12.2009.123
Diritto internazionale privato - rappresentanza - onere della prova - mediazione (diritto tedesco)
8 novembre 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.123
Data decisione, Autorità:
08.11.2010, IICCA
Titolo:
Diritto internazionale privato - rappresentanza - onere della prova - mediazione (diritto tedesco)
ONERE DELLA PROVA
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
art. 8 CC
art. 32 CO
art. 126 LDIP
Incarto n.
12.2009.123
Lugano
8 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.818
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22
dicembre 2006 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 150'000.- oltre
interessi al 7.57% dal 18 agosto 2003;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 27 maggio 2009 ha integralmente accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 19 giugno 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 24 agosto 2009 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con la petizione in rassegna il
cittadino __________, domiciliato in Germania, AO 1 ha chiesto la condanna del cittadino __________, domiciliato in Svizzera, AP 1 al pagamento di €
150'000.- oltre interessi al 7.57% dal 18 agosto 2003. Egli ha addotto di aver
notato, nell’ottobre 2001, un cartellone che offriva in vendita un terreno
edificato di mq. 7'444 a __________ (D), che avrebbe suscitato il suo
interesse; di aver composto il numero di telefono riportato sul cartellone e di
essere così venuto in contatto con AP 1, il quale avrebbe organizzato un
sopralluogo, a seguito del quale gli sarebbe stato indicato il prezzo
richiesto, da lui però ritenuto eccessivo; di aver comunicato la rinuncia
all’acquisto del fondo a AP 1, il quale gli avrebbe nondimeno chiesto di
indicargli altri interessati; di essersi così attivato nella ricerca di eventuali
acquirenti; di aver pertanto chiesto a AP 1, nell’autunno 2002, di
sottoscrivere un contratto di mediazione, volto al riconoscimento a suo favore
di una provvigione pari al 2.5% del prezzo di vendita, poi firmato il 27
novembre 2002 (doc. A); di aver appreso nel giugno 2003, tramite G__________ __________,
impiegata presso l’ufficio di mediazione di U__________ __________,
dell’esistenza di due interessati all’acquisto, O__________ __________ e Y__________
__________, da lui poi segnalati a AP 1 (doc. D); di averlo quindi informato
che Y__________ __________ era intenzionato a ritirare l’intero immobile (doc.
G); che il 28 luglio 2003 il notaio scelto dall’acquirente avrebbe allestito
una bozza di rogito del relativo contratto di compravendita (doc. E), che sarebbe
poi stato sostanzialmente accettato (con qualche precisazione) dal consulente
fiscale di AP 1, avv. A__________ __________ (doc. I); che il 29 luglio 2009 AP
1 gli avrebbe chiesto una riduzione all’1% della provvigione di mediazione
(doc. M), richiesta da lui rifiutata (doc. M e N); che il 1° agosto 2003 Y__________
__________ avrebbe acquistato l’immobile per € 6'000'000.- (doc. 3); che in
tali circostanze, avrebbe diritto al pagamento della provvigione di cui al doc.
A.
2.Il convenuto si è opposto alla
petizione, chiedendone l’integrale reiezione. Egli ha innanzitutto negato di
aver chiesto all’attore nell’ottobre 2001 di comunicargli il nome di eventuali altri
interessati all’acquisto. Ha quindi addotto che l’attore, sulla base della
documentazione allora fornitagli (doc. 1 e 2), avrebbe a sua insaputa iniziato
a cercare acquirenti per il fondo; che nel luglio 2002 in occasione di un sopralluogo con un certo arch. __________, l’attore avrebbe incontrato G__________
__________, che per altro sarebbe già stata a conoscenza del fondo da vendere,
alla quale si sarebbe per altro presentato come unico rappresentante e
consulente del venditore, impedendo con ciò che essa si rivolgesse direttamente
a lui; che l’indicazione dell’acquirente Y__________ __________ non sarebbe
avvenuta tramite l’attore, ma tramite l’ufficio di mediazione di U__________ __________
(doc. 10), a cui il nominativo sarebbe stato segnalato dal mediatore Ah__________
__________, il quale pretendeva a sua volta una provvigione di mediazione da U__________
__________ o dall’attore; che nel rogito di compravendita (clausola 5.2) sarebbe
stato indicato che la conclusione del contratto sarebbe avvenuta grazie alla
sola mediazione dell’ufficio di mediazione di U__________ __________ e che non
vi sarebbe stata alcuna provvigione a carico del venditore (doc. 3); che il
fondo in questione apparterrebbe alla società tedesca Au__________ __________ (in
seguito: Au__________; doc. 2 e 3), circostanza senz’altro nota all’attore, per
cui la petizione andava respinta già per carenza di legittimazione passiva; che
l’attore non disporrebbe dell’autorizzazione ad esercitare la professione di mediatore;
e che in definitiva il suo intervento non sarebbe stato causale per la conclusione
del contratto di compravendita.
