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Decisione

12.2009.111

Responsabilità della banca per diminuzione del patrimonio in seguito a investimenti tramite gestore esterno, valuta estera azionata in franchi svizzeri

15 marzo 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 764 segg., in particolare pag. 771). In considerazione del fatto che

nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 11 gennaio 2011

la presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema

dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul risarcimento di

una perdita subita in US$ e l’attrice aveva chiesto il pagamento di franchi svizzeri,

ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione

sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Parte convenuta non

ha contestato l’applicazione dell’art. 84 CO nelle osservazioni 9 febbraio 2011.

La parte attrice, dal canto suo, ha rilevato nella presa di posizione del 28

gennaio 2011 che la convenuta non aveva mai sollevato contestazioni sulla

valuta, né davanti al Pretore, né in appello. Ella ha inoltre addotto che le

sue pretese vertevano al risarcimento del danno e che l’applicazione dell’art.

84 CO sarebbe lesiva del principio della buona fede processuale e costituirebbe

un eccessivo formalismo e ha chiesto che la Camera correggesse le domande di

giudizio “modellando il petitum” con la condanna in US$. L’appellante ha fatto

uso del suo diritto di replica il 14 febbraio 2011 e l’appellata ha duplicato

il 22 febbraio 2011.

7. È

indiscusso che l’attrice ha chiesto in causa l’importo di fr. 4'474'144.65 a titolo di risarcimento per la diminuzione del valore patrimoniale complessivo del suo

patrimonio (fr. 1'712'493.-, doc. M), per gli interessi attivi da investimenti

fiduciari e obbligazioni (fr. 2'067'297.57, doc. N), per la perdita derivante

dall’esercizio del diritto di pegno da parte della banca (fr. 450'790.06) e per

la truffa avvenuta sotto gli occhi del direttore della convenuta (fr.

243'564.02) e la restituzione di fr. 182'544.65 (doc. GG), pari al saldo dei

suoi averi ancora depositati presso la convenuta e che questa rifiutava di

restituire (cfr. petizione, pag. 24-25). Ora, l’atto di pegno 3 dicembre 2001

si riferiva esplicitamente alla valuta US$ (doc. G), la gestora esterna operava

speculando principalmente in valute estere su una relazione bancaria in US$ e

ha causato una perdita di US$ 1'011'513.94 nella gestione dei valori

patrimoniali (doc. M, pag. 24). La moneta di riferimento della relazione

bancaria era per altro il dollaro americano (doc. M, pag. 26; doc. 6), come si

evince chiaramente dalla valutazione degli averi al 22 marzo 2004 indicante un

saldo di US$ 142'613.- (doc. GG). L’attrice remunerava i gestori esterni di sua

fiducia in US$ sulla base dei risultati da loro conseguiti nella gestione del

suo patrimonio (verbale di interrogatorio dell’attrice presso il Ministero

Pubblico del 7 febbraio 2002, doc. 5, pag. 3). Anche i bonifici eseguiti dalla

gestora esterna senza il consenso della cliente erano in valute estere (ITL,

US$, GBP, doc. M). In simili circostanze, il fatto che la gestione patrimoniale

fosse diversificata (cfr. osservazioni del 28 gennaio 2011, pag. 5) non osta a

una valutazione del danno nella valuta di riferimento della relazione bancaria,

che per l’attrice era manifestamente il dollaro statunitense. In tale valuta,

del resto, il perito incaricato dal Ministero pubblico aveva calcolato la

perdita provocata dalle operazioni eseguite dalla gestora esterna (cfr. doc.

M).

L’attrice

ha quindi fatto valere un credito in valuta straniera (US$) postulandone il

pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è invero stata tollerata dalla

giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84

CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi tollerante con la

sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008

del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764 segg, in particolare

pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione

(sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2). Come chiaramente

esposto dal Tribunale federale in tali sentenze, per un debito contratto in una

valuta estera, sia esso dovuto a pretese contrattuali o ad atto illecito, il

creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il

tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella

stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.1.2 e rif. citati). Solo il

debitore può scegliere di saldare il debito nella moneta del Paese nel luogo di

pagamento (DTF 134 III consid. 2.2 pag. 154). Il giudice deve pronunciare sulla

domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può

dunque modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle

conformi al diritto (II CCA 28 gennaio 2011 inc. 12.2008.193). È pertanto

esclusa la possibilità di mutare la domanda, come richiesto nelle osservazioni 28

gennaio 2011 dall’attrice, per di più in sede di appello (art. 321 CPC/TI). L’attrice

invoca la facoltà del giudice di “modellare” d’ufficio il petitum di causa, propugnata

da taluni autori nell’ambito di applicazione del Codice di diritto processuale

civile svizzero. Se non che, tale possibilità è esplicitamente esclusa dal

Codice di procedura civile ticinese, applicabile alla fattispecie (II CCA 22

febbraio 2011, inc. n. 12.2008.196 consid. 8), e a nulla giova pertanto produrre

in questa sede nuova documentazione, irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC/TI.

Contrariamente

a quanto ritiene l’attrice nelle osservazioni 28 gennaio 2011, l’applicazione

dell’art. 84 CO non costituisce un formalismo eccessivo (sentenza 4A_206/2010

consid. 5.2.1), l’assenza di un petitum conforme al diritto federale

essendo una questione di diritto materiale. Infine, la circostanza che la

controparte non abbia mai sollevato in precedenza il tema non preclude

l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre opposta alle

pretese dell’attrice, negando ogni sua responsabilità e contestando di dover

rifondere il benché minimo importo.

8. L’applicazione

al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a

concludere che la petizione con la quale l’attrice chiede il pagamento in

franchi svizzeri di danni contrattuali per una relazione bancaria con valuta di

riferimento il dollaro statunitense (US$) deve essere respinta in ogni suo

punto. All’attrice rimane la possibilità di riproporre la sua petizione,

formulando domande conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale

federale 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2).

9. Ne

discende che l’appello deve essere accolto e che l’appello adesivo deve essere

respinto, la petizione dovendo essere integralmente respinta. Gli oneri

processuali di prima e di seconda sede seguono l’integrale soccombenza

dell’attrice (art. 148 CPC/TI). Il dispositivo sulle spese del Pretore deve di

conseguenza essere modificato, caricando tutte le tasse e spese all’attrice e

riconoscendo alla convenuta una piena indennità per ripetibili. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della procedura d’appello sono calcolate su un valore litigioso di

fr. 1'169'943.60 per l’appello principale e di fr. 450'790.06 per l’appello

adesivo.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 giugno 2009 di AP 1 è accolto e di conseguenza la

sentenza 7 maggio 2009 inc. OA.2004.392 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 15'500.- sono a carico dell’attrice,

la quale rifonderà alla convenuta fr. 133'333.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali dell’appello principale consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 8’000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

8’100.-

già

anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’attrice, che rifonderà

all’appellante fr. 12'000.- per ripetibili di appello.

III. L’appello adesivo 1° luglio 2009 di AO 1 è respinto.

IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

3’100.-

già

anticipati dall’appellante adesiva, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 8'500.- per ripetibili di appello adesivo.

V. Intimazione:

-

- e

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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