Lexipedia

Decisione

12.2009.123

Diritto internazionale privato - rappresentanza - onere della prova - mediazione (diritto tedesco)

8 novembre 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i testi abbiano fornito la loro interpretazione alla clausola 5.2 del contratto

di compravendita, cfr. appello p. 8 segg.): in tali circostanze la censura dev’essere

disattesa già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Ma

quand’anche si volesse, per ipotesi, ammettere che quei testimoni ed in

particolare l’avv. W__________ __________ (l’avv. A__________ __________ non

avendo in realtà dichiarato nulla di rilevante sull’argomento) avesse

effettivamente fornito, sui fatti relativi alla questione della causalità, una

versione diversa da quella resa dai testi G__________ __________ e U__________ __________,

si osserva che in questa sede il convenuto non ha in ogni caso spiegato per

quale motivo l’argomentazione che aveva indotto il giudice di prime cure a

ritenerlo non fedefacente (e meglio il suo alto

interesse alla lite per aver allestito uno scritto completivo poi trasmesso

alla Pretura il 23 ottobre 2008 su istruzione del convenuto) sarebbe errata e con ciò da modificare, per cui la stessa andrebbe

comunque confermata per carenza di motivazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309), non

costituendo una sufficiente motivazione d’appello la sua affermazione secondo

cui “altrettanto prive di fondamento [ndr sono] le

censure contenute nella decisione impugnata al valore probatorio della

testimonianza del __________, sì avvocato e consulente della famiglia

dell’appellante ma, come qualsiasi consulente, non personalmente coinvolto ed

interessato” (appello p. 10). Quanto al teste avv. A__________ __________, che

come detto non ha comunque riferito nulla di rilevante sulla questione del

nesso di causalità, la sua attendibilità è a sua volta dubbia, egli non essendo

credibile laddove afferma di non essere in grado di contestualizzare il doc. I

(verbale p. 2 e 5), da lui scritto 3 giorni prima dell’avvenuta sottoscrizione

del contratto di compravendita, a cui aveva partecipato (verbale p. 3) con un

suo dettagliato resoconto del comportamento e delle dichiarazioni dei

comparenti (verbale p. 3), ma soprattutto non essendo condivisibile la sua dichiarazione,

smentita dal tenore del documento stesso, secondo cui gli argomenti di cui a quello

scritto non sarebbero stati da mettere in relazione alla vendita in questione

(verbale p. 2 seg.).

7.1.3 Alla

luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di fondarsi

sulle testimonianze di G__________ __________ e U__________

__________ può così essere confermato. Oltretutto nella

valutazione delle prove il giudice di prime cure gode di un ampio potere di

apprezzamento (art. 90 CPC), censurabile in appello solo in caso di decisione

manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90; II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 20 ottobre 2009 inc. n.

12.2008.140, 26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122), ciò che in questo caso non è

stato né preteso, né tanto meno dimostrato.

7.2 Il

convenuto ritiene inoltre che la tesi secondo cui

l’attività dell’attore non era stata causale per la conclusione del contratto

di compravendita sarebbe in ogni caso comprovata da tre circostanze (appello p.

6 segg.): dal fatto che costui si fosse falsamente presentato come

rappresentante della parte venditrice; dal fatto che l’acquirente Y__________ __________ non sia stato indicato dall’attore, ma dall’ufficio

di mediazione di U__________ __________, su segnalazione di Ah__________ __________;

e dal fatto che, diversamente da quanto indicato nella bozza del contratto di

compravendita, nel successivo contratto di compravendita (clausola 5.2) sia

stato aggiunto che la vendita era avvenuta unicamente (“nur”) con la

mediazione dell’ufficio di mediazione di U__________ __________, che la

provvigione era carico dell’acquirente (“Erwerber”) e che l’ufficio di

mediazione di U__________ __________ era a conoscenza dell’oggetto e del

venditore (“war Objekt und Verkäufer bekannt”).

