12.2009.120
Determinazione delle ripetibili in procedura provvisionale
16 novembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.120
Data decisione, Autorità:
16.11.2009, IICCA
Titolo:
Determinazione delle ripetibili in procedura provvisionale
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.120
Lugano
16 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
Considerandi
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.456 (misure
provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza
8.
aprile 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2.
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1.
chiedente
di “far ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF
19'500.-, scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé,
unitamente a tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il
mandato di deposito del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato
della sentenza sul merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli
assegni depositati”, domanda alla quale si è opposto il convenuto all’udienza
del 29 aprile 2009 e che l’istante ha poi ritirato l’8 maggio 2009, così che il
Pretore, con decreto 4 giugno 2009, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto
la tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 600.- a carico dell’istante,
tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;
appellante
il convenuto che con atto di appello 17 giugno 2009 chiede in riforma del
Dispositivo
dispositivo n. 2 del decreto di stralcio l’attribuzione di un’indennità
ripetibile di fr. 20'032.-;
mentre
l’appellata nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 propone di respingere
l’appello e di confermare il giudizio pretorile;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
l’istanza cautelare e supercautelare dell’8 aprile 2009 AO 1 ha convenuto
davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1 chiedendo di “far
ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF 19'500.-,
scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé, unitamente a
tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il mandato di deposito
del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza sul
merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli assegni depositati”,
che
all’udienza di discussione del 29 aprile 2009 il convenuto si è opposto alla
domanda;
che con
decreto 4 giugno 2009 il Pretore, preso atto del ritiro della domanda cautelare
da parte dell’istante, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di
giustizia e le spese di fr. 600.- a carico dell’istante, con l’obbligo di
rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;
che con
appello 17 giugno 2009 il convenuto è insorto contro il predetto decreto,
chiedendo che in riforma del medesimo l’istante fosse condannata a versargli
un’indennità ripetibile di prima sede di fr. 20'032.-;
che
l’istante ha proposto nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 di
respingere il gravame e di confermare il decreto pretorile;
che nella
fattispecie il Pretore ha stabilito in fr. 600.- l’indennità ripetibile dovuta
al convenuto, senza spiegare come era giunto a tale importo;
che a
detta dell’appellante l’importo attribuito dal Pretore non tiene conto del
valore della causa di merito, indicato dall’istante medesimo in fr.
1'600'000.-, come pure della complessità della vertenza, che ha richiesto un
esame preliminare e conferenze con il cliente di almeno 10 ore, oltre alla
preparazione dell’udienza e alla comparsa in tribunale per circa 21 ore
complessive di impegno del patrocinatore, comparso poi a una discussione a
tratti “vivace” e che ha richiesto l’analisi di numerosa documentazione;
che nelle
proprie osservazioni l’istante afferma di non aver dato indicazioni sul valore
della procedura cautelare e sostiene che il valore di riferimento potrebbe
essere al massimo quello del valore complessivo degli assegni di cui si era
chiesto il blocco, ma che in realtà equivale al pregiudizio economico derivante
al convenuto dal differimento dell’incasso per la presumibile durata del
blocco, di cui tutto si ignora;
che per
costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile
solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che nella
fattispecie l’istante non ha precisato il valore della vertenza cautelare,
limitandosi a dire che il valore della causa di merito era superiore a fr.
1'600'000.-;
che nella
domanda cautelare l’istante ha motivato la richiesta di blocco con la sua
intenzione di compensare l’importo dovuto al convenuto con i danni
asseritamente causati da costui, affermando che “non intende effettuare alcun
pagamento” (istanza pag. 16), sicché il valore della cautelare è in sostanza quello
dei 20 assegni consegnati all’avv. __________, di fr. 19'500.- cadauno, per un
totale di fr. 390'000.- (doc. K);
che il
regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
3.1.1.7.1) prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa (art.
11), ridotta tra il 20% e il 70% nelle procedure civili speciali, ossia, in
concreto, da un minimo di fr. 4'680.- a un massimo di fr. 24'570.-, con il
risultato che l’importo di fr. 600.- stabilito dal primo giudice risulta essere
manifestamente fuori tariffa;
che le
ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate
nell’interesse del cliente secondo l’art. 10 del citato regolamento e
comprendono anche l’imposta sul valore aggiunto a norma del suo art. 14;
che a
norma dell’art. 11 cpv. 5 del citato regolamento il giudice fissa le
ripetibili, nei limiti stabiliti nei capoversi 1 e 2, secondo l’importanza
della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato
dall’avvocato;
che la
vertenza riveste considerevole importanza economica, visto l’ammontare di fr.
390'000.- dei 20 assegni di cui era chiesto il blocco, e che lo studio
dell’incarto relativo a una vertenza societaria complessa, composto di
voluminosa documentazione (doc. A-BB, 1-5) e con uno spessore di 10 cm, ha
richiesto verosimilmente svariate ore di lavoro (indicate dall’appellante in 21
ore), oltre alla preparazione per l’udienza in Pretura e lo svolgimento della
medesima;
che
tuttavia la procedura provvisionale non ha comportato istruttoria e si è
conclusa senza sentenza;
che tenuto
conto di tutte le circostanze del caso e applicando i criteri indicati dianzi l’indennità
ripetibile può essere stabilita in fr. 6'000.-, comprensiva di spese e imposta
sul valore aggiunto;
che
l’appello può quindi essere accolto parzialmente entro tale limite;
che gli
oneri processuali del presente giudizio, commisurati al valore litigioso in
appello di fr. 19'432.- (differenza tra fr. 600.- accordati dal Pretore e fr.
20'032.- chiesti dall’appellante), seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), e vanno dunque caricati all’appellante nella misura di 2/3 e alla controparte
nella misura di 1/3, con attribuzione di un’indennità per ripetibili parziali
in favore della parte appellata e a carico dell’appellante;
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e il regolamento sulle ripetibili
pronuncia: I. L'appello
17 giugno 2009 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il
decreto 4 giugno 2009 è così modificato:
1. invariato
2. La tassa di giudizio e le spese di
complessivi fr. 600.- sono a carico della parte istante, che rifonderà al
convenuto fr. 6’000.- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
100.-
totale fr.
500.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e sono poste a carico
dell’appellata per il rimanente 1/3. L’appellante verserà all’appellata fr.
300.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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