12.2009.116
Lavoro - licenziamento in tronco
30 ottobre 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.116
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro - licenziamento in tronco
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2009.116
Lugano
30 ottobre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.675
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 4 giugno
2007 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
RA 1
in materia
di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 29'000.– lordi oltre interessi (fr.
8'000.– per due mensilità arretrate, fr. 1'000.– corrispondente a ¼ dello
stipendio di aprile 2007 che gli è stato indebitamente trattenuto e fr.
20'000.– di indennità per ingiusto licenziamento, pari a cinque mesi di salario),
come pure a rilasciargli un attestato di lavoro;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con sentenza 27 maggio 2009 ha accolto parzialmente condannando la
convenuta a versare all'istante fr. 11'000.– (fr. 8'000.– per due mensilità
arretrate, fr. 1'000.– corrispondente a ¼ dello stipendio di aprile 2007 che
gli è stato indebitamente trattenuto e fr. 2'000.– di indennità per ingiusto
licenziamento, pari a mezzo stipendio) [dispositivo n. 1], come pure a
rilasciare entro 15 giorni alla controparte un attestato di lavoro [dispositivo
n. 2] e a rifonderle fr. 500.– a titolo di ripetibili [dispositivo n. 3];
appellante
la convenuta che con atto di appello 15 giugno 2009 chiede di annullare la
sentenza impugnata e di riformare il dispositivo n. 1 nel senso di respingere
l'istanza, il dispositivo n. 2 nel senso di rilasciare all'istante un attestato
di lavoro senza l'indicazione di un termine per procedere in tal senso e il
dispositivo n. 3 nel senso che sia l'istante a versare ripetibili di prima sede
alla convenuta, protestando spese e ripetibili di seconda sede;
mentre
l'istante con osservazioni 22 giugno 2009 postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato
assunto a partire dal luglio 2002 dalla AP 1 in qualità di agente di vigilanza.
Dal marzo 2005 il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato,
prevedeva la corresponsione di uno stipendio lordo mensile di fr. 4'000.– per
dodici mensilità (doc. B).
2. In data 23 aprile
2007 AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato (doc. E) e
da quel giorno non ha più erogato lo stipendio a AO 1 (doc. F). Richiesta di
motivare il licenziamento in tronco, con scritto 26 aprile 2007 AP 1 ha fatto
valere la falsificazione degli orari di lavoro, benché il 23 ottobre 2006 fosse
già stato ripreso con formale richiamo, pena il licenziamento in tronco, per
violazione dei suoi obblighi (doc. H).
3. Con istanza 4
giugno 2007 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, contestando
l'esistenza dei presupposti del licenziamento in tronco. L'istante ha chiesto
che la convenuta fosse condannata a pagargli complessivi fr. 29'000.– lordi
oltre interessi (fr. 8'000.– per due mensilità arretrate, fr. 1'000.–
corrispondente a ¼ dello stipendio di aprile 2007 che gli è stato indebitamente
trattenuto e fr. 20'000.– di indennità per ingiusto licenziamento, pari a
cinque mesi di salario), come pure a rilasciargli un attestato di lavoro. Alla
medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, l'istante si è
confermato nelle conclusioni. La convenuta non ha invece presentato un allegato
conclusivo.
4. Con sentenza 27
maggio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la
convenuta a versare all'istante fr. 11'000.– (fr. 8'000.– per due mensilità
arretrate, fr. 1'000.– corrispondente a ¼ dello stipendio di aprile 2007 che
gli è stato indebitamente trattenuto e fr. 2'000.– di indennità per ingiusto
licenziamento, pari a mezzo stipendio) [dispositivo n. 1], come pure a rilasciare
entro 15 giorni alla controparte un attestato di lavoro [dispositivo n. 2] e a
rifonderle fr. 500.– a titolo di ripetibili [dispositivo n. 3].
