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Decisione

12.2009.120

Determinazione delle ripetibili in procedura provvisionale

16 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.120

Data decisione, Autorità:

16.11.2009, IICCA

Titolo:

Determinazione delle ripetibili in procedura provvisionale

SPESE E RIPETIBILI

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

12.2009.120

Lugano

16 novembre

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

Considerandi

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.456 (misure

provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza

8.

aprile 2009 da

AO 1

rappr. dall’ RA

2.

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1.

chiedente

di “far ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF

19'500.-, scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé,

unitamente a tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il

mandato di deposito del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato

della sentenza sul merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli

assegni depositati”, domanda alla quale si è opposto il convenuto all’udienza

del 29 aprile 2009 e che l’istante ha poi ritirato l’8 maggio 2009, così che il

Pretore, con decreto 4 giugno 2009, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto

la tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 600.- a carico dell’istante,

tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;

appellante

il convenuto che con atto di appello 17 giugno 2009 chiede in riforma del

Dispositivo

dispositivo n. 2 del decreto di stralcio l’attribuzione di un’indennità

ripetibile di fr. 20'032.-;

mentre

l’appellata nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 propone di respingere

l’appello e di confermare il giudizio pretorile;

letti ed

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

l’istanza cautelare e supercautelare dell’8 aprile 2009 AO 1 ha convenuto

davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1 chiedendo di “far

ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF 19'500.-,

scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé, unitamente a

tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il mandato di deposito

del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza sul

merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli assegni depositati”,

che

all’udienza di discussione del 29 aprile 2009 il convenuto si è opposto alla

domanda;

che con

decreto 4 giugno 2009 il Pretore, preso atto del ritiro della domanda cautelare

da parte dell’istante, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di

giustizia e le spese di fr. 600.- a carico dell’istante, con l’obbligo di

rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;

che con

appello 17 giugno 2009 il convenuto è insorto contro il predetto decreto,

chiedendo che in riforma del medesimo l’istante fosse condannata a versargli

un’indennità ripetibile di prima sede di fr. 20'032.-;

che

l’istante ha proposto nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 di

respingere il gravame e di confermare il decreto pretorile;

che nella

fattispecie il Pretore ha stabilito in fr. 600.- l’indennità ripetibile dovuta

al convenuto, senza spiegare come era giunto a tale importo;

che a

detta dell’appellante l’importo attribuito dal Pretore non tiene conto del

valore della causa di merito, indicato dall’istante medesimo in fr.

1'600'000.-, come pure della complessità della vertenza, che ha richiesto un

esame preliminare e conferenze con il cliente di almeno 10 ore, oltre alla

preparazione dell’udienza e alla comparsa in tribunale per circa 21 ore

complessive di impegno del patrocinatore, comparso poi a una discussione a

tratti “vivace” e che ha richiesto l’analisi di numerosa documentazione;

che nelle

proprie osservazioni l’istante afferma di non aver dato indicazioni sul valore

della procedura cautelare e sostiene che il valore di riferimento potrebbe

essere al massimo quello del valore complessivo degli assegni di cui si era

chiesto il blocco, ma che in realtà equivale al pregiudizio economico derivante

al convenuto dal differimento dell’incasso per la presumibile durata del

blocco, di cui tutto si ignora;

che per

costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile

solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

che nella

fattispecie l’istante non ha precisato il valore della vertenza cautelare,

limitandosi a dire che il valore della causa di merito era superiore a fr.

1'600'000.-;

che nella

domanda cautelare l’istante ha motivato la richiesta di blocco con la sua

intenzione di compensare l’importo dovuto al convenuto con i danni

asseritamente causati da costui, affermando che “non intende effettuare alcun

pagamento” (istanza pag. 16), sicché il valore della cautelare è in sostanza quello

dei 20 assegni consegnati all’avv. __________, di fr. 19'500.- cadauno, per un

totale di fr. 390'000.- (doc. K);

che il

regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

3.1.1.7.1) prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa (art.

11), ridotta tra il 20% e il 70% nelle procedure civili speciali, ossia, in

concreto, da un minimo di fr. 4'680.- a un massimo di fr. 24'570.-, con il

risultato che l’importo di fr. 600.- stabilito dal primo giudice risulta essere

manifestamente fuori tariffa;

che le

ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate

nell’interesse del cliente secondo l’art. 10 del citato regolamento e

comprendono anche l’imposta sul valore aggiunto a norma del suo art. 14;

che a

norma dell’art. 11 cpv. 5 del citato regolamento il giudice fissa le

ripetibili, nei limiti stabiliti nei capoversi 1 e 2, secondo l’importanza

della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato

dall’avvocato;

che la

vertenza riveste considerevole importanza economica, visto l’ammontare di fr.

390'000.- dei 20 assegni di cui era chiesto il blocco, e che lo studio

dell’incarto relativo a una vertenza societaria complessa, composto di

voluminosa documentazione (doc. A-BB, 1-5) e con uno spessore di 10 cm, ha

richiesto verosimilmente svariate ore di lavoro (indicate dall’appellante in 21

ore), oltre alla preparazione per l’udienza in Pretura e lo svolgimento della

medesima;

che

tuttavia la procedura provvisionale non ha comportato istruttoria e si è

conclusa senza sentenza;

che tenuto

conto di tutte le circostanze del caso e applicando i criteri indicati dianzi l’indennità

ripetibile può essere stabilita in fr. 6'000.-, comprensiva di spese e imposta

sul valore aggiunto;

che

l’appello può quindi essere accolto parzialmente entro tale limite;

che gli

oneri processuali del presente giudizio, commisurati al valore litigioso in

appello di fr. 19'432.- (differenza tra fr. 600.- accordati dal Pretore e fr.

20'032.- chiesti dall’appellante), seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), e vanno dunque caricati all’appellante nella misura di 2/3 e alla controparte

nella misura di 1/3, con attribuzione di un’indennità per ripetibili parziali

in favore della parte appellata e a carico dell’appellante;

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e il regolamento sulle ripetibili

pronuncia: I. L'appello

17 giugno 2009 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il

decreto 4 giugno 2009 è così modificato:

1. invariato

2. La tassa di giudizio e le spese di

complessivi fr. 600.- sono a carico della parte istante, che rifonderà al

convenuto fr. 6’000.- per ripetibili.

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) spese fr.

100.-

totale fr.

500.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e sono poste a carico

dell’appellata per il rimanente 1/3. L’appellante verserà all’appellata fr.

300.- per ripetibili ridotte di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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