegli, anche se sarebbe preferibile fissare la
retribuzione in base al valore intrinseco delle prestazioni lavorative
concretamente fornite, non appare comunque arbitraria". La stessa
ricorrente menziona, quindi, un passaggio di tale sentenza ove la soluzione
adottata non era stata ritenuta arbitraria. Perché tale soluzione dovrebbe
invece esserlo nella fattispecie non è invece dato di capire, e nemmeno la
ricorrente spende una parola al riguardo. Quest'ultima precisa che tali
citazioni "fanno certamente pensare che anche una diversa conclusione e
meglio la valutazione legata alle mansioni effettive svolte, quale quella fatta
dalla Casa per anziani qui ricorrente e sostenuta sia dall'Ufficio cantonale
degli anziani che dalla CPC ROCA, oltre che logica non possa essere considerata
contraria al diritto federale". Come illustrato sopra (consid. 5),
l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. L’argomentazione della
ricorrente non può quindi essere seguita.
9. Invocando
sempre la giurisprudenza del Tribunale federale summenzionata, la ricorrente
soggiunge che la CSP avrebbe potuto riformare il giudizio della CPC solo in
presenza di arbitrio e che quindi ha travalicato il suo potere d'apprezzamento.
L'art. 72 ROCA prevede che la CSR è l'autorità preposta a decidere sui ricorsi
contro le decisioni della CPC. L'art. 73 ROCA, poi, stabilisce che la CSR è regolata
dalle disposizioni del CIA. È altresì specificato che sono applicabili il CPC
ticinese e il diritto svizzero. Come esposto sopra, secondo l'art. 36 lett. f
CIA contro il lodo può essere interposto ricorso per nullità adducendo che il
lodo è arbitrario. Tale ricorso è tuttavia proponibile soltanto dopo
esaurimento di tutti i rimedi di diritto di giurisdizione arbitrale previsti
nel patto d’arbitrato (art. 37 cpv. 2 CIA). Di conseguenza, esso è proponibile
unicamente nei confronti della decisione della CSR e non ha nulla a che vedere
con quello con il quale una parte adisce la CSR contro le decisioni della CPC.
La censura non può quindi essere condivisa.
10. La
ricorrente sostiene che la fattispecie non sia analoga a quella di cui alla
sentenza del Tribunale federale inc.4C.22/2004. Essa afferma che il lavoratore
non ha dimostrato che nel quadro delle sue mansioni effettive abbia la possibilità
di mettere a frutto, nell'interesse della datrice di lavoro, quanto appreso
nella sua formazione. Anzi, dall'istruttoria è emerso che egli esegue le
medesime mansioni di quando fu assunto, ovvero quelle di "pulizia
semplice". Tali compiti non richiedono, a detta della datrice di lavoro,
alcuna conoscenza specifica. Tant'è che la distribuzione dei lavori tra i diversi
dipendenti avverrebbe unicamente in funzione della maggior forza o delle “braccia
più lunghe”.
10.1 Nella
sentenza menzionata il Tribunale federale ha spiegato che le disposizioni sul
salario minimo garantito contenute in un contratto collettivo mirano a
proteggere i lavoratori, tenuto conto delle loro formazione, delle loro
attitudini e della durata della loro attività professionale. Nel caso da esso
trattato, poi, ha accertato che il lavoratore era stato assunto nel 1992 quando
era un'apprendista e fino al 1994 aveva lavorato quale manovale, macchinista e
aiuto muratore. Nel 1994 egli aveva conseguito l'attestato di capacità federale
quale muratore. Il Tribunale federale ha poi sottolineato che la Corte
cantonale aveva quindi accertato come, anche dopo il 1994, il dipendente avesse
continuato a eseguire compiti di manovale, macchinista e aiuto muratore. Di
conseguenza, esso ha affermato che non corrispondeva al vero l'affermazione del
datore di lavoro secondo il quale l'attività svolta dal dipendente non
corrispondeva assolutamente a quella per la quale il lavoratore aveva ottenuto
il diploma, né vi erano ragioni per ritenere che nel quadro delle mansioni
sopra descritte egli non avesse potuto mettere a frutto quanto appreso nella
sua formazione (consid. 3.3).
