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Decisione

12.2009.113

Diritto bancario

13 luglio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.113

Data decisione, Autorità:

13.07.2009, IICCA

Ricorso:

TF,4A_360/09, 01.10.2009

Titolo:

Diritto bancario

APPELLO

ESAME PRELIMINARE

313bis CPC-TI

Incarto n.

12.2009.113

Lugano

13 luglio 2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.108

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20

febbraio 2008 da

AP 1

e __________, __________ (__________)

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

1

con cui

gli attori hanno chiesto la condanna della banca convenuta al pagamento di fr.

8'201,90 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore

con sentenza 12 maggio 2009 ha

respinto;

appellante

l’attore AP 1 con atto di appello 5 giugno 2009, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che nella

primavera del 2007 AP 1 ha aperto una relazione di conto/deposito n. __________

presso AO 1 di __________ (in seguito banca);

che egli

aveva procura sul conto/deposito n. __________ aperto dalla madre __________

presso la medesima banca;

che il

cliente era seguito dal consulente __________, assistito da __________;

che a più

riprese AP 1 ha tentato di entrare in contatto con __________, convinto

dell’esistenza di un rapporto sentimentale con costei;

che i

dirigenti della banca hanno comunicato al cliente di evitare le richieste di essere

ricevuto dall’assistente del consulente, senza esito;

che dopo

uno scambio di corrispondenza il 22 novembre 2007 AO 1 comunicava a AP 1 e alla

madre la disdetta delle rispettive relazioni bancarie;

che con con

petizione 20 febbraio 2008 AP 1 e la di lui madre __________ hanno convenuto in

causa la banca, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 8'201,90 oltre

interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale;

che a

detta degli attori la disdetta del rapporto di conto/deposito sarebbe stata

abusiva in quanto non poteva essere ricondotta alla vicenda personale di AP 1

con la dipendente della convenuta;

che con

risposta 23 maggio 2008 la banca si è opposta alla domanda, rilevando che il

comportamento del cliente aveva messo a disagio la propria dipendente, che non

voleva più riceverlo;

che con sentenza

12 maggio 2009 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che la banca

poteva chiudere le relazioni degli attori a tutela della personalità della

propria dipendente e in applicazione dell’art. 13 delle condizioni generali;

che con

appello 5 giugno 2009 il solo attore AP 1 è insorto contro il giudizio

pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione;

che l'appello non è stato

notificato alla controparte;

che

l’appellante rimprovera al Pretore di aver respinto la sua domanda di

risarcimento sulla base della querela sporta nei suoi confronti dalla

dipendente della convenuta, posteriore alla chiusura dei conti, e di aver

ripreso nelle sue motivazioni la perizia psichiatrica assunta in violazione dei

suoi diritti nell’ambito del procedimento penale;

che a

detta dell’appellante la convenuta si era intromessa indebitamente in una

vicenda personale alla quale era estranea, la sua insistenza verso la

dipendente derivando dalla sua convinzione che costei era minacciata dalla

datrice di lavoro, sicché la chiusura dei conti è stata motivata da ragioni non

contemplate dall’art. 13 delle condizioni generali della convenuta;

che egli

si duole inoltre dell’abuso della propria buona fede da parte della dipendente

della convenuta e dell’ambiguità dimostrata dalla banca in tale frangente;

che nella

fattispecie la banca ha motivato la disdetta del 22 novembre 2007 (doc. G) con

l’obbligo di tutelare la personalità della propria dipendente, che si trovava a

disagio a causa dell’insistente comportamento del cliente (cfr. doc. H, F, 9),

e ha richiamato l’art. 13 delle proprie condizioni generali (doc. 7);

che a

norma di tale articolo la banca si “riserva il diritto di risolvere con effetto

immediato le sue relazioni d’affari con il cliente” (doc. 7, condizioni

generali edizione 2000);

che a

tenore delle condizioni generali, sottoposte ai clienti al momento

dell’apertura delle relazioni bancarie, la convenuta poteva quindi chiudere in

ogni momento e a sua discrezione le relazioni contrattuali, anche senza motivo;

che di

conseguenza non è ravvisabile abuso alcuno nella decisione della banca di

chiudere i conti di fronte all’insistenza del cliente di incontrare la

dipendente con la quale era convinto di avere un rapporto sentimentale, che

questa invece rifiutava;

che in

simili circostanze la banca non si è affatto intromessa indebitamente in una

vicenda personale, come afferma l’appellante, ma ha agito per proteggere la

propria dipendente dalle attenzioni indesiderate del cliente, nel rispetto

dell’art. 328 del Codice delle obbligazioni, che impone al datore di lavoro di

intervenire per proteggere la personalità della dipendente;

che la sentenza

impugnata, a prescindere dalle sue motivazioni, regge pertanto alla critica nel

suo risultato, la petizione dovendo essere respinta;

che

l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura

semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla

controparte;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello

5 giugno 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

300.

-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

(pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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