3.Il Pretore, con la sentenza qui
oggetto di impugnativa, ha preliminarmente osservato che la fattispecie era
retta dal diritto germanico (§ 652 segg. BGB) e che pertanto la provvigione di
mediazione era dovuta se il contratto di vendita era stato concluso grazie
all’intervento del mediatore, a condizione che la sua attività fosse stata
causale e questi avesse agito secondo le regole della buona fede contrattuale.
Nel caso di specie, ammessa l’esistenza di un contratto di mediazione per
indicazione, egli ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva, rilevando che il contratto di cui al doc. A era stato
sottoscritto personalmente dal convenuto in quanto proprietario della società
venditrice e che nulla parlava a favore di una sua sottoscrizione in
rappresentanza di quest’ultima. Esclusa la fedefacenza della testimonianza dell’avv.
W__________ __________, avvocato dei coniugi AP 1 da prima del 1999 che aveva
dimostrato di essere una parte altamente interessata alla lite per aver
allestito uno scritto completivo poi trasmesso alla Pretura il 23 ottobre 2008
su istruzione del convenuto, il Pretore, sulla base dei documenti agli atti e delle
concordanti e univoche deposizioni testimoniali di G__________ __________ e U__________
__________, considerate attendibili (in quanto non risultava che costoro avessero
un interesse a favorire l’attore, non esistendo alcuna pretesa di Ah__________ __________
a titolo di provvigione nei confronti di quest’ultimo o dell’ufficio di
mediazione di U__________ __________), ha ritenuto fondata la versione dei
fatti fornita dall’attore ed in particolare che il suo intervento fosse stato
causale per la conclusione del contratto di compravendita. Nel prosieguo ha
aggiunto che l’attore non avrebbe agito in malafede qualora si fosse
eventualmente presentato come rappresentante dei venditori nelle trattative con
l’acquirente Y__________ __________, iniziate nel 2003, ovvero dopo la firma
del doc. A. E quindi ha evidenziato che la clausola 5.2 del contratto di
compravendita non poteva essere opposta all’attore, che non era parte di quel
contratto. Egli ha in definitiva concluso che l’istruttoria aveva permesso di
accertare che l’acquirente e i suoi mediatori erano venuti a conoscenza della vendita
del terreno unicamente per il tramite dell’attore, il quale aveva partecipato
attivamente anche alle successive trattative, senza che nessuno dei suoi
scritti risultasse mai contestato dal convenuto. Essendo così adempiute le
condizioni previste dalla legge e dal contratto per il pagamento della provvigione,
s’imponeva di accogliere la petizione, le eventuali problematiche legate
all’autorizzazione all’esercizio della professione di mediatore previste dal diritto
germanico non essendo rilevanti in ambito civile. La tassa di giustizia di fr.
6'500.-, le spese e le ripetibili di fr. 18'000.- sono state poste a carico del
convenuto.