10.2 Nel
regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per pulitore
di edifici (doc. 15) è indicato che tale figura si occupa della pulizia esterna
e interna di stabili, come pure degli impianti e degli equipaggiamenti necessari
per lavori di pulizia di manutenzione e a fondo (art. 1 cpv. 2). All'art. 5
cpv. 2 di tale Regolamento è indicato, tra le altre cose, che obiettivi sono
distinguere i tipi di sporco, rispettare le disposizioni, le modalità d'impiego
e i dispostivi di sicurezza nell'utilizzazione di scale, ponteggi, sollevatori,
prendere le misure per prevenire infortuni, malattie professionali e
avvelenamenti, riconoscere le fonti di pericolo nell'impiego di macchine,
apparecchi e attrezzi e prendere le misure adeguate, riconoscere ed evitare i
pericoli che possono nascere dall'impiego di prodotti di pulizia, manutenzione
e disinfezione, rispettare le prescrizioni di protezione dell'ambiente,
prendere le misure per prevenire incendi ed esplosioni, attenersi alla legge
sui veleni, definire la concentrazione dei prodotti di pulizia e di
manutenzione e preparare le quantità necessarie, utilizzare correttamente e in
modo sicuro macchine, attrezzi e apparecchi, riparare piccoli danni. La teste __________,
capo dell'Ufficio cantonale della formazione industriale, artigianale, agraria
e artistica, Divisione formazione commerciale, ha confermato che le conoscenze
elencate nell'articolo testé citato sono state acquisite da CO 1 dal momento
che egli ha conseguito il relativo attestato federale (verbale 12 febbraio
2009, pag. 1).
10.3 La teste __________,
dal 2005 responsabile del servizio di pulizia, indicata nell'organigramma doc.
C quale "coordinatrice team pulizie", ha confermato, in occasione
della sua audizione 1° ottobre 2008, il contenuto dello scritto da lei redatto (doc.
B allegato alla lettera 29 gennaio 2008 della datrice di lavoro). Dal medesimo
emerge che il dipendente, oltre ai lavori giornalieri (cfr. ad esempio doc. C),
per quanto concerne "i lavori periodici" utilizza settimanalmente la
macchina lavasciuga nei corridoi e nel salone (con due colleghe), ogni due
settimane nelle salette, nei locali di servizio e nella lavanderia (con una
collega), che settimanalmente scopa i corridoi, che una due volte all'anno pulisce
i "vetri esterni terrazze, finestre corridoi, finestre e vetri salette,
finestre e vetri entrata piano terra (la pulizia delle finestre grandi viene
effettuata da un'altra persona), pulizia angoli corridoi (fra una porta e
l'altra), toglie le ragnatele dalle finestre dei corridoi",
occasionalmente lavori di pulizia extra (pulizia locali CR, aiuto domiciliare e
centro diurno) o pulizia a fondo (decorare una camera) con macchina lavasciuga.
Non corrisponde quindi al vero l'affermazione della datrice di lavoro secondo la
quale l'attività svolta dal dipendente non comporta in alcun modo la messa a
frutto di quanto imparato da quest'ultimo con l'ottenimento dell'attestato
federale. Basti osservare che le sue conoscenze inerenti alla sicurezza sono
senz'altro di ausilio alla ricorrente, che peraltro ha il dovere di proteggere
la personalità dei dipendenti (art. 22 ROCA). Ne consegue che anche su questo
punto il ricorso va respinto.
11. La
ricorrente reputa che la riclassificazione di CO 1 comporterebbe un'inammissibile
disparità di trattamento nei confronti dei suoi colleghi. La censura non può
essere seguita già per il fatto che un ricollocamento nelle classi di stipendio
sarebbe la conseguenza dell'ottenimento di un attestato federale, e che quindi
la situazione del lavoratore non sarebbe paragonabile a quella dei suoi
colleghi sprovvisti di un simile certificato. Su questo punto la ricorrente
sottolinea che una tale riclassificazione aprirebbe la porta a
"ingiustificate ulteriori rivendicazioni da parte dei colleghi".
Anche questa argomentazione non è condivisibile. Invero, qualora tali richieste
non fossero legittime, non vi sarebbe alcun obbligo da parte sua di darvi
seguito. Essa soggiunge che inserire il lavoratore nella classe di
"operaio qualificato" comporterebbe un passaggio dalle classi 12/13 a
quella 17. A parte che essa non trae conclusioni dalla propria affermazione,
non si intravede in che misura tale circostanza possa influire sul giudizio, in
particolare perché un tale incremento comporti l'arbitrarietà della decisione
impugnata.