Il primo giudice ha
accertato che i fatti addotti dalla convenuta a sostegno del licenziamento in
tronco sono stati comprovati in istruttoria. In primo luogo, rileva il Pretore,
l'avvertimento è stato prodotto agli atti quale doc. L, la sua correttezza è
stata confermata dai testimoni ed esso riporta a chiare lettere l'indicazione
che “Con la presente la invitiamo a volere rispettare scrupolosamente gli orari
stabiliti dei controlli (ronde) delle fabbriche. Questo vale naturalmente per
tutti i servizi da svolgere. Se in futuro da nostri controlli dovessero ancora
emergere problematiche di orari non rispettati, il contratto di lavoro sarà
sciolto immediatamente per gravi motivi”. In secondo luogo, prosegue il primo
giudice, è stato pure comprovato che l'istante, il giorno 19 aprile 2007 ha scritto
nel rapporto del cliente che aveva preso servizio alle ore 08.00 e ritirato
l'autoveicolo alle 07.40, quando invece è risultato dalla telecamera a circuito
chiuso, confermata dai testi M__________, M__________ e B__________, che egli è
giunto in sede (a __________) alle ore 07.56 ed è partito con l'autoveicolo
alle 08.03. Il primo giudice – dopo aver ricordato i principi che regolano
l'applicazione dell'art. 337 CO (presupposti della risoluzione immediata per
cause gravi), segnatamente la libertà di apprezzamento lasciata al giudice nel
valutare se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità – ha rilevato che il caso in esame rappresenta una situazione limite,
ma che, ciò nonostante, tenuto conto dell'approccio restrittivo imposto dalla
giurisprudenza, l'istanza merita accoglimento, non essendo dati i presupposti
per un licenziamento in tronco. Il Pretore ha in primo luogo ricordato che il
motivo di licenziamento ritenuto dal datore di lavoro è quello indicato nello
scritto del 26 aprile 2007 (doc. H) e che altri motivi non entrano pertanto in
considerazione, ad esempio le lamentele di alcuni clienti in merito al suo
operato (C__________, cfr. doc. prodotto in edizione dalla teste M__________)
oppure che l'istante in prima battuta abbia mentito quando è stato confrontato
con gli orari da lui indicati nei rapporti, prima di ammettere la loro
inattendibilità. Il primo giudice ha poi evidenziato che è vero che il richiamo
doc. H si riferiva a tutti i servizi, ma per dare una dimensione della gravità
oggettiva dell'agire rimproverato all'istante il 19 aprile 2007, non può essere
negletto che si trattava di un servizio presso il Comune di __________, dove
entrare in servizio 20 minuti prima o 20 minuti dopo non cambiava alcunché e
del resto il ritardo non ha sollevato alcun reclamo da parte dei clienti. Anzi,
rileva il Pretore, sentiti come testi, i due poliziotti del Comune (__________
M__________ e __________ M__________), hanno accertato l'eccellenza
dell'istante nel regolare il traffico fermo (ossia nel comminare multe ai
contravventori). La situazione, secondo il primo giudice, sarebbe stata
differente qualora la puntualità dell'inizio e fine del servizio fosse stata
cruciale per la qualità dello stesso e dunque per il buon nome della convenuta,
che invece nel caso concreto non risulta sia stato messo in dubbio dall'istante
presso il cliente Comune di __________. Al contrario. Inoltre, continua il
primo giudice, neppure può essere disatteso il fatto che si è trattato della
prima volta che l'istante violava l'avvertimento del 23 ottobre 2006 e tanto più
con riferimento ad un servizio di natura differente rispetto a quello oggetto
del doc. H. Ne sarebbe forse andato diversamente, prosegue il Pretore, se il
licenziamento in tronco fosse intervenuto dopo un secondo sollecito, ciò che
invece non è stato il caso. Infine, conclude il primo giudice, ha ragione
l'istante nel rilevare che le differenze di orario rimproverategli, sia con
riferimento al doc. H, sia alla disdetta in tronco, sono contenute e che in
ogni caso egli ha rispettato nel suo complesso il tempo di lavoro prescrittogli
per il servizio in questione.