4.Dell’appello del convenuto, che chiede
di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, e
delle osservazioni dell’attore, che postula invece l’integrale reiezione del gravame,
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5.Con la prima censura d’appello il
convenuto, contestando il diverso assunto del giudice di prime cure, pretende
di aver sottoscritto il contratto di mediazione di cui al doc. A in
rappresentanza di Au__________, circostanza che a suo dire non poteva essere
sfuggita all’attore alla luce della documentazione inviatagli in precedenza
(cfr. doc. 2), di modo che la petizione doveva già essere respinta per carenza
di legittimazione passiva (appello p. 5 seg.). Non è così. Le condizioni alle
quali un atto del rappresentante vincola il rappresentato nei confronti del
terzo sono regolate dal diritto dello Stato in cui il rappresentante ha la
stabile organizzazione o, se tale organizzazione manca o non è riconoscibile
per il terzo, dello Stato in cui egli agisce principalmente nel caso concreto
(art. 126 cpv. 2 LDIP), fermo restando che se il rappresentante è vincolato da
un rapporto di lavoro e non possiede un proprio domicilio d’affari, il luogo
della sua stabile organizzazione è quello di sede del rappresentato (art. 126
cpv. 3 LDIP). Ora, nel caso di specie il convenuto non ha mai preteso di essere
stato legato ad Au__________ - di cui è invero commandista e direttore (doc. Z)
- con un contratto di lavoro, di modo che decisivo per stabilire il diritto
applicabile alla questione della rappresentanza verso il terzo è in definitiva
sapere dove sia la stabile organizzazione del convenuto preteso rappresentante,
ovvero dove si trovi il centro della sua attività economica (art. 20 cpv. 1
lett. c LDIP), rispettivamente, in assenza della stessa o nel caso in cui essa
non fosse stata riconoscibile al terzo attore, dove abbia agito principalmente
nel caso concreto. Il fatto che il convenuto nella sua corrispondenza con
l’attore abbia indicato un indirizzo in __________ __________ e numeri di
telefono, di natel, di telefax e di e-mail svizzeri (doc. C, 1, 2) ai quali era
reperibile (doc. A, D, G, O, P, Q, S, T, U, 4 e 10) permette tutto sommato di
ritenere che egli aveva la sua stabile organizzazione in Svizzera,
rispettivamente, se questa mancasse o non fosse stata riconoscibile ai terzi,
che era lì che nel caso concreto avesse agito principalmente, essendo chiaro
che era proprio in Svizzera e dalla Svizzera che egli riceveva e rilasciava le
sue dichiarazioni di volontà (Keller/Girsberger,
IPRG- Kommentar, n. 39 ad art. 126). La questione non necessita in ogni caso di
essere approfondita. In effetti sia che risulti applicabile il diritto svizzero
(art. 32 CO) sia che sia applicabile quello germanico (§ 164 BGB), per la
venuta in essere di un rapporto di rappresentanza è necessario - salvo casi
eccezionali che qui non ricorrono - che il rappresentante agisca in virtù di
una procura del rappresentato e, cumulativamente, a nome e per conto di
quest’ultimo (per il diritto svizzero: cfr. II CCA 8 maggio 2009 inc. n.
12.2008.52, 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2010.2; per il diritto germanico: cfr. Jauernig/Schlechtriem/Stürner/Teichmann/Vollkommer,
BGB, 5ª ed., n. 1, 3-4 ad §
164). Nel caso di specie, nonostante all’attore fosse stato in precedenza inviato
uno scritto (doc. 2) dal quale risultava che il fondo da vendere apparteneva ad
Au__________, il convenuto non ha a quel momento sostenuto di agire nei suoi
confronti a nome e per conto di quella società (cfr. doc. 1, 2) ed in
particolare non lo ha fatto in occasione della sottoscrizione del contratto di
cui al doc. A. Ben si può dunque ritenere, come spiegato dal Pretore, che allora
egli avesse agito a titolo personale, anche perché il convenuto, gravato
dell’onere della prova, non è stato in grado di versare agli atti alcuna prova
a sostegno della sua tesi (Zäch,
Berner Kommentar, N. 185 ad art. 32 CO; Watter, Basler Kommentar, 3ª ed., N. 34 ad art. 32 CO; Kummer, Berner Kommentar, N. 229 seg.
ad art. 8 CC; Bucher,
Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 2ª ed., p. 646 seg.; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2ª ed., p. 386; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 60 ad art. 183; SJZ 1986 p. 230; TF 20 agosto 2004 4C.154/2004 consid. 2.2.2; II CCA 22 dicembre 1993 inc. 88/93, 4 agosto 2005 inc. n.
12.2004.75, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 5 maggio 2006 inc. n.
12.2006.95, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 30 luglio 2008 inc. n.
12.2007.174): in particolare non risulta che nel cartellone egli fosse stato
indicato come rappresentante della società oppure che si fosse presentato o
ancora avesse lasciato intendere di agire in quella veste nei colloqui con
l’attore. Poco importa se la soluzione non sia forse logica da un punto di
vista fiscale o commerciale, il Pretore avendo giustamente fatto osservare l’interesse
personale del convenuto, proprietario della società, a far sì che quest’ultima
vendesse il suo immobile. Oltremodo emblematico è del resto il fatto che il
convenuto abbia sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, cui
mai aveva accennato in precedenza (cfr. doc. 5, 6, 7), soltanto in causa, dopo
che la società era ormai stata liquidata (cfr. doc. Z).
6.Il convenuto contesta in seguito
l’estensione del contratto di mediazione, pacificamente retto dal diritto
germanico (§ 652 segg. BGB), evidenziando
come lo stesso avesse per oggetto soltanto una delle singole quattro parcelle
formanti l’immobile e non l’intero fondo che era poi stato venduto (appello p.
6). La questione, non oggetto di disamina nella sentenza impugnata, è
irricevibile in questa sede in quanto la relativa argomentazione era stata
sollevata per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC), solo in
sede conclusionale. La stessa è per altro infondata anche nel merito. Nel
contratto (doc. A) le parti avevano sì inizialmente concordato che la provvigione
di mediazione sarebbe stata dovuta per la vendita di uno solo dei quattro fondi
(da frazionarsi), sennonché nel prosieguo del documento hanno stabilito che lo
stesso valeva nel caso in cui uno degli altri tre, a quel momento riservati,
non avesse potuto essere venduto, ciò che era poi stato il caso.
7.Il convenuto censura quindi siccome errato
l’assunto pretorile secondo cui l’intervento dell’attore sarebbe stato causale
per la conclusione del contratto di compravendita.
7.1 Egli
ritiene in primo luogo (cfr. appello p. 6) che le testimonianze di G__________ __________
e U__________ __________, su cui il giudice di prime cure si era essenzialmente
fondato, sarebbero state inattendibili e comunque smentite da altre
testimonianze (quelle dell’avv. W__________ __________ e dell’avv. A__________ __________)
nonché dai documenti agli atti e dalle altre risultanze di causa.
7.1.1 A suo
dire, le testimonianze di G__________ __________ e U__________ __________, impiegata
rispettivamente titolare dell’omonimo ufficio di
mediazione, sarebbero inattendibili in quanto esse avevano un interesse a far sì che l’attore vincesse
la causa (appello p. 7 seg.): in effetti la provvigione pacificamente dovuta ad
Ah__________ __________, se non fosse stata pagata dall’attore, avrebbe dovuto
esserlo dall’ufficio di mediazione di U__________ __________. In tali
circostanze, sempre secondo il convenuto, non era dunque condivisibile la
diversa conclusione del Pretore, il quale aveva escluso un loro interesse a
favorire l’attore in quanto U__________ __________ aveva negato tanto la
sussistenza di eventuali pretese di Ah__________ __________ nei confronti del
suo ufficio di mediazione come pure l’esistenza di eventuali pattuizioni
riguardo al versamento a quest’ultimo di parte della commissione spettante
all’attore, di modo che non esisteva in realtà alcuna pretesa di Ah__________ __________
nei confronti di quest’ultimo o dell’ufficio di mediazione di U__________ __________.
Ora, è vero che l’acquirente Y__________ __________ è stato segnalato
all’ufficio di mediazione di U__________ __________ da Ah__________ __________.
Ed è pure vero che quest’ultimo, per la sua attività di mediazione, ha chiesto
a quell’ufficio di mediazione una provvigione rispettivamente di partecipare
alla provvigione dovuta dall’acquirente (teste U__________ __________, verbale
p. 7). Il fatto che ad un certo momento l’attore, con l’accordo di Ah__________
__________ (cfr. doc. D) e verosimilmente così richiesto dall’ufficio di
mediazione di U__________ __________, abbia chiesto al convenuto di valutare se
vi era la possibilità, nel caso si fosse riusciti a vendere il fondo ad un
determinato prezzo (di oltre € 800.- al mq), di far sì che al versamento della
provvigione potesse partecipare anche Ah__________ __________ (con il
riconoscimento a suo favore del maggior ricavo così ottenuto; cfr. doc. D, teste
U__________ __________, verbale p. 7), proposta poi respinta dal convenuto, non
significa necessariamente che l’ufficio di mediazione di U__________ __________
e l’attore si fossero in precedenza accordati nel senso che la provvigione a
favore di Ah__________ __________ sarebbe stata altrimenti dovuta dall’attore o
che questi avrebbe dovuto condividere la propria provvigione con lui (richiesta,
questa, che la teste U__________ __________, verbale p. 7, ha espressamente negato di aver presentato all’attore). Da quel fatto neppure si può poi ritenere,
in assenza di prove a sostegno della circostanza, che le testi G__________ __________ e U__________ __________ abbiano in definitiva reso una deposizione di favore nella speranza
(o in base ad un non meglio comprovato accordo) che l’attore avrebbe in seguito
provveduto a versare all’ufficio di mediazione di U__________ __________ per
gratitudine (o in base a quell’accordo non dimostrato) parte del suo compenso per
remunerare l’attività di Ah__________ __________. Le circostanze evocate in
questa sede dal convenuto non sono dunque tali da rendere inattendibili le due
testimonianze.
7.1.2 Il
convenuto afferma in questa sede (appello p. 6) che le
testimonianze di G__________ __________ e U__________ __________ sarebbero in
ogni caso state smentite da altre testimonianze ed in particolare da quelle
dell’avv. W__________ __________ e dell’avv. A__________ __________. A torto. Egli
non ha invero neppure indicato in quali punti delle deposizioni di questi
ultimi, sconfessando così le testi G__________ __________ e U__________ __________,
sarebbe stata negata la causalità dell’intervento dell’attore per la
conclusione del contratto di compravendita (non essendo qui rilevante il fatto che
Fatti
i testi abbiano fornito la loro interpretazione alla clausola 5.2 del contratto
di compravendita, cfr. appello p. 8 segg.): in tali circostanze la censura dev’essere
disattesa già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Ma
quand’anche si volesse, per ipotesi, ammettere che quei testimoni ed in
particolare l’avv. W__________ __________ (l’avv. A__________ __________ non
avendo in realtà dichiarato nulla di rilevante sull’argomento) avesse
effettivamente fornito, sui fatti relativi alla questione della causalità, una
versione diversa da quella resa dai testi G__________ __________ e U__________ __________,
si osserva che in questa sede il convenuto non ha in ogni caso spiegato per
quale motivo l’argomentazione che aveva indotto il giudice di prime cure a
ritenerlo non fedefacente (e meglio il suo alto
interesse alla lite per aver allestito uno scritto completivo poi trasmesso
alla Pretura il 23 ottobre 2008 su istruzione del convenuto) sarebbe errata e con ciò da modificare, per cui la stessa andrebbe
comunque confermata per carenza di motivazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309), non
costituendo una sufficiente motivazione d’appello la sua affermazione secondo
cui “altrettanto prive di fondamento [ndr sono] le
censure contenute nella decisione impugnata al valore probatorio della
testimonianza del __________, sì avvocato e consulente della famiglia
dell’appellante ma, come qualsiasi consulente, non personalmente coinvolto ed
interessato” (appello p. 10). Quanto al teste avv. A__________ __________, che
come detto non ha comunque riferito nulla di rilevante sulla questione del
nesso di causalità, la sua attendibilità è a sua volta dubbia, egli non essendo
credibile laddove afferma di non essere in grado di contestualizzare il doc. I
(verbale p. 2 e 5), da lui scritto 3 giorni prima dell’avvenuta sottoscrizione
del contratto di compravendita, a cui aveva partecipato (verbale p. 3) con un
suo dettagliato resoconto del comportamento e delle dichiarazioni dei
comparenti (verbale p. 3), ma soprattutto non essendo condivisibile la sua dichiarazione,
smentita dal tenore del documento stesso, secondo cui gli argomenti di cui a quello
scritto non sarebbero stati da mettere in relazione alla vendita in questione
(verbale p. 2 seg.).
7.1.3 Alla
luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di fondarsi
sulle testimonianze di G__________ __________ e U__________
__________ può così essere confermato. Oltretutto nella
valutazione delle prove il giudice di prime cure gode di un ampio potere di
apprezzamento (art. 90 CPC), censurabile in appello solo in caso di decisione
manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90; II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 20 ottobre 2009 inc. n.
12.2008.140, 26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122), ciò che in questo caso non è
stato né preteso, né tanto meno dimostrato.
7.2 Il
convenuto ritiene inoltre che la tesi secondo cui
l’attività dell’attore non era stata causale per la conclusione del contratto
di compravendita sarebbe in ogni caso comprovata da tre circostanze (appello p.
6 segg.): dal fatto che costui si fosse falsamente presentato come
rappresentante della parte venditrice; dal fatto che l’acquirente Y__________ __________ non sia stato indicato dall’attore, ma dall’ufficio
di mediazione di U__________ __________, su segnalazione di Ah__________ __________;
e dal fatto che, diversamente da quanto indicato nella bozza del contratto di
compravendita, nel successivo contratto di compravendita (clausola 5.2) sia
stato aggiunto che la vendita era avvenuta unicamente (“nur”) con la
mediazione dell’ufficio di mediazione di U__________ __________, che la
provvigione era carico dell’acquirente (“Erwerber”) e che l’ufficio di
mediazione di U__________ __________ era a conoscenza dell’oggetto e del
venditore (“war Objekt und Verkäufer bekannt”).
7.2.1 Il
convenuto afferma che l’attore si sarebbe falsamente
presentato come rappresentante della parte venditrice e che tale circostanza sarebbe
stata ammessa, sia pure a denti stretti, anche dai testi G__________ __________
e U__________ __________ (appello p. 6). Non è così. Dal solo fatto che la prima
abbia dichiarato che “per me non è mai stato oggetto di discussione la
questione. Per me il mio interlocutore era lui” (verbale p. 5) e la seconda
abbia riferito che “a noi il AO 1 si è presentato come la persona di contatto
con il venditore. Ci ha messo a disposizione la documentazione riferita al
fondo” (verbale p. 8) non si può assolutamente concludere che l’attore si fosse
falsamente presentato come rappresentante della parte venditrice. La prima
teste ha del resto riferito di avergli semplicemente chiesto, al momento del
loro primo colloquio, la conferma che egli avesse il contatto con il venditore,
senza aver poi mai discusso con lui in merito al suo ruolo (verbale p. 3),
aggiungendo in seguito che l’attore non le aveva mai detto che per la vendita
di quell’oggetto avrebbe dovuto rivolgersi solo a lui (verbale p. 5).
7.2.2 Nemmeno
può essere condivisa la tesi secondo cui l’acquirente non sarebbe stato indicato dall’attore, ma dall’ufficio di
mediazione di U__________ __________ (appello p. 6 seg.). Il convenuto invero
neppure ha indicato in questa sede da quale atto istruttorio fonderebbe tale
tesi, che dev’essere così disattesa, siccome non motivata e non provata.
Determinante per il riconoscimento di una provvigione di indicazione come
quella in esame non è in ogni caso sapere da chi sia stato indicato
l’acquirente, ma piuttosto chi l’abbia poi indicato al convenuto (cfr. Jauernig/Schlechtriem/Stürner/Teichmann/Vollkommer,
op. cit., n. 2a ad § 652): contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto,
l’istruttoria ha provato che l’indicazione al suo indirizzo è stata fornita
proprio dall’attore (cfr. doc. D e G) e non invece da altri.
7.2.3 Il
convenuto pretende di migliorare la sua posizione evidenziando come,
diversamente da quanto indicato nella bozza del contratto di compravendita
(clausola 5.2, doc. E), nel successivo contratto di compravendita (doc. 3) sia
stato aggiunto, a seguito di un incontro tra le parti, che la vendita era
avvenuta unicamente (“nur”) con la mediazione dell’ufficio di mediazione
di U__________ __________, che la provvigione era carico dell’acquirente (“Erwerber”)
e che quell’ufficio di mediazione era a conoscenza dell’oggetto e del venditore
(“war Objekt und Verkäufer bekannt”). La censura è infondata ed al
limite del temerario. La clausola contrattuale, sottoscritta da Au__________ e
Y__________ __________, è del seguente tenore: “Die Beteiligten halten fest:
Dieser Vertrag kommt nur auf Vermittlung durch die __________ als vermittelndem
Makler zustande; nach ihrer Vermittlungsvereinbarung schuldet der Erwerber dem
Makler eine Provision von 1.74% einschliesslich 16% Ust. Der __________ war
Objekt und Verkäufer bekannt. Im Übrigen beziehen die Vertragsteile auf die in
Anlage 4 beigefügte Faxbestätigung des Maklers [ndr._______], wonach keine
Verkäuferprovision anfällt”. Al proposito il
Pretore ha evidenziato che la clausola non poteva essere opposta all’attore,
che non era parte di quel contratto (“res inter alios acta”). In questa
sede il convenuto non può ovviamente limitarsi ad affermare - come invece ha
fatto - che tale conclusione, per altro ineccepibile, sarebbe stata da lui presa
“a torto e senza fondamento”, ciò non costituendo una valida motivazione
d’appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in quanto non spiega in
che modo il diverso assunto del giudice sarebbe errato
