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Decisione

12.2009.116

Lavoro - licenziamento in tronco

30 ottobre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i cui poliziotti – sentiti come testi – hanno anzi attestato l'eccellenza

dell'istante nel regolare il traffico fermo ossia nel comminare multe ai

contravventori. Questo era il compito assegnato all'istante la mattina del 19

aprile 2007. Appare dunque assai difficile capire quale nesso possa esserci tra

gli orari riportati dall'istante sui suoi rapporti di servizio e una responsabilità

della convenuta per non meglio specificati sinistri in relazione alle multe

comminate nel Comune di __________ quella mattina. Si può dunque ben capire che

il primo giudice non si sia soffermato su considerazioni della convenuta

palesemente inutili e anche di difficile comprensione.

Per quanto concerne

l'effetto deterrente evocato dall'appellante, va detto che, come giustamente

evidenziato dal primo giudice, l'avvertimento del 23 ottobre 2006 faceva

riferimento ad un servizio [“controlli (ronde) delle fabbriche” (cfr. doc. L)]

differente rispetto a quello del doc. H [regolazione del traffico fermo, ossia

comminazione di multe ai contravventori]. Non essendo contestato l'orario

apposto dall'istante sulle contravvenzioni comminate il 19 aprile 2007 e non

Considerandi

essendovi lamentele del cliente Comune di __________ in relazione all'orario di

entrata in servizio dell'istante – il responsabile della polizia comunale di

quest'ultimo Comune ha anzi attestato che l'istante “di solito cominciava i

controlli già prima del previsto, ossia si presentava in anticipo. Egli diceva

di avere del tempo e pertanto che poteva cominciare anche prima. In un paio di

occasioni anche alla fine dell'orario ho dovuto rammentargli questo fatto e

mandarlo a casa, perché se no avrebbe continuato i controlli” (act. III, pag. 2

verso l'alto) – non è ben chiaro quale effetto deterrente volesse raggiungere

la convenuta. Il primo giudice ha evidenziato, a ragione, che la puntualità

dell'inizio e della fine del servizio non era essenziale per la qualità del

servizio stesso e che AO 1 ha in ogni caso rispettato nel suo complesso il

tempo di lavoro prescrittogli per il servizio in questione. Comunque, se il

datore di lavoro avesse voluto ottenere il rispetto ossequioso e puntiglioso

del tempo di lavoro per gli interventi di regolazione del traffico fermo presso

il Comune di __________, sarebbe stato sufficiente un nuovo avvertimento rivolto

all'istante di indicare in modo preciso anche gli orari di inizio e fine di

tale servizio. Nelle circostanze testè evocate, il licenziamento in tronco per

esigenze di “credibilità interna alla ditta” e di “effetto deterrente nei

confronti di future situazioni analoghe”, quindi, presumibilmente, verso altri

dipendenti della medesima ditta, appare finanche sconcertante.

8.

Il Pretore, nel

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, ha fatto altresì ordine a AP 1 di

rilasciare entro 15 giorni all'istante un attestato di lavoro. L'appellante

nelle conclusioni del gravame chiede, tra l'altro, di riformare il dispositivo

in questione nel senso di “rilasciare all'istante un attestato di lavoro” senza

l'indicazione di un termine per procedervi. Nelle motivazioni dell'appello essa

non spende neppure una parola per spiegare quale circostanza giustificherebbe

una simile modifica. L'appello su questo punto si avvera irricevibile e

temerario.

9. In conclusione,

l'appello in oggetto, infondato e temerario, deve essere respinto e la

decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi

di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr.

30'000.–, e meglio di fr. 11'000.–. L'appellante, interamente soccombente,

verserà all'istante una congrua indennità per ripetibili d'appello.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

15 giugno 2009 diAP 1 è respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente):

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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