12. La
datrice di lavoro afferma che vi è "la carenza di una base legale che
permetta di istituire un diverso trattamento salariale all'interno del settore
Considerandi
del servizio di pulizia, nel cui organigramma viene differenziata solo la
funzione di "coordinatrice del team di pulizie", attribuita alla signora
__________", mentre non vi sarebbe alcuna figura di pulitore di edifici. La
ricorrente soggiunge che non vi sarebbe in ogni caso una disposizione
all'interno del ROCA che "consenta di privilegiare il dipendente che abbia
conseguito il diploma di pulitore di edifici rispetto ad altri colleghi del
medesimo team che svolgono le stesse mansioni, rispettivamente alla
responsabile del team". Vi sarebbe, semmai, unicamente la possibilità di
riconoscere al lavoratore delle indennità aggiuntive al suo stipendio. Il ROCA
prevede per il "personale ai servizi generali" la funzione, tra le
altre, di "operaio qualificato" e quella di "personale ai
servizi generali". La teste __________, capo dell'Ufficio cantonale della
formazione industriale, artigianale, agraria e artistica, Divisione formazione
commerciale, ha affermato che l'"attestato federale di capacità vale a
tutti gli effetti e il signor CO 1 ha diritto di essere riconosciuto quale
operaio qualificato" (verbale 28 ottobre 2008, pag. 2). Ella ha poi
precisato che "il possesso di un titolo di operaio qualificato dà diritto
alla qualifica nella misura in cui esercita la professione per la quale ha
ottenuto la qualifica stessa. Nel caso concreto, il sig. CO 1 ha conseguito la
qualifica come pulitore di edifici. Se esercita la sua funzione in questo
ambito, è considerata persona qualificata" (verbale 12 febbraio 2009, pag.
1). La decisione della CSR di ritenere CO 1 operaio qualificato non è quindi
arbitraria. Da una parte, dalla testimonianza citata emerge che egli ha un
titolo di operaio qualificato; dall'altra, alla luce di quanto illustrato sopra
(consid. 10) non si può dire che egli non metta a frutto tali sue conoscenze
nell'espletamento delle sue funzioni. Non si comprende, quindi, perché il
personale addetto alle pulizie non possa rientrare nella categoria di operaio
qualificato e si dovrebbe creare una "sottoclasse" del
"personale ai servizi generali". La datrice di lavoro sostiene, inoltre,
che la funzione di "operaio qualificato" è ricoperta all'interno
della struttura unicamente da __________ (custode e addetto alla manutenzione
generale dell'istituto). Non si intravede tuttavia ancora una volta perché
sarebbe arbitrario inserire CO 1 in tale funzione semplicemente perché
ricoperta da un'altra persona con competenze che peraltro non concernono la
pulizia. La ricorrente conclude, su questo aspetto, sostenendo che il Tribunale
federale nella propria sentenza inc.1C_21/2007 del 29 marzo 2007 ha preso in
considerazione le promozioni delle istanti unicamente dal momento in cui le
rispettive funzioni erano state inserite nel regolamento organico. La censura
non può essere seguita già per il fatto che come testé illustrato nella fattispecie
la funzione inerente a CO 1 è già presente nel ROCA ed è quella di
"operaio qualificato". Anche su questo punto l'appello è quindi
respinto.
13.
La
datrice di lavoro sostiene, infine, che CO 1 ha rivendicato la
riclassificazione in palese urto con il principio della buona fede e della
correttezza nei rapporti d'affari (art. 2 CC). Essa afferma che la formazione
in questione è stata proposta al lavoratore per favorirne l'arricchimento
personale e professionale, ma come confermato dal teste __________ non era
dettata da motivi di altra natura, in particolare da motivi legati al lavoro in
quanto tale. Tant'è che la ricorrente afferma di aver spiegato al dipendente
che tale formazione non avrebbe comportato alcuna migliore classificazione
salariale. Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________ e di __________.
La censura, tuttavia, non dimostra l'arbitrarietà del lodo impugnato. L'art. 75
ROCA prevede quale diritto sussidiario il CO. L'art. 341 CO stabilisce che
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il
lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative
della legge o di un contratto collettivo. Che le classi salariali siano norme
imperative emerge dalla più volte citata sentenza inc.4C.22/2004, ove il
Tribunale federale ha precisato che le disposizioni sul salario minimo
garantito contenute in un contratto collettivo hanno lo scopo di proteggere i
lavoratori, tenuto contro, tra le altre cose, della loro formazione (consid.
3.