5. Con appello 15
giugno 2009, AP 1 chiede di annullare la sentenza impugnata e di riformare il
dispositivo n. 1 nel senso di respingere l'istanza, il dispositivo n. 2 nel
senso di rilasciare all'istante un attestato di lavoro senza l'indicazione di
un termine per procedervi e il dispositivo n. 3 nel senso che sia l'istante a
vesare ripetibili di prima sede alla convenuta. Protesta spese e ripetibili di
seconda sede.
Con osservazioni 22
giugno 2009 l'appellato postula la reiezione del gravame – pure con protesta di
spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
6. L'art. 337
CO dispone che il datore di lavoro e il dipendente possono
disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid.
3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una
disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti
avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129
III 351 consid. 2.1). Più avvertimenti possono rivelarsi necessari, a
dipendenza della gravità, della natura, della durata e della frequenza delle
violazioni contrattuali; non è in effetti l'avvertimento in se stesso, anche
assortito della comminatoria di licenziamento immediato, che giustifica un
simile provvedimento, ma il fatto che l'atto imputato al lavoratore non
permette, secondo le regole della buona fede, di esigere dal datore di lavoro
la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine di
disdetta (Wyler, Droit du travail,
2ª ed., Berna 2008, pag. 490; DTF
127 III 153 consid. 1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento
se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,
considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e
dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il
contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in
ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht,
Basilea 2005, ad art. 337 CO, p. 263 n. 13; per tante: II CCA 17 ottobre 2008
inc. n. 12.2008.45 consid. 5).
7. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti
alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione
del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti
delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed
eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia
necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio
che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano
richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della
procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero
invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui
la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si
limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad
art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). Ciò premesso si
constata che nella sua strigata impugnativa, l'appellante non si
confronta minimamente con le puntuali motivazioni – riassunte sopra (consid. 4)
– che hanno indotto il Pretore a non ritenere dati i
presupposti per un licenziamento in tronco e ad accogliere parzialmente
l'istanza. Essa si limita in effetti a riprodurre, in misura preponderante, in
seconda sede le argomentazioni già addotte nel memoriale di risposta presentato
all'udienza di discussione del 2 luglio 2007 (cfr. act. II). Esaminando le
considerazioni “in fatto e in diritto” dell'appello si può infatti constatare
che il terzo paragrafo pag. 2 verso il basso esprime gli stessi concetti del
memoriale di risposta (act. II) al punto ad 4 pag. 3 verso il mezzo. Il quarto
paragrafo pag. 2 in basso dell'appello è identico al punto ad 2 del memoriale
di risposta, act. II pag. 2 verso il mezzo. Il terzo paragrafo pag. 3 nel mezzo
dell'appello è identico al punto ad 3 terzo paragrafo del memoriale di
risposta, act. II pag. 2 in basso. Il quarto paragrafo pag. 3 verso il basso
dell'appello è identico al punto ad 4 del memoriale di risposta, act. II pag. 3
verso il mezzo. Questo modo di procedere non è serio ed è inaccettabile,
comportando, in gran parte, l'irricevibilità del gravame.
8. Quali uniche censure
l'appellante fa valere che il Pretore non “avrebbe in alcun modo tenuto in considerazione”
il fatto che “la AP 1 è una ditta attiva nel settore della sicurezza e della
vigilanza, dove la contraffazione degli orari sui rapporti di servizio attuata
in occasione del controllo messo in atto può arrecare un danno inimmaginabile
alla ditta”, in quanto sarebbe, a suo dire, “messa in dubbio la professionalità
richiesta dal cliente” e, “qualora fosse stato riscontrato un sinistro” durante
il periodo “contraffatto”, sarebbe “stata implicata in modo pesante anche la
responsabilità della ditta stessa con conseguenze difficilmente calcolabili”.
Il primo giudice avrebbe pure omesso di considerare “la necessità di procedere
con l'emanazione del gravoso provvedimento anche per una questione di
credibilità interna alla ditta che avesse un effetto deterrente nei confronti
di future situazioni analoghe”.
In merito alla prima
censura si rileva che il Pretore ha correttamente evidenziato che il fatto che
l'istante sia entrato in servizio 20 minuti prima o 20 minuti dopo presso il
Comune di __________ non ha cambiato alcunché. Del resto il ritardo in
questione non ha determinato alcun reclamo da parte del cliente Comune di __________,
Fatti
i cui poliziotti – sentiti come testi – hanno anzi attestato l'eccellenza
dell'istante nel regolare il traffico fermo ossia nel comminare multe ai
contravventori. Questo era il compito assegnato all'istante la mattina del 19
aprile 2007. Appare dunque assai difficile capire quale nesso possa esserci tra
gli orari riportati dall'istante sui suoi rapporti di servizio e una responsabilità
della convenuta per non meglio specificati sinistri in relazione alle multe
comminate nel Comune di __________ quella mattina. Si può dunque ben capire che
il primo giudice non si sia soffermato su considerazioni della convenuta
palesemente inutili e anche di difficile comprensione.
Per quanto concerne
l'effetto deterrente evocato dall'appellante, va detto che, come giustamente
evidenziato dal primo giudice, l'avvertimento del 23 ottobre 2006 faceva
riferimento ad un servizio [“controlli (ronde) delle fabbriche” (cfr. doc. L)]
differente rispetto a quello del doc. H [regolazione del traffico fermo, ossia
comminazione di multe ai contravventori]. Non essendo contestato l'orario
apposto dall'istante sulle contravvenzioni comminate il 19 aprile 2007 e non
Considerandi
essendovi lamentele del cliente Comune di __________ in relazione all'orario di
entrata in servizio dell'istante – il responsabile della polizia comunale di
quest'ultimo Comune ha anzi attestato che l'istante “di solito cominciava i
controlli già prima del previsto, ossia si presentava in anticipo. Egli diceva
di avere del tempo e pertanto che poteva cominciare anche prima. In un paio di
occasioni anche alla fine dell'orario ho dovuto rammentargli questo fatto e
mandarlo a casa, perché se no avrebbe continuato i controlli” (act. III, pag. 2
verso l'alto) – non è ben chiaro quale effetto deterrente volesse raggiungere
la convenuta. Il primo giudice ha evidenziato, a ragione, che la puntualità
dell'inizio e della fine del servizio non era essenziale per la qualità del
servizio stesso e che AO 1 ha in ogni caso rispettato nel suo complesso il
tempo di lavoro prescrittogli per il servizio in questione. Comunque, se il
datore di lavoro avesse voluto ottenere il rispetto ossequioso e puntiglioso
del tempo di lavoro per gli interventi di regolazione del traffico fermo presso
il Comune di __________, sarebbe stato sufficiente un nuovo avvertimento rivolto
all'istante di indicare in modo preciso anche gli orari di inizio e fine di
tale servizio. Nelle circostanze testè evocate, il licenziamento in tronco per
esigenze di “credibilità interna alla ditta” e di “effetto deterrente nei
confronti di future situazioni analoghe”, quindi, presumibilmente, verso altri
dipendenti della medesima ditta, appare finanche sconcertante.
8.
Il Pretore, nel
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, ha fatto altresì ordine a AP 1 di
rilasciare entro 15 giorni all'istante un attestato di lavoro. L'appellante
nelle conclusioni del gravame chiede, tra l'altro, di riformare il dispositivo
in questione nel senso di “rilasciare all'istante un attestato di lavoro” senza
l'indicazione di un termine per procedervi. Nelle motivazioni dell'appello essa
non spende neppure una parola per spiegare quale circostanza giustificherebbe
una simile modifica. L'appello su questo punto si avvera irricevibile e
temerario.
9. In conclusione,
l'appello in oggetto, infondato e temerario, deve essere respinto e la
decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi
di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr.
30'000.–, e meglio di fr. 11'000.–. L'appellante, interamente soccombente,
verserà all'istante una congrua indennità per ripetibili d'appello.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
15 giugno 2009 diAP 1 è respinto.
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente):
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster