12.2009.118
Lavoro o società semplice? - interpretazione di una clausola contrattuale
31 maggio 2010Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.118
Data decisione, Autorità:
31.05.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro o società semplice ? - interpretazione di una clausola contrattuale
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
QUALIFICA
SOCIETÀ SEMPLICE
art. 18 CO
art. 319 CO
art. 530 CO
Incarto n.
12.2009.118
Lugano
31 maggio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.28
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10
gennaio 2007 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
RA 2
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 146'042.60
oltre interessi, domanda avversata da quest'ultimo che ha postulato la
reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 161'307.17 oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 maggio 2009, con cui ha
parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a versare
all'attrice fr. 96'667.60 lordi, oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2007,
ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'300.– per 1/7 a
carico dell'attrice e 6/7 a carico del convenuto, tenuto a rifondere fr.
6'000.– all'attrice a titolo di ripetibili, mentre ha respinto la domanda
riconvenzionale, condannando l'attore riconvenzionale a pagare la tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'600.– e a versare alla convenuta riconvenzionale
fr. 11'000.– a titolo di ripetibili;
appellante
il convenuto AP 1 con atto di appello 12 giugno 2009, con cui chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo
di fr. 6'388.– lordi oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di prima e di seconda sede;
mentre
l'attrice AO 1 con osservazioni 20 luglio 2009 postula la reiezione dell'appello,
con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. All'inizio
del 2002, tra AO 1 e il AP 1 è incominciata una relazione sentimentale,
sfociata nel marzo 2002 in concubinato, dapprima in un appartamento a __________
e poi a __________ (act. XI, pag. 4 ad. 1 e pag. 5 ad. 3). Dal 1° aprile 2002, AO
1 ha iniziato a collaborare professionalmente con il AP 1 – medico
specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologica (act. V, pag. 2 nel
mezzo) – curando la parte amministrativa dell'attività del concubino (act. XI,
pag. 4 ad. 2).
B. In
data 30 giugno 2003, AO 1 e il AP 1 hanno sottoscritto di un contratto di
lavoro, in base al quale AO 1 risultava assunta per l'attività di
amministratrice per “lavori da eseguire per lo studio medico” del concubino
“conformi alla sua formazione” (doc. A, art. 2.1). Lo stipendio per un impiego
a tempo pieno era fissato in fr. 6'000.– lordi mensili per tredici mensilità ed
è stato poi adeguato in fr. 6'766.– lordi mensili dal 1° gennaio 2005 (doc. C)
e successivamente in fr. 7'500.– lordi mensili (doc. L).
Il
contratto in oggetto prevedeva tra l'altro un art. 12, regolante – come
specificato nel marginale – il “diritto al salario in caso di incapacità
lavorativa”, suddiviso a sua volta in tre articoli dal seguente tenore:
12.1 In caso d'incapacità al lavoro in
seguito ad infortunio o malattia, l'amministratrice ha diritto all'intero
salario per la durata minima di:
-
1 mese fino al 2° anno di servizio;
-
3 mesi nel 3° anno di servizio;
- 4 mesi nel 4° e
nel 5° anno di servizio;
-
6 mesi dal 6° anno di servizio.
12.2 A
partire dal momento della cessazione del versamento del salario secondo il
precedente paragrafo, l'amministratrice ha diritto alla totalità delle
prestazioni assicurative secondo gli art. 13 e 14.
12.3 In
caso di rottura del concubinato da parte del datore di lavoro,
l'amministrartrice ha diritto all'intero salario per la durata di un anno,
anche se non lavora più per motivi personali.
C. Il
rapporto di concubinato è cessato nel gennaio 2006, allorquando AO 1 ha lasciato l'abitazione di __________. Il 26 agosto 2006 il AP 1 ha poi contratto matrimonio con la signora M__________. AO 1 è stata inabile al lavoro dal 13
febbraio 2006 al 31 gennaio 2007 (doc. D, E; act. XII, pag. 2 in alto). La disdetta del rapporto d'impiego, notificata dal AP 1 a AO 1 il 22 aprile 2006 (doc. F), nel periodo di malattia, è stata ritenuta nulla da entrambe le parti. Il contratto
è stato per finire sciolto per la disdetta notificata da AO 1 l'8 gennaio 2007 con effetto al 31 luglio 2007 (doc. H). Con la disdetta AO 1 ha riconsegnato al AP 1 le chiavi in suo possesso e, sebbene avesse recuperato la capacità
lavorativa il 1° febbraio 2007, non si è più ripresentata sul posto di lavoro.
D. Con petizione
10 gennaio 2007, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano,
chiedendo la condanna del AP 1 al pagamento di fr. 146'042.60 oltre interessi e
accessori [fr. 279.05 (differenza stipendio da settembre 2005 a marzo 2006), fr. 1'093.– (pari al 20% dello stipendio di maggio 2006, siccome secondo l'art.
12.1 essa aveva diritto al salario pieno per quattro mesi in caso di malattia,
mentre ha percepito soltanto l'80% dall'assicurazione malattia), fr. 1'545.30
pari a tre mensilità (novembre 2006, dicembre 2007 e gennaio 2007) pagate per
l'assicurazione privata perdita di guadagno a seguito di malattia e infortuni
non professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006, fr. 3'750.– (pari alla
metà della tredicesima per il 2006), fr. 45'000.– (pari allo stipendio dal
febbraio 2007 al 31 luglio 2007), fr. 4'375 (pari ai 7/12 della tredicesima per
il 2007) e fr. 90'000.– (pari ad un anno di stipendio a norma dell'art. 12.3
del contratto). In data 23 febbraio 2007 era intervenuta in lite anche C__________,
che aveva chiesto la condanna del AP 1 a versarle importi – che aveva ed avrebbe anticipato a AO 1 – poi precisati in fr. 29'795.35. Con risposte 24
maggio 2007, il AP 1 ha chiesto la reiezione delle petizioni; nei confronti di AO
1 ha fatto valere pretese riconvenzionali per complessivi fr. 161'307.17 oltre
interessi. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno confermato le
rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro
richieste nelle conclusioni scritte del 15 settembre 2008.
E. Con sentenza
20 maggio 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AO 1,
condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 96'667.60 lordi, oltre
interessi al 5% dal 10 gennaio 2007, ponendo la tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 2'300.– per 1/7 a carico dell'attrice e 6/7 a carico del
convenuto, tenuto a rifondere fr. 6'000.– all'attrice a titolo di ripetibili,
mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attore
riconvenzionale a pagare la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'600.– e a
versare alla convenuta riconvenzionale fr. 11'000.– a titolo di ripetibili. Il
Pretore ha per contro integralmente respinto la petizione presentata da C__________ Per
quanto concerne AO 1, il primo giudice ha accolto pretese salariali
limitatamente a complessivi fr. 6'667.60 e l'importo di fr. 90'000.– quale
liquidazione dei rapporti societari di concubinato.
F. Con
appello 12 giugno 2009, il AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 6'388.– lordi
oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di
seconda sede.
Con
osservazioni 20 luglio 2009 AO 1 postula la reiezione dell'appello, con
protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
e considerato
in diritto 1. In
appello restano contestate la pretesa di fr. 90'000.– riconosciuta dal Pretore
all'attrice AO 1, quale liquidazione dei rapporti societari di concubinato, e
un importo per pretese salariali pari a fr. 279.60 [fr. 6'667.60 (importo
riconosciuto dal Pretore nel dispositivo) ./. fr. 6'388.– (importo ammesso
dall'appellante)].
2. Per
quanto concerne la pretesa di fr. 90'000.–, il Pretore ha ritenuto corretta
l'impostazione giuridica proposta dall'attrice secondo cui l'art. 12.3 del
contratto non era prettamente afferente al rapporto di lavoro, bensì alla
liquidazione della società semplice esistente tra i due concubini, a valere in
caso di scioglimento della stessa per il volere del convenuto. Secondo il primo
giudice, sarebbe pacifico che i soci possano perfezionare accordi di
liquidazione della loro società semplice, con il vantaggio di prevenire ed
evitare una lunga (e spesso penosa) procedura di liquidazione contenziosa. Il
Pretore non ha accolto la tesi del convenuto, riferita ad un autore della
dottrina (Eugen Bucher), secondo cui l'art. 12.3 del contratto sarebbe nullo
siccome contrario all'art. 27 CC e all'art. 20 CO poichè “un negozio giuridico
è immorale quando per una prestazione di per sé gratuita viene imposta una
controprestazione (o indennizzo) in denaro e, inoltre, che per stabilire se un
obbligo contrattuale è immorale, è fondamentale verificare se all'obbligo
corrisponde un'adeguata controprestazione”. Il primo giudice ha evidenziato che
l'autore della dottrina menzionato dal convenuto tratta di fattispeci ben
diverse da quella in esame, dove il convenuto non ha per nulla comprovato
l'assenza di controprestazione, la quale a ben vedere è rappresentata dalla
situazione di concubinato in sé e dalla posizione di concubina dell'attrice al
momento della stipulazione in questione. Del resto, secondo il Pretore,
l'articolo in questione avrebbe in sé una certa logica, poiché la signora __________,
impegnandosi alle dipendenze del convenuto, ha assunto dei rischi maggiori
rispetto ad un impiego presso terzi, poiché l'interruzione del concubinato
avrebbe comportato anche la fine dell'impiego, ciò che si è puntualmente
avverato. A detta del primo giudice, non sarebbe allora fuori luogo la tutela
volta a garantirsi un certo capitale per poter ripartire più tranquillamente,
segnatamente nella ricerca e assunzione di un nuovo posto di lavoro. Accertata
la validità dell'articolo contrattuale alla luce degli art. 27 CC e 20 CO e
ritenuta del tutto scollata questa prestazione dallo stipendio durante il
periodo di malattia rispettivamente di disdetta, il Pretore ha accolto la
pretesa apparendo a suo dire evidente che a rompere il concubinato sia stato il
convenuto. Quest'ultimo fatto, secondo il primo giudice, troverebbe conferma
nella deposizione della teste __________, nell'interrogatorio formale del
convenuto e nel successivo matrimonio contratto dal AP 1 con la signora S__________.
2.1 L'appellante
contesta, in estema sintesi, il fatto che il primo giudice abbia ritenuto che
l'art. 12.3 del contratto (doc. A) non sia prettamente afferente al rapporto di
lavoro, bensì alla liquidazione della società semplice esistente tra i due
concubini. L'articolo in questione sarebbe comunque, a suo dire nullo, in
quanto contrario ai buoni costumi (art. 20 CO) e lesivo dei diritti della
personalità (art. 27 CC e 20 CO). Anche qualora l'articolo fosse valido, non
sarebbero adempiute le condizioni per il versamento dell'importo di fr.
90'000.– richiesto dall'attrice. Non sarebbe stato lui a rompere il rapporto di
concubinato, quanto piuttosto l'attrice. L'importo in questione non sarebbe
neppure dovuto in aggiunta al salario percepito dall'attrice nell'anno successivo
alla fine del concubinato (intervenuta nel gennaio 2006) e andrebbe in ogni
caso decurtato di tutte le prestazioni salariali e assicurative già versate nel
medesimo periodo.
2.2 In
base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato
accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva,
ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1
CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno
1999 4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla
reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che
una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene
accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 165
consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa; sentenza del Tribunale federale 7 giugno
1999 4C.25/1999; RtiD I-2004 N. 33c).
2.2.1 Non
può esservi dubbio che l'art. 12.3 del contratto doc. A è afferente al
contratto di lavoro. E' inserito palesemente in un accordo denominato “contratto
di lavoro” e nel complesso dell'art. 12 che regolamenta il “diritto al salario
in caso di incapacità lavorativa” della dipendente, specificato in dettaglio negli
art. 12.1, 12.2 e 12.3. Mentre i primi due articoli (12.1 e 12.2) regolamentano
il versamento del salario in caso di incapacità al lavoro a seguito di infortunio
o malattia, il terzo (12.3) garantisce il versamento del salario, per un anno,
anche in caso di impossibilità della dipendente di lavorare, in conseguenza
alla rottura del concubinato da parte del datore di lavoro. In altri termini,
con l'articolo in questione il datore di lavoro e la dipendente hanno voluto
tener conto della particolare situazione dei loro rapporti personali
(concubinato), garantendo il diritto al salario, per un certo periodo, anche in
caso di ragionevole impossibilità (per motivi personali) della seconda di
continuare a lavorare in conseguenza alla rottura del concubinato da parte del
primo. In base alla norma contrattuale risulta anche palese che questo diritto
non è da intendersi in aggiunta al salario altrimenti versato all'attrice dopo
la rottura del concubinato (per prestrazioni lavorative comunque effettuate o
sottoforma di indennità per infortunio o malattia). Non regge pertanto la tesi
dell'attrice – sulla quale essa ha fondato, per questo punto, la propria azione
– che saremmo in presenza di una liquidazione anticipata di “tutti i rapporti
di dare-avere al momento in cui” la convivenza sarebbe cessata, in sostanza di
“una liquidazione dei rapporti di concubinato tra le parti” concordata
“anticipatamente, nella misura in cui la rottura del rapporto di convivenza
sarebbe stata riconducibile ad una decisione unilaterale del convenuto” (act.
XIV, pag. 7 verso il basso); impostazione giuridica, questa, che il primo
giudice ha accolto, con riferimento alla liquidazione della società semplice
esistente tra i due concubini e che l'appellata ha ribadito essere corretta
(osservazioni all'appello, pag. 4 verso l'alto e pag. 5 verso l'alto). Una
simile impostazione giuridica, fondata su un'errata interpretazione della norma
contrattuale, non è pertinente. La garanzia del versamento dell'intero salario,
stabilita dall'art. 12.3 – il marginale dell'articolo parla di “diritto al salario”
– si inserisce senza dubbio nel rapporto di subordinazione (ammesso
dall'appellata, cfr. osservazioni all'appello pag. 4 nel mezzo) instaurato dal
contratto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente (sulla distinzione tra
contratto di lavoro e società semplice, cfr. IICCA 12.2009.82 consid. 2.1 del
13 novembre 2009). Si può ben capire che la rottura del concubinato da parte
del datore di lavoro potendo rendere problematico il rapporto di
subordinazione, le parti abbiano voluto comunque garantire alla dipendente il
versamento dello stipendio pieno per un certo periodo, ciò indipendentemente
dalla prestazione o meno dell'attività lavorativa da parte sua. Diverso sarebbe
stato invece se i concubini, nell'ambito di un'attività comune contraddistinta
dalla condivisione delle decisioni, avessero stipulato una convenzione
specifica di scioglimento dei loro rapporti (di società), prevedente una norma
di liquidazione anticipata; diverso pure se avessero pattuito anticipatamente, sempre
con convenzione apposita, un risarcimento per compensare le aspettative mancate
in caso di scioglimento del concubinato o un'indennità di mantenimento (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Friborgo 2000, m. 150-155, pag. 50-51). Ciò che non può manifestamente
dirsi per la normativa in esame. Secondo un'interpretazione oggettiva, siamo
dunque in presenza inequivocabilmente di una norma afferente al contratto di
lavoro – nel quale risulta per altro inserita – che conferisce alla dipendente
la garanzia testè menzionata, nei limiti del versamento dell'intero stipendio,
per un anno dallo scioglimento del concubinato da parte del datore di lavoro.
2.2.2 Non
occorrono molte parole per stabilire la validità di una simile norma
contrattuale, di certo non lesiva dei buoni costumi (art. 20 CO) e della
personalità dell'appellante (art. 27 CC). Sottoscrivendo il contratto,
l'appellante, medico specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologica,
attivo quale medico indipendente in uno studio proprio (appello, pag. 4 verso
il basso), era certamente cosciente del contenuto dell'accordo e ne ha
accettato i rischi pur di assicurarsi i servizi lavorativi della concubina; del
resto l'importo da pagare non minacciava di certo la stabilità economica della
sua attività, né tantomeno la sua libertà di scegliere di lasciare la concubina
(Werro, Le contrat contraire aux
bonnes moeurs, Losanna 1988, m. 1566, pag. 286).
2.2.3 Neppure
è necessario dilungarsi sulla questione a sapere se il concubinato sia stato
rotto dal convenuto (medico-datore di lavoro) o dall'attrice (amministratrice-dipendente).
Per quanto si dirà in seguito, basta infatti accertare che – come ripetutamente
ammesso da entrambe le parti (act. I, pag 3 verso il mezzo; act. V, pag. 12
verso il basso; act. XIV, pag. 2 in basso; act. XVI, pag. 4 nel mazzo) – il concubinato
si è interrotto al più tardi nel gennaio 2006. L'art. 12.3 del contratto di lavoro, dandosi l'eventualità della rottura del concubinato da
parte del datore di lavoro, poteva infatti semmai garantire il versamento
dell'intero salario a AO 1 al massimo fino alla fine di gennaio 2007. Fino a
tale data, AO 1 ha tuttavia fatto valere pretese – dipendenti dal contratto di
lavoro, a complemento delle prestazioni di stipendio già versate dal datore di
lavoro e delle rendite attribuite dall'assicurazione malattia e
dall'assicurazione privata per perdita di guadagno – nella limitata misura di
fr. 7'292.35 [fr. 279.05 (differenza stipendio da settembre 2005 a marzo 2006), fr. 1'093.– (pari al 20% dello stipendio di maggio 2006, siccome secondo l'art.
12.1 essa aveva diritto al salario pieno per quattro mesi in caso di malattia,
mentre ha percepito soltanto l'80% dall'assicurazione malattia), fr. 1'545.30
pari a tre mensilità (novembre 2006, dicembre 2007 e gennaio 2007) pagate per
l'assicurazione privata perdita di guadagno a seguito di malattia e infortuni
non professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006, fr. 3'750.– (pari alla
metà della tredicesima per il 2006), fr. 625.– (pari ai 1/12 della tredicesima
per il 2007)]. Il primo giudice ha ammesso dette pretese, nei considerandi per complessivi
fr. 6'388.30 [fr. 1'093.– (pari al 20% dello stipendio di maggio 2006, siccome
secondo l'art. 12.1 essa aveva diritto al salario pieno per quattro mesi in
caso di malattia, mentre ha percepito soltanto l'80% dall'assicurazione
malattia), fr. 1'545.30 pari a tre mensilità (novembre 2006, dicembre 2007 e
gennaio 2007) pagate per l'assicurazione privata perdita di guadagno a seguito
di malattia e infortuni non professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006,
fr. 3'750.– (pari alla metà della tredicesima per il 2006)] e nel dispositivo
per fr. 6'667.60 , rimasti incontestati in questa sede nella misura di fr.
6'388.–. Per il periodo fino al 31 gennaio 2007, nessun altra differenza di
stipendio, fino a concorrenza dell'intero stipendio, è stata fatta valere
dall'attrice a norma dell'art. 12.3 del contratto di lavoro.
2.2.4 L'attrice
ha fatto valere la propria richiesta di fr. 90'000.–, in aggiunta alle pretese
salariali di cui si è detto sopra (consid. 2.2.3), come rettamente compreso dal
Pretore [e confermato dall'appellata con le osservazioni all'appello (pag. 4
verso l'alto e pag. 5 verso l'alto)] quale liquidazione dei propri rapporti
societari – dipendenti dal concubinato – a norma degli art. 530 segg. CO. Detta
pretesa andava tuttavia respinta, perché non provata e non fondata su un valido
titolo. Nella misura in cui contesta la fondatezza della pretesa di fr.
90'000.– fatta valere dall'attrice e riconosciuta dal primo giudice, l'appello su
questo punto deve pertanto essere accolto.
3. L'appellante
si aggrava anche per il fatto che dalla motivazione della sentenza si evince
che il AP 1 è stato condannato al pagamento di fr. 6'366.30 per pretese
salariali varie, mentre nel dispositivo è stato indicato un importo di fr.
6'667.60 (fr. 96'667.– complessivamente indicati nel dispositivo./. 90'000.–
riconosciuti, a torto, dal primo giudice per la liquidazione della società
semplice). Secondo il ricorrente, nell'importo del dispositivo sarrebbe stato
inserito per errore anche l'importo di fr. 275.05 non riconosciuto per la
differenza stipendio da settembre 2005 a marzo 2006 (cfr. sentenza impugnata pag. 6). A ragione. In effetti, come detto sopra (2.2.3), il Pretore nei
considerandi aveva ammesso pretese salariali dell'attrice limitatamente
all'importo complessivo di fr. 6'388.30 [fr. 1'093.– (pari al 20% dello
stipendio di maggio 2006, siccome secondo l'art. 12.1 essa aveva diritto al
salario pieno per quattro mesi in caso di malattia, mentre ha percepito
soltanto l'80% dall'assicurazione malattia), fr. 1'545.30 pari a tre mensilità
(novembre 2006, dicembre 2007 e gennaio 2007) pagate per l'assicurazione
privata perdita di guadagno a seguito di malattia e infortuni non
professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006, fr. 3'750.– (pari alla metà
della tredicesima per il 2006)]. Non vi era dunque motivo per riconoscere nel
dispositivo un importo superiore. Su questo punto l'appello merita pertanto parziale
accoglimento, con riduzione dell'importo dovuto all'attrice a fr. 6'388.30
(invece dei fr. 6'388.– ammessi dal convenuto).
4. L'appello
va dunque parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del giudizio di prima sede
riformato nel senso di dichiarare parzialmente accolta la petizione di AO 1 nei
confronti del AP 1, con la condanna del secondo a versare alla prima l'importo
di fr. fr. 6'388.30 oltre interessi. Ciò comporta la necessità di riformare il
medesimo dispositivo anche in merito alla ripartizione della tassa di giustizia
e delle spese di giustizia e l'attribuzione di ripetibili di prima sede, vista
la soccombenza chiaramente preponderante dell'attrice. Restano invece invariati
Fatti
i dispositivi n. 2 e 3, non oggetto di impugnativa. Gli oneri processuali
Considerandi
d'appello seguono la pressoché integrale soccombenza dell'appellata e vengono
calcolati tenendo conto del valore di fr. 90'279.30 rimasto litigioso in questa
sede (fr. 96'667.60 ./. fr. 6'388.30).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 12 giugno 2009 del AP 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 maggio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta e
di conseguenza il AP 1, è condannato a versare alla sig.ra AO 1, __________,
l'importo di fr. 6'388.30 lordi con interessi al 5% dal 10 gennaio 2007.
§
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'300.– da anticipare così
come anticipate, sono poste a carico dell'attrice n. 1 per 19/20 e del
convenuto per 1/20. L'attrice n. 1 verserà al convenuto fr. 10'000.– di
ripetibili.
2. (invariato)
3. (invariato)
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’250.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 2'300.-
da
anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà
inoltre all'appellante fr. 5'000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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