). Di conseguenza, il fatto, per il lavoratore, di rivendicare una
riclassificazione salariale che gli spetta per legge in virtù del ROCA non può
rappresentare un abuso di diritto da parte sua o una violazione in generale
della buona fede o della correttezza nei rapporti d'affari. Si aggiunga, al
proposito, che nemmeno si può ravvisare un abuso di diritto del lavoratore nell'aver
avanzato le proprie pretese unicamente una volta conseguito l'attestato e, poi,
in un secondo tempo. Nella sentenza inc.4C.22/2004 il Tribunale federale ha
altresì spiegato che non costituiva abuso di diritto il fatto, per il
lavoratore, di aver avanzato le sue pretese solo dopo la fine del rapporto di
lavoro, verosimilmente nel momento in cui è venuto a conoscenza del suo diritto
grazie ai rappresentanti sociali. Nella fattispecie non vi è motivo, quindi, di
penalizzare il lavoratore per aver atteso nel far valere le proprie pretese.
14.
Alla
luce di quanto suesposto la ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà del
lodo e il suo ricorso dev'essere
respinto. Per quanto concerne il valore litigioso va precisato che il
lavoratore con il proprio ricorso 4 dicembre 2007 alla CPC ha chiesto di “decidere
in quale classe di stipendio debba essere inserito”. Nel ricorso 8 maggio 2008
alla CSR egli ha chiesto il riconoscimento dell'inserimento "nella classe
di stipendio di operaio qualificato a seguito dell'attestato di capacità di
pulitore di edifici conseguito nel 2002". Con lodo 29 aprile 2009 la CSR
ha accolto tale richiesta. Con le osservazioni 6 luglio 2009 il lavoratore
postula, infine, la conferma del lodo impugnato da controparte. Il lavoratore non
ha avanzato pretese per quote-parti di stipendio precedenti al suo ricorso 4
dicembre 2007, malgrado nella sua missiva 25 giugno 2007 egli avesse chiesto
alla datrice di lavoro di inoltrare al competente Ufficio la sua domanda di
riqualifica, ossia di inserirlo nella funzione di operaio qualificato, con
riconoscimento retroattivo della differenza salariale al 1° agosto 2002. La sua
riclassificazione deve quindi avvenire dal momento in cui ha introdotto il
ricorso dinanzi alla CPC, prima istanza competente per decidere le controversie
derivanti dall'applicazione del ROCA (art. 67 lett. f ROCA). Per la funzione di
"operaio qualificato" l'allegato 2 del ROCA prevede la classe 17 per
il 1° anno di servizio, la 18 per i successivi due anni e, poi, la 19. Ritenuto
che il dipendente ha conseguito l'attestato federale nel 2002, al momento
dell'inoltro del ricorso 4 dicembre 2007 egli lavorava in tale veste già da più
di tre anni, sicché la classe nella quale dev'essere inserito è la 19, al
contrario di quanto reputato dalla ricorrente, che indica la classe 17
(memoriale, pag. 2 in basso). Sebbene nel contratto di lavoro doc. 1 sia
indicato che il lavoratore è inserito nella classe 14, la ricorrente ha
indicato la classe 12/13 e ha precisato che la riqualifica comporterebbe ben 4
classi per arrivare alla 17 (loc. cit.). La datrice di lavoro ha quindi
specificato che il lavoratore è nella classe 13. Nelle proprie osservazioni il dipendente
non ha contestato tale allegazione. L'allegato 2 del ROCA prevede, poi, che per
la funzione di "personale ai servizi generali" la classe è la 12 o la
13.
Non vi è quindi motivo di dubitare che il lavoratore sia inserito nella classe
13.
e non in quella 14. L'art. 23 cpv. 1 ROCA stabilisce che le classi di
stipendi sono analoghe a quelle dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino. Il
valore di causa dev'essere quindi calcolato, sulla scorta di tali valori,
sommando la differenza tra la classe 19 e la 13 dal 4 dicembre 2007 sino alla
prossima possibile disdetta del rapporto di lavoro, che in virtù dell'art. 55
cpv. 1 ROCA potrebbe essere data dalla datrice di lavoro con un preavviso di
almeno sei mesi. Non vi è infatti notizia a questa Corte che attualmente il
rapporto di lavoro non sussista più. Di conseguenza, il valore di causa è senz'altro
superiore a fr. 30'000.-,
sicché la presente procedura non beneficia della gratuità secondo l’art. 343
cpv. 3 CO e si giustifica di addossare la tassa di giustizia e le spese alla
parte soccombente. Il valore litigioso determinate ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale è anch'esso, quindi, senz'altro
superiore a fr. 15'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 2 giugno 2009 è respinto.
2.
Gli oneri processuali del ricorso in nullità, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
500.
-
sono
posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per ripetibili di seconda istanza.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Commissione di ricorso ROCA, Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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