7.2.1 Il

convenuto afferma che l’attore si sarebbe falsamente

presentato come rappresentante della parte venditrice e che tale circostanza sarebbe

stata ammessa, sia pure a denti stretti, anche dai testi G__________ __________

e U__________ __________ (appello p. 6). Non è così. Dal solo fatto che la prima

abbia dichiarato che “per me non è mai stato oggetto di discussione la

questione. Per me il mio interlocutore era lui” (verbale p. 5) e la seconda

abbia riferito che “a noi il AO 1 si è presentato come la persona di contatto

con il venditore. Ci ha messo a disposizione la documentazione riferita al

fondo” (verbale p. 8) non si può assolutamente concludere che l’attore si fosse

falsamente presentato come rappresentante della parte venditrice. La prima

teste ha del resto riferito di avergli semplicemente chiesto, al momento del

loro primo colloquio, la conferma che egli avesse il contatto con il venditore,

senza aver poi mai discusso con lui in merito al suo ruolo (verbale p. 3),

aggiungendo in seguito che l’attore non le aveva mai detto che per la vendita

di quell’oggetto avrebbe dovuto rivolgersi solo a lui (verbale p. 5).

7.2.2 Nemmeno

può essere condivisa la tesi secondo cui l’acquirente non sarebbe stato indicato dall’attore, ma dall’ufficio di

mediazione di U__________ __________ (appello p. 6 seg.). Il convenuto invero

neppure ha indicato in questa sede da quale atto istruttorio fonderebbe tale

tesi, che dev’essere così disattesa, siccome non motivata e non provata.

Determinante per il riconoscimento di una provvigione di indicazione come

quella in esame non è in ogni caso sapere da chi sia stato indicato

l’acquirente, ma piuttosto chi l’abbia poi indicato al convenuto (cfr. Jauernig/Schlechtriem/Stürner/Teichmann/Vollkommer,

op. cit., n. 2a ad § 652): contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto,

l’istruttoria ha provato che l’indicazione al suo indirizzo è stata fornita

proprio dall’attore (cfr. doc. D e G) e non invece da altri.

7.2.3 Il

convenuto pretende di migliorare la sua posizione evidenziando come,

diversamente da quanto indicato nella bozza del contratto di compravendita

(clausola 5.2, doc. E), nel successivo contratto di compravendita (doc. 3) sia

stato aggiunto, a seguito di un incontro tra le parti, che la vendita era

avvenuta unicamente (“nur”) con la mediazione dell’ufficio di mediazione

di U__________ __________, che la provvigione era carico dell’acquirente (“Erwerber”)

e che quell’ufficio di mediazione era a conoscenza dell’oggetto e del venditore

(“war Objekt und Verkäufer bekannt”). La censura è infondata ed al

limite del temerario. La clausola contrattuale, sottoscritta da Au__________ e

Y__________ __________, è del seguente tenore: “Die Beteiligten halten fest:

Dieser Vertrag kommt nur auf Vermittlung durch die __________ als vermittelndem

Makler zustande; nach ihrer Vermittlungsvereinbarung schuldet der Erwerber dem

Makler eine Provision von 1.74% einschliesslich 16% Ust. Der __________ war

Objekt und Verkäufer bekannt. Im Übrigen beziehen die Vertragsteile auf die in

Anlage 4 beigefügte Faxbestätigung des Maklers [ndr._______], wonach keine

Verkäuferprovision anfällt”. Al proposito il

Pretore ha evidenziato che la clausola non poteva essere opposta all’attore,

che non era parte di quel contratto (“res inter alios acta”). In questa

sede il convenuto non può ovviamente limitarsi ad affermare - come invece ha

fatto - che tale conclusione, per altro ineccepibile, sarebbe stata da lui presa

“a torto e senza fondamento”, ciò non costituendo una valida motivazione

d’appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in quanto non spiega in

che modo il diverso assunto del giudice sarebbe errato

e dunque da modificare (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Tanto basta per evadere la censura. Per il

resto, a parte il fatto che già si è detto che le deposizioni dei testi avv. W__________

__________ e avv. A____________________ __________ su cui il convenuto si fonda

nell’occasione non sono attendibili, fa specie che due avvocati possano aver dichiarato

in sede testimoniale che l’inserimento di una tale clausola (elaborata dopo il

loro intervento) sarebbe stato sufficiente per far sì che il venditore non dovesse

più alcuna provvigione a nessuno (cfr. teste avv. W__________ __________,

verbale p. 10 e teste avv. A__________ __________, verbale p. 3 seg.),

specialmente poi se si pensa che uno di loro aveva dichiarato di avere in

qualche modo previsto che si sarebbero poi posti dei problemi al riguardo

(teste avv. W__________ __________, verbale p. 9 seg.). Da quella clausola, e

meglio dall’allegato 4, si poteva tutt’al più concludere che l’ufficio di

mediazione di U__________ __________ non vantava altre pretese per provvigioni

oltre a quella nei confronti dell’acquirente ed in particolare non nei

confronti del venditore (cfr. l’allegato 4 al contratto); non però che una

provvigione non fosse dovuta all’attore dal convenuto, che per altro nemmeno

era formalmente il venditore. Nulla permette in ogni caso di confermare, anche

perché alle deposizioni degli avv. W__________ __________ e avv. A__________ __________

si contrappongono quelle di U__________ __________ e G__________ __________,

come detto ben più attendibili, che con le modifiche intervenute tra la bozza e

il contratto di compravendita U__________ __________ e G__________ __________,

pure presenti alla stipulazione dell’atto, ma comunque non parte dello stesso,

avessero consapevolmente inteso negare l’intervento di altri mediatori e la

causalità dell’attività di questi ultimi (cfr. le loro testimonianze, verbale

p. 4 seg. e 8), da loro comunque chiaramente ammessi in sede testimoniale (verbale

p. 2 e 6 segg.; cfr. pure doc. B).

8. Il

convenuto rimprovera infine all’attore di aver agito in malafede, non solo per essersi falsamente presentato nelle trattative come rappresentante

della parte venditrice, ma anche per essere “sparito” e non aver così partecipato

alle ultime discussioni tra le parti prima della stipulazione del contratto di

compravendita, prima di inviare, dopo soli 3 giorni, la sua fattura, di

oltretutto quasi un punto percentuale superiore a quella dell’ufficio di

mediazione di U__________ __________. La censura dev’essere ancora una volta disattesa.

Egli non ha innanzitutto spiegato per quale motivo non si potrebbe condividere

l’assunto pretorile secondo cui l’attore non avrebbe in

ogni caso agito in malafede qualora si fosse presentato come rappresentante dei

venditori nelle trattative con l’acquirente Y__________ __________, iniziate

dopo la firma del doc. A, sicché la sua censura è irricevibile già per carenza

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ibidem). Ma, a prescindere da quanto precede, già si è detto che nulla permette di concludere l’attore si fosse

falsamente presentato come rappresentante della parte venditrice (consid.

7.2.1). È poi in maniera inammissibile che il convenuto ritiene costitutivo

della malafede il fatto che l’attore sia “sparito” e non abbia così partecipato

alle ultime discussioni tra le parti prima della stipulazione del contratto di

compravendita ed abbia inviato, dopo soli 3 giorni, la sua fattura, di quasi un

punto percentuale superiore a quella dell’ufficio di mediazione di U__________ __________:

l’argomentazione era in effetti stata sollevata per la prima volta solo in sede

conclusionale (art. 78 CPC). E comunque non si vede proprio come la circostanza

possa far ritenere abusivo il suo comportamento, anche perché non è stato

provato che fosse stata richiesta la sua presenza alle ultime trattative (ogni

problema era per altro già apparentemente stato risolto in precedenza, cfr.

doc. E, I, L, M, N) e la fatturazione è in definitiva avvenuta dopo la stipulazione

del contratto di compravendita ed era conforme agli accordi contrattuali.

9. Ne

discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di

€ 150'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 19 giugno 2009 di AP 1 è respinto, nella misura in cui

è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 4’950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

5’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 7’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster