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Decisione

12.2009.112

Locazione, disdetta immediata straordinaria per inagibilità dei locali commerciali, negato dolo del locatore, contratto di locazione sottoscritto in conoscenza di causa

27 luglio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i passi necessari a tale scopo e tantomeno avrebbe ricorso contro la decisione

municipale negativa; dall’altra, le richieste fatte dal Comune a fine 2003 ed

inizio 2004 in merito alla necessità di ulteriori posti auto sono state

annullate dalla decisione del Consiglio di Stato del 14 settembre 2004 (doc. S)

e dunque in nessun caso il mancato ottenimento della licenza è dipeso dalla

scelta dell’appellato di non accettare le condizioni municipali.

Inoltre,

il teste ing. M__________, ha deposto che soluzioni alternative alla creazione

di ulteriori parcheggi, come l’affitto di un sedime da adibire a parcheggio o

il pagamento dei contributi sostitutivi dei parcheggi mancanti, sono state

proposte dal Municipio solo successivamente all’abbandono dei locali da parte

della convenuta (verbale di udienza 20 settembre 2007, deposizione M__________,

pag. 5). Per quanto concerne la testimonianza dell’ing. M__________, la

credibilità delle sue affermazioni è indubbia nonostante egli fosse il

progettista incaricato dall’appellato, in quanto le sue affermazioni sono state

confermate da altre prove. Difatti, qualora l’attendibilità di un testimone

possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un

rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente d’amicizia, con una delle

parti, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un

interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue

dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave

discordanza tra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre

prove (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura ticinese massimato e commentato, no. 75 ad

art. 90 CPC). Nella fattispecie la suddetta deposizione (verbale di udienza 20

settembre 2007, deposizione M__________, pag. 4 in particolare) è stata confermata dallo scritto 13 gennaio 2004 del Municipio di __________ (doc.

D) indirizzato al legale dell’appellante con cui quest’ultimo ha avuto conferma

delle informazioni ricevute dal suo cliente sulla necessità di ottenere la

licenza edilizia per il cambiamento di destinazione da area inutilizzata ad

area commerciale e di disporre di un numero adeguato di posteggi. Anche per

quanto concerne le conclusioni tratte dalla deposizione del teste M__________

non si può condividere il punto di vista dell’appellante. Il teste ha infatti

deposto che “venne assicurato a __________ sia da parte del Municipio sia dal

signor__________ sia da me, a livello verbale che non ci sarebbe stato nessun

problema a poter iniziare la propria attività a Natale 2003 anche al terzo

piano” (verbale di udienza 20 settembre 2007, deposizione M__________, pag. 4 in fondo); da queste parole risulta che la certezza di poter aprire per Natale 2003 non è giunta

unicamente da parte dell’appellato e dell’ingegnere da lui assunto, i quali

avevano certamente un interesse a concludere il contratto di locazione e dunque

a garantire che tutto fosse pronto secondo i piani del potenziale conduttore,

ma anche dal Municipio. Il fatto che tale dichiarazione sia stata data

unicamente in forma verbale è del tutto comprensibile: trattandosi di una

procedura amministrativa, i tempi necessari all’espletamento delle formalità,

indipendentemente dalle parti e dal loro atteggiamento, possono essere solo

stimati. Di conseguenza, non si è trattato di un inganno dell’appellato per

indurre l’appellante a concludere il contratto di locazione, ma di una

previsione ottimistica sui tempi necessari all’ottenimento della licenza

edilizia necessaria all’apertura. Nonostante sia indubbio che l’appellato

avrebbe potuto informare l’appellante delle contestazioni fattegli dal

Municipio sull’apertura del negozio al 3° piano prima del rilascio della

licenza edilizia, è pur vero che tale apertura risultava contraria alla legge e

dunque P__________, quale rappresentante legale dell’appellante, avrebbe dovuto

preventivamente informarsi sulla reale possibilità che il Municipio tollerasse

tale violazione, e ciò a maggior ragione considerando che la società appellante

gestisce più di un negozio in Svizzera e si può dunque considerare

sufficientemente cognita delle procedure necessarie all’apertura di un negozio,

al di là delle differenze legislative vigenti in ciascun cantone.

Né il

rimprovero mosso al Pretore riguardo il riferimento alla procedura di rilascio

della licenza edilizia ancora pendente né l’affermazione per cui la

responsabilità di ciò sia da attribuirsi all’appellato possono essere

condivise. Innanzitutto, il fatto che la procedura tendente all’ottenimento

della suddetta licenza edilizia fosse ancora pendente ha escluso qualsiasi

possibilità di errore dell’appellato al momento della sottoscrizione del

contratto di locazione, perfezionatosi il 19 gennaio 2004 (doc. C), mentre la

decisione del Consiglio di Stato del 14 settembre 2004 (doc. S), con cui si accoglie

il ricorso dell’attore contro la decisione municipale del 31 marzo 2004 (doc.

N) e si invita il Municipio a fissare un contributo sostitutivo alla creazione

di ulteriori posti auto, smentisce le accuse di responsabilità formulate

dall’appellante nei confronti della controparte.

5. Infine,

per quel che concerne la censura in merito all’idoneità dell’ente locato, come

correttamente valutato dal Pretore nella sentenza impugnata, la conduttrice non

può prevalersi della tutela derivante dall’insorgere di un difetto di cui era a

conoscenza e che aveva stimato ed accettato al momento della conclusione del

contratto, secondo il principio della buona fede ai sensi dell’art. 2 CC.

Infatti, dai documenti a disposizione (doc. C-E), è emerso che l’appellante era

a conoscenza del problema relativo alla concessione della licenza edilizia ed era

pertanto consapevole del difetto degli spazi locati prima della conclusione del

contratto, ciò che non le ha impedito di sottoscriverlo e di inaugurare la

propria attività in mancanza della necessaria autorizzazione, assumendosi

pertanto il rischio connesso all’abusività dell’esercizio commerciale ed

all’esito infruttuoso della procedura amministrativa.

6. Visto quanto precede, la sentenza impugnata resiste alla critica e

l’appello 1° giugno 2009 deve essere respinto. Gli oneri processuali di

entrambe le sedi seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC e sono pertanto a

carico dell’appellante. Essi sono calcolati sul valore litigioso di fr.

105'492.-. In appello l’istante non ha presentato osservazioni e non vi è

pertanto motivo di attribuirgli un’indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

1 giugno 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese

per la procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'750.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

2'850.-

già

anticipate dall’appellante restano a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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