e dunque da modificare (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Tanto basta per evadere la censura. Per il
resto, a parte il fatto che già si è detto che le deposizioni dei testi avv. W__________
__________ e avv. A____________________ __________ su cui il convenuto si fonda
nell’occasione non sono attendibili, fa specie che due avvocati possano aver dichiarato
in sede testimoniale che l’inserimento di una tale clausola (elaborata dopo il
loro intervento) sarebbe stato sufficiente per far sì che il venditore non dovesse
più alcuna provvigione a nessuno (cfr. teste avv. W__________ __________,
verbale p. 10 e teste avv. A__________ __________, verbale p. 3 seg.),
specialmente poi se si pensa che uno di loro aveva dichiarato di avere in
qualche modo previsto che si sarebbero poi posti dei problemi al riguardo
(teste avv. W__________ __________, verbale p. 9 seg.). Da quella clausola, e
meglio dall’allegato 4, si poteva tutt’al più concludere che l’ufficio di
mediazione di U__________ __________ non vantava altre pretese per provvigioni
oltre a quella nei confronti dell’acquirente ed in particolare non nei
confronti del venditore (cfr. l’allegato 4 al contratto); non però che una
provvigione non fosse dovuta all’attore dal convenuto, che per altro nemmeno
era formalmente il venditore. Nulla permette in ogni caso di confermare, anche
perché alle deposizioni degli avv. W__________ __________ e avv. A__________ __________
si contrappongono quelle di U__________ __________ e G__________ __________,
come detto ben più attendibili, che con le modifiche intervenute tra la bozza e
il contratto di compravendita U__________ __________ e G__________ __________,
pure presenti alla stipulazione dell’atto, ma comunque non parte dello stesso,
avessero consapevolmente inteso negare l’intervento di altri mediatori e la
causalità dell’attività di questi ultimi (cfr. le loro testimonianze, verbale
p. 4 seg. e 8), da loro comunque chiaramente ammessi in sede testimoniale (verbale
p. 2 e 6 segg.; cfr. pure doc. B).
8. Il
convenuto rimprovera infine all’attore di aver agito in malafede, non solo per essersi falsamente presentato nelle trattative come rappresentante
della parte venditrice, ma anche per essere “sparito” e non aver così partecipato
alle ultime discussioni tra le parti prima della stipulazione del contratto di
compravendita, prima di inviare, dopo soli 3 giorni, la sua fattura, di
oltretutto quasi un punto percentuale superiore a quella dell’ufficio di
mediazione di U__________ __________. La censura dev’essere ancora una volta disattesa.
Egli non ha innanzitutto spiegato per quale motivo non si potrebbe condividere
l’assunto pretorile secondo cui l’attore non avrebbe in
ogni caso agito in malafede qualora si fosse presentato come rappresentante dei
venditori nelle trattative con l’acquirente Y__________ __________, iniziate
dopo la firma del doc. A, sicché la sua censura è irricevibile già per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem). Ma, a prescindere da quanto precede, già si è detto che nulla permette di concludere l’attore si fosse
falsamente presentato come rappresentante della parte venditrice (consid.
7.2.1). È poi in maniera inammissibile che il convenuto ritiene costitutivo
della malafede il fatto che l’attore sia “sparito” e non abbia così partecipato
alle ultime discussioni tra le parti prima della stipulazione del contratto di
compravendita ed abbia inviato, dopo soli 3 giorni, la sua fattura, di quasi un
punto percentuale superiore a quella dell’ufficio di mediazione di U__________ __________:
l’argomentazione era in effetti stata sollevata per la prima volta solo in sede
conclusionale (art. 78 CPC). E comunque non si vede proprio come la circostanza
possa far ritenere abusivo il suo comportamento, anche perché non è stato
provato che fosse stata richiesta la sua presenza alle ultime trattative (ogni
problema era per altro già apparentemente stato risolto in precedenza, cfr.
doc. E, I, L, M, N) e la fatturazione è in definitiva avvenuta dopo la stipulazione
del contratto di compravendita ed era conforme agli accordi contrattuali.
9. Ne
discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese
e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di
€ 150'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 giugno 2009 di AP 1 è respinto, nella misura in cui
è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
5’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 7’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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