12.2009.113
Diritto bancario
13 luglio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.113
Data decisione, Autorità:
13.07.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_360/09, 01.10.2009
Titolo:
Diritto bancario
APPELLO
ESAME PRELIMINARE
313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2009.113
Lugano
13 luglio 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.108
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20
febbraio 2008 da
AP 1
e __________, __________ (__________)
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della banca convenuta al pagamento di fr.
8'201,90 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore
con sentenza 12 maggio 2009 ha
respinto;
appellante
l’attore AP 1 con atto di appello 5 giugno 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nella
primavera del 2007 AP 1 ha aperto una relazione di conto/deposito n. __________
presso AO 1 di __________ (in seguito banca);
che egli
aveva procura sul conto/deposito n. __________ aperto dalla madre __________
presso la medesima banca;
che il
cliente era seguito dal consulente __________, assistito da __________;
che a più
riprese AP 1 ha tentato di entrare in contatto con __________, convinto
dell’esistenza di un rapporto sentimentale con costei;
che i
dirigenti della banca hanno comunicato al cliente di evitare le richieste di essere
ricevuto dall’assistente del consulente, senza esito;
che dopo
uno scambio di corrispondenza il 22 novembre 2007 AO 1 comunicava a AP 1 e alla
madre la disdetta delle rispettive relazioni bancarie;
che con con
petizione 20 febbraio 2008 AP 1 e la di lui madre __________ hanno convenuto in
causa la banca, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 8'201,90 oltre
interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale;
che a
detta degli attori la disdetta del rapporto di conto/deposito sarebbe stata
abusiva in quanto non poteva essere ricondotta alla vicenda personale di AP 1
con la dipendente della convenuta;
che con
risposta 23 maggio 2008 la banca si è opposta alla domanda, rilevando che il
comportamento del cliente aveva messo a disagio la propria dipendente, che non
voleva più riceverlo;
che con sentenza
12 maggio 2009 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che la banca
poteva chiudere le relazioni degli attori a tutela della personalità della
propria dipendente e in applicazione dell’art. 13 delle condizioni generali;
che con
appello 5 giugno 2009 il solo attore AP 1 è insorto contro il giudizio
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione;
che l'appello non è stato
notificato alla controparte;
che
l’appellante rimprovera al Pretore di aver respinto la sua domanda di
risarcimento sulla base della querela sporta nei suoi confronti dalla
dipendente della convenuta, posteriore alla chiusura dei conti, e di aver
ripreso nelle sue motivazioni la perizia psichiatrica assunta in violazione dei
suoi diritti nell’ambito del procedimento penale;
che a
detta dell’appellante la convenuta si era intromessa indebitamente in una
vicenda personale alla quale era estranea, la sua insistenza verso la
dipendente derivando dalla sua convinzione che costei era minacciata dalla
datrice di lavoro, sicché la chiusura dei conti è stata motivata da ragioni non
contemplate dall’art. 13 delle condizioni generali della convenuta;
che egli
si duole inoltre dell’abuso della propria buona fede da parte della dipendente
della convenuta e dell’ambiguità dimostrata dalla banca in tale frangente;
che nella
fattispecie la banca ha motivato la disdetta del 22 novembre 2007 (doc. G) con
l’obbligo di tutelare la personalità della propria dipendente, che si trovava a
disagio a causa dell’insistente comportamento del cliente (cfr. doc. H, F, 9),
e ha richiamato l’art. 13 delle proprie condizioni generali (doc. 7);
che a
norma di tale articolo la banca si “riserva il diritto di risolvere con effetto
immediato le sue relazioni d’affari con il cliente” (doc. 7, condizioni
generali edizione 2000);
che a
tenore delle condizioni generali, sottoposte ai clienti al momento
dell’apertura delle relazioni bancarie, la convenuta poteva quindi chiudere in
ogni momento e a sua discrezione le relazioni contrattuali, anche senza motivo;
che di
conseguenza non è ravvisabile abuso alcuno nella decisione della banca di
chiudere i conti di fronte all’insistenza del cliente di incontrare la
dipendente con la quale era convinto di avere un rapporto sentimentale, che
questa invece rifiutava;
che in
simili circostanze la banca non si è affatto intromessa indebitamente in una
vicenda personale, come afferma l’appellante, ma ha agito per proteggere la
propria dipendente dalle attenzioni indesiderate del cliente, nel rispetto
dell’art. 328 del Codice delle obbligazioni, che impone al datore di lavoro di
intervenire per proteggere la personalità della dipendente;
che la sentenza
impugnata, a prescindere dalle sue motivazioni, regge pertanto alla critica nel
suo risultato, la petizione dovendo essere respinta;
che
l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura
semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla
controparte;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
5 giugno 2009 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
300.
-
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